" Norme sulla circolazione dei beni culturali"

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1 PARLAMENTO ITALIANO Legge 30 marzo 1998, n. 88 " Norme sulla circolazione dei beni culturali" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1998 CAPO I RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DAL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA E RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 93/7/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 15 MARZO 1993 Sezione I Restituzione dei beni culturali usciti illecitamente da uno Stato membro dell'unione europea Art. 1. (Denominazioni) 1. Nella presente legge si intendono: a) per "regolamento CEE" e "direttiva CEE", rispettivamente il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, come modificato dal regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996 e la direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, come modificata dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997; b) per "Ministro" e "Ministero", rispettivamente il Ministro e il Ministero per i beni culturali e ambientali; c) per "legge n. 1089", la legge 1 o giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni; d) per "Stato richiedente", lo Stato membro dell'unione europea che promuova l'azione di restituzione ai sensi della presente sezione. Art. 2. (Azione di restituzione)1. I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dell'unione europea dopo il 31 dicembre 1992 sono restituiti a norma delle disposizioni della

2 presente sezione. 2. Sono considerati beni culturali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio dello Stato richiedente, in base alle norme ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 36 del Trat- tato istitutivo della Comunità economica europea. 3. La restituzione è ammessa per i beni culturali ricompresi in una delle seguenti categorie: a) beni indicati nell'allegato alla presente legge; b) beni facenti parte di collezioni pubbliche, inventariate in musei, archivi e fondi di conservazione di biblioteche; c) beni inclusi in inventari ecclesiastici. 4. È illecita l'uscita dei beni culturali avvenuta in violazione del regolamento CEE o della legislazione dello Stato richiedente in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale ovvero determinata dal mancato rientro alla scadenza del termine di esportazione temporanea. 5. Si considerano altresì illecitamente usciti i beni dati in esportazione temporanea qualora siano violate le prescrizioni stabilite dal cedente. 6. La restituzione è ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda. Art. 3. (Determinazione dell'autorità centrale. Assistenza e collaborazione dello Stato italiano agli altri Stati membri per l'esecuzione della direttiva CEE)1. L'autorità centrale prevista dall'articolo 3 della direttiva CEE è per l'italia il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonchè della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, degli enti territoriali e degli altri enti locali. 2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro, il Ministero: a) assicura la propria collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati membri dell'unione europea; b) fa eseguire ricerche sul territorio nazionale, rivolte alla localizzazione del bene culturale e alla identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga; le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene; c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene culturale la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti; d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue, per verificare la sussistenza dei presupposti previsti all'articolo 2, sul bene di cui sia stata effettuata la notifica di uscita illecita presunta ai sensi della lettera c) del presente comma, purchè tali operazioni vengano effettuate entro tre mesi dalla notifica stessa; qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e); e) dispone, ove necessario, la rimozione e la temporanea custodia presso musei pubblici, nonchè ogni altra misura necessaria per la conservazione del bene; f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore del bene culturale, di ogni questione concernente la restituzione; a tal fine, tenuto conto della qualità dei soggetti e della natura del bene, il Ministero può proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione della controversia mediante arbitrato da svolgersi secondo la legislazione italiana e raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti. Art. 4. (Azione di restituzione) 1. Gli Stati membri dell'unione europea possono esercitare l'azione di restituzione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio secondo quanto previsto dall'articolo L'azione è proposta davanti al tribunale del luogo in cui il bene si trova. 3. Oltre ai requisiti previsti nell'articolo 163 del codice di procedura civile, l'atto di citazione deve contenere: a) un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la qualità di bene culturale;

