BARRIERE ARCHITETTONICHE MANUALE DI TUTELA GIURIDICA PREFAZIONE

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1 BARRIERE ARCHITETTONICHE MANUALE DI TUTELA GIURIDICA Questo manuale è stato redatto per conto del Comitato Regionale Veneto delle Associazioni di Mielolesi per favorire una chiara lettura della normativa vigente, della modulistica per l'accesso ai documenti amministrativi e la conoscenza delle relative sanzioni PS: LA DIGITALIZZAZIONE È STATA ESEGUITA E CURATA DAL WEB MASTER DEL SITO "H81" PREFAZIONE Vicenza, 11 Marzo 1999 È opinione diffusa che la legislazione italiana, in merito al superamento delle barriere architettoniche e l'inserimento lavorativo dei disabili, sia la migliore del mondo. A chi invece vive quotidianamente la situazione di persona portatrice di handicap, inserita nel mondo del lavoro con la continua necessita' di spostarsi, la realtà appare ben diversa. Troppe norme vengono disattese per semplice noncuranza, per scarsa conoscenza o per errata o travisata interpretazione dei regolamenti e delle norme previste dalla legge. Abbiamo pertanto ritenuto utile ed opportuno redigere un manuale di facile consultazione per tutti gli addetti ai lavori, nel quale si possa reperire, riassunta in maniera concisa, semplice e chiara tutta la normativa in vigore e la sua corretta interpretazione. Per la realizzazione di questo manuale è stato costituito un gruppo di lavoro ristretto, composto da giuristi, legali e tecnici nelle persone dei Signori: CACCIN Dr. RICCARDO DUSI Dr. MICHELE MARUZZO Avv. PAOLO RIGOBELLO Avv. ALESSANDRA RONCOLATO Geom. GIUSEPPE Magistrato Magistrato Legale Legale Progettista Il Dr. Dusi è stato il coordinatore del gruppo e l'avv.to Maruzzo il solerte e preciso estensore del manuale. A tutti il nostro più vivo ringraziamento per l'impegno disinteressato e la passione profusi nella realizzazione di questo seppur breve ma approfondito lavoro. Un grazie particolare a tutti non solo per il lavoro svolto ma soprattutto per l'attenzione e la sensibilità profondamente avvertita nei confronti del disabile e delle sue difficoltà. Noi ci auguriamo che questo lavoro contribuisca a sensibilizzare chi è preposto a programmare, a progettare, ad attuare ed a controllare realizzazioni nel rispetto, si, delle leggi vigenti, ma con la debita attenzione verso coloro che sono costretti a convivere con problemi seri, nell'intendimento di contribuire ad un miglioramento qualitativo della loro vita. NORMATIVA VIGENTE Con la legge 5 febbraio 1992 n. 104, lo Stato italiano si è dato una serie di regole volte a promuovere il pieno esercizio di ogni diritto civile, sociale e politico delle 1

2 persone handicappate, nonché destinate a stabilire l'ambito entro il quale dovrà svilupparsi ogni normativa futura. In particolare, la legge in parola recita all'art. 3: "1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione". L'art. 5 della cosiddetta "legge quadro" recita: "1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:... m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge". L'art. 8 recita: "I. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante: "... c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico". All'art. 24 dei medesimo testo normativo, in punto "eliminazione o superamento delle barriere architettoniche", è detto: "1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989 n. 13 e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971 n. 118, e successive modificazioni, regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi... nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli art. 4 e 5 della citata legge 13 del 1989 non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle Autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali. 3. Alle comunicazioni al Comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti gli edifici pubblici ed aperti al pubblico... sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità o di superamento delle barriere architettoniche Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia... è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio Tecnico o dal tecnico incaricato dal Comune. Il Sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità... deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario del- l'immobile o all'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato. 5. Nel caso di opere pubbliche... l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'amministrazione competente, che ne da atto in sede di approvazione del progetto. 6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalle dichiarazioni di cui al comma

