Deliberazione i AEEG ARG/gas 45/11 DCO GME n. 01/2011 ed esiti della consultazione
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1 Piattaforma per il Bilanciamento del Gas contesto t normativo e modalità di partecipazione i Milano, 20 settembre 2011
2 2 Indice Il contesto normativo Deliberazione i AEEG ARG/gas 45/11 DCO GME n. 01/2011 ed esiti della consultazione DCO GME 02/2011 Nuova proposta di Regolamento della PB GAS Deliberazione AEEG ARG/gas 81/11 Pi Principali i liinterventi tidi modifica Ammissione alla PB GAS Operatori della PB GAS Iter di ammissione alla PB GAS Accesso alle negoziazioni sulla PB GAS Corrispettivi di partecipazione alla PB GAS -2-
3 3 Il contesto normativo Deliberazione AEEG ARG/gas 45/11 Deliberazione AEEG ARG/gas 45/11 Nel dare attuazione alle disposizioni di cui all articolo 11 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 130, l AEEG con la del. ARG/gas 45/11 ha previsto una riforma dell attuale sistema di regolazione dei servizi di dispacciamento del gas naturale mediante l introduzione di un sistema di bilanciamento semplificato basato su criteri di mercato. In tale nuovo scenario regolatorio: Il Responsabile del bilanciamento (Snam Rete Gas S.p.A.) dovrà approvvigionarsi delle risorse necessarie per la copertura dello sbilanciamento complessivo del sistema nazionale nell ambito di una piattaforma di mercato, pertanto. in luogo dell attuale istituto della delega tutti gli utenti abilitati (utenti del servizio di stoccaggio ad eccezione delle imprese di trasporto e degli utenti del solo servizio di stoccaggio strategico) saranno obbligatoriamente chiamati ad offrire in vendita o in acquisto sull istituenda piattaforma mercato le proprie risorse di stoccaggio. 1/2-3-
4 4 Il contesto normativo Deliberazione AEEG ARG/gas 45/11 La piattaforma del mercato per il bilanciamento del gas sarà organizzata egestita dal GME per conto del Responsabile del bilanciamento, atal fine. Il GME è chiamato a predisporre il Regolamento di funzionamento della piattaforma di bilanciamento, che, previa consultazione presso i soggetti interessati, dovrà essere sottoposto all AEEG per la relativa approvazione Il GME e SRG dovranno sottoscrivere una apposita convenzione, da sottoporre all approvazione dell AEEG, nell ambito della quale saranno disciplinati: le modalità di affidamento dell organizzazione e gestione della piattaforma di bilanciamento i flussi informativi i idascambiarsi i fra i medesimi isoggetti necessari per: - la presentazione delle offerte nell ambito della piattaforma per il bilanciamento - la registrazione delle transazioni concluse nell ambito della piattaforma di bilanciamentoi ele corrispondenti modifiche dei programmi di stoccaggio degli utenti abilitati. Controparte delle transazioni concluse sull istituenda piattaforma di bilanciamento sarà il Responsabile del Bilanciamento, pertanto SRG provvederà alla regolazione del saldo netto delle partite economiche relative alle transazioni concluse; organizzerà e gestirà il sistema di garanzie a copertura dell esposizione del sistema nei confronti dell utente. -4-2/2
5 5 Il contesto normativo DCO GME n. 01/2011 ed esiti della consultazione DCO GME n. 01/11 Nel dare attuazione alle disposizioni previste dalla Del. AEEG ARG/gas 45/11 il GME con il DCO n. 01/11, pubblicato in data 25 maggio 2011, ha messo in consultazione pubblica lo schema di regolamento disciplinante il funzionamento della piattaforma per il bilanciamento con l obiettivo di raccogliere presso tuttiisoggetti interessati osservazioni e spunti di riflessione Nel predisporre la proposta di Regolamento il GME si è attenuto ai criteri stabiliti dalla Del.AEEG ARG/gas 45/11 11,in ordine: al rispetto dei di principi i idi neutralità, trasparenza, obiettività ità econcorrenza alle modalità di presentazione delle offerte, quali: numero minimo di offerte giornaliere quantitativi