SENTENZA DELLA CORTE (terza sezione) 26 marzo 1987 *
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- Alessio Romagnoli
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1 SENTENZA DELLA CORTE (terza sezione) 26 marzo 1987 * Nel procedimento 58/86, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal tribunal d'instance di Saint-Denis (isola della Riunione) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Coopérative agricole d'approvisionnement des Avirons (isola della Riunione) ed Esattore delle dogane di Saint-Denis e Direttore regionale delle dogane della Riunione, domanda vertente sull'interpretazione di talune disposizioni dei regolamenti del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2727, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 281, pag. 1), e 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione (GU L 175, pag. 1), del regolamento della Commissione 20 giugno 1980, n. 1575, che stabilisce le disposizioni di applicazione dell'art. 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione (GU L 161, pag. 13), modificato dal regolamento della Commissione 30 settembre 1982, n (GU L 279, pag. 67), nonché dell'art. 40, n. 3, 2 comma, del trattato che istituisce la Comunità economica europea, LA CORTE (terza sezione), composta dai signori Y. Galmot, presidente di sezione, U. Everling e J. C. Moitinho de Almeida, giudici, * Lingua processuale: il francese. 1539
2 SENTENZA DEL CAUSA 58/86 avvocato generale: M. Darmon cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale viste le osservazioni presentate: per la Cooperative agricole d'approvisionnement des Avirons, attrice nella causa principale, dall'avv. C. de Guardia, del foro di Parigi, per la Commissione delle Comunità europee, della sig. ra Christine Berardis- Kayser, membro del suo servizio legale, vista la relazione d'udienza e in esito alla trattazione orale svoltasi il 27 novembre 1986, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 5 febbraio 1987, ha pronunziato la seguente Sentenza 1 Con sentenza 17 febbraio 1986, pervenuta in cancelleria il 3 marzo successivo, il tribunal d'instance di Saint-Denis (isola della Riunione) ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, varie questioni pregiudiziali relative all'interpretazione di talune disposizioni dei regolamenti del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2727, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 281, pag. 1), 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione (GU L 175, pag. 1), del regolamento della Commissione 20 giugno 1980, n. 1575, che stabilisce le disposizioni di applicazione dell'art. 13 del regolamento (CEE) n. 1430/7.9 del Consiglio, relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione (GU L 161, pag. 13), modificato dal regolamento della Commissione 30 settembre 1982, n (GU L 279, pag. 67), nonché dell'art. 40, n. 3, 2 comma, del trattato che istituisce la Comunità economica europea. 2 Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la Coopérative agricole d'approvisionnement des Avirons (in prosieguo: la «Cooperativa agricola») e l'esattore delle dogane di Saint-Denis, nonché il direttore regionale delle 1540
3 dogane della Riunione, circa il rimborso dell'importo dei prelievi versati dalla Cooperativa agricola per operazioni d'importazione di granoturco proveniente dal Sud Africa, effettuate negli anni 1980, 1981, 1982 e Onderisolvere questa controversia il tribunal d'instance di Saint-Denis ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni: «1) Se, in quanto il prelievo all'importazione istituito dal regolamento del Consiglio n. 2727/75 venga inteso come un onere variabile pari alla differenza tra il prezzo praticato all'esterno e quello in vigore all'interno della Comunità ed abbia lo scopo di operare una regolarizzazione del mercato compensando la differenza tra un prezzo mondiale più basso e un prezzo comunitario più elevato, l'applicazione di un siffatto prelievo a un dato prodotto non sia in contrasto con lo spirito della normativa comunitaria e incompatibile con la natura del prelievo, qualora il prezzo d'acquisto reale non corrisponda al prezzo fittizio di riferimento e sia superiore non solo a quest'ultimo, ma anche al prezzo comunitario. 