REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELL IMPOSTA PROVINCIALE SULLE FORMALITA DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE E ANNOTAZIONE DEI VEICOLI RICHIESTI AL P.R.A.

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1 REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELL IMPOSTA PROVINCIALE SULLE FORMALITA DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE E ANNOTAZIONE DEI VEICOLI RICHIESTI AL P.R.A. ex art. 56 del D. Lgs n. 446 Approvato con deliberazione Consiliare n. 121 del , - Modificato con successive deliberazioni consiliari: - Modificato con D.C.P. n. 14 dell (gli artt. 3,5,7,8 e 11); - Modificato con D.C.P. n. 95 del (gli artt. 3,4,9 e 11); - Modificato con D.C.P. n. 13 del (gli artt. 1,2,4,7,9 e 11); - Modificato con D.C.P. n. 77 del (gli artt. 3 e 4). - Integrato con D.C.P. n. 2 del (art. 3 bis) Pag. 1 di 8

2 ART. 1 Istituzione dell imposta 1. In attuazione del dispositivo dell art.56 del D.Lgs 15 Dicembre 1997 n.446 è istituita l imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione (I.P.T.) dei veicoli, richiesta al pubblico registro automobilistico, avente competenza nell ambito territoriale corrispondente, ai sensi della vigente normativa. 2. L imposta si applica sulla base della vigente disciplina di legge e secondo le norme del presente regolamento, adottato ai sensi dell art. 52 del decreto legislativo 15 Dicembre 1997, n.446 e decreto legislativo n ART. 2 Presupposto dell'imposta 1. L imposta si applica sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) a partire dal l Gennaio L imposta è dovuta sulle formalità richieste in base agli atti e ai documenti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia. 3. L imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. E tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito e in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, non sono soggette al pagamento dell imposta (Legge n. 85/95) 3. ART. 3 Modalità, termini e sanzioni 1. Il versamento dell imposta per le formalità di prima iscrizione dei veicoli al P.R.A, nonché di contestuali diritti reali, deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell originale della carta di circolazione. 2. Il versamento dell imposta per le formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione relative a veicoli già iscritti al P.R.A. deve essere effettuato entro lo stesso termine di cui al comma precedente dalla data di formazione dell atto, salvo il disposto del comma 8 dell art. 56 del 1 termine aggiunto con deliberazione Consiliare n.13 del termine aggiunto con deliberazione Consiliare n.13 del comma aggiunto con deliberazione Consiliare n.13 del Pag. 2 di 8

3 decreto legislativo 15 Dicembre 1997, n Per l omissione o il ritardato pagamento totale o parziale 4 dell imposta entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica la sanzione prevista dall art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.471 da corrispondersi contestualmente ad essa. Le sanzioni sono applicate con le modalità previste dall art.13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n Il pagamento della sanzione e degli interessi moratori nelle misure di legge 6 deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell imposta. 5. Al pagamento dell imposta e della sanzione sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse sono richieste le formalità, secondo quanto disposto dalla vigente normativa. 6. Per ottenere le formalità di cui sopra devono essere prodotti all Ufficio del P.R.A., gli atti, i documenti e le certificazioni prescritti dalle disposizioni istitutive dell imposta. Le note presentate al P.R.A. devono riportare la specifica delle somme dovute a titolo di imposte, i dati di ciascuna formalità e il totale delle somme dovute. 7. Le formalità di cui ai commi precedenti non possono essere eseguite se non è stata assolta l imposta provinciale nelle misure comunicate al P.R.A., ai sensi del terzo comma dell art.56 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n Restano comunque applicabili tutte le agevolazioni in materia di imposta di registro e trascrizione, disposte con Legge della Stato e in particolare le agevolazioni ai sensi del D.Lgs n. 358 e della Legge n. 146 in materia di conferimento di beni in società soggetti all imposta in misura fissa. Al riguardo è bene precisare che per fruire delle agevolazioni i richiedenti sono tenuti a indicare sulle note le disposizioni che le accordano 7. ART. 3bis 8 1. La tariffa I.P.T. prevista per l acquisto di autoveicoli e/o motoveicoli ex art. 56 del D.Lgs 446/97 viene ridotta nella misura stabilita annualmente dalla Giunta, in caso d intestazione del veicolo al portatore di handicap sensoriale (così come definito con la circolare n. 72 del dell Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normative e Contenzioso) ovvero a suo familiare convivente che ha il 4 parole aggiunte con deliberazione Consiliare n. 77 del comma aggiunto con deliberazione Consiliare n. 77 del parole aggiunte con deliberazione Consiliare n. 77 del comma aggiunto con deliberazione Consiliare n. 95 del articolo aggiunto con deliberazione Consiliare n. 2 del Pag. 3 di 8

