Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali
|
|
- Donata Castelli
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (Ordinanza SSRA) del 7 dicembre 1998 Il Dipartimento federale dell economia, visti gli articoli 59 capoverso 4 e 60 capoversi 2 e 3 dell ordinanza del 7 dicembre sui pagamenti diretti, ordina: Art. 1 di animali I contributi per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali vengono concessi per le seguenti categorie di animali: a. animali della specie bovina: 1. vacche da latte; 2. giovenche, di oltre un anno, da allevamento e da reddito; 3. tori, di oltre un anno, da allevamento e da reddito; 4. bestiame giovane, di sesso femminile, da quattro mesi a un anno, da allevamento e da reddito; 5. bestiame giovane, di sesso maschile, da quattro mesi a un anno, da allevamento e da reddito; 6. vitelli da allevamento, fino a quattro mesi; 7. vacche madri e nutrici con vitelli; 8. giovenche, tori e buoi, di oltre quattro mesi, per l ingrasso di bestiame grosso; 9. vitelli, fino a quattro mesi, per l ingrasso di bestiame grosso; 10. vitelli da ingrasso; b. altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo: 1. caprini; 2. conigli; c. animali della specie suina: 1. suini da allevamento, di oltre sei mesi, e suinetti; 2. rimonte, fino a sei mesi, e suini da ingrasso; d. pollame da reddito: 1. galline e galli da allevamento (razze ovaiole e da ingrasso); 2. galline ovaiole; 3. pollastrelle, pollastrelli e pulcini (esclusi i polli da ingrasso); 4. polli da ingrasso; 5. tacchini. RS RS ; RU
2 Art. 2 Esigenze poste alla stalla e alla detenzione degli animali 1 Il sistema di stabulazione ad aree multiple comprende almeno due aree chiaramente separate. Gli animali devono avere permanentemente accesso a tali aree. 2 Gli animali delle specie bovina e caprina possono essere tenuti durante 240 giorni al massimo al pascolo, senza aver accesso al sistema di stabulazione ad aree multiple per il quale vengono versati contributi. 3 Le stalle nelle quali gli animali soggiornano prevalentemente devono essere illuminate con luce diurna d intensità pari ad almeno 15 lux. Nelle aree di riposo e di ritiro, compresi i nidi, è ammessa un illluminazione di minore intensità. 4 Le ulteriori esigenze poste alle aree di stabulazione e le esigenze specifiche in materia di detenzione sono fissate nell allegato 1. 5 Se necessario, è possibile derogare alle esigenze specifiche in materia di detenzione durante la fase del parto o in caso di animali malati o feriti. Art. 3 Superficie delle conigliere La superficie minima delle conigliere è fissata nell allegato 2. Art. 4 Area con clima esterno per il pollame da reddito 1 L area con clima esterno per il pollame da reddito deve essere: a. completamente aperta verso l esterno in misura equivalente ad almeno una parete oppure essere delimitata con una rete in metallo o in materiale sintetico; b. completamente coperta; c. provvista di una lettiera sufficiente e d. dotata, se necessario, di reti di protezione dal vento. 2 Le ulteriori esigenze poste all area con clima esterno sono fissate nell allegato 2. 3 Il Cantone può, per una durata limitata, autorizzare leggere differenze rispetto alle dimensioni prescritte, se l osservanza delle stesse: a. comportasse investimenti sproporzionatametne elevati oppure b. è impossibile per mancanza di spazio. 4 L accesso del pollame da reddito all area con clima esterno dev essere annotata in un registro delle uscite al più tardi entro tre giorni. Art. 5 Lettiera Possono essere utilizzati come lettiera soltanto materiali adeguati che non nuocciano alla salute degli animali né pregiudichino l ambiente. La lettiera dev essere mantenuta in uno stato che le consenta di adempiere il suo scopo. Art. 6 Durata minima d ingrasso per i polli da ingrasso I polli da ingrasso devono essere ingrassati durante almeno 30 giorni. 267
3 Art. 7 Detenzione di animali in altre aziende Se gli animali di categorie oggetto di una domanda volta a ottenere contributi in virtù della presente ordinanza sono tenuti regolarmente in altre aziende (eccetto le aziende alpestri), i contributi vengono versati unicamente se in tutte le aziende interessate tutti gli animali della relativa categoria sono tenuti in conformità delle prescrizioni concernenti i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali. Art. 8 Disposizioni transitorie 1 Coloro i quali, per il 1999, hanno inoltrato tempestivamente una domanda volta ad ottenere contributi per la detenzione di polli da ingrasso in sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali devono adempiere le esigenze relative all ubicazione delle aperture del pollaio verso l area con clima esterno (allegato 2) soltanto dopo la prossima trasformazione edile sostanziale di quest area. 2 I gestori che nel 1998 hanno ricevuto contributi per la detenzione di polli da ingrasso in sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali, nel 1999 e nel 2000 possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente ordinanza anche se non rispettano la prescrizione concernente la durata minima d ingrasso (art. 6). Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio dicembre 1998 Dipartimento federale dell economia: Couchepin