minimi e massimi giornalieri che possono essere acquistati/venduti sulla piattaforma, determinati sulla base delle informazioni messe a disposizione da parte delle imprese di stoccaggio alle modalità di combinazione delle offerte edeterminazione del prezzo di remunerazione alle modalità con cui mettere a disposizione i i degli operatori le informazioni i irelative lti alle negoziazioni i i concluse sulla piattaforma alla trasmissione all AEEG delle informazioni relative alle offerte presentate ed accettate nell ambito della piattaforma alla pubblicazione dei dati relativi alle offerte presentate in ciascuna sessione di bilanciamento (il settimo giorno successivo a quello acui le offerte stesse si riferiscono) -5-1/2
6 6 Il contesto normativo DCO GME n. 01/2011 ed esiti della consultazione Esiti della consultazione DCO GME n. 01/2011 Modifiche ed approvazione del Regolamento della piattaforma di bilanciamento e delle DTF Tempistiche per la consultazione Modalità di approvazione Procedura di ammissione, esclusione su richiesta dell operatore e disciplina sanzionatoria Obbligo ad offrire e partecipazione alla PB GAS Le sanzioni del GME Meccanismo di funzionamento del mercato Anticipo dell apertura della sessione Controlli sui limiti minimi e massimi in sede di verifica di validità delle offerte Offerte integrative di default per offerte in acquisto o in vendita con quantità inferiore al limite minimo Procedure di emergenza e procedure di gestione degli errori materiali Accesso al sistema informatico Determinazione degli esiti della PB GAS Allegato C Validità per il periodo transitorio Priorità offerte presentate da SRG Meccanismo pro rata in luogo della priorità temporale Disposizione transitoria relativa agli impianti di stoccaggio Obblighi informativi 2/2-6-
7 7 DCO GME 02/2011 Nuova proposta di Regolamento della PB GAS Deliberazione AEEG ARG/gas 81/11 11 Con la Del.ARG/gas 81/11 11,l AEEG ha stabilito: di differire al primo giorno gas del mese di dicembre 2011, ladataperl avviodellapiattaforma per il bilanciamento del gas (PB GAS) che SRG, coordinandosi con il GME e le imprese di stoccaggio, organizzi, prevedendo la partecipazione degli utenti, una prova dei sistemi funzionali alla gestione del sistema di bilanciamento e che tale prova si svolga per un periodo di 10 giorni precedenti all'1 dicembre 2011 In ragione di tale differimento, al fine di accogliere le richieste avanzate dai soggetti interessati il GME, d intesa con l AEEG: Ha avviato una seconda consultazione (DCO GME 02/2011) sulla proposta di Regolamento che tiene anche conto delle risultanze della prima consultazione Ha contestualmente pubblicato le DTF, contenenti gli aspetti operativi e procedurali della PB GAS, al fine di offrire una visione completa del quadro regolatorio disciplinante il funzionamento della PB GAS stessa Il termine della consultazione è previsto per il 27 settembre p.v. Il GME dovrà trasmettere la nuova proposta di Regolamento all AEGG per l approvazione entro il 10 ottobre p.v. -7-1/2
8 8 DCO GME 02/2011 Nuova proposta di Regolamento della PB GAS Principali interventi di modifica Criterio di determinazione della sanzione pecuniaria: introdotto nella nuova proposta di Regolamento il criterio di determinazione della sanzione sulla base dell entità e della gravità del danno conseguente alla violazione Anticipazione delle tempistiche di apertura della sessione della PB GAS GAS: previsto nelle DTF Offerte integrative di default: introdotta nella nuova proposta di Regolamento la tipologia delle offerte predefinite Meccanismo pro ratarata in luogo della priorità temporale: introdotto nella nuova proposta di Regolamento Disposizione transitoria relativa agli impianti di stoccaggio: disposizione eliminata -8-2/2
