CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PRODOTTO GLOBALE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI. Liguria Green
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- Arnaldo Pavone
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1 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PRODOTTO GLOBALE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI Liguria Green Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione c) Informativa Home Insurance deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. FASCICOLO INFORMATIVO Mod N - Ed. 07/2015 Pagina 1 di 7
2 NOTA INFORMATIVA LIGURIA GREEN PRODOTTO GLOBALE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP o IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP o IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali LIGURIA SOCIETA DI ASSICURAZIONI S.p.A., società per azioni di diritto italiano, ha sede legale in Milano (MI) (Italia): Via Senigallia, 18/2; tel. (+39) Sito Internet: assistenza.clienti@liguriassicurazioni.it Impresa autorizzata all esercizio dell attività assicurativa a norma art. 65 R.D.L n. 966 (G.U n. 112). Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all Albo dei gruppi assicurativi al n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa In base all ultimo bilancio approvato (esercizio 2014) il patrimonio netto dell Impresa è pari ad con capitale sociale pari ad i.v. e totale delle riserve patrimoniali pari ad L indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 141,73%. Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nelle presente Nota sono pubblicati sul sito della Compagnia B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO GLOSSARIO Nella presente nota e nella Polizza si intendono: ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione ASSICURAZIONE Il contratto di Assicurazione. ATTI DI TERZI Sciopero, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi e vandalici di terzi, atti di terrorismo e sabotaggio, furto, rapina. AUTOCONSUMO Il regime in cui tutta l energia o una parte dell energia prodotta dall impianto è destinata al consumo diretto per uso proprio da parte dell utilizzatore dell impianto stesso. CONTO ENERGIA Nome comune assunto dal programma europeo di incentivazione in conto esercizio della produzione di elettricità da font e solare mediante impianti fotovoltaici permanentemente connessi alla rete elettrica, tramite il quale il Gestore dei Servizi Elettrici riconosce una tariffa incentivante. CONTRAENTE Il soggetto che stipula l Assicurazione. Pagina 2 di 7
3 CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA Accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l Assicurato e il fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate), le cui prestazioni consistono in controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell impianto, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne. DATI Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi. DECRETO MINISTERIALE Decreto Ministeriale approvato il 19/12/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45/2007 del 23/02/2007, e successive modificazioni e integrazioni EVENTI NATURALI Terremoti, alluvioni, inondazioni, grandine, vento sotto forma di bufere, tempeste, trombe d arie, temporali, compresi i danni provocati dalle cose abbattute o trasportate dal vento, franamento, smottamento, cedimento del terreno. FENOMENO ELETTRICO Evento o causa esterna all impianto fotovoltaico che determina nello: impianto steso: corto circuito (contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso); variazione di corrente (scostamento del livello dell intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti); sovratensione (repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche); arco voltaico (scarica elettrica accidentale tra due parti dell Impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete) FRANCHIGIA La parte di danno indennizzabile/risarcibile ai termini di Polizza, espressa in importo, che rimane a carico dell Assicurato FRANCHIGIA TEMPORALE La parte di danno indennizzabile ai sensi di Polizza, espressa in numero di giorni di inattività successivi al Sinistro, che rimane a carico dell Assicurato. GR Gestore della rete. GSE Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.) GUASTO MACCHINE Danni derivanti all impianto fotovoltaico da guasti e/o rotture originati: da cause interne di natura meccanica, compresi a titolo indicativo ma non limitativo, quelli derivanti da incuria, negligenza, imperizia, incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, sollecitazioni anormali, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, corpi estranei, errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione. IMPIANTO: Impianto fotovoltaico, comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, trasformatori, sistemi di allarme e antintrusione. INDENNIZZO/RISARCIMENTO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. INVERTER Dispositivo che converte la corrente continua in corrente alternata IVASS o ISVAP E l Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nel settore assicurativo sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. A far data dal 1 gennaio 2013 l IVASS è succeduto in tutti i poteri, competenze e funzioni di vigilanza precedentemente affidate all ISVAP. POLIZZA Il/i documento/i che provano l Assicurazione. Pagina 3 di 7
