Le 4 libertà : la libera circolazione dei servizi nell UE

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1 Art. 49 TFUE - principio generale: divieto di restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato (divieto esteso altresì alle restrizioni all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte di cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro) conseguenza: divieto di discriminazione fondata su cittadinanza: diritto di accesso ad attività autonome e al loro esercizio, a costituzione e a gestione di imprese (incluse quelle in forma societaria), alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini PE e Consiglio sono chiamati a realizzare tale obiettivo adottando direttive con procedura legislativa ordinaria (previa consultazione del Comitato economico e sociale) per perseguire gli obiettivi elencati nell art. 50 TFUE Escluse dal campo di applicazione di queste norme le attività che nello SM di stabilimento partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri à eccezione di stretta interpretazione, che non opera per quelle professioni che, in certi SM, comprendono anche funzioni pubbliche scindibili da quelle private (es. avvocati che in alcuni SM possono svolgere anche funzioni notarili: sent. 21/6/74, in causa n. 2/74, Reyners) 1

2 divieto di restrizioni fondate + divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza tuttavia: impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (compito di PE e Consiglio di adottare norme in materia) persone fisiche à libertà di collocare in uno SM diverso da quello di cittadinanza la sede (o una sede) della propria attività di lavoro autonomo (imprenditoriale o professionale) (diritti collegati, ma distinti: ingresso e soggiorno in tale SM) condizioni per diritto di stabilimento: -cittadinanza di uno SM -documento di identità in corso di validità -esercizio di attività economica autonoma à divieto degli SM di vanificare l effetto giuridico di tali presupposti (v. sent. CGCE 7/7/92, C-369/90, Micheletti) 2

3 sent. CGCE 7/7/92, C-369/90, Micheletti Le disposizioni di diritto comunitario in materia di libertà di stabilimento ostano a che uno Stato membro neghi ad un cittadino di un altro SM, che sia anche in possesso della cittadinanza di uno Stato terzo, il diritto di avvalersi di detta libertà per il solo motivo che la legislazione dello Stato ospitante lo considera come cittadino dello Stato terzo Quando uno Stato membro ha attribuito, nel rispetto del diritto comunitario, la sua cittadinanza ad una persona sent. CGCE 7/7/92, C-369/90, Micheletti non è ammissibile che un altro SM possa limitare gli effetti di siffatta attribuzione pretendendo un requisito ulteriore per il riconoscimento di tale cittadinanza al fine dell' esercizio di una libertà fondamentale prevista dal Trattato, tanto più che ammettere una possibilità del genere comporterebbe che il campo d applicazione "ratione personae" delle norme comunitarie potrebbe variare da uno SM all altro à divieto di esigere un requisito ulteriore (es. cittadinanza dello SM di stabilimento) comportante un presupposto ulteriore rispetto alla cittadinanza dell UE 3

4 Persone fisiche art. 53 TFUE: - per agevolare accesso alle attività autonome e relativo esercizio, PE e Consiglio, con procedura legislativa ordinaria, stabiliscono direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli e al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste. - professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale soppressione delle restrizioni è subordinata al coordinamento delle condizioni richieste per il loro esercizio nei singoli Stati membri Persone fisiche: reciproco riconoscimento dei diplomi fine perseguito con molte direttive verticali -es. avvocati: Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio1998 volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica -es. medici: Direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli 4

5 Persone fisiche: reciproco riconoscimento dei diplomi fine perseguito con molte direttive verticali -es. architetti: Direttiva 85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi -es. dentisti: Direttiva 78/686/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare Persone fisiche dir. 2005/36/CE: reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (alcune già coperte da norme sul riconoscimento dei diplomi) problema: - professioni che non sono oggetto di norme di riconoscimento specifiche -professioni nelle quali il professionista non soddisfa le condizioni previste dagli altri regimi di riconoscimento à principio del reciproco riconoscimento (con possibilità di applicare misure di compensazione (es. tirocinio d'adattamento o prova attitudinale) in caso di differenze sostanziali tra la formazione nello SM di origine e quella richiesta nello Stato membro ospitante 5

