COMUNE DI CASCINA PROVINCIA DI PISA ORIGINALE

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1 COMUNE DI CASCINA PROVINCIA DI PISA ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Numero 61 Del 22 Marzo 2012 OGGETTO: INDENNITA AMMINISTRATORI AI SENSI ART. 1, C. 54, L. 266 DEL PRESA ATTO DELIBERAZIONE N. 1 DEL DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONI RIUNITE - E DELLA DELIBERAZIONE N. 32/2012 ADOTTATA DALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA - IN DATA Il giorno 22 Marzo 2012 alle ore 14:30 nel Palazzo Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale. Alla discussione del presente punto all ordine del giorno, risultano presenti gli assessori contrassegnati: **************************** [X] 1) ANTONELLI ALESSIO [X] 2) CATELANI GIORGIO [X] 3) RIBECHINI ALESSANDRO [X] 4) MELLEA FERNANDO PIERO ROSARIO [X] 5) INNOCENTI SILVIA [X] 6) GRECO GIOVANNI [X] 7) BARSOTTI LUCA [X] 8) BAGLINI PAOLA Sindaco Vice Sindaco Risultano assenti N 0 componenti. Presiede la Giunta ANTONELLI ALESSIO nella qualità di SINDACO Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MARZIA VENTURI.

2 LA GIUNTA COMUNALE Premesso che: - il decreto del Ministero dell'interno 4 aprile 2000, n. 119 emesso a norma dell'articolo 23 comma 9 della legge 3 agosto 1999, n. 265 ha determinato l'indennità' di funzione e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori locali, - la norma predetta è stata successivamente recepita dall articolo 82, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (T.U.E.L.) e successive modificazioni ed integrazioni in base al quale il sindaco, il presidente del consiglio comunale e gli assessori hanno diritto ad una indennità di funzione - dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa e i consiglieri comunali hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni; - il comma 8 del medesimo articolo 82, infatti, stabilisce che la misura minima dell indennità di funzione e del gettone di presenza è determinata con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali; - l articolo 1, comma 54, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria per il 2006) ha disposto che le indennità di funzione spettanti agli amministratori locali ed i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali, per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005; - il legislatore è intervenuto sulla materia con la norma di cui all articolo 2, comma 25, Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria per il 2008) prevedendo la possibilità di incremento di tali indennità e poi l articolo 76, comma 3, e l articolo 61, comma 10, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge n. 133/2008, sostituendo l articolo 82 citato e prevedendo l impossibilità di incrementare tali emolumenti, nonché una riduzione ulteriore dell importo degli stessi in caso di violazione del patto di stabilità interno da parte dell ente locale; - l articolo 5, comma 7, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, come convertito dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha previsto che con decreto del Ministero dell Interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, omissis di una percentuale pari al 7 per cento per i Comuni con popolazione tra e abitanti..omissis Con il medesimo decreto è determinato altresì l importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo ; - ad oggi, non risulta ancora adottato il sopracitato decreto ministeriale attuativo del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 e, pertanto, risulta ancora vigente il decreto del Ministero dell Interno 119 del 04 aprile 2000; Preso atto che: - l ente ha provveduto, in applicazione della legge finanziaria 2006, con precedenti determinazioni dirigenziali, a ridurre le indennità di funzione e le indennità di presenza degli amministratori del mandato elettorale precedente nella suddetta misura del 10 per cento per il periodo dal 01 gennaio 2006 al 14 maggio 2011, data di cessazione del periodo amministrativo del quinquennio precedente;

3 - a seguito della consultazione elettorale tenutasi il 15 e 16 maggio 2011 sono stati eletti i nuovi amministratori di questo Comune; - con determinazione del Dirigente della Macrostruttura Affari Generali n. 537 del 29 giugno 2011 si è proceduto a determinare, a decorrere dal 17 maggio 2011, ai sensi del D.M. n. 119/2000, salvo conguaglio, le indennità di funzione mensili spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed al Presidente del Consiglio Comunale - maggiorate, ai sensi dell articolo 2 comma 1 lettere b) e c) del D.M. medesimo, rispettivamente del 3% e del 2%, previa verifica favorevole del rispetto dei parametri finanziari ivi previsti - secondo il seguente prospetto: Tipologia di compenso del Sindaco del Vicesindaco Assessori Presidente Consiglio Comunale Misura base intera ex DM 119/2000 Maggiorazione 3% + 2% Totale 3.460,26 173, , , , ,11 77, , ,11 77, ,97 - con determinazioni del Responsabile del Servizio Autonomo Affari Generali/Staff nn. 785 del 19 ottobre 2011 e 06 del 13 gennaio 2012, nel procedere all assunzione dell impegno di spesa necessario alla corresponsione delle indennità di funzione rispettivamente per il periodo dal 01 ottobre al 31 dicembre 2011 e per l anno 2012, si confermava la misura di tali indennità così come stabilite dalla precedente determinazione n. 537/2011, salvo conguaglio; - con determinazione del Responsabile del Servizio Autonomo Affari Generali/Staff n del 29 dicembre 2011 si determinava, ai sensi del D.M. 199/2000, a decorrere dal 07 giugno al 31 dicembre 2011, la misura edittale del gettone di presenza pari ad euro 36,15.= da erogare ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari senza applicare le maggiorazioni del 3% e del 2% previste dall articolo 2 comma 1 lettere b) e c); - nella predisposizione dell atto dirigenziale n del 29 dicembre 2011 si era tenuto di conto della deliberazione n. 6/Sez.Aut./2010/QMIG del 21 dicembre 2009 adottata dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, che, chiamata a pronunciarsi sulla vigenza dell articolo 1 comma 54 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria per il 2006) che aveva disposto la decurtazione del 10% degli emolumenti degli amministratori locali, ha ritenuto non più vigente tale disposizione e, pertanto, nel caso di specie, tale riduzione non ha trovato applicazione al Comune di Cascina a decorrere dal 07 giugno 2011; - la recente deliberazione n. 1 del 12 gennaio 2012 adottata dalla Corte dei Conti in Sezione Riunite in sede di controllo, nelle adunanze del 14 e 24 novembre 2011, con la quale la stessa Corte, stante le varie deliberazioni delle sezioni regionali che davano interpretazioni contrastanti sul limite temporale di validità dell articolo 1 comma 54 della legge n. 266 del e contrariamente all indirizzo prevalente e condiviso dalla Sezioni delle Autonomie (Delibera n. 6/SEZAUT/2010/QMIG), ha chiarito che la norma predetta stabiliva un principio valido a decorre dal e che in assenza di norme contrarie o di abrogazione della stessa, risulta ancora valido ed implica un taglio strutturale delle indennità nella misura del 10%;

4 - a seguito di detta interpretazione l Ente nella persona del Sindaco, al fine di fugare i dubbi interpretativi sulla materia, ha ulteriormente richiesto un parere alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana la quale con deliberazione n. 32/2012 del 13 marzo 2012 ha risposto che, facendo proprie le conclusioni formulate dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, ritiene vigente ed applicabile l art. 1 comma 54 della L. 266/2005 al caso di specie, sottolineando che la misura alla quale fare riferimento è quella edittale decurtata della percentuale di cui all art. 1 comma 54 della L. 266/2005, anche sul presupposto che l intenzione del legislatore con la norma di cui all art. 76, comma 3, L. 133/2008 che ha introdotto l attuale versione dell art. 82, comma 11, del TUEL, è stata quella di negare incrementi delle indennità rispetto alla misura massima edittale di cui al D.M. 119/2000 ; - tuttavia, permanendo dubbi interpretativi circa l importo a cui fare riferimento per rideterminare in diminuzione le indennità, ai sensi della legge finanziaria per il 2006, ossia se sia quello percepito dagli amministratori alla data del 30 settembre 2005 ovvero se, stante l attuale vigenza del meccanismo di determinazione dei compensi stabilito dal D.M. 119/2000, sia quello edittale comprensivo delle maggiorazioni previste dall articolo 2 lettere b) e c) del decreto stesso qualora ne sussistano i presupposti, questa Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad un ulteriore approfondimento presso la stessa Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana; - alla luce delle suddette interpretazioni ed in attesa delle ulteriori ed opportune verifiche, si ritiene pertanto di dover applicare nuovamente alle indennità di funzione ed alla misura dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori locali la decurtazione del 10% prevista dall articolo 1, comma 54, della legge 266/2005 a decorrere dal 17 maggio 2011 prendendo a base gli importi edittali delle indennità ammontanti alla data del 30 settembre 2005 senza le maggiorazioni del 2% e del 3% previste dall articolo 2 lettere b) e c) del decreto del Ministro dell Interno n. 119/2000; Ritenuto doveroso e necessario, altresì, procedere nei confronti dei nuovi amministratori alla ripetizione delle somme erogate pari alla mancata decurtazione del 10% ed all applicazione delle maggiorazioni del 2% e del 3% - relativamente al periodo dal 17 maggio al 31 dicembre 2011 e dal al ed impegnate con le sopracitate determinazioni dirigenziali nn. 537 del 29 giugno 2011, 785 del 19 ottobre 2011, 1129 del 29 dicembre 2011 e 06 del 13 gennaio 2012 ed, in assenza di specifiche indicazioni da parte delle Sezione Riunite della Corte dei Conti sulle misure applicabili, mediante conguaglio in numero 15 rate nei confronti del Sindaco, Vicesindaco, Assessori e Presidente del Consiglio Comunale; mentre per i consiglieri comunali, stante la minore entità dell importo, tali somme vengono recuperate in un unica soluzione; Dato atto che: - il Sindaco percepisce dal 01 giugno 2011 l indennità al 100%; - il Vicesindaco, gli Assessori Giovanni Greco e Piero Fernando Rosario Mellea ed il Presidente del Consiglio Comunale Paola Viegi percepiscono l indennità ridotta del 50%; - gli Assessori Alessandro Ribechini, Luca Barsotti e Paola Baglini percepiscono l indennità al 100%; - l Silvia Innocenti, nel 2011 ha percepito l indennità al 100% poi, a decorrere da gennaio 2012 a seguito della mutata posizione lavorativa da lavoratore autonomo a lavoratore dipendente a tempo determinato, percepisce l indennità di funzione dimezzata; Rilevato che alla data del 30 settembre 2005 l importo dell indennità di funzione mensile del Sindaco ammontava ad euro 3.460,26.= e la misura del gettone di presenza per i consiglieri comunali ammontava ad euro 36,15.=; Dato atto che, in conseguenza di quanto sopra esposto, le indennità spettanti agli amministratori del Comune di Cascina, a decorrere dal 17 maggio 2011 al 31 dicembre 2011 ed a

5 decorrere dal 01 gennaio 2012 risultano rideterminate come indicate nella sottonotata tabella 1, salvo eventuale conguaglio: TABELLA 1 CARICA Indennità prevista in euro Riduzione 10% Totale spettante 50% indennità (dip. non in aspettativa) Sindaco 3.460,26 346, ,23 Vicesindaco 1.903,14 190, ,83 856, ,11 155, ,41 700,70 Presidente Comunale Consiglio Gettone di presenza in euro 1557,11 155, ,41 700,70 Consiglieri Comunali 36,15 3,61 32,54 Dato atto che il Comune di Cascina ha rispettato il patto di stabilità per l esercizio 2011, e dunque non opera la disposizione di cui all articolo 61, comma 10, del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008; Precisato che alla eventuale riduzione delle indennità nel limite del 7% prevista dall art. 5 comma 7 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, si provvederà con successivo atto a seguito di emanazione del decreto ministeriale applicativo richiamato dalla citata disposizione, ad oggi non ancora emanato; Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità economicofinanziaria espressi, ai sensi dell articolo 49 comma uno del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., rispettivamente dal Responsabile del Servizio Autonomo Affari Generali/Staff (all. n. 1) e dal Dirigente della Macrostruttura Economica-Finanziaria/ Vigilanza/Attività Produttive (all. n. 2), che qui si allegano per formarne parte integrante e sostanziale; Con voti unanimi legalmente resi; D E L I B E R A 1) alla luce della deliberazione n. 1 del 12 gennaio 2012 della Corte dei Conti Sezioni Riunite - e della deliberazione n. 32/2012 adottata in data 13 marzo 2012 dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, di dare atto, a decorrere dal 17 maggio 2011, dell applicazione alla misura delle indennità spettanti agli amministratori locali risultante alla data del 30 settembre 2005 della riduzione della percentuale del 10% prevista dall articolo 1, comma 54, della Legge 266/2005 e, limitatamente alla indennità di funzione, la decurtazione delle maggiorazioni del 2% e del 3% previste dall articolo 2 comma 1 lettere b) e c) del decreto del Ministro dell Interno n. 119/2000 e che pertanto gli emolumenti sono rideterminati in diminuzione, salvo ulteriore conguaglio, così come indicati nella tabella 1 descritta nelle premesse, a cui si rimanda; 2) di riservarsi di procedere ad ulteriori approfondimenti circa l importo a cui fare riferimento per la decurtazione ai sensi della legge finanziaria per il 2006 ossia se sia quello percepito dagli

6 amministratori alla data del 30 settembre 2005 ovvero se, stante l attuale vigenza del meccanismo di determinazione dei compensi stabilito dal D.M. 119/2000, sia quello edittale comprensivo delle maggiorazioni previste dall articolo 2 lettere b) e c) del decreto stesso qualora ne sussistano i presupposti; 3) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Autonomo Affari Generali/Staff per i conseguenti adempimenti di competenza comprensivi della nuova quantificazione della misure delle indennità e del recupero delle somme erogate; 4) di dare atto che, ai sensi dell art. 125 del Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali - T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo , n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all affissione all Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari. Indi la Giunta Comunale In ragione di addivenire in tempi brevi alla adozione degli atti conseguenti alla presente deliberazione; con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge; D E L I B E R A di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali - T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo , n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

7 Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto: Il SINDACO ANTONELLI ALESSIO Il SEGRETARIO COMUNALE MARZIA VENTURI Iniziata la pubblicazione il Rep. N. ESECUTIVA il ai sensi di Legge previa pubblicazione all Albo Pretorio dal al senza opposizioni. Il SEGRETARIO COMUNALE

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