REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI TARCENTO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI TARCENTO"

Transcript

1 1 COMUNE DI TARCENTO PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI TARCENTO Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 9 del ravvisata priva di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. il prot e 321. Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del (art. 23 bis) Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del (art. 23 bis) Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del (art. 10 bis) Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del (Capo V e art. 23 quater) 1

2 2 CAPO PRIMO PRINCIPI GENERALI Articolo 1 Ambito di applicazione. 1. Il presente regolamento, adottato nell ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune ai sensi dell art. 52 del D. Lgs , n. 446 e dall art. 50 della legge , n. 449, disciplina gli istituti generali di gestione delle entrate tributarie proprie comunali. 2. Costituiscono entrate tributarie proprie gli introiti derivanti al Comune di Tarcento da imposte, tasse, diritti ed altri cespiti aventi natura tributaria, istituiti ed applicati in forza della legislazione vigente, inclusi quelli affidati a gestori esterni in forza di concessione, ed escluse le addizionali e le compartecipazioni ad imposte erariali e di altri enti. 3. Il presente regolamento non si applica alle entrate patrimoniali e di natura non tributaria, comunque denominate. Articolo 2 Principi generali. 1. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell attività del comune quale soggetto attivo dei tributi e delle altre entrate non tributarie nel rispetto dei principi generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente. Articolo 3 Statuto del contribuente CAPO SECONDO STATUTO DEL CONTRIBUENTE 1. Nell ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 2, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il comune, particolarmente quale soggetto attivo del tributo, assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente: - chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari. - pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali. - semplificazione e facilitazione degli adempimenti. - rapporti di reciproca correttezza e collaborazione. Articolo 4 Chiarezza delle norme regolamentari 1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro e tale da non generare difficoltà di interpretazione da parte dei cittadini. 2. Le modifiche apportare a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica. 3. I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni sugli istituti compresi nel presente regolamento, né disposizioni specifiche in contrasto con gli stessi. 4. Qualora norme di legge rendano inapplicabili una qualsiasi disposizione del presente regolamento, ovvero parte di essa, il comune provvede all immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione. 2

3 3 Articolo 5 Certezza delle norme 1. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore. Articolo 6 Avviso bonario 1. Prima di procedere all emissione di atti di liquidazione, di accertamento o di irrogazione di sanzioni, inerenti ad un tributo, il funzionario responsabile, qualora non vi ostino ragioni d urgenza, invita il contribuente a mezzo di un avviso a chiarire la sua posizione, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta dell ufficio. 2. Il contribuente ha facoltà di procedere nel medesimo termine all esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari e alla regolarizzazione di errori formali. CAPO TERZO RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI Articolo 7 Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali 1. Il servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali è assicurato almeno nel rispetto delle seguenti modalità: apertura di sportelli in tutti i giorni feriali, escluso il sabato, e possibilità di accesso per i disabili; attivazione di sportelli telefonici; affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale; distribuzione di vademecum informativi sui tributi in vigore; comunicati stampa sui quotidiani locali e su Internet. 2. Le informazioni ai cittadini riguardano gli obblighi tributari ed i regimi agevolativi comunque denominati. E sempre possibile ottenere, verso rimborso della spesa, una copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi locali. 3. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l esame di fattispecie di particolare complessità, i contribuenti possono richiedere appuntamenti riservati che devono essere fissati entro quindici giorni dalla richiesta. Articolo 8 Rapporti con le associazioni, CAAF e ordini professionali 1. Il Comune trasmette, entro quindici giorni dall esecutività delle relative deliberazioni, alle associazioni rappresentative di interessi diffusi, ai centri di assistenza fiscale e agli ordini professionali, che ne facciano richiesta, i regolamenti comunali in materia tributaria, le modificazioni degli stessi, le tariffe e le aliquote annualmente deliberate. 2. Il Comune trasmette altresì ai medesimi soggetti, che ne facciano richiesta, i pareri emessi nell ambito dell esercizio del diritto di interpello, che rivestano interesse generale. Nella copia dei pareri è omesso ogni riferimento identificativo dei soggetti interpellanti e dei loro elementi patrimoniali. Articolo 9 Comunicazioni di atti ed informative all ufficio tributi 1. Il Comune non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell ente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Il contribuente può presentarli al fine di semplificare e rendere più veloce il procedimento. 3

4 4 2. L ufficio tributi riceve dagli uffici competenti dell Amministrazione comunale copia degli atti di seguito indicati, entro trenta giorni dalla data in cui gli stessi sono divenuti esecutivi o comunque efficaci: le deliberazioni di approvazione o modificazione degli strumenti urbanistici comunali, che comportino variazioni della natura giuridica degli immobili interessati rilevanti ai fini dell applicazione dei tributi comunali; i mutamenti della destinazione d uso di aree agricole o edificabili, l apposizione di vincoli di inedificabilità; i provvedimenti autorizzativi di attività edilizia, le certificazioni di agibilità e/o abitabilità e le dichiarazioni di inagibilità e/o inabitabilità degli immobili, a qualunque uso destinati; i piani parcellari di espropriazione per pubblico interesse; i provvedimenti di polizia amministrativa e del commercio rilevanti ai fini tributari; i provvedimenti autorizzativi di forme pubblicitarie; ogni ulteriore atto amministrativo e/o contrattuale, comunque denominato, avente rilevanza per le entrate tributarie del comune. 3. L ufficio urbanistico comunale è tenuto a comunicare all ufficio tributi la propria valutazione di stima delle aree fabbricabili, ai fini della determinazione dell I.C.I., dell IMU e della TASI, entro venti giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Articolo 10 Assistenza al contribuente 1. Il Comune assicura il servizio di consulenza al cittadino per la compilazione delle dichiarazioni, per il calcolo delle somme da pagare, per l informazione su quanto pagato e sugli eventuali diritti di rimborso. Articolo 10 bis Notificazione a mezzo posta 1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, è effettuata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Sono ripetibili le spese per la notifica degli atti relativi alla procedura di accertamento, di liquidazione e di contestazione e di irrogazione delle sanzioni concernenti le entrate tributarie, nei confronti dei destinatari degli atti notificati. L ammontare di tali spese è fissato nella misura prevista dalle tariffe postali vigenti. 2. Le spese di notifica sono recuperate unitamente al tributo o maggior tributo dovuto, alle sanzioni amministrative ed agli interessi. Articolo 11 Oggetto CAPO QUARTO RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI 1. Il presente capo disciplina il ravvedimento e le cause di esimente nei tributi locali. Articolo 12 Cause ostative 1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l interessato abbia ricevuto notificazione. 2. Non è di ostacolo al ravvedimento l attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino. 4

