COMUNE DI BETTOLA Provincia di Piacenza REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

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1 COMUNE DI BETTOLA Provincia di Piacenza REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Approvato con delibera di C.C. n. 7 del

2 Indice Art. 1 Ambito e finalità del regolamento Art. 2 Distinzioni delle occupazioni ed atto di concessione/autorizzazione Art. 3 Domanda di occupazione Art. 4 Istruttoria della domanda e rilascio dell atto di concessione Art. 5 Obblighi del concessionario Art. 6 Decadenza ed estinzione della concessione Art. 7 Modifica, sospensione e revoca della concessione Art. 8 Rinnovo e disdetta della concessione Art. 9 Titolarità della concessione Art. 10 Decadenza della concessione Art. 11 Decadenza della concessione. Disposizioni particolari per gli operatori di mercato Art. 12 Occupazioni abusive Art. 13 Oggetto del canone Art. 14 Criteri per la determinazione della tariffa del canone Art. 15 Classificazione delle strade Art. 16 Durata delle occupazioni Art. 17 Misurazione dell area occupata ed applicazione del canone Art. 18 Soggetto passivo Art. 19 Agevolazioni Art. 20 Esenzioni Art. 21 Versamento del canone per le occupazioni permanenti Art. 22 Versamento del canone per le occupazioni temporanee Art. 23 Attività di controllo Art. 24 Riscossione coattiva Art. 25 Rimborsi Art. 26 Sanzioni Art. 27 Contenzioso Art. 28 Disposizioni transitorie Art. 29 Disposizioni finali

3 Art. 1 Ambito e finalità del regolamento 1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni. 2. Con i termini suolo pubblico e spazio pubblico nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio. 3. Nel presente regolamento con i termini occupazione e occupare si intende la disponibilità o l occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all uso generale della collettività. 4. Sono considerate aree comunali, ai fini dell applicazione del canone di cui al comma 1, le strade provinciali situate all interno di centri abitati individuate ai sensi dell articolo 1, comma 7, del D. Lgv , n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 2 Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione/autorizzazione 1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di cui al presente regolamento hanno sempre carattere precario e si distinguono in permanenti e temporanee: a) sono PERMANENTI le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione aventi comunque durata non inferiore all anno, che comportino o meno l esistenza di manufatti o impianti; Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere: o di durata indefinita, che necessitano solamente della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi o pluriennali o annuali che necessitano dell eventuale rinnovo alla scadenza mediante il rilascio di una nuova concessione. b) sono TEMPORANEE le occupazioni di durata inferiore all anno, anche se ricorrenti e quelle che prevedono la sottrazione non continuativa del suolo pubblico (ad esempio soltanto per una parte del giorno); c) Le occupazioni temporanee sono ricorrenti quando le relative concessioni sono rilasciate, con le stesse caratteristiche, per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, e che si ripetono.

4 2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all art. 1, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione/autorizzazione comunale rilasciata dall Ufficio competente, su domanda dell interessato. 3. Non è comunque richiesta la concessione/autorizzazione: o Per le occupazioni realizzate dagli operatori commerciali su aree pubbliche che occupano posti del mercato rimasti disponibili giornalmente (spuntisti). Per tali occupazioni il documento di quietanza del versamento del canone, applicando le tariffe in vigore, richiesto dall Ufficio incaricato, assolve contestualmente tale obbligo; o Per le occupazioni effettuate da autoveicoli negli appositi spazi adibiti dal Comune a parcheggio a pagamento: 4. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni: - difformi dalle disposizioni dell atto di concessione; - che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall estinzione della concessione medesima. 5. In tutti i casi di occupazione abusiva, l Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative. 6. Resta, comunque, a carico dell occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell occupazione. 7. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall applicazione delle sanzioni. 8. L occupazione può essere vietata per motivi di interesse pubblico, per contrasto con disposizioni di legge o regolamenti nonché per eventuali prescrizioni, in particolare sotto il profilo del decoro, della viabilità e della sicurezza. Art. 3 Domanda di occupazione 1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all art. 1,, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione/autorizzazione. 2. La domanda di concessione deve essere redatta sull apposito stampato predisposto dal Comune in carta legale e contenere: a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale dei richiedenti nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;

5 b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall amministratore; c) l ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare; d) la superficie o l estensione lineare che si intende occupare; e) la durata e al frequenza per le quali si richiede l occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione; f) il tipo si attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell opera o dell impianto che si intende eventualmente eseguire; g) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le norme che l Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà. h) la dichiarazione di assunzione di responsabilità per danni a terzi compreso il Comune; i) l impegno a pagare il canone determinato nell atto di concessione/autorizzazione, oltre al rimborso delle spese per eventuale sopraluogo istruttorio e alla costituzione di un deposito cauzionale, ove previsto per la particolare occupazione; j) la restituzione dell originale atto di concessione o autorizzazione nel caso di rinuncia, cessione, revoca, decadenza del provvedimento stesso; k) La domanda deve essere corredata da una planimetria dell area interessata dall occupazione, tale da consentire una precisa identificazione della stessa. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da un disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell ingombro; l) Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell esame della domanda. Qualora l occupazione sia richiesta per l esercizio di attività che comportino specifiche autorizzazioni, il richiedente deve dimostrare di essere i possesso delle autorizzazioni medesime. Il concessionario si dovrà altresì munire di eventuali altre autorizzazioni o concessioni previste da normative o Regolