dell 8 aprile
|
|
- Cornelio Serafini
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Iniziativa parlamentare Proroga fino al 2012 per il risanamento di impianti parapallottole in siti inquinati Progetto preliminare e rapporto esplicativo della Commissione dell ambiente, della pianificazione del territorio e dell energia del Consiglio nazionale dell 8 aprile
2 Compendio Con il presente progetto preliminare di modifica della legge sulla protezione dell ambiente si dà seguito a un iniziativa parlamentare depositata nel mese di marzo 2007 dal consigliere nazionale Jakob Büchler che chiede di prorogare fino al 2012 il termine per accordare i contributi federali per il risanamento degli stand di tiro. Secondo la vigente legge sulla protezione dell ambiente, i contributi sono concessi se dopo il primo novembre 2008 non vengono più sparate pallottole nel terreno; il termine è rispettato se gli impianti sono disattivati o dotati di parapalle artificiali. Il progetto di legge prevede la proroga del termine per la concessione di contributi e opera una distinzione tra i parapalle situati nelle zone di protezione delle acque sotterranee, dove l antimonio comporta rischi considerevoli per la salute, e i parapalle in zone che presentano rischi ambientali minori. Nelle zone di protezione delle acque, il termine è prorogato fino al 2012; nelle altre, fino al L obiettivo di questa differenziazione è incoraggiare gli ambienti interessati a continuare con il risanamento affinché alla scadenza del nuovo termine non si ripeta la situazione di oggi. Contemporaneamente si vuole evitare che un termine troppo breve assorba le limitate risorse finanziarie e di personale delle autorità, a scapito del risanamento urgente dei siti inquinati più pericolosi. 2
3 Rapporto 1 Situazione iniziale 1.1 Iniziativa parlamentare Il 23 marzo 2007, il consigliere nazionale Jakob Büchler ha presentato un iniziativa parlamentare con cui chiede di prorogare fino al 2012 il termine per accordare i contributi federali per il risanamento degli stand di tiro. Secondo il diritto vigente, i contributi sono concessi se dopo il primo novembre 2008 non vengono più sparate pallottole nel terreno; il termine è rispettato se gli impianti sono disattivati o dotati di nuovi parapalle. La Commissione dell ambiente, della pianificazione del territorio e dell energia del Consiglio nazionale ha proceduto, il 23 ottobre 2007, all esame preliminare dell iniziativa parlamentare; con 22 voti e un astensione, ha deciso di darle seguito. Conformemente all articolo 109 capoverso 3 della legge sul Parlamento (LParl) 1, la decisione della Commissione è stata sottoposta per approvazione alla Commissione competente del Consiglio degli Stati. Il 23 novembre 2007, la Commissione dell ambiente, della pianificazione del territorio e dell energia del Consiglio degli Stati ha approvato con 9 voti e 2 astensioni la decisione della sua omologa del Consiglio nazionale di dare seguito all iniziativa parlamentare. Dopo la decisione delle commissioni delle due Camere, la Commissione dell ambiente, della pianificazione del territorio e dell energia del Consiglio nazionale ha elaborato un progetto di atto normativo conformemente all articolo 111 capoverso 1 LParl. 1.2 Lavori della Commissione La Commissione dell ambiente, della pianificazione del territorio e dell energia del Consiglio nazionale (qui di seguito: la Commissione) ha deliberato in merito alla modifica di legge l 8 gennaio e l 8 aprile L 8 aprile 2008, la Commissione ha adottato all'unanimità un progetto di legge che ha sottoposto a una procedura di consultazione. 2 Punti essenziali del progetto In Svizzera vi sono circa 6000 parapalle negli impianti di tiro; l inquinamento da metalli è talmente elevato che gli impianti di tiro devono essere considerati siti contaminati ai sensi della legislazione ambientale e pertanto devono essere risanati. Meno di 2000 parapalle sono ancora in esercizio. Risanarli ha senso solo se non si sparano più pallottole nel terreno. L installazione di parapalle artificiali permette di raggiungere questo obiettivo e di mantenere in esercizio gli stand di tiro. I risana- 1 RS
4 menti devono essere realizzati gradualmente nel corso dei prossimi 25 anni cominciando dagli impianti più dannosi per l ambiente. Dal punto di vista tecnico e finanziario vale la pena approfittare della sostituzione degli impianti per procedere contemporaneamente al risanamento dei siti. Secondo l articolo 32e capoverso 3 lettera c della legge sulla protezione dell ambiente (LPAmb) 2 per il risanamento dei siti contaminati la Confederazione versa ai Cantoni indennità che ammontano in generale al 40 per cento dei costi computabili. Nell ambito della modifica del della LPAmb, il 1 o novembre 2008 era stato fissato come termine per la disattivazione o la sostituzione - condizioni previste per ottenere l indennità. Il Parlamento aveva proposto che anche per i parapalle disattivati nell ambito delle misure di risanamento fonico alla fine degli anni Novanta si potesse beneficiare dei contributi federali. Nel frattempo, si è affermata l idea secondo cui bisogna creare stimoli per evitare per quanto possibile che durante gli esercizi di tiro il piombo e l'antimonio contaminino il terreno. A tal fine i circa 2000 parapalle ancora in esercizio dovrebbero essere disattivati o dotati di parapalle artificiali. Molti Cantoni e Comuni ritengono che il termine del 1 o novembre 2008 sia, per diversi motivi, troppo breve per poter applicare i provvedimenti. Le principali difficoltà menzionate sono i processi decisionali lenti nelle società di tiro, i termini troppo brevi per stanziare i budget necessari nei Comuni e le difficoltà di fornitura da parte delle due ditte presenti sul mercato produttrici di nuovi parapalle. Anche se non vi sono dubbi sulla necessità di prorogare il termine, sono stati espressi timori per le eventuali conseguenze di una simile decisione: si corre il rischio che in seguito alla proroga del termine di quattro anni tutte le iniziative già intraprese subiscano un rallentamento e che nel 2011 si ripresenti la situazione di oggi. Infine, un termine troppo breve potrebbe assorbire le limitate risorse finanziarie e di personale dei Comuni, dei Cantoni e della Confederazione, a scapito del risanamento urgente di siti inquinati ben più pericolosi. Nell intento di fissare priorità per il risanamento dei siti inquinati, la Commissione propone che il termine per la concessione di contributi sia prorogato fino al 2012 per i siti nelle zone di protezione delle acque sotterranee e fino al 2020 per i siti nelle altre zone. 3 Commento alle modifiche proposte Art. 32e cpv. 3 lett. c LPAmb Anche se la necessità di disattivare o sostituire i parapalle è indiscussa, non si tratta di un problema ambientale da trattare con la stessa urgenza per tutti gli impianti di tiro. Dal punto di vista ecologico è veramente urgente la disattivazione o sostituzione degli impianti che si trovano nelle zone di protezione delle acque sotterranee. Il problema principale risiede nell antimonio, un metalloide molto mobile e tossico contenuto nella misura del 5 per cento nei proiettili: in grandi quantità, rappresenta una seria minaccia per la captazione di acqua potabile nelle vicinanze dei parapalle. 2 RS RU
5 In questi casi, il termine del 2012 è adeguato per poter sostituire o disattivare gli impianti in tempi brevi (lett. c n. 1). Circa il per cento dei parapalle (cioè siti) ne sarebbero interessati. Gli impianti che non si trovano in una zona di protezione delle acque sotterranee, rappresentano un pericolo minore per l ambiente. Prevedendo il 2020 quale termine per la loro sostituzione o disattivazione, si tiene adeguatamente conto del loro potenziale di inquinamento (lett. c n. 2). Nella maggior parte dei casi, è minacciata la fertilità dei suoli in un perimetro molto limitato attorno agli impianti. Come sinora, questi pericoli possono essere provvisoriamente superati con restrizioni dell uso dei siti. La procedura in due tappe consentirebbe di avere il tempo sufficiente per pianificare in modo sistematico la disattivazione o la continuazione dell esercizio dei diversi impianti e provvedere entro il 2012 alla sostituzione di un numero adeguato di impianti. Con l incremento della domanda, ci si può aspettare che i fornitori di nuovi parapalle aumentino la loro produzione, in particolare se il volume delle ordinazioni è chiaramente pianificabile sul lungo termine. Le esperienze fatte durante la prima tappa potrebbero essere sfruttate per la maggior parte degli impianti, la cui disattivazione o sostituzione è prevista nella seconda tappa. Questa soluzione permetterebbe alle amministrazioni cantonali di conservare sufficienti capacità per i risanamenti di siti inquinati urgenti. Art. 32e cpv.4 LPAmb Dato che nella maggior parte dei casi vale la pena procedere contemporaneamente al risanamento e alla sostituzione degli impianti, l onere della Confederazione per accordare le indennità si dovrebbe ridurre al minimo. Un indennità forfetaria come quella già prevista nella LPAmb per l allestimento dei catasti diminuirebbe notevolmente la mole di lavoro sia per la Confederazione che per i Cantoni. Secondo le esperienze sinora fatte dall amministrazione, il risanamento dei siti inquinati costa circa franchi per bersaglio nel caso di impianti di tiro a 300 m. Per la maggior parte dei risanamenti, questi costi si situano tra i e i franchi per bersaglio; non scendono comunque mai sotto i franchi. Con la vigente aliquota del 40 per cento, l indennità forfetaria per questi impianti ammonterebbe dunque a franchi per bersaglio. 4 Ripercussioni 4.1 Ripercussioni finanziarie e sull effettivo del personale L installazione di nuovi parapalle costa circa franchi per bersaglio, cioè circa franchi per un impianto medio con otto bersagli. Si prevede che continueranno ad essere utilizzati almeno impianti, per cui il budget necessario per la loro sostituzione in tutto il Paese ammonta a 50 milioni di franchi. Questi costi devono essere sostenuti integralmente dai Comuni, perché la Confederazione non ha previsto indennità a tal fine. 5
6 Il risanamento tecnico di un impianto medio con otto bersagli costa circa franchi. Il budget necessario per risanare i quasi parapalle già disattivati in tutta la Svizzera ammonterebbe dunque a 600 milioni di franchi. Con la nuova proroga del termine, si dovrebbero risanare fino a impianti in più, il che provocherebbe costi nell ordine di 300 milioni di franchi, sostenuti per il 60 per cento dai responsabili dell inquinamento (le Società di tiro, i Comuni, i proprietari fondiari, i Cantoni, l esercito) e per il 40 per cento dalla Confederazione. Con l assunzione di queste nuove spese, che possono raggiungere i 120 milioni di franchi, il fondo della Confederazione a favore dei siti contaminati raggiunge il suo limite; in effetti, sarebbero necessari 5-10 milioni di franchi in più all anno. Le spese possono essere coperte solo se si possono riscuotere tutte le tasse sulle discariche e limitare i costi per i risanamenti a quanto prescrive la legge. 4.2 Attuazione Concedendo un indennità forfetaria di franchi per bersaglio, si riduce al minimo il lavoro amministrativo della Confederazione e dei Cantoni per il risanamento degli stand di tiro. Il presente progetto può dunque essere attuato. 5 Relazione con il diritto europeo Il risanamento dei siti inquinati è diventato un compito urgente in tutti i Paesi europei. Per tale motivo Paesi come l Austria, la Francia, il Belgio, la Svezia, la Gran Bretagna o la Finlandia hanno introdotto alla fine degli Ottanta strumenti finanziari statali per promuovere il risanamento dei siti inquinati. Poiché spesso la loro base legale è la tassa sulle discariche prevista nella direttiva europea sui rifiuti per ridurne il deposito, questi strumenti sono paragonabili al modello svizzero. In generale, la tassa media prevista in Svizzera di circa 10 per tonnellata di rifiuti depositati è assai bassa rispetto agli altri Paesi europei. Nessun altro Stato europeo prevede condizioni speciali per ottenere le indennità per gli impianti di tiro. 6 Basi legali 6.1 Costituzionalità e legalità La proposta modifica di legge poggia sull articolo 74 della Costituzione federale 4 in base al quale la Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti e si adopera per impedire tali effetti. Questa disposizione costituzionale rappresenta una base sufficiente per emanare le disposizioni legali proposte. 4 RS 101 6
7 6.2 Delega di competenze legislative La presente modifica di legge non introduce norme che delegano la competenza di emanare ordinanze d esecuzione complementari. 6.3 Forma dell atto Conformemente all articolo 22 capoverso 1 LParl, l Assemblea federale emana sotto forma di legge federale tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto. 7
8 8
sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia
Ordinanza sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia (Ordinanza sugli investimenti nell energia) 730.111 del 2 giugno 1997 (Stato il 24 giugno 1997) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliInquinamento fonico sulle strade nazionali Provvedimenti d isolamento acustico su edifici
Il Capo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Istruzioni Edizione del 01.01.2011 V1.00 Inquinamento fonico sulle strade nazionali Provvedimenti
DettagliLegge federale sulle finanze della Confederazione
Decisioni del Consiglio degli Stati del 10.09.2014 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 18.09.2014 e-parl 23.09.2014 08:45 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo
DettagliDIRETTIVA. concernente
Departement für Volkswirtschaft und Soziales Graubünden Departament d'economia publica e fatgs socials dal Grischun Dipartimento dell'economia pubblica e socialità dei Grigioni AWT 4/16 DIRETTIVA concernente
DettagliLegge sui cani. Sezione 1: Scopo. Sezione 2: Protezione dalle lesioni provocate dai cani. Progetto
Legge sui cani Progetto del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 80 capoversi 1, 2 e 2 bis e 120 capoverso 2 della Costituzione federale 1 ; visto il rapporto della Commissione
Dettagli951.91 Legge federale
Legge federale sulle misure temporanee di stabilizzazione congiunturale nei settori del mercato del lavoro, delle tecnologie dell informazione e della comunicazione nonché del potere d acquisto del 25
Dettagli09.477. Iniziativa parlamentare Responsabilità aziendale dei costi di risanamento dei siti contaminati
09.477 Iniziativa parlamentare Responsabilità aziendale dei costi di risanamento dei siti contaminati Avamprogetto e rapporto esplicativo della Commissione dell ambiente, della pianificazione del territorio
DettagliIniziativa parlamentare Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) del Cantone Ticino
ad 03.421 Iniziativa parlamentare Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) del Cantone Ticino Rapporto del 4 settembre 2003 della Commissione dell ambiente, della pianificazione del territorio
DettagliConvenzione europea sull equivalenza dei periodi di studi universitari
Traduzione 1 Convenzione europea sull equivalenza dei periodi di studi universitari 0.414.31 Conclusa a Parigi il 15 dicembre 1956 Approvata dall Assemblea federale il 6 marzo 1991 2 Istrumento di ratificazione
DettagliRistrutturazione della casa: guida alle detrazioni 2016
Ristrutturazione della casa: guida alle detrazioni 2016 Ristrutturazione della casa: prorogati per il 2016 il bonus Irpef sulle ristrutturazioni edilizie del 50%, l ecobonus del 55%, e il bonus mobili
Dettagli2. Tassazione di pensioni e liquidazioni una tantum di capitale
133 2. Tassazione di pensioni e liquidazioni una tantum di capitale 2.1 Indicazioni generali Dove devo tassare la mia pensione derivante da lavoro frontaliero? La pensione viene tassata quasi sempre nel
Dettagli930.111.5 Ordinanza del DFE concernente l esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell ordinanza sulla sicurezza dei prodotti
Ordinanza del DFE concernente l esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell ordinanza sulla sicurezza dei prodotti del 18 giugno 2010 (Stato 1 luglio 2010) Il Dipartimento federale
DettagliLegge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2 (Legge sul CO 2 )
Commissione di redazione del 9.9.2011 Relatore: Marty Divergenze: Proposte della Commissione del Consiglio degli Stati del 28.10.2011 Decisioni del Consiglio nazionale del 13.09.2011 Legge federale sulla
DettagliOrdinanza d esecuzione del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri
Ordinanza d esecuzione del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri 951.241 del 9 dicembre 1949 (Stato 1 febbraio 2000) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliCENSIMENTO MANUFATTI AMIANTO. Ing. Stefano Parisi - Settore LL.PP. 1
CENSIMENTO MANUFATTI AMIANTO Ing. Stefano Parisi - Settore LL.PP. 1 Obiettivi: Informare ed avvicinare la popolazione verso un argomento poco conosciuto Censimento dei manufatti in cemento-amianto presenti
DettagliOrdinanza municipale concernente gli incentivi per l efficienza energetica e l impiego delle energie rinnovabili nell edilizia
COMUNE DI MELANO Ordinanza municipale concernente gli incentivi per l efficienza energetica e l impiego delle energie rinnovabili nell edilizia Motivazione I Comuni possono contribuire in modo decisivo
Dettagli0.946.297.411. Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca 2. Traduzione 1. (Stato 4 maggio 2004)
Traduzione 1 Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca 2 Conchiuso il 24 novembre 1953 Approvato dall Assemblea federale il 23 marzo 1954 3 Entrato in vigore il
DettagliLegge federale sui binari di raccordo ferroviario
Legge federale sui binari di raccordo ferroviario 742.141.5 del 5 ottobre 1990 (Stato 1 gennaio 2010) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 22 ter, 26 e 64 della Costituzione
Dettagli431.09 Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione
Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione del 25 giugno 2003 (Stato 29 luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliPARLAMENTO EUROPEO. Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
PARLAMENTO EUROPEO 1999 2004 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori PROVVISORIO 2001/0255(COD) 23 ottobre 2003 ***II PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA
DettagliDiritto dell ambiente. Tutela delle acque dall inquinamento
Diritto dell ambiente Tutela delle acque dall inquinamento D. Lgs. 152/2006 Parte Terza: Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall inquinamento e di
Dettagliordina: Quale detentore s intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane.
ORDINANZA MUNICIPALE SULLA CUSTODIA DEI CANI Il Municipio di Porza, richiamati, - la Legge sui cani del 9.0.008 e relativo Regolamento dell.0.009; - l articolo 07, 9 LOC e,, RALOC e 89 RC; ordina: Campo
Dettagliproposta di legge n. 334
REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di legge n. 334 a iniziativa dei Consiglieri Marinelli, Giancarli presentata in data 4 giugno 2013 INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLE AZIONI DI PREVENZIONE
DettagliDecreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri (del 17 giugno 1987)
Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri (del 17 giugno 1987) 7.4.6.1.1 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamate le
DettagliRiforma III dell imposizione delle imprese Abrogazione degli statuti speciali
Riforma III dell imposizione delle imprese Abrogazione degli statuti speciali Il presente documento è confidenziale e per esclusivo uso interno, pertanto ne è vietata la distribuzione a terzi anche parziale.
DettagliLegge sulle lingue del Cantone dei Grigioni (LCLing)
9.00 Legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni (LCLing) del 9 ottobre 006 (stato gennaio 0) Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni, visto l'art. della Costituzione cantonale ) ; visto il messaggio
DettagliÜ ³»² ± 10 giugno 2014 SANITÀ E SOCIALITÀ
Î ± ± ²«³» ± ¼ Ü ³»² ± 10 giugno 2014 SANITÀ E SOCIALITÀ ݱ²½» ²» della Commissione della gestione e delle finanze sull'iniziativa parlamentare 21 settembre 2009 presentata nella forma generica da Lorenzo
DettagliIL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
9.1.7.1.8 Decreto esecutivo concernente l attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l impiego parsimonioso e razionale dell energia (efficienza energetica),
Dettagli510.624. Ordinanza sulla geologia nazionale (OGN) Sezione 1: Disposizioni generali. del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008)
Ordinanza sulla geologia nazionale (OGN) 510.624 del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 5, 6, 9 capoverso 2, 12 capoverso 2, 15 capoverso 3, 19 capoverso
DettagliLegge sulle poste (LPO) Capitolo 1: Disposizioni generali. Disegno
Legge sulle poste (LPO) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 92 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 maggio 2009
DettagliIniziativa parlamentare Adeguamento della LSA per le società cooperative di assicurazione
12.503 Iniziativa parlamentare Adeguamento della LSA per le società cooperative di assicurazione Rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 23 giugno 2014 Onorevoli
Dettagli520.12 Ordinanza concernente il preallarme, l allarme e la diffusione di istruzioni di comportamento presso la popolazione
Ordinanza concernente il preallarme, l allarme e la diffusione di istruzioni di comportamento presso la popolazione (Ordinanza sull allarme, OAll) del 5 dicembre 2003 (Stato 30 dicembre 2003) Il Consiglio
Dettagli142.203 Ordinanza. Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione
Ordinanza concernente l introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l Unione europea 1 e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell Associazione
DettagliIl Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo 1994 2 sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:
Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell assicurazione malattie 1 (OCPre) del 3 luglio 2002 (Stato
DettagliGuida. Berna, 1 gennaio 2014. Versione 1.1*
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Derrate alimentari e nutrizione Sorveglianza alimentare Guida Berna, 1 gennaio 2014 Obbligo di ritiro
DettagliOrdinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1
Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1 171.211 del 18 marzo 1988 (Stato 1 gennaio 2010) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo
DettagliLegge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule
Decisioni del Consiglio degli Stati del 9.6.2015 Proposta della Commissione del Consiglio nazionale del 10.6.2015: adesione Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule () Modifica del L Assemblea
DettagliLe legge federale del 12 dicembre 2014 concernente l attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012
Dipartimento federale delle finanze DFF Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI Aprile 2015 Spiegazione tecnica Le legge federale del 12 dicembre 2014 concernente l attuazione
Dettaglidel 7 novembre 2007 (Stato 1 dicembre 2007)
Ordinanza del DFI sugli standard minimi delle misure tecniche e organizzative per l utilizzazione sistematica del numero d assicurato AVS al di fuori dell AVS del 7 novembre 2007 (Stato 1 dicembre 2007)
DettagliMESSAGGIO MUNICIPALE Nr. 646. MM no. 646 Convenzione con il Comune di Curio per l allacciamento d emergenza all acquedotto di Curio
MESSAGGIO MUNICIPALE Nr. 646 MM no. 646 Convenzione con il Comune di Curio per l allacciamento d emergenza all acquedotto di Curio Signor Presidente, Signore e Signori Consiglieri comunali, il Municipio
DettagliLegge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule
Termine di referendum: 8 ottobre 2015 Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) Modifica del 19 giugno 2015 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
DettagliAssociazione Svizzera Infermiere e. Infermieri
la voce infermieristica! Associazione Svizzera Infermiere e ASI - SBK Choisystrasse 1 Casella postale 8124 3001 Berna Tel: 031 388 36 36 E-mail: info@sbk-asi.ch Web: www.sbk-asi.ch BELLINZONA 02.05.2011
Dettagli00.050. del 5 giugno 2000. Onorevoli presidenti e consiglieri,
00.050 Messaggio concernente una modifica della legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (nuove prescrizioni in materia di investimenti del Fondo di compensazione dell AVS)
DettagliSISTRI Sistema Tracciabilità Rifiuti
LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO SISTRI Sistema Tracciabilità Rifiuti La scheda normativa è stata elaborata tenendo conto delle norme più importanti in materia; sono possibili omissioni o imprecisioni. E opportuno
Dettagli531.44 Ordinanza concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d alto mare
Ordinanza concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d alto mare del 14 giugno 2002 (Stato 1 luglio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 22 capoverso
DettagliConto annuale IUFFP 2007
Conto annuale IUFFP Rapporto al Consiglio federale concernente il primo conto annuale dell Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale IUFFP Marzo 2008 Sommario 1. Rapporto dell organo
DettagliLegge federale concernente l Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
Legge federale concernente l Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA 1 ) 956.1 del 22 giugno 2007 (Stato 1 gennaio 2015) L Assemblea
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO RACCOLTA ED ELIMINAZIONE RIFIUTI
COMUNE DI CLARO REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO RACCOLTA ED ELIMINAZIONE RIFIUTI 1 SOMMARIO I DISPOSIZIONI GENERALI 3 Art. 1* Basi legali, campo d'applicazione e scopo 3 Art. 2 - Compiti del Comune
DettagliStrategia sul libero accesso ai dati pubblici in Svizzera 2014 2018
Strategia sul libero accesso ai dati pubblici in Svizzera 2014 2018 Approvata dal Consiglio federale il 16 aprile 2014 2014-0845 3027 Compendio I dati sono la materia prima della società della conoscenza.
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
DELIBERAZIONE 8 MAGGIO 2014 208/2014/R/GAS PROCEDURA D ASTA COMPETITIVA PER L ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITÀ DI STOCCAGGIO RISERVATA AI SOGGETTI TERMOELETTRICI E DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI RISERVA L AUTORITÀ
DettagliAccordo europeo sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all estero
Traduzione 1 Accordo europeo sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all estero 0.414.7 Concluso a Parigi il 12 dicembre 1969 Approvato dall Assemblea federale
DettagliOdinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili
Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) 1 748.941 del 24 novembre 1994 (Stato 1 febbraio 2013) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni
DettagliLegge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule
Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell 8
DettagliOrdinanza contro l inquinamento delle acque con liquidi nocivi
Ordinanza contro l inquinamento delle acque con liquidi nocivi (Oliq) del 1 luglio 1998 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 26 e 47 capoverso 1 della legge federale del 24 gennaio 1991 1
DettagliPIANO COMUNALE AMIANTO Art. 4, lettera b), L.R. n. 10 del 29.04.2014 Adottato giusta deliberazione di G.M. n. 29 del 22/02/2016
COMUNE DI RAMACCA Città Metropolitana di Catania PIANO COMUNALE AMIANTO Art. 4, lettera b), L.R. n. 10 del 29.04.2014 Adottato giusta deliberazione di G.M. n. 29 del 22/02/2016 Redatto secondo le linee
Dettagli414.713.1 Convenzione tra Confederazione e Cantoni sullo sviluppo dei cicli di studio master delle scuole universitarie professionali
Convenzione tra Confederazione e Cantoni sullo sviluppo dei cicli di studio master delle scuole universitarie professionali (Convenzione per i master alle SUP) del 24 agosto 2007 (Stato 1 ottobre 2007)
DettagliOrdinanza relativa alla tassa sul CO 2
Ordinanza relativa alla tassa sul CO 2 (Ordinanza sul CO 2 ) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza dell 8 giugno 2007 1 sul CO 2 è modificata come segue: Art. 1 Principio La
DettagliCOMUNE DI CANICATTI (Provincia di Agrigento)
COMUNE DI CANICATTI (Provincia di Agrigento) ELENCO FORME ASSOCIATIVE E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ANNO 2011 AI SENSI DELL ART. 8 DEL D. L. N. 98 DEL 06 LUGLIO 2011 CONVERTITO IN LEGGE N. 111/11 AGENZIA
Dettagli852.1 Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero
Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero (LAPE) 1 del 21 marzo 1973 (Stato 1 gennaio 2010) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
DettagliRegolamento sulle tasse dell Istituto federale della proprietà intellettuale
Regolamento sulle tasse dell Istituto federale della proprietà intellettuale (RT-IPI) 232.148 del 28 aprile 1997 (Stato 1 gennaio 2014) Approvato dal Consiglio federale il 17 settembre 1997 L Istituto
Dettaglidel 18 agosto 2010 (Stato 1 gennaio 2014)
Ordinanza sull allerta e l allarme (Ordinanza sull allarme, OAll) 520.12 del 18 agosto 2010 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 75 capoverso 1 della legge federale del
DettagliImpostazione grafica dei diplomi SSS Raccomandazioni e prescrizioni della SEFRI in collaborazione con la Conferenza SSS
Dipartimento federale dell economia, e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la, la ricerca e l innovazione SEFRI Formazione professionale superiore Divisione Formazione professionale superiore, 2015
Dettagli(Legge federale sulla firma elettronica, FiEle)
Proposta della Commissione del Consiglio nazionale del 22.10.2015: adesione Legge federale sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali
DettagliORDINANZA MUNICIPALE SULLA CUSTODIA DEI CANI E TASSA ANNUALE
Comune di Massagno ORDINANZA MUNICIPALE SULLA CUSTODIA DEI CANI E TASSA ANNUALE Ris.Mun. 14.07.2014 Il Municipio di Massagno, richiamati, la Legge sui cani del 19.02.2008 e relativo Regolamento dell 11.02.2009;
DettagliREGOLAMENTO Per la raccolta dei rifiuti
REGOLAMENTO Per la raccolta dei rifiuti INDICE Art. 1 Competenze... 3 Art. 2 Modalità e luoghi di raccolta... 3 Art. 3 Giorni di raccolta... 3 Art. 4 Divieti... 3 Art. 5 Rifiuti ingombranti... 3 Art. 6
DettagliOrdinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero
Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (Ordinanza sull istruzione degli Svizzeri all estero, OISE) 418.01 del 29 giugno 1988 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio
DettagliLegge federale sugli assegni familiari nell agricoltura (LAF) 1
Legge federale sugli assegni familiari nell agricoltura (LAF) 1 836.1 del 20 giugno 1952 (Stato 1 giugno 2009) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31 bis capoverso 3
DettagliLegge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari
Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Legge sulle borse, LBVM) Modifica del 28 settembre 2012 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio
DettagliOrdinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) 830.11 dell 11 settembre 2002 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 81 della legge federale
Dettaglidel 6 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2008)
Legge federale sulla politica regionale 901.0 del 6 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 103 della Costituzione federale 1 ; visto il
DettagliCENSIMENTO AMIANTO 2016
COMUNE DI GRAZZANISE PROVINCIA DI CASERTA Insignito con Medaglia di bronzo al Merito Civile CENSIMENTO AMIANTO 2016 L AMIANTO È FUORI LEGGE DA PIÙ DI VENTI ANNI, MA È ANCORA DIFFUSO E PERICOLOSO. L AMMINISTRAZIONE
DettagliScheda IFP / n. 1 Settembre 2014
Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell ambiente UFAM Divisione Divisione Specie, ecosistemi, paesaggi Sezione Gestione del paesaggio
DettagliPerché bisogna rifiutare l iniziativa popolare. «Basta privilegi fiscali ai milionari (Abolizione dell imposizione forfettaria)»
LA FINE DELLA PROSPERITA SVIZZERA!! Perché bisogna rifiutare l iniziativa popolare «Basta privilegi fiscali ai milionari (Abolizione dell imposizione forfettaria)» Il doppio obiettivo dell iniziativa I
DettagliOrdinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA)
Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I. L ordinanza del 24 ottobre 2007 1 sull ammissione, il soggiorno e l attività
DettagliL.R. 19.12.2007, n. 45 Norme per la gestione integrata dei rifiuti e s.m.i. Approvazione del 4 Rapporto sulle raccolte differenziate 2008
D.G.R. n. 588 del 26/07/2010. L.R. 19.12.2007, n. 45 Norme per la gestione integrata dei rifiuti e s.m.i. Approvazione del 4 Rapporto sulle raccolte differenziate 2008 LA GIUNTA REGIONALE PREMESSO che
DettagliLegge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi
Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi (LIPIn) 831.26 del 6 ottobre 2006 1 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
DettagliLegge federale sull organizzazione della Posta svizzera
Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera (Legge sull organizzazione della posta, LOP) del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 9 della Costituzione federale
DettagliDVR E DUVRI IN CONDOMINIO
DVR E DUVRI IN CONDOMINIO Leggende metropolitane e reali necessità SEMINARIO: Sicurezza sul lavoro nel condominio - leggi, obblighi, cautele, opportunità 18/09/2015 - Sala Caravaggio - Centro Congressi
DettagliOrdinanza sull organizzazione della Cancelleria federale
Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF) 172.210.10 del 5 maggio 1999 (Stato 13 febbraio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 31 capoverso 3 e 47 capoverso
DettagliLegge federale concernente la procreazione con assistenza medica
Termine di referendum: 10 dicembre 2015 Legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione, LPAM) Modifica del 12 dicembre 2014 L Assemblea federale
DettagliDirettive. Controllo degli impianti di deposito. Giugno 2008 KVU CCE CCA
Direttive Controllo degli impianti di deposito Giugno 2008 KVU CCE CCA 1 Adottata il 25 ottobre 2007 dal Gruppo di lavoro CITA della CCA (Conferenza dei capi dei servizi e uffici di protezione dell'ambiente
DettagliLEGGE REGIONALE N. 2 DEL 19-01-2005 REGIONE BASILICATA
LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 19-01-2005 REGIONE BASILICATA Delegificazione dei provvedimenti in materia di prosecuzione e stabilizzazione lavorativa dei soggetti impegnati in attività socialmente utili. Fonte:
DettagliLegge federale sui giuristi d impresa (LGIm)
Avamprogetto Legge federale sui giuristi d impresa (LGIm) del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 95 capoverso della Costituzione federale ; visto il messaggio del Consiglio
DettagliOrdinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliLegge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari
Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Approvato dal Consiglio degli Stati il 20.12.2011 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 27.04.2012 Legge federale sulle borse
DettagliOrdinanza sull assicurazione per l invalidità
Ordinanza sull assicurazione per l invalidità (OAI) Modifica del 28 gennaio 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 17 gennaio 1961 1 sull assicurazione per l invalidità è modificata
DettagliDeliberazione n. V di verbale della seduta del 23/04/2013. Protocollo Generale N. 321/13. Assemblea d Ambito
Deliberazione n. V di verbale della seduta del 23/04/2013 Protocollo Generale N. 321/13 Oggetto: Approvazione progetto definitivo Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia - Risanamento
DettagliIl radon nell approvvigionamento idrico (prevenzione e protezione)
Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches Société Suisse de l Industrie du Gaz et des Eaux Società Svizzera dell Industria del Gas e delle Acque Swiss Gas and Water Industry Association SVGW SSIGE
Dettagli(Legge sulla protezione dell ambiente, LPAmb 1 )
Legge federale sulla protezione dell ambiente (Legge sulla protezione dell ambiente, LPAmb 1 ) 814.01 del 7 ottobre 1983 (Stato 1 aprile 2015) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
DettagliRegolamento Tariffario OAD FCT (RT)
Regolamento Tariffario OAD FCT (RT) In applicazione dell art. 18 lett. d e dell art. 36 degli Statuti dell associazione OAD FCT, l Assemblea Generale dei soci approva il presente Regolamento Tariffario.
DettagliLegge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (Nuovo numero d assicurato dell AVS) Modifica del 23 giugno 2006 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il
DettagliUpdates. Internazionale. Stato: 1 gennaio 2016. Revisioni. Revisioni. Centro d informazione AVS/AI. Centro d informazione AVS/AI
Updates Stato: 1 gennaio 2016 2014.10 IPG O esecuzione 2015.1 PC 55 OPGA 9a PC 56 LPC 10 I lett. a IPG 49 OPGA 9a IPG 50 OIPG 36 AF 53 OPGA 9a 2015.2 IPG 51 LIPG 1a, 11 I, 20a 2016.1 AI 195 OMAI 15.02,
DettagliLegge federale su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all estero
Legge federale su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all estero 852.1 del 21 marzo 1973 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 45 bis della Costituzione
DettagliRegolamento sul pensionamento anticipato
70.0 Regolamento sul pensionamento anticipato del 9 marzo 0 (stato aprile 0) emanato dal Governo il 9 marzo 0 visto l'art. 5 cpv. della legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni
Dettagli832.105 Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
832.105 Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OTeA) 1 del 14 febbraio 2007 (Stato 1 marzo 2007) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliLegge federale sul commercio ambulante
Legge federale sul commercio ambulante Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 e 97 della Costituzione federale nonché il numero II capoverso 2 lettera a del
DettagliC I R C O L A R E N. 6
C I R C O L A R E N. 6 Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica Roma, 6 febbraio 2001 Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ---------------- Ispettorato Generale
DettagliXVI LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE ////////////////////////////////////////////////////
REPUBBLICA ITALIANA ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA XVI LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA (IPAB) ////////////////////////////////////////////////////
DettagliREPERTORIO DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
REPERTORIO DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE 1 ESTRAZIONE GAS, PETROLIO, CARBONE, MINERALI E LAVORAZIONE PIETRE Processo Estrazione di gas e petrolio
DettagliAccordo sulla soppressione dei visti per i rifugiati
Traduzione dei testi originali francese e inglese 1 Accordo sulla soppressione dei visti per i rifugiati 0.142.38 Conchiuso a Strasburgo il 20 aprile 1959 Approvato dall Assemblea federale il 27 settembre
Dettagli