6 Persone fisiche - dir. 2005/36/CE: reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali caso 1: l'accesso ad una professione, o il suo esercizio, nello SM ospitante dipende dal possesso di qualifiche professionali determinate à l'autorità competente dello SM ospitante consente l'accesso alla professione e l esercizio alle stesse condizioni previste per i cittadini nazionali (purché il richiedente abbia un titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro, che attesta un livello di formazione almeno equivalente al livello immediatamente inferiore a quello richiesto nello Stato membro ospitante) Persone fisiche - dir. 2005/36/CE: reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali caso 2: l'accesso ad una professione o il suo esercizio non dipendono dal possesso di determinate qualifiche professionali nello SM d'origine del richiedente à richiedente, per poter accedere alla professione in uno SM ospitante che disciplina tale professione, deve comprovare di possedere, oltre al titolo di formazione, due anni di esperienza professionale a tempo pieno maturata nel corso dei dieci anni precedenti 6

7 Persone fisiche - dir. 2005/36/CE: reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali cinque livelli di qualifiche professionali: 1) attestato di competenza rilasciato da un'autorità competente dello SM d'origine che certifica una formazione generale a livello d'insegnamento primario o secondario, comprovante il possesso di conoscenze generali, o una formazione non facente parte di un certificato o un diploma, o un esame specifico non preceduto da una formazione, o un'esperienza professionale di tre anni; 2) certificato che corrisponde ad una formazione a livello dell'insegnamento secondario tecnico, professionale o generale, completato da un ciclo professionale; Persone fisiche - dir. 2005/36/CE: reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali cinque livelli di qualifiche professionali: 3) diploma che sancisce una formazione a livello dell'insegnamento post-secondario, della durata minima di un anno, o una formazione a livello professionale equivalente in termini di responsabilità e funzioni; 4) diploma che sancisce una formazione a livello dell'insegnamento superiore o universitario, della durata minima di tre anni e inferiore a quattro anni; 5) diploma che sancisce una formazione a livello dell'insegnamento superiore o universitario, della durata minima di quattro anni. 7

8 Persone fisiche - dir. 2005/36/CE: reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali misure di compensazione possibili quando: - la formazione è inferiore di almeno un anno a quella richiesta nello SM ospitante; - la formazione ha avuto per oggetto materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto nello SM ospitante; - la professione, così come prevista nello SM ospitante, comprende una o più attività professionali regolamentate che non esistono nella professione corrispondente nello SM d'origine e richiede formazione specifica su materie sostanzialmente diverse da quelle oggetto della formazione Persone giuridiche (art. 54 TFUE) Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'unione, sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro 8

9 Persone giuridiche (art. 54 TFUE) sede sociale / amministrazione / centro di attività à sede effettiva è criterio di collegamento a uno SM à sede effettiva in uno SM è condizione per poter aprire sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, ecc. vale sempre l art. 49: diritto di accesso ad attività autonome = diritto di stabilimento principale = diritto di stabilimento secondario Persone giuridiche (art. 54 TFUE) diritto di stabilimento principale non è ancora pienamente realizzato ànecessità di considerare il carattere di fictio iuris proprio della soggettività giuridica delle società ànon esiste obbligo di riconoscimento reciproco della personalità giuridica delle società, in capo agli SM àtrasferimento della sede effettiva = perdita di quel criterio di collegamento, senza obbligo di riconoscimento in capo allo SM di stabilimento 9

10 Persone giuridiche (art. 54 TFUE) Sent. CGCE 27/9/1988, causa 81/87, Daily Mail secondo il trattato, la diversità delle legislazioni nazionali sul criterio di collegamento previsto per le loro società nonché sulla facoltà, ed eventualmente le modalità, di un trasferimento della sede, legale o reale, di una società di diritto nazionale da uno SM all altro costituisce un problema la cui soluzione non si trova nelle norme sul diritto di stabilimento, dovendo invece essere affidata ad iniziative legislative o pattizie, tuttavia non ancora realizzatesi Persone giuridiche (art. 54 TFUE) Sent. CGCE 27/9/1988, causa 81/87, Daily Mail pertanto, dal trattato non può evincersi l attribuzione alle società di diritto nazionale di un diritto a trasferire la direzione e l' amministrazione centrale in altro Stato membro pur conservando la qualità di società dello Stato membro secondo la cui legislazione sono state costituite à le disposizioni del trattato debbono essere interpretate nel senso che allo stato attuale del diritto comunitario non conferiscono ad una società, costituita secondo la legislazione di uno Stato membro e con sede legale in detto Stato, il diritto di trasferire la sede della direzione in altro Stato membro 10

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