Comune di CONCA dei MARINI Provincia di Salerno
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- Edmondo Borrelli
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1 Comune di CONCA dei MARINI Provincia di Salerno Costa d Amalfi Patrimonio UNESCO Comune Antitransgenico n 19 del Reg. data Originale Deliberazione del Consiglio Comunale OGGETTO: Bilancio di previsione 2013 I.M.U. Conferma aliquote e detrazioni anno L anno duemilatredici, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 17,15, nell aula consiliare, in seguito ad avviso di convocazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, straordinaria, di prima convocazione. All appello nominale sono risultati presenti n. 7 componenti il consesso, come di seguito specificato: Frate Gaetano Biamonte Pietro Cavaliere Antonio Esposito Alfonso Ferrara Giuseppe Gambardella Andrea Latino Alfonso Criscuolo Luigi Criscuolo Ernesto Rispoli Andrea Presente Assente 7 3 Partecipa il Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. Frate Gaetano, in qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiarando aperti i lavori ed invitando i presenti a dibattere e deliberare sull argomento iscritto all ordine del giorno. IL CONSIGLIO COMUNALE Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; Visto il D.Lgs. 267/2000; Acquisiti i pareri di cui all art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
2 Il Presidente introduce brevemente l'argomento ed invita il Cons. Biamonte con delega al Bilancio a relazionare sull argomento. Prende la parola il Cons. Biamonte il quale nell evidenziare l enorme confusione venutasi a creare in materia per i continui cambiamenti ed annunci del Governo centrale sulla soppressine dell IMU prima casa, fa presente che il Comune di Conca dei Marini, nonostante le difficoltà avute nella chiusura del bilancio di previsione 2013, non ha previsto alcun aumento di IMU e pertanto chiede al Consiglio di confermare la delibera proposta dalla Giunta sul mantenimento dell impianto tariffario e delle detrazioni relative all IMU anche per quest anno. IL CONSIGLIO COMUNALE VISTO l art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall art. 4 del D.L. 16/2012; VISTE le disposizioni dell art. 8 e dell art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; VISTE le norme contenute nell art. 4 del D.L. 16/2012; VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell art. 1, commi , della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall art. 13 del D.L. 201/2011; VISTO l art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012; VISTO l art. 1, comma 380, della L. 228/2012, il quale stabilisce che a decorrere dall anno 2013: - è soppressa la quota di riserva statale di cui all art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011; - è riservato allo Stato il gettito dell imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio; - i comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D; VISTO altresì l art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell imposta municipale propria; VISTO inoltre l art. 1 del D.L. 54/2013, convertito con modificazioni dalla L. 85/2013, il quale ha disposto la sospensione del versamento della prima rata del tributo dell anno 2013, scadente il 17/06/2013, per gli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonchè gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; i terreni agricoli ed i fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni; VISTI ulteriormente l art. 1 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale ha disposto che per l anno 2013 non è dovuta la prima rata dell imposta relativa agli immobili contenuti nell art. 1 del D.L. 54/2013, convertito con modificazioni dalla L. 85/2013 e l art. 2 del medesimo D.L. 102/2013, il quale stabilisce, per l anno 2013, che: - non è dovuta la seconda rata dell imposta relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; - ai fini dell applicazione della disciplina in materia di IMU le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all abitazione principale;
3 VISTA la deliberazione il Consiglio Comunale n. 14 del , successivamente confermata con la deliberazione del Consiglio n.19 del con le quali è stato stabilito di non avvalersi della facoltà prevista al comma 6 dell art. 13 del D.L , n. 201, convertito nella Legge 214 del , e cioè di modificare le aliquote dell IMU per l anno 2012; VISTA la deliberazione della Giunta n. 112 del relativa proposta di conferma dell IMU e delle detrazioni anche per l anno 2013; RITENUTO di confermare anche per quest anno il medesimo impianto tariffario dell IMU stabilito per l anno 2012; RICHIAMATO l art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento. VISTO l art. 8, comma 1, del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale fissa il termine per l approvazione del Bilancio di Previsione dell anno 2013 al 30/11/2013; CONSIDERATO che ai sensi dell art. 1, comma 380, della L. 228/2012 il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all art. 2 del D.Lgs 23/2011 è soppresso e che contestualmente viene istituito in favore dei comuni il fondo di solidarietà comunale; VISTO l art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013 che detta disposizione per la pubblicazione e trasmissione in via telematica delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonchè i regolamenti dell'imposta municipale; TENUTO CONTO che in base all art. 8, comma 2, del D.L. 102/2013, per l anno 2013, in deroga alle disposizioni del sopra richiamato art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune; VISTO altresì l art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 ; VISTA la nota del Ministero dell Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l invio e la pubblicazione del regolamento dell imposta municipale propria, nelle more dell emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell art. 13; ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1 comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell area competente; ASCOLTATA la relazione del Cons. Biamonte; ASCOLTATA la dichiarazione di voto del Cons. Rispoli il quale, pur apprezzando lo sforzo dell amministrazione di mantenere la medesima aliquota del 2012, preannuncia voto contrario in quanto allo
4 stato l intera manovra del bilancio di previsione 2013 è tardiva ed è da considerare più un rendiconto che un vero e proprio preventivo; VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; Con voti favorevoli 6, contrari 1 (Rispoli) espressi per alzata di mano da n. 7 consiglieri presenti e votanti; D E L I B E R A 1)-Di mantenere invariate le aliquote e le detrazioni IMU rispetto all anno 2012 e pertanto di confermare anche per l anno 2013 le aliquote IMU nella misura di legge: ALIQUOTA ORDINARIA (Applicabile a tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze 0,76 per cento Pari all aliquota stabilita dallo Stato. 0.4 per cento Pari all aliquota stabilita dallo Stato. ALIQUOTA FABBRICATI RURALI ad uso strumentale 0,2 per cento Con le seguenti detrazioni: a)- per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare euro 200 rapportati al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l unità immobiliare adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. b)-la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di ètà non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l importo massimo di euro )-Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni; 3)-Di trasmettere, a norma dell art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell approvazione dell apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/ )-Di inserire nell apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l ANCI; 5)-Di pubblicare la presente deliberazione nel sito istituzionale dell Ente; 6)-Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art.134 comma 4 D.Lgs.267/2000.
5 IL PRESIDENTE Gaetano Frate Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d ufficio: A T T E S T A Che la presente deliberazione è affissa in data odierna all Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni consecutivi ex art. 124, comma 1 del D. Lgs , n Dalla Residenza Municipale lì, La presente deliberazione diverrà esecutiva x perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lvo 267/2000); perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lvo 267/2000); Dalla Residenza Municipale lì, Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all albo pretorio in data odierna. Dalla Residenza Municipale li, IL MESSO COMUNALE Francesco Guadagno
TENUTO CONTO che l applicazione a regime dell imposta municipale propria è fissata all anno 2015;
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita
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