4 Ulteriori esigenze poste alle aree di stabulazione ed esigenze specifiche in materia di detenzione di animali Allegato 1 (art. 2 cpv. 4) 1. Animali della specie bovina 1.1 Tutte le categorie escluse le categorie Vitelli fino al 4 mese (vitelli da allevamento, vitelli per l ingrasso di bestiame grosso e vitelli da ingrasso) Area di riposo: pagliericcio o strato equivalente per l animale. Area di foraggiamento: con rivestimento o pavimento perforato. Come in 1.1; oppure sistema di stabulazione ad area unica con area di riposo come in 1.1. I vitelli fino a 2 settimane di età possono esservi tenuti individualmente se hanno un contatto visivo con i propri simili. 2. Altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo 2.1 Caprini Come in 1.1. Superficie della posta: almeno 2 m 2 per animale di oltre 10 mesi. Gli effettivi di grandi dimensioni vanno suddivisi in gruppi. 2.2 Conigli Stalla strutturata con area di riposo come in 1.1. Area sopraelevata per le coniglie madri, inaccessibile ai giovani. Nido separato con lettiera per coniglia madre. 3. Animali della specie suina Suini da allevamento, suinetti, rimonte e suini da ingrasso I box con giaciglio e trogolo sono vietati. L area di riposo: non può presentare rastrelliere, griglie o altre perforazioni; 269
5 dev essere sufficientemente coperta di paglia lunga; dev essere chiaramente separata dall area di foraggiamento. Se gli animali possono accedere al cibo soltanto durante 3 periodi di foraggiamento che si protraggono al massimo 2 ore ciascuno, l area di riposo può essere utilizzata anche come area di foraggiamento, tranne nei sistemi di stabulazione con lettiera profonda. L area di foraggiamento in un sistema di stabulazione con lettiera profonda e le aree di foraggiamento non coperte devono essere munite di un rivestimento o di un pavimento perforato. Gli animali possono essere tenuti in box soltanto durante il periodo della monta, per 10 giorni al massimo. Nelle poste da parto le scrofe da allevamento devono poter sempre girarsi liberamente. Sono vietati l accorciamento della coda e la resezione dei denti. I suinetti svezzati possono essere tenuti in un sistema di stabulazione ad area unica con lettiera. 4. Pollame da reddito Tutte le categorie Nei pollai almeno il 20 per cento della superficie del pavimento, giusta l allegato 1 dell ordinanza del 27 maggio sulla protezione degli animali, dev essere provvisto di lettiera. Trespoli adatti al comportamento e alle attitudini fisiche degli animali devono essere collocati a diverse altezze. Nelle voliere in cui penetra poca luce diurna, l intensità della luce richiesta nell articolo 2 capoverso 3 può essere ottenuta mediante illuminazione artificiale. I tacchini devono poter disporre di sufficienti rifugi (p. es. balle di paglia). Polli da ingrasso a partire dal 22 giorno di vita, animali di altre categorie a partire dal 43 giorno di 2 RS
6 vita: libero accesso, durante tutto il giorno, all area con clima esterno. In caso di forte vento, di innevamento o di temperature eccessivamente basse rispetto all età degli animali, l accesso all area con clima esterno può essere limitato. Per evitare la dispersione delle uova, i pollai destinati alle galline da allevamento, ai galli da allevamento o alle ovaiole possono rimaner chiusi fino alle ore 10. Dall entrata nel pollaio fino alla 23 a settimana di vita possono essere previste limitazioni supplementari per quanto concerne l accesso all area con clima esterno. È vietata la troncatura del becco. 271
