POLIZZA CONVENZIONE CISQ ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE

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1 POLIZZA CONVENZIONE ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE La Presente Polizza è una polizza di responsabilità nella forma Claims Made. Ciò significa che, copre le richieste di indennizzo avanzate nei confronti dell Assicurato e notificati agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura. DEFINIZIONI Assicuratori I membri dei Lloyd's, sottoscrittori della presente Assicurazione. Assicurato La persona fisica o giuridica (indicata al punto 1 e 2 del questionario allegato) il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Contraente Il soggetto che stipula l'assicurazione. Assicurazione Il contratto di Assicurazione. Polizza Il documento che prova l'assicurazione. Premio La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori. Rischio La probabilità che si verifichi un sinistro. Sinistro Il verificarsi di un fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Indennizzo La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro. Intermediario Mandatario Il soggetto che gestisce il contratto di Assicurazione. Modulo Il Modello (MOD1 B) richiamato nel frontespizio di polizza contenente tutti i dati relativi alla copertura. Attività Professionale I servizi forniti dall Assicurato, come specificati al punto 25.1, nell ambito delle competenze professionali per i quali è legalmente autorizzato, notificato o accreditato da Organismi di Accreditamento riconosciuti in ambito EA/IAF. B A V.2.1 Pagina 1 di 11

2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, anche nella compilazione dell allegato Modulo Proposta/Questionario che forma parte integrate della presente polizza, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano. 2 - Altre assicurazioni In caso di esistenza di altre Assicurazioni stipulate dall Assicurato con gli Assicuratori o con altri Assicuratori, la presente garanzia operera a secondo rischio rispetto alle medesime per l importo di danno eccedente il Massimale dalle stesse previsto, che sara considerato come Franchigia fissa. In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso agli Assicuratori della presente polizza nonché agli altri Assicuratori dei Lloyd's, specificando ad ognuno il nome di tutti gli altri Assicuratori in base all 1910 c.c. 3 - Pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Se l'assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (articolo 1901 C.C.). 4 - Forma delle comunicazioni e modifiche Ogni comunicazione deve essere effettuata per iscritto e le eventuali modifiche dell'assicurazione devono avvenire mediante atto scritto, firmato da entrambe le parti. 5 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell' 1897 del C.C. e rinunciano al relativo diritto di recesso. 6 - Aggravamento del rischio Ai sensi dell' 1898 del C.C. il Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati o non conosciuti dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. 7- Obblighi in casi di sinistro In caso di sinistro, l'assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto agli Assicuratori entro 30 (trenta) giorni da quando ne sono a conoscenza oppure ne hanno avuto la possibilità ai sensi dell' 1913 del C.C. 8 - Recesso in caso di sinistro Gli Assicuratori e il Contraente/Assicurato rinunciano espressamente al loro diritto di recesso in caso di sinistro. 9 Scadenza senza tacito rinnovo La presente Polizza scadrà alla sua naturale scadenza, come indicato nella Scheda di polizza, senza l obbligo delle parti contraenti di darne preventiva notifica o avviso Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. B A V.2.1 Pagina 2 di 11

3 11- Domande giudiziali La rappresentanza processuale passiva è stata conferita dagli Assicuratori dei Lloyd's, al Rappresentante Generale per l'italia dei Lloyd's, Corso Garibaldi 86, Milano. Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Assicurazione dovrà essere proposta contro:- gli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio derivante dal Certificato di Assicurazione in persona del Rappresentante Generale per l Italia dei Lloyd's Foro competente Per tutte le controversie derivanti o comunque connesse con il presente contratto, Foro competente é esclusivamente quello del luogo di residenza o della sede legale del Contraente Rinvio alle norme della legge italiana Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI ADERENTI ALLA 14 - Oggetto dell'assicurazione Relativamente alle richieste di indennizzo notificate all Assicurato e da questi regolarmente denunciate agli Assicuratori durante il periodo di validità della presente polizza, gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (Capitale, Interessi e Spese) quale responsabile ai sensi di legge, per il risarcimento di danni cagionati a terzi, per tali intendendosi anche i Clienti dell Assicurato, nell esercizio o comunque in relazione allo svolgimento della propria attività professionale, così come descritta nel questionario allegato, ed al punto 25.1 delle Condizioni Particolari di Polizza, anche nei casi di incarichi contratti con Enti Pubblici per i pregiudizi derivanti a questi ultimi e per i quali si può adire la Corte dei Conti. Gli Assicuratori inoltre si obbligano a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a terzi, quale responsabile ai sensi di legge, per qualsiasi fatto doloso e/o colposo di soggetti del cui operato sia tenuto a rispondere, comunque addetti all attività descritta in polizza, siano essi dipendenti con rapporto di lavoro subordinato ovvero persone fisiche e/o enti cui venga comunque affidato, in via continuativa o occasionale, esclusiva o non esclusiva, l espletamento di attività per conto e nell interesse dello stesso Assicurato. Limitatamente al caso di dolo, i Consiglieri di Amministrazione dell Assicurato, non sono inclusi nella suddetta estensione di copertura. L Assicurato si obbliga ad intraprendere tutte le ragionevoli azioni/precauzioni per la verifica dell affidabilità di tutti i suoi dipendenti e/o rappresentanti ed inoltre si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare e/o mitigare i danni derivanti, in accordo con quanto previsto dall 1914 del Codice Civile. Fermo restando quanto precede, la garanzia vale inoltre per: 14.1 Lesione della reputazione imprenditoriale, diffamazione o danni all immagine, escluso il caso di dolo, commesse dall Assicurato o da un suo incaricato e/o dipendente e/o predecessore Perdita o danneggiamento di documenti: a parziale deroga dell esclusione di cui all 19.4 che segue, gli Assicuratori in caso di perdita o danneggiamento di documenti verificatisi nello svolgimento dell attività dell Assicurato e comunicati agli Assicuratori stessi durante il periodo di validità della polizza, terranno indenne l Assicurato per: A. tutte le somme per le quali l Assicurato sarà chiamato a rispondere quale responsabile civile di tali perdite e danneggiamenti; B. tutti i costi e le spese ragionevolmente sostenuti dall Assicurato per la sostituzione o il ripristino dei suddetti documenti, fino ad un massimo di Euro ,00) per singolo sinistro e per anno assicurativo; purché la perdita o danneggiamento si verifichino quando i documenti vengano trasportati o siano detenuti dall Assicurato, o da una qualsiasi persona dipendente e/o incaricata dall Assicurato. B A V.2.1 Pagina 3 di 11

4 15 - Inizio e termine della garanzia L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data di retroattività indicato sul Modulo della polizza e non siano state ancora presentate al Contraente/Assicurato stesso. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto. Sempre che gli Assicuratori abbiano dato il loro previo assenso (il quale non potrà essere irragionevolmente negato), l Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 12 (dodici) mesi successivi alla scadenza della presente Polizza, purché afferenti a comportamenti colposi in essere durante il periodo di efficacia dell Assicurazione stessa, previo versamento di un premio aggiuntivo da concordare con gli Assicuratori. Per i sinistri denunciati agli Assicuratori dopo la cessazione della validità dell'assicurazione, il limite di indennizzo indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza. La suindicata garanzia postuma cesserà automaticamente nel momento in cui l Assicurato stipulerà altra polizza assicurativa a garanzia degli stessi rischi professionali coperti dalla presente polizza