Regione Lombardia. Linee Guida per l esercizio, il controllo e la manutenzione, l ispezione degli impianti termici del territorio regionale

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1 Regione Lombardia Linee Guida per l esercizio, il controllo e la manutenzione, l ispezione degli impianti termici del territorio regionale 1 10/11/2006

2 INDICE 1 Premessa Normativa di riferimento Obiettivi Autorità competenti Ambito di applicazione Definizioni Attività di ispezione degli impianti termici Modalità Numerosità e frequenza delle ispezioni Rapporto di prova Costo dell attività ispettiva Ispettori Requisiti minimi obbligatori Incompatibilità Controllo e manutenzione degli impianti termici Dichiarazione Modalità e termini di presentazione per gli impianti inferiori ai 35 kw Modalità e termini di presentazione per gli impianti superiori o uguali ai 35 kw Presentazione informatizzata Costo e modalità di pagamento Validazione degli Allegati F e G come dichiarazione Documentazione in dotazione agli impianti termici e comunicazioni all Ente Locale Libretto di impianto Libretto di centrale Schede identificative dell impianto termico Requisiti ed adempimenti del manutentore Responsabile dell esercizio e della manutenzione Requisiti minimi del terzo responsabile Terzo Responsabile obblighi ed incompatibilità Modelli di comunicazione all Ente competente di nomina o revoca del terzo responsabile Attività sanzionatoria Catasto Regionale degli impianti termici Piattaforma Tecnica: Metodologia per la generazione del codice impianto Obblighi dei Distributori Relazione biennale sui controlli degli impianti termici Scheda relazione biennale Disposizioni finali Allegato A - Rapporto di prova per impianti termici inferiori a 35 kw Allegato B -Scheda rapporto di prova per impianti termici uguali o superiori a 35 kw Allegato B - Manuale di compilazione del rapporto di prova per impianti termici uguali o superiori a 35 kw Allegato E1 - Scheda identificativa per impianti inferiori a 35 kw Allegato E2 - Scheda identificativa per impianti uguali o superiori a 35 kw RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO (Allegato F) RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO (Allegato G) Allegato H - Modello per impianti inferiori a 35 kw Allegato I - Modello per impianti uguali o superiori a 35 kw Allegato L Valutazione dei costi delle ispezioni /11/2006

3 1 Premessa Obiettivo della Direttiva n. 2002/91/CE emanata nel dicembre 2002 è promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità. Il Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, in vigore dall 8 ottobre 2005, recepisce la suddetta Direttiva Europea fornendo, tra le altre, le modalità di effettuazione degli accertamenti, ispezioni, manutenzioni ed esercizio degli impianti di climatizzazione. In virtù dell art. 17 del D.lgs 192/05 Clausola di cedevolezza, le disposizioni statali restano in vigore fintanto che le Regioni e Province Autonome non recepiscano autonomamente la direttiva stessa. Il presente documento tenendo conto della normativa statale e regionale vigente si pone l obiettivo di regolamentare le attività di accertamento, ispezione manutenzione ed esercizio degli impianti termici. Poiché sia la normativa nazionale che quella regionale è in via di definizione, saranno emanati successivi provvedimenti ad integrazione o modifica del presente. 2 Normativa di riferimento La normativa nazionale e regionale in vigore a cui si fa riferimento nel presente documento è la seguente: Legge 6 dicembre 1971 n Norme per la sicurezza dell impiego di gas combustibile. Legge 5 marzo 1990 n. 46 Norme sulla sicurezza degli impianti. Legge 9 gennaio 1991 n. 10 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. Legge 23 agosto 2004 n. 239 Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia. DPR 6 dicembre 1991 n. 447 Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti. DPR 26 agosto 1993 n. 412 Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali... DPR 21 dicembre 1999 n. 551 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici. Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 rendimento energetico in edilizia. D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2000/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia. L. R. 26 dicembre 2003, n. 26 Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia,di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche. L. R. 21 dicembre 2004, N. 39 Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti. 3 10/11/2006

4 3 Obiettivi Le presenti Linee Guida si pongono l obiettivo di definire indirizzi e procedure che favoriscano l armonizzazione su tutto il territorio regionale delle attività di accertamento e di ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale degli edifici. Il presente documento disciplina i seguenti temi: attività di ispezione, da intendersi come interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle Autorità pubbliche competenti per perseguire gli obiettivi di cui all art. 9, comma 2 del D.Lgs 192/2005. requisiti degli ispettori; disciplina delle procedure di invio del rapporto di controllo tecnico (allegati G e/o F al presente documento) attestante la conformità alla normativa dello stato di manutenzione ed esercizio dell impianto termico; responsabilità dell esercizio e della manutenzione degli impianti termici; definizione di controllo e manutenzione degli impianti termici; documentazione identificativa dell impianto termico e comunicazione all Ente locale competente; attività sanzionatoria; relazione biennale sulle risultanze delle ispezioni effettuate e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici da parte dell Ente locale competente. 4 Autorità competenti La Regione Lombardia ai sensi dell art. 9, comma 1 del D.Lgs 192/2005 spettano compiti di attuazione del medesimo decreto. Regione Lombardia con la L. R. n. 26/2003 per garantire la continuità delle attività di ispezione degli impianti termici avviate a seguito del DPR 412/93 individua nei Comuni con popolazione superiore a abitanti e Province per il restante territorio le autorità competenti alle attività di ispezione degli impianti termici. Gli Enti Locali competenti realizzano, anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell esercizio e manutenzione degli impianti termici. 5 Ambito di applicazione Il dispositivo si applica a tutti gli impianti termici per la climatizzazione invernale degli edifici presenti nel territorio regionale. A specifica di quanto stabilito nella definizione di impianto termico, si precisa che non sono considerati impianti termici gli impianti inseriti in cicli di processo, purché sia prevalente tale tipo di utilizzo (Ministero delle Attività Produttive: lettera del , Prot N ); rientrano invece nell ambito di applicazione del DPR 412/93 e s.m.i. i moduli radianti, gli aerotermi e i termoconvettori (Ministero delle Attività Produttive, lettere del Prot. N , del Prot. N , del Prot. N , del Prot. N , del Prot. N ). Sono pertanto esclusi: Impianti per la climatizzazione estiva; Impianti costituiti da scaldacqua unifamiliari, anche di potenza nominale al focolare maggiore o uguale a 15 kw; 4 10/11/2006

5 Impianti costituiti da apparecchi con potenza al focolare inferiore ai 4 kw, anche se la somma con altri apparecchi simili ed eventuali scaldacqua presenti supera i 15 kw. Le attività ispettive sulle suddette tipologie di impianti saranno regolate con provvedimenti successivi. 6 Definizioni Ai fini dell'applicazione del presente dispositivo si intende: a. per accertamento l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale la conformità alle norme vigenti e il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti; b. per "climatizzazione invernale", l'insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio dell'impianto termico consentito dalla normativa vigente in materia, il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria; c. per conduzione il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, attraverso comando manuale, automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l'impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie al garantire le condizioni di comfort; d. per controlli sugli edifici o sugli impianti le operazioni svolte da tecnici qualificati operanti sul mercato, al fine di appurare lo stato degli elementi edilizi o degli impianti e l'eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria; e. per dichiarazione di avvenuta manutenzione la trasmissione all Ente locale preposto competente del rapporto di controllo tecnico redatto dal manutentore conforme agli allegati G e F, di cui alle presenti Linee Guida, correlata del contributo economico a supporto e copertura dei costi delle ispezioni, distribuito secondo il principio della equa ripartizione dei costi delle ispezioni su tutti gli utenti; la validità è fissata in due stagioni termiche a partire dal 1 agosto successivo alla sua presentazione; f. edificio un sistema abitato costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti; g. per edificio di nuova costruzione un edifico per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente dispositivo; h. per Ente locale competente o Ente preposto all ispezione l autorità pubblica a cui è attribuita la competenza ad effettuare le operazioni di accertamento e ispezione; i. per "esercizio e manutenzione di un impianto termico", il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e il controllo, nel rispetto delle 5 10/11/2006

6 norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale; j. per generatore di calore o caldaia il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione; k. per impianto termico un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impiantì individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; più apparecchi destinati a riscaldare una unica unità immobiliare, anche se composti da singole apparecchiature quali, ad esempio, radiatori individuali o stufe, sono considerati impianti termici se la loro potenza complessiva è uguale o maggiore a 15 kw; l. per impianto termico individuale un impianto termico destinato alla climatizzazione di una singola unità immobiliare la cui potenza sia inferiore a 35 kw; sono assoggettati agli impianti termici individuali anche impianti asserviti a più unità immobiliari, purché siano costituiti da un singolo generatore la cui potenza sia inferiore a 35 kw; m. per impianto termico di nuova installazione un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico; n. per ispettore il soggetto incaricato dall Ente locale preposto competente per l effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, di cui sia garantita la qualificazione e l indipendenza. L ispettore può essere parte di un organismo esterno con cui l Ente locale preposto competente stipula un apposita convenzione; o. per ispezione sugli impianti termici il complesso degli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati (ispettori) incaricati dall Ente locale preposto competente, mirato a verificare l osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale degli edifici. Le attività di ispezione comprendono integralmente quelle di verifica previste dal D.P.R. 412/93 e s.m.i.; p. per manutenzione ordinaria dell'impianto termico le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente; q. per manutenzione straordinaria dell'impianto termico gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico; r. per occupante chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnici; s. per organismo esterno competente l organismo eventualmente incaricato dall Ente locale competente ad effettuare gli accertamenti e/o le ispezioni su edifici ed impianti; 6 10/11/2006

