Procedura d esame e d autorizzazione per gli impianti di stabulazione
|
|
- Carlo Grilli
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Informazioni tecniche Protezione degli animali Procedura d esame e d autorizzazione per gli impianti di stabulazione Contenuto Specie animali e impianti che sottostanno alla procedura di autorizzazione Inoltro della domanda di autorizzazione Procedura per la verifica degli impianti Autorizzazioni Tasse e pubblicazioni FAQ - Domande ricorrenti Basi legali In base alla legge federale sulla protezione degli animali (art. 7 cpv. 2 LPAn), l immissione in commercio di sistemi e impianti di stabulazione fabbricati in serie (di seguito chiamati impianti fabbricati in serie) destinati ad animali da reddito necessita di un autorizzazione da parte della Confederazione. Gli impianti vengono valutati in base ai criteri di corretta detenzione. Questo compito rientra nella competenza dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), che ha conferito ai due centri specializzati nella detenzione adeguata degli animali l incarico di verifica degli impianti e di rilascio delle autorizzazioni. L immissione in commercio di impianti fabbricati in serie per i quali non è stata ancora presentata una domanda di autorizzazione presso uno dei due centri è illegale. Il contenuto e l iter della procedura d autorizzazione sono disciplinati nell ordinanza sulla protezione degli animali (art OPAn). Specie animali e impianti che sottostanno alla procedura di autorizzazione Per gli impianti fabbricati in serie destinati a bovini, ovini, caprini, suini, conigli e volatili domestici è necessaria un autorizzazione (art. 81 cpv. 1 OPAn). Soggiacciono all obbligo di autorizzazione gli impianti di stabulazione seguenti (art. 81 cpv. 2 OPAn): a) le attrezzature di foraggiamento e abbeverata: mangiatoie, rastrelliere, trogoli automatici, griglie, abbeveratoi a tettarella, abbeveratoi automatici ecc.; b) i rivestimenti dei pavimenti e i graticolati per le deiezioni: stuoie (per il settore di riposo e di movimento), pavimenti perforati quali pavimenti a rastrelliera, a griglia, a rete nonché la soletta di fondazione nel settore occupato dagli animali; c) le recinzioni e i dispositivi atti a dirigere gli animali: struttura a tubi orizzontali, gioghi elettrici e simili, separazioni con aperture di e tra i box, box (box di riposo e box individuali), poste (poste di foraggiamento, poste individuali), impianti di isolamento nel settore di foraggiamento e separazioni; d) i dispositivi d attacco per i ruminanti; e) i nidi: nidi individuali e collettivi; f) i posatoi per i volatili domestici; N. 14_(3)_i marz /2015/00187 \ COO \
2 g) gli altri impianti con i quali gli animali sono spesso in contatto. I sistemi di stabulazione devono essere autorizzati nel loro insieme, anche se i singoli componenti sono già stati approvati (art. 81 cpv. 3 OPAn). Sono autorizzati i sistemi e gli impianti di stabulazione testati e approvati all estero che soddisfano i requisiti della legislazione in materia di protezione degli animali (art. 81 cpv. 4 OPAn). Inoltro della domanda di autorizzazione Chi vuole immettere sul mercato impianti fabbricati in serie deve preventivamente presentare una domanda di autorizzazione corredata dei documenti necessari alla valutazione presso uno dei due centri specializzati nella: Detenzione dei ruminanti e dei suini: Detenzione del pollame e dei conigli: Centro specializzato nella detenzione Centro specializzato nella detenzione adeguata dei ruminanti e dei suini adeguata del pollame e dei conigli Agroscope Burgerweg Ettenhausen 3052 Zollikofen Per inoltrare una domanda di autorizzazione occorre compilare il modulo Domanda di autorizzazione per i sistemi e gli impianti di stabulazione che figura in allegato o che può essere scaricato a > Temi > Protezione degli animali > impianti di stabulazione. Per ogni impianto è necessario presentare una domanda separata in duplice copia. Le domande devono essere firmate e corredate dei documenti richiesti. Procedura per la verifica degli impianti Per ogni domanda di autorizzazione si accerta dapprima se l impianto soddisfa i requisiti minimi prescritti dalla legislazione sulla protezione degli animali. A seconda della domanda, nella valutazione successiva si procede in maniera differente: Qualora vi siano basi sufficienti per approvare un impianto che garantisca la detenzione adeguata degli animali, grazie alla letteratura in materia o alle esperienze accumulate con impianti simili, la domanda viene autorizzata senza effettuare ulteriori esami. All occorrenza si effettuano visite in stalla per valutare l'impianto e la sua installazione in condizioni reali. Tali visite possono avvenire anche in presenza di un rappresentante del richiedente, in modo tale da poter discutere direttamente gli aspetti critici dell impianto e consentire un eventuale adeguamento della costruzione o dell installazione, e quindi anche della domanda. Qualora non sia possibile concludere una valutazione mediante studi e/o visite in loco, occorre procedere a una verifica funzionale. A tal proposito si elabora un programma di verifica che viene sottoposto al richiedente insieme a un preventivo delle spese (art. 82 cpv. 2 OPAn). Nel programma si stabilisce quali domande verranno chiarite, i metodi che verranno utilizzati a tale scopo e il periodo in cui si effettuerà la verifica. Qualora il richiedente dia il suo consenso, la verifica verrà effettuata o presso le aziende in attività o presso le stalle sperimentali di uno due centri. In quest ultimo caso, il richiedente è tenuto a mettere a disposizione a titolo gratuito i sistemi e gli impianti di stabulazione destinati alla verifica (art. 82 cpv. 3 OPAn). Talvolta la verifica può protrarsi per diversi anni. All occorrenza, la procedura può essere seguita dalla Commissione per gli impianti di stabulazione, composta da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, da scienziati e specialisti nel campo della protezione e detenzione di animali nonché della costruzione di stalle (art. 83 cpv. 1 OPAn). Essa 2/8
3 può pronunciarsi sulle domande, sui risultati delle verifiche funzionali e sulle conclusioni (art. 83 cpv. 3 OPAn). Autorizzazioni Nel corso della procedura d esame e d autorizzazione degli impianti possono essere rilasciati diversi tipi di autorizzazione: Autorizzazione di vendita provvisoria: se un impianto, e la sua installazione, possono essere sottoposti a valutazione accurata soltanto in occasione di una visita in stalla, al richiedente viene concessa un autorizzazione di vendita provvisoria. Questo tipo di autorizzazione conferisce il diritto di installare l'impianto solo presso alcune aziende. Dopo un adeguato periodo di adattamento degli animali all impianto, verranno effettuate le visite in stalla. Autorizzazione a tempo determinato: nel caso di una verifica funzionale che si protrae nel tempo, al richiedente viene concessa un autorizzazione provvisoria per la presunta durata della verifica. Ciò gli consentirà di installare l impianto nelle aziende in cui verrà svolta la verifica. Autorizzazione: l autorizzazione definitiva viene rilasciata soltanto se l impianto risponde ai criteri di corretta detenzione degli animali. Ciò viene stabilito in base ai risultati della verifica funzionale, o alle visite effettuate nelle stalle oppure sulla base della letteratura in materia e delle esperienze già fatte con impianti simili. L autorizzazione definitiva consente la messa in commercio dell impianto. Ogni tipo di autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri (art. 82 cpv. 4 OPAn) che possono limitare l'utilizzo dell'impianto, ad esempio relativamente al peso, all'età o all utilizzazione degli animali oppure a determinate caratteristiche di costruzione (superfici, spigoli ecc.). Il richiedente deve comunicare per iscritto al detentore di animali le condizioni e gli oneri connessi all autorizzazione al più tardi all atto di accettazione dell ordine (art. 84 cpv. 1 OPAn). Se il richiedente modifica in modo sostanziale un impianto soggetto a procedura di autorizzazione o per cui è già stata concessa un autorizzazione, è necessario inoltrare una nuova domanda completa. L autorizzazione può essere revocata se la detenzione non risulta più rispettosa degli animali in seguito all acquisizione di nuove conoscenze oppure se nella pratica emergono gravi carenze (art. 82 cpv. 6 OPAn). Durante la procedura di autorizzazione il richiedente può ritirare la domanda. Il ritiro della domanda gli viene confermato per iscritto dal centro competente. L impianto non può quindi più essere immesso sul mercato. Tasse e pubblicazione In base all o rdinanza sulle tasse dell'ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, vengono riscosse delle tasse per il trattamento di una domanda di autorizzazione. Per la verifica funzionale, al richiedente viene sottoposto un preventivo delle spese e gli può anche essere richiesto il pagamento di un acconto (art. 82 cpv. 2 OPAn). L USAV tiene un elenco su internet delle domande ancora in sospeso e delle autorizzazioni rilasciate nonché delle condizioni e degli oneri ad esse connessi (art. 84 cpv. 2 OPAn): > Temi > Protezione degli animali > impianti di stabulazione. Inoltre può pubblicare i risultati di studi scientifici condotti nell ambito della procedura di autorizzazione (art. 84 cpv. 3 OPAn). 3/8
4 FAQ Domande ricorrenti Quando un impianto può essere definito fabbricato in serie? Per fabbricato in serie si intendono gli impianti prodotti più volte senza alcuna differenza degli aspetti principali, ovvero le dimensioni, la costruzione, la forma, i materiali e lo stato di lavorazione delle superfici. Cosa si intende per sistema di stabulazione fabbricato in serie? Per sistemi di stabulazione fabbricati in serie si intendono gabbie, box, poste, e stalle intere, in cui le combinazioni degli impianti sono disposte nella stessa maniera e in modo ripetuto per quanto riguarda gli aspetti principali. Una volta inoltrata una domanda di autorizzazione, quanto tempo devo aspettare prima di poter vendere il mio prodotto? Il centro competente per la detenzione adeguata degli animali invierà al massimo entro tre settimane una risposta che indicherà come verrà trattata la domanda e se il prodotto potrà essere venduto. Cosa devo allegare alla domanda? Gli allegati devono descrivere l impianto nel modo più preciso possibile. Occorre quindi fornire informazioni in merito alle dimensioni esatte, ai materiali utilizzati, ai dettagli di costruzione, allegare piani ecc. e, se disponibili, anche documenti pubblicitari, foto e rapporti d esame. Se l impianto è già stato utilizzato in Svizzera, è necessario allegare l elenco degli indirizzi dei relativi detentori di animali. Devo far autorizzare un impianto prodotto per uso proprio? No, non deve essere autorizzato; tuttavia l impianto deve soddisfare i requisiti della legislazione sulla protezione degli animali. Devo far autorizzare l impianto che vorrei vendere anche se è già stata rilasciata un autorizzazione per un altra ditta? Se si tratta dello stesso impianto (stesso tipo, stesso utilizzo) dello stesso fabbricante, normalmente non deve essere autorizzato. Può essere richiesta un'altra autorizzazione qualora si desideri avere un numero personale di autorizzazione dell USAV. In qualità di richiedente posso presentare ricorso contro la decisione presa dall'usav? Sì. Tutte le deliberazioni adottate nell ambito della procedura d esame e di autorizzazione vengono notificate al richiedente sotto forma di decisione, in modo che, all occorrenza, sia possibile presentare ricorso. In caso di modifiche al mio impianto già autorizzato, devo richiedere un altra autorizzazione? Le eventuali modifiche all impianto devono essere comunicate al centro competente per la detenzione adeguata degli animali, indicando precisamente e per iscritto la modifica prevista. L impianto viene nuovamente valutato sulla base della modifica e l autorizzazione viene adeguata di conseguenza. Se le modifiche sono considerate sostanziali, occorrerà inoltrare una nuova domanda completa. L autorizzazione dell USAV comprende anche un controllo tecnico dell'impianto? No, l autorizzazione dell USAV si riferisce soltanto ai requisiti previsti dalla legislazione sulla protezione degli animali, ovvero si esaminano i criteri di corretta detenzione degli animali. Sono fatte salve eventuali altre limitazioni di vendita (diritto dei brevetti, protezione dei marchi, concorrenza sleale, sicurezza dell impianto, prevenzione degli infortuni, sicurezza degli impianti e apparecchi elettrici ecc.). A quale indirizzo posso rivolgermi se voglio contattare direttamente i centri specializzati nella detenzione adeguata degli animali? I centri specializzati nella detenzione adeguata degli animali possono essere contattati ai seguenti indirizzi e numeri telefonici: - per i ruminanti e i suini: informationztht@agroscope.admin.ch, +41 (0) per il pollame e i conigli: infotsch@usav.admin.ch, +41 (0) /8
5 Legislazione: Legge sulla protezione degli animali (LPAn) e ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) Art. 7 LPAn Obbligo di annuncio e di autorizzazione Il Consiglio federale può assoggettare determinati metodi di detenzione e la detenzione di determinate specie di animali all obbligo di annuncio o di autorizzazione. L immissione in commercio di sistemi e impianti di stabulazione fabbricati in serie destinati ad animali da reddito necessita di un autorizzazione della Confederazione. L autorizzazione è rilasciata soltanto se i sistemi e gli impianti soddisfano le esigenze per una corretta detenzione degli animali. Il Consiglio federale disciplina la procedura di autorizzazione e stabilisce a quali animali da reddito la stessa è applicabile. Per determinati metodi di detenzione può prevedere deroghe all obbligo di autorizzazione. La detenzione professionale e privata di animali selvatici che richiedono cure o condizioni di detenzione speciali necessita di un autorizzazione Art. 81 OPAn Obbligo di autorizzazione Per i sistemi e gli impianti di stabulazione fabbricati in serie destinati a bovini, ovini, caprini, suini, conigli e volatili domestici è necessaria un autorizzazione secondo l articolo 7 capoverso 2 LPAn. Soggiacciono all obbligo di autorizzazione gli impianti di stabulazione seguenti: a. le attrezzature di foraggiamento e abbeverata; b. i rivestimenti dei pavimenti e i graticolati per le deiezioni; c. le recinzioni e i dispositivi atti a dirigere gli animali; d. i dispositivi d attacco; e. i nidi; f. i posatoi per i volatili domestici; g. gli altri impianti con i quali gli animali sono spesso in contatto. I sistemi di stabulazione devono essere autorizzati nel loro insieme, anche se i singoli componenti sono già stati approvati. 4. Sono autorizzati i sistemi e gli impianti di stabulazione testati e approvati all estero che soddisfano i requisiti della legislazione svizzera in materia di protezione degli animali. Art. 82 OPAn Procedura di rilascio dell autorizzazione Il fabbricante, l importatore o il venditore presenta domanda all USAV allegando i documenti necessari per la valutazione. 5/8
6 L eventuale verifica funzionale è eseguita dall USAV o da un altro ufficio apposito. Il richiedente è tenuto a partecipare ai costi. L USAV gli presenta un preventivo delle spese e può richiedere il pagamento di un acconto. Il richiedente deve mettere a disposizione a titolo gratuito i sistemi e gli impianti di stabulazione destinati alla verifica. 4. L USAV rilascia l autorizzazione. Può limitarne la durata e vincolarla a condizioni e oneri. 5. L autorizzazione può prevedere deroghe ai requisiti minimi di cui nell allegato 1, purché i sistemi e gli impianti di stabulazione siano conformi a una detenzione adeguata dell animale. 6. L autorizzazione può essere revocata se la detenzione non risulta più rispettosa degli animali in seguito all acquisizione di nuove conoscenze oppure se nella pratica emergono gravi carenze. Art. 83 OPAn Commissione per gli impianti di stabulazione Il Consiglio federale nomina una Commissione consultiva. Essa è composta di 15 membri al massimo e consta segnatamente di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, come pure di scienziati e di specialisti in questioni concernenti la protezione e la detenzione degli animali nonché la costruzione di stalle. Il Consiglio federale ne designa il presidente. Per il resto la Commissione si costituisce da sé e redige il suo regolamento interno. L'USAV ne gestisce la segreteria. L'USAV può far capo alla Commissione per tutte le questioni relative all'autorizzazione di sistemi e di impianti di stabulazione. La Commissione si pronuncia sulle domande e sui risultati delle verifiche funzionali che l'usav le sottopone. Art. 84 OPAn Comunicazione e pubblicazione Il fabbricante, l importatore o il venditore deve comunicare per scritto al detentore di animali le condizioni e gli oneri connessi all autorizzazione al più tardi all atto di accettazione dell ordine. 2 L USAV tiene un elenco delle domande ancora in sospeso e delle autorizzazioni rilasciate nonché delle condizioni e degli oneri ad esse connessi. L USAV può pubblicare i risultati di studi scientifici condotti nell ambito della procedura di autorizzazione. 6/8
7 Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Sistemi e impianti di stabulazione Mod. A Domanda d autorizzazione Art.7 della legge sulla protezione degli animali (LPAn; SR 455) nonché art. 81 e 82 dell ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; SR 455.1) Richiedente (indirizzo, responsabile dossier, n. tel.): Interruzione di riga e continuare con il tabulatore e NON CON IL TASTO ENTER (sovrascrivere il testo di aiuto) Denominazione dell impianto (denominazione, numero di tipo e di fabbricazione): La domanda deve essere inoltrata e corredata degli allegati necessari. Da compilare da parte dell autorità competente per il rilascio dell autorizzazione: Indirizzo dell autorità competente per il rilascio dell autorizzazione: Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria Centro specializzato nella detenzione adeguata dei ruminanti e dei suini Agroscope 8356 Ettenhausen 4. Scopo dell utilizzo Funzione dell impianto: Specie animale: Categoria di età, di peso e di utilizzazione: 5. Informazioni indispensabili (barrare la casella interessata): Dati tecnici (da indicare negli allegati): Forma e dimensioni esatte (ad es. sotto forma di disegni quotati o piani), in particolare misure interne (luce netta) di gabbie, box, poste, aperture d ingresso, porte, elementi di isolamento Misura delle superfici calpestabili, distanza fra le traverse, dimensione dei fori e delle maglie dei pavimenti perforati, diametro dei fili di ferro Dettagli di costruzione, funzione degli impianti mobili Materiali utilizzati, trattamento delle superfici Elenco degli indirizzi dei detentori di animali che utilizzano l impianto (da indicare negli allegati): allegato 6. Altri documenti da allegare (barrare la casella interessata): Foto dell impianto Istruzioni per l uso Documenti pubblicitari Attestato che certifica che le installazioni e gli apparecchi elettrici soddisfano le prescrizioni relative alle installazioni domestiche dell Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica (SEV) (per impianti azionati elettricamente) Documenti relativi alla sicurezza dell impianto e alla prevenzione degli infortuni Rapporti relativi alle conseguenze dell impianto sull animale sarà presentato in seguito 7. Il richiedente è il fabbricante l importatore il venditore dell impianto (barrare la casella interessata). Indirizzo del fabbricante straniero: 8. L impianto in Svizzera è in commercio dal non è in commercio (barrare la casella interessata e/o completare) 9. Osservazioni 10. Luogo e data Firma del richiedente Versione 4, 2016
8 Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Sistemi e impianti di stabulazione Mod. A Domanda d autorizzazione Art.7 della legge sulla protezione degli animali (LPAn; SR 455) nonché art. 81 e 82 dell ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; SR 455.1) Richiedente (indirizzo, responsabile dossier, n. tel.): Interruzione di riga e continuare con il tabulatore e NON CON IL TASTO ENTER (sovrascrivere il testo di aiuto) Denominazione dell impianto (denominazione, numero di tipo e di fabbricazione): La domanda deve essere inoltrata e corredata degli allegati necessari. Da compilare da parte dell autorità competente per il rilascio dell autorizzazione: Indirizzo dell autorità competente per il rilascio dell autorizzazione: Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria Centro specializzato nella detenzione adeguata del pollame e dei conigli Burgerweg Zollikofen 4. Scopo dell utilizzo Funzione dell impianto: Specie animale: Categoria di età, di peso e di utilizzazione: 5. Informazioni indispensabili (barrare la casella interessata): Dati tecnici (da indicare negli allegati): Forma e dimensioni esatte (ad es. sotto forma di disegni quotati o piani), in particolare misure interne (luce netta) di gabbie, box, poste, aperture d ingresso, porte, elementi di isolamento Misura delle superfici calpestabili, distanza fra le traverse, dimensione dei fori e delle maglie dei pavimenti perforati, diametro dei fili di ferro Dettagli di costruzione, funzione degli impianti mobili Materiali utilizzati, trattamento delle superfici Elenco degli indirizzi dei detentori di animali che utilizzano l impianto (da indicare negli allegati): allegato 6. Altri documenti da allegare (barrare la casella interessata): Foto dell impianto Istruzioni per l uso Documenti pubblicitari Attestato che certifica che le installazioni e gli apparecchi elettrici soddisfano le prescrizioni relative alle installazioni domestiche dell Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica (SEV) (per impianti azionati elettricamente) Documenti relativi alla sicurezza dell impianto e alla prevenzione degli infortuni Rapporti relativi alle conseguenze dell impianto sull animale sarà presentato in seguito 7. Il richiedente è il fabbricante l importatore il venditore dell impianto (barrare la casella interessata). Indirizzo del fabbricante straniero: 8. L impianto in Svizzera è in commercio dal non è in commercio (barrare la casella interessata e/o completare) 9. Osservazioni 10. Luogo e data Firma del richiedente 8/8 Versione 4, 2016
Impiego di pavimenti perforati nella detezione di bovini
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Protezione degli animali Informazioni tecniche Protezione degli animali Impiego di pavimenti perforati
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Protezione degli animali
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Protezione degli animali Informazioni tecniche Protezione degli animali Pavimenti nella detenzione
Il gestore conferma l esattezza di tutte le annotazione e di tutti i dati forniti oralmente. sì, sono soddisfatte Riduzione del contributo di Fr.
Pagina 1 Rapporto di controllo Protezione degli animali Cognome: Indirizzo: Risultato del controllo Categoria di animali Pagina * 1. Bovini Protezione degli animali dal profilo edile 2a 2. Bovini Spazio
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Protezione degli animali Informazioni tecniche Protezione degli animali Alternative al giogo elettrico
Prescrizioni legali per la decornazione dei capretti eseguita dal detentore degli animali
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Protezione degli animali Informazioni tecniche Protezione degli animali Prescrizioni legali per
Obbligo di autorizzazione e formazione per il commercio di animali da compagnia a titolo professionale
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Protezione degli animali Informazioni tecniche Protezione degli animali Obbligo di autorizzazione
Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali
Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (Ordinanza SSRA) del 7 dicembre 1998 Il Dipartimento federale dell economia, visti gli articoli 59 capoverso
Ordinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali da reddito
Ordinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali da reddito (Ordinanza URA) Modifica del 15 dicembre 2004 Il Dipartimento federale dell economia ordina: I L ordinanza URA del 7
Ordinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali
Ordinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali da reddito (Ordinanza URA) del 7 dicembre 1998 Il Dipartimento federale dell economia, visti gli articoli 59 capoverso 4 e 61 capoversi
procedura d autorizzazione dei macelli e degli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Derrate alimentari e nutrizione Direttive tecniche concernenti la procedura d autorizzazione dei
Informazioni tecniche Protezione degli animali
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Protezione degli animali Informazioni tecniche Protezione degli animali Prescrizioni legali per
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Protezione degli animali Informazioni tecniche Protezione degli animali Misure minime per la detenzione
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Protezione degli animali
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Protezione degli animali Informazioni tecniche Protezione degli animali Misure minime per la detenzione
Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici
Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE) del 14 gennaio 1998 (Stato 12 luglio 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
Ordinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali
910.132.5 Ordinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali da reddito (Ordinanza URA) del 7 dicembre 1998 (Stato 28 dicembre 2004) Il Dipartimento federale dell economia, visti
Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali
Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi (Ordinanza SSRA) Modifica dell 11 dicembre 2000 Il Dipartimento federale dell economia ordina: I L ordinanza del DFE del
Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti
Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (OSSPR) 916.405.4 del 13 gennaio 1999 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto
Direttive tecniche - Procedura d autorizzazione dei macelli
Dipartimento federale dell'economia DFE Ufficio federale di veterinaria UFV Direttive tecniche - Procedura d autorizzazione dei macelli del 24 maggio 2006 (rev. giugno 2008) L Ufficio federale di veterinaria
Distruzione di pezzi pirotecnici
. Distruzione di pezzi pirotecnici Foglio informativo Esplosivi / Pirotecnica Versione del 1 o giugno 2018 Indice 1 Introduzione... 3 2 Basi legali... 3 3 Definizioni... 3 4 Riconsegna di pezzi pirotecnici
Ordinanza del DATEC concernente l autorizzazione speciale per l utilizzazione di prodotti refrigeranti
Ordinanza del DATEC concernente l autorizzazione speciale per l utilizzazione di prodotti refrigeranti (OASPR) del 28 giugno 2005 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle
VENDITA PER CORRISPONDENZA DI PEZZI PIROTECNICI DELLE CATEGORIE 1 3
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol Divisione Documenti d identità e compiti speciali Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica VENDITA PER CORRISPONDENZA
Ordinanza sulla dichiarazione concernente le pellicce e i prodotti di pellicceria
Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU Ordinanza sulla dichiarazione concernente le pellicce e i prodotti di pellicceria (Ordinanza
Ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari
Ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari 817.022.2 del 16 dicembre 2016 (Stato 1 maggio 2018) Il Dipartimento federale dell interno (DFI), visti gli articoli 16 lettera a, 17 capoversi 3
Legge federale sulla protezione degli animali
Termine di referendum: 4 ottobre 2012 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) Modifica del 15 giugno 2012 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio
Obbligo di autorizzazione e formazione per le borse di settore, i mercatini e le esposizioni in cui si commercia
.0.04 Dipartimento federale dell interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Informazioni tecniche Protezione degli animali Obbligo di autorizzazione e formazione per
l ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici
Note esplicative concernenti l ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici A. PREMESSA Conformemente all articolo 208 capoverso 1 dell ordinanza sulla protezione degli animali
Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari
Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF) Allegato 3 (n. I 3) del 2 febbraio 2000 Il Consiglio federale svizzero, visti l articolo 97 della legge del 20 dicembre
Ordinanza sulle epizoozie
Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del 16 maggio 2007 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sulle epizoozie è modificata come segue: Art. 2 lett. i Sono considerate
Ordinanza del DATEC concernente l autorizzazione speciale per l utilizzazione di prodotti refrigeranti
Ordinanza del DATEC concernente l autorizzazione speciale per l utilizzazione di prodotti refrigeranti (OASPR) del 28 giugno 2005 (Stato 13 febbraio 2007) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti,
Legge federale sulla protezione degli animali Disegno
Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nel Foglio federale (FF) Legge federale sulla protezione degli animali Disegno (LPAn) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione
Tenuta del registro delle uscite per cavalli, pony, asini, muli e bardotti
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Protezione degli animali Informazioni tecniche Protezione degli animali Tenuta del registro delle
Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile
Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile (OIPU) del 6 giugno 2008 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 75 capoverso 1 della legge federale
Obbligo di formazione per la detenzione di animali domestici e per il trattamento professionale di animali domestici
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Protezione degli animali Informazioni tecniche Protezione degli animali Obbligo di formazione per
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005 1 sulla protezione degli
Ordinanza sulle epizoozie
[Signature] [QR Code] Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del 10 gennaio 2018 Il Consiglio
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 17 ottobre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Protezione degli animali
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Protezione degli animali Informazioni tecniche Protezione degli animali Esempi di realizzazione
Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione
Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) del 17 dicembre 2004 (Stato 1 gennaio 2009) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l
Ordinanza sulla costruzione e sull esercizio di funivie e funicolari con concessione federale
Ordinanza sulla costruzione e sull esercizio di funivie e funicolari con concessione federale (Ordinanza sugli impianti di trasporto a fune) Modifica del 18 ottobre 2000 Il Consiglio federale svizzero
Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione
Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) del 17 dicembre 2004 (Stato 20 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l
Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell USAV) 1 916.472 del 30 ottobre 1985 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero,
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005
Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine
Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) 819.14 del 2 aprile 2008 (Stato 29 dicembre 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 e 16 capoverso
Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada
Fa fede soltanto la versione che sarà pubblicata ufficialmente Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM) del... Il Consiglio federale
Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente
Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del 12 novembre 2008 Il Consiglio
Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione
Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) del 17 dicembre 2004 (Stato 19 agosto 2014) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l
Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico
Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico Modifica del... AVAMPROGETTO del 5.7.2010 Il Consiglio federale svizzero
Protocollo operativo
Allegato 1 Protocollo operativo Qualsiasi attività circense e/o itinerante che preveda la presenza di animali al seguito, necessita di nulla osta da parte del Servizio Veterinario dell Azienda Sanitaria
Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato
Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato 425.1 del 6 ottobre 1978 (Stato 1 gennaio 2007) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 27 sexies della Costituzione
II. Organizzazione. 1. Conferenza specializzata
11.1.3.2 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della
Protezione degli animali - procedimenti penali segnalati dai Cantoni nel 2013
Dipartimento federale dell interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Settore diritto Protezione degli animali - procedimenti penali segnalati dai Cantoni nel 2013 L
Ordinanza concernente l autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica
Ordinanza concernente l autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP) 235.154 del 14 giugno 1993 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 321 bis capoverso
Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali
Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (Ordinanza SSRA) 910.132.4 del 7 dicembre 1998 (Stato 6 febbraio 2001) Il Dipartimento federale dell economia,
Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 43 capoverso 1 della legge del 6 ottobre sull imposizione della birra (LIB), ordina:
Ordinanza sull imposizione della birra (OIBir) 641.411.1 del 15 giugno 2007 (Stato 1 luglio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 43 capoverso 1 della legge del 6 ottobre 2006 1 sull imposizione
Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari
Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del 7 ottobre 2015 Il Consiglio
Legge federale sugli agenti terapeutici: nuovo quadro legislativo
Serata AFTI Legge federale sugli agenti terapeutici: nuovo quadro legislativo F. Dotto 07 febbraio 2002 Ispettorato chimico-farmaceutico della Repubblica e Cantone Ticino 1 Riferimenti legislativi principali
Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati
Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati (OCPD) del 28 settembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 1992 1 sulla
Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente
Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del 18 ottobre 2017 Il Consiglio federale
AVAMPROGETTO Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l idoneità alla terapia dei criminali internati a vita
AVAMPROGETTO Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l idoneità alla terapia dei criminali internati a vita del 0 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 87 capoverso
Legge federale sulla protezione degli animali
Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) Modifica del 15 giugno 2012 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 2011 1, decreta:
Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera
Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla Riforma III dell imposizione delle imprese) Disegno del L Assemblea federale
Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione
Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) del 9 aprile 1997 (Stato 1 gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 55 numero 3 della legge federale del 24 giugno 1902
Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre) Modifica del Il Dipartimento federale dell interno (DFI) ordina: I L
Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura
Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) Modifica del 25 giugno 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sui
Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)
Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD) del 28 settembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 1992
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 30 agosto 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
Disegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 2000 1, decreta:
Legge federale concernente l ottimizzazione della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari Disegno del L Assemblea federale
Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente
[Signature] [QR Code] Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del Il Consiglio
Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali
Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (Ordinanza SSRA) 910.132.4 del 7 dicembre 1998 (Stato 13 dicembre 2005) Il Dipartimento federale dell economia,
Ordinanza sull energia
Ordinanza sull energia (OEn) Avamprogetto del 17 novembre 2014 Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sull energia è modificata come segue: Art. 3m cpv.
Ordinanza sul controllo del commercio dei vini
Ordinanza sul controllo del commercio dei vini 916.146 del 28 maggio 1997 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 68 capoverso 3, 69, 177 capoverso 1 e 180 capoverso
Legge federale sulla libera circolazione del personale medico 1
Legge federale sulla libera circolazione del personale medico 1 del 19 dicembre 1877 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 33 capoverso 2 della Costituzione
PROMEMORIA PROCEDURA D AMMISSIONE PER PEZZI PIROTECNICI
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica PROMEMORIA PROCEDURA D AMMISSIONE PER PEZZI PIROTECNICI Il presente promemoria
Ordinanza sull assicurazione malattie
Ordinanza sull assicurazione malattie (OAMal) Modifica del 1 luglio 2009 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sull assicurazione malattie è modificata come segue: Art.
Modifica dell ordinanza sull immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE; RS )
. Dipartimento federale dell economia della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato dell economia SECO Direzione economia esterna Modifica dell ordinanza sull immissione in commercio di prodotti
Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
[Signature] [QR Code] Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su Modifica del...
Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali
Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb) del 22 marzo 2002 (Stato 26 novembre 2002) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell USAV) 1 del 30 ottobre 1985 (Stato 29 dicembre 2014) Il Consiglio federale svizzero,
Legge sulla cittadinanza del Cantone dei Grigioni (LCCit)
0.00 Legge sulla cittadinanza del Cantone dei Grigioni (LCCit) del agosto 005 (stato gennaio 0) Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni ), visto l'art. della Costituzione cantonale ), visto il messaggio
Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell ambito di procedimenti amministrativi
Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell ambito di procedimenti amministrativi (OCE-PA) 1 172.021.2 del 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
del 18 novembre 2015 (Stato 1 gennaio 2016)
Ordinanza del DFI concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE-DFI) del 18 novembre 2015 (Stato
Protezione degli animali: procedure penali segnalate dai Cantoni nel 2011
Dipartimento federale dell economia DFE Ufficio federale di veterinaria UFV Servizio giuridico 21.06.2012 (2) Protezione degli animali: procedure penali segnalate dai Cantoni nel 2011 L UFV pubblica una
MUNICIPIO XV. Il/la sottoscritto/a... nato/a a... (Prov..) il... residente a.. in Via/P.zza...n... casella Posta Elettronica Certificata (PEC).
Compilare in caso di società /assoc.ni PROCEDURA SEMPLIFICATA (doppia copia di cui una in carta semplice e una in bollo) 16.00 MUNICIPIO XV Al Dirigente della U.O.A. del Municipio XV Sportello Unico del
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 24 giugno 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) del 28 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2008)
Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) 822.115 del 28 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
Ordinanza sugli imballaggi per bevande (OIB) Sezione 1: Disposizioni generali. del 5 luglio 2000 (Stato 1 gennaio 2008)
Ordinanza sugli imballaggi per bevande (OIB) 814.621 del 5 luglio 2000 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 30a lettera b, 30b capoverso 2, 30d, 32a bis, 39 capoverso
Ordinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi
Ordinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi 232.119 del 23 dicembre 1971 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 50 capoverso 2 della
Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
[Signature] [QR Code] Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT) Modifica del... Il Consiglio federale
Domande e risposte. 15 gennaio 2016
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Derrate alimentari e nutrizione 15 gennaio 2016 Domande e risposte Con la revisione parziale della
del 27 novembre 2000 (Stato 7 novembre 2006) Sezione 1: Messa in commercio di prodotti da costruzione
Ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) del 27 novembre 2000 (Stato 7 novembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 17 della legge sui prodotti da costruzione dell 8 ottobre 1999
Accordo tra la Svizzera e l Austria circa le modalità di sgravio per dividendi, interessi e diritti di licenza
Traduzione 1 Accordo tra la Svizzera e l Austria circa le modalità di sgravio per dividendi, interessi e diritti di licenza Conchiuso il 5/6 dicembre 1974 Entrato in vigore il 3 febbraio 1975 (Stato 3
Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell USAV) 1 916.472 del 30 ottobre 1985 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero,
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli