COMUNE DI CASELLE IN PITTARI. Regolamento per la disciplina dell interpello, del reclamo e della mediazione tributaria
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1 COMUNE DI CASELLE IN PITTARI Regolamento per la disciplina dell interpello, del reclamo e della mediazione tributaria Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 15 ottobre 2016
2 Art. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente regolamento adottato in attuazione degli articoli 1 ed 11 della legge 27 luglio 2000, n.212, concernente Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, disciplina il diritto d interpello del contribuente in materia di tributi comunali. Il presente regolamento è adottato, altresì, ai sensi dell art. 52 del D.Lgs. n 446/1997, dell art. 17-bis del D.lgs. n 546/1992 come modificato dal d.lgs. n 156/ Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l ambito di applicazione della disciplina sull abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo. 3. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi. Articolo 2 - Presentazione dell istanza dell interpello 1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello. 2. L istanza d interpello deve riguardare l applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici. 3. L istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente. 4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all articolo Il contribuente dovrà presentare l istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello. 6. L istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC. 7. La presentazione dell istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. Articolo 3 -Istanza di interpello 1. L istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità: a) i dati identificativi del contribuente e l indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell istante o dell eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta; b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
3 c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l interpretazione; d) l esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta; e) la sottoscrizione dell istante o del suo legale rappresentante. 2. All istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato. 3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata. 4. L istanza è inammissibile se: a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b); b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell articolo 2, comma 5; c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell articolo 2, comma 1; d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente; e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti. Articolo 4- Adempimenti del Comune 1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell istanza di interpello da parte del Comune. 2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge. 3. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito internet del Comune di Caselle in Pittari. Articolo 5 - Efficacia della risposta all istanza di interpello 1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell istanza di interpello, salvo modifiche normative. 2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l indicazione della soluzione di cui all articolo 3, comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all articolo 4, comma 1, si intende che il Comune concordi con l interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
4 3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso. 4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell istante. 5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili. Art. 6 Reclamo e mediazione-controversie e Valore della lite 1. Per le controversie di valore non superiore a ,00 il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell ammontare della pretesa. 2. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventual i sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. 3. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili. Art. 7 - Procedibilità del ricorso 1. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica del ricorso entro il quale deve essere conclusa la procedura stessa. 2. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 1. Se la commissione tributaria rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia l udienza di trattazione per consentire lo svolgimento della procedura di reclamo. Art. 8 Soggetto competente a decidere 1. Competente a decidere sul reclamo o/e mediazione è il Segretario Comunale/Dirigente apicale o altro funzionario responsabile, nominato con delibera di Giunta Comunale, quale soggetto competente in ordine alle procedure di mediazione; 2. Gli atti impugnabili indicano il nominativo dell istruttore dell atto, il nominativo del responsabile del procedimento e il nominativo del funzionario responsabile del tributo che ha adottato l atto. 3. Per specifiche tipologie di atti il funzionario responsabile del tributo può richiedere il parere dei Responsabili dell Ente coinvolti per materia nella procedura di reclamo mediazione. 4. In ogni caso l atto conclusivo del procedimento di reclamo - mediazione è adottato e sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. Art. 9 - Valutazione 1. Il soggetto di cui all art. 8 adotta le seguenti determinazioni: a) accoglie totalmente il reclamo o la proposta di mediazione formulata dal contribuente; b) formula d ufficio una propria proposta di mediazione avuto riguardo: - all eventuale incertezza delle questioni controverse; - al grado di sostenibilità della pretesa; - al principio di economicità dell azione amministrativa. c) definisce la proposta di mediazione formulata dall istante o d ufficio mediante la sottoscrizione di un accordo;
5 d) rigetta con provvedimento motivato il reclamo e la proposta di mediazione ed espone le ragioni della mancata proposta di mediazione d ufficio. 2. Il contribuente può essere invitato a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocato ad un incontro anche su propria istanza. Art Perfezionamento della mediazione 1. La mediazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute o della prima rata entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell accordo tra le parti. 2. Se la controversia ha ad oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione dell accordo nel quale sono indicate le somme dovute con le modalità e i termini di pagamento. L accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente. Art. 11 Rateazione 1. Il soggetto decidente può accordare la rateazione del pagamento delle somme dovute, considerata la situazione economica del contribuente e l entità delle somme richieste, in un massimo di dodici rate mensili. 2.Sull importo delle rate sono dovuti gli interessi al tasso legale. 3. Il contribuente fa pervenire all Ufficio le ricevute di pagamento rateale. Dopo il pagamento della somma dovuta o della prima rata l Ufficio rilascia copia dell accordo sottoscritto tra le parti. 4. In caso di mancato pagamento si procede alla riscossione coattiva della somma residua. Art Effetti 1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge. 2. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso. 3. In caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d imposta. Art. 13 Norma di rinvio 1. Per tutto quanto non disposto si rinvia alla disciplina esistente in materia. 2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche che dovessero intervenire ad opera di norme imperative. Art. 14 Entrata in vigore 1.Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.
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