Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi"

Transcript

1 Repubblica e Cantone 123 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi Volume 138 Bellinzona, 6 aprile 14/2012 Legge sull archiviazione e sugli archivi pubblici ( (del 15 marzo 2011) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO Scopo e oggetto Campo di applicazione Definizioni Competenza in materia di archiviazione visto il messaggio 6 luglio 2010 n del Consiglio di Stato, decreta: Capitolo primo Disposizioni generali Art. 1 1La presente legge disciplina l archiviazione di documenti nonché l utilizzazione degli archivi pubblici e l organizzazione dell Archivio di Stato. 2L archiviazione contribuisce alla certezza del diritto nonché alla gestione continua e razionale dei documenti degli enti pubblici. Realizza in particolare le condizioni necessarie alla trasparenza e alla ricerca scientifica. Art. 2 La presente legge disciplina l archiviazione di documenti: a) del Cantone; b) degli enti locali; c) degli altri istituti e corporazioni di diritto pubblico cantonale e comunale; d) delle persone fisiche e giuridiche e di altri organismi incaricati di compiti d interesse pubblico. Art. 3 1Ai sensi della presente legge sono documenti tutte le informazioni registrate, indipendentemente dal loro supporto, che sono state raccolte o prodotte nell adempimento di compiti pubblici, nonché tutti i mezzi ausiliari e i dati complementari necessari alla comprensione e all utilizzazione di dette informazioni. 2Si considerano archivi i documenti conservati dall Archivio di Stato oppure gestiti autonomamente da altre istituzioni o da altri organi e servizi in conformità ai principi della presente legge. 3Hanno valore archivistico i documenti che rivestono un importanza giuridica, politica, amministrativa, economica, sociale e culturale oppure che hanno un grande potenziale informativo. Capitolo secondo Tutela dei documenti Art. 4 1L archiviazione dei documenti del Cantone compete all Archivio di Stato. 2Sempre che una legge federale non disponga altrimenti, l archiviazione di documenti del Cantone risultanti dall esecuzione di compiti federali è di competenza del Cantone, e per esso dell Archivio di Stato.

2 14/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 6 aprile 124 3Le autorità giudiziarie disciplinano l archiviazione dei rispettivi documenti in conformità ai principi della presente legge; esse offrono all Archivio di Stato di riprenderli qualora non siano in grado di occuparsene autonomamente. 4Il Consiglio di Stato designa, mediante regolamento, gli istituti e le corporazioni di diritto pubblico cantonale che si occupano essi stessi dell archiviazione dei loro documenti conformemente ai principi della presente legge. 5Gli enti locali, gli altri organismi e persone fisiche e giuridiche incaricati di compiti d interesse pubblico si occupano autonomamente dell archiviazione dei loro documenti in conformità ai principi della presente legge. Conservazione, offerta di versamento e distruzione dei documenti Inalienabilità e imprescrittibilità Principio della libera consultazione e termine di protezione Calcolo del termine di protezione Art. 5 1Gli organi e i servizi che elaborano i documenti nell esercizio del compito pubblico definiscono le modalità e i termini di conservazione in base a oggettive esigenze di utilizzazione, rispettando i termini definiti nelle leggi federali e cantonali. 2Essi gestiscono i documenti in modo ordinato, sistematico e razionale, garantendo in particolare la disponibilità, l integrità, la protezione e la sicurezza dei dati. Adottano altresì le necessarie prescrizioni e misure organizzative. 3Sempre che non siano competenti per la loro archiviazione, gli enti pubblici e i privati che sottostanno alla presente legge devono offrire all istituto archivistico competente i documenti che non utilizzano più in modo permanente o che non sono più utili per l attività corrente. 4I documenti da offrire non possono essere distrutti senza l autorizzazione dell istituto archivistico competente. 5Rimangono riservate le disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo Art. 6 1Gli archivi pubblici sono inalienabili. 2Terzi non possono acquisire gli archivi nemmeno per prescrizione. Capitolo terzo Accessibilità e utilizzazione degli archivi Art. 7 1Gli archivi pubblici sono accessibili a tutti dopo la scadenza di un termine di protezione di 30 anni, fatti salvi gli art. 9, 10 e 11. 2I documenti accessibili al pubblico già prima del loro versamento a un istituto archivistico lo restano anche in seguito. 3La consultazione è gratuita. Per ulteriori servizi, quali ad esempio riproduzioni e ricerche specifiche, i costi vengono fatturati in base al dispendio di tempo e materiale, secondo le tariffe fissate dagli istituti archivistici competenti. Art. 8 Il termine di protezione decorre di regola dalla data dell ultimo documento di una pratica o di un fascicolo. Termine di protezione prorogato per i dati personali Art. 9 1Gli archivi classificati in base a nomi di persona e contenenti dati personali meritevoli di particolare protezione sono soggetti a un termine di protezione di 50 anni, salvo che la persona interessata ne abbia autorizzato la consultazione. 2Il termine di protezione prorogato si estingue tre anni dopo la morte della persona interessata. È fatto salvo l art. 10. Altre restrizioni alla consultazione Art. 10 1Sentito il servizio che ha versato i suoi documenti, l istituto archivistico competente può negare o limitare la consultazione di archivi o documenti per una durata limitata dopo la scadenza del termine di protezione, se lo richiede la tutela di un interesse pubblico o privato preponderante degno di protezione.

3 14/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 6 aprile 125 2L istituto archivistico competente tiene un elenco accessibile al pubblico degli archivi per i quali la consultazione è stata limitata e indica la durata stabilita di tali restrizioni. 3Esso può prevedere altre restrizioni a tutela dell integrità degli archivi e dei documenti. Consultazione durante il termine di protezione Diritti delle persone interessate Art. 11 1I servizi che hanno versato i loro documenti possono, già prima della scadenza dei termini di protezione di cui agli art. 7 o 9 cpv. 1, consentire all istituto archivistico competente di renderli accessibili al pubblico o autorizzare singole persone a consultarli, qualora, in entrambi i casi, non vi si opponga: a) alcuna prescrizione legale né b) alcun interesse pubblico o privato preponderante degno di protezione. 2L autorizzazione alla consultazione deve essere subordinata a oneri o condizioni se e- sigenze di protezione dei dati delle persone interessate o altre ragioni oggettive lo giustificano; segnatamente può essere stabilito che i dati personali siano resi anonimi. Art. 12 1Il diritto delle persone interessate di ottenere informazioni e di consultare gli archivi in merito ai dati che le riguardano è disciplinato dalla legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo La limitazione di questi diritti è decisa dai servizi che versano i loro documenti. 2L istituto archivistico competente può inoltre differire o limitare la comunicazione di informazioni se essa è incompatibile con una gestione amministrativa razionale, siccome comporta un onere amministrativo eccessivo e sproporzionato e il richiedente non intende sopportarne le spese. 3Le persone interessate non possono esigere la distruzione o la rettifica di dati; possono unicamente chiedere che ne sia annotato il carattere contestato o l inesattezza. Consultazione da parte dei servizi che hanno versato i loro documenti Art. 13 1I servizi che hanno versato i loro documenti possono consultarli anche durante il termine di protezione. 2Nel caso di dati personali tali servizi possono, durante il termine di protezione, consultare i documenti da essi versati qualora ne abbiano bisogno: a) come mezzi di prova; b) a fini legislativi o giurisprudenziali; c) per la valutazione a fini statistici; oppure d) per garantire alla persona interessata l esercizio dei suoi diritti ai sensi della legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo Sono riservate le limitazioni previste da altri disciplinamenti legali. 4Gli archivi non possono più essere modificati. Consultazione di lasciti e depositi Art. 14 1La consultazione di lasciti o depositi di persone fisiche o giuridiche è disciplinata dalle disposizioni dei contratti di cessione. 2In assenza di siffatte disposizioni, si applicano quelle relative agli archivi pubblici. Utilizzazione degli archivi a fini commerciali Art. 15 1L utilizzazione degli archivi a fini commerciali necessita di un autorizzazione, che può essere subordinata a oneri e condizioni. 2L autorizzazione deve essere preceduta dalla conclusione di un contratto che disciplini l estensione dell utilizzazione e l eventuale partecipazione agli utili da parte dell ente pubblico interessato. 3Il Consiglio di Stato disciplina le condizioni, la procedura e le competenze per l autorizzazione e la conclusione del contratto relativo all utilizzazione degli archivi a fini commerciali.

