Conclusioni dell'avvocato generale Léger dell'11 maggio Cinzia Gozza e altri contro Università degli Studi di Padova e altri

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1 Conclusioni dell'avvocato generale Léger dell'11 maggio 2000 Cinzia Gozza e altri contro Università degli Studi di Padova e altri Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale civile e penale di Venezia - Italia. - Diritto di stabilimento - Libera prestazione di servizi - Medici - Specializzazioni mediche - Periodi di formazione - Remunerazione - Effetto diretto Causa C-371/97 raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I Conclusioni dell avvocato generale 1. Con il presente ricorso, il Tribunale civile e penale di Venezia (Italia) chiede alla Corte di dichiarare se le disposizioni delle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE che prevede che i medici in via di specializzazione hanno diritto ad una «adeguata rimunerazione» durante il periodo di formazione svolto a tempo pieno o a tempo parziale, siano direttamente applicabili. 2. La Corte ha già in parte risposto a tale quesito nella sentenza 25 febbraio 1999, Carbonari e a.. In tale causa si trattava di verificare se le disposizioni relative al diritto a remunerazione di cui alle direttive citate fossero sufficientemente precise ed incondizionate da attribuire direttamente, in caso di formazione a tempo pieno, diritti ai singoli che volessero avvalersene. 3. In questo caso viene chiesto alla Corte di verificare se la soluzione adottata nella causa Carbonari e a., citata, sia applicabile nell'ipotesi in cui taluni dei ricorrenti svolgono la loro formazione a tempo parziale. I - Contesto giuridico A - Contesto giuridico comunitario 1. Le disposizioni pertinenti delle direttive citate 4. La direttiva «riconoscimento» ha ad oggetto il mutuo riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comporta misure destinate a facilitare l'effettivo esercizio del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. 5. La direttiva «riconoscimento» distingue i diplomi, certificati e altri titoli di medico specialista a seconda che siano comuni a tutti gli Stati membri oppure solamente a due o più di essi. Il riconoscimento dei primi è automatico se, in applicazione all'art. 4 della direttiva «riconoscimento», i loro titolari hanno seguito una formazione conforme alle condizioni minime previste dalla direttiva «coordinamento». Nel secondo caso, l'art. 6 prevede il riconoscimento automatico tra tali Stati a condizione, tuttavia, che i loro titolari possano prevalersi di una formazione conforme alle condizioni previste dalla direttiva «coordinamento». 6. La direttiva «coordinamento» ha ad oggetto il coordinamento di talune disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle attività di medico, «(...) lasciando per il resto agli Stati membri la libertà di organizzare il proprio insegnamento». 7. La direttiva «coordinamento» procede ad una certa armonizzazione delle condizioni relative alla formazione e all'accesso alle differenti specializzazioni mediche «per il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista e per mettere tutti i professionisti cittadini degli Stati membri su una certa base di parità all'interno della Comunità (...)». Tuttavia, tali «(...) criteri minimi concernenti l'accesso alla formazione specializzata, la sua durata minima, il modo e il luogo in cui quest'ultima deve essere effettuata, nonché il controllo di cui deve formare oggetto (...) riguardano soltanto le specializzazioni comuni a tutti gli Stati membri nonché quelle comuni a due o più Stati membri». 8. Tali direttive sono state modificate dalla direttiva 82/76 il cui scopo, enunciato chiaramente nel terzo considerando, è quello di definire un nuovo regime più rigido di formazione a tempo parziale dei medici specialisti. La direttiva 82/76 apporta, d'altro lato, alle direttive «riconoscimento» e «coordinamento» diverse modifiche di ordine tecnico, divenute necessarie a seguito dell'evoluzione delle normative nazionali degli Stati membri e dell'esperienza acquisita nel corso dei primi anni di applicazione. 9. Tali direttive sono state abrogate e sostituite dalla direttiva 93/16/CEE che non modifica le principali disposizioni delle direttive sopracitate, ma che ha come scopo «per motivi di razionalità e per maggiore chiarezza, procedere alla [loro] codificazione» e raggrupparle in un testo unico. 10. L'art. 1 della direttiva «coordinamento» impone agli Stati membri di subordinare l'accesso alle attività di medico e all'esercizio di esse al possesso di uno dei diplomi, certificati od altri titoli di medico di cui all'art. 3 della direttiva «riconoscimento» garantendo così che l'interessato abbia acquisito, durante la durata totale della sua formazione, le conoscenze minime di cui all'art. 1, n. 1, lett. a)-d), della direttiva «coordinamento».