7 t. per periodo di riscaldamento il periodo annuale di esercizio dell impianto termico previsto in base alle zone climatiche dal D.P.R. 412/93 s.m.i.; u. per "potenza termica al focolare" di un generatore di calore, il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kw; v. per potenza termica convenzionale di un generatore di calore, la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l unità di misura utilizzata è il kw; w. per "potenza termica utile" di un generatore di calore, la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kw; x. per produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari a servizio di più utenze e/o a uso pubblico; y. per "proprietario dell'impianto termico", chi è proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli Amministratori; z. per "rendimento di combustione" o "rendimento termico convenzionale" di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare; aa. bb. per "rendimento termico utile" di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare; per responsabile dell esercizio e della manutenzione dell impianto termico il proprietario, in tutto o in parte, dello stesso; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell occupante, a qualsiasi titolo, dell unità immobiliare stessa, subentra, per la durata dell occupazione, alla figura del proprietario, nell onere di adempiere agli obblighi previsti e nelle connesse responsabilità limitatamente all esercizio, alla manutenzione dell impianto termico ed alle ispezioni periodiche previste; cc. per ristrutturazione di un impianto termico un insieme di opere che comportano la modifica o rinnovamento sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato; dd. per sostituzione di un generatore di calore la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore al 10% della potenza del generatore sostituito, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze; ee. per stagione termica il periodo di riferimento per la validità della dichiarazione di avvenuta manutenzione; per convenzione si stabilisce che l inizio della stagione termica è il 1 agosto di ogni anno e la chiusura è fissata al 31 luglio dell anno successivo; si precisa che detta definizione non va a modificare il periodo di riscaldamento annuale; 7 10/11/2006

8 ff. per "temperatura dell'aria in un ambiente", la temperatura dell'aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica vigente all atto dell effettuazione delle misura; gg. per terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale; hh. per "valori nominali delle potenze e dei rendimenti i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo; 7 Attività di ispezione degli impianti termici 7.1 Modalità L ispettore deve accertare l osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione degli edifici attraverso l esame dell impianto, l esecuzione delle prove e la compilazione dei documenti di ispezione. I risultati della ispezione devono essere registrati negli spazi dei libretti di impianto o di centrale, conformi al Decreto Ministeriale 17 marzo 2003 n. 60, ed in particolare al punto 10 del libretto di centrale e seconda parte del punto 8 del libretto di impianto. Al fine di non perdere informazioni sugli esiti anche intermedi delle operazioni compiute dall ispettore riguardanti la combustione, e nello stesso tempo tenere in conto anche alcuni elementi sulla sicurezza di impianto, si adotta, quale standard per l intero territorio regionale il rapporto di prova riportato in allegato A e B corredato del manuale di compilazione rispettivamente per gli impianti termici di potenza nominale al focolare complessiva inferiore a 35 kw e di potenza termica nominale al focolare uguale o superiore a 35 kw. Per gli impianti termici ubicati nei Comuni e nelle Province ricadenti nelle zone critiche individuate dalla D.G.R. del 19 ottobre 2001 n. 6501, e successivamente integrata dalla D.G.R. 6 dicembre 2002, n , si deve ispezionare che siano rispettate le limitazioni previste dalla D.G.R. 17 maggio 2004, n così come integrata dalla D.G.R. 27 giugno 2006, n Gli impianti di nuova installazione, ristrutturati e nel caso di sostituzione di generatori di calore, non sono soggetti a ispezione nelle due stagioni termiche successive alla data della prima accensione da parte dell installatore, purché sia stata presentata o trasmessa, entro trenta giorni dalla suddetta data, la scheda identificativa dell impianto prevista dal D.P.R. 551/99 corredata dal rapporto di controllo tecnico attestante la prova di combustione all attivazione dell impianto. Le schede identificative dell impianto da adottare devono essere conformi a quelle allegate ai libretti di impianto e di centrale di cui al Decreto Ministeriale 17 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2003 e riportate nel presente documento con alcune integrazioni ritenute utili ai fini della successiva fase di certificazione energetica e di censimento nel catasto impianti termici, in allegato E1 per gli impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kw e in allegato E2 per quelli di potenza nominale al focolare uguale o superiore a 35 kw. 7.2 Numerosità e frequenza delle ispezioni l'ente locale competente provvede all accertamento dei rapporti di controllo tecnico e manutenzione (allegati G e F al presente documento) pervenuti e, qualora ne rilevino la necessità, ad attivare le procedure finalizzate agli adeguamenti. Saranno effettuate ispezioni annuali ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità delle dichiarazioni trasmesse, almeno sul 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza. I criteri nella programmazione delle ispezioni presso gli utenti finali dovranno tenere conto degli obiettivi della direttiva europea 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. 8 10/11/2006

9 Le attività ispettive dovranno essere svolte in modo da privilegiare: - impianti per i quali non sia pervenuto il rapporto di controllo tecnico e manutenzione; - impianti per i quali dalla fase di accertamento siano emersi elementi di criticità; - impianti più vecchi con particolare attenzione a quelli alimentati da combustibile liquido e solido; - impianti a gas. Con cadenza biennale, gli Enti preposti elaboreranno, tramite il supporto del database predisposto per il catasto degli impianti termici, una relazione con i risultati della campagna, così come predisposta dalla Regione Lombardia. 7.3 Rapporto di prova L adozione dei rapporti di prova di cui agli allegati A e B delle presenti Linee Guida permette di standardizzare le procedure di ispezione e permette l acquisizione e l annotazione di tutti gli elementi e le informazioni minime di base. Al termine dell ispezione dell impianto termico, l operatore incaricato dall Ente locale competente o dall organismo incaricato redige in triplice copia un rapporto di prova conforme ai modelli riportati negli allegati A e B del presente dispositivo, rispettivamente per gli impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kw e per impianti di potenza nominale al focolare superiore o uguale a 35 kw. Una copia del rapporto di prova è trattenuta dall operatore, una dal responsabile di impianto, che provvede ad allegarla al libretto di impianto o di centrale, mentre la terza copia deve essere inviata all Ente che ha disposto l ispezione. La Regione Lombardia nell ambito della realizzazione del catasto regionale degli impianti termici prevede che le procedure di cui sopra vengano espletate mediante l ausilio di sistemi informatizzati che permettano il trasferimento delle informazioni in via telematica. 7.4 Costo dell attività ispettiva Al fine di individuare l equa ripartizione dei costi delle ispezioni e degli accertamenti tra tutti gli utenti, tenendo in considerazione la percentuale minima di ispezioni da effettuare e la spesa sostenuta dall Ente locale preposto, si rende necessario determinare gli elementi che contribuiscono alla valutazione del costo della singola ispezione, come indicato nelle tabelle allegate (allegato L). Il costo dell ispezione sarà determinato da ogni singolo Ente competente, anche in funzione delle diverse potenzialità dell impianto termico, a copertura degli oneri effettivi sostenuti, comprensivi delle spese organizzative per l esercizio dell attività. La valutazione del costo attribuibile a ciascuna ispezione dovrà pertanto tenere conto di: Costo vero e proprio della ispezione in sito da parte dell operatore; Costo della fase di accertamento documentale da parte dell ufficio competente; Costo sostenuto dall ufficio per l attività di realizzazione e aggiornamento del catasto impianti; Costo per l attività di informazione al pubblico; Costi gestionali ufficio (rapporti con gli utenti, manutentori, ispettori ecc.). In riferimento alle operazioni standard previste, si forniscono in allegato L al presente documento, l analisi dei costi per le singole operazioni e il costo complessivo delle ispezioni, suddiviso per classi di potenza e generatori aggiuntivi. Tali costi sono riferiti ai generatori alimentati con combustibili che rientrano nel campo di applicazione della norma UNI (gas naturale, gpl, gasolio e olio combustibile). Per i generatori di calore alimentati a combustibile solido non avendo a disposizione una norma tecnica relativa alla misurazione in opera del rendimento di combustione e non essendo fissati limiti minimi di rendimento da rispettare (D.P.R. 412/93 art. 6, comma 2), l ispezione non prevede l effettuazione di tale operazione. I costi saranno aggiornati con periodicità biennale sulla base della variazione degli indici ISTAT. Il costo orario dell ispettore è stato valutato pari a 58,00 Euro/ora, comprensivi di I.V.A. ed altri 9 10/11/2006

10 oneri aggiunti. Il costo di trasporto è riferito ad una percorrenza media per impianto. Nel caso in cui l Ente locale preposto applichi una base del costo della singola ispezione superiore del 20% rispetto alle indicazioni riportate nell allegato L al presente documento sarà tenuto a giustificarne il maggior onere nei provvedimenti di attuazione delle attività ispettive. 8 Ispettori Il D.Lgs. 192/2005 (art 9 comma2) prescrive che le autorità competenti realizzino, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli Enti Locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione ivi compresi gli impianti termici. Per effettuare tali controlli i suddetti Enti si avvalgono della figura dell ispettore di impianti termici. Nel caso venga utilizzata la possibilità di ricorrere ad organismi esterni, l Ente Locale deve stipulare con l organismo un apposita convenzione, nel pieno rispetto della normativa che disciplina i rapporti economici della Pubblica Amministrazione con soggetti esterni. Requisito essenziale degli organismi esterni è la qualificazione individuale dei tecnici che opereranno direttamente presso gli impianti dei cittadini. 8.1 Requisiti minimi obbligatori L attività ispettiva è affidata dall Ente locale competente o dall organismo incaricato, a personale esperto che sia in possesso dei requisiti previsti dall art. 3, comma 1 della legge 46/90, per gli imprenditori o per i responsabili tecnici delle imprese abilitate alla installazione, trasformazione, manutenzione degli impianti limitatamente a chi sia in possesso di: a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta; b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; La Regione Lombardia definisce i criteri per la formazione e la qualificazione dei tecnici ed i requisiti e le modalità per l accreditamento degli stessi e degli enti formatori, in collaborazione con i collegi, gli ordini professionali e le associazioni di categoria. La Regione Lombardia, tramite la società consortile a responsabilità limitata con finalità di pubblico interesse costituita ai sensi dell articolo 55, comma 17, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, accredita i soggetti e le organizzazioni preposte alla formazione e all abilitazione dei soggetti di cui sopra. Altresì Regione Lombardia accredita i soggetti abilitati al rilascio dell attestato di idoneità per l attività di ispezione degli impianti termici. Le funzioni di cui agli ultimi due capoversi saranno espletate con provvedimenti successivi. Si ritengono comunque idonei all esercizio delle attività di ispezione tutti i soggetti in possesso dell attestato di idoneità tecnica rilasciato da ENEA, nonché tutti gli ispettori già operanti sul territorio regionale alla data della pubblicazione delle presenti Linee Guida che, pur non in possesso del suddetto attestato, dispongano della necessaria esperienza acquisita nel corso dello svolgimento di attività di ispezione, che deve essere attestata dagli Enti locali competenti presso cui hanno prestato la loro opera. 8.2 Incompatibilità Le incompatibilità delle figure imprenditoriali collegate agli impianti termici e la figura dell ispettore sono regolate dall allegato I al DPR 412/93 s.m.i.. Preso atto delle diverse 10 10/11/2006

11 interpretazioni, si ritiene necessario definire quanto segue: Fermo restando quanto previsto dall Allegato I, punti 1 e 2, l Ente preposto alla ispezione potrà stabilire una incompatibilità territoriale tra il ruolo di ispettore e quello di manutentore/installatore, circoscritta al/i Comune/i dove viene svolta l attività di impresa ed ai Comuni confinanti, prescrivendo altresì che non possano ricoprire il ruolo degli ispettori i soggetti che nei due anni precedenti alla campagna di ispezione hanno svolto l attività di manutenzione/installazione nei suddetti Comuni. Per le altre figure indicate al punto 1 (uno) del citato allegato I, si ritiene che l Ente preposto alla ispezione potrà stabilire che l incompatibilità insorga solo se riferita agli impianti oggetto di ispezione, in relazione all intera durata di vita degli stessi o fino alla eventuale loro ristrutturazione che comporta la trasmissione di una nuova scheda identificativa di impianto. 9 Controllo e manutenzione degli impianti termici Sia la precedente legislazione (DPR 412/93 come modificato dal DPR 551/99) che la nuova (D.Lgs. 192/05 comma 1 Allegato L ), prescrivono che le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico debbano essere eseguite secondo i seguenti criteri: a) conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall impresa installatrice o incaricata della manutenzione dell impianto, o, per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, conformemente alle analoghe istruzioni disponibili a corredo dell impianto; b) in subordine e qualora non siano disponibili tali istruzioni, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente; c) in ogni caso le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. I controlli di cui agli allegati G e F al presente documento, comprensivi delle analisi di combustione e, ove richiesto, della misurazione del tiraggio, devono essere eseguiti in contemporanea alle operazioni di controllo e manutenzione di cui ai commi precedenti, e devono essere effettuati, in caso non siano state espresse le tempistiche di manutenzione di cui sopra, almeno con le cadenze di cui a seguito: a. ogni due anni per gli impianti termici alimentati a combustibile gassoso se di potenza nominale al focolare complessiva inferiore a 35 kw; b. annualmente per tutti gli altri impianti termici. c. Per i generatori di calore di potenza termica nominale al focolare superiore o uguale a 35 kw alimentati con combustibili liquidi ovvero per centrali termiche con generatori di calore di potenza termica nominale al focolare complessiva uguale o maggiore a 350 kw è inoltre prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare normalmente alla metà del periodo di riscaldamento. La suddetta frequenza infatti è da ritenersi la minima sufficiente ai fini di garantire un adeguato controllo sul risparmio energetico; rimangono fatte salve indicazioni più restrittive dichiarate in forma scritta su idoneo manuale di uso e manutenzione elaborato dal costruttore/installatore o dal manutentore dell impianto o dal costruttore dei componenti /11/2006

12 Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione, l operatore è tenuto a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo e manutenzione conforme all allegato G, per gli impianti con potenza nominale al focolare minore di 35 kw e all allegato F, per gli impianti con potenza nominale al focolare maggiore o uguale a 35 kw al presente documento. Gli allegati G e F al presente documento sono dei rapporti di controllo tecnico che contengono le informazioni minime richieste. Nel caso lo ritengano necessario o utile alla loro attività, gli operatori demandati alla loro compilazione possono inserire informazioni e dati ulteriori che non vadano ad escludere o sostituire quanto riportato negli allegati G e F al presente documento. In entrambi i casi l originale del rapporto deve essere conservato insieme a tutta la documentazione di corredo all impianto. 10 Dichiarazione La dichiarazione di avvenuta manutenzione di cui alla lettera e del paragrafo 6 definizioni, è obbligatoria per tutti gli impianti termici presenti sul territorio ed ha validità per le due stagioni termiche successive a quella di presentazione Modalità e termini di presentazione per gli impianti inferiori ai 35 kw Entro il 31 luglio 2007 e successivamente con cadenza biennale, i manutentori sono tenuti a trasmettere l apposita dichiarazione conforme al rapporto di controllo e avvenuta manutenzione redatto secondo il modello di cui all'allegato G del presente documento. La presentazione all Ente locale competente del suddetto rapporto di controllo e avvenuta manutenzione deve comunque avvenire entro il termine di 30 giorni dalla data di avvenuta manutenzione. Sull allegato G al presente documento, negli appositi campi previsti, devono essere riportati i dati della volumetria asservita dall impianto ed i consumi dell impianto distinti per i due periodi di riscaldamento precedenti alla data di effettuazione del controllo tecnico da parte del manutentore. Per i nuovi impianti, in caso di sostituzione dei generatori di calore, o a seguito di ristrutturazione dell impianto termico non è richiesta la presentazione della dichiarazione di avvenuta manutenzione nelle due stagioni termiche successive alla data della prima accensione da parte dell installatore, purché sia stata trasmessa all Ente locale competente la scheda identificativa dell impianto di cui al punto 11.3 corredata dal rapporto di controllo tecnico attestante la prova di combustione all attivazione dell impianto Modalità e termini di presentazione per gli impianti superiori o uguali ai 35 kw Entro il 31 luglio 2007 e successivamente con cadenza biennale il responsabile di impianto e tenuto alla trasmissione della apposita dichiarazione conforme al rapporto di controllo e avvenuta manutenzione redatto secondo il modello di cui all'allegato F del presente documento. La presentazione all Ente locale competente del suddetto rapporto di controllo e avvenuta manutenzione deve comunque avvenire entro il termine di 30 giorni dalla data di avvenuta manutenzione. Sull allegato F al presente documento, negli appositi campi previsti, devono essere riportati i dati della volumetria asservita dall impianto ed i consumi dell impianto distinti per i due periodi di riscaldamento precedenti alla data di effettuazione del controllo tecnico da parte del manutentore. Per i nuovi impianti, in caso di sostituzione di tutti i generatori di calore che costituiscono l impianto, o a seguito di ristrutturazione dell impianto termico non è richiesta la presentazione della dichiarazione di avvenuta manutenzione nelle due stagioni termiche successive alla data della prima accensione da parte dell installatore, purché sia stata trasmessa all Ente locale competente la scheda identificativa dell impianto di cui al punto 11.3 corredata dal rapporto di controllo tecnico attestante la prova di combustione all attivazione dell impianto Presentazione informatizzata La Regione Lombardia nell ambito della realizzazione del catasto regionale degli impianti termici prevede la trasmissione via telematica delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione per gli impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kw direttamente da parte dei manutentori, attraverso 12 10/11/2006