3 b) la dichiarazione delle autorità competenti dello Stato richiedente relativa all'uscita illecita del bene dal territorio nazionale. 4. L'atto di citazione è notificato altresì al Ministero per essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione di cui all'articolo 25, comma 1, lettera e). 5. Il Ministero notifica immediatamente l'intervenuta trascrizione alle autorità centrali degli altri Stati membri. Art. 5. (Prescrizione) 1. L'azione di restituzione è promossa nel termine perentorio di un anno a decorrere dal giorno in cui lo Stato richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore. 2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente. 3. L'azione di restituzione non si prescrive per i beni indicati nell'articolo 2, comma 3, lettere b) e c). Si intendono pubbliche le collezioni di proprietà dello Stato, di altre autorità territoriali, di enti qualificati pubblici in conformità alla legislazione nazionale, nonchè le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali. Art. 6. (Indennizzo) 1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, può, su domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo determinato in base a criteri equitativi. 2. Per ottenere l'indennizzo di cui al comma 1, il soggetto interessato deve dimostrare di aver acquisito il possesso del bene in buona fede. 3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione, eredità o legato non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del proprio dante causa. 4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento dell'indennizzo può rivalersi nei confronti del soggetto responsabile dell'illecita circolazione residente in Italia. Art. 7 (Pagamento dell'indennizzo). 1. L'indennizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene. 2. Del pagamento e della consegna del bene è redatto, a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario, ovvero di funzionari all'uopo designati dal Ministero, processo verbale, che viene rimesso in copia al competente Ufficio centrale del Ministero stesso. 3. Il processo verbale di cui al comma 2 costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. Art. 8. (Custodia temporanea dei beni ed altri adempimenti) 1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le altre comunque previste dall'articolo 3, nonchè quelle inerenti all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione. Sezione II Azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dall'italia Art. 9. (Titolarità dell'azione e patrocinio) 1. L'azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, davanti al competente giudice dello Stato

4 membro dell'unione europea in cui si trova il bene culturale. 2. Lo Stato si avvale dell'assistenza dell'avvocatura generale dello Stato. Art. 10. (Consegna o acquisizione del bene restituito) 1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato, il Ministero provve de alla sua custodia fino alla consegna all'avente diritto. 2. La consegna del bene è subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di restituzione e per la custodia del bene. 3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il Ministero dà notizia del provvedimento di restituzione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e con altra forma di pubblicità. 4. Qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cui al comma 3, il bene è acquisito al demanio dello Stato. Il competente Ufficio centrale del Ministero, sentiti il comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali competente per materia e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio statale o di ente pubblico al fine di assicurarne la migliore tutela e il pubblico godimento nel contesto culturale più opportuno. Capo II NORME DI ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO CEE Art. 11. (Licenza di esportazione) 1. Il rilascio della licenza di esportazione, anche temporanea, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento CEE, per i beni culturali compresi nell'allegato al regolamento medesimo, è funzione di preminente interesse nazionale e di adempimento di obblighi comunitari. 2. Ai fini del regolamento CEE gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali. 3. La licenza di esportazione è valida per sei mesi. 4. L'ufficio di esportazione rilascia la licenza di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione previsto dall'articolo 36, comma 2, della legge n. 1089, come sostituito dall'articolo 18 della presente legge. 5. La licenza di esportazione è altresì rilasciata dal medesimo ufficio che ha emesso l'attestato di libera circolazione in data non anteriore a trenta mesi. 6. In prima applicazione della presente legge, il Ministero comunica alla Commissione delle Comunità europee l'elenco degli uffici di esportazione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. I successivi aggiornamenti del predetto elenco sono comunicati entro due mesi dalla loro effettuazione. 7. Le disposizioni del capo IV e dell'articolo 66 della legge n. 1089, come modificati dal capo IV della presente legge, non si applicano ai beni culturali entrati nel territorio dello Stato e accompagnati da licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'unione europea ai sensi dell'articolo 2 del regolamento CEE per la durata di validità della licenza medesima. Art. 12. (Applicazione transitoria del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363) 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, reso in conformità ai rispettivi regolamenti parlamentari, si provvede alla revisione delle disposizioni del titolo II del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni medesime, in quanto compatibili con le disposizioni del capo IV della legge n. 1089, come modificato dalla presente legge, e con le disposizioni comunitarie. In

5 particolare: a) le disposizioni del capo II, sezioni I e II, e dell'articolo 146 del predetto titolo II si applicano alle procedure di rilascio o di diniego dell'attestato di libera circolazione; b) le disposizioni del capo IV del predetto titolo II si applicano all'esportazione di beni culturali non soggetti al regolamento CEE. Art. 13. (Violazione di obblighi formali) 1. Chi, effettuata l'esportazione ai sensi del regolamento CEE, non renda al competente ufficio di esportazione l'esemplare n. 3 previsto dal regolamento (CEE) n. 752/93 della Commissione, del 30 marzo 1993, attuativo del regolamento CEE, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire a lire Capo III NORME ATTUATIVE COMUNI - BANCA DATI DEI BENI CULTURALI ILLECITAMENTE SOTTRATTI Art. 14. (Informazioni alla Commissione delle Comunità europee e al Parlamento nazionale) 1. Il Ministro informa la Commissione delle Comunità europee delle misure adottate dall'italia per assicurare l'esecuzione del regolamento CEE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri. 2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, una relazione sull'attuazione della presente legge, nonchè sull'attuazione della direttiva CEE e del regolamento CEE in Italia e negli altri Stati membri. 3. Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, predispone ogni tre anni, per la prima volta nel febbraio 1999, la relazione alla Commissione delle Comunità europee sull'applicazione del regolamento CEE e della direttiva CEE. La relazione è trasmessa al Parlamento. Art. 15. (Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti) 1. Presso il Ministero è istituita la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti. 2. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di attuazione della banca dati. Art. 16 (Accordi con gli altri Stati membri dell'unione Europea) 1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonchè della legislazione e dell'organizzazione di tutela dei diversi Stati membri dell'unione europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con i corrispondenti Ministeri degli altri Stati. Capo IV MODIFICAZIONI ALLA LEGGE N Art. 17. (Sostituzione dell'articolo 35 della legge n. 1089) 1. L'articolo 35 della legge n è sostituito dal seguente: "Art È vietata, se costituisca danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l'uscita dal territorio della Repubblica dei beni di cui all'articolo 1 della presente legge ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, che, in