3 7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici o privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da L a L e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi". Precisato che per "barriere architettoniche" si intende genericamente qualunque impedimento fisico per la vita sociale e personale, e che tale termine connota tanto ipotesi di ostacoli che in concreto esistano, quanto ipotesi in cui è, viceversa proprio la mancanza di qualcosa a costituire una barriera architettonica, si precisa altresì che la nozione di edifici aperti al pubblico comprende tutti quegli ambienti spazi o edifici privati dove si svolga un'attività professionalmente organizzata a scopo di lucro, diretta allo scambio ed alla produzione di servizi, quali, ad esempio, teatri, cinematografi, club privati, alberghi, ristoranti, centri commerciali, negozi, bar ed altri. Secondo la Corte Costituzionale (9 aprile 1970 n 56) un locale deve considerarsi pubblico quando si accerti che in esso si svolge attività professionalmente organizzata a scopo di lucro diretta allo scambio e/o alla produzione di beni e servizi. La Cassazione ha attribuito il carattere pubblico ai locali che prevedano il pagamento di un biglietto d'ingresso, il rilascio di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto, a quelli che pubblicizzino la propria attività o che abbiano una struttura tale da rendere evidente lo svolgimento di un'attività imprenditoriale: nonché a quelli che consentano l'ingresso ad un rilevante numero di persone. Poiché la prima normativa in materia di superamento delle barriere archi- tettoniche per gli edifici pubblici o aperti al pubblico risale al 197 1, mentre la previsione relativa al superamento delle barriere negli edifici privati (aperti al pubblico) è da collocarsi nel 1989, ma solo con la legge 104 del 1992 è stata espressamente disciplinata la materia degli edifici privati aperti al pubblico, deve ritenersi che tutte le costruzioni successive a tale anno (o nelle quali, dopo l'anno indicato, siano stati effettuati interventi significativi) debbano rispondere ai requisiti di cui alla legge-quadro citata. Rispetto alla constatata mancanza di accessibilità, andranno dunque accertate, volta per volta, la data di progettazione, di costruzione o di ristrutturazione dell'edificio, ovvero le date di esecuzione di interventi tali da limi- tare anche parzialmente l'accessibilità. MODULISTICA PER ACCESSO Al DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Sulla scorta della rilevazione della collocazione cronologica della costruzione (o delle opere successive significative) dopo la data indicata, potrà essere utile accedere agli atti autorizzativi di tali opere per la verifica del rispetto della normativa, secondo lo schema che si propone: I) Per strutture pubbliche di carattere collettivo-sociale. (D.P.R. 27/4/1978 n. 384, regolamento di attuazione ex art. 27 L. 30/3/71 n D.P.R. 24/7/96 n. 503; edifici pubblici a carattere collettivo-sociale aventi interesse amministrativo, culturale, giudiziario, economico, sanitario, o in cui si svolgano attività comunitarie o vengano prestati servizi di interesse generale (art. 1 D.PR citato)). 3

4 RICHIESTA DI ACCESSO Al DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Al SENSI DELL'ART. 25 L. 241/90 il sottoscritto... nella veste di Presidente dell'associazione... premesso Al Sindaco del Comune di... che (indicare la struttura pubblica) non consente l'accesso a portatori di handicap non deambulanti e che non appare conforme alla normativa in materia di eliminazione delle cc.dd. barriere architettoniche, ai fini della tutela degli interessi degli associati chiede: di poter prendere visione (o di estrarre copia) (1) dei progetti approvati e delle concessioni edilizie rilasciate attinenti alla costruzione (o ristrutturazione, anche parziale) del predetto immobile, approvate a partire dal luglio 1978 (entrata in vigore del regolamento di attuazione adottato ex art. 27 L. 30/3/1971, n. 118, e cioè D.P.R. n. 384 del 27/4/'78) e del relativo certificato di abitabilità o agibilità. Si prega di comunicare il nominativo del responsabile del procedimento. Allega copie dello statuto dell'associazione e comunica che la stessa ha sede in... telefono n... (può essere indicato il nome di persona delegata a prendere visione o a ricevere copia degli atti richiesti). N.B. L'art. 25 L. 241/90 dispone che, decorsi 30 gg. dalla richiesta, la stessa si intende rifiutata. In tal caso, così come nell'ipotesi di diniego, è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, nel termine di 30 gg. II) Edifici privati aperti al pubblico (bar, ristoranti... L. 5/2/92 n. 104, art. 24) RICHIESTA DI ACCESSO Al DOCUMENTI AMMINISTRAVI Al SENSI DELL'ART. 25 L. 241/90. Il sottoscritto,... nella veste di Presidente dell'associazione... premesso Al signor Sindaco del Comune di... 4