13 la collaborazione delle Associazioni di Categoria che, tramite specifici accordi con la Regione Lombardia, garantiranno la trasmissione, per loro conto, delle dichiarazioni informatizzate dei rapporti di controllo tecnico. Gli Enti locali competenti devono adeguarsi per agevolare tale attività tramite sistemi informatici di comunicazione. Finché non sarà operativo il sistema di invio della documentazione in via telematica ed informatizzata, la dichiarazione di cui sopra deve comunque essere trasmessa dal manutentore all'amministrazione competente o all'organismo incaricato in formato cartaceo con timbro e firma dell operatore incaricato della manutenzione, e firma per ricevuta e presa visione del responsabile dell esercizio e manutenzione dell impianto. Al fine di attestare che siano stati rispettati i termini di presentazione, la consegna all Ente locale competente delle dichiarazioni in formato cartaceo deve essere accompagnata da apposita lettera di trasmissione in cui deve essere riportato l elenco dei responsabili di impianto con relativo indirizzo a cui fanno riferimento i rapporti di controllo tecnico allegati. La lettera di trasmissione deve essere presentata in duplice copia, di cui una deve essere restituita al manutentore con l apposizione di timbro di ricevuta e data del ricevimento. Tale operazione può essere modificata dall Ente locale competente sulla base di diverse procedure interne all Ente stesso. Per gli impianti di potenza nominale al focolare superiore o uguale a 35 kw il responsabile dell impianto deve consegnare la dichiarazione all Ente locale competente. Nel momento in cui sarà attivo il sistema di invio telematico informatizzato, il responsabile dell impianto dovrà consegnare la dichiarazione ad un centro di raccolta predisposto dalle Associazioni di Categoria di impiantisti e manutentori entro il termine previsto, che, tramite specifici accordi con la Regione Lombardia, garantiranno la trasmissione, per loro conto, delle dichiarazioni informatizzate dei rapporti di controllo tecnico. Sulla base di quanto disposto per la consegna della dichiarazione degli impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kw, gli Enti locali competenti possono attivare accordi con le locali Associazioni di Categoria per la trasmissione attraverso i manutentori o le stesse Associazioni anche delle dichiarazioni degli impianti di potenza nominale al focolare superiore o uguale a 35 kw Costo e modalità di pagamento Considerato che gli oneri per effettuare le attività di accertamento e ispezioni necessarie all osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell esercizio e manutenzione degli impianti termici devono rispettare il principio della equa ripartizione tra tutti gli utenti finali, il costo della dichiarazione deve essere pari al 10% del prezzo dell ispezione di un impianto di uguale potenza, considerando la percentuale delle ispezioni degli impianti che l Ente Locale deve effettuare nel biennio di riferimento. Poiché ogni Ente locale competente è responsabile dell introito dei pagamenti delle dichiarazioni che ad esso fanno riferimento, in base alle esigenze dettate dall utenza e quelle dettate dai propri settori di riferimento, tecnici e finanziari, può adottare le modalità di pagamento ad esso più congeniali. Tale operazione per gli impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kw deve essere effettuata dal manutentore, direttamente o tramite Associazione; per gli impianti termici con potenza nominale al focolare uguale o superiore ai 35 kw deve essere effettuata dal responsabile dell impianto. Se l impianto non è stato sottoposto a manutenzione, il responsabile dell impianto è passibile di sanzione Validazione degli Allegati G e F come dichiarazione I rapporti di controllo tecnico di cui all Allegato G del presente dispositivo devono essere validati come dichiarazione attraverso l apposizione dell etichetta di identificazione sull allegato stesso. L Etichetta, su modello regionale personalizzabile, sarà composta da tre (3) matrici separabili con lo stesso numero identificativo; una matrice verrà posta, da parte del manutentore, sulla copia del modello che rimane all utente, un altra matrice verrà collocata, quale convalida del modello, sulla copia da trasmettere all Ente, e l altra collocata sul modello che conserverà il manutentore. Il modello, su ciascuna matrice, contiene il Logo della Regione Lombardia, dell Ente competente 13 10/11/2006

14 all effettuazione della campagna di ispezione, il numero dell etichetta e ogni altra informazione ritenuta opportuna dall Ente competente. La presenza della Etichetta sul modello inviato all Ente garantisce l avvenuto pagamento e quindi non richiede ricevuta. I manutentori possono ottenere l Etichetta sia dall Ente preposto alle ispezioni che dalle Associazioni di Categoria, pagandola all atto della presentazione delle dichiarazioni all Ente o all Associazione di Categoria. Sulla base di accordi specifici stipulati con l Ente locale, l etichetta potrà essere pagata al suo ritiro da parte del manutentore. Nel momento in cui sarà attivo, il sistema di invio telematico delle dichiarazioni da parte dei soggetti preposti, questo sostituirà integralmente la dichiarazione in formato cartaceo da inviare all Ente locale competente. Per gli impianti di potenza nominale al focolare superiore o uguale a 35 kw l Ente locale competente può decidere la modalità più congeniali per conferire il valore di dichiarazione all allegato F al presente dispositivo, o attraverso l uso di etichette diversificate a seconda della potenza dell impianto, o tramite versamento diretto a favore dell Ente. Attraverso specifici accordi locali con le Associazioni di Categoria di manutentori e impiantisti, l Ente locale competente può decidere di replicare le modalità previste per la validazione dell allegato G anche per l allegato F. Affinché gli allegati G e F siano validi come dichiarazione, oltre all etichetta di validazione o attestazione di effettuato versamento, i suddetti modelli devono essere compilati in ogni loro parte, ivi comprese le informazioni aggiuntive richieste a livello regionale come la volumetria asservita dall impianto ed i consumi di combustibile. 11 Documentazione in dotazione agli impianti termici e comunicazioni all Ente Locale Gli impianti termici devono essere dotati della seguente documentazione: A. impianti termici con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kw: - Libretto di impianto conforme al modello previsto dal Decreto 17 marzo 2003 n. 60; - Libretto di uso e manutenzione dell impianto redatto dalla ditta installatrice/costruttrice o incaricata della manutenzione dell impianto; - Libretto di Istruzioni uso e manutenzione del generatore fornito dal produttore; - Dichiarazione di conformità prevista dalla legge 46/90, e, per gli impianti installati antecedentemente l entrata in vigore di detta legge, documentazione di cui al D.P.R. 218/98, ove obbligatori; - I rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria. B. impianti termici con potenza nominale al focolare uguale o superiore a 35 kw: - Libretto di centrale conforme al modello previsto dal Decreto 17 marzo 2003 n. 60; - Libretto di uso e manutenzione dell impianto redatto dalla ditta installatrice/costruttrice o incaricata della manutenzione dell impianto; - Libretti di istruzioni di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell impianto forniti dai produttori; - Autorizzazioni amministrative quali libretto matricolare di impianto, certificato di prevenzione incendi e denuncia ISPESL, ove obbligatori; - Dichiarazione di conformità prevista dalla legge 46/90, e, per gli impianti installati antecedentemente l entrata in vigore di detta legge, documentazione di cui al D.P.R. 218/98, ove obbligatori; - I rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria. Il nominativo ed i recapiti del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell impianto termico deve essere riportato in evidenza sul "libretto di impianto" o sul "libretto di centrale" di cui al Decreto 17 marzo 2003 n /11/2006

15 Ogni impianto termico avente potenza nominale complessiva al focolare inferiore a 35 kw deve essere dotato di numero identificativo univoco che verrà fornito dall Ente locale competente, posto su una targhetta adesiva da collocarsi sul generatore di calore ed al quale si deve fare riferimento per qualsiasi comunicazione debba essere inviata a qualsiasi Ente pubblico. Tale numero di riferimento resterà valido per tutta la vita dell impianto. Nel caso di impianto composto da più apparecchi singoli, quali ad esempio i radiatori individuali, la cui potenza sommata superi i 15 kw, detta targhetta è affissa su uno degli apparecchi e costituisce riferimento per tutto l impianto. A cura del responsabile, ogni impianto termico di potenza complessiva al focolare di potenza nominale al focolare uguale o superiore a 35 kw deve essere dotato di una targa metallica fissata in modo inamovibile sulla parete esterna della centrale termica al fianco della porta di accesso alla stessa, in posizione facilmente visibile ed accessibile su cui sia riportato il numero catastale di impianto che verrà assegnato dall Ente locale competente e del quale si dovrà fare riferimento per qualsiasi comunicazione debba essere inviata a qualsiasi Ente pubblico e di tutta la documentazione inerente l impianto. I Libretti di impianto e di centrale devono essere conservati, a cura del responsabile dell esercizio e manutenzione, presso l unità immobiliare o centrale termica in cui è collocato l impianto termico, e possono essere compilati ed aggiornati anche in forma elettronica; in tal caso, è la copia conforme del file, stampata su carta, che deve essere conservata presso l unità immobiliare o centrale termica in cui è collocato l impianto termico Libretto di impianto In caso di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici e in caso di cambio dei generatori di calore di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kw è prescritta l adozione del libretto di impianto. All atto dell adozione occorre inviare all ente competente per le ispezioni (al Comune con popolazione superiore a abitanti o alla Provincia competente per la restante parte del territorio) la scheda identificativa dell impianto (All. E1 ). La compilazione iniziale del libretto (schede 1, 1bis, 4, 5, 6 e 7), comprensiva dei risultati della prima ispezione del rendimento di combustione, deve essere effettuata, all atto della prima messa in servizio, a cura della ditta installatrice. La compilazione e l aggiornamento successivo, per le altre parti del libretto di impianto, devono essere effettuate: per la Scheda 2, dal responsabile per l esercizio e la manutenzione; per la Scheda 3, dal proprietario od occupante, con firma per accettazione anche da parte del terzo responsabile; per la Scheda 7, dal manutentore o dal terzo responsabile che appongono la propria firma leggibile; per la Scheda 8, dal soggetto che invia all Ente locale competente la dichiarazione di cui al punto 10 delle presenti linee guida, ovvero in caso di ispezione dal ispettore incaricato dall Ente locale competente; Scheda 9, dal manutentore o dal terzo responsabile; Scheda 10, dal responsabile per l esercizio e la manutenzione. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali, l occupante, nel caso di rilascio dell unità locata o, il proprietario, nel caso di vendita, è tenuto a consegnare al subentrante il Libretto di impianto, debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati. In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario il Libretto di impianto, debitamente aggiornato, con tutti gli allegati Libretto di centrale In caso di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici è prescritta l adozione del libretto di centrale. All atto dell adozione occorre inviare all ente competente per le ispezioni (al Comune con popolazione superiore a abitanti o alla Provincia competente per la restante parte del territorio) la scheda identificativa dell impianto (All. E2 ) /11/2006

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