2) Se non sia incompatibile con i principi generali del diritto comunitario, e più precisamente col divieto di discriminazione applicato all'agricoltura dall'art. 40, n. 3, 2 comma, del trattato, ai sensi del quale l'organizzazione comune dei mercati agricoli deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori e consumatori della Comunità, trattare in modo uniforme situazioni obiettivamente differenti. 3) Se, in quanto sia accertato che gli importatori di granoturco della Riunione sono costretti dalla loro situazione geografica a rifornirsi al di fuori della Comunità a un prezzo più elevato di quello comunitario, a) la riscossione del prelievo all'importazione, quale istituito dal summenzionato regolamento n. 2727/75, non sia incompatibile con la lettera e con lo spirito di detto testo e non violi il divieto di discriminazione sopra richiamato; b) di conseguenza, non si debba procedere al rimborso degli oneri percepiti, come previsto dall'art. 13, I o comma, del regolamento del Consiglio n. 1430/79, dal momento che nessuna negligenza o simulazione può essere addebitata agli importatori. 1541
4 SENTENZA DEL CAUSA 58/86 4) In caso di soluzione affermativa della terza questione (precedente lett. b): a) se la prescrizione da applicare alle domande di rimborso sia quella di 12 mesi contemplata dall'art. 2 del regolamento della Commissione n. 1575/80, modificato dal regolamento (CEE) della Commissione n. 2640/82, o quella di tre anni contemplata dal titolo I-A (art. 2, n. 2) del regolamento del Consiglio n. 1430/79; b) quale prezzo, corso o valore debba essere preso come base per valutare se il prelievo sia o meno legittimo». 4 Per le osservazioni presentate dalle parti nella causa principale e dalla Commissione, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Queste osservazioni sono riportate qui di seguito solo in quanto necessarie al ragionamento della Corte. Sulla prima questione 5 Con la prima questione il giudice nazionale vuole sostanzialmente sapere se il prelievo all'importazione istituito dal regolamento del Consiglio n. 2727/75, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore dei cereali, si applichi qualora il prezzo d'acquisto reale non corrisponda al prezzo fittizio di riferimento e sia superiore non solo a quest'ultimo, ma anche al prezzo comunitario. 6 La Cooperativa agricola sostiene che la situazione economica e geografica dell'isola della Riunione rende necessaria l'importazione del granoturco dal Sud Africa, ad un prezzo CIF nettamente superiore ai prezzi d'entrata comunitari. Stando così le cose, l'applicazione del prelievo sarebbe contrastante con lo spirito della normativa comunitaria. 7 La Commissione fa valere invece che, tenuto conto degli obiettivi perseguiti da detta normativa, il sistema dei prelievi non potrebbe tener conto dei prezzi fissati concretamente per ciascuna importazione singola. 8 È opportuno ricordare che, come ha affermato la Corte nella sentenza 13 dicembre 1967 (causa 17/67, Neumann, Race. pag. 537) «il prelievo, posto che è disci- 1542
5 plinato dal trattato e non dalla legge nazionale, è simultaneamente applicabile in tutti gli Stati membri e non sul territorio di uno solo; ha una funzione regolatrice del mercato non sul piano nazionale, ma sul piano dell'organizzazione comune; viene definito facendo riferimento ad un livello di prezzo determinato in funzione degli scopi del mercato comune; (...) appare come un onere regolatore degli scambi esterni legato ad una politica comune dei prezzi (...)». 9 I prelievi hanno lo scopo di garantire, mediante la soppressione delle differenze fra i prezzi praticati all'esterno e all'interno della Comunità, il rispetto della preferenza comunitaria, nonché la realizzazione delle finalità della politica agricola comune. Si tratta di un sistema che fa astrazione dai prezzi stipulati in singole operazioni e, di conseguenza, gli operatori economici devono orientare le loro importazioni in funzione della disciplina vigente. 