5 5 Articolo 13 Regolarizzazione di omessi o insufficienti versamenti 1. In caso di violazione dell obbligo di versamento dei tributi non dipendente da infedeltà od omissioni relative all obbligo di dichiarazione si applica quanto previsto dall art. 13 del D. Lgs. 472/97 nel testo vigente. Articolo 14 Regolarizzazione di altre violazioni 1. In caso di violazioni di altri adempimenti tributari, incluse le violazioni che incidono sul contenuto della dichiarazione e l omessa presentazione della dichiarazione, si applica quanto previsto dall art. 13 del D. Lgs. 472/1997 nel testo vigente. 2. Abrogato Articolo 15 Esimenti 1. Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori, se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune. 2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell invito da parte del Comune. 3. Non si fa luogo ad applicazione di sanzioni in caso di versamento del tributo a comune o concessionario incompetente. Il contribuente resta comunque obbligato alla corresponsione del tributo e degli interessi legali, ove il Comune di Tarcento non possa procedere a recupero diretto delle somme presso l ente od il concessionario che le ha percepite. 4. Nel caso di errore scusabile commesso nell effettuazione di un pagamento ovvero nella compilazione di una dichiarazione integrativa, relativi ad una ipotesi di ravvedimento, la regolarizzazione sarà comunque valida se l'interessato versa la differenza ovvero rimuove l irregolarità entro trenta giorni dalla richiesta di regolarizzazione. CAPO QUINTO Articolo 16 Oggetto DIRITTO DI INTERPELLO E CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1. Il presente capo adottato in attuazione degli articoli 1 e 11 della Legge , n. 212 concernente Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, e del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, disciplina il diritto di interpello del contribuente ed il procedimento amministrativo dell istituto del reclamo e della mediazione. Articolo 16 bis Diritto d interpello 1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere, preventivamente, al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l ambito di applicazione della disciplina sull abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo. 2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi. 5

6 6 Articolo 17 Procedimento 1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello. 2. L istanza di interpello deve riguardare l applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici. 3. L istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente. 4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all art. 19 bis. 5. Il contribuente dovrà presentare istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello. 6. L istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC. 7. La presentazione dell istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. Art. 18 Istanza di interpello 1. L istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità: a) i dati identificativi del contribuente e l indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell istante o dell eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta; b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva; c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l interpretazione; d) l esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta; e) la sottoscrizione dell istante o del suo legale rappresentante. 2. All istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato. 3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d), ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata. 4. L istanza è inammissibile se: a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett. a) e b); b) non è presentata preventivamente ai sensi dell art. 17, comma 5; c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell art. 17, comma 1; d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente; e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all articolo 1, comma 693 della legge , n. 147; f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non 6

7 7 provvede alla regolarizzazione nei termini previsti. Art. 19 Adempimenti del Comune 1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediane servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell istanza di interpello da parte del Comune. 2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge. Art. 19 bis Efficacia della risposta all istanza di interpello 1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell istanza di interpello, salvo modifiche normative. 2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l indicazione della soluzione di cui all art. 18, comma 1, lett. d), non pervenga entro il termine di cui all art. 19, comma 1, si intende che il Comune concordi con l interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente. 3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso. 4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell istante. 5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili. Art. 19 ter Il Reclamo e la mediazione nel contenzioso tributario 1. Ai sensi dell articolo 17-bis del D.Lgs. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell ammontare della pretesa. Il valore è determinato dall importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Articolo 19 quater Effetti 1. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo; si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. 2. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d imposta. 7

8 8 Articolo 19 quinquies Competenza 1. Con delibera della Giunta comunale è individuato il Funzionario competente all esame del reclamo e della proposta di mediazione in materia di tributi comunali. In caso di mancata individuazione l attività rimane affidata al Funzionario responsabile del tributo di competenza. Articolo 19 sexties Valutazione 1. Nelle decisioni sulle proposte di reclamo/mediazione da parte dei contribuenti, l ufficio, si attiene ai seguenti criteri: a) incertezza delle questioni controverse; b) grado di sostenibilità della pretesa valutato sulla base delle pronunce giurisprudenziali; c) principio di economicità dell azione amministrativa. CAPO SESTO COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI Articolo 20 Procedimento e condizioni 1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso. 2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi: generalità e codice fiscale del contribuente; il tributo dovuto al lordo della compensazione; l esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d imposta; l affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l indicazione della domanda in cui sono state esposte. 3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione. 4. La compensazione non può essere riconosciuta qualora la comunicazione di cui al secondo comma non sia stata presentata o sia carente degli elementi ivi indicati. 5. L indebita compensazione di tributi relativi ad anni per i quali è intervenuta decadenza del diritto a rimborso, dà luogo a recupero da parte del Comune del capitale non versato con applicazione di sanzioni ed interessi. 6. Sulle somme oggetto di compensazione non possono essere in alcun modo calcolati interessi. 7. Non è ammessa compensazione tra tributi diversi e nell ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo. Articolo 21 Competenza 1. La comunicazione di compensazione di cui all art. 20 è indirizzata al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario predetto. 2. In caso di tributi in autoliquidazione, la cui gestione e riscossione è affidata a concessionario, quest ultimo è tenuto a ricevere la comunicazione di cui all articolo precedente e ad osservare il 8

9 9 procedimento ivi disciplinato. L aggio di esazione è calcolato sulle somme liquidate dal contribuente in virtù della compensazione. Articolo 22 Termini di accertamento CAPO SETTIMO TERMINI, INTERESSI E RATEAZIONI 1. Gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni tributarie relativi a tutti i tributi comunali devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione o nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento del tributo. 2. (Abrogato). Articolo 23 Termini di rimborso 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Articolo 23 bis Misura degli interessi moratori. 1. La misura degli interessi, sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi, è fissata in misura pari al saggio di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell eseguito versamento. Articolo 23 ter Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare. 1. Per tutti i tributi comunali non sono dovuti i versamenti e non sono effettuati i rimborsi per importi che non superano il limite di 12 euro. Articolo 23 quater Dilazione di pagamento. 1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, dovute a seguito dell attività di controllo e accertamento dei tributi, il Funzionario responsabile del tributo, su specifica domanda dell interessato, può concedere, per ragioni di stato di temporanea difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole: - fino a euro 100,00 non è concessa alcuna dilazione - da euro 100,01 a euro 250,00 massimo tre rate mensili di pari importo - da euro 250,01 a euro 500,00 massimo sei rate mensili di pari importo - da euro 500,01 a euro 2.000,00 massimo dodici rate mensili di pari importo - da euro 2.000,01 a euro 4.000,00 massimo diciotto rate mensili di pari importo - per importi superiori ad euro 4.000,00 sarà il Funzionario responsabile a definire il numero di rate concedibili in base alla situazione patrimoniale e debitoria complessiva del richiedente e comunque in numero non superiore a 30 rate. 2. Sull importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all art del codice civile. 9

10 10 3. Il debitore deve consegnare all Ufficio Tributi le quietanze di pagamento di ciascuna rata. Il mancato pagamento entro i termini di due rate anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio e l avvio delle procedure di recupero coattivo del credito residuo. Articolo 24 Oggetto dell adesione CAPO OTTAVO ACCERTAMENTO CON ADESIONE 1. L accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono. 2. E ammessa l adesione parziale, con riferimento solo ad alcuni degli immobili oggetto di accertamento. Articolo 25 Ambito dell adesione 1. L accertamento con adesione è ammesso unicamente per questioni di fatto, che si risolvano in apprezzamenti valutativi, con esclusione quindi delle questioni che attengano alla corretta interpretazione di norme di legge nonché, in generale, delle fattispecie in cui l obbligazione tributaria è determinabile in modo non discrezionale. Articolo 26 Effetti della definizione 1. L atto di accertamento con adesione non è impugnabile, né è integrabile o modificabile da parte del comune. L adesione preclude l ulteriore azione accertatrice del comune con riferimento agli immobili che ne hanno formato oggetto. 2. L accertamento può essere definito anche con l adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati. 3. L accertamento con adesione non esplica effetti ai fini dell applicazione di altri tributi, erariali e non, né a fini extratributari. 4. La definizione conseguente all accertamento con adesione comporta l applicazione delle sanzioni nella misura ridotta prevista dalla norme vigenti. Articolo 27 Responsabile del procedimento 1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al funzionario responsabile del tributo. Articolo 28 Attivazione della procedura su iniziativa del Comune di Tarcento 1. Il Comune può invitare i contribuenti a definire l accertamento con adesione a mezzo lettera raccomandata inviata almeno quindici giorni prima della data fissata contenente: il giorno, l ora ed il luogo dell incontro; il nominativo del responsabile del procedimento; il periodo o i periodi d imposta suscettibili di definizione; i dati e le notizie rilevanti ai fini dell accertamento in possesso del comune. 2. L invito può essere formulato nell avviso bonario di cui all art. 6. Articolo 29 Richiesta di rinvio e mancata comparizione del contribuente 10

11 11 1. Il contribuente può richiedere, con istanza motivata, presentata almeno cinque giorni prima della data stabilita, per non più di una volta, il rinvio dell incontro. In tal caso, il comune procede a fissare una nuova data nel rispetto di quanto previsto nel precedente articolo e tenendo conto, ove possibile, delle eventuali indicazioni del contribuente. E ovviamente fatto sempre salvo l impedimento causato da forza maggiore. 2. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il comune procede a notificare l avviso di accertamento. In questa ipotesi il contribuente ha comunque facoltà di inoltrare istanza di accertamento con adesione, secondo la procedura descritta nei successivi articoli. Articolo 30 Svolgimento del contraddittorio 1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall atto di accertamento con adesione. 2. Se sono necessari più incontri allo scopo di esperire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro. Articolo 31 Attivazione della procedura su iniziativa del contribuente 1. In caso di notifica di avviso di accertamento, il contribuente può presentare entro il termine previsto per l impugnazione, con consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, una istanza di accertamento con adesione. In tale ipotesi, i termini per ricorrere sono sospesi per novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell istanza. L impugnazione dell atto preclude la possibilità di richiedere l accertamento con adesione ovvero, se l istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa. 2. All atto del perfezionamento dell adesione, l avviso di accertamento perde efficacia. 3. Il contribuente può sempre richiedere, con le medesime modalità individuate nel primo comma, la formulazione di una proposta di accertamento con adesione, anteriormente alla notifica dell atto di accertamento. 4. Il comune risponde alla richiesta del contribuente, con invito a comparire inviato o formulato telefonicamente entro quindici giorni dal ricevimento della stessa. 5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, il procedimento è regolato dai precedenti articoli del presente capo. Articolo 32 Contenuto dell atto di accertamento con adesione 1. L accertamento con adesione è redatto in duplice esemplare, sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge. Nell atto occorre indicare: la motivazione dell accertamento; la liquidazione dell imposta dovuta e degli interessi; l ammontare delle sanzioni dovute; la modalità di pagamento prescelta (rateale o in unica soluzione). 2. Il comune è tenuto a dare comunicazione scritta al contribuente della somma da pagare risultante dall atto di accertamento con adesione. Articolo 33 Modalità di pagamento (abrogato con d.c.c. 69/2016) 11