7 Superficie minima delle conigliere e ulteriori esigenze poste all area con clima esterno per il pollame da reddito Allegato 2 (art. 3 e 4 cpv. 2) 1. Superficie delle conigliere Animali Gruppi da allevamento (al massimo 1 maschio per gruppo) Gruppi da ingrasso e da rimonta d età superiore a 60 giorni d età inferiore a 60 giorni Superficie Almeno 1,6 m 2 per coniglia. Almeno 0,25 m 2 per animale, tuttavia almeno 2 m 2 per gruppo. Almeno 0,15 m 2 per animale. 2. Area con clima esterno per il pollame da reddito Superficie dell area con clima esterno Larghezza delle aperture che dal pollaio danno sull area con clima esterno Tutte le categorie esclusi i polli da ingrasso e i tacchini Polli da ingrasso e tacchini Almeno il 30 per cento della superficie del pavimento giusta l allegato 1 dell ordinanza del 27 maggio sulla protezione degli animali. Almeno il 20 per cento della superficie del pavimento giusta l allegato 1 dell ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali. Complessivamente almeno 1,5 m per 1000 animali. Ogni apertura dev essere larga almeno 0,7 m. Complessivamente almeno 2 m per 100 m 2 della superficie del pavimento giusta l allegato 1 dell ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali. Ogni apertura dev essere larga almeno 1 m. Le aperture del pollaio destinato ai polli da ingrasso che danno sull area con clima esterno devono essere previste in modo che la distanza più lunga che gli animali devono percorrere fino alla prossima apertura non sia superiore a 20 metri. 3 RS
Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali
Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (Ordinanza SSRA) 910.132.4 del 7 dicembre 1998 (Stato 6 febbraio 2001) Il Dipartimento federale dell economia,
DettagliOrdinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali
Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (Ordinanza SSRA) 910.132.4 del 7 dicembre 1998 (Stato 13 dicembre 2005) Il Dipartimento federale dell economia,
DettagliOrdinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali
910.132.5 Ordinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali da reddito (Ordinanza URA) del 7 dicembre 1998 (Stato 28 dicembre 2004) Il Dipartimento federale dell economia, visti
DettagliOrdinanza del DFE concernente i programmi etologici
Ordinanza del DFE concernente i programmi etologici (Ordinanza sui programmi etologici) Modifica del 18 novembre 2009 Il Dipartimento federale dell economia (DFE) ordina: I L ordinanza del 25 giugno 2008
DettagliOrdinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali
Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (Ordinanza SSRA) Modifica del 15 dicembre 2004 Il Dipartimento federale dell economia ordina: I L ordinanza
DettagliOrdinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti
Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti del 7 dicembre 1998 (Stato 28 dicembre 2001) L Ufficio federale dell agricoltura, visti gli articoli
DettagliOrdinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti
Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti del 7 dicembre 1998 L Ufficio federale dell agricoltura, visti gli articoli 19 capoverso 4, 43
DettagliOrdinanza del DEFR concernente i programmi etologici
Ordinanza del DEFR concernente i programmi etologici (Ordinanza sui programmi etologici) 910.132.4 del 25 giugno 2008 (Stato 1 gennaio 2013) Il Dipartimento federale dell economia, della formazione e della
DettagliOrdinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova
Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEmax) del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 46 capoversi
DettagliOrdinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova
Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEmax) 916.344 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2011) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliDipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Protezione degli animali
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Protezione degli animali Informazioni tecniche Protezione degli animali Misure minime per la detenzione
DettagliAllegato 3: Panoramica delle rubriche di controllo e dei rispettivi gruppi di punti per l agricoltura
Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DFER Ufficio federale dell agricoltura Dipartimento federale dell interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
DettagliOrdinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura
Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) Modifica del 14 novembre 2007 L Ufficio federale dell agricoltura ordina: I L ordinanza
DettagliUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Protezione degli animali Informazioni tecniche Protezione degli animali Misure minime per la detenzione
DettagliALLEGATOA1 alla Dgr n del 03 luglio 2012 pag. 1/5
giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOA1 alla Dgr n. 1299 del 03 luglio 2012 pag. 1/5 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA POTENZIALITA MASSIMA DELL ALLEVAMENTO GALLINE OVAIOLE Le norme minime da rispettare
DettagliDipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Protezione degli animali