9 9 Ammissione alla PB GAS (1/3) Operatori della PB GAS Ai sensi dell articolo 13 del Regolamento della PB GAS, operano sulla PB GAS gli utenti abilitati, così come comunicati al GME da SRG, nonché SRG stessa Obblighi per gli Operatori della PB GAS Ai fini dell ammissione tali soggetti sono tenuti a dotarsi di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici edei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero i soggetti che dispongano di dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalità e competenza -9-
10 10 Ammissione alla PB GAS (2/3) Iter di ammissione Ai fini dell ammissione alla PB GAS, l utente abilitato deve inviare al GME: la domanda di ammissione, con indicazione al punto 6 dei nominativi dei soggetti dal abilitare all accesso al sistema informatico del mercato Allegato A al Regolamento della PB GAS la dichiarazione attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza (nel caso di persone giuridiche) il contratto di adesione, siglato in ogni pagina e debitamente sottoscritto Allegato B al Regolamento della PB GAS -10-
11 11 Ammissione alla PB GAS (3/3) Provvedimento di Ammissione All esito dell esame positivo della documentazione inviata dal richiedente l ammissione, i il GME adotta, entro 15 giorni idll dalla presentazione della domanda, il Provvedimento di Ammissione Con il Provvedimento di Ammissione viene riconosciuta la qualifica di operatore della PB GAS Il GME inserisce il nominativo dell operatore nell Elenco degli operatori ammessi al PB GAS pubblicato sul sito istituzionale
12 12 Accesso alle negoziazioni sulla PB GAS Accesso al sistema informatico della PB GAS Ai fini della presentazione di offerte sulla PB GAS l operatore dovrà disporre di: una connessione internet una postazione informatica abilitata all apposizione della firma elettronica mediante certificato digitale L utilizzo del certificato digitale consente l identificazione personale degli utenti operatori (i soggetti indicati al punto 6della domanda di ammissione), nonché la verifica di autenticità delle transazioni dagli stessi effettuate Il Certificato digitale dovrà essere rilasciato da una società iscritta nell elenco pubblico detenuto dll dalla DigitPA i Ente nazionale per la digitalizzazione i i della pubblica amministrazione -12-
13 13 Corrispettivi di partecipazione alla PB GAS L articolo Larticolo7 del Regolamento dellapb GAS prevede che: Gli operatori, a fronte del servizio fornito dal GME, sono tenuti al versamento, a favore dello stesso, dei seguenti corrispettivi : un corrispettivoo di accesso; un corrispettivo fisso annuo; un corrispettivo per i GJ negoziati. La struttura dei corrispettivi è la seguente : Corrispettivo di accesso (una tantum) Corrispettivo fisso annuo Corrispettivo di negoziazione /GJ 0,003 Il periodo di fatturazione dei corrispettivi è il mese di calendario. Per ogni periodo di fatturazione, entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo all ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, ftt, il GME mette a disposizione i i ad ogni operatore uno o più files denominati comunicazioni di fattura proforma con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti Entro lo stesso termine mette a disposizione dell operatore una o più fatture con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti Ogni operatore deve far pervenire il pagamento degli importi dovuti entro il sedicesimo giorno lavorativo del mese in cui il GME ha messo a disposizione la relativa fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno.. Entro gli stessi termini deve essere inviata al GME copia della disposizione attestante il pagamento. La trasmissione dei file xml relativi alle comunicazioni ed alle fatture avviene attraverso la messa a disposizione degli stessi sulla piattaforma informatica MESettlement MESettlement, secondo le modalità descritte nello specifico manuale utente pubblicato sul sito internet del GME ( -13-
14 Grazie per l attenzione
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