12 12 Articolo 34 Perfezionamento dell adesione 1. L adesione si perfeziona con il pagamento delle somme risultanti dall accordo. Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un unica soluzione o in forma rateale con le modalità di cui all art. 23 quater, entro venti giorni successivi alla redazione dell atto. Articolo 35 Rinvio CAPO NONO NORME FINALI 1. Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e della legge 27 luglio 2000, n Articolo 36 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio Sono abrogati, oltre ad ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con esso: - il regolamento per l applicazione dell accertamento con adesione ai tributi comunali approvato con deliberazione n. 134 del 29 dicembre 1998, che viene sostituito da quello contenuto nel capo ottavo del presente regolamento. 12

COMUNE DI CASELLE IN PITTARI. Regolamento per la disciplina dell interpello, del reclamo e della mediazione tributaria

COMUNE DI CASELLE IN PITTARI. Regolamento per la disciplina dell interpello, del reclamo e della mediazione tributaria COMUNE DI CASELLE IN PITTARI Regolamento per la disciplina dell interpello, del reclamo e della mediazione tributaria Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 15 ottobre 2016 Art. 1

Dettagli

Regolamento sul Diritto di Interpello

Regolamento sul Diritto di Interpello COMUNE DI TARVISIO PROVINCIA DI UDINE Regolamento sul Diritto di Interpello Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27/06/2016 Articolo 1 - Oggetto del Regolamento... 3 Articolo 2

Dettagli

Regolamento comunale sulla disciplina del diritto di interpello e di mediazione in ambito tributario

Regolamento comunale sulla disciplina del diritto di interpello e di mediazione in ambito tributario Regolamento comunale sulla disciplina del diritto di interpello e di mediazione in ambito tributario Art. 1 Ambito di applicazione e finalità del regolamento Le norme del presente regolamento hanno lo

Dettagli

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO COMUNE DI CASTELGERUNDO Provincia di Lodi - C.A.P. 26844 - Via A. De Gasperi, 9 - Tel.0377.59103 Codice fiscale e P.IVA: 10151890968 sito: www.comune.castelgerundo.lo.it - pec: castelgerundo@pec.it REGOLAMENTO

Dettagli

Provincia di Treviso. Regolamento per l applicazione del diritto di interpello

Provincia di Treviso. Regolamento per l applicazione del diritto di interpello Provincia di Treviso Regolamento per l applicazione del diritto di interpello Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 30.06.2016 INDICE Articolo 1 - Oggetto del Regolamento...... pag. 3

Dettagli

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO COMUNE DI MALEO (Provincia di Lodi) REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO Approvato con deliberazione C.C. n. del Articolo 1 - Oggetto del Regolamento... 2 Articolo 2 - Presentazione dell istanza dell

Dettagli

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO Città di CERNUSCO SUL NAVIGLIO COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO D INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI Articolo 1 - Oggetto del Regolamento...2

Dettagli

Regolamento sul Diritto d'interpello

Regolamento sul Diritto d'interpello Comune di Villanova del Ghebbo Provincia di Rovigo Regolamento sul Diritto d'interpello Decreto Legislativo 24 settembre 2015 n. 156 Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 6 Dicembre 2016

Dettagli

Regolamento per la disciplina del diritto di interpello del contribuente in materia di tributi locali

Regolamento per la disciplina del diritto di interpello del contribuente in materia di tributi locali Comune di Cecina Provincia di Livorno Regolamento per la disciplina del diritto di interpello del contribuente in materia di tributi locali Approvato con delibera c.c. n 88 del 28 settembre 2016. INDICE:

Dettagli

COMUNE DI CODOGNO. (Provincia di Lodi) REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

COMUNE DI CODOGNO. (Provincia di Lodi) REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE COMUNE DI CODOGNO (Provincia di Lodi) REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 29.09.2016 In vigore dal 25 ottobre

Dettagli

COMUNE DI SIENA DIREZIONE RISORSE REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO

COMUNE DI SIENA DIREZIONE RISORSE REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO COMUNE DI SIENA DIREZIONE RISORSE REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 153 in data 14/06/2016 INDICE Articolo 1 Oggetto del Regolamento Articolo 2

Dettagli

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE Città di Campodarsego Provincia di Padova REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 09-05-2016. Regolamento sul diritto di interpello

Dettagli

COMUNE DI GERRE DE CAPRIOLI (Provincia di Cremona) REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO

COMUNE DI GERRE DE CAPRIOLI (Provincia di Cremona) REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO COMUNE DI GERRE DE CAPRIOLI (Provincia di Cremona) REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 28 del 21/06/2016 1 INDICE Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Materie oggetto

Dettagli

R E G O L A M E N T O S U L D I R I T T O D I I N T E R P E L L O

R E G O L A M E N T O S U L D I R I T T O D I I N T E R P E L L O COMUNE DI TORRECUSO Provincia di Benevento Piazza Antonio Fusco, 1 Tel. 0824/889711 FAX 0824/889732 www.comune.torrecuso.bn.it R E G O L A M E N T O S U L D I R I T T O D I I N T E R P E L L O Approvato

Dettagli

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERPELLO IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERPELLO IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI Allegato A) alla deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 28.7.2016 COMUNE DI SASSARI REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERPELLO IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI Testo coordinato della deliberazione

Dettagli

COMUNE DI CASTEL MELLA PROVINCIA DI BRESCIA

COMUNE DI CASTEL MELLA PROVINCIA DI BRESCIA COMUNE DI CASTEL MELLA PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI INTERPELLO, RECLAMO E MEDIAZIONE Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 31 marzo 2016 INDICE DISPOSIZIONI E PRINCIPI

Dettagli

C O M U N E D I T R E M E Z Z I N A Provincia di Como REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI DEL DIRITTO DI INTERPELLO

C O M U N E D I T R E M E Z Z I N A Provincia di Como REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI DEL DIRITTO DI INTERPELLO C O M U N E D I T R E M E Z Z I N A Provincia di Como REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI DEL DIRITTO DI INTERPELLO Approvato con deliberazione di C.C. numero 8 del 31/03/2017 I N D I C

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE e L APPLICAZIONE del DIRITTO di INTERPELLO, RECLAMO e MEDIAZIONE

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE e L APPLICAZIONE del DIRITTO di INTERPELLO, RECLAMO e MEDIAZIONE CITTA di GARLASCO Provincia di Pavia AREA FINANZIARIA SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE e L APPLICAZIONE del DIRITTO di INTERPELLO, RECLAMO e MEDIAZIONE Approvato con deliberazione

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERPELLO IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERPELLO IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERPELLO IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI Approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 4 luglio 2016 1 SOMMARIO Art. 1 Oggetto del regolamento pag.