Limite di indennizzo applicabile all art. 14 delle norme che regolano l assicurazione L indennizzo riconosciuto dagli Assicuratori non potrà superare il Limite di Indennizzo specificato nel Modulo, fermo restando che nei casi in cui gli Assicuratori saranno tenuti ad indennizzare più di una persona, azienda, società o persona giuridica, l importo totale dell indennizzo pagabile ai sensi della presente polizza, non potrà superare globalmente il Limite di Indennizzo specificato Altri costi In aggiunta a quanto previsto nell 16 saranno a carico degli Assicuratori, fino a 25% del Limite di indennizzo indicato nel Modulo, tutti gli altri costi e spese sostenuti direttamente dagli Assicuratori o anticipati dall Assicurato con il consenso scritto degli Assicuratori, in relazione a richieste di indennizzo presentate all Assicurato e notificate ai sensi della presente polizza. Tuttavia, se l ammontare dell indennizzo supera il limite di indennizzo previsto dalla presente polizza, gli Assicuratori rispondono di tali altri costi e spese solo nella proporzione esistente fra il limite di indennizzo e l importo totale dell indennizzo richiesto. La franchigia prevista nel Modulo non si applicherà ai costi di cui al presente articolo Costi di difesa penale Nell ambito del massimale del 25% di cui all 17 di cui sopra, gli Assicuratori rimborseranno tutti i costi e le spese legali sostenuti dall Assicurato per procedimenti penali instaurati contro l Assicurato o suoi dipendenti e/o incaricati. Questa estensione è soggetta alle seguenti condizioni e/o disposizioni: che le circostanze ed i fatti da cui scaturiscono tali procedimenti possano integrare, o comunque determinare l insorgenza di un sinistro ai sensi della presente polizza; che gli Assicuratori siano dell opinione che la difesa in tale procedimento possa rafforzare la difesa contro richieste di risarcimento eventualmente scaturenti da tali fatti e/o circostanze; che qualsiasi concomitante o conseguente procedimento civile scaturito e/o connesso con il procedimento penale relativo alla presente estensione sarà soggetto alle procedure da seguire in caso di sinistro, e sarà ritenuto essere una circostanza ai fini di questa assicurazione; che qualunque appello contro le sentenze di primo grado sarà ritenuto parte integrante del procedimento; che gli Assicuratori non risponderanno, relativamente alla presente estensione di garanzia, del pagamento di multe, ammende, sanzioni, danni punitivi, multipli o esemplari; che il limite di indennizzo della presente estensione sarà di Euro ,00 in aggregato per il periodo di assicurazione, compreso nel massimale di polizza e non in eccesso allo stesso Esclusioni Gli Assicuratori non rispondono per: B A V.2.1 Pagina 4 di 11

5 19.1 il dolo dei Legali Rappresentanti e dei Consiglieri di Amministrazione dell Assicurato; 19.2 la parte dell indennizzo fino a concorrenza della franchigia; 19.3 le responsabilità derivanti da morte, malattia, infermità o lesioni fisiche di dipendenti,derivate da e verificatesi nel corso di rapporti di servizio o di apprendistato presso l Assicurato; 19.4 le responsabilità per morte, malattia, infermità o lesioni fisiche di altre persone o per perdita e/o danneggiamento a beni materiali (eccetto quanto specificato all 14), non derivanti o comunque non connessi con l espletamento dell attività dell Assicurato, come descritta al punto 25.1; 19.5 qualsiasi richiesta di indennizzo derivante da un impegno sottoscritto dall Assicurato a pagare penalità o ammende non dovute ai sensi di legge se la responsabilità assunta con tale impegno eccede la responsabilità dell Assicurato in assenza di tale impegno; 19.6 qualsiasi richiesta di indennizzo derivante dall inadempienza dell Assicurato in quanto datore di lavoro nei confronti di dipendenti o ex-dipendenti; 19.7 le conseguenze di qualsiasi circostanza: 19.8 a. denunciata in base a polizze assicurative in vigore prima dell inizio della presente polizza, oppure b. nota dall Assicurato al momento della stipulazione della presente polizza, e tale da poter ragionevolmente provocare una richiesta di indennizzo; a. la perdita, la distruzione o il danneggiamento di proprietà e le perdite o spese di qualsiasi natura da esse derivanti, nonché le perdite conseguenti oppure responsabilità legali di qualsiasi natura provocate direttamente o indirettamente, o che comunque derivino da: 1. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibili nucleari o scorie radioattive provenienti dalla combustione di combustibili nucleari; 2. proprietà esplosive tossiche radioattive o altre proprietà pericolose di ordigni esplosivi nucleari o loro componenti nucleari. b. perdita, danneggiamento o distruzione occasionati direttamente dalle onde di pressione provocate da aeromobili o altri velivoli; 19.9 Qualsiasi richiesta di indennizzo basata su o derivante da, direttamente o indirettamente, oppure conseguenti, o che in qualsiasi modo riguardino ipotesi di inquinamento graduale di qualsiasi tipo; a. risarcimento di danni, liquidazioni sentenze giudiziali o transazioni negoziate, costi e spese del richiedente e altri costi e spese relativi a o derivanti da indennizzo presentate o azioni legali intentate contro l Assicurato davanti ad arbitri, tribunali o Corti degli Stati Uniti d America e dei loro territori o del Canada. b. l applicazione o la conferma o la registrazione di una sentenza contro l Assicurato da parte di un arbitro, un tribunale o una Corte fuori dagli Stati Uniti d America e dei loro territori o del Canada per risarcimento di danni, liquidazioni di danni, sentenze giudiziali o transazioni negoziate, costi e spese del richiedente e altri costi e spese relativi a o derivanti da richieste di indennizzo presentate o azioni legali intentate contro l Assicurato davanti ad arbitri, tribunali o Corti degli Stati Uniti d America e dei loro territori o del Canada Perdite, danni, costi o spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti a, o in connessione con i punti 1 e 2 di seguito riportati, indipendentemente da qualsiasi causa o evento che ne contribuisca contestualmente o in qualsiasi sequenza con riferimento al sinistro: 1. guerra, invasione, atti da parte di forze nemiche straniere, ostilità o operazioni belliche (sia in caso di guerra dichiarata o non dichiarata) guerre civili, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, agitazioni civili che assumono le proporzioni o il livello di un insurrezione, militare o di usurpazione di potere; 2. qualsiasi fatto o atto di terrorismo. Ai fini della presente esclusione, un fatto di terrorismo significa un fatto che comprende ma che non è limitato all uso della forza o violenza e/o la minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione(i) o governo(i) e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi ivi compresa l intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o B A V.2.1 Pagina 5 di 11

6 incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa. La presente assicurazione esclude inoltre la perdita, il danno, il costo o le spese di qualsiasi natura derivante direttamente o indirettamente da, o conseguente da, o in connessione con qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di qualsiasi fatto relativo al punto 1 e/o 2 che precede. Nel caso che gli Assicuratori affermassero che in virtù della presente esclusione un eventuale perdita, danno, costo o spesa non fosse coperto, l onere della prova del contrario sarà a carico dell Assicurato. Nel caso che una parte qualsiasi della presente clausola risultasse non valida o non eseguibile, quanto resta di valido avrà piena validità ed effetto Ambito territoriale della garanzia assicurativa La garanzia assicurativa vale per tutte le richieste di risarcimento originate o comunque derivanti da attività espletata o da danni comunque verificatisi in tutti i paesi del mondo ad eccezione di quanto riportato all Regolazione del premio Il premio relativo al presente contratto descritto nel Modulo, è convenuto in base agli introiti lordi del Contraente relativi all anno finanziario immediatamente precedente alla data di decorrenza della presente Polizza, e così come dichiarati nella Proposta. I premi sono annuali e non sono soggetti ad aggiustamenti in base ad eventuali variazioni negli introiti durante il periodo assicurativo, sempre a condizione che: in caso di richiesta di risarcimento, se è stabilito che gli introiti lordi dell Assicurato per il precedente anno solare erano superiori a quelli usati per il calcolo del premio originale, ogni indennizzo dovuto ai termini di polizza sarà proporzionalmente ridotto; gli Assicuratori hanno il diritto di eseguire controlli e verifiche sui documenti dell Assicurato per i quali quest ultimo è obbligato a fornire prova documentale e chiarimenti secondo quanto richiesto dagli Assicuratori. Art 22 - Garanzie speciali 22.1 Qualora, a seguito di aggravamento del rischio e/o mancata o inesatta dichiarazione da parte dell Assicurato, spettasse agli Assicuratori il diritto di annullamento e/o di recesso dal presente contratto gli stessi avranno la facoltà di mantenere in vigore la garanzia assicurativa, escludendo soltanto le conseguenze di fatti o situazioni che avrebbero dovuto essere portati alla loro conoscenza alla decorrenza o al momento delle variazioni di rischio o del rinnovo Nel caso di mancata comunicazione o falsa dichiarazione in occasione del Rinnovo, gli Assicuratori rinunceranno al diritto di annullamento e/o recesso dalla presente assicurazione purché: a. l Assicurato sia in grado di dimostrare, a completa soddisfazione degli Assicuratori, che tale mancata comunicazione o falsa dichiarazione sia avvenuta in buona fede, e senza alcuna intenzione dolosa; b. il premio ed i tassi vengano adeguati, sulla base dei tassi di mercato, su proposta degli Assicuratori, a quelli che sarebbero stati applicati qualora tali circostanze fossero state comunicate all atto del rinnovo; Ai fini della presente Condizione Particolare, la presente polizza sarà considerata come il rinnovo di qualsiasi polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale immediatamente precedente alla presente ed emessa dagli stessi Assicuratori, ai sensi della quale l Assicurato avrebbe avuto diritto ad indennizzo Definizioni speciali 23.1 Franchigia Per Franchigia si intende l importo a carico dell Assicurato ai sensi delle Garanzie indicate all 14 delle Norme che Regolano l Assicurazione, relativamente ad ogni richiesta di risarcimento presentata all Assicurato per danni costi e spese del richiedente. Tutte le richieste di indennizzo attribuibili allo stesso atto, errore od omissione o ad una serie di atti, errori o omissioni scaturenti dalla stessa causa o fonte originaria, o ad essa attribuibili verranno considerati un unica richiesta di indennizzo Dipendente B A V.2.1 Pagina 6 di 11

7 Qualsiasi persona, compresi i tirocinanti, che si trovino in qualsiasi rapporto di dipendenza con Assicurato al momento della verifica del fatto che provochi una richiesta di indennizzo nei confronti dell Assicurato Incaricato Qualsiasi persona o azienda, inclusi i consulenti e sub-consulenti, direttamente nominata dall Assicurato o dai precedenti titolari che agisca comunque per conto dell Assicurato Precedenti titolari Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, al quale l Assicurato sia subentrato nei diritti e responsabilità legali Assicurato L Assicurato, come indicato nel Modulo al punto 1 e 2 del questionario. Le persone elencate qui di seguito verranno indennizzate nella stessa maniera dell Assicurato, relativamente alle richieste di indennizzo derivanti dallo svolgimento della propria attività professionale o da quella dei precedenti titolari, fermo restando che ciascuna di esse dovrà, come se fosse l Assicurato, osservare e rispettare i termini della presente assicurazione ove trovino applicazione: a. qualsiasi socio o ex-socio dell Assicurato o, qualora esso sia, divenuto incapace, insolvente o abbia fatto bancarotta, i suoi successori rappresentanti legali relativamente alla responsabilità di legge a cui è tenuto tale socio o ex-socio. b. dietro richiesta dell Assicurato, qualsiasi dipendente o qualora esso sia deceduto, divenuto incapace, insolvente o abbia fatto bancarotta, i suoi successori rappresentanti legali relativamente alla responsabilità di legge a cui è tenuto tale dipendente Documenti Tutti i: a. documenti (esclusi i titoli al portatore, le cedole, le banconote o la valuta o altri titoli negoziabili); b. registrazioni di sistemi computerizzati; di proprietà dell Assicurato o per i quali l Assicurato è comunque responsabile Procedure in caso di sinistro e gestione delle liti 24.1 L Assicurato dovrà dare comunicazione scritta agli Assicuratori (indipendentemente dalla Franchigia), non appena verrà a conoscenza di: a. Richieste di risarcimento presentategli per iscritto; b. Diffide scritte o verbali da lui ricevute, in cui un terzo esprima l intenzione di attribuire all Assicurato una responsabilità civile; La richiesta di indennizzo derivante dalle suddette circostanze verrà considerata come verificatasi nel periodo di assicurazione in cui tale comunicazione sarà stata data Ogni lettera relativa ad una richiesta di indennizzo, ogni mandato di comparizione o citazione o atto giudiziario dovrà essere inoltrato agli Assicuratori immediatamente all atto della sua ricezione Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni o sostenere spese al riguardo L Assicurato dovrà fornire agli Assicuratori tutta l assistenza che questi gli richiederanno, ma l Assicurato non sarà tenuto a resistere ad un azione legale, a meno che questa non sia considerata contestabile con probabilità di successo da un legale qualificato da nominarsi di comune accordo dall Assicurato e dagli Assicuratori Senza il previo consenso scritto dell Assicurato, gli Assicuratori non possono pagare risarcimenti a terzi. Qualora però l Assicurato opponesse un rifiuto a una transazione raccomandata dagli Assicuratori preferendo resistere alle pretese del terzo o proseguire l eventuale azione legale, gli Assicuratori non saranno tenuti a pagare di più dell ammontare per il quale ritenevano di transigere, oltre alle spese legali e di giudizio sostenute col suo consenso fino alla data in cui l Assicurato abbia opposto detto rifiuto, fermi in ogni caso il limite di indennizzo e la franchigia convenuti e detratte le somme eventualmente già pagate durante il Periodo Assicurativo per danni, costi o spese del richiedente Se alla data in cui si verifica una richiesta di indennizzo ai sensi della presente polizza, l Assicurato avesse diritto, o avrebbe diritto in assenza della presente polizza, ad un indennizzo in base a qualsiasi altra polizza, gli Assicuratori risponderanno solo per le somme eccedenti il limite di indennizzo di tale altra polizza (Differenza di Limiti D.I.L.) o per sinistri non coperti da tali altre B A V.2.1 Pagina 7 di 11

8 polizze perché escluse o perché in franchigia e che invece sono coperti dalla presente polizza (Differenza di Condizioni e di Franchigie D.I.C e D.I.E.) L Assicurato prenderà tutte le ragionevoli cautele per tutelare il diritto di rivalsa che l Assicuratore potrà esercitare o acquisire verso terzi. Se gli Assicuratori liquideranno danni o spese secondo i termini della presente polizza, l Assicurato cederà, nei limiti dell indennizzo ricevuto, agli Assicuratori tutti i diritti di rivalsa e darà ogni possibile assistenza per effettuarla. Gli Assicuratori rinunciano ad ogni diritto di rivalsa contro qualunque dipendente o ex dipendente dell Assicurato, di qualsiasi incaricato e di ogni altra persona, fisica o giuridica, che operi comunque per conto dell Assicurato, a meno che la responsabilità derivi in tutto o in parte da atti o omissioni dolosi di tali persone Gli Assicuratori assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle liti, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'assicurato, designando, d'accordo con l'assicurato stesso, legali e/o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti spettanti all'assicurato. Gli Assicuratori, prenderanno in carico i costi sostenuti per difendere l Assicurato fino ad una somma pari ad un quarto del Limite di Indennizzo specificato in polizza. Nel caso in cui l importo dovuto dovesse eccedere detto Limite di Indennizzo, i costi verranno divisi tra Assicurato e Assicuratore in proporzione alle loro rispettive responsabilità, soggetto sempre al limite di un quarto del Limite di Indennizzo. Gli Assicuratori non risponderanno per costi e spese sostenute in relazione ad assistenza legale e tecnica non dagli stessi assicuratori autorizzata, né saranno responsabili per multe o penali o costi sostenuti per procedimenti penali Condizioni particolari 25.1 Attività professionale L assicurazione si intende operante per tutte le attività professionali svolte dall Assicurato consistenti, a titolo esemplificativo ma non limitativo, nella: a. Certificazione di Sistemi di Gestione nei vari ambiti (e cioè, Qualità, Ambiente, Sicurezza, Responsabilità Sociale, Servizi, Prodotti, Beni e quanto altro possa, comunque, essere oggetto di un Sistema di Gestione), secondo le norme e gli standard di riferimento vigenti e/o riconosciuti, o anche in base a specifiche tecniche e/o parametri di riferimento predisposti dallo stesso Assicurato e/o contrattuali, e successivo controllo e/o sorveglianza sulla persistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della certificazione e/o di specifici marchi e/o contrassegni; b. Certificazione di Prodotti e/o Processi e/o Servizi secondo gli standard e/o specifiche tecniche e/o norme di riferimento vigenti e/o riconosciuti, o anche in base a specifiche tecniche e/o parametri di riferimento predisposti dallo stesso Assicurato e/o contrattuali, e successivo controllo e/o sorveglianza sulla persistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della certificazione, ovvero di specifici marchi e/o contrassegni; c. Ispezione, verifica e attestazione sulla conformità di lotti di Prodotti e/o di singoli esemplari di Prodotto e/o di Progetti alle normative e/o specifiche tecniche e/o parametri di riferimento, anche predisposti dallo stesso Assicurato e/o contrattuali; d. Certificazione di Personale, secondo le norme e gli standard di riferimento vigenti e/o riconosciuti, o anche in base a parametri di riferimento predisposti dallo stesso Assicurato e/o contrattuali, e successivo controllo e/o sorveglianza sulla persistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della certificazione e/o di specifici attestati e/o qualifiche. Le attività sopradescritte possono avere sia carattere obbligatorio, e cioè svolgersi in settore specificatamente regolamentati per la certificazione di Sistemi di Gestione e/o di Prodotti e/o di Processi e/o di Servizi per i quali l'assicurato stesso sia stato "notificato" ai sensi delle Direttive Europee di armonizzazione tecnica per le procedure di valutazione della conformità di cui al documento comunitario 93/465/C.E.E., adottato dal Consiglio della U.E. il 22 luglio 1993, sia carattere volontario, e cioè riferirsi a settori privi di specifica regolamentazione dell'attività di certificazione, verifica e/o attestazione. Esse vengono, comunque, svolte dall'assicurato quale soggetto autonomo ed indipendente rispetto ai soggetti, persone fisiche e/o giuridiche, che le richiedono Copertura sui discendenti Laddove l assicurato sia una persona fisica, questa polizza include l eventuale responsabilità ricadente sugli eredi dell assicurato in caso di morte dello stesso durante la validità della polizza, e semprechè gli eredi osservino i termini e le condizioni di polizza. Nel caso di morte di amministratori, azionisti, impiegati, collaboratori, o qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce congiuntamente all assicurato,questa polizza coprirà l eventuale responsabilità incombente sugli eredi di suddette persone. B A V.2.1 Pagina 8 di 11

9 25.3 Clausola millennio Viene espressamente stabilito che l'assicurazione non risponde di qualsiasi danno derivante direttamente o indirettamente dall inidoneità totale o parziale di macchine o strumentazioni o componenti elettroniche, di sistemi operativi o di programmi computerizzati a leggere l'anno 2000 o date antecedenti o successive, così come non risponde di qualsiasi onere o costo sostenuto o da sostenere al fine di evitare o ridurre tali danni Clausola broker Con la conclusione del presente contrattol Assicurato conferisce al Broker o Agente di Assicurazioni indicato nella Scheda di Copertura il mandato a rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione. Gli Assicuratori hanno conferito al Coverholder indicato nel Modulo l incarico di ricevere e trasmettere la relativa corrispondenza. E convenuto pertanto che: a. Ogni comunicazione fatta dal Coverholder al Broker o Corrispondente dei Lloyd s sarà considerata come fatta all Assicurato; b. Ogni comunicazione fatta dal Broker o Corrispondente dei Lloyd s al Coverholder sarà considerata come fatta dall Assicurato. Quanto sopra non si applica alle modalità di denuncia dei Sinistri, regolamentate dall articolo 7 che resta invariato e confermato. Gli Assicuratori accettano che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker o Corrispondente dei Lloyd s 27 - Responsabilita solidale In caso di responsabilità solidale dell Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili. B A V.2.1 Pagina 9 di 11

10 CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLE SANZIONI ECONOMICHE In nessun caso gli Assicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possano esporre i medesimi a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell Unione Europea, Regno Unito o degli Stati Uniti d America. CLAUSOLA EUROPEA DI NOTIFICA ATTI E GIURISDIZIONE Salvo che diversamente specificato nel testo di polizza, si conviene che il presente Contratto d Assicurazione sarà regolato esclusivamente dalla legge e dagli usi italiani, e che qualsiasi controversia derivante da, inerente a, o connessa al presente contratto d assicurazione sarà esclusivamente soggetta alla giurisdizione del competente Foro in Italia. Pertanto i Membri Sottoscrittori dei Lloyd s che hanno assunto il rischio di cui al presente contratto concordano che tutte le citazioni, gli avvisi o i procedimenti che debbano essere loro notificati al fine di promuovere azioni legali nei loro confronti in relazione al presente Contratto d Assicurazione saranno correttamente notificati se a loro indirizzati e consegnati loro presso: Il Rappresentante Generale per l Italia di Lloyd s Corso Garibaldi, Milano che, in questo caso, ha il potere di accettare la notifica per loro conto. I Membri Sottoscrittori nel fornire tale potere non rinunciano ad avvalersi di ogni speciale termine o periodo di tempo al quale abbiano diritto ai fini della notifica di tali citazioni, avvisi o procedimenti in virtù della loro residenza o domicilionel Regno Unito RECLAMI Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti. Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Ufficio Italiano di Lloyd s All attenzione del Responsabile dell ufficio Regulatory & Compliance Corso Garibaldi, Milano Fax n servizioclienti@lloyds.com Il reclamo dovrà contenere l indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce. Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d affari inferiore ad Euro ,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere Fin-net, trasmettendo il proprio reclamo all IVASS e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono ; complaint.info@financial-ombudsman.org.uk. La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali. B A V.2.1 Pagina 10 di 11

11 CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ DISGIUNTA La responsabilità di un assicuratore nell ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri assicuratori che partecipano al presente contratto. Un assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro assicuratore. Un assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto. La parte di responsabilità nell ambito del presente contratto sottoscritta da un assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd s, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto. Nel caso di un Sindacato dei Lloyd s, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd s, Lime Street 1, Londra EC3M 7HA. L identità di ciascun membro di un Sindacato dei Lloyd s e l entità della rispettiva partecipazione possono essere richieste al Market Services dei Lloyd s, all indirizzo sopra menzionato. Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al presente contratto al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale. LMA5096 Data L'Assicurato o il Contraente Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., le Parti dichiarano di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni Generali, Particolari e Speciali descritte nel presente contratto: DICHIARAZIONI DELL ASSICURATO 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 3 Pagamento del Premio 7 Obblighi in caso di sinistro 9 Scadenza senza Tacito Rinnovo 12 Foro Competente 13 Rinvio alle norme della legge italiana 14 Oggetto dell Assicurazione 15 Inizio e Termine della Garanzia 16 Limiti di Indennizzo 19 Esclusioni 23 Definizioni Speciali 25 Condizioni particolari Data L'Assicurato o il Contraente. B A V.2.1 Pagina 11 di 11

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