Contraente CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI INTENSIVE - RAVENNA. Indirizzo C.A.P. Comune Via dell Aida RAVENNA

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1 POLIZZA COLLETTIVA AVVERSITA ATMOSFERICHE 2011 Contraente CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI INTENSIVE - RAVENNA Indirizzo C.A.P. Comune Via dell Aida RAVENNA Codice Fiscale/Partita Iva Polizza Collettiva N. Agenzia di H SEDE Decorrenza dalle ore 24 del Scadenza alle ore 24 del GG MM AA GG MM AA Fermo quanto previsto all art.3 delle C.G.A. e delle Condizioni Speciali Senza tacito rinnovo. Tra la Società ITAS Mutua ed il Contraente si stipula ai sensi della Legge concernente il Fondo di Solidarietà D.Lgs.102 del 2004 modificato dal D. Lgs. 82 del , degli Orientamenti Comunitari Reg. (CE) 22 ottobre 2007 n.1234, art. 103 univicies; Reg. (CE) 19 aprile 2008 n.479 OCM Vino -, art. 14; Reg. (CE) del 19 gennaio 2009 n. 73, artt.68 e 70 e del Decreto MIPAAF del 4 marzo 2011 nr Piano Assicurativo Agricolo Nazionale - la presente Polizza Collettiva che ha per oggetto la difesa passiva delle produzioni dei Soci del Contraente, contro i danni da eventi atmosferici alle produzioni: UVA DA VINO ALTRI PRODOTTI dei Soci del Contraente, in base alle condizioni di seguito specificate. La Società presta le singole coperture assicurative mediante l emissione del Certificato d Assicurazione che, se debitamente sottoscritto dall Assicurato e dall Intermediario Assicurativo e dietro convalida per accettazione da parte del Contraente, costituisce valida adesione alla Polizza Collettiva Il termine per l accettazione dei certificati scadrà alle ore 12 del giorno: - 01 giugno per l UVA DA VINO - 24 giungo per tutti gli ALTRI PRODOTTI 1. FORME CONTRATTUALI CON SOGLIA SENZA SOGLIA

2 2. ASSICURAZIONI PREVISTE MONORISCHIO: Grandine PLURIRISCHIO: Grandine ed altre garanzie accessorie come risulta dai singoli certificati MULTIRISCHIO SULLE RESE GARANZIA STRUTTURE AZIENDALI Si precisa che la Società si riserva, in base alla propria capacità assuntiva, di prestare o limitare la garanzia per specifici prodotti e/o forme assicurative. 3. GARANZIE OFFERTE 3.1 PER LE COLTURE ERBACEE: perdita di peso e/o qualità se previsto dalle Specifiche Condizioni Speciali. 3.2 PER LE COLTURE ARBOREE: perdita di peso e/o qualità se previsto dalle Condizioni Speciali. Relativamente alla frutta tabella A, B o C, quest ultima per Opzione Itas 3.3 Per alcuni prodotti sono previste variazioni, come riportato nelle relative appendici. 4. SOGLIA Solo per le avversità assimilabili a calamità naturali: 30% (trenta punti percentuali) 5. PREZZI DEI PRODOTTI Per la determinazione del valore delle produzioni agricole vegetali assicurate devono essere applicati i prezzi nei limiti fissati dall apposito decreto emanato dal MIPAAF in data 08/03/2011 nr Le parti contraenti possono convenire di applicare importi inferiori a quelli previsti dal DM sopraindicato, in base alle caratteristiche qualitative locali di mercato del prodotto o gruppo di prodotti. 6. TARIFFE DI PREMIO Quelle stabilite dalla Società, con riferimento agli accordi intervenuti con il Contraente. Le tariffe di premio per prodotto e comune applicate dalla Società,indicate nell allegato n.3, sono calcolate in base alle franchigie previste,e precisamente: o tariffe a franchigia fissa senza soglia o tariffe a franchigia fissa con soglia o tariffe con soglia a franchigia scalare 7. DENUNCE DI DANNO Le denunce di danno saranno trasmesse al Contraente a cura della Agente/Intermediario o della Direzione. Letto, accettato e sottoscritto il 2011 IL CONTRAENTE Il Direttore Generale ITAS MUTUA Pagina 2 di 132

3 REGOLAMENTO 35/2010 ISVAP Il Contraente dichiara che: Prima della sottoscrizione di questa Polizza Collettiva ha ricevuto dalla Società le relative Condizioni di Assicurazione; Dette Condizioni di Assicurazione saranno consegnate, da parte del Contraente, a tutti gli assicurandi prima della loro adesione alla Polizza Collettiva, direttamente, o anche per il tramite degli intermediari della Società. IL CONTRAENTE Agli effetti degli artt e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare le definizioni e le disposizioni degli artt. Seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione: Art.14 Perdita del diritto all indennizzo per inadempimento degli obblighi in caso di sinistro Art. 17 Mancanza di campioni e decadenza dal diritto all indennizzo Art. 18 Mandato del perito - Artt Perizia d appello; Designazione dei periti; Norme e termini di esecuzione delle perizie e relative spese Art. 23 Decadenza dai diritti contrattuali. IL CONTRAENTE Formano parte integrante della presente Polizza Convenzione assicurativa le seguenti Appendici e Allegati: Allegato 1 Allegato 2 Allegato 3 Allegato 4 Appendice 1 Appendice 2 Appendice 3 Appendice 4 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE FRANCHIGE - TARIFFE POLIZZA MULTIRISCHIO SULLE RESE PER LA STABILIZZAZIONE DEL RICABO AZIENDALE A SEGUITO DI AVVERSITA ATMOSFERICHE PATTUIZIONI GESTIONALI DEROGHE TECNICHE - INTEGRAZIONI CONTRATTUALI CONIDIZIONI DI ASSICURAZIONE RETI - TUNNEL OPZIONE ITAS PER LA STIMA DEL DANNO DI QUALITA Pagina 3 di 132

4 ALLEGATO 1 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DA AVVERSITA ATMOSFERICHE DEFINIZIONI Nel testo che segue, si intendono per: APPEZZAMENTO ASSICURATO ASSICURAZIONE IMPRESA AGRICOLA BOLLETTINO DI CAMPAGNA CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE CONTRAENTE EMERGENZA FRANCHIGIA INDENNIZZO IRRIGAZIONE LIMITE DI INDENNIZZO NOTIFICA Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con il medesimo prodotto, all interno dello stesso Comune. Il soggetto imprenditore agricolo il cui interesse è protetto dall assicurazione, socio del Contraente Il contratto di assicurazione Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, loro contenuto e bestiame, in cui si attua l attività a- graria, forestale, zootecnica ed agrituristica ad opera di persona fisica, società od ente in conformità al disposto dell art del Codice Civile e successive modificazioni ed integrazioni. Il documento che riporta i risultati di perizia. L applicazione alla Polizza Collettiva che contiene: - la dichiarazione delle produzioni che l assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte; - l indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell importo del premio, della soglia di danno e della franchigia; - gli appezzamenti delle singole colture individuati catastalmente e corrispondenti con il piano colturale del fascicolo aziendale; - l attestazione della qualità di socio dell assicurato e la convalida del documento da parte del contraente; - tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalla normativa corrente relativa all assicurazione agevolata, di cui al D.Lgs 102/04 e successive modifiche, al relativo Piano Assicurativo Agricolo Annuale nonché al D.M. MIPAAF del 29 luglio 2009 n Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante l assicurazione. Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno Le centesime parti del risultato della produzione in garanzia escluse dall indennizzo La somma dovuto dalla Società in caso di sinistro Pratica colturale attraverso la quale l acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, al fine di provvedere la quantità di acqua necessaria per ottenere almeno la quantità indicata come produzione assicurata. La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l importo massimo indennizzabile. Per notifica si intende la comunicazione alla Società ed al Contraente dell assunzione del rischio e sue eventuali variazioni, a cura dell intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, lettera raccomandata, telegramma o telefax. Pagina 4 di 132

5 POLIZZA COLLETTIVA PREMIO PRODOTTO RESA ASSICURATA - RISULTATO DELLA PRODUZIONE SEMINA SINISTRO SOCIETA SOGLIA TRAPIANTO VARIETA Il documento che prova l assicurazione nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali. La somma dovuta dal Contraente alla Società. Colture assicurabili indicate e distinte nel Piano Assicurativo Agricolo Annuale Per resa assicurata si intende il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata di impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni precedenti, o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l anno con la produzione più bassa e l anno con la produzione più elevata. In mancanza di dati aziendali, verrà assunta la media comunale per ettaro degli ultimi cinque anni,scartando il migliore ed il peggiore risultato annuale ottenuto, o se non disponibile, la stessa media di Comune vicinale con analoghe potenzialità produttive unitarie. In mancanza di dati comunali, verrà assunta la resa media provinciale o regionale per fasce altimetriche predisposte dalla Regione territorialmente competente. Operazione di spargimento dl seme su terreno preparato per riceverlo. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. L Impresa assicuratrice Percentuale minima di danno per accedere al risarcimento, riferita alla produzione di ciascuna specie nell ambito del medesimo comune. Tale produzione è la media della produzione ottenuta nei tre ultimi anni precedenti, o sulla produzione media triennale, calcolata sui tre anni precedenti dell ultimo quinquennio escludendo l anno con la produzione più bassa e l anno con la produzione più elevata.. Messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. Per l uva da vino costituisce varietà la cultivar o l insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G. DEFINIZIONE EVENTI: DATI AGROMETEOROLOGICI In caso di sinistro, per la verifica dell effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all area agricola di estensione non superiore a 10 kmq., su cui insiste l appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione. Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione degli eventi, saranno verificati con una tolleranza del 30% rispetto ai dati di area di cui sopra. Ciò premesso, nel testo che segue si intendono per: COLPO DI SOLE Incidenza diretta dei raggi solari sotto l azione di forti calori che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti di tale avversità atmosferica devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata e su di una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km in zone a- venti caratteristiche orografiche analoghe Pagina 5 di 132