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Protezione degli animali Informazioni tecniche Protezione degli animali Pavimenti nella detenzione
DettagliOrdinanza del DFE sull agricoltura biologica
Ordinanza del DFE sull agricoltura biologica Modifica del 12 novembre 2008 Il Dipartimento federale dell economia ordina: I L ordinanza del DFE del 22 settembre 1997 1 sull agricoltura biologica è modificata
DettagliCategoria animale e tipologia di stabulazione (kg/capo) (m3/t p.v. / anno) (t/t p.v. / a ) (m3/t p.v. / a) (kg/t p.v. /giorno)
SUINI RIPRODUZIONE Scrofe (160-200 kg) in gestazione in box multiplo senza corsia di defecazione esterna: 180 pavimento pieno, lavaggio ad alta pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)
DettagliALTRE VACCHE VACCHE NUTRICI (DA CARNE) BOVINI DA CARNE STABULAZIONE LIBERA SU LETTIERA INCLINATA SOLO LETAME ,5 73,0 29,
_N (kg/t (kg/t (kg/t ALTRE VACCHE VACCHE NUTRICI (DA CARNE) BOVINI DA CARNE STABULAZIONE LIBERA SU LETTIERA INCLINATA SOLO 590-25,5 73,0 29,2 127 1 1 ALTRE VACCHE VACCHE NUTRICI (DA CARNE) BOVINI DA CARNE
DettagliAllegato A5. Tabella A
Tabella A Si riporta nella tabella che segue, in relazione alla specie allevata e alla tipologia di ed in conformità al DM del 7 aprile 2006 e alla DGR della Campania n. 583 del 2.08.2010 per l bufalino:
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 26 ottobre 2011 1 concernente la banca dati sul traffico
DettagliMi prendo cura del mio animale. Grazie alla formazione!
Dipartimento federale dell economia DFE Ufficio federale di veterinaria UFV Comunicazione (COM) Mi prendo cura del mio animale. Grazie alla formazione! Per prendersi cura dei propri animali nel modo giusto
DettagliOrdinanza concernente il mercato delle uova
Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) 916.371 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge federale
DettagliObbligo di formazione per la detenzione di animali domestici e per il trattamento professionale di animali domestici
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Protezione degli animali Informazioni tecniche Protezione degli animali Obbligo di formazione per
DettagliTenuta del registro delle uscite per cavalli, pony, asini, muli e bardotti
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Protezione degli animali Informazioni tecniche Protezione degli animali Tenuta del registro delle
DettagliISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA RILEVAZIONE ESTIMATIVA DEL BESTIAME BOVINO, BUFALINO, SUINO, OVINO, CAPRINO, EQUINO e RATITI ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE 1 INDICE 1. Caratteristiche dell indagine e campo
DettagliOrdinanza sull allevamento di animali
Ordinanza sull allevamento di animali (OAlle) Modifica del 12 novembre 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 14 novembre 2007 1 sull allevamento di animali è modificata come segue:
DettagliOrdinanza concernente il mercato delle uova
Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) 916.371 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge federale
DettagliI principali aspetti legislativi del BA in allevamento
I principali aspetti legislativi del BA in allevamento Paolo Rossi, CRPA SpA di Reggio Emilia - SANA Salone Internazionale del Naturale EU Food-CT-2004-506508 BA, ambiente e strutture umidità velocità
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali 916.404 del 18 agosto 1999 (Stato 15 maggio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 capoverso 2, 15a capoverso 4 e 15b capoverso
DettagliOrdinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura
Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) Modifica del 23 ottobre 2013 I L ordinanza dell UFAG del 26 novembre 2003 1 concernente
DettagliPrincipali norme che disciplinano le condizioni di allevamento dei suini in termini di benessere animale:
Il benessere animale negli allevamenti suini Principali norme che disciplinano le condizioni di allevamento dei suini in termini di benessere animale: D.lgs. N. 534/1992 in attuazione della Direttiva 91/630/CEE
DettagliOrdinanza dell USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici 1
Ordinanza dell USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici 1 455.110.1 del 27 agosto 2008 (Stato 1 gennaio 2014) L Ufficio federale di sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),
Dettagliordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici
Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera
Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr) del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero,
DettagliREGIONE CALABRIA. Criteri di calcolo della dimensione economica aziendale espressa in Produzione Standard (PS).
Allegato A REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI AUTORITÀ DI GESTIONE PSR CALABRIA 2014-2020 Criteri di calcolo della dimensione economica aziendale espressa in Produzione
Dettagli2. TECNOLOGIE PER IL RISPARMIO ENERGETICO
2. TECNOLOGIE PER IL RISPARMIO ENERGETICO L'Azione 3 del progetto, intitolata Analisi delle tecnologie per il risparmio energetico, si propone di analizzare i costi e i benefici dell'applicazione di alcune
DettagliOrdinanza sulla protezione degli animali. (OPAn) Capitolo 1: Disposizioni generali. del 23 aprile 2008 (Stato 1 settembre 2008)
Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) del 23 aprile 2008 (Stato 1 settembre 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 1 sulla
DettagliOrdinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero
Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) del 25 giugno 2008 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza dell UFAG concernente la valutazione e la classificazione di animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina
Ordinanza dell UFAG concernente la valutazione e la classificazione di animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina del 23 settembre 1999 (Stato 1 dicembre 2003) L Ufficio federale dell agricoltura,
DettagliGIORNATE ZOOTECNICHE PIEMONTESI. Fossano, 5 Aprile 2008
GIORNATE ZOOTECNICHE PIEMONTESI IMPATTO DELLE SOLUZIONI TECNICHE SUI COSTI DI PRODUZIONE DELLA CARNE SUINA Fossano, 5 Aprile 2008 Kees de Roest, Eugenio Corradini Azoto prodotto da animali di interesse
DettagliManuale di controllo Protezione degli animali
Dipartimento federale dell interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Direttive tecniche concernenti la protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili e della
Dettagli913.211 Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura
Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) del 26 novembre 2003 (Stato 1 luglio 2011) L Ufficio federale dell agricoltura, visti
DettagliOrdinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova
Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas) 916.344 del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliAllevamento A Anamnesi generale di allevamento
Attività di Gruppo Stimare la prevalenza aziendale Analizzare le singole fasi di rischio Stendere un piano di gestione sanitaria in funzione del rischio evidenziato in ogni fase Allevamento A Anamnesi
DettagliOrdinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera
Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr) 916.51 del 26 novembre 2003 (Stato 1 luglio 2010)
DettagliOrdinanza sulla caratterizzazione della carne di pollame in funzione del metodo di produzione
Ordinanza sulla caratterizzazione della carne di pollame in funzione del metodo di produzione (Ordinanza sulla caratterizzazione del pollame, OCPo) 916.342 del 23 novembre 2005 (Stato 1 gennaio 2014) Il
Dettagli913.211 Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura
Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2008) L Ufficio federale dell agricoltura, visti
DettagliDipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Protezione degli animali
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Protezione degli animali Informazioni tecniche Protezione degli animali Esempi di realizzazione
Dettaglidel 23 aprile 2008 (Stato 1 gennaio 2017)
Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) del 23 aprile 2008 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto la legge federale del 16 dicembre 2005 1 sulla protezione degli animali (LPAn);
Dettaglidel... Oggetto e campo d applicazione attive e degli additivi per alimenti per animali presenti nelle derrate alimentari di origine animale.