4 PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Società. RISCHIO La probabilità che si verifichi il sinistro. SCOPERTO La parte di danno indennizzabile/risarcibile ai termini di polizza espressa in percentuale, che rimane a carico dell Assicurato. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l Assicurazione. SOCIETÀ L impresa assicuratrice. TERRORISMO Si intende qualsiasi atto, compreso l uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetuati a scopi politici,religiosi, ideologici, etnici, inclusa l intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi. Il contratto viene offerto con tacito rinnovo, con possibilità però per il Contraente e la Società di accordarsi ai fini del non tacito rinnovo. AVVERTENZA: in caso di stipula con tacito rinnovo, la disdetta deve essere comunicata dalla parte recedente all altra parte, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza; per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dall art. 10 Proroga dell Assicurazione e periodo dell Assicurazione, delle Norme che regolano l assicurazione in generale. AVVERTENZA: se l Assicurazione è stipulata ai sensi dell art del Codice Civile per durata poliennale (quindi pari ad almeno 2 anni) il Premio viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale pari all 1% per ogni annualità, a partire da due anni. Il premio esposto nella scheda di polizza è già comprensivo della suddetta riduzione. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dalle Norme che regolano l Assicurazione in generale- 1. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto copre i danni materiali direttamente causati all Impianto fotovoltaico assicurato, nell ambito dell ubicazione indicata nella scheda di polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, secondo quanto indicato dall Art. A.1 Oggetto dell Assicurazione, delle Norme che regolano l Assicurazione dei Danni Diretti. La copertura assicurativa può essere estesa anche alle perdite di introiti che possono derivare dall interruzione della produzione di energia elettrica, a causa di un Sinistro che abbia colpito l Impianto assicurato, secondo quanto indicato all Art. B.1 Oggetto dell Assicurazione, delle Norme che regolano l Assicurazione Danni da Interruzione di Esercizio. La copertura assicurativa può inoltre essere estesa, sino alla concorrenza del massimale indicato nella scheda di polizza, al Risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danni materiali, che l Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà ed all uso dell impianto fotovoltaico, secondo quanto indicato all art. C.1 - Oggetto dell Assicurazione, delle Norme che regolano l Assicurazione Civile verso Terzi. AVVERTENZA: le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione delle stesse che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo; per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni generali di assicurazione. La garanzia assicurativa resta sospesa ai sensi del primo e del secondo comma dell articolo 1901 del codice civile in caso di mancato pagamento del Premio. E altresì prevista la sospensione dell Assicurazione Danni da interruzione di Esercizio in caso di inattività dell impianto assicurato, per cause diverse da quelle previste nella polizza; per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dall art. B.4 Sospensione dell Assicurazione, delle Norme che regolano l Assicurazione Danni da Interruzione di Esercizio. AVVERTENZA: alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati limiti massimi di indennizzo, nonché Scoperti (espressi in percentuale dell importo liquidabile, con o senza minimi di Euro) e Franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo; per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione. Pagina 4 di 7
5 Esempio di franchigia: danno alle cose assicurate pari a Euro 5.000,00, franchigia pari a Euro 2.000,00, indennizzo corrisposto : Euro 3.000,00. Esempio di scoperto senza minimo in Euro: danno alle cose assicurate pari a Euro 5.000,00, scoperto 20%, indennizzo corrisposto; Euro 4.000,00, Esempio di scoperto con minimo in Euro: danno alle cose assicurate pari a Euro 5.000,00, scoperto 20% minimo Euro 2.000,00.indennizzo corrisposto: Euro 3.000,00. Esempio di limite massimo di indennizzo pari a Euro 6.000,00, danno indennizzabile pari a Euro 8.000,00, indennizzo corrisposto: Euro 6.000,00. Se al momento del Sinistro la somma assicurata copre sola una parte dell importo che doveva essere assicurato (Assicurazione Parziale), si applica la regola proporzionale di cui all Art del codice civile; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall art. A.9 Assicurazione parziale, delle Norme che regolano l Assicurazione Danni Diretti. 