4 soggetto stesso fiscalmente a carico, previa presentazione di certificazione rilasciata da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscano lo stato di handicap o d invalidità. ART.4 Misure dell imposta 1. L imposta provinciale è applicata sulla base di apposita tariffa determinata con Decreto del Ministro delle Finanze che stabilisce le misure dell imposta per tipo e potenza dei veicoli, ai sensi dell art. 56, comma 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446. Tali misure entrano in vigore il 1 gennaio Le misure così stabilite possono essere aumentate entro i limiti e nei tempi previsti dalla legge ai fini dell approvazione del bilancio di previsione e si applicano alle formalità richieste a partire dal 1 gennaio dell esercizio cui si riferisce il bilancio di previsione. 3. In caso di mancato adeguamento, resta confermata, per l esercizio successivo la tariffa in vigore La Provincia notifica entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell imposta al competente ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e al concessionario della riscossione per gli adempimenti di competenza. 5. Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale e i rimorchi destinati a servire detti veicoli, sempreché non siano adatti al trasporto di cose, l imposta è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto del Ministero delle Finanze di cui al comma 11 dell art. 56 del D.Lgs. 446/97, si applica per i rimorchi a uso abitazione per campeggio e simili. 10 ART. 5 Modalità di riscossione dell imposta 1. L imposta dovuta, deve essere corrisposta, mediante versamento allo stesso concessionario della riscossione delle tasse automobilistiche, come previsto dall art. 56 comma 4, del D.Lgs , n L attestazione di avvenuto versamento dell imposta dovuta va presentata al pubblico registro automobilistico insieme agli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia 9 comma aggiunto con deliberazione Consiliare n. 77 del comma aggiunto con deliberazione Consiliare n. 13 del Pag. 4 di 8

5 per la richiesta delle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli. 3. L attestazione di avvenuto versamento dell imposta deve riportare la causale delle somme dovute a titolo di imposta con indicazione dei dati per ciascuna formalità, sulla base del modello predisposto dal soggetto incaricato dalla riscossione, sentito il P.R.A., e approvato con atto del responsabile dell Ufficio tributi della Provincia. ART. 6 Versamenti e obblighi del concessionario 1. L ammontare dell imposta giornalmente riscossa a norma dei precedenti articoli, al netto del compenso stabilito, deve essere versato dal concessionario della riscossione alla tesoreria della Provincia entro il terzo giorno lavorativo successivo. 2. Il concessionario è tenuto ad assicurare mensilmente alla Provincia, tramite tabulato cartaceo o supporto magnetico, i dati giornalieri degli incassi comprovanti il titolo della riscossione, il compenso in relazione al servizio svolto, nonché gli estremi dei versamenti effettuati nel termine massimo del giorno quindici del mese successivo a quello di riferimento. 3. Il concessionario provvederà a conservare a propri atti le ricevute di versamento a favore della provincia da esibire agli incaricati del controllo da parte della Provincia medesima. Le ricevute hanno valore liberatorio del concessionario. 4. La provincia può disporre specifiche verifiche di cassa presso il concessionario entro cinque anni dalla data di riscossione dell imposta. ART. 7 Compensi del concessionario 1. Per gli adempimenti di cui al presente regolamento, nonché per i dati e i documenti da trasmettere alla Provincia, compete al concessionario il compenso stabilito con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi del comma 7 dell art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n L affidamento della riscossione al concessionario avrà la durata stabilita dalla convenzione regionale per l affidamento della riscossione delle tasse automobilistiche. 3. Per gli anni successivi la misura del compenso di cui al comma precedente è annualmente adeguata con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno alle variazioni percentuali dell indice generale del costo Pag. 5 di 8