10 Si deve quindi risolvere la prima questione nel senso che il prelievo all'importazione contemplato dal regolamento n. 2727/75, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore dei cereali, si applica anche qualora il prezzo d'acquisto reale non corrisponda al prezzo fittizio di riferimento e sia superiore non solo a quest'ultimo, ma anche al prezzo comunitario. Sulla seconda questione e sulla príma parte della terza questione 1 1 Con la seconda questione, nonché con la prima parte della terza questione, il giudice nazionale chiede in sostanza se l'applicazione del prelievo istituito dal regolamento n. 2727/75 alle importazioni di granoturco destinate all'isola della Riunione costituisca violazione del divieto di discriminazione sancito dall'art. 40, n. 3, 2 comma, del trattato CEE. 12 La Commissione sostiene che la situazione nella quale si trova l'isola della Riunione non è obiettivamente diversa da quella del resto della Comunità e che quindi un trattamento uguale non sarebbe discriminatorio. 13 La Corte osserva anzitutto che, conformemente all'art. 227, n. 2, del trattato, le disposizioni particolari e generali di quest'ultimo in materia di agricoltura, escluso l'art. 40, n. 4, si applicano, dall'entrata in vigore del trattato stesso, ai dipartimenti 1543
6 SENTENZA DEL CAUSA 58/86 francesi d'oltremare, e che eccezioni possono essere consentite qualora lo sviluppo economico e sociale di tali regioni lo richieda. 1 4 Spetta al legislatore comunitario decidere se le circostanze economiche e geografiche o sociali relative all'isola della Riunione richiedano provvedimenti derogatori. Avvalendosi del suo potere discrezionale, esso ha adottato il regolamento 20 marzo 1978, n. 594 (GU L 82, pag. 1), che ha esonerato dal prelievo le importazioni di riso destinate all'isola della Riunione, in quanto detto cereale non viene ivi prodotto e il locale consumo pro capite supera largamente quello della Comunità. 15 Si deve osservare poi che l'art. 40, n. 3, 2 comma, del trattato dispone che l'organizzazione comune del mercato agricolo deve escludere qualsiasi discriminazione tra produttori o consumatori della Comunità. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, la discriminazione consiste nel trattare in modo diverso situazioni identiche e in modo identico situazioni diverse (sentenza 23 febbraio 1983, causa 8/82, Wagner, Race. pag. 371). 16 Quanto al granoturco, si deve osservare che, da un lato, come sottolinea la Commissione, il resto della Comunità è anch'esso deficitario di questo cereale e deve importarlo da paesi terzi sostenendo ingenti spese di trasporto e senza riduzione di prelievo. Inoltre, se l'isola della Riunione non importa il granoturco di cui ha bisogno da determinati paesi ACP esportatori di questo cereale, fruendo dell'esonero dal prelievo contemplato dal regolamento 18 febbraio 1980, n. 435 (GU L 55, pag. 4) e di spese di trasporto meno onerose, è solo in quanto i suoi porti non dispongono di silos e il granoturco dev'essere importato in sacchi. 17 Così stando le cose, non risulta che, giudicando che la situazione dell'isola della Riunione non è obiettivamente distinta da quella del resto della Comunità e non giustifica, diversamente da quanto si è deciso per il riso, l'esonero dai prelievi per quanto riguarda le importazioni di granoturco in questo territorio, la Commissione abbia superato il limite del suo potere discrezionale in materia. 1544
7 18 Si deve quindi risolvere la seconda questione e la prima parte della terza dichiarando che ľapplicazione del prelievo istituito dal regolamento n. 2727/75 alle importazioni di granoturco destinate all'isola della Riunione non costituisce violazione del divieto di discriminazione sancito dall'art. 40, n. 3, 2 comma del trattato CEE. Sulla seconda parte della terza questione 19 Con la seconda parte della terza questione, il giudice nazionale chiede in sostanza se le circostanze nelle quali vengono effettuate le importazioni di granoturco nella Riunione non siano «circostanze particolari» ai sensi dell'art. 13, 1 comma, del regolamento del Consiglio n. 1430/79, che giustifichino il rimborso dei prelievi applicati a queste importazioni. 20 La Cooperativa agricola sostiene che, nel caso dell'isola della Riunione, le circostanze nelle quali vengono effettuati gli acquisti di granoturco devono considerarsi circostanze particolari, che giustificano, secondo l'art. 13 del regolamento n. 1430/79, il rimborso o l'esonero dai diritti all'importazione. 21 La Commissione sostiene che questo articolo non è applicabile nella fattispecie. A suo parere, la nozione di «circostanze particolari» riguarda la situazione specifica dell'interessato nei confronti dell'amministrazione doganale, non già situazioni obiettive che potrebbero venir invocate da un numero indefinito di operatori economici. L'art. 13 del regolamento n. 1430/79 non deve servire ad instaurare una nuova prassi tramite la quale si riesca a modificare un regolamento del Consiglio mediante decisioni della Commissione. Se così fosse, la Commissione disporrebbe di un ampio potere discrezionale che comprometterebbe seriamente l'equilibrio istituzionale. 22 Secondo la giurisprudenza della Corte, l'art. 13 del regolamento n. 1430/79 rappresenta «una clausola generale d'equità destinata a comprendere le situazioni diverse da quelle che ricorrono più frequentemente nella pratica e che, al momento dell'adozione del regolamento, potevano dar luogo ad una normativa particolare» (sentenza 15 dicembre 1983, causa 283/82, Papierfabrik Schoellershammer, Racc. pag. 4219; sentenza 15 maggio 1986, causa 160/84, Orysomyli, Race. pag. 1633). Questo articolo è destinato a venire applicato allorché le circostanze che contraddistinguono il rapporto tra l'operatore economico e l'amministrazione sono tali da rendere iniquo l'imporre a questo operatore un pregiudizio che normalmente egli non avrebbe subito. Come giustamente osserva la Commissione, la situazione geo- 1545
8 SENTENZA DEL CAUSA 58/86 grafica ed economica dell'isola della Riunione è di natura obiettiva e riguarda un numero indefinito di operatori economici, il che esclude che le circostanze nelle quali vengono effettuate le importazioni di granoturco in questo territorio possano considerarsi «circostanze particolari» ai sensi del summenzionato art Si deve quindi risolvere la seconda parte della terza questione dichiarando che le circostanze nelle quali vengono effettuate le importazioni di granoturco destinate all'isola della Riunione non costituiscono «circostanze particolari» ai sensi dell'art. 13, 1 comma, del regolamento n. 1430/ 79, che giustifichino il rimborso dei prelievi applicati a dette importazioni. 24 La quarta questione è stata formulata solo per il caso che dovesse applicarsi l'art. 13 del regolamento n. 1430/79; essa è quindi divenuta priva di oggetto. Sulle spese 25 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Per questi motivi, LA CORTE (terza sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal tribunal d'instance di Saint-Denis (isola della Riunione) con sentenza 17 febbraio 1986, dichiara: 1) Il prelievo all'importazione contemplato dal regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2727, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore dei cereali, si applica anche qualora il prezzo d'acquisto reale non corrisponda al prezzo fittizio di riferimento e sia superiore non solo a quest'ultimo, ma anche al prezzo comunitario. 1546
9 2) L'applicazione del prelievo istituito dal regolamento n. 2727/75 alle importazioni di granoturco destinate all'isola della Riunione non costituisce violazione del divieto di discriminazione sancito dall'art. 40, n. 3, 2 comma, del trattato CEE. 3) Le circostanze nelle quali vengono effettuate le importazioni di granoturco destinate all'isola della Riunione non costituiscono «circostanze particolari» ai sensi dell'art. 13, 1 comma, del regolamento del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430/79, che giustifichino il rimborso dei prelievi applicati a dette importazioni. Galmot Everling Moitinho de Almeida Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 26 marzo Il cancelliere P. Heim Il presidente della terza sezione Y. Galmot 1547
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