6 ECCESSO DI NEVE ECCESSO PIOGGIA GRANDINE GELO BRINA VENTO FORTE SBALZO TERMICO SICCITA VENTI SCIROCCALI Precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti di tale avversità atmosferica devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata e su di una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono oltre il 50% le medie del periodo calcolate su un arco temporale di 10 giorni, o da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali le cadute di acqua pari almeno ad 80 mm. di pioggia nelle 72 ore, che abbia causato danni alle colture assicurate. Gli effetti di tale avversità atmosferica devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata e su di una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe Acqua congelata nell atmosfera che precipita al suolo sotto forma di chicchi di dimensioni e forme variabili Abbassamento termico inferiore a 0 C dovuto a presenza di masse d aria fredda e/o congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti di tale avversità atmosferica devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata e su di una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe Fenomeno ventoso che raggiunga il 7 grado della scala Beaufort (velocità pari o superiore a 50 km./h 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall abbattimento dell impianto arboreo. Gli effetti di tale avversità atmosferica devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata e su di una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe Variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare, relativamente ad una fase termica giornaliera (notte, mattino, giorno), un significativo abbassamento o innalzamento della temperatura per una durata di almeno 7 ore, rispetto alle temperature medie, per le medesime fasi termiche giornaliere dei giorni che precedono e che seguono l evento e comunque rilevato dagli uffici meteorologici ufficiali. Gli effetti di tale avversità atmosferica devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata e su di una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe Straordinaria carenza di precipitazioni, pari ad un terzo rispetto a quelle normali del periodo, che comporti l abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile anche l attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve determinare effetti determinanti sulla fisiologia delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. Gli effetti di tale avversità atmosferica devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata e su di una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km. in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe Movimento più o meno regolare o violento di masse d aria calda che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti di tale avversità atmosferica devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata e su di una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. Pagina 6 di 132

7 MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI - REDAZIONE DEI CERTIFICATI A. I Certificati di assicurazione saranno compilati in ogni loro parte compreso, per ciascuna partita assicurata, il comune di ubicazione dei rischi; i quantitativi da assicurare; i riferimenti catastali (fogli di mappa e particelle di tutte le partite presenti in azienda del prodotto assicurato all interno di uno stesso comune) così come indicati nel fascicolo aziendale; la franchigia applicata e/o la soglia di danno; la tariffa applicata; l importo del premio; la superficie espressa in ettari di ogni singola partita; l indicazione del prodotto e/o varietà e i relativi codici; il numero di piante; il sistema di allevamento con il relativo codice; la presenza di impianti di difesa attiva per gelo/brina e/o irrigazione con relativa specificazione della tipologia; l indicazione della presenza o meno di una polizza non agevolata per la parte di rischio non coperta dalla polizza agevolata. I certificati saranno redatti in quattro esemplari e consegnati al Contraente al fine di acquisire il parere favorevole sull ammissibilità all agevolazione in virtù delle disposizioni ministeriali e comunitarie in vigore. Al certificato deve essere allegata la Dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale il Socio/Assicurato dichiara di possedere la qualifica di imprenditore agricolo, che il prodotto in garanzia rappresenta la totalità della sua produzione nell ambito del Comune e, nel caso di produzioni soggette alle discipline delle quote o ai disciplinari di produzione, che le quantità assicurate non superano i massimali previsti. B. Nel caso in cui per le produzioni biologiche venga applicato un prezzo maggiorato, nei limiti previsti dalle norme ministeriali, sul certificato deve essere riportata la dicitura produzione biologica e allegato l attestato dell organismo di controllo preposto. C. La firma dell Agente/Intermediario apposta sul certificato di assicurazione e sugli allegati garantisce che i dati anagrafici sono esatti, che la firma dell Assicurato è autografa e che il Socio, nel rispetto della normativa vigente, è stato posto a conoscenza delle disposizioni contrattuali riguardanti l assicurazione agevolata e normative che regolano il contributo pubblico. D. Le quattro copie sono così destinate: l originale al Contraente, e 3 copie all Agenzia che ne ha curato l emissione di cui, 1 copia per il Socio Assicurato, 1 copia per l Agenzia, 1 copia per la Direzione. E. L Agente/Intermediario rilascia al Socio ricevuta dell avvenuta sottoscrizione del certificato con l indicazione della data di notifica dello stesso. F. Il Contraente provvede ad informare prontamente la Società della mancata convalida dei certificati di assicurazione e l assicurazione relativa a certificati non convalidati è inefficace fin dall origine. G. L Agente/Intermediario deve far pervenire al Consorzio di Difesa i certificati di assicurazione, compilati come sopra descritto e corredati di tutti gli allegati richiesti, entro 10 giorni dalla data di notifica. H. I certificati assicurativi sono restituiti all Agente/Intermediario o alla Direzione, entro 15 giorni dal loro deposito presso il Contraente e che provvede ad inviarli agli Assicurati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della garanzia ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA Premesso che l Assicurato ha l obbligo di assicurare l intero risultato della produzione del prodotto all interno di un medesimo Comune, la Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall Assicurato che, con la firma del certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza, ai sensi degli artt Codice Civile. Le avversità ammesse all assicurazione agevolata, nei rispettivi territori provinciali, sono quelle previste annualmente dal Piano Assicurativo Nazionale. Pagina 7 di 132

8 ART. 2 - OGGETTO DELLA GARANZIA La Società indennizza il danno di quantità causato dalla grandine e dalle altre avversità atmosferiche assicurate indicate sul certificato di assicurazione, a fronte del pagamento del premio corrispettivo, al prodotto in garanzia in una superficie dichiarata, ed il danno di qualità, se previsto dalle Condizioni Speciali. E consentita l assicurazione di impianti specializzati in fase di piena produzione, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura, che non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo specifica autorizzazione della Società ed immuni da ogni malattia, tara e difetto. ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA Il premio deve essere corrisposto dal Contraente, alla data convenuta. La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione. La garanzia per ogni singolo certificato di assicurazione decorre, sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali : 1) per la grandine e vento forte dalle ore del giorno successivo a quello della notifica della sottoscrizione del certificato di assicurazione, 2) per gelo-brina, siccità, eccesso di pioggia, sbalzo termico, colpo di sole e venti sciroccali dalle ore del sesto giorno successivo a quello della notifica. La data di notifica è quella esposta nel certificato di assicurazione. La notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente. Il certificato di assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente per l attestazione della qualifica di Socio dell Assicurato e per la convalida, in mancanza della quale l assicurazione è inefficace fin dall inizio. Le garanzie vento forte e colpo di sole cessano venti giorni prima della fase di maturazione di raccolta del prodotto. La garanzia gelo e brina cessa alle ore 12 del 20 maggio. La garanzia cessa alla maturazione del prodotto od anche prima se il prodotto è stato raccolto e, comunque, alle ore 12 del 10 novembre, salvo quanto previsto dalle specifiche condizioni. ART. 4 - MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le proposte di modifica dell'assicurazione devono essere comunicate per iscritto alla Direzione della Società - Ramo Grandine -, che si riserva di accettarle. Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. ART. 5 - RETTIFICHE Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché notificati entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti. ART. 6 - ESCLUSIONI La Società non è obbligata in alcun caso per: a) danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, alluvione, bradisismo. eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento e smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi; b) i danni provocati da qualsiasi altra causa che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato, nonché l aggravamento dei danni coperti da garanzia che possa conseguirne; c) i danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali; d) danni verificatisi in occasione della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa. e) danni causati da innalzamento della falda idrica e da cuneo salino; f) danni verificatisi a impianto su terreni di golena, intendendosi per questi ultimi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall acqua solo in tempo di piena; g) danni dovuti ad allettamento conseguente ad eccesso di nutrienti nel terreno; h) danni dovuti ad impedimento o rinvio della raccolta del prodotto, giunto a maturazione di raccolta, che sia dovuto a qualsiasi causa (es: condizioni atmosferiche avverse, situazioni di mercato, indisponibilità di macchine raccoglitrici in conto terzi, ecc.). Pagina 8 di 132