6 relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentino interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico. 2. Il divieto riguarda anche: a) audiovisivi con relativi negativi, la cui esecuzione risalga a oltre venticinque anni; b) mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, tranne che l'uscita non sia temporanea per la partecipazione a mostre e raduni internazionali; c) beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni. 3. Il divieto di cui al comma 1 si applica comunque agli archivi e ai singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonchè ai beni di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 3 e 5 della presente legge. 4. Per i beni culturali non assoggettati ai divieti del presente articolo i competenti uffici di esportazione rilasciano l'attestato di libera circolazione. 5. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali". Art. 18. (Sostituzione dell'articolo 36 della legge n. 1089) 1. L'articolo 36 della legge n è sostituito dal seguente: "Art Chi intenda far uscire dal territorio della Repubblica beni culturali deve farne denuncia e presentarli ai competenti uffici di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale. 2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di libera circolazione. 3. Per i beni culturali di proprietà della regione o di enti sottoposti alla sua vigilanza oppure oggetto di delega di funzioni amministrative alla regione, l'ufficio di esportazione sente la regione, il cui parere è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante. 4. L'attestato di libera circolazione ha validità triennale ed è redatto in tre originali dei quali: a) uno è depositato agli atti d'ufficio; b) un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione del bene; c) un terzo è trasmesso al competente Ufficio centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali per la formazione del registro ufficiale degli attestati". Art. 19. (Sostituzione dell'articolo 37 della legge n. 1089) 1. L'articolo 37 della legge n è sostituito dal seguente: "Art L'attestato di libera circolazione, previsto dal comma 2 dell'articolo 36, è rilasciato dall'ufficio di esportazione non prima di quindici giorni e comunque non oltre quaranta giorni dalla presentazione del bene. 2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione del bene, ne dà notizia al competente Ufficio centrale che può, entro i successivi dieci giorni, inibire il rilascio dell'attestato di libera circolazione. 3. Avverso il rifiuto dell'attestato, l'interessato può presentare, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali. 4. Copia del ricorso deve essere contestualmente inviata all'ufficio di esportazione interessato. 5. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso. 6. Qualora il Ministro per i beni culturali e ambientali accolga il ricorso, l'ufficio di esportazione, nei venti giorni successivi, rilascia l'attestato di libera circolazione. 7. In caso di rigetto, i beni sono sottoposti al regime di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge e agli articoli 3 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409". 2. Alla

7 copertura delle minori entrate derivanti dalla soppressione della tassa di esportazione, valutate in lire 350 milioni annue, si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26. Art. 20. (Sostituzione dell'articolo 39 della legge n. 1089) 1. L'articolo 39 della legge n è sostituito dal seguente: "Art Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministro per i beni culturali e ambientali o la regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione competente hanno la facoltà di acquistare il bene per il valore indicato nella denuncia". Art. 21. (Certificato di importazione) 1. Dopo l'articolo 39 della legge n è inserito il seguente: "Art. 39-bis La spedizione o l'importazione in Italia delle cose indicate nell'articolo 35 è certificata, a domanda, dall'ufficio di esportazione. 2. Il certificato di avvenuta importazione è rilasciato osservando le procedure e modalità stabilite dal regolamento. 3. Il certificato di avvenuta spedizione è rilasciato in base a documentazione idonea alla identificazione della cosa e a comprovarne la provenienza, fornita o autenticata da una autorità dello Stato membro dell'unione europea di spedizione. 4. Il certificato di cui al comma 3, per cinque anni dalla data della sua emanazione, sostituisce ad ogni effetto l'attestato di cui all'articolo 36". Art. 22. (Sostituzione dell'articolo 40 della legge n. 1089) 1. L'articolo 40 della legge n è sostituito dal seguente: "Art I beni culturali per i quali operi il divieto previsto nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 35 possono circolare in via temporanea per manifestazioni culturali, mostre o esposizioni d'arte. 2. Per le finalità di cui al comma 1, l'ufficio di esportazione rilascia una autorizzazione con validità non superiore ad un anno. 3. La spedizione o l'esportazione temporanea sono garantite mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, per un importo superiore del 10 per cento al valore stimato del bene, rilasciata da un istituto bancario o da una società di assicurazione. La cauzione è incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non siano reimportati nel termine stabilito, fatta salva l'applicazione del secondo comma dell'articolo 65". Art. 23. (Sostituzione dell'articolo 66 della legge n. 1089) 1. L'articolo 66 della legge n è sostituito dal seguente: "Art Chiunque trasferisce negli Stati membri dell'unione europea o esporta verso Paesi terzi cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico, nonchè i beni di cui al comma 2 dell'articolo 35, senza aver ottenuto il prescritto attestato di libera circolazione o la prescritta licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da lire a lire 10 milioni. 2. La pena è aumentata se si tratta di cose di interesse particolarmente importante. 3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando. 4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza definitiva di condanna consegue la sospensione della autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività per una durata minima di sei mesi. L'autorizzazione è revocata nei casi di recidiva ai

8 sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 2), del codice penale. 5. La pena applicabile per i reati previsti nel comma 1 è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva e comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti ovvero esportati. 6. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui al comma 1, chiunque spedisce verso Stati membri dell'unione europea o esporta verso Paesi terzi le cose di cui al comma 1 non accompagnate dall'attestato di libera circolazione o dalla licenza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire a lire ". Art. 24. (Abrogazioni) 1. Sono abrogati gli articoli 38, 41 e 42 della legge n Capo V NORME FINALI Art. 25. (Attività degli Uffici centrali) 1. In materia di circolazione ed esportazione dei beni culturali, gli Uffici centrali del Ministero, ciascuno per la parte di competenza, in aggiunta ai compiti già spettanti ai sensi delle leggi vigenti: a) dispongono l'assegnazione dei beni acquisiti al demanio dello Stato ai sensi dell'articolo 10, comma 4; b) curano la tenuta del registro ufficiale degli attestati formati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge n. 1089, come sostituito dall'articolo 18 della presente legge; c) possono inibire il rilascio dell'attestato di libera circolazione entro il termine di cui all'articolo 37, comma 2, della legge n. 1089, come sostituito dall'articolo 19 della presente legge; d) dispongono ispezioni sulle attività degli uffici di esportazione; e) conservano uno speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali per la restituzione dei beni culturali; f) dichiarano, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, ai soli fini della restituzione, l'interesse particolare per il patrimonio culturale nazionale di beni già usciti dal territorio italiano; g) presentano al Ministro proposte di intervento in materia di spedizione dei beni culturali negli Stati membri dell'unione europea o di esportazione verso altri Stati. Art. 26. (Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 15 e 19, valutato in complessive lire 450 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Allegato (previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera a) A. Categorie di beni 1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da: a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine; b) siti archeologici; c) collezioni archeologiche. 2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo

9 smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni. 3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1). 4. Acquarelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto. 5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale (1) e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto. 6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonchè manifesti originali (1). 7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale (1), diverse da quelle della categoria Fotografie, film e relativi negativi (1). 9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1). 10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.[ (1) Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all'autore.] 11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni. 12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni. 13.a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia. b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico. 14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni. 15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni. I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati dalla presente legge soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori di cui alla lettera B. B. Valori applicabili alle categorie di cui alla lettera A (in ECU) 1) 0 (zero) - 1. Reperti archeologici - 2. Smembramento di monumenti - 9. Incunaboli e manoscritti Archivi 2) Mosaici e disegni - 6. Incisioni - 8. Fotografie Carte geografiche stampate 3) Acquarelli, guazzi e pastelli 4) Arte statuaria Libri Collezioni Mezzi di trasporto Altri oggetti 5) Quadri Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione. Il valore è quello del bene nello Stato membro al quale è stata avanzata richiesta di restituzione. La data di conversione dei valori espressi in ECU nel presente allegato nelle monete nazionali è il 1 o gennaio 1993.

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