2. Dichiarazione dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all Indennizzo / Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggio dettaglio si rinvia a quanto previsto dall art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, delle Norme che regolano l Assicurazione in generale. 3. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del rischio. Pena la possibile perdita del diritto all indennizzo o una sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell art del codice civile. A titolo esemplificativo costituisce aggravamento o diminuzione del rischio una variazione delle caratteristiche dell Impianto fotovoltaico, rispetto a quelle dichiarate, che comporti una maggiore o minore pericolosità del rischio stesso. Ad esempio costituisce aggravamento di rischiose si dichiara che l impianto fotovoltaico assicurato è dotato di un sistema di videosorveglianza e successivamente tale sistema viene disattivato. 4. Premi La periodicità del pagamento del premio è annuale. Il premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall art. 47 del Regolamento Isvap n. 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla Legge ed attivati presso l intermediario. AVVERTENZA: qualora siano concedibili sconti di Premio sul singolo contratto, l intermediario illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi. 5. Rivalse AVVERTENZA: relativamente agli Indennizzi/Risarcimenti pagati la Società esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall art del codice civile. 6. Diritto di recesso AVVERTENZA: in caso di sinistro, il Contraente e la Società possono recedere dal contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all art. 9 Recesso in caso di sinistro, delle Norme che regolano l Assicurazione in generale. Qualora la durata del contratto superi i cinque anni, l Assicurato, trascorso il quinquennio, ha la facoltà di recedere dal contratto, con il preavviso previsto dall art del codice civile. 7. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell art del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questa azione. L Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro a pena di decadenza entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza così come previsto dall art. 8 Obblighi in caso di sinistro, delle Norme che regolano l Assicurazione in generale, pena la perdita del diritto all Indennizzo / Risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell art dl codice civile. 8. Legge applicabile al contratto Ai sensi dell art. 180 del Decreto Legislativo n. 209/2005 il contratto sarà soggetto alla Legge Italiana se il rischio è ubicato in Italia. E la facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa, salvi comunque i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. Pagina 5 di 7
6 9. Regime fiscale Nel contratto si applicano sul premio imponibile le aliquote fiscali nella misura prevista dalla normativa vigente ed indicata nella scheda di polizza. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 10. Sinistri Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA: l Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve darne immediata notizia alla Società o all intermediario e deve al più presto inviare alla Società all intermediario, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto. Per gli aspetti di maggior dettaglio sull intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto dagli artt. 8 Obblighi in caso di sinistro, A.6 Obblighi in caso di sinistro, A.8 Valore dell impianto e determinazione del danno, A.10 - Procedura per la valutazione dal danno, A.11 Mandato dei periti, A.13 Pagamento dell Indennizzo, B.3 Somma assicurata e determinazione del danno da interruzione di esercizio, B.5 Periodo di Indennizzo, C.2 Gestione delle vertenze di danno, delle condizioni di Assicurazione. 11. Reclami Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell attribuzione di responsabilità, dell effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, devono essere inoltrati per iscritto a: LIGURIA Società di Assicurazioni Spa - Ufficio Reclami Via Senigallia, 18/ MILANO (MI) Telefax: E.Mail: ufficio.reclami@liguriassicurazioni.it Oppure utilizzando l apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale Roma, telefono I reclami indirizzati per iscritto all IVASS, anche utilizzando l apposito modello reperibile sul sito internet dell IVASS e della Società, contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l accertamento dell osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all IVASS. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie: procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione. Pagina 6 di 7
7 12. Arbitrato Non sono previste procedure arbitrali per la risoluzione di controversie nascenti dal contratto. Liguria Società di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il rappresentante legale Dr. Giorgio Marchegiani Pagina 7 di 7
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