Dettagli

COMUNE DI BELLUNO (Provincia di Belluno) REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO

COMUNE DI BELLUNO (Provincia di Belluno) REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO COMUNE DI BELLUNO (Provincia di Belluno) REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del /06/2016 SOMMARIO Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Articolo 2 PRESENTAZIONE

Dettagli

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE Approvato con deliberazione consiliare n. 104 del 2/12/2002; Aggiornato con deliberazione consiliare n. 27 del 30/03/2017. 1 INDICE Capo I Disposizioni

Dettagli

COMUNE DI SELARGIUS Provincia di Cagliari REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERPELLO

COMUNE DI SELARGIUS Provincia di Cagliari REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERPELLO COMUNE DI SELARGIUS Provincia di Cagliari REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERPELLO INDICE ART. 1 Fonti, oggetto, definizioni PAG. 3 ART. 2 Presentazione dell

Dettagli

Roma, 14 aprile 2016 Schema-tipo di Regolamento sul Diritto di Interpello

Roma, 14 aprile 2016 Schema-tipo di Regolamento sul Diritto di Interpello Roma, 14 aprile 2016 Schema-tipo di Regolamento sul Diritto di Interpello Premessa L art. 6, co. 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23 1, ha delegato il Governo ad introdurre disposizioni per la revisione

Dettagli

Regolamento per la disciplina dell istituto dell interpello

Regolamento per la disciplina dell istituto dell interpello COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI Provincia di Udine Regolamento per la disciplina dell istituto dell interpello APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 1 GIUGNO 2016 LILIANA/TESTI/REGOLAMENTI/REGOLAMENTO

Dettagli

COMUNE di THIESI Provincia di Sassari REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI INTERPELLO IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI

COMUNE di THIESI Provincia di Sassari REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI INTERPELLO IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI COMUNE di THIESI Provincia di Sassari REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI INTERPELLO IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI ARTICOLO 1 OGGETTO DEL DIRITTO DI INTERPELLO ARTICOLO 2 ISTANZA DI INTERPELLO

Dettagli

Regolamento per la disciplina dell istituto dell interpello

Regolamento per la disciplina dell istituto dell interpello COMUNE DI PECETTO TORINESE CAP 10020 CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO Sede Municipale di via Umberto I n.3 Tel. 0118609218/9 - Fax 0118609073 sito www.comune.pecetto.to.it - mail: info@comune.pecetto.to.it

Dettagli

Regolamento comunale per l esercizio del diritto di interpello in materia di tributi locali

Regolamento comunale per l esercizio del diritto di interpello in materia di tributi locali COMUNE DI BARASSO (Provincia di Varese) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del Regolamento comunale per l esercizio del diritto di interpello in materia di tributi locali 1 INDICE Pag. Art.

Dettagli

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE INDICE Capo I Disposizioni Generali Art. 1 Principi e criteri Art. 2 Ambito di applicazione Art. 3 Competenze del Comune Capo II Disciplina del procedimento

Dettagli

Allegato A) alla Deliberazione Consiglio Comunale n. 38 del REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Allegato A) alla Deliberazione Consiglio Comunale n. 38 del REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE Allegato A) alla Deliberazione Consiglio Comunale n. 38 del 14.12.2016 REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE INDICE SISTEMATICO Articolo Denominazione 1 Ambito di applicazione 2 Competenza

Dettagli

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI TARCENTO

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI TARCENTO 1 COMUNE DI TARCENTO PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI TARCENTO Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 9 del 14.02.2002 ravvisata priva di vizi

Dettagli

COMUNE di NOCETO Provincia di Parma C.A.P. N Codice Fiscale:

COMUNE di NOCETO Provincia di Parma C.A.P. N Codice Fiscale: COMUNE di NOCETO Provincia di Parma C.A.P. N.43015 Codice Fiscale: 00166930347 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL DIRITTO DI INTERPELLO Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n 70

Dettagli

COMUNE DI CORMÒNS REGOLAMENTO

COMUNE DI CORMÒNS REGOLAMENTO COMUNE DI CORMÒNS Provincia di Gorizia SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO DESTRA ISONZO REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE e STATUTO DEL CONTRIBUENTE - approvato con deliberazione consiliare n.209 del 29.01.2001

Dettagli

COMUNE DI GROTTAMMARE

COMUNE DI GROTTAMMARE ALLEGATO A COMUNE DI GROTTAMMARE REGOLAMENTO per l applicazione del DIRITTO DI INTERPELLO Adottato con deliberazione di C.C. n. del 2016 INDICE Articolo 1 - Ambito di applicazione Articolo 2 - Competenza

Dettagli

COMUNE DI SAN LORENZO ISONTINO Provincia di Gorizia

COMUNE DI SAN LORENZO ISONTINO Provincia di Gorizia COMUNE DI SAN LORENZO ISONTINO Provincia di Gorizia SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO DESTRA ISONZO REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE e STATUTO DEL CONTRIBUENTE Approvato con delibera consiliare n. 3 dd. 26.02.2001.