9 ART. 7 - FRANCHIGIA L'assicurazione è prestata con l'applicazione della aliquota di franchigia indicata sul certificato di assicurazione per ciascuna avversità assicurata. Per ogni prodotto assicurato è prevista una franchigia che può essere fissa o scalare con il minimo di 10 punti percentuali per le garanzie grandine e vento forte, 30 punti percentuali per le altre avversità eventualmente assicurate. ART. 8 - SOGLIA L assicurazione è prestata su precisa richiesta dell Assicurato, che deve risultare dal certificato, con un livello minimo di danno per accedere al risarcimento superiore al 30%. ART. 9 - ISPEZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATI La Società ha sempre il diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. L Assicurato ha l obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti, nonché le mappe catastali relative alle partite assicurate. ART NORME PER LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO La quantificazione del danno deve essere eseguita in base ai prezzi unitari fissati nella Polizza Convenzione per i singoli prodotti con le seguenti norme: A) se la copertura è prestata senza l applicazione della soglia, per singola partita; B) se la copertura è prestata con l applicazione della soglia, calcolando la media ponderale dei danni relativi alle singole partite di ciascun prodotto insistenti nel medesimo Comune (anche se su più certificati e anche se assicurate da diverse Società). Se la media così calcolata risulta superiore al 30%, si procede alla liquidazione attribuendo a ciascuna partita il danno effettivamente rilevato. In entrambi i casi: 1. le centesime parti di quantità di prodotto in garanzia distrutte da avversità atmosferiche devono essere applicate al valore corrispondente alla quantità del prodotto ottenibile in ogni partita, oppure alla somma assicurata ove questa sia inferiore a detto valore; 2. dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative ai danni da avversità atmosferiche come detto all Art. 11 che segue e quelle relative alla franchigia; 3. in caso di danni successivi le centesime parti di danno devono essere sempre riferite al valore inizialmente assicurato, fermo quanto previsto al punto 1. ART DANNO VERIFICATOSI PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA GARANZIA Non possono formare oggetto di assicurazioni i prodotti che siano già stati colpiti da eventi assicurati. Qualora l evento si verifichi tra la data di notifica dell assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l assicurazione avrà corso ugualmente, ma l Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto dell Art. 14 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio. Detto danno sarà escluso dall indennizzo nell eventualità di un successivo sinistro. ART RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO E DEL PREMIO Quando si verifichi sopra una partita assicurata la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli assicurati, l Assicurato, sempreché la notifica della riduzione sia fatta almeno 15 giorni prima dell epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione per detta partita, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data della notifica inviata alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. La riduzione spetta altresì nel caso in cui il prodotto sia stato colpito anche da uno degli eventi assicurati, purchè non sia stata effettuata le perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma. Pagina 9 di 132

10 Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all Assicurato con lettera raccomandata e, contestualmente, al Contraente. ART PRODOTTI DI SECONDO RACCOLTO Per i prodotti seminati in successione ad altra coltura deve essere riportata sul certificato di assicurazione la seguente dichiarazione: "Trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato il..." Qualora l'assicurato non possa, per motivi diversi, procedere alla semina totale o parziale dei quantitativi previsti potrà chiedere l'annullamento totale o parziale del contratto, inviandone notifica alla Società a mezzo raccomandata entro e non oltre il 10 luglio. ART OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro l Assicurato deve: a) darne avviso all agenzia della Società alla quale è assegnato il certificato di assicurazione entro tre giorni da quello in cui si è verificato l evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti diritto all indennizzo; c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture; d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dall Art. 17 Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta. e) Non manomettere / alterare il prodotto danneggiato; f) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici sulle quali insiste il prodotto assicurato e la documentazione atta a dimostrare il risultato della produzione. L inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), c) e d) del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall Art. 11 Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia. L Assicurato ha la facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia. La trasformazione è consentita fino a 20 giorni prima dell inizio della raccolta del prodotto. Alla data della trasformazione deve essere presente in campo, verificabile e valutabile, il prodotto danneggiato senza alcuna manomissione. ART ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Qualora la coltura assicurata venga danneggiata dagli eventi garantiti in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e l Assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma o telefax alla Direzione della Società Ramo Grandine al numero0461/ questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di indennizzo, anche tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato. La mancata accettazione dell offerta da parte dell Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell offerta da parte dell Assicurato, il contratto si intende risolto. ART MODALITÀ PER LA RILEVAZIONE DEL DANNO L ammontare del danno è concordato direttamente tra le parti oppure dal perito nominato dalla Società. Il perito designato dovrà essere in possesso di laurea in scienze agrarie, ovvero di diploma di perito agrario o di geometra o di altro titolo equipollente ed essere autorizzato all esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti. ART RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA Qualora il prodotto, colpito da danni indennizzabili, sia giunto a maturazione e non sia stato ancora effettuato il sopralluogo del perito, l Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di in- Pagina 10 di 132

