Art. 2 - Modalità di esecuzione del servizio

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1 UNIONE VAL D ENZA Capitolato per il servizio di cattura e custodia temporanea dei cani randagi di cui all art. 16, comma 1, lett. a) e b) della Legge Regionale 07/04/2000 n. 27, per il servizio di ricovero e custodia permanente dei cani randagi di cui all art. 16, comma 1, lett. c) della L. R. 07/04/2000 n. 27, per i trattamenti veterinari e per il servizio di cattura dei gatti che vivono in libertà di cui alla L. 14/08/1991, n. 281 e dalla L.R. 07/04/2000 n. 27, dal 01/04/2012 al 31/12/2014 per il Comune di Campegine (RE) Art. 1 - Oggetto dell appalto. L appalto ha per oggetto il servizio di cattura e custodia temporanea dei cani randagi di cui all art. 16, comma 1, lett. a) e b) della Legge Regionale 07/04/2000 n. 27, per il servizio di ricovero e custodia permanente dei cani randagi di cui all art. 16, comma 1, lett. c) della L. R. 07/04/2000 n. 27, per i trattamenti veterinari e cattura dei gatti che vivono in libertà di cui alla L. 14/08/1991, n. 281 e dalla L.R. 07/04/2000 n. 27nel territorio del Comune di Campegine, per il triennio Più nel dettaglio il servizio comprende le seguenti attività: cattura dei cani randagi sul territorio comunale; custodia, pulizia ed alimentazione dei cani presenti, pulizia e tenuta dell area verde di pertinenza ai box di custodia dei cani (area di sgambamento); tenuta dei contatti con gli operatori del Servizio Veterinario dell A.U.S.L. di Reggio Emilia Sud -Distretto di Montecchio Emilia; tenuta dei contatti con il Servizio di Polizia Municipale ed il Servizio Anagrafe canina per l espletamento delle azioni di controllo, l applicazione delle sanzioni e l aggiornamento dell anagrafe canina; rapporti con i proprietari e/o con i possibili adottanti ai fini della riconsegna dei cani custoditi nel canile, previo l espletamento di tutte le operazioni prescritte dalle disposizioni di carattere veterinario ed amministrativo; collaborazione con volontari delle Associazioni Cinofile, delle Guardie Ecologiche volontarie e altre associazioni di protezione animali riconosciute che si rendessero disponibili per attività rientranti nelle finalità stabilite dalla normativa in materia di prevenzione al randagismo, da svolgersi presso la struttura ; vigilanza nei parchi al fine di verificare l eventuale presenza di cani vaganti, attività orientate alla informazione alla cittadinanza delle regole di tenuta degli animali compreso il controllo delle cassette attrezzate per la raccolta delle deiezioni; cattura dei gatti che vivono in libertà solo per comprovati motivi sanitari, cattura e custodia fino alla risoluzione delle problematiche sanitarie e la loro sterilizzazione, secondo quanto previsto dalla L , n. 281 e dalla L.R , n. 27 e rimissione in libertà c/o colonie feline presenti nel territorio comunale o loro affido a privati; interventi e cure sanitarie ordinarie e straordinarie atte ad assicurare lo stato igienico e sanitario degli animali. Il servizio dovrà essere espletato, a cura e spese della ditta, da un medico veterinario abilitato alla professione. Il nominativo/i del veterinario/i prescelto/i dovrà/dovranno essere comunicato/i al Comune prima della stipula del contratto così come ogni variazione dovrà essere comunicata per iscritto sempre al Comune. 1

2 Art. 2 - Modalità di esecuzione del servizio Norme di riferimento. Il servizio dovrà essere reso in conformità alla Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 27, alla legge 14 agosto 1991 n. 281 e s.m.i., al regolamento di Polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, ad ogni altra normativa emanata nel corso di svolgimento del servizio, nonché in osservanza alle normative sanitarie vigenti. Personale e mezzi. Il personale addetto al servizio di cattura e custodia dovrà essere alle dirette dipendenze della ditta essendo vietato il subappalto e/o la cessione del servizio. L Appaltatore dovrà provvedere alla cattura dei cani randagi sull intero territorio comunale utilizzando un mezzo idoneo di trasporto di proprietà della ditta. Orari e reperibilità. Il sevizio deve essere garantito tutti i giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 18:00, mentre per i restanti orari e giorni dovrà essere garantita la reperibilità per casi urgenti che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità. Allo scopo la ditta dovrà comunicare almeno un numero di telefono sempre raggiungibile. Le chiamate per cattura dei cani randagi sul territorio comunale dovranno essere evase entro 3 (tre ) ore dalla comunicazione da parte del Comune e delle Autorità competenti. Controlli e interventi sanitari. A seguito della cattura dell animale la ditta dovrà controllare se il cane ricevuto in custodia sia identificato dal tatuaggio e/o microchip. Nel caso in cui l animale non sia provvisto di microchip sarà cura della ditta provvedere all inserimento. La ditta dovrà poi controllare lo stato di salute del cane e verificare la necessità di eventuali cure ed interventi sanitari. In particolare dovrà essere verificata la necessità di terapie e/o profilassi veterinarie nel rispetto dei termini di legge, quali a titolo esemplificativo: le vaccinazioni quadrivalente, filaria, verminazione, la profilassi antirabbica e cardio polmonare, prevenzione della leishmaniosi. La ditta dovrà garantire inoltre tutti i trattamenti veterinari (interventi chirurgici, cure specialistiche, etc.) necessari per la sopravvivenza e cura degli animali. Tali interventi dovranno comunque essere preventivamente comunicati al Comune che provvederà a valutare ed eventualmente autorizzare la spesa. I cani in arrivo da privati a seguito di rinuncia, non dovranno presentare infestazioni da parassiti esterni (pulci e zecche) e dovranno essere muniti di certificato veterinario che attesti, oltre al buono stato di salute, anche le date relative ai trattamenti sanitari obbligatori per legge, quali le vaccinazioni, le verminazioni etc., eventuali interventi chirurgici subiti, nonché l apposita documentazione attestante l avvenuto tatuaggio o l inserimento del microchip. All arrivo nella struttura il cane dovrà essere accompagnato altresì da un certificato che attesti la negatività alla filariasi cardiopolmonare e alla Leishmaniosi Canina. Pertanto i cani che risultassero positivi al test filaria dovranno essere sottoposti al trattamento farmacologico necessario alla loro guarigione, prima dell arrivo nella struttura. Saranno esclusi dall obbligo della negatività i cani di età superiore ai 10 (dieci) anni oppure i cani per i quali il servizio veterinario attesti la pericolosità del trattamento antifilariosi. Dalla consegna saranno esclusi i soggetti che dal servizio veterinario verranno giudicati pericolosi ed i soggetti incurabili, come tali destinati alla soppressione. Per tutti i cani custoditi permanentemente nella struttura, si dovrà provvedere agli interventi ed alle cure sanitarie ordinarie atte a garantire la regolarità dello stato igienico e sanitario degli stessi 2

3 (visite e cure veterinarie richieste per legge e per rispetto di norme sanitarie). Di tali interventi dovrà esistere la relativa certificazione. La ditta dovrà garantire altresì tutti i trattamenti veterinari straordinari (interventi chirurgici, cure specialistiche, etc.) necessari per la sopravvivenza e cura degli animali. Tali interventi dovranno comunque essere preventivamente comunicati e concordati con il Comune. Qualora il Comune dovesse autorizzare tali interventi questi dovranno essere effettuati tramite l apporto professionale di un medico veterinario. I soggetti sottoposti ad intervento chirurgico per qualsiasi causa saranno reinseriti nella struttura, solo dopo che saranno dichiarati fuori pericolo dal servizio veterinario competente. All arrivo nella struttura il cane dovrà essere accompagnato altresì da un certificato che attesti la negatività alla filariasi cardiopolmonare e alla Leishmaniosi Canina. Pertanto i cani che risultassero positivi al test filaria dovranno essere sottoposti al trattamento farmacologico necessario alla loro guarigione, prima dell arrivo nella struttura. Saranno esclusi dall obbligo della negatività i cani di età superiore ai 10 (dieci) anni oppure i cani per i quali il servizio veterinario attesti la pericolosità del trattamento antifilariosi. In mancanza delle suddette prescrizioni, al reingresso nella struttura, la ditta garantisce, se necessarie, ogni terapia e/o profilassi veterinaria nel rispetto dei termini di legge, da effettuarsi da parte del medico veterinario abilitato (in particolare: visita sanitaria, quadrivalente, filaria verminazione, profilasi antirabbica e cardiopolmonare, prevenzione della leishmaniosi, etc.). Degli interventi chirurgici effettuati dovrà esistere apposita documentazione. Consegna ai proprietari. Nel caso in cui la ditta riesca a risalire al proprietario dell animale, quest ultimo dovrà essere invitato a ritirare l animale nel più breve tempo possibile o comunque entro 60 giorni dalla data di ritrovamento o di ingresso nella struttura. Trascorso tale periodo senza che il proprietario abbia reclamato il cane, lo stesso sarà considerato adottabile. Nel caso di ritiro dell animale da parte del legittimo proprietario, quest ultimo dovrà corrispondere direttamente alla ditta le spese di custodia sostenute a decorrere dal giorno di cattura. Affido. La ditta dovrà svolgere le procedure necessarie per affidare a coloro ne facciano richiesta degli animali catturati per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari. Gli animali potranno essere ceduti in affido trascorsi sessanta giorni dalla data di cattura e/o ritrovamento senza che ne venga richiesto il ritiro da parte dei proprietari. La ditta assicurerà interventi che favoriscano la pratica delle adozioni anche attraverso apposite campagne di sensibilizzazione o tramite campagne pubblicitarie senza alcun addebito al Comune. Entrambe le parti collaboreranno altresì per l attuazione di iniziative periodiche per combattere il fenomeno del randagismo. Qualora la richiesta di adozione di un animale giunga prima della scadenza dei sessanta giorni è consentito l affido temporaneo in via provvisoria. Solo allo scadere del sessantesimo giorno la cessione dell animale si considera definitiva. Consegna in via definitiva. Trascorsi i 60 giorni di ricovero temporaneo gli animali verranno trasferiti presso la sezione della struttura adibita al ricovero permanente. Gestione del canile/gattile. La ditta dovrà garantire che i locali di permanenza degli animali e l ambiente ospitante siano appropriati, igienici e conformi alla vigente normativa. La struttura dovrà inoltre possedere adeguata disponibilità di posti associando il ricovero degli animali già in possesso dell Amministrazione comunale e degli animali che ivi verranno custoditi nel periodo di vigenza del contratto, per un totale non superiore a 40. Nei casi di rinuncia di proprietà (Art.12, L.R. n.27/2000) da parte di privati cittadini al Comune, la ditta si obbliga a custodire i cani ceduti, previo consenso scritto dell Ufficio Comunale Competente, fino ad affidamento ad eventuali proprietari. All entrata dei cani ceduti i proprietari saranno tenuti a corrispondere la somma di 500,00 direttamente alla ditta. Nel caso in cui il proprietario cedente 3

4 non adempia al pagamento di quanto dovuto entro i tempi stabiliti dalla ditta, il Comune, su segnalazione scritta della ditta attiva le procedure per il recupero delle somme (così come stabilito dalla delibera di Giunta Comunale n. 82 del 08/11/2008). La ditta oltre al registro di carico e scarico dovrà conservare per ogni cane ospitato apposito libretto sanitario su cui annotare i dati identificativi del cane (razza, colore, età, nome, ecc.), le vaccinazioni effettuate, gli interventi e le cure prestate dal Servizio Veterinario. Gestione degli animali La ditta dovrà provvedere all eliminazione delle carcasse dei cani deceduti presso la struttura in osservanza alla normativa sanitaria vigenti e solo dopo avere fatto redigere un apposito certificato veterinario che ne attesti le cause. La ditta aggiudicataria al momento di avvio del servizio dovrà prelevare con il proprio mezzo autorizzato gli animali già in custodia o detenuti dalla precedente ditta affidataria del servizio di ricovero permanente e temporaneo. Lo svolgimento del servizio avverrà in luoghi e con modalità tali da non creare rischi da interferenze ai sensi del D.lgs. 81/2008. Collaborazione con Enti, Uffici e associazioni. La ditta dovrà collaborare con i vari Enti e le associazioni presenti nel territorio quali il Servizio Veterinario dell A.U.S.L. di Reggio Emilia Sud Distretto di Montecchio Emilia, la Polizia Municipale ed il Servizio Anagrafe canina al fine di coordinare l espletamento delle azioni di controllo, l applicazione delle sanzioni e l aggiornamento dell anagrafe canina. Per quanto riguarda le associazioni è richiesta la collaborazione con i volontari delle Associazioni Cinofile, di protezione animali riconosciute e delle Guardie Ecologiche volontarie che si rendessero disponibili per attività da svolgersi presso la struttura di ricovero temporaneo e permanente, pienamente rientranti nelle finalità stabilite dalla normativa regionale e nazionale in materia di prevenzione al randagismo. Art. 3 - Durata dell appalto Il servizio oggetto dell appalto decorrerà dal 01/04/2012 con durata sino al 31/12/2014. Art. 4 Corrispettivo del servizio L importo per l espletamento del servizio di ricovero permanente e temporanea, cattura e cure veterinarie, che il Comune di Campegine riconoscerà alla ditta per gli anni 2012 (a partire dal 01/04/2012 al 31/12/2012), 2013 e 2014, è determinato in via forfetaria, indipendentemente dal numero degli animali, ed è così stimato: anno 2012 (a partire dal 01/04/212 al 31/12/2012) , ,00 per spese mediche per un totale di ,00; anno , ,00 per spese mediche per un totale di ,00; anno , ,00 per spese mediche per un totale di ,00. Per un totale complessivo di ,00 (al netto dell iva). Art. 5 - Pagamenti. I pagamenti saranno effettuati al 31 marzo 30 giugno 30 settembre 31 dicembre di ogni anno e dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta avente valore fiscale. Allegato alla fattura dovrà essere fornito un elenco nel quale si precisa il numero di cani presenti e la loro data di ingresso. Dalla quota annuale forfetaria sono escluse le somme percepite per quanto previsto per la rinuncia. 4

5 Il corrispettivo che permetterà alla ditta di aggiudicarsi l appalto, sarà rivalutato automaticamente al 31/12 di ogni anno, a decorrere dal secondo anno, dell indice ISTAT del costo della vita con riferimento all ultimo indice disponibile. Art. 6 Obblighi dell appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e clausola relativa espressa L aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del contratto e quindi di risoluzione di diritto dello stesso, è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all appalto. In particolare, l aggiudicatario dovrà: 1. comunicare a codesta Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle operazioni economiche di cui al presente contratto ex art. 3 L. 136/ entro sette giorni dalla loro accensione o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; 2. indicare in ogni transazione posta in essere il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) fornito dall Amministrazione. I medesimi obblighi, a pena di nullità assoluta del contratto e quindi di risoluzione di diritto dello stesso, devono essere altresì assolti dagli eventuali subappaltatori e subcontraenti. Qualora l appaltatore, abbia notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, deve darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura Ufficio Territoriale di Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l amministrazione concedente. Art. 7 Criterio di aggiudicazione L Amministrazione intende appaltare tale servizio mediante procedura negoziata ex art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, previa consultazione di operatori economici individuati sulla base di un indagine di mercato. Il criterio di aggiudicazione scelto è quello dell offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell art. 83 del D. Lgs. 163/2006. Art. 8 Risoluzione e recesso Il Comune si riserva la facoltà di rescindere dal contratto in qualsiasi momento per cause e motivi gravi di negligenza della ditta in ordine alla custodia dei cani o per inadempienze agli impegni previsti dal presente contratto, senza che la ditta abbia in alcun modo a pretendere indennizzi o compensi aggiuntivi oltre a quelli pattuiti e maturati. La rescissione sarà comunicata dal Comune mediante lettere spedita con raccomandata A/R. La ditta non ha facoltà di recedere dal contratto. Art. 9 Vigilanza sulla gestione Fatte salve le competenze dell AUSL in materia di sanità veterinaria, il Comune si riserva la facoltà di verificare che le attività oggetto del servizio siano svolte nel rispetto delle norme e del contratto, anche effettuando controlli senza necessità di preavviso alla ditta. Art. 10 Penalità Qualora si verificassero inadempimenti o infrazioni alle prescrizioni previste, fatta salva l applicazione di sanzioni previste dalle normative vigenti, il Comune si riserva la facoltà di applicare penali sulla base della gravità delle violazioni riscontrate e comunque per un importo che deve essere fissato da un minimo di 50,00 al un massimo di 250,00 per ciascuna violazione. La violazione deve essere contestata alla ditta che ha diritto di trasmettere entro 7 giorni dall avvenuto ricevimento della contestazione la proprie controdeduzioni. 5

6 Nel caso di ripetute violazioni il comune potrà dare corso alla procedura di risoluzione del contratto, fatto salvo in ogni caso in risarcimento del danno. Art. 11 Subappalto È vietato il subappalto o l affidamento a terzi anche di parte del servizio, fatta eccezione per le prestazioni sanitarie da affidare a veterinario abilitato alla professione. Art. 12 Cauzione definitiva La ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva a garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto, mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria, con espressa previsione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dall Amministrazione. L importo della cauzione sarà pari al 10% del valore del contratto ex art. 113 del D.Lgs. 163/2006. La cauzione sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale. Art. 13 Assicurazioni La ditta aggiudicataria del servizio solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità circa le attività di controllo e vigilanza di cui all art. 2, comma 1, lett. a) della legge regionale n. 27/2000. Solleva altresì il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da rischi o danni provocati a persone o cose nell espletamento del servizio, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento senza alcuna possibilità di rivalsa sul Comune. La ditta dovrà essere dotata di apposita polizza assicurativa che copra la responsabilità civile verso terzi per le attività in oggetto del presente capitolato, con un massimale per danni a terzi non inferiore a ,00. Copia della polizza e della ricevuta di pagamento del premio dovrà essere prodotta al Comune al momento della stipula del contratto. La ditta non assumerà alcuna responsabilità per i decessi di cani affetti da gravi malattie o per cause non dipendenti dalla propria volontà. Art. 14 Definizione delle controversie Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l Amministrazione e l Appaltatore sarà competente il Foro di Reggio Emilia. Art. 15 Trattamento dei dati personali Ai fini e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 Codice Privacy l Appaltatore autorizza il Comune di CAMPEGINE al trattamento dei dati personali. I diritti spettanti l Appaltatore sono quelli di cui all art. 7 del predetto D. Lgs. Art. 16 Spese contrattuali Le spese contrattuali e fiscali relative alla stipula del contratto (bolli, registrazione, imposte, tasse. etc) tra l Appaltatore e l Amministrazione saranno a carico dell appaltatore. Art. 17 Norme finali Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia. 6

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