Dettagli

DIRITTO DI INTERPELLO

DIRITTO DI INTERPELLO DIRITTO DI INTERPELLO ARTICOLO 1: Oggetto del Regolamento ARTICOLO 2: Presentazione dell'istanza ARTICOLO 3: Competenze del Comune ARTICOLO 4: Istanza d'interpello ARTICOLO 5: Adempimenti del Comune ARTICOLO

Dettagli

Città di Valdagno Provincia di Vicenza REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Città di Valdagno Provincia di Vicenza REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE Città di Valdagno Provincia di Vicenza REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE approvato con delibera di Consiglio comunale n. 43 del 31 marzo 2016 1 Città di Valdagno Provincia di Vicenza

Dettagli

COMUNE DI VERBANIA DIPARTIMENTO ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO ICI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

COMUNE DI VERBANIA DIPARTIMENTO ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO ICI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI COMUNE DI VERBANIA DIPARTIMENTO ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO ICI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.

Dettagli

COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA

COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA Settore Tributi REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERPELLO IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 07/03/2016 Regolamento

Dettagli

REGOLAMENTO. ACCERTAMENTO CON ADESIONE (art. 59, comma 1, lettera m, D.Lgs. N. 446/97 - D.Lgs. N. 218/97)

REGOLAMENTO. ACCERTAMENTO CON ADESIONE (art. 59, comma 1, lettera m, D.Lgs. N. 446/97 - D.Lgs. N. 218/97) REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ESTENDIBILE ANCHE ALLE ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE E NON ACCERTAMENTO CON ADESIONE (art. 59, comma 1, lettera m, D.Lgs. N. 446/97 - D.Lgs. N.

Dettagli

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI SOMMARIO Art. 1 Proroga dei termini di pagamento Art. 2 Rapporti con il contribuente Art. 3 Principi in materia di dilazione di pagamento per

Dettagli

COMUNE DI MODENA Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali Servizio Tributi

COMUNE DI MODENA Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali Servizio Tributi COMUNE DI MODENA Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali Servizio Tributi REGOLAMENTO PER L ADESIONE ALL ACCERTAMENTO 1) Approvato con Deliberazione C.C. n 103 del 02.12.2002; 2) Integrato con Deliberazione

Dettagli

Regolamento tributario. recante norme. in materia. di diritto di interpello

Regolamento tributario. recante norme. in materia. di diritto di interpello CITTA DI RECCO (Provincia di Genova) Regolamento tributario recante norme in materia di diritto di interpello Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 21/2/2002 Modificato con delibera del

Dettagli

Articolo 2 - Impugnazione e modificazione dell accertamento

Articolo 2 - Impugnazione e modificazione dell accertamento Articolo 1 - Finalità Il presente regolamento disciplina l adesione dei contribuenti all accertamento dei tributi propri del Comune. Ha lo scopo di rendere più trasparente ed efficace l azione della Amministrazione

Dettagli

COMUNE DI RAVENNA REGOLAMENTO DELL'INTERPELLO IN MATERIA DI FISCALITÀ COMUNALE

COMUNE DI RAVENNA REGOLAMENTO DELL'INTERPELLO IN MATERIA DI FISCALITÀ COMUNALE COMUNE DI RAVENNA REGOLAMENTO DELL'INTERPELLO IN MATERIA DI FISCALITÀ COMUNALE regolamento adottato dal Consiglio comunale con delibera n. 11093/34 nella seduta del 26-2-2002 INDICE ART. 1 OGGETTO DEL

Dettagli

COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ISTITUTO DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE ALLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ISTITUTO DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE ALLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ISTITUTO DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE ALLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 28.9.2000 con provvedimento

Dettagli

Regolamento per l applicazione dell accertamento con adesione del contribuente

Regolamento per l applicazione dell accertamento con adesione del contribuente Regolamento per l applicazione dell accertamento con adesione del contribuente Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 70 del 16.12.1998 In vigore dal 01.01.1999 Modificato con deliberazione

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ADESIONE

REGOLAMENTO PER L ADESIONE REGOLAMENTO PER L ADESIONE ALL ACCERTAMENTO APPROVATO CON ATTO DI C.C. N.157 DEL 16.12.1998 CRC PROT.99/000187 DEL 11.01.99 MODIFICATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 25/02/2002 Pag. 2/9 INDICE

Dettagli

REGOLAMENTO CARTA DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

REGOLAMENTO CARTA DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE REGOLAMENTO CARTA DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE Il presente Regolamento è stato approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 2 del 13/01/2004 e in vigore dall 01.02.2004. 2 INDICE ICE ART. 1 Oggetto

Dettagli

C O M U N E D I M O N D A V I O

C O M U N E D I M O N D A V I O C O M U N E D I M O N D A V I O Provincia di Pesaro e Urbino R E G O L A M E N T O P E R L A P P L I C A Z I O N E DELL A C C E R T A M E N T O C O N A D E S I O N E Approvato con atto di C.C. n. 9 del

Dettagli

COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO Provincia di Firenze

COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO Provincia di Firenze COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO Provincia di Firenze REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI Approvato con delibera del... INDICE Titolo I Accertamento con adesione

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI (approvato con deliberazione C.C. n. 66 del 22 luglio 1998, esecutiva, e modificato con deliberazione C.C. n.15 del 31.03.2015,

Dettagli

COMUNE DI PASIAN DI PRATO PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI PASIAN DI PRATO PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNE DI PASIAN DI PRATO PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE (adeguato con le norme di cui al D. Lgs. 212/2000 Statuto del Contribuente) Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione

Dettagli

REGOLAMENTO. ACCERTAMENTO CON ADESIONE (art. 59, comma 1, lettera m, D.Lgs. N. 446/97 - D.Lgs. N. 218/97)

REGOLAMENTO. ACCERTAMENTO CON ADESIONE (art. 59, comma 1, lettera m, D.Lgs. N. 446/97 - D.Lgs. N. 218/97) REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ESTENDIBILE ANCHE ALLE ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE E NON ACCERTAMENTO CON ADESIONE (art. 59, comma 1, lettera m, D.Lgs. N. 446/97 - D.Lgs. N.

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ADESIONE ALL ACCERTAMENTO

REGOLAMENTO PER L ADESIONE ALL ACCERTAMENTO COMUNE DI MIRANO REGOLAMENTO PER L ADESIONE ALL ACCERTAMENTO APPROVATO CON D.C.C. N. 27 DEL 4.3.1999 e MODIFICATO CON D.C.C. N. 62 DEL 21.4.1999 D.C.C. N. 8 DELL 8.01.2002 1 Indice Finalità Art. 1 Impugnazione

Dettagli

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE COMUNE DI BREGANO Provincia di Varese REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 17 DEL 28/07/2014 I N D I C E ART. 1 - Oggetto e scopo del regolamento ART. 2 -

Dettagli

R E G O L A M E N T O

R E G O L A M E N T O COMUNE di GALLIATE Provincia di NOVARA R E G O L A M E N T O ACCERTAMENTO CON ADESIONE ART. 50 L. 449/1997 D. LGS. 218/1997 Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 17.11.1998 Modificato

Dettagli

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE (ART. 50 LEGGE n. 449/1997) Art. 1 - Oggetto e scopo del Regolamento Il presente regolamento disciplina, sulla base dei criteri di cui al Dlgs. 19/06/97

Dettagli

COMUNE DI SANT AGATA BOLOGNESE Provincia di Bologna REGOLAMENTO. per l applicazione dell ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

COMUNE DI SANT AGATA BOLOGNESE Provincia di Bologna REGOLAMENTO. per l applicazione dell ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI COMUNE DI SANT AGATA BOLOGNESE Provincia di Bologna REGOLAMENTO per l applicazione dell ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 22/12/1999.

Dettagli

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L ACCERTAMENTO CON ADESIONE

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L ACCERTAMENTO CON ADESIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L ACCERTAMENTO CON ADESIONE 1 Indice Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 11 disposizioni relative

Dettagli

CAPO I Accertamento con adesione

CAPO I Accertamento con adesione CAPO I Accertamento con adesione Art. 1 - Principi generali 1. Il Comune di MASERADA SUL PIAVE, nell esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie,

Dettagli

F.to A. Saccomani F.to L. Tascillo F.to B. Armone Caruso

F.to A. Saccomani F.to L. Tascillo F.to B. Armone Caruso Pagina 1 di 5 Documento PER L APPLICAZIONE DELL AI TRIBUTI COMUNALI Rev. Data Oggetto della revisione 1 2 3 21.12.98 11.04.07 31.12.11 1a emissione. Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 77

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ISTITUTO DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE. Art. 1 Oggetto del Regolamento Pag. 3

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ISTITUTO DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE. Art. 1 Oggetto del Regolamento Pag. 3 REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ISTITUTO DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE Tit. I DISCIPLINA GENERALE Art. 1 Oggetto del Regolamento Pag. 3 Art. 2 Intenti del Regolamento Pag. 3 Art. 3 Ambito di Applicazione

Dettagli

COMUNE DI FALCADE Provincia di Belluno REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI LOCALI

COMUNE DI FALCADE Provincia di Belluno REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI LOCALI COMUNE DI FALCADE Provincia di Belluno REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI LOCALI Legge 27.12.1997, n. 449, art. 50 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Dettagli

Comune di San Biagio della Cima Provincia di Imperia

Comune di San Biagio della Cima Provincia di Imperia Comune di San Biagio della Cima Provincia di Imperia Approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 19/2010 del 29 giugno 2010 REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ISTITUTO DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ISTITUTO DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ISTITUTO DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 17/03/2008 INDICE Art. 1 Principi generali Art. 2 Ambito di applicazione

Dettagli

COMUNE DI MANSUE Provincia di Treviso REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE

COMUNE DI MANSUE Provincia di Treviso REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE COMUNE DI MANSUE Provincia di Treviso REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 27.03.2003 Art. 1 - Principi generali 1. Ai sensi

Dettagli

Art. 1 Introduzione dell istituto dell accertamento con adesione

Art. 1 Introduzione dell istituto dell accertamento con adesione Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 150 del 21/12/1998 INDICE Art. 1 Introduzione dell istituto dell accertamento con adesione Art. 2 Ambito di applicazione Art. 3 Attivazione del procedimento

Dettagli

C O M U N E D I T O R R E C U S O

C O M U N E D I T O R R E C U S O C O M U N E D I T O R R E C U S O P r o v i n c i a d i B e n e v e n t o C.F.: 80002090621 Piazza A. Fusco, 1 82030 Torrecuso (BN) Tel. 0824/88.97.11 Fax 0824/88.97.32 www.comune.torrecuso.bn.it REGOLAMENTO

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI COMUNE DI OULX REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI approvato con deliberazione C.C. n. 38 del 07.10.1998 1 Art. 1 - Principi generali CAPO I Accertamento con

Dettagli

COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE

COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE ALLEGATO A alla deliberazione di Consiglio comunale n. 89 del 19/12/2017 () REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE Indice Indice Articolo 1 - Oggetto ed ambito di applicazione Articolo

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI COMUNE DI TARQUINIA PROVINCIA DI VITERBO REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI (Legge 27/12/1997, n. 449, art. 50) (Decreto legislativo n. 446/1997, art. 52

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL COMUNE DI PONTE DI PIAVE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL COMUNE DI PONTE DI PIAVE REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL COMUNE DI PONTE DI PIAVE Art. 1 - Principi generali 1. Ai sensi del combinato disposto dell art. 50 della legge 27.12.1997, n 449 e dell

Dettagli

COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI (Prov. di Cremona) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI (Prov. di Cremona) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI (Prov. di Cremona) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI INDICE TITOLO I - ACCERTAMENTO CON ADESIONE Art. 1 - PRINCIPI GENERALI

Dettagli

STATUTO DEL CONTRIBUENTE PER IL COMUNE DI FIESOLE

STATUTO DEL CONTRIBUENTE PER IL COMUNE DI FIESOLE REGOLAMENTO COMUNALE n. 61 STATUTO DEL CONTRIBUENTE PER IL COMUNE DI FIESOLE Delibera del Consiglio comunale n. 25 del 1 marzo 2004 INDICE CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 1 Ambito e scopo dello Statuto

Dettagli

COMUNE DI PONTE LAMBRO

COMUNE DI PONTE LAMBRO COMUNE DI PONTE LAMBRO Provincia di Como UFFICIO TRIBUTI REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 26 GENNAIO 1999 IN VIGORE DAL 01