11 formare la Direzione della Società Ramo Grandine a mezzo telegramma o telefax al numero 0461/ Deve altresì lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita denunciata, salvo non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali. Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell evento, ferma comunque l'esecuzione dei lavori di buona agricoltura di cui alla lettera c) dell'art Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro, dovranno essere a pena di decadenza dal diritto all indennizzo pari almeno al 3% (tre percento) della quantità di prodotto ottenuto dalla partita assicurata. Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito libero professionista avente avente i requisiti di cui all art.16 - Modalità per la rilevazione del danno e secondo le norme tutte previste dalla presente polizza per la Quantificazione del danno per ciascuna garanzia prestata. L Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia alla Direzione della Società Ramo Grandine a mezzo lettera raccomandata. Le spese di perizia sono a carico della Società. In presenza di raccolta scalare del prodotto assicurato, la procedura prevista dal presente articolo si applica quando, nell'imminenza della raccolta, la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva. ART MANDATO DEL PERITO Il perito deve: a) accertare la data in cui l evento si è verificato; b) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati e alla loro precisa ubicazione; c) accertare, nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni similari; d) accertare la regolarità dei campioni lasciati dall Assicurato in relazione al disposto dell Art. 10 Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta; e) accertare lo stadio di maturazione del prodotto; f) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dal tipo di assicurazione prescelta e quantificarne il danno stesso; g) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno. I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito e sottoposto alla firma dell Assicurato. La firma dell Assicurato equivale ad accettazione della perizia. In caso di visita effettuata prima della perizia al fine di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà apposito documento o Bollettino di Campagna che l Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso. In caso di mancata accettazione o di assenza dell Assicurato, il Bollettino di Campagna, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello Art. 19 Perizia d appello viene spedito al domicilio dell Assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l Assicurato non si avvalesse del disposto dell Art. 19) la perizia diviene definitiva. Si conviene inoltre che, prima di trasmettere il Bollettino di Campagna all Assicurato, copia del documento sarà consegnata o spedita al Contraente entro la giornata non festiva successiva a quella della perizia. Trascorsi tre giorni dalla consegna o spedizione, il predetto bollettino verrà inviato al domicilio dell Assicurato, come sopra indicato. ART PERIZIA D APPELLO L Assicurato che non accetta il risultato della perizia può richiedere perizia d appello. A tal fine deve comunicare detta richiesta alla Società mediante telegramma, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito ed inviarla direttamente alla Direzione della Società Ramo Grandine. Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia Pagina 11 di 132

12 potrà essere effettuata dal perito nominato dall Assicurato e da due periti scelti dall Assicurato tra quelli indicati nella Polizza Convenzione. Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo Perito. Se sul nominativo di quest ultimo i due periti non dovessero raggiungere l accordo, esso dovrà essere sorteggiato fra i nominativi indicati nell Appendice nr. 1. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza. A richiesta di una delle parti il Terzo Perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate. ART NORME PARTICOLARI DELLA PERIZIA D APPELLO L Assicurato deve lasciare il prodotto della partita per la quale è stata richiesta la perizia d appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni partita appellata i campioni previsti dall Art. 17 Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta o dalle Condizioni Speciali. Qualora l Assicurato abbia richiesto l appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta. La perizia d appello non può avere luogo se prima dell effettuazione della stessa si verifichino altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall Art. 14 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro. ART MODALITÀ DELLA PERIZIA D APPELLO La perizia d appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto. I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando il bollettino di campagna in doppio e- semplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuti di sottoscriverla ed è vincolante per la parti, rinunciando queste, fin d ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto all Art. 5 Rettifiche. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo. I periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità giudiziaria. ART PAGAMENTO DELL INDENNIZZO Il pagamento dell indennizzo deve essere effettuato all Assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente. ART ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno produce la decadenza dell Assicurato dal diritto all indennizzo. ART NORME DI LEGGE Il presente contratto di assicurazione è regolato dalle leggi italiane. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. ART ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI Se sui medesimi prodotti coesistono più assicurazioni l Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l indennizzo dovuto dall assicuratore insolvente, superi l ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. ART LIMITI DI INDENNIZZO Per ogni avversità atmosferica l assicurazione è prestata con l applicazione del limite di indennizzo sul valore assicurato di ciascuna partita o produzione assicurata. Qualora - ai fini della valutazione del danno - Pagina 12 di 132

13 una partita assicurata risulti scomposta in due o più sottopartite, queste ultime - ai fini dell'applicazione del limite di indennizzo - saranno considerate come partite a sè stanti. Il limite di indennizzo, al netto della franchigia contrattuale, verrà applicato singolarmente per ogni evento assicurato. I seguenti limiti di indennizzo per avversità atmosferiche e per prodotti sono applicati in sede di calcolo dell indennizzo: Prodotti arborei e vivai La Società per i danni causati da gelo-brina non indennizzerà un importo superiore al 60% del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia. La Società per i danni causati da eccesso pioggia e siccità non indennizzerà un importo superiore al 50% del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia. Erbacei - Cereali La Società per i danni causati da gelo-brina, eccesso pioggia, vento forte, siccità non indennizzerà un importo superiore al 60% del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia. La garanzia siccità può esser prestata solo per le colture irrigue. A parziale deroga a quanto disposto all art.50 delle Condizioni Speciali di Assicurazione, la garanzia siccità per il frumento e altri cereali minori, il mais da granella e da insilaggio può essere prestata anche per colture non irrigue, con il limite massimo di produzione assicurabile per ha pari a : mais da granella: 70 Kgx100 mais da insilaggio: 350 Kgx100 frumento e altri cereali minori: 35 Kgx100 La Società per i danni causati da siccità per colture non irrigue non indennizzerà un importo superiore al 50% del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia. Erbacei - Orticole da consumo fresco e da industria pomodoro altri prodotti La Società per i danni causati da gelo-brina, eccesso pioggia, vento forte, siccità non indennizzerà un importo superiore al 50% del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia. La garanzia siccità può esser prestata solo per le colture irrigue. Tabacco La garanzia vento forte riguarda esclusivamente il danno diretto causato dai soli effetti meccanici sulla foglia di tabacco. Il limite di indennizzo è pari al 70% del valore in garanzia sulla partita assicurata al momento dell evento. Per le avversità assicurate eccesso di pioggia e siccità il limite di indennizzo complessivo è comunque pari al 70% del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia. Per tutti i prodotti arborei ed erbacei, la Società per i danni causati da sbalzo termico, colpo di sole e venti sciroccali non indennizzerà un importo superiore al 50% del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia. ART TITOLARITÀ DEI DIRITTO NASCENTI DALLA POLIZZA COLLETTIVA La Società riconosce al Contraente la facoltà di porre in sede conciliativa e/o liberatoria vertenze sorte durante l applicazione delle norme contrattuali da avviare a soluzione secondo equità e/o diritto, proponendo anche metodi e criteri, entro il 10 ottobre. Le parti si impegnano, entro il 2 febbraio, ad incontrarsi per la definizione di eventuali pratiche che non abbiano avuto esito positivo. Qualora il produttore agricolo, socio del Contraente, dichiari espressamente ai sensi dell Art. 1891, 2 comma, la sua volontà in tal senso, le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla presente Polizza Collettiva possono essere esercitati dal Contraente. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari per accertare la puntuale diligenza negli adempimenti contrattuali. In caso di mancato accordo sulla risarcibilità o sull entità del danno, il Contraente ha facoltà di intervenire, con particolare riferimento agli Art. 19, 20, 21 delle generale Condizioni Generali di Assicurazione. Pagina 13 di 132

14 ALLEGATO 2 - CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE GRANDINE E AVVERSITÀ ATMOSFERICHE ART OGGETTO DELLA GARANZIA La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile relativo ad un solo ciclo produttivo, immune da ogni malattia, tara o difetto. La Società si obbliga a indennizzare il danno di quantità al prodotto assicurato, ottenibile in una superficie dichiarata, causato dalla grandine o dalla grandine e/o da una o più delle seguenti avversità atmosferiche, se indicata sul certificato di assicurazione e se è stato pagato il relativo premio: gelo-brina vento forte siccità sbalzo termico venti sciroccali colpo di sole eccesso di pioggia, E inoltre indennizzato il danno di qualità, laddove previsto. ART NUOVI IMPIANTI A parziale deroga di quanto indicato all art. 2 Oggetto della garanzia - per i nuovi impianti non ancora in piena produzione, il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue: POMACEE 1 anno 0% della produzione ottenibile 2 anno 30% della produzione ottenibile 3 anno 60% della produzione ottenibile 4 anno 80% della produzione ottenibile 5 anno 100% della produzione ottenibile DRUPACEE 1 anno 0% della produzione ottenibile 2 anno 35% della produzione ottenibile 3 anno 80% della produzione ottenibile 4 anno 100% della produzione ottenibile UVA 1 anno 0% della produzione media ottenibile 2 anno 60% della produzione media ottenibile 3 anno 100% della produzione media ottenibile secondo quanto previsto dal disciplinare produzione D.O.C. Pagina 14 di 132