4 14/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 6 aprile 126 Scopo e funzione Salvaguardia e valorizzazione degli archivi Vigilanza e consulenza Determinazione del valore archivistico, versamento e distruzione di documenti Deposito legale Prestazioni di servizio speciali Capitolo quarto Compiti e organizzazione dell Archivio di Stato Art. 16 L Archivio di Stato è l istituto archivistico centrale per gli organi e i servizi cantonali e costituisce, quale centro di competenze, l autorità di riferimento e di coordinamento del Cantone in materia archivistica. Art. 17 1L Archivio di Stato promuove l archivistica curando l informazione e collaborando con autorità, servizi e organizzazioni pubbliche e private attive in questo ambito. 2Provvede affinché gli archivi siano conservati in maniera sicura e adeguata, li rende consultabili tramite il loro riordino e l allestimento di strumenti di ricerca e ne promuove la valorizzazione. 3Oltre agli archivi del Cantone, si impegna a salvaguardare archivi e lasciti di persone di diritto privato o pubblico che hanno un importanza cantonale. Ai fini della ripresa di detti archivi può stipulare contratti. 4Emana un proprio regolamento relativo all utilizzazione dei documenti. Art. 18 1L archivio di Stato vigila affinché i principi della presente legge siano rispettati; a questo scopo può esaminare e ispezionare gli archivi degli organi e servizi tenuti a offrire i loro documenti e di quelli che si occupano autonomamente dell archiviazione. 2Offre la propria consulenza per quanto concerne l organizzazione, la gestione, la conservazione e il versamento dei documenti. 3Emana, all attenzione degli organi e servizi tenuti a offrire i loro documenti, istruzioni relative alla gestione, alla conservazione e al versamento di documenti. 4Gli organi responsabili del Cantone consultano l Archivio di Stato prima della messa in opera di progetti di gestione informatizzata dei documenti. Art. 19 1L Archivio di Stato determina, in collaborazione con gli organi e servizi cantonali interessati, il valore archivistico dei documenti. 2I documenti dei quali è stato accertato il valore archivistico devono essere versati all Archivio di Stato dagli organi e servizi tenuti a offrirli secondo l art. 5 cpv. 3. 3L Archivio di Stato stabilisce, in collaborazione con i servizi che archiviano in maniera autonoma i loro documenti, il valore archivistico di questi ultimi. 4L Archivio di Stato conserva provvisoriamente documenti considerati senza valore archivistico in caso di dubbio o di divergenze con il servizio tenuto a offrirli. 5L Archivio di Stato non distrugge alcun documento senza l autorizzazione del servizio che l ha versato. 6Sono riservate le disposizioni del diritto speciale che prevedono la conservazione di documenti. Art. 20 L Archivio di Stato gestisce il deposito legale degli stampati destinati al pubblico, della grafica d arte, delle riproduzioni di immagini o suoni su nastro magnetico o su altro supporto, prodotti da tipografia, editore o autore con sede o domicilio nel Cantone. Art. 21 1L Archivio di Stato, su richiesta, può provvedere all archiviazione dei documenti degli enti e delle persone che si occupano autonomamente dell archiviazione, stipulando dei contratti di collaborazione che tengano conto del costo della prestazione.

5 14/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 6 aprile 127 2Può fornire, nei limiti delle sue competenze, prestazioni di servizio particolari a terzi, segnatamente lavori di restauro e di conservazione, nonché consulenze in materia di gestione dell informazione. Queste prestazioni sono convenute in contratti di diritto privato. Esemplari giustificativi Provvedimenti d ordine Art. 22 Due esemplari di tutti i lavori e di tutte le pubblicazioni che si fondano interamente o parzialmente su documenti custoditi presso l Archivio di Stato devono essere consegnati gratuitamente a quest ultimo dai loro autori. Art. 23 Nel proprio regolamento l Archivio di Stato può prevedere un divieto d accesso per le persone che abbiano violato in modo grave o ripetuto le disposizioni della presente legge, del regolamento di applicazione o delle prescrizioni relative all utilizzazione dei documenti. Capitolo quinto Procedura e rimedi giuridici Art. 24 1Contro le decisioni dell Archivio di Stato e degli enti locali che si occupano autonomamente dell archiviazione dei loro documenti è dato ricorso al Consiglio di Stato. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. 2Contro le decisioni degli istituti e corporazioni del diritto pubblico cantonale che si occupano autonomamente dell archiviazione dei loro documenti è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. 3Contro le decisioni delle autorità giudiziarie che si occupano dell archiviazione dei rispettivi documenti è dato ricorso alla Commissione di ricorso sulla magistratura. 4Il Tribunale cantonale amministrativo giudica quale istanza unica le contestazioni tra i privati e gli organismi e persone ai sensi dell art. 2 lett. d. 5In difetto di norme particolari della presente legge, alla procedura sono applicabili i disposti della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile Contravvenzione Sanzioni disciplinari Esecuzione Referendum ed entrata in vigore Capitolo sesto Sanzioni Art. 25 1È punito con una multa sino a fr chiunque intenzionalmente rende note informazioni provenienti da archivi soggetti al termine di protezione o in altro modo espressamente sottratti alla pubblicazione. 2È applicabile la Legge cantonale di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile Sono riservate le disposizioni del diritto speciale. Art. 26 Nei confronti dei membri di un autorità e dei dipendenti pubblici che, nell esercizio delle relative funzioni, non rispettano i principi della presente legge, sono riservate le sanzioni disciplinari previste dal diritto speciale applicabile ai singoli archivi pubblici. Capitolo settimo Disposizioni finali Art. 27 Il Consiglio di Stato emana le disposizioni d esecuzione. Art Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, la presente legge, con il suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 2Il Consiglio di Stato ne fissa l entrata in vigore.

6 14/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 6 aprile 128 ALLEGATO Modifica di altre leggi 1. La legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 è modificata come segue: Titolo Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP) Art. 15 1L organo responsabile può elaborare o trasmettere a terzi dati personali senza riferimento a persone specifiche, segnatamente per scopi statistici, pianificatori, scientifici e di ricerca, se: a) i dati sono anonimizzati, non appena lo permette lo scopo dell elaborazione; b) il destinatario trasmette i dati soltanto con l autorizzazione dell organo responsabile; c) i risultati dell elaborazione sono pubblicati in una forma che non permetta d identificare le persone interessate; e d) il destinatario presenta le condizioni per il rispetto del segreto e delle altre disposizioni relative alla protezione e alla sicurezza dei dati. 2Se dati personali sono elaborati senza riferimento a persone specifiche non si è più tenuti a osservare la compatibilità degli scopi (art. 6 cpv. 3) e i limiti imposti alla trasmissione (art. 10 e 11). Art. 20 cpv. 1 e 3 1L incaricato cantonale della protezione dei dati gestisce il registro centrale degli archivi di dati. 3È riservata la facoltà ai Comuni di istituire un proprio registro centrale, qualora, conformemente all art. 31b nominano una propria autorità di vigilanza. Conservazione, archiviazione e distruzione Art. 21 1I dati personali sono conservati fintanto che siano date specifiche e obiettive esigenze di utilizzazione e che, pertanto, siano necessari per gli scopi per i quali sono stati lecitamente raccolti o elaborati. 2L organo responsabile stabilisce, per ogni archivio di dati, le modalità e i termini di conservazione, archiviazione e distruzione dei dati personali, ove ciò non sia determinato da norme speciali del diritto federale o cantonale. 3Conformemente alla legge cantonale sull archiviazione del, l organo responsabile offre all istituto archivistico competente di riprendere tutti i documenti contenenti dati personali di cui non ha più bisogno in modo permanente o che non sono più utili per l attività corrente. 4L organo responsabile determina in collaborazione con l istituto archivistico competente le modalità di conservazione di tali documenti. 5L organo responsabile distrugge i dati personali che l istituto archivistico competente ha designato privi di valore archivistico, tranne quando tali dati: a) sono resi anonimi; b) devono essere conservati a titolo di prova, per misura di sicurezza o per salvaguardare un interesse degno di protezione della persona interessata. 2. La legge sulla statistica cantonale del 22 settembre 2009 è modificata come segue: Titolo Legge sulla statistica cantonale (LStaC) Art. 16 cpv. 3 lett. a a) i dati sono anonimizzati, non appena lo permette lo scopo dell elaborazione.

7 14/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 6 aprile La legge organica comunale del 10 marzo 1987 è modificata come segue: Art. 106 lett. e e) tiene e aggiorna, nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti, i cataloghi civici, il registro della popolazione e delle imprese come pure gli altri registri e gestisce l archivio comunale. 4. Il decreto legislativo sulla riorganizzazione dell Archivio cantonale del 24 novembre 1874 è abrogato. Bellinzona, 15 marzo 2011 Per il Gran Consiglio Il Presidente: D. Ghisletta Il Segretario: R. Schnyder IL CONSIGLIO DI STATO; visto l art. 28 della legge che precede, ordina: La legge sull archiviazioen e sugli archivi pubblici ( del 15 marzo 2011 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1 giugno Bellinzona, 29 marzo 2012 Per il Consiglio di Stato La Presidente: L. Sadis Il Cancelliere: G. Gianella Regolamento di applicazione della legge sull archiviazione e sugli archivi pubblici (R (del 28 marzo 2012) Oggetto Definizioni (art. 3 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO decreta: Capitolo I Disposizioni generali Art. 1 Il presente regolamento precisa: a) i compiti dei servizi del Cantone, degli enti e degli organismi assoggettati alla legge; b) l accesso agli archivi; c) il ruolo e le competenze dell Archivio di Stato. Art. 2 1L istituto archivistico è l ente che, dotato di adeguate risorse e di personale con competenze specifiche, conserva e gestisce gli archivi di sua competenza. 2Sono definiti servizi che archiviano in proprio le unità del Cantone, gli enti pubblici e gli organismi assoggettati alla legge che non fanno riferimento a un istituto archivistico e si occupano autonomamente dell archiviazione dei propri documenti. 3I singoli archivi conservati dagli istituti archivistici e dai servizi che archiviano in proprio sono i complessi di documenti destinati alla conservazione permanente e uniti tra loro da un vincolo dato dalla provenienza, in quanto riconducibili a un unico soggetto produttore, o da altri elementi contenutistici, in caso di raccolte e collezioni. 4È definito archivio amministrativo il complesso dei documenti appartenenti alle pratiche correnti e concluse conservate presso il servizio produttore siccome ancora utili per l attività amministrativa corrente.

8 14/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 6 aprile 130 Elenco degli enti e organismi assoggettati alla legge (art. 2 e 4 cpv. 4 Art. 3 1L Archivio di Stato istituisce e gestisce in forma elettronica l elenco aggiornato degli enti e organismi assoggettati alla legge. 2I servizi che archiviano in proprio sono indicati separatamente. 3L Archivio di Stato cura la pubblicazione di questi elenchi in Internet. Verifica dell attività (art. 5 Gestione e conservazione dei documenti (art. 5 Archivio amministrativo (art. 5 Insorgenza dell obbligo di offerta dei documenti (art. 5 cpv. 3 Modalità dell offerta (art. 5 cpv. 3 Determinazione del valore archivistico (art. 5 cpv. 3 Capitolo II Tutela dei documenti Art. 4 I servizi del Cantone, gli enti e gli organismi assoggettati alla legge si adoperano affinché i documenti da essi elaborati consentano in ogni momento di verificare il loro operato. Art. 5 1Gli organi e i servizi assoggettati alla legge adottano i provvedimenti organizzativi, amministrativi e tecnici necessari per la produzione e la gestione di documenti idonei all archiviazione. 2Essi designano una persona di riferimento per la gestione e la conservazione dei documenti, e ne danno comunicazione all Archivio di Stato. 3Essi definiscono un sistema di classificazione dei documenti che riflette i loro compiti e attività (piano di classificazione, piano di spurgo o simili), e ordinano i loro documenti in base a tale sistema. 4Il sistema di classificazione costituisce la base per l archiviazione dei documenti; esso viene attualizzato periodicamente. Art. 6 1I documenti che compongono l archivio amministrativo sono conservati dal servizio produttore fintanto che siano date specifiche e obiettive esigenze di utilizzazione; per le pratiche concluse il termine massimo di conservazione è di regola di dieci anni. 2I documenti dell archivio amministrativo devono essere possibilmente conservati in modo separato dai documenti archiviati ai sensi della legge. Art. 7 1I servizi che non archiviano in proprio offrono all istituto archivistico competente i documenti che non utilizzano più in modo frequente o che non rispondono più a obiettive esigenze di utilizzazione; di regola l offerta avviene entro dieci anni dalla data dell ultima aggiunta. 2Il termine di cui al capoverso 1 può essere prorogato dall istituto archivistico competente qualora il servizio interessato renda verosimile di averne ancora bisogno per l adempimento dei propri compiti. 3In caso di scioglimento di un servizio del Cantone, di un ente o di un organismo, i relativi documenti devono essere offerti, d intesa con l eventuale successore, a un istituto archivistico. Art. 8 1Il servizio tenuto a offrire i suoi documenti indica i documenti che hanno un valore archivistico dal profilo giuridico e amministrativo e, nella misura del possibile, quelli che potrebbero avere un valore archivistico di altra natura. 2Al momento dell offerta dei documenti devono essere segnalate le eventuali restrizioni alla consultazione ai sensi dell art. 10 della legge. Art. 9 L istituto archivistico competente, considerate le indicazioni fatte dal servizio tenuto a offrire i suoi documenti, decide in merito all archiviazione permanente dei documenti secondo i principi della legge. Valuta i documenti offerti dal profilo storico e dei principi dell archiviazione.