Dettagli

REGOLAMENTO. Per l applicazione ai tributi comunali DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE

REGOLAMENTO. Per l applicazione ai tributi comunali DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE REGOLAMENTO Per l applicazione ai tributi comunali DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE 1 INDICE Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento Art. 2 Ambito di applicazione dell istituto Art. 3 Attivazione del procedimento

Dettagli

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE (ART. 50 LEGGE n. 449/1997)

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE (ART. 50 LEGGE n. 449/1997) COMUNE DI PAVIA REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE (ART. 50 LEGGE n. 449/1997) Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 febbraio 2001 con provvedimento n. 12; da ultimo modificato

Dettagli

COMUNE DI CORDOVADO (Provincia di Pordenone) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

COMUNE DI CORDOVADO (Provincia di Pordenone) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI COMUNE DI CORDOVADO (Provincia di Pordenone) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI Approvato con deliberazione C.C. N. 65 del 23/12/1998. Modificato con deliberazione

Dettagli

COMUNE DI CESENA Settore Tributi REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

COMUNE DI CESENA Settore Tributi REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI COMUNE DI CESENA Settore Tributi REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI Approvato con delibera del Consiglio Comunale 28.9.1998 n.197 Co.Re.Co. 12.10.1998 n.9328

Dettagli

C O M U N E D I F E R N O PROVINCIA DI VARESE REGOLAMENTO ACCERTAMENTO CON ADESIONE

C O M U N E D I F E R N O PROVINCIA DI VARESE REGOLAMENTO ACCERTAMENTO CON ADESIONE C O M U N E D I F E R N O PROVINCIA DI VARESE REGOLAMENTO ACCERTAMENTO CON ADESIONE INDICE Capo I PRINCIPI GENERALI Art. 1 - Definizione dell accertamento con adesione Art. 2 - Ambito di applicazione Art.

Dettagli

REGOLAMENTO per l applicazione dell ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

REGOLAMENTO per l applicazione dell ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI CITTÀ DI ALBA PROVINCIA DI CUNEO Medaglia d'oro al V. M. REGOLAMENTO per l applicazione dell ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI Articolo 1 - Principi generali Capo 1 - Accertamento con adesione

Dettagli

COMUNE DI MOIMACCO DISCIPLINA DELLE ENTRATE REGOLAMENTO

COMUNE DI MOIMACCO DISCIPLINA DELLE ENTRATE REGOLAMENTO COMUNE DI MOIMACCO DISCIPLINA DELLE ENTRATE REGOLAMENTO Adottato con delibera C.C. n. 8 del 08.02.1999 Modificato con delibera C.C. n. 8 del 31.01.2001 Modificato con delibera C.C. n. 31 del 10.08.2007

Dettagli

C O M U N E D I CAPODRISE Provincia di CASERTA

C O M U N E D I CAPODRISE Provincia di CASERTA C O M U N E D I CAPODRISE Provincia di CASERTA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ISTITUTO PER L ACCERTAMENTO CON ADESIONE, DILAZIONE DI PAGAMENTO, SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA E AUTOTUTELA Approvato con

Dettagli

COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE (PROVINCIA DI MODENA) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE (PROVINCIA DI MODENA) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ALLEGATO A alla deliberazione di Consiglio comunale n. 16. del 26 marzo 2018. () REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Articolo 1 - Oggetto Articolo 2 Soggetto attivo

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI COMUNE DI OSIO SOTTO Provincia di Bergamo UFFICIO TRIBUTI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI INDICE CAPO I - ACCERTAMENTO CON ADESIONE ART. 1 ART. 2 PRINCIPI

Dettagli

COMUNE DI POTENZA PROVINCIA DI POTENZA

COMUNE DI POTENZA PROVINCIA DI POTENZA COMUNE DI POTENZA PROVINCIA DI POTENZA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI Approvato con delibera consiliare n. 218 del 27.11.1998, resa esecutiva dal CO.RE.CO

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI CAPO I - ACCERTAMENTO CON ADESIONE Art. 1 Introduzione dell Istituto dell accertamento con adesione Il Comune di Torre

Dettagli

Regolamento per l accertamento e la riscossione delle Entrate Tributarie Pag. 1

Regolamento per l accertamento e la riscossione delle Entrate Tributarie Pag. 1 COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI PROVINCIA DI VICENZA Regolamento per l accertamento e la riscossione delle Entrate Tributarie Approvato con deliberazione di C.C. n 48 del 22.12.1999 Regolamento per l accertamento

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 28.04.2003, N. 23 DEL 26.09.2005, N. 34 DEL 14.06.2006, N. 19 DEL 11.06.2007 Art. 1 Ambito d applicazione

Dettagli

ALLEGATO A Delibera di C.C. n14 del 18/4/2016 Regolamento Unico delle Entrate modifiche Testo Approvato con delibera C.C. n. 11 del 31/01/2005 Testo Modificato con delibera C.C. n. 121 del 21/12/2005 "

Dettagli

REGOLAMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE PER I TRIBUTI LOCALI

REGOLAMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE PER I TRIBUTI LOCALI COMUNE DI VAIANO Provincia di Prato REGOLAMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE PER I TRIBUTI LOCALI Approvato con delibera C.C. n. 35 del 12/6/1998 1 CAPO I Accertamento con adesione Art. 1 Principi generali

Dettagli

Comune di POMARANCE. Provincia di Pisa. Carta carayta. Carta carayta

Comune di POMARANCE. Provincia di Pisa. Carta carayta. Carta carayta Comune di POMARANCE Provincia di Pisa Carta carayta Carta carayta REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI - Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

Dettagli

REGOLAMENTO DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

REGOLAMENTO DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE SEGRETERIA GENERALE RACCOLTA DEGLI STATUTI E REGOLAMENTI IN VIGORE NEL COMUNE DI AREZZO APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 06.03.2017. REGOLAMENTO DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 09.03.2000 esecutiva il 22.03.2000

Dettagli