CONVENZIONE TRA L AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E L ASSOCIAZIONE CONVERSANDO ONLUS PER INTERVENTI INTEGRATIVI DI ATTIVITA ASSI-

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1 CONVENZIONE TRA L AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E L ASSOCIAZIONE CONVERSANDO ONLUS PER INTERVENTI INTEGRATIVI DI ATTIVITA ASSI- STENZIALE -SOSTEGNO PSICOLOGICO AI SOGGETTO CON DISTURBI ALI- MENTARI -PRESSO LE STRUTTURE AZIENDALI. Tra L Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Firenze Piazza Santa Maria Nuova 1 P.I , nella persona del Dott. Marco Mori, Direttore SOS Accordi contrattuali e convenzioni non sanitarie, delegato alla stipula del presente atto ai sensi della deliberazione del Direttore Generale n. del. e L Associazione Conversando, di seguito denominata Associazione, C.F con sede legale in Firenze Via Vincenzo Chiarugi Firenze, nella persona all uopo delegata dall Associazione Sig. Silviero Spitalieri in qualità di Presidente; Visto il decreto Il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo settore premesso Che la Delibera del Consiglio Regionale Toscano 16 febbraio 2005, n.22 all interno del Piano sanitario Regionale , nella quale al paragrafo ha definito uno specifico progetto di interesse regionale la salute mentale, dove è previsto, tra l altro, che la Giunta regionale fornisca apposite linee-guida per orientare le Aziende sanitarie nell organizzazione per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare e nella definizione dei percorsi integrati per l assistenza e la cura di tali disturbi; Pagina 1 di 6

2 Che, in particolare, il Piano Sanitario Regionale, al Paragrafo 5.2.4, Alimentazione e Salute, richiama le Aziende Sanitarie alla applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 279 del 18 aprile 2006, ad oggetto Linee di indirizzo per la rete integrata di servizi per la prevenzione e la cura dei disturbi del comportamento alimentare (DCA), fra l altro, favorendo il coinvolgimento di tutti i soggetti della rete compreso le Associazioni di Volontariato ed i gruppi di auto aiuto; Che con la predetta deliberazione di Giunta n. 279 del 2006, è stata posta una forte at - tenzione ai professionisti che si occupano di questa patologia con la conseguente necessità di impiegare in tali percorsi personale sanitario con competenze specifiche e capacità di lavorare insieme ed al contempo è stato previsto un intervento assistenziale presso la Casa della Salute di Empoli, per la realizzazione fra l altro di percorsi integrati con i medici di medicina generale, in considerazione dell incremento riscontrato nel numero di soggetti con detta patologia; Che l Azienda è interessata a un servizio integrativo offerto dall Associazione a sostegno dell attività del Dipartimento Salute Mentale rivolto ai pazienti affetti da patologie collegate al disturbo del comportamento alimentare, per la presa in carico ed il trattamento degli stessi presso le strutture dell Azienda, mediante l utilizzo di professionisti esperti nella materia specifica di cui trattasi si conviene e si stipula quanto segue Art. 1 - Oggetto della convenzione Pagina 2 di 6

3 La premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione. La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra l Azienda e l Associazione mediante l opera dei professionisti dell Associazione sotto individuati, con specifiche competenze in disturbi del comportamento alimentare (DCA), secondo le modalità e per la durata a fianco di ciascuno indicata: - n. 2 psicologi psicoterapeuti per n. 6 ore settimanali cadauno per un totale di n. 12 ore dalla data di sottoscrizione del presente atto per anni due. Tali interventi, nei limiti dei ruoli e compiti statutari, dei piani strategici di attività, dei programmi specifici dell Azienda e delle risorse disponibili, sono a completo carico dell Associazione e nessun onere farà pertanto carico all Azienda. Art. 2 - Obblighi dell Associazione Compete all Associazione garantire la collaborazione per la realizzazione delle attività e per il funzionamento del servizio in questione presso la Casa della Salute di Empoli, sita in Empoli, Via San Mamante n. 44. La collaborazione si svolgerà sulla base degli indirizzi del Direttore del Dipartimento di Salute mentale e del Coordinatore Salute mentale adulti servizio per la cura e il trat - tamento dei disturbi dell alimentazione o loro delegati nel rispetto dell organizzazione dei servizi istituzionali. Dalla collaborazione tra l Associazione e l Azienda non scaturisce alcun vincolo a titolo di rapporto professionale e/o di lavoro tra l Azienda ed i professionisti che operano nel servizio in oggetto per conto dell Associazione. Art. 3 - Obblighi dell Azienda Compete all Azienda fornire indirizzi e protocolli operativi per lo svolgimento del servizio nonché sovraintendere, tramite il personale del servizio di salute mentale adulti Pagina 3 di 6