5 che l'accesso al pubblico esercizio denominato... sito in Via... è sostanzialmente precluso alle persone portatrici di handicap e che, quindi, la struttura edilizia non appare conforme alla normativa in materia di eliminazione delle cc.dd. barriere architettoniche, ai fini della tutela degli interessi degli associati: chiede: di poter prendere visione (o di estrarre copia) (1) del progetto di costruzione (o ristrutturazione) dell'immobile nonché del relativo certificato di abitabilità/agibilità, per interventi successivi al 18/2/92 (entrata in vigore della L. 5/2/92 n. 104). Si prega di comunicare il nominativo del responsabile del procedimento. Allega copia dello statuto dell'associazione e comunica che la stessa ha sede in... telefono n.... (1) (può essere indicato il nome di persona delegata a prendere visione o ad estrarre copia dei documenti). SANZIONI 1) L'art. 24 comma VII legge 5 febbraio 1992 n. 104 prevede che tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di barriere achitettoniche siano dichiarate inabitabili ed inagibili ove le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accerta- menti per l'agibilità e l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza sono direttamente responsabili e sono puniti con l'ammenda da 10 a e con la sospensione dai rispettivi albi professionali da uno a sei mesi. 2) Dichiarazione di conformità. La legge-quadro sull'handicap, in linea con le previsione della legge , ha generalizzato l'obbligo di allegare un'apposita dichiarazione resa da un professionista abilitato ai progetti di esecuzione dei lavori riguardanti gli edifici pubblici ed aperti al pubblico; alle varianti in corso d'opera e alle opere interne. Nella legislazione più recente, peraltro, si è fatto largo uso della perizia giurata stragiudiziale (introdotta con l'art. 5 RD. 9 ottobre 1922 n. 1366). Si vedano ad esempio artt. 35, 36 legge e art. 9 legge 46/1990. Si tratta di un'assunzione di responsabilità da parte del professionista che qualora attesti il falso con riguardo alle circostanze di fatto oggetto di percezione diretta va incontro alle sanzioni previste dagli artt c.p. (falso in atto pubblico). Peraltro ove si considerino le modifiche introdotte dalla L. 493/1993 in tema di rilascio della concessione edilizia si può giungere alla conclusione che la mancata presentazione della perizia giurata renderebbe la domanda irricevibile ed improcedibile. A ciò consegue che una concessione edilizia rilasciata in difetto di quanto sopra, possa presentare sia profili di abuso in atti d'ufficio a carico dell'amministrazione concedente, sia profili di illegittimità e comunque di possibile disapplicabilità da parte del Giudice penale con conseguente configurazione degli illeciti di cui all'art. 20 L (Edificio privo di concessione edilizia). 3) La legge 104 del 1992 ha espressamente introdotto la sanzione del diniego dell'agibilità e dell'abitabilità. 5

6 Ciò premesso e ancorché il certificato di abitabilità di cui all'art. 221 R.D. n. 1265/1934 sia richiesto a tutela della pubblica igiene, possono forse ipotizzarsi, nel caso in cui detto certificato venga ugualmente rilasciato pur nella violazione della normativa che ci occupa, i medesimi profili di abuso e di disapplicazione dell'atto amministrativo di cui al precedente punto. 4) Inefficacia dei regolamenti edilizi L'art. 24 XI comma L 104/1992 stabilisce infine l'inefficacia dei regola- menti edilizi comunali non resi compatibili con le disposizioni in tema di eliminazione delle barriere architettoniche ed in contrasto con esse: in tal caso quindi si applicano direttamente le disposizioni normative che dispongono in ordine all'eliminazione delle barriere in parola. CONTROLLO DEGLI ATTI Acquisiti gli atti (progetto, certificato di agibilità, responsabile del procedimento) si dovranno esaminare: nel progetto l'attestazione di conformità alla normativa ex art. 24 co. III L. 104/92, anche al fine di verificarne la veridicità. Ove non esistesse l'attestazione di conformità, sarebbe illegittima la concessione - con possibilità di denuncia ex art. 20 L. 47/85,(edificio privo di concessione edilizia) e, probabilmente, anche ex art. 323 c.p.; (abuso d'ufficio); ove l'attestazione non fosse veritiera, potrebbero scattare le sanzioni di cui agli artt C.P. nella dichiarazione di agibilità l'attestazione - fatta dal responsabile del procedimento - di aver verificato la conformità degli atti alla legge: con simmetrica possibilità di ravvisare ipotesi di disapplicabilità, di abuso e di falso. N.B. copia della denuncia può essere trasmessa al Sindaco per l'eventuale esercizio dell'autotutela (annullamento sanzione pecuniaria). Va da ultimo ricordato che l'art. 32 della "finanziaria" 28/2/1986, n. 41 prevedeva al comma 21 l'adozione - da parte delle amministrazioni competenti - di piani di eliminazione delle barriere architettoniche e che la legge regionale del Veneto 10 aprile 1998 n. 13 ha modificato l'art. 7 della legge regionale 30 agosto 1993 n. 41, nel seguente modo: "fino alla completa attuazione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 32, comma 21 della L. 28/2/1986, n. 41, i Comuni riservano alla realizzazione di interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche almeno il 10% dei proventi annuali derivanti dalle concessioni edilizie di cui all'art. 3 della L. 10/77 n. 10 e delle sanzioni in materia urbanistica ed edilizia ivi comprese le somme introitate ai sensi dell'art. 37 della L. 28/2/1985, n. 47 e della legge regionale 27/6/1985, n. 61 e successive modifiche e integrazioni". La mancata previsione - in bilancio - di detta riserva, renderebbe illegittimo il bilancio stesso, che potrebbe essere restituito al Comune dal CO.RE.CO. opportunamente allertato. 6

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