Decreto n. 37 del 6 APR. 2005
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- Stefano Damiano
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1 Decreto n. 37 del 6 APR OGGETTO: AACCNN resi esecutivi in data 23 marzo 2005 mediante intesa nella Conferenza Stato Regioni, per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, gli specialisti ambulatoriali interni e le altre professionalità sanitarie. Periodo 2001/2005. Applicazione nuovo trattamento economico. IL DIRIGENTE REGIONALE DELLA DIREZIONE PIANI E PROGRAMMI SOCIO SANITARI PREMESSO CHE: In data 23 marzo 2005, gli AACCNN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, gli specialisti ambulatoriali interni e le altre professionalità sanitarie, sono stati resi esecutivi con intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modifiche ed integrazioni, e dell articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n Gli AACCNN saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il nuovo Accordo collettivo nazionale per la medicina generale L Accordo collettivo nazionale per la medicina generale del 1996 (DPR n. 484/1996) aveva come obiettivo principale l Assistenza domiciliare e quello del 2000 (DPR n. 270/2000) le Forme associative. L ACN, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, prevede essenzialmente: un ampio potere delle regioni di modificare ed integrare la disciplina nazionale, la definizione di medici specialisti per l assistenza primaria, la responsabilizzazione dei medici di medicina generale sugli obiettivi aziendali, un nuovo trattamento economico, l introduzione, in via sperimentale, delle Unità Territoriali di Assistenza Primaria, la riorganizzazione della Continuità assistenziale. Sostanzialmente l attuazione della nuova disciplina, appena citata, è demandata alla capacità delle regioni di trasformare gli indirizzi in essa richiamati in azioni per il governo della medicina generale. Si tratta di Mod. B -copia
2 2 un documento che definisce principi non immediatamente operativi, frutto di un confronto complessivo fra la Parte pubblica e le Organizzazioni sindacali, in un contesto economico dalle risorse predefinite. Il risultato negoziale è anche il prodotto di un intenso sviluppo normativo: legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 52, comma 27, di istituzione della struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (SISAC), legge 26 maggio 2004, n articolo 2- nonies, che attribuisce efficacia erga omnes ai nuovi accordi collettivi nazionali, legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 177, per la trasformazione del rapporto di lavoro degli specialisti ambulatoriali interni da tempo determinato a tempo indeterminato, legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 178, sulla durata degli accordi: quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica. Da queste sintetiche considerazioni, si percepisce la complessità e la difficoltà del lavoro sin qui svolto che implica, prima di tutto, un forte impegno sulla condivisione dei nuovi principi, quali: il processo di regionalizzazione della disciplina del rapporto di lavoro dei medici di medicina generale, il riconoscimento del ruolo insostituibile del medico di medicina generale per l assistenza primaria, l integrazione del medico di medicina generale nel Sistema sanitario nazionale, attraverso l assunzione diretta di responsabilità sugli obiettivi condivisi, l introduzione di una retribuzione di risultato, la definizione di nuovi modelli per l organizzazione dell assistenza primaria, la continuità dell assistenza. Quanto sopra, senza derogare ai principi sull uniformità dei livelli essenziali di assistenza primaria su tutto il territorio nazionale, e sulle garanzie per i medici professionisti fissate dalla disciplina generale. I punti di riferimento del nuovo accordo sono il Piano Sanitario Nazionale , approvato con DPR 23 maggio 2003, e l Accordo del 29 luglio 2004, tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Per dare attuazione al nuovo accordo, sono necessarie almeno due condizioni: coordinare i nuovi principi con gli atti regionali di programmazione socio-sanitaria, operare secondo una logica di sistema, per mettere insieme regione, aziende sanitarie e medici di medicina generale nelle varie fasi del processo di riorganizzazione delle cure primarie. Piano di lavoro 2005 L Accordo regionale dovrà essere predisposto entro sei mesi dall entrata in vigore dei nuovi AACCNN e, cioè, per il prossimo settembre. L impianto del nuovo Accordo dovrebbe, innanzitutto, prevedere: il completamento della disciplina nazionale attraverso quella regionale, le modalità di erogazione dei livelli essenziali di assistenza previsti negli AACCNN in oggetto, con particolare attenzione alla continuità dell assistenza, in relazione alle caratteristiche del Sistema sanitario di questa Regione,
3 3 il coordinamento degli AACCNN con le disposizioni della DGR n del 26/11/2004 Indirizzi per la definizione dei Patti aziendali per l esercizio 2005, per la Medicina Convenzionata di assistenza primaria e disposizioni collegate. DGR n del 31/12/2001, l avvio di sperimentazioni organizzative, ai sensi dell articolo 25 della Legge regionale 3 febbraio, n. 5, per l attivazione di équipe territoriali delle Cure primarie nell Aziende sanitarie. In questa prima fase è necessario impartire alcune disposizioni per consentire alle Aziende sanitarie di erogare gli arretrati e di adeguare il trattamento economico dei medici convenzionati secondo quanto previsto dai rispettivi AACCNN di categoria. Disposizioni di riferimento LEGGE 26 MAGGIO 2004, N ARTICOLO 2- NONIES Comma 1. Il contratto del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantito sull intero territorio nazionale da convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati mediante il procedimento di contrattazione collettiva definito con l accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano previsto dall articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni. Tale accordo nazionale è reso esecutivo con intesa nella citata Conferenza permanente, di cui all articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n Con la presente disposizione è stato disposto di: attribuire efficacia erga omnes agli accordi collettivi nazionali stipulati mediante il procedimento di contrattazione collettiva definito con l accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previsto dall articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni (comma 27, dell articolo 52, della legge 27 dicembre 2002, n. 289); prima, l articolo 48 della legge n. 833/78 e successive modifiche ed integrazioni, prevedeva: L accordo nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. (...) ; rendere esecutivo tale accordo mediante intesa nella Conferenza Stato - Regioni, di cui all articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n In quanto, il comma 1 dell articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, consente il ricorso all intesa solo nel caso la legislazione vigente lo preveda. NUOVO ACN MEDICINA GENERALE Articolo 4 - Negoziazione regionale. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali si impegnano a definire, entro e non oltre i sei mesi successivi all entrata in vigore dell Accordo collettivo nazionale, le intese regionali contemplate nel presente accordo per la definizione dei seguenti aspetti specifici ( ). Articolo 8 Struttura del compenso. 4. Sono comunque garantiti gli effetti degli Accordi regionali vigenti fino alla loro scadenza, conformemente alle determinazioni previste negli stessi. Articolo 11 Entrata in vigore e durata dell Accordo.
4 4 1. Il presente Accordo entra in vigore dalla data di assunzione del relativo provvedimento da parte della Conferenza Stato-Regioni, scade il 31 dicembre 2005 e rimane in vigore fino alla stipula del successivo Accordo. ACCORDO REGIONALE EX DGR N. 3889/2001 Punto 7. Durata dell accordo regionale. Il presente accordo regionale ha durata fino all entrata in vigore del nuovo accordo regionale per l attuazione dei prossimi AACCNN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, con i medici specialisti pediatri di libera scelta e con i medici specialisti ambulatoriali interni. Dal combinato disposto delle sopra citate disposizioni risulta che la disciplina per i rapporti con i medici convenzionati è costituita, attualmente, dai nuovi AACCNN resi esecutivi in data 23 marzo 2005 mediante intesa nella Conferenza Stato - Regioni e dall Accordo regionale ex DGR n. 3889/2001 in quanto compatibile. Risorse economiche per l attuazione dei nuovi AACCNN Quantificate con la relazione economica allegata all atto di indirizzo del Comitato di Settore del Comparto Sanità, trasmesso al Governo il 5 maggio 2004, e approvato dal Consiglio dei Ministri nel mese di luglio Base: competenza 2000 ( ), per i costi di tutta la medicina convenzionata della Regione del Veneto (assistenza primaria, continuità assistenziale, medicina dei servizi, emergenza sanitaria territoriale, pediatria di libera scelta e specialistica ambulatoriale interna). Arretrati: inflazione programmata: Anno 2001, 1,7% semplice. Anno 2002, 1,7% semplice. Anno 2003, 1,4% semplice. Lodo Fini 0,99%, dall su base competenza Base 2004: = x 0,79% = Dal , 1,7%, montante ( ) Dal , 1,5%, montante ( ) Importo = (+ 10,3 %) CASSA 2005: = Oneri previdenziali: da 8,125% a 9,375%, dall Maggiori costi /anno.
5 5 I costi di cui sopra sono a carico dei bilanci delle Aziende sanitarie conformemente alla nota n / del 17 dicembre 2004, Bilancio economico preventivo e budget generale 2005, della Direzione Risorse Socio-Sanitarie, inviata ai Direttori Generali delle Aziende sanitarie del Veneto. Nuova struttura del compenso per i medici di medicina generale Sono state accorpate e semplificate le voci dei compensi: scompaiono Onorario Professionale, Compenso Aggiuntivo, Concorso nelle Spese e Piena Disponibilità. Il rapporto tra quota fissa e quota variabile si colloca in un range vicino all 80% e 20% a seconda delle dinamiche di anzianità dei professionisti. L aumento contrattuale è uguale per tutti i professionisti ed è destinato: 50% alla quota fissa e 50% alla quota variabile. Gli aumenti contrattuali sono destinati ad una ponderazione qualitativa della quota capitaria ed alla incentivazione del raggiungimento di obiettivi. Per eliminare i meccanismi di rivalutazione dei compensi legati all anzianità è stato inserito un congelamento del meccanismo tramite l istituzione di assegni ad personam (non più rivalutabili) per gli attuali beneficiari. Non è stato possibile eliminare i meccanismi legati al numero degli assistiti ed è stata definita, per i neoinseriti, una quota capitaria annua aggiuntiva di ingresso. Sono state mantenute quote capitarie aggiuntive poiché costituiscono un meccanismo di pesatura della quota capitaria già assentito dalle OOSS. La costituzione di un Fondo regionale per obiettivi, standard erogativi ed organizzativi si è resa necessaria per dare garanzia ai medici di erogazione di incentivi per un importo pari a quanto previsto dall Accordo precedente. Le disposizioni regionali per l applicazione del nuovo trattamento economico previsto dagli AACCNN resi esecutivi in data 23 marzo 2005 mediante intesa nella Conferenza Stato - Regioni, per: medici di assistenza primaria, articoli 8, 9, 28, 46, 59, 60 e norma finale n. 14; continuità assistenziale, articoli 8, 9, 28 e 72; medicina dei servizi, articoli 8, 9, 28 e 85; medici dell emergenza sanitaria territoriale, articoli 8, 9, 28, 98 e 99; specialisti ambulatoriali interni e altre professionalità sanitarie, per incarichi a tempo indeterminato/determinato, articoli 8, 9, 42, 43, 48 e 50; sono contenute nel documento che viene allegato, sotto la voce A, al presente atto per costituirne parte integrante ed essenziale. TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO gli AACCNN resi esecutivi in data 23 marzo 2005 mediante intesa nella Conferenza Stato - Regioni, per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, gli specialisti ambulatoriali interni e le altre professionalità sanitarie. Periodo 2001/2005. VISTO la LR n. 39. VISTO la DGR n del 31 dicembre 2001, Accordo regionale per la medicina convenzionata - DDPPRR 28 luglio 2000, n. 270, n. 271 e n. 272.
6 VISTO 6 la DGR n del 26/11/2004 Indirizzi per la definizione dei Patti aziendali per l esercizio 2005, per la Medicina Convenzionata di assistenza primaria e disposizioni collegate. DGR n del 31/12/2001. SENTITO in data 1 aprile 2005, le OOSS del Settore. DECRETA 1. di individuare, e comunicare alle Aziende sanitarie, le disposizioni - contenute nel documento che viene allegato, sotto la voce A, al presente atto per costituirne parte integrante ed essenziale - per il riconoscimento del nuovo trattamento economico previsto dagli AACCNN resi esecutivi in data 23 marzo 2005 mediante intesa nella Conferenza Stato - Regioni, per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, gli specialisti ambulatoriali interni e le altre professionalità sanitarie; 2. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. DR. GIAMPIETRO RUPOLO (firmato) RR/mm
7 7 DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI Ai sensi dell art. 43 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39 si appone il visto e si registra in contabilità l impegno di spesa n. cap. del bilancio di. Venezia,
di negoziazione nazionale, regionale ed a- ziendale; - l art. 4 prevede la definizione di intese integrative PARTE I
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