15 ART CAMPIONI Per i prodotti di seguito indicati, ad integrazione di quanto previsto dall art Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta - e fermo quanto stabilito al terzo comma, i campioni sono così determinati: Uva, melanzane, cocomeri, meloni, peperoni, zucchine: le due intere file di piante che insistono al centro della partita; Pomodoro: le due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro della partita, orientate secondo l asse più lungo della partita stessa Tabacco: le tre o più intere file di piante, che insistono al centro della partita e, in ogni caso, orientate secondo l asse più lungo della partita stessa; Agrumi, frutta, olive: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata. Pagina 15 di 132

16 ALLEGATO 2 - CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE FRUTTA ART DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA La garanzia, fermo quanto previsto dall art. 3 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, ha inizio dalla allegagione ad eccezione della grandine per actinidia, ove la garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e del gelo per tutti gli altri prodotti, per i quali la garanzia inizia dalla schiusa delle gemme. La garanzia dell actinidia cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E.. La garanzia cessa comunque secondo quanto previsto dall ultimo comma dell art. 3 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia. ART PRODOTTI COPERTI DA IMPIANTI DI DIFESA ATTIVA E ammessa anche l assicurazione di prodotti coperti da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente: - impianti antibrina; - impianti antigrandine ( reti); sono compresi in garanzia anche: i danni provocati al prodotto assicurato nei 5 (cinque) giorni precedenti la raccolta, anche a rete non stesa; i danni provocati al prodotto assicurato dall impianto stesso in caso di danneggiamento causato dalle avversità assicurate. i danni derivanti da malfunzionamento (inefficacia) dell impianto non imputabile a negligenza dell assicurato ART. 32bis - IMPIANTI DI DIFESA ATTIVA RETI ANTIGRANDINE RIDUZIONE GARANZIA Per le produzioni FRUTTICOLE coperte da impianti di difesa attiva (reti antigrandine) in piena efficienza, ed utilizzate secondo la prassi di buona agricoltura, la garanzia grandine, a parziale rettifica a quanto previsto all art. 32 precedente, può cessare alle ore del 15 maggio. La scelta di questa opzione DA PARTE DELL Assicurato deve essere indicata sul certificato di assicurazione ed è applicabile solamente ai singoli appezzamenti, coltivati con il medesimo prodotto, che siano interamente coperti dall impianto medesimo. ART TABELLA DI LIQUIDAZIONE DANNI DA GELO E BRINA Actinidia, albicocche, cachi, ciliegie, mele, nettarine, pere, pesche, susine. In relazione al disposto dell art. 2 delle Condizioni Generali e dell art.28 delle Condizioni Speciali, il danno è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle classificazioni e relativi coefficienti di seguito riportati: ACTINIDIA, ALBICOCCHE, CACHI, CILIEGIE, MELE, NETTARINE, PERE, PESCHE, SUSINE - Frutti illesi; placche di rugginosità di lieve estensione e/o imbrunimento lieve. TABELLA - Placche di rugginosità di media estensione e/o imbrunimento di media estensione; - Placche di rugginosità di notevole estensione e/o imbrunimento di notevole e- stensione, deformazione lieve; cinghiatura di lieve estensione. % DANNO - Deformazione media; cinghiatura di media estensione Deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione; frutti mancanti; avvizzimento Pagina 16 di 132

17 ART. 34 TABELLE DI LIQUIDAZIONE DANNI DA GRANDINE E VENTO FORTE CONVENZIONALE A E B Il danno complessivo, per i prodotti di seguito indicati, è CONVENZIONALMENTE valutato secondo le classificazioni sotto riportate e relativi coefficienti A o B, in base alla scelta dichiarata dall Assicurato sul certificato di assicurazione. Per i prodotti ACTINIDIA, ALBICOCCHE, CILIEGIE, NETTARINE, PESCHE, SUSINE, MELE, PERE il titolo di danno lesione riportato nelle tabelle seguenti ove non diversamente specificato si riferisce al mesocarpo. Actinidia a) Fiori (*) e/o frutti illesi;; singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale b) Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale CONVENZIONALE A B c) Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale % danno d) Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l epicarpo oltre 2 cmq di superficie totale e) Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave; fiori (*) e/o frutti abbattuti; fiori (*) e/o frutti distrutti (*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l utilizzazione mercantile La singola lesione lieve è quella che non manifesta rottura dell epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto al punto B della tabella sopra riportata. Il danno da defogliazione viene valutato secondo quanto previsto dalla seguente tabella: EPOCA DEL % DI DEFOGLIAZIONE SINISTRO < DECADI COEFFICIENTE DI DANNO 3 MAGG. = GIU GIU GIU LUG LUG LUG AGO AGO AGO Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo. Pagina 17 di 132

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