4 sull attività e sul rispetto degli stessi, compatibilmente con l organizzazione dei servizi istituzionali. L Azienda adempie agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei soggetti ad essi equiparati. Art. 4 - Professionisti dell Associazione L Associazione fornisce idonea documentazione che attesti il possesso dei requisiti tecnico-professionali dei professionisti. L Azienda è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito al tipo di rapporto professionale intercorrente tra l Associazione ed i professionisti da essa utilizzati per lo svolgimento del servizio. Il responsabili per la realizzazione del progetto sono per l Azienda: il Dr. Giuliano Pio Casu, Direttore del Dipartimento Salute Mentale, il Dott. Stefano Lucarelli, Coordinatore Salute mentale adulti servizio per la cura e il trattamento dei disturbi dell alimentazione. e per l Associazione il Sig. Silverio Spitalieri nella qualifica di Presidente. L Azienda si riserva la facoltà di verificare, attraverso il proprio personale, le attività in svolgimento anche sotto il profilo della qualità, alla presenza dei responsabili dei progetti. Qualora i professionisti dell Associazione contravvengano ai suddetti indirizzi e protocolli, l Azienda si riserva la facoltà di richiederne l allontanamento, ferma la possibilità da parte dell Associazione di provvedere alla relativa sostituzione. Art. 5 - Assicurazione L Associazione garantisce che i professionisti che operano nell ambito del servizio svolto Pagina 4 di 6

5 dalla stessa sono regolarmente assicurati per responsabilità civile verso terzi e per infortuni a cura degli stessi o dell Associazione. Le stesse polizze vengono consegnate in copia al momento della sottoscrizione della presente convenzione e messe agli atti dell Azienda. Art. 6 - Rispetto del D. Lgs. N. 81/2008 in materia di sicurezza Per le attività svolte nei locali aziendali, l Azienda ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m. svolge le funzioni di datore di lavoro. L Azienda s impegna a informare e garantire ai professionisti le stesse attività di tutela in tema di salute e sicurezza previste per i propri lavoratori dipendenti. A tal fine i professionisti sottoscrivono la dichiarazione di ottemperanza alle misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza e salute da adottare per operare nell ambito dell Azienda. Art. 7 - Clausola di garanzia per il trattamento dati L'Azienda ai sensi del Regolamento Aziendale in materia di protezione dei dati personali, di attuazione al D.Lgs n. 196/2003, nomina il Sig. Silverio Spitalieri in qualità di Presidente dell Associazione, responsabile esterno del trattamento dei dati personali effettuati in forza del presente rapporto contrattuale, il quale si obbliga a: a) trattare i dati ai soli fini dell espletamento dell incarico ricevuto; b) adempiere agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali; c) rispettare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali; d) informare sulle misure di sicurezza adottate e sulle eventuali successive modifiche; e) informare immediatamente l Azienda in caso di situazioni anomale o di emergenza. Pagina 5 di 6

6 Art. 8 Codice di Comportamento Il personale dell Associazione che interviene nella presente convenzione, è tenuto a osservare nell espletamento della propria attività i principi contenuti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 Aprile 2013, n 62, nonché il Codice di Comportamento aziendale adottato con delibera del Direttore Generale n del 2016 visibile sul sito aziendale alla voce amministrazione trasparente. La violazione dei suddetti principi da parte del personale dell Associazione può comportare in base alla gravità, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, ex art del C.C.. fatto salvo il diritto dell Azienda al risarcimento dei danni subiti nell ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in una lesione della sua immagine ed onorabilità. Art. 9 - Durata La presente convenzione ha validità di due anni a partire dalla data di sottoscrizione, salvo disdetta da comunicarsi dalla parte interessata all altra con preavviso di almeno 30 giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Art Spese Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi della legislazione vigente, a carico della parte richiedente. Il presente atto è esente dall imposta di bollo ai sensi dell art. 27/bis del DPR 26/10/1972, n. 642 così come modificato dall art. 17 del D.lgvo n. 460/1997. Art Foro competente Il Foro competente per giudicare qualsiasi controversia relativa all'attività della presente convenzione è quello di Firenze. Letto, approvato e sottoscritto. Pagina 6 di 6

7 Per l'azienda USL Toscana Centro Il Direttore SOS Accordi contrattuali e convenzioni non sanitarie Dr. Marco Mori Firenze, Per l Associazione Conversando - Il Presidente Sig. Silverio Spitalieri Firenze, Pagina 7 di 6

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