Ordinanza del DFI concernente i residui delle sostanze farmacologicamente attive e degli additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di (ODOA) del... Il Dipartimento federale dell interno
DettagliEsperienze di ricerca, dall'edilizia zootecnica vengono risposte
Esperienze di ricerca, dall'edilizia zootecnica vengono risposte BENESSERE ANIMALE Fin dove è sostenibile per la zootecnica emiliano-romagnola? Paolo Rossi Ufficio Edilizia del CRPA Regione Emilia-Romagna
DettagliOrdinanza sull allevamento di animali
Ordinanza sull allevamento di animali (OAlle) Modifica del 20 maggio 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 31 ottobre 2012 1 sull allevamento di animali è modificata come segue:
Dettagli/V4 dinata dei dati delle Indicazioni generali Anno 2017 aziende agricole
Rilevazione coor-...» * /V4 dinata dei dati delle Indicazioni generali Anno 2017 aziende agricole Si prega di controllare i dati prestampati e, se necessario, di correggerli Ubicazione indirizzo dell"azienda
DettagliOrdinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005 1 sulla protezione degli
DettagliOrdinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda
Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) 910.91 del 7 dicembre 1998 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza dell UFAG concernente gli elenchi dei Paesi in virtù dell ordinanza sulle dichiarazioni agricole
Ordinanza dell UFAG concernente gli elenchi dei Paesi in virtù dell ordinanza sulle dichiarazioni agricole (Elenchi dei Paesi ODAgr) del 16 febbraio 2016 (Stato 1 marzo 2016) L Ufficio federale dell agricoltura
DettagliZootecnia Biologica in Italia, problematiche, trend e prospettive del mercato dal punto di vista della certificazione
Convegno Prospettive delle produzioni biologiche nelle diverse specie zootecniche Venerdì 10 ottobre 2014 Ore 9,30 Sala Bertonazzi - Palazzo dell'agricoltura Via Cristoforo Colombo, 35 Piacenza Zootecnia
DettagliRILEVAZIONE ESTIMATIVA DEL BESTIAME BOVINO, BUFALINO, SUINO, OVINO, CAPRINO, EQUINO e RATITI
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA RILEVAZIONE ESTIMATIVA DEL BESTIAME BOVINO, BUFALINO, SUINO, OVINO, CAPRINO, EQUINO e RATITI AL 1 DICEMBRE 2010 ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE 1 INDICE 1. Caratteristiche
DettagliOrdinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera
Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr) 916.51 del 26 novembre 2003 (Stato 1 luglio 2015)
DettagliOrdinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali
Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali) Modifica del 26 gennaio 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza
DettagliOrdinanza sulla caratterizzazione della carne di pollame in funzione del metodo di produzione
Ordinanza sulla caratterizzazione della carne di pollame in funzione del metodo di produzione (Ordinanza sulla caratterizzazione del pollame, OCPo) del 23 novembre 2005 Il Consiglio federale svizzero,
DettagliManuale di controllo Protezione degli animali
Dipartimento federale dell'economia DFE Ufficio federale di veterinaria UFV Manuale di controllo Protezione degli animali Protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili e della qualità Suini
DettagliBovini da latte e bufalini
PSR Lazio 2014/2020 - Misura 14 Benessere degli animali: possibili risposte alle criticità del settore zootecnico Impegni suddivisi per macroarea (Reg. 807/2014 art. 10) Gli impegni richiesti, in materia
DettagliOrdinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova
Avamprogetto dell 8 aprile 2013 Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEmax) del... Il Consiglio federale svizzero, visti
DettagliManuale di controllo Protezione degli animali
Dipartimento federale dell interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Direttive tecniche concernenti la protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili e della
DettagliModifica del PROGETTO del Art. 3 lett. g bis Sono considerate epizoozie da eradicare le seguenti malattie: g bis. la diarrea virale bovina;
(OFE) Modifica del PROGETTO del 20.11.06 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie è modificata come segue: Art. lett. g bis Sono considerate epizoozie da
Dettagli913.211 Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura
Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2016) L Ufficio federale dell agricoltura (UFAG),
Dettagli913.211 Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura
Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2014) L Ufficio federale dell agricoltura (UFAG),
DettagliManuale di controllo Protezione degli animali
Dipartimento federale dell interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Direttive tecniche concernenti la protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili e della
DettagliDirettiva per il calcolo dei contributi nei PSR
Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell agricoltura UFAG Settore Sviluppo rurale Progetti di sviluppo regionale Direttiva per il calcolo dei contributi
DettagliPotenzialità e presenza media in allevamenti suinicoli
Workshop 11-12-novembre 2015 Controlli su attività IPPC 6.6 Potenzialità e presenza media in allevamenti suinicoli Patrizia Turconi Città metropolitana di Milano 1 Ciclo d allevamento: ingrasso suino leggero,
DettagliALLEGATO 7 SCHEDE TECNICHE
GARA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RICOVERI TEMPORANEI PER BOVINI E OVINI A SEGUITO DEL SISMA DEL AGOSTO 0 AI SENSI DELL ARTICOLO DELL ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DettagliInformazioni tecniche Protezione degli animali. Detenzione in gruppo dei conigli. Background. Punti critici
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Protezione degli animali Informazioni tecniche Protezione degli animali Detenzione in gruppo dei
DettagliMISURA 14 - BENESSERE DEGLI ANIMALI QUESITI AGGIORNATI AL 27 MAGGIO 2016
Direzione generale Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari MISURA 14 - BENESSERE DEGLI ANIMALI QUESITI AGGIORNATI AL 27 MAGGIO 2016 1. MISURA 14 Benessere degli animali.
DettagliManuale di controllo Protezione degli animali
Dipartimento federale dell interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Direttive tecniche concernenti la protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili e della
DettagliBREF: Migliori tecniche disponibili in allevamento
BREF: Migliori tecniche disponibili in allevamento ALESSANDRA PANTALEO ARPA Lombardia Settore Monitoraggi Ambientali Modellistica qualità dell'aria e inventari inemar@arpalombardia.it Direttiva europea
DettagliManuale di controllo Protezione degli animali
Dipartimento federale dell interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Direttive tecniche concernenti la protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili e della
DettagliOrdinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura
Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) del 26 novembre 2003 L Ufficio federale dell agricoltura, visti gli articoli 3 capoverso
DettagliDipartimento di prevenzione. S.C. IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ANIMALI Direttore: dr. Giovanni Mezzano
S.C. IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ANIMALI Direttore: dr. Giovanni Mezzano ARTICOLAZIONE TERRITORIALE E SEDI CUORGNE LANZO T.SE CHIVASSO SETTIMO T.SE DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE 2 Veterinari
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Modifica del Disegno dell'08.06.2011 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza BDTA del 23 novembre 2005 1 è modificata
DettagliOrdinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda
Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) 910.91 del 7 dicembre 1998 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare
Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare (OQuSo) del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 11 capoverso 4
DettagliOrdinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda
Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) 910.91 del 7 dicembre 1998 (Stato 1 luglio 2011) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliDescrizione e analisi dell allevamento bovino sardo. Le Razze Sardo-Bruna, Sardo-Modicana e Sarda
Descrizione e analisi dell allevamento bovino sardo Le Razze Sardo-Bruna, Sardo-Modicana e Sarda Dott.ssa Arcadia Mura Dott.ssa Maria Gabriella Serra Allevamenti bovini 57 allevamenti : 17 allevamenti
DettagliMISURA PAGAMENTI AGROAMBIENTALI Azione 4 Tutela dell Agrobiodiversità Intervento 2 - Razze minacciate di abbandono.
MISURA 214 - PAGAMENTI AGROAMBIENTALI Azione 4 Tutela dell Agrobiodiversità Intervento 2 - Razze minacciate di abbandono ISTRUZIONI REGIONALI PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO Le presenti
DettagliLINEE GUIDA PER LA TRASFORMAZIONE E LA VENDITA DEI PRODOTTI ALIMENTARI E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DA PARTE DELLE AZIENDE
LINEE GUIDA PER LA TRASFORMAZIONE E LA VENDITA DEI PRODOTTI ALIMENTARI E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DA PARTE DELLE AZIENDE AGRICOLE SOMMARIO 1. Introduzione 2. Normativa di riferimento
DettagliOrdinanza concernente l allevamento di animali
Ordinanza concernente l allevamento di animali del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10, 24 capoverso 1, 144 capoverso 2, 145 capoverso 2, 146 e 177 capoverso 1 della legge
DettagliDipartimento federale dell'interno DFI
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Centro specializzato nella detenzione adeguata dei ruminanti et dei suini Commenti sui punti di
DettagliSezione dell'agricoltura 6501 Bellinzona
telefono fax e-mail Ufficio dei pagamenti diretti Viale S. Franscini 17 091 814 35 32 / 63 091 814 44 64 dfe-sa@ti.ch Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle finanze e dell'economia Divisione dell'economia
DettagliCaratterizzazione degli effluenti zootecnici e dimensionamento dei contenitori di stoccaggio e trattamento
Allegato I Caratterizzazione degli effluenti zootecnici e dimensionamento dei contenitori di stoccaggio e trattamento Valutazione della quantità di effluente zootecnico prodotta I dati in Tabella 1 corrispondono
DettagliOrdinanza sull agevolazione doganale secondo l impiego
Ordinanza sull agevolazione doganale secondo l impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo) Modifica del 16 marzo 2006 Il Dipartimento federale delle finanze ordina: I L allegato all ordinanza
DettagliDIMENSIONI. cm 168 x 145,5 x h 61
BABY RUN TRIANGULAR Per garantire al vostro cucciolo uno spazio dedicato che rispetti le sue necessità naturali, Raggio di Sole ha ideato Baby Run Triangular della linea Sun Ray, un recinto dalla forma
DettagliCosti-benefici delle strategie di miglioramento del benessere animale
Centro Ricerche Produzioni Animali CRPA Benessere Animale Fin dove è sostenibile per la zootecnia Emiliano- Romagnola? Regione Emilia-Romagna Bologna 5 Luglio 2010 Costi-benefici delle strategie di miglioramento
DettagliDirezione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa Direzione Generale Agricoltura A L L E G A T O 4
Giunta Regionale Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa Direzione Generale Agricoltura A L L E G A T O 4 TABELLE CON PARAMETRI DI CALCOLO E CODIFICHE DI RIFERIEMNTO Attuazione del
DettagliOrdinanza sulle epizoozie
Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del 19 agosto 2009 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sulle epizoozie è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli
DettagliSTABULAZIONE LIBERA. Prof.ssa Marina Gentili
STABULAZIONE LIBERA Prof.ssa Marina Gentili Nella stabulazione libera gli animali possono muoversi liberamente nella stalla. Si distinguono quattro zone: ZONA DI ZONA DI ZONA DI SALA DI ALIMENTAZIONE RIPOSO
DettagliDICHIARAZIONE IN MERITO ALLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO ALLA DATA 26/01/2016
STUDIO TECNICO ARCH. ABBASSAGGI FLAVIO - ARCH. RUBAGOTTI PAOLO viale Marconi, 13-25034 - Orzinuovi -(Bs) tel. 030942237 fax 030943108 - info@studiorba.191.it Allegato 4 comune di ORZIVECCHI provincia di
DettagliOrdinanza sugli emolumenti per il traffico di animali
Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA) 916.404.2 del 16 giugno 2006 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 15b della legge del 1 luglio 1966 1
DettagliI rischi riferibili all Organizzazione del Lavoro AMBIENTI DI LAVORO. Corso di Formazione per RLS Agenzia delle Dogane
I rischi riferibili all Organizzazione del Lavoro AMBIENTI DI LAVORO Agenzia delle Dogane Requisiti minimi dei locali e luoghi di lavoro Caratteristiche strutturali Stabilità e solidità rispetto al tipo
Dettagli