2 11. L'art. 2, n. 1, della direttiva «coordinamento», come modificato dalla direttiva 82/76, precisa le condizioni alle quali deve soddisfare la formazione diretta all'ottenimento di un diploma, certificato o altro titolo di medico specialista. Tale formazione deve, in particolare, svolgersi a tempo pieno e sotto il controllo delle autorità o degli enti competenti conformemente al punto 1 dell'allegato. Tale formazione deve inoltre svolgersi in un centro universitario, in un centro ospedaliero e universitario o, eventualmente, in un istituto di cura abilitato a tal fine dalle autorità o dagli enti competenti. 12. Secondo l'art. 2, n. 3, della direttiva «coordinamento», gli Stati membri designano le autorità o gli organismi competenti per il rilascio dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui al n L'art. 3 della direttiva «coordinamento», come modificato dalla direttiva 82/76, lascia agli Stati membri la facoltà di autorizzare una formazione specializzata a tempo ridotto. Tuttavia, tale articolo impone il rispetto di talune condizioni. La formazione a tempo ridotto può essere autorizzata solo quando, per casi singoli giustificati, non sia realizzabile una formazione a tempo pieno. Inoltre, tale formazione a tempo ridotto deve essere impartita conformemente al punto 2 dell'allegato I ed il suo livello deve corrispondere qualitativamente a quello della formazione a tempo pieno. In aggiunta, tale livello non deve essere compromesso né dal fatto che si tratta di una formazione a tempo ridotto né dall'esercizio a titolo privato di un'attività professionale rimunerata. Infine, la durata complessiva della formazione specializzata non può essere abbreviata in ragione del fatto che è effettuata a tempo ridotto. 14. I punti 1 e 2 dell'allegato aggiunto alla direttiva «coordinamento» dalla direttiva 82/76 dispongono quanto segue: «Caratteristiche della formazione a tempo pieno e della formazione a tempo ridotto dei medici specialisti 1. Formazione a tempo pieno dei medici specialisti Essa si effettua in posti di formazione specifici riconosciuti dalle autorità competenti. Essa implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che lo specialista in via di formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno, secondo le modalità fissate dalle autorità competenti. Tale formazione forma pertanto oggetto di una adeguata rimunerazione. La formazione può essere interrotta per motivi quali servizio militare, missioni scientifiche, gravidanza, malattia. La durata totale della formazione non può essere ridotta a causa delle interruzioni. 2. Formazione a tempo ridotto dei medici specialisti Essa risponde alle stesse esigenze della formazione a tempo pieno, dalla quale si distingue unicamente per la possibilità di limitare la partecipazione alle attività mediche ad una durata corrispondente perlomeno alla metà di quella prevista al punto 1, secondo comma. Le autorità competenti vigilano affinché la durata totale e la qualità della formazione a tempo ridotto degli specialisti non siano inferiori a quelle della formazione a tempo pieno. Tale formazione a tempo ridotto forma quindi oggetto di una rimunerazione adeguata». 15. Gli artt. 4 e 5 della direttiva «coordinamento» fissano le durate minime delle formazioni specializzate dirette all'ottenimento di diplomi, certificati o altri titoli previsti dagli artt. 5 e 7 della direttiva «riconoscimento», comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi. 16. Infine, l'art. 16 della direttiva 82/76 prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre La giurisprudenza della Corte 17. Per quanto riguarda i beneficiari dei diritti riconosciuti dalle direttive «riconoscimento» e «coordinamento», modificate dalla direttiva 82/76, e più in particolare riguardo al diritto alla retribuzione della formazione dei medici specialisti, questa Corte ha costantemente ritenuto che «l'obbligo di retribuire i periodi di formazione relativi alle specializzazioni mediche, prescritto dall'art. 2, n. 1, lett. c), della direttiva "coordinamento", s'impone soltanto per le specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi e menzionate dagli artt. 5 o 7 della direttiva "riconoscimento"». B - Contesto giuridico nazionale 1. La normativa italiana 18. Le direttive «riconoscimento» e «coordinamento» sono state trasposte nell'ordinamento giuridico interno della Repubblica italiana dalla legge 22 maggio 1978, n Per contro, con sentenza 7 luglio 1987, Commissione/Italia, la Corte ha dichiarato che, non adottando nel termine fissato le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 82/76, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato.

3 20. A seguito di tale sentenza, la direttiva 82/76 è stata trasposta con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n L'art. 4 del decreto legislativo n. 257 determina i diritti e gli obblighi dei medici che seguono una formazione in vista della loro specializzazione, e l'art. 6 di detto decreto prevede una borsa di studio a loro favore. 22. Ai sensi dell'art. 6, n. 1, di detto decreto legislativo, «Agli ammessi alle scuole di specializzazione nei limiti definiti dalla programmazione di cui all'art. 2, comma 2 in relazione all'attuazione dell'impegno a tempo pieno per la loro formazione, è corrisposta, per tutta la durata del corso, ad esclusione dei periodi di sospensione della formazione specialistica, una borsa di studio determinata per l'anno 1991 in Tale importo viene annualmente, a partire dal 1 gennaio 1992, incrementato del tasso programmato di inflazione ed è rideterminato ogni triennio, con decreto del Ministro della sanità (...), in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente dal Servizio sanitario nazionale». 23. Infine, l'art. 8, n. 2, del decreto legislativo n. 257 precisa che le sue disposizioni si applicano a decorrere dall'anno accademico 1991/ L'applicazione della normativa italiana 24. E' pacifico che le disposizioni della direttiva 82/76, che impongono agli Stati membri di accordare ai medici specialisti una retribuzione adeguata, sono state attuate da parte della Repubblica italiana con l'art. 6 del decreto legislativo n. 257 e che quest'ultima disposizione è stata interpretata nel senso che la borsa di studio così istituita non si applica, neppure dopo l'anno accademico 1991/1992, ai medici iscritti nelle differenti scuole di specializzazione prima del 1991/1992. Contesto di fatto e procedimento 25. La signora Gozza ed altri 23 laureati in medicina (in prosieguo: i «ricorrenti»), iscritti alla scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione della facoltà di medicina dell'università di Padova durante l'anno accademico 1990/1991, non hanno potuto, fin dall'inizio della loro formazione, beneficiare della borsa di studio istituita dal decreto legislativo n Nel mese di agosto 1991, essi hanno presentato un ricorso dinanzi al Pretore di Padova, in qualità di giudice del lavoro, chiedendo il riconoscimento del diritto ad una adeguata retribuzione in rapporto ai corsi di specializzazione da essi frequentati. 26. A seguito di alcune vicende processuali, che avevano provocato l'intervento della Suprema Corte di Cassazione per regolamento di competenza, il processo perveniva al giudice a quo, in quanto foro erariale (giudice competente in materia di finanze pubbliche): infatti, detta Suprema Corte di Cassazione ha escluso nella fattispecie l'esistenza di un qualsiasi rapporto di lavoro - pubblico o privato, subordinato o «parasubordinato» - tale da imporre la devoluzione della lite ad un diverso organo giudiziario in funzione di giudice del lavoro. 27. Con ricorso 14 marzo 1996, i medici - il cui numero era passato, durante le varie fasi del procedimento, da 24 a hanno riassunto il procedimento dinanzi al Tribunale civile e penale di Venezia. 28. I ricorrenti, tutti laureati in medicina e chirurgia, hanno affermato di essere stati iscritti in differenti scuole di specializzazione dell'università degli Studi di Padova e hanno domandato il riconoscimento del loro diritto ad una adeguata remunerazione conformemente alle direttive «riconoscimento», «coordinamento» e 82/76; essi hanno domandato di conseguenza che detta Università e le altre convenute - i Ministeri dell'università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, della Sanità e della Pubblica Istruzione - siano condannati al pagamento delle somme dovute, il cui importo esatto dovrà essere quantificato in corso di causa. 29. Gli organismi convenuti si sono opposti a tali domande sostenendo che le direttive in questione non erano in grado di produrre effetti diretti, poiché non indicavano il destinatario dell'obbligo di versare l'adeguata remunerazione e, soprattutto, non definivano i criteri atti a determinare tale remunerazione: spetterebbe quindi ad una diversa fonte normativa, ossia la normativa di recepimento di ciascuno Stato membro, determinare detti criteri. 30. I convenuti hanno inoltre fatto osservare che l'art. 6 del decreto legislativo n. 257, con il quale la Repubblica italiana avrebbe soddisfatto l'obbligo comunitario di versare una remunerazione adeguata, non creava alcuna disparità di trattamento tra i medici in via di specializzazione iscritti prima dell'anno accademico 1991/1992 (come i ricorrenti), ai quali la nuova normativa non si applica, e coloro che si sono iscritti successivamente, per i quali invece tale normativa troverebbe applicazione. Infatti, a differenza di questi ultimi, ai primi, di cui fanno parte i ricorrenti, non erano affatto richiesti l'impegno a tempo pieno e la correlativa promessa di non svolgere alcuna attività professionale. I convenuti ammettono comunque che i ricorrenti svolgevano una formazione specializzata a tempo ridotto. 31. Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall'interpretazione della direttiva controversa, il Tribunale Civile e Penale di Venezia ha, con ordinanza 7 ottobre 1997, sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se la disposizione della direttiva CEE n. 76/82, nella parte in cui prevede che la formazione dei medici specialisti tanto a tempo pieno quanto a tempo ridotto "forma oggetto di una adeguata rimunerazione" debba essere interpretata, anche nel periodo in cui è mancata la emanazione di norme specifiche da parte dello Stato italiano, nel senso della efficacia diretta a favore dei medici specializzandi ossia nel senso di attribuire loro il diritto perfetto nei confronti delle competenti amministrazioni dello Stato a percepire una adeguata remunerazione in corrispettivo delle attività svolte nell'ambito della formazione professionale;

4 2) qualora il suddetto diritto sia riconosciuto sussistente, quali siano i criteri di determinazione della "adeguata rimunerazione", tanto in riferimento alla attività di formazione a tempo pieno quanto alla attività di formazione a tempo ridotto». III Valutazione A - Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali 32. Nelle sue osservazioni scritte, il governo spagnolo ha sostenuto che le questioni presentate dal giudice del rinvio erano irricevibili dal momento che la descrizione dei fatti era incompleta. A suo parere risulterebbe infatti dalla costante giurisprudenza della Corte che l'obbligo di retribuire i periodi di formazione relativi alle specializzazioni mediche previste dall'art. 2, n. 1, lett. c), della direttiva «coordinamento» s'impone solamente per le specializzazioni comuni a tutti gli Stati membri oppure a due o più di essi e a condizione che tali specializzazioni siano indicate agli artt. 5 o 7 della direttiva «riconoscimento». Orbene, nel caso di specie, il giudice del rinvio avrebbe omesso di precisare la natura esatta delle specializzazioni mediche seguite dai ricorrenti. 33. E' vero che la decisione di rinvio non fornisce gli elementi di fatto sufficienti per permettere alla Corte di dare una risposta completa al giudice del rinvio. Tuttavia, la mancanza di tali precisazioni non ci sembra tale da far venir meno la possibilità di rispondere alle questioni sollevate da detto giudice. Infatti, è sufficiente constatare che le disposizioni delle direttive «riconoscimento» e «coordinamento» enumerano in modo molto preciso, per le formazioni specializzate interessate, sia le denominazioni in vigore negli Stati membri, sia le autorità od organismi competenti al rilascio dei diplomi, certificati ed altri titoli corrispondenti alle specializzazioni interessate. 34. Spetta quindi «al giudice a quo determinare, tra i ricorrenti nella causa principale, quelli che appartengono alla categoria dei medici iscritti ad una di tali formazioni specialistiche, che possono avvalersi - in forza della direttiva "coordinamento", come modificata dalla direttiva 82/76 - del diritto ad una remunerazione adeguata nel loro periodo di formazione». 35. Pur non contestando che le questioni pregiudiziali provengono da una «giurisdizione» ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), il governo italiano sostiene da parte sua che questa Corte dovrebbe dichiarare tali questioni pregiudiziali irricevibili in quanto provenienti da un giudice che, secondo le norme procedurali italiane, non è chiamato (o non è ancora chiamato) a pronunciarsi nel merito della causa. 36. A questo proposito occorre ricordare, in primo luogo, che, ai sensi di una costante giurisprudenza, nell'ambito della ripartizione delle funzioni giurisdizionali tra questa Corte e le giurisdizioni nazionali risultante dall'art. 177 del Trattato, il giudice nazionale è in posizione migliore per valutare l'opportunità e la pertinenza delle questioni da sottoporre alla Corte ai fini della soluzione della controversia di cui è investito. 37. In secondo luogo, «si deve ricordare che non spetta alla Corte, data la ripartizione delle funzioni tra essa e il giudice nazionale, accertare se il provvedimento con cui è stata adita sia stato adottato in modo conforme alle norme nazionali in materia di organizzazione giudiziaria e di procedura». 38. Risulta da quanto precede che le questioni pregiudiziali di cui questa Corte è investita sono ricevibili. B - La soluzione 1. Osservazioni preliminari 39. Con tali questioni, il giudice del rinvio domanda in sostanza se, in mancanza di una trasposizione tempestiva, le disposizioni relative all'obbligo di remunerare in modo adeguato la formazione specializzata svolta a tempo pieno e a tempo ridotto sono, dal punto di vista del loro contenuto, incondizionali e sufficientemente precise da permettere ai medici in via di specializzazione di invocare dinanzi ai giudici nazionali detto obbligo nei confronti dell'amministrazione di uno Stato membro. 2. L'obbligo di retribuire la formazione a tempo pieno 40. Per quanto riguarda la formazione a tempo pieno, la Corte, a seguito di un'analisi completa e dettagliata dei testi comunitari pertinenti e dei testi di trasposizione italiani in questione - testi nazionali praticamente identici a quelli in discussione presso il giudice nazionale che ha sottoposto la questione a questa Corte -, ha già fornito alle giurisdizioni nazionali tutti gli elementi necessari alla soluzione di tale tipo di controversia. 41. Spetta quindi a tali giurisdizioni applicare alle controversie di cui sono investite le norme di diritto comunitario così come interpretate dalla Corte nella causa Carbonari e a In tale sentenza la Corte ha ritenuto che l'obbligo di retribuire la formazione di medici specialisti a tempo pieno ha in linea di principio efficacia diretta. Questa Corte ha infatti ritenuto che «l'art. 2, n. 1, lett. c), nonché il punto 1 dell'allegato della direttiva "coordinamento", come modificata dalla direttiva 82/76, impongono agli Stati membri, per quanto riguarda i medici legittimati a fruire del sistema del reciproco riconoscimento, di retribuire i periodi di formazione relativi alle specializzazioni mediche, ove esse rientrino nell'ambito d'applicazione della direttiva. Il detto obbligo è, in quanto tale, incondizionato e sufficientemente preciso».

5 43. Questa Corte ha precisato che risultava dall'analisi dell'economia generale delle direttive «coordinamento», «riconoscimento» e 82/76 che l'obbligo di retribuire i periodi di formazione relativi alle specializzazioni mediche «è (...) interamente connesso all'osservanza dei presupposti per la formazione dei medici specialisti, presupposti che consentono agli Stati membri di procedere al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di medico specialista in conformità alla direttiva "riconoscimento"» e che spetta a ciascuno «Stato membro in cui la formazione dei medici specialisti è effettuata [...] garantire che essa soddisfi tutte le condizioni previste dalle direttive "coordinamento" e 82/76 e che i medici specializzandi percepiscano una remunerazione». 44. E' stato inoltre ricordato da questa Corte che l'obbligo di remunerare i periodi di formazione a tempo pieno «s'impone soltanto per le specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi e menzionate dagli artt. 5 o 7 della direttiva "riconoscimento"» e che i detti articoli elencano «(...) per le formazioni specialistiche di cui trattasi, tanto le denominazioni vigenti negli Stati membri quanto le autorità o gli enti competenti». 45. Di conseguenza, allo scopo di determinare se il beneficio di tale diritto debba essere accordato ai medici in via di formazione, questa Corte ha invitato il giudice del rinvio a procedere a talune verifiche. 46. In primo luogo, la Corte ha indicato che spetta al giudice del rinvio verificare se i medici «(...) appartengono alla categoria dei medici iscritti ad una [delle] formazioni specialistiche [elencate agli artt. 5 o 7 della direttiva "coordinamento", modificata dalla direttiva 82/76] (...)». 47. In secondo luogo, la Corte ha precisato che spetta ugualmente al giudice del rinvio controllare che tale formazione si svolga conformemente alle esigenze della direttiva «coordinamento» modificata dalla direttiva 82/76. Questa Corte ha così ritenuto «che il punto 1 dell'allegato della direttiva "coordinamento", come modificata dalla direttiva 82/76, è esplicito ed incondizionato nel senso che esige la partecipazione alla totalità delle attività mediche del dipartimento in cui la formazione si svolge, ivi comprese le guardie, cosicché il medico specializzando dedica a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per tutta la durata della settimana lavorativa e per tutto l'anno». D'altra parte, è stato osservato che, anche se tale punto 1 «prevede che le relative modalità devono essere fissate dalle autorità competenti, i requisiti della formazione a tempo pieno ivi elencati sono sufficientemente precisi da consentire al giudice a quo di individuare quali fra i ricorrenti nella causa principale appartenenti alla categoria dei medici specializzandi abbiano, nel periodo precedente l'anno accademico 1991/92, soddisfatto le condizioni di formazione dei medici specialisti a tempo pieno ai sensi delle direttive "coordinamento" e 82/76». 48. Tuttavia, dato che le direttive «coordinamento» e 82/76 non contengono alcuna indicazione sull'identità dell'istituzione alla quale fa capo l'obbligo di pagamento della retribuzione adeguata, né sulla definizione comunitaria di ciò che deve essere inteso come remunerazione adeguata o sul metodo di determinazione di tale remunerazione, è stato concluso che «l'art. 2, n. 1, lett. c), nonché il punto 1 dell'allegato della direttiva "coordinamento", come modificata dalla direttiva 82/76, non sono in proposito incondizionati (...) [in quanto] essi non consentono al giudice nazionale di identificare il debitore tenuto al versamento della remunerazione adeguata, né l'importo di quest'ultima». 49. Conformemente ai principi affermati da questa Corte relativamente al compito ad essa attribuito ai sensi dell'art. 177 del Trattato, che va oltre le questioni formalmente sottoposte, è stato ricordato al giudice del rinvio che, da un lato, il principio di preminenza è capace di rimediare agli ostacoli legati all'impossibilità di applicazione, nel caso di specie, del principio dell'effetto diretto. Dall'altro, è stato sottolineato che il principio di preminenza presuppone il rispetto di talune esigenze imperative. 50. In primo luogo la Corte ha indicato che, «(...) nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare le disposizioni di una legge che - come nella causa a qua - sono state introdotte specificamente al fine di garantire la trasposizione di una direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 189, terzo comma, del Trattato CE (...)». Pertanto, riguardo al decreto legislativo n. 257, la Corte ha invitato il giudice del rinvio a «(...) valutare in quale misura l'insieme delle disposizioni nazionali - più in particolare, per il periodo successivo alla loro entrata in vigore, le disposizioni di una legge promulgata al fine di trasporre la direttiva 82/76 - possa essere interpretato, fin dall'entrata in vigore di tali norme, alla luce della lettera e dello scopo della direttiva, al fine di conseguire il risultato da essa voluto». 51. Non potendo raggiungere il risultato previsto dalla direttiva «coordinamento» tramite interpretazione conforme, questa Corte ha indicato come fosse possibile un'azione di responsabilità contro lo Stato inadempiente da parte dei ricorrenti danneggiati in quanto fossero riunite le condizioni per l'esercizio di detta azione. 52. La Corte ha infine precisato che poteva essere ipotizzata una terza soluzione. La Corte ha così sottolineato che «(...) l'applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione di una direttiva permette di rimediare alle conseguenze pregiudizievoli della tardiva attuazione di tale direttiva, a condizione che la direttiva stessa sia stata regolarmente recepita. Tuttavia, spetta al giudice nazionale far sì che il risarcimento del danno subito sia adeguato. Un'applicazione retroattiva, regolare e completa delle misure di attuazione della direttiva sarà a tal fine sufficiente, a meno che i beneficiari non dimostrino l'esistenza di danni ulteriori da essi eventualmente subiti per non aver potuto fruire a suo tempo dei vantaggi pecuniari garantiti dalla direttiva e che dovrebbero quindi essere anch'essi risarciti».

6 3. L'obbligo di remunerare la formazione a tempo ridotto 53. L'analisi svolta da questa Corte riguardo alla formazione a tempo pieno dei medici specialisti e le conclusioni raggiunte nella sentenza Carbonari e a., citata, mi sembrano concretamente applicabili nell'ipotesi di una formazione di medici specialisti a tempo ridotto. 54. Infatti, risulta tanto dallo scopo che dal dettato delle direttive «coordinamento» e 82/76 che la formazione a tempo ridotto dei medici specialisti risponde alle stesse esigenze qualitative e quantitative di quelle imposte ai medici specialisti che seguono una formazione a tempo pieno. 55. Così il punto 2 dell'allegato alla direttiva «coordinamento», come modificata dalla direttiva 82/76, stabilisce norme chiare, precise ed incondizionate disponendo che tale formazione «si distingue [dalla formazione a tempo pieno] unicamente per la possibilità di limitare la partecipazione alle attività mediche ad una durata corrispondente perlomeno alla metà di quella prevista al punto 1, secondo comma» e che «Le autorità competenti vigilano affinché la durata totale e la qualità della formazione a tempo ridotto degli specialisti non siano inferiori a quelle della formazione a tempo pieno». In altri termini, la formazione a tempo ridotto permette ai medici di organizzare la durata del loro ciclo di formazione di medici specialisti su un periodo più lungo. 56. Il punto 2, terzo comma, dell'allegato sopracitato prevede inoltre espressamente che, se le condizioni stabilite al suo secondo comma sono soddisfatte, la formazione a tempo ridotto deve essere oggetto di una «rimunerazione adeguata». 57. Di conseguenza, dato che la formazione a tempo ridotto è solo una forma di organizzazione delle modalità relative all'acquisizione di una formazione di medico specialista, consistente in una differente distribuzione nel tempo dell'insegnamento da impartire ad un medico specialista formato a tempo pieno, non vedo quale ragione potrebbe condurre questa Corte a conclusioni diverse da quelle adottate nella causa Carbonari e a., citata. Conclusione 58. Date tali condizioni, propongo alla Corte di rispondere nel modo seguente alla questione sottoposta dal Tribunale civile e penale di Venezia: «L'art. 2, n. 1, lett. c), nonché il punto 1 dell'allegato della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/363/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, e l'art. 3, nn. 1 e 2, nonché il punto 2 dell'allegato alla direttiva 75/363, come modificati dalla direttiva del Consiglio 26 gennaio /76/CEE, che modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, nonché la direttiva 75/363/CEE (poi abrogata e sostituita dalla direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli), devono essere interpretate nel modo seguente: - L'obbligo di remunerare in modo adeguato i periodi di formazione dei medici specialisti sussiste solo per le specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati o a due o più di essi e indicate agli artt. 5 o 7 della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/362/CEE, relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. - Detto obbligo sussiste solo se le condizioni della formazione a tempo pieno di cui al punto 1 dell'allegato della direttiva 75/363, modificato dalla direttiva 82/76 e sostituito dalla direttiva 93/16, e quelle della formazione a tempo ridotto di cui al punto 2 dell'allegato alla direttiva 75/363, modificato dalla direttiva 82/76 e sostituito dalla direttiva 93/16, sono rispettate dai medici specialisti in via di formazione. - Detto obbligo è incondizionale e sufficientemente preciso in quanto richiede, affinché un medico specialista possa beneficiare del regime del reciproco riconoscimento previsto dalla direttiva 75/362, che la sua formazione si svolga a tempo pieno o a tempo ridotto e sia remunerata. - Detto obbligo non permette tuttavia, di per sé, al giudice nazionale di determinare l'identità del debitore tenuto al pagamento della remunerazione adeguata e neppure l'importo di quest'ultima. Il giudice nazionale è tuttavia tenuto, nell'applicare disposizioni di diritto nazionale, tanto anteriori come posteriori ad una direttiva, ad interpretarle per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo di tale direttiva».

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