9 14/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 6 aprile 131 Inalienabilità degli archivi, eccezioni (art. 6 Art. 10 1L inalienabilità degli archivi pubblici concerne anche quelli relativi a enti e organismi non più esistenti. 2Gli archivi possono essere alienati solo se essi sono disponibili in due o più esemplari identici e le copie non sono più necessarie. Archiviazione autonoma (art. 4 cpv. 4 e 5 Responsabilità (art. 4 cpv. 4 e 5 Capitolo III Archiviazione autonoma Art. 11 1I servizi che archiviano in proprio disciplinano le modalità e i dettagli della gestione e dell archiviazione dei loro documenti secondo i principi della legge. 2Essi fanno capo a persone con le necessarie competenze tecniche e conoscenze in materia archivistica, e mettono a disposizione le risorse logistiche e finanziarie. 3L art. 9 è applicabile per analogia. Art. 12 1La responsabilità tecnica per la corretta gestione e archiviazione dei documenti dei servizi che archiviano in proprio è dei rispettivi organi esecutivi, delle direzioni, rispettivamente dei soggetti indicati dalle leggi speciali e, per i servizi del Cantone, del relativo funzionario dirigente. 2La responsabilità civile è retta dalla legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre Delega dell archiviazio ne e della gestione documentaria (art. 4 cpv. 4 e 5 Art. 13 Se il servizio che archivia in proprio intende incaricare terzi dell archiviazione o della gestione dei documenti tramite mandati, questi, d intesa con l Archivio di Stato, garantisce il rispetto della legge disciplinando preliminarmente le condizioni e le modalità per mezzo di una convenzione. Principi (art. 7, 9 e 10 Accessibilità dei documenti negli archivi amministrativi Calcolo del termine di protezione (art. 8 Capitolo IV Accessibilità agli archivi Art. 14 1Chiunque ha il diritto di consultare gli archivi pubblici dopo la scadenza dei termini di protezione di cui agli articoli 7, 9 e 10 della legge. 2Il diritto di consultare gli archivi comprende in particolare: a) la consultazione degli strumenti di ricerca; b) la consultazione dei documenti; c) la riproduzione fotografica, fotomeccanica o numerica, fatte salve limitazioni attinenti alla conservazione; d) la riproduzione e l uso delle informazioni ottenute, fatte salve le disposizioni relative alla protezione della personalità e in particolare alla protezione dei dati. 3Riservate le limitazioni previste dalla legge, le modalità di consultazione degli archivi sono stabilite nel singolo caso, anche mediante oneri e condizioni, in particolare se l evasione della richiesta comporta impegni amministrativi di una certa importanza. Art. 15 L accesso ai documenti dell archivio amministrativo del servizio produttore è disciplinato dalla legge sull informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 e dalla legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo Art. 16 1Il termine di protezione si applica di principio a un intero fascicolo o a un intera pratica.

10 14/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 6 aprile 132 Termine di protezione prorogato per i dati personali (art. 9 2Determinante per il calcolo del termine di protezione è l anno del documento più recente. I documenti allegati successivamente, che non contengono informazioni rilevanti per l avanzamento della pratica, non vengono presi in considerazione ai fini del calcolo del termine. 3L autorità competente può autorizzare a consultare fascicoli o pratiche per i quali il termine di protezione non è ancora scaduto se: a) la ricerca si concentra su documenti che non sono più soggetti al termine di protezione, oppure b) la consultazione di tutti i documenti è resa necessaria da fondate esigenze di ricerca o da altri scopi d interesse pubblico assimilabili. Art. 17 1Se un interesse pubblico o privato preponderante degno di protezione si oppone alla consultazione da parte di terzi, il termine di protezione ordinario di cui all art. 9 della legge può essere prorogato per determinate categorie di archivi o nel caso particolare. 2Per le categorie, il termine di protezione prorogato è, di principio, complessivamente di 50 anni. Richieste di consultazione (art. 7 Richieste di consultazione durante il termine di protezione (art. 7, 9 e 11 Richieste di consultazione durante il termine di protezione prorogato (art. 9, 10 e 11 Oneri e condizioni (art. 9, 10 e 11 Art. 18 Le richieste di consultazione degli archivi devono essere di regola formulate per iscritto. Art. 19 1Le richieste di consultazione durante il termine di protezione devono essere presentate e motivate in forma scritta. 2La consultazione durante il termine di protezione va autorizzata se i documenti richiesti relativi a fatti o persone erano accessibili al pubblico già prima della scadenza del termine di protezione; sono riservati nuovi interessi pubblici o privati preponderanti degni di protezione contrari alla consultazione. Art. 20 1Le richieste di consultazione durante il termine di protezione prorogato ai sensi dell art. 9 della legge devono essere presentate e motivate in forma scritta. 2Il richiedente deve addurre la prova che: a) il consenso della persona interessata è dato; oppure che b) la persona interessata è deceduta da almeno tre anni. 3Le condizioni del capoverso precedente non devono essere adempiute se la richiesta ha per oggetto una ricerca non riferita a persone specifiche. 4Se i documenti richiesti relativi a fatti o persone erano accessibili al pubblico già prima della scadenza del termine di protezione prorogato è applicabile l art. 19 cpv. 2. Art. 21 1L autorizzazione a consultare gli archivi durante i termini di protezione può essere subordinata a oneri e condizioni quali il divieto di sfruttamento di determinate parti di fascicoli, l obbligo di rendere anonimi i dati e l obbligo di presentare il prodotto della ricerca prima della sua pubblicazione. 2La persona autorizzata può essere tenuta a sottoscrivere una dichiarazione scritta in cui quest ultima conferma di aver preso conoscenza degli oneri e delle condizioni. Procedura in caso di rifiuto di concedere la consultazione e le informazioni (art. 24 Art. 22 1In caso di rifiuto anche parziale dell autorizzazione, il richiedente può chiedere l emanazione di una decisione formale motivata e impugnabile con ricorso secondo l art. 24 della legge. 2In difetto di norme particolari, alla procedura sono applicabili i disposti della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

11 14/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 6 aprile 133 Archiviazione e conservazione (art. 17 cpv. 2 Capitolo V Ruolo e competenze dell Archivio di Stato Art. 23 1L Archivio di Stato provvede alla corretta conservazione a tempo indeterminato dei documenti versati, indipendentemente dal loro supporto. 2Collabora con i servizi competenti del Cantone affinché siano garantite le necessarie condizioni ambientali e tecniche. 3Per la conservazione e il restauro di tipologie particolari di supporto può avvalersi della collaborazione di enti e istituti specializzati. Consultazione e supporti alla ricerca (art. 17 cpv. 2 e 4 Art. 24 1L Archivio di Stato elabora e pubblica inventari, repertori e altri strumenti di ricerca. 2I dettagli relativi alla consultazione e alla riproduzione dei documenti sono disciplinati dal regolamento dell Archivio di Stato. Valorizzazione (art. 17 cpv. 2 Consulenza (art. 18 cpv. 2, 5 cpv. 2 Vigilanza (art. 18 cpv. 1 Sistemi e documenti informatici (art. 18 cpv. 4 Art. 25 1L Archivio di Stato cura e sostiene l edizione scientifica di fonti relative al Ticino. 2Promuove in proprio, nei limiti del possibile, la ricerca storica concernente il Ticino e la divulgazione dei suoi risultati, e collabora per questo con istituti accademici e altri enti attivi nel settore. 3Promuove l organizzazione di eventi, corsi e manifestazioni per favorire la diffusione dell archivistica e la conoscenza del patrimonio documentario ticinese. Art. 26 1L Archivio di Stato fornisce consulenza ai servizi del Cantone nelle questioni relative alla materia archivistica nonché nell introduzione e nell applicazione di sistemi di gestione dei documenti. 2Fornisce altresì consulenza agli altri servizi che archiviano in proprio. 3Mette a disposizione modelli e schemi di riferimento per la definizione dei sistemi di classificazione e per la regolamentazione degli archivi. Art. 27 1Per assicurare una prassi uniforme e il rispetto dei principi della legge, l Archivio di Stato può ispezionare gli archivi dei servizi del Cantone e dei servizi che archiviano in proprio. 2Le ispezioni concernono in particolare: a) il rispetto delle condizioni ambientali, segnatamente la protezione dal fuoco, dall umidità, dai danni della natura e dal furto; b) il rispetto delle condizioni di sicurezza, in particolare le modalità di esclusione di accessi non autorizzati; c) l ordine degli archivi; d) l applicazione di un efficace gestione documentaria. 3L Archivio di Stato allestisce un rapporto scritto per ogni ispezione effettuata e ne invia copia al servizio o al soggetto interessato. 4Accertate situazioni non conformi, l Archivio di Stato invita il servizio interessato a porvi rimedio; in caso di inadempienza esso prende le misure necessarie e segnala inoltre il caso all Autorità di vigilanza competente. Art. 28 1I servizi del Cantone e il Centro dei sistemi informativi consultano sin dalla fase di pianificazione di nuovi sistemi informativi l Archivio di Stato, che nella realizzazione dei progetti accerta la loro conformità alle esigenze dell archiviazione. 2L Archivio di Stato può accedere a tutti i sistemi informativi del Cantone, allo scopo di appurare il valore archivistico dei relativi dati; non gli può essere opposto il segreto d ufficio.

12 14/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 6 aprile 134 3Le modalità di conservazione dei documenti su supporto informatico sono definite di comune accordo dall Archivio di Stato e dal Centro dei sistemi informativi. Offerta e versamento all Archivio di Stato (art. 19 Emolumenti (art. 7 cpv. 3 e art. 21 Art. 29 1I servizi tenuti a offrire i loro documenti all Archivio di Stato procedono secondo le modalità specificate agli art. 7 e 8. 2Al momento dell offerta, i documenti prodotti dai servizi del Cantone devono essere corredati da un elenco che comprenda almeno le seguenti informazioni: a) descrizione del contenuto dei documenti e degli estremi cronologici; b) presenza di dati personali; c) termini di conservazione. 3Il servizio tenuto a offrire i suoi documenti si adopera affinché i documenti siano preparati in modo tale da poter essere valutati ai fini della determinazione del loro valore archivistico e se del caso archiviati senza ulteriori oneri. 4Esso provvede alla loro consegna in accordo con l Archivio di Stato. 5I dettagli relativi all obbligo di offerta e al versamento dei documenti sono disciplinati da specifiche istruzioni dell Archivio di Stato. Art. 30 1I servizi di base dell Archivio di Stato al pubblico, quali il sostegno nell identificazione e nella consultazione dei documenti, sono gratuiti, sempre che l impegno sia compatibile con una gestione amministrativa razionale. 2Per ulteriori servizi al pubblico, quali segnatamente il supporto approfondito per l avvio o il completamento di ricerche o le riproduzioni di documenti, i costi vengono fatturati in base al tempo impiegato e alle spese per il materiale. 3La consulenza in materia archivistica fornita dall Archivio di Stato a servizi che archiviano in proprio è gratuita nella misura in cui essa rivesta carattere puntuale e comporti un onere di tempo limitato; gli interventi di maggiore impegno vengono concordati con i richiedenti e fatturati. 4Le tariffe applicate fanno riferimento al tariffario per la fatturazione delle prestazioni all esterno da parte dei dipendenti dell amministrazione cantonale. Autorità competente per le sanzioni disciplinari (art. 26 Autorità competente per le contravvenzioni (art. 25 Entrata in vigore Capitolo VI Sanzioni Art. 31 Le sanzioni disciplinari sono applicate dall Autorità di vigilanza competente secondo il diritto speciale. Art. 32 Le contravvenzioni sono di competenza del Dipartimento dell educazione, della cultura e dello sport. Capitolo VII Disposizioni finali Art. 33 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1 giugno Bellinzona, 28 marzo 2012 Per il Consiglio di Stato La Presidente: L. Sadis Il Cancelliere: G. Gianella

13 14/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 6 aprile 135 Regolamento sugli emolumenti per il rilascio di estratti ed elaborazioni della misurazione ufficiale del 13 marzo 2007; modifica (del 3 aprile 2012) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamato l art. 61 della legge sulla misurazione ufficiale del 8 novembre 2005; decreta: I. Il regolamento sugli emolumenti per il rilascio di estratti ed elaborazioni della misurazione ufficiale del 13 marzo 2007 è modificato come segue: Tipo di estratti ed elaborazioni Obbligo degli emolumenti ed eccezioni Diffusione dei dati Rilascio di dati del tipo C Art. 6 Si distinguono i seguenti tipi di estratti ed elaborazioni: Tipo A: dati digitali della MU conformi allo standard federale MU93 (tutti i livelli tranne «altimetria») relativi ad almeno un unità MU. Si rilascia l intera unità MU interessata ad ogni richiesta di estratti con superficie maggiore di 140 ha. Tipo B: dati digitali della MU conformi allo standard federale MU93 (tutti i livelli tranne «altimetria») relativi a superfici minori o uguali a 140 ha e inferiori ad un unità MU. Tipo C: dati digitali del livello «altimetria», comprendenti i dati originari del modello digitale del terreno (MDT) e le elaborazioni standard e speciali. Tipo D: estratto del piano corografico (cartaceo o digitale). Tipo E: altri estratti ed elaborazioni della MU. Art. 8 1Per tutti gli utenti permane l obbligo del pagamento di un emolumento. 2abrogato 3I servizi delle amministrazioni comunali sono esonerati dal pagamento della tassa di base che colpisce gli estratti ed elaborazioni di tipo A, a condizione che le richieste riguardino la loro giurisdizione e siano utilizzati esclusivamente per scopi interni o per forniture nell ambito di mandati esterni affidati a terzi riguardanti la loro giurisdizione. 4Per le forniture di estratti ed elaborazioni di tipo A dell Ufficio della misurazione ufficiale e della geoinformazione (UMG) ai servizi dell amministrazione federale (ad eccezione delle aziende La Posta e FFS) e agli istituti scolastici è dovuta unicamente la tassa di funzionamento relativa ai costi di disbrigo. 5Per le forniture di estratti ed elaborazioni di tipo A dell UMG ai servizi dell amministrazione cantonale non è dovuto alcun emolumento nel caso di uso interno, mentre nell ambito di mandati esterni affidati a terzi è dovuta unicamente la tassa di funzionamento. Art. 9 Il rilascio di estratti ed elaborazioni del tipo A e B ai servizi dell amministrazione cantonale per uso interno, rispettivamente del tipo C e D ad ogni utente, sono di esclusiva competenza dell UMG. Art. 14 1Di regola, le forniture dei dati del tipo C sono eseguite per settori rettangolari di ha, corrispondenti ad un sedicesimo della carta nazionale 1:

14 14/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 6 aprile 136 2L ammontare degli emolumenti è esposto nella seguente tabella: Descrizione Privati ed enti pubblici Fr. / ha Studenti Fr. / ha Dati originari Nuvola punti grezzi Griglia regolare punti 2x2m Elaborazioni standard Nuvola punti elaborati Griglia regolare pixel 2x2m Griglia regolare pixel 1x1m Curve di livello 1m Curve di livello 10m Ombreggiature pixel 1x1m Per richieste di perimetri particolari, di dimensione diversa dal settore normale, ai costi unitari per ettaro è applicato un supplemento di Fr per privati ed enti pubblici, rispettivamente di Fr 25. per studenti. La superficie minima dell ordinazione è di un ettaro. 4Per richieste di elaborazioni speciali (altri formati o altri prodotti), ai costi fissati ai capoversi 2 e 3 è applicato un supplemento calcolato a regia, in funzione del tempo effettivamente impiegato (Tabella dei prezzi a regia nei lavori della misurazione ufficiale, categoria C). 5Agli emolumenti di cui al cpv. 2 è applicato un ribasso in funzione della quantità di settori interessati così definito: Ribassi in funzione alla quantità 120% 100% 100% 98% 95% 92% 87% 80% 76% 63% 60% 47% 40% 20% 0% 1 settore 2 settori 4 settori 8 settori 1 CN25 1 CN50 1 CN100 1 CN200 6I prezzi ribassati per studenti di cui ai cpv. 2 e 3 sono applicabili unicamente per utilizzazione a scopo didattico. 7Gli estratti forniti ai geometri per l esecuzione di lavori di MU sono esenti da emolumenti. Rilascio di dati del tipo D Art. 15 1Gli estratti del piano corografico sono rilasciati per piano. L ammontare delle tasse è esposto nella seguente tabella:

15 14/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 6 aprile 137 Supporto Privati ed Enti pubblici Studenti Fr. / piano Fr. / piano Cartaceo, prima copia Cartaceo, copie successive Film Digitale Gli estratti forniti ai geometri per l esecuzione di lavori di MU sono esenti da emolumenti. 3I prezzi ribassati per studenti sono applicabili unicamente per utilizzazione a scopo didattico. II. La presente modifica è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 3 aprile 2012 Per il Consiglio di Stato Il Presidente: M. Borradori Il Cancelliere: G. Gianella Regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell 8 giugno 1998 concernente i cittadini stranieri del 23 giugno 2009; modifica (del 4 aprile 2012) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata la Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell 8 giugno 1998, decreta: I. Il Regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell 8 giugno 1998 concernente i cittadini stranieri del 23 giugno 2009 è così modificato: Titolo Regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell 8 giugno 1998 Art. 3 lett. e (nuova) La Polizia cantonale è competente per: e) emanare le misure di allontanamento e respingimento ai sensi degli art f LStr. Art. 4 cpv. 1 1La Commissione consultiva del mercato del lavoro è competente per preavvisare il rilascio, il rinnovo, la modifica, il rifiuto di permessi di lavoro inoltrati da cittadini provenienti da Romania e Bulgaria (UE-2) come pure da cittadini extra UE/AELS.

16 14/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 6 aprile 138 Domande nominative di assunzione d impiego in Svizzera per cittadini UE-2 Art. 9 cpv. 1 1 I cittadini UE-2 che intendono esercitare un attività lucrativa dipendente necessitano di un permesso dal primo giorno di lavoro. II. La presente modifica è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 4 aprile 2012 Per il Consiglio di Stato Il Presidente: M. Borradori Il Cancelliere: G. Gianella

Legge sull archiviazione e sugli archivi pubblici (LArch) (del 15 marzo 2011)

Legge sull archiviazione e sugli archivi pubblici (LArch) (del 15 marzo 2011) Legge sull archiviazione e sugli archivi pubblici (LArch) (del 15 marzo 2011) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 6 luglio 2010 n. 6377 del Consiglio di Stato, d e c

Dettagli

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi Repubblica e Cantone 123 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi Volume 138 Bellinzona, 6 aprile 14/2012 14/2012 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 6 aprile

Dettagli

Regolamento della legge sull archiviazione e sugli archivi pubblici (RLArch) 1 (del 28 marzo 2012)

Regolamento della legge sull archiviazione e sugli archivi pubblici (RLArch) 1 (del 28 marzo 2012) Regolamento della legge sull archiviazione e sugli archivi pubblici (RLArch) 1 (del 28 marzo 2012) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO Richiamati: la legge sull archiviazione e sugli

Dettagli

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi Repubblica e Cantone 123 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi Volume 138 Bellinzona, 6 aprile 14/2012 Legge sull archiviazione e sugli archivi pubblici (LArch) (del 15 marzo 2011)

Dettagli

Legge federale sull archiviazione

Legge federale sull archiviazione Legge federale sull archiviazione (Legge sull archiviazione, LAr) del 26 giugno 1998 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 85 numero 1 della Costituzione federale; visto

Dettagli

del 26 giugno 1998 (Stato 13 giugno 2006)

del 26 giugno 1998 (Stato 13 giugno 2006) Legge federale sull archiviazione (Legge sull archiviazione, LAr) 152.1 del 26 giugno 1998 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 85 numero 1 della

Dettagli

del 26 giugno 1998 (Stato 1 maggio 2013)

del 26 giugno 1998 (Stato 1 maggio 2013) Legge federale sull archiviazione (Legge sull archiviazione, LAr) del 26 giugno 1998 (Stato 1 maggio 2013) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 85 numero 1 della Costituzione

Dettagli

Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali (LPDPpol) (del 13 dicembre 1999)

Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali (LPDPpol) (del 13 dicembre 1999) 1.6.1.2 Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali (LPDPpol) (del 13 dicembre 1999) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - visto

Dettagli

Una legge per ogni materia

Una legge per ogni materia www.ti.ch/protezionedati Trasparenza, archiviazione, protezione dei dati: che cosa cambierà dal 2013? Una legge per ogni materia Michele Albertini Incontro formativo per l Amministrazione cantonale Bellinzona,

Dettagli

Art. 4 È considerata confidenziale l informazione comunicata in buona fede alla polizia da chi ha un interesse legittimo all anonimato.

Art. 4 È considerata confidenziale l informazione comunicata in buona fede alla polizia da chi ha un interesse legittimo all anonimato. 1.6.1.2 Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali (LPDPpol) (del 13 dicembre 1999) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il

Dettagli

Regolamento del Tribunale penale federale concernente l archiviazione

Regolamento del Tribunale penale federale concernente l archiviazione Regolamento del Tribunale penale federale concernente l archiviazione del 17 gennaio 2006 Il Tribunale penale federale, visti gli articoli 1 capoverso 1 lettera d e 4 capoverso 4 della legge del 26 giugno

Dettagli

Ordinanza del Tribunale federale relativa all applicazione della legge sull archiviazione

Ordinanza del Tribunale federale relativa all applicazione della legge sull archiviazione Ordinanza del Tribunale federale relativa all applicazione della legge sull archiviazione del 27 settembre 1999 (Stato 1 ottobre 1999) Il Tribunale federale, visto l articolo 1 capoverso 3 della legge

Dettagli

Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione

Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) del 17 dicembre 2004 (Stato 19 agosto 2014) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l

Dettagli

Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione

Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) del 17 dicembre 2004 (Stato 1 gennaio 2009) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l

Dettagli

Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione

Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) del 17 dicembre 2004 (Stato 20 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l

Dettagli

Legge federale relativa alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti relativi alla protezione dei dati

Legge federale relativa alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti relativi alla protezione dei dati [Signature] [QR Code] Avamprogetto Legge federale relativa alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti relativi alla protezione dei dati del L Assemblea federale

Dettagli

Legge sull informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT) (del 15 marzo 2011)

Legge sull informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT) (del 15 marzo 2011) Legge sull informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT) (del 15 marzo 2011) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti: l iniziativa parlamentare 6 dicembre 1993 presentata nella forma

Dettagli

Legge sull informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT)

Legge sull informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT) 1.6.3.1 Legge sull informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT) (del 15 marzo 2011) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti: l iniziativa parlamentare 6 dicembre 1993 presentata

Dettagli

Legge sulla protezione dei dati personali (del 9 marzo 1987)

Legge sulla protezione dei dati personali (del 9 marzo 1987) Legge sulla protezione dei dati personali (del 9 marzo 1987) 1.6.1.1 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 2 ottobre 1985 n. 2975 del Consiglio di Stato, decreta: Titolo