6 della vita intervenute rispetto all anno precedente. 11 ART.8 Ripresentazione di richiesta di formalità 1. Nel caso di ripresentazione di richiesta di formalit, precedentemente rifiutate dal P.R.A., non si fa luogo a ulteriori riscossioni salvo che la richiesta non sia stata precedentemente rifiutata per insufficiente versamento. 2. Nel caso che la ripresentazione avvenga oltre i termini stabiliti dai commi 1 e 2 dell art.3, si dà luogo all applicazione delle sanzioni previste dal comma 3 dello stesso art Non si dà luogo a quanto previsto dal precedente comma 2 ove le cause non sono imputabili al richiedente. 12 ART. 9 Rimborsi e recuperi 1. Per le richieste di formalità già presentate e rifiutate dal P.R.A. che non vengono più ripresentate, l istanza di rimborso dell imposta provinciale diretta alla Provincia deve essere unicamente alla nota di trascrizione originaria, trasmessa all ufficio del P.R.A. di Potenza che provvede all istruzione di rimborso, all annullamento della nota presentata, alle conseguenti annotazioni sul registro progressivo del P.R.A., nonché alla trascrizione alla provincia dell istanza di rimborso perché provveda in merito. 2. Analogamente si procede per i versamenti in eccesso. 3. La Provincia provvede ad effettuare i rimborsi direttamente ovvero ad autorizzare il concessionario della riscossione al rimborso delle somme dovute. 4. L imposta o la maggiore imposta dovuta a seguito di mancata o erronea liquidazione e versamento del tributo e l eventuale sanzione, devono essere contestate al trasgressore con le modalità previste dal D.Lgs n.472 entro il termine di decadenza di tre anni. 5. Il P.R.A. provvede, altresì, all istruzione delle pratiche per il recupero delle differenze d imposta e di eventuali sanzioni a seguito di errori per difetto in sede di liquidazione da parte del P.R.A. e provvede alla trascrizione alla Provincia per il seguito di competenza. 11 Comma aggiunto con deliberazione Consiliare n. 13 del comma aggiunto con deliberazione Consiliare n. 14 dell Pag. 6 di 8

7 6. L imposta suppletiva e i rimborsi devono essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita. 13 ART. 10 Fornitura di dati, statistiche, elaborati 1. Il concessionario della riscossione è tenuto, su richiesta della Provincia, a permettere, l interrogazione degli archivi contabili relativi all I.P.T. tramite apposito collegamento telematico, anche al fine di costituire l archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti al P.R.A. previsto dall art.56, quarto comma, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n A tale riguardo il concessionario è tenuto a dotarsi di adeguato software e hardware. E tenuto altresì a fornire lo stesso software alla Provincia per la consultazione dei dati contabili. 3. Le interrogazioni telematiche potranno essere effettuate senza limiti temporali e senza oneri per la Provincia. 4. Il concessionario dovrà fornire ulteriori dati di natura statistica di interesse della Provincia, specificati in apposita convenzione. ART. 11 Norme finali e transitorie 1. Ai sensi dell articolo 13 del D.Lgs n. 471 gli adempimenti relativi alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell imposta provinciale di trascrizione e relativi controlli, nonché l applicazione delle sanzioni per l omesso e ritardato pagamento, sono affidati all A.C.I. Automobile Club d Italia Ufficio Provinciale Potenza, attuale concessionario del Pubblico Registro Automobilistico, il quale riversa alla tesoreria della Provincia di Potenza le somme riscosse inviando alla provincia stessa la relativa documentazione. In ogni caso deve essere assicurata l esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico Nella fattispecie è affidata all A.C.I. anche l istruttoria delle istanze di rimborso e di recupero di imposta di cui all art. 9 del presente regolamento. 3. Per tali adempimenti, compreso il controllo della completezza degli elementi da indicarsi nelle note a norma dell art.3 nonché per i dati da trasmettere alla Provincia, competono all' A.C.I. i compensi nella misura determinata dalla disciplina in vigore. 13 comma aggiunto con deliberazione Consiliare n. 13 del comma aggiunto con deliberazione Consiliare n.13 del Pag. 7 di 8

8 4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a partire dal 1 gennaio Pag. 8 di 8

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