Dettagli

Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP) 1 (del 9 marzo 1987)

Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP) 1 (del 9 marzo 1987) Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP) 1 (del 9 marzo 1987) 1.6.1.1 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 2 ottobre 1985 n. 2975 del Consiglio di Stato, d e c

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) del 23 novembre 2005 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53 capoverso 1 della legge del 1 luglio

Dettagli

Legge federale sulla trasparenza dell amministrazione

Legge federale sulla trasparenza dell amministrazione Legge federale sulla trasparenza dell amministrazione (, LTras) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale 1 ; visto il

Dettagli

Legge sulle acque sotterranee (del 12 settembre 1978)

Legge sulle acque sotterranee (del 12 settembre 1978) Legge sulle acque sotterranee (del 12 settembre 1978) 9.1.3.2 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 2 giugno 1970 n. 1649 del Consiglio di Stato; richiamato l art. 99 della

Dettagli

Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori (Legge sulle topografie LTo) del 9 ottobre 1992 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Informazione e trasparenza dello Stato Le nuove normative. Conferenza stampa, Cancelleria dello Stato 13 settembre 2012

Informazione e trasparenza dello Stato Le nuove normative. Conferenza stampa, Cancelleria dello Stato 13 settembre 2012 Informazione e trasparenza dello Stato Le nuove normative Conferenza stampa, Cancelleria dello Stato 13 settembre 2012 Interventi Giampiero Gianella, Cancelliere dello Stato Michele Albertini, Incaricato

Dettagli

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull asilo, OAsi 3) 142.314 dell 11 agosto 1999 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 119

Dettagli

Legge sul censimento federale della popolazione

Legge sul censimento federale della popolazione Legge sul censimento federale della popolazione (Legge sul censimento) del 22 giugno 2007 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 65 della Costituzione federale 1 ; visto il

Dettagli

Ordinanza sui Servizi di sicurezza di competenza federale

Ordinanza sui Servizi di sicurezza di competenza federale Ordinanza sui Servizi di sicurezza di competenza federale (OSF) 120.72 del 27 giugno 2001 (Stato 31 luglio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 23 capoverso 1, 29 e 30 della legge federale

Dettagli

Legge sul censimento federale della popolazione

Legge sul censimento federale della popolazione Legge sul censimento federale della popolazione (Legge sul censimento) 431.112 del 22 giugno 2007 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 65 della Costituzione

Dettagli

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) 780.1 del 6 ottobre 2000 (Stato 1 settembre 2017) L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori (Legge sulle topografie LTo) del 9 ottobre 1992 (Stato 21 dicembre 2004) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Legge sul censimento federale della popolazione

Legge sul censimento federale della popolazione Legge sul censimento federale della popolazione (Legge sul censimento) 431.112 del 22 giugno 2007 (Stato 1 gennaio 2017) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 65 della Costituzione

Dettagli

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP) 510.622.4 del 2 settembre 2009 (Stato 1 ottobre 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 949 capoverso

Dettagli

Legge sul censimento federale della popolazione

Legge sul censimento federale della popolazione Legge sul censimento federale della popolazione (Legge sul censimento) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 65 della Costituzione federale 1, visto il messaggio

Dettagli

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale Legge federale Avamprogetto sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale Legge federale Avamprogetto sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (, LPubl) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale

Dettagli

Legge sull archiviazione e sugli archivi pubblici (LArch)

Legge sull archiviazione e sugli archivi pubblici (LArch) 1 Foglio ufficiale 24/2011 Venerdì 25 marzo 2321 Legge sull archiviazione e sugli archivi pubblici (LArch) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO Scopo e oggetto Campo di applicazione Definizioni

Dettagli

Ordinanza sul registro delle professioni sanitarie (Ordinanza sul registro LPSan)

Ordinanza sul registro delle professioni sanitarie (Ordinanza sul registro LPSan) [Signature] [QR Code] Ordinanza sul registro delle professioni sanitarie (Ordinanza sul registro LPSan) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 23 capoverso 3, 24 capoverso 4, 26 capoverso

Dettagli

Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici

Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici del 19 marzo 1976 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31 bis capoversi

Dettagli

del... Art. 1 Approvazione e attuazione della Convenzione sull assistenza amministrativa

del... Art. 1 Approvazione e attuazione della Convenzione sull assistenza amministrativa Avamprogetto Decreto federale concernente l approvazione e l attuazione della Convenzione del Consiglio d Europa e dell OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale del... L Assemblea

Dettagli

Legge sulle epizoozie

Legge sulle epizoozie [Signature] [QR Code] Legge sulle epizoozie (LFE) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del..., decreta: I La legge del 1 luglio

Dettagli

Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione

Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione Termine di referendum: 7 aprile 2005 Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione (, LTras) del 17 dicembre 2004 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo

Dettagli

Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori (Legge sulle topografie LTo) del 9 ottobre 1992 (Stato 1 gennaio 2017) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori (Legge sulle topografie LTo) del 9 ottobre 1992 (Stato 1 luglio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti

Dettagli

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) Modifica del 28 aprile 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 ottobre 1999 1 sugli emolumenti in materia di stato

Dettagli

Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero

Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero 221.218.2 del 10 novembre 1999 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio

Dettagli

Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull attinenza comunale (RLCCit) (del 10 ottobre 1995)

Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull attinenza comunale (RLCCit) (del 10 ottobre 1995) Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull attinenza comunale (RLCCit) (del 10 ottobre 1995) 1.2.1.1.1 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l art. 42 della Legge

Dettagli

Legge federale concernente i prodotti da costruzione

Legge federale concernente i prodotti da costruzione Legge federale concernente i prodotti da costruzione (Legge sui prodotti da costruzione, LProdC) dell 8 ottobre 1999 (Stato 28 dicembre 2000) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli

Dettagli

Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua LFCo)

Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua LFCo) Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua LFCo) Avamprogetto del X mese 0X L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 6a capoversi -, 6a capoversi

Dettagli

Ordinanza sulla geologia nazionale (OGeolN)

Ordinanza sulla geologia nazionale (OGeolN) Ordinanza sulla geologia nazionale (OGeolN) del [versione 11, 20.11.2006; avamprogetto per l indagine conoscitiva / la consultazione degli uffici] Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 5,

Dettagli

Legge concernente l istituzione dell azienda cantonale dei rifiuti (LACR) (del 24 marzo 2004)

Legge concernente l istituzione dell azienda cantonale dei rifiuti (LACR) (del 24 marzo 2004) 9.2.1.2 Legge concernente l istituzione dell azienda cantonale dei rifiuti (LACR) (del 24 marzo 2004) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - visto il messaggio 5 febbraio 2002 n. 4998A del

Dettagli

Legge sul principio di trasparenza (legge sulla trasparenza)

Legge sul principio di trasparenza (legge sulla trasparenza) AGS [Numero dell'incarto] Legge sul principio di trasparenza (legge sulla trasparenza) Del [Data] Atti normativi interessati (numeri CSC) Nuovo:???.??? Modificato: 170.300 170.400 175.050 Abrogato: Il

Dettagli

Termine di referendum: 9 aprile 2016 (1 giorno feriale: 11 aprile 2016) del 18 dicembre 2015

Termine di referendum: 9 aprile 2016 (1 giorno feriale: 11 aprile 2016) del 18 dicembre 2015 Termine di referendum: 9 aprile 2016 (1 giorno feriale: 11 aprile 2016) Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d Europa e dell OCSE sulla reciproca assistenza

Dettagli

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 5.3.1.1.1 Regolamento della legge sull Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca (del 18 febbraio 2014) IL CONSIGLIO

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) 916.404 del 23 novembre 2005 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53

Dettagli

; SULLA PROPOSTA

; SULLA PROPOSTA VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; VISTA la legge 7 ottobre 2014, n. 154, e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A; VISTA la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

Dettagli

Approvato dal Consiglio nazionale il

Approvato dal Consiglio nazionale il Approvato dal Consiglio nazionale il 16.9.2015 Decreto federale concernente l approvazione e l attuazione della Convenzione del Consiglio d Europa e dell OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa

Dettagli

Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015)

Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015) Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015) 5.1.4.3.2 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sulla formazione continua dei docenti del 19 giugno

Dettagli

Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante 1 (del 24 settembre 1985)

Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante 1 (del 24 settembre 1985) 7.4.2.1 Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante 1 (del 24 settembre 1985) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista

Dettagli

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Ordinanza sull assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Ordinanza

Dettagli

Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative

Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative [Signature] [QR Code] Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative (OVAIn) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 79 capoverso 4, 80 capoverso 2 lettera b, 82 capoversi

Dettagli

Ordinanza sul principio di trasparenza dell amministrazione

Ordinanza sul principio di trasparenza dell amministrazione Ordinanza sul principio di trasparenza dell amministrazione (Ordinanza sulla trasparenza, OTras) del 24 maggio 2006 (Stato 20 giugno 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso

Dettagli

Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015)

Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015) Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015) 5.1.4.3.2 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sulla formazione continua dei docenti del 19 giugno

Dettagli

Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia

Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia (OMet) 429.11 del 23 febbraio 2000 (Stato 12 settembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 7 della legge federale del 18 giugno 1999 1

Dettagli

Legge federale sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza

Legge federale sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza Legge federale sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza (Legge sull assicurazione contro la disoccupazione, LADI) Modifica del 23 giugno 2000 L Assemblea federale

Dettagli

Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione

Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) del 17 dicembre 2004 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 173 capoverso

Dettagli

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) [Signature] [QR Code] Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Avamprogetto Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio

Dettagli

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [Signature] [QR Code] Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Avamprogetto Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio

Dettagli

Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000)

Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000) Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000) 6.3.1.1 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - vista la Legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982; - visto il

Dettagli

L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 15 settembre , decreta:

L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 15 settembre , decreta: Legge federale che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento

Dettagli

Legge federale sulla protezione dei dati

Legge federale sulla protezione dei dati Termine di referendum: 13 luglio 2006 Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) Modifica del 24 marzo 2006 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale

Dettagli

Concernente la modificazione di alcuni articoli della legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma del 10 ottobre 1967

Concernente la modificazione di alcuni articoli della legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma del 10 ottobre 1967 Messaggio 2122 Concernente la modificazione di alcuni articoli della legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma del 10 ottobre 1967 Onorevoli signori, Presidente e Consiglieri,

Dettagli

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO Legge cantonale di applicazione delle norme federali concernenti le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri (Lamc) 1 (del 17 aprile 1997) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

Dettagli

Ordinanza sulle tasse e indennità della procedura di espropriazione

Ordinanza sulle tasse e indennità della procedura di espropriazione Ordinanza sulle tasse e indennità della procedura di espropriazione del 13 febbraio 2013 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 113 della legge federale del 20 giugno 1930 1 sull espropriazione

Dettagli

adescamento di clienti o atto di libertinaggio riconoscibile come tale.

adescamento di clienti o atto di libertinaggio riconoscibile come tale. Disegno di LEGGE sui locali erotici e l esercizio della prostituzione (Lerprost) Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino richiamato l'art. 199 del Codice penale svizzero (CPS); visto il messaggio

Dettagli

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale Ordinanza sull organizzazione della statistica federale 431.011 del 30 giugno 1993 (Stato 1 agosto 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 9 ottobre

Dettagli

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull asilo 3, OAsi 3) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza 3 dell 11 agosto 1999 1 sull asilo

Dettagli

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb) del 22 marzo 2002 (Stato 26 novembre 2002) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli

Dettagli

Regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell 8 giugno (del 23 giugno 2009)

Regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell 8 giugno (del 23 giugno 2009) Regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell 8 giugno 1998 1 (del 23 giugno 2009) 1.2.2.1.1 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

Dettagli

Ordinanza concernente la protezione delle opere militari

Ordinanza concernente la protezione delle opere militari Ordinanza concernente la protezione delle opere militari del 2 maggio 1990 (Stato 1 luglio 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1, 6 e 10 della legge federale del 23 giugno 1950 1 concernente

Dettagli

[Codice QR] La persona che cerca lavoro è considerata totalmente o parzialmente disoccupata soltanto quando si è annunciata per essere collocata.

[Codice QR] La persona che cerca lavoro è considerata totalmente o parzialmente disoccupata soltanto quando si è annunciata per essere collocata. [Firma] [Codice QR] Legge federale sull assicurazione obbigatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza Progetto preliminare (Legge sull assicurazione contro la disoccupazione, LADI) Modifica

Dettagli

Ordinanza sulla protezione delle informazioni della Confederazione

Ordinanza sulla protezione delle informazioni della Confederazione Ordinanza sulla protezione delle informazioni della Confederazione (Ordinanza sulla protezione delle informazioni, OPrI) del 4 luglio 2007 (Stato 1 luglio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

Sezione 2: Scambio di informazioni su domanda

Sezione 2: Scambio di informazioni su domanda Avamprogetto Ordinanza sull assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Ordinanza sull assistenza amministrativa fiscale, OAAF) del... Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito Termine di referendum: 12 ottobre 2000 Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) Modifica del 23 giugno 2000 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Ordinanza sul numero d identificazione delle imprese

Ordinanza sul numero d identificazione delle imprese Ordinanza sul numero d identificazione delle imprese (OIDI) 431.031 del 26 gennaio 2011 (Stato 1 aprile 2011) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 18 giugno 2010 1 sul numero d identificazione

Dettagli

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (, LEmb) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1

Dettagli

Ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno

Ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno Ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 e 11 della legge federale del 5 ottobre 1990 1 sull informazione dei consumatori

Dettagli

Ordinanza sulla gestione elettronica degli affari nell Amministrazione federale

Ordinanza sulla gestione elettronica degli affari nell Amministrazione federale Ordinanza sulla gestione elettronica degli affari nell Amministrazione federale (Ordinanza GEVER) del 30 novembre 2012 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 57h capoverso 3 della legge del 21

Dettagli

Legge sulle scuole professionali (del 2 ottobre 1996)

Legge sulle scuole professionali (del 2 ottobre 1996) Legge sulle scuole professionali (del 2 ottobre 1996) 5.2.2.1 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 15 febbraio 1995 n. 4374 del Consiglio di Stato; visto il rapporto 17

Dettagli

Legge federale sulla circolazione stradale

Legge federale sulla circolazione stradale Termine di referendum: 23 gennaio 2003 Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) Modifica del 4 ottobre 2002 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio

Dettagli

Legge federale sugli stranieri

Legge federale sugli stranieri Legge federale sugli stranieri (LStr) (Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d informazione MIDES) Modifica del 18 giugno 2010 L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Legge federale sullo statuto e sui compiti dell Istituto federale della proprietà intellettuale

Legge federale sullo statuto e sui compiti dell Istituto federale della proprietà intellettuale Legge federale sullo statuto e sui compiti dell Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI) del 24 marzo 1995 (Stato 1 agosto 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti

Dettagli

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza sullo stato civile Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del 31 ottobre 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 28 aprile 2004 1 sullo stato civile è modificata come segue: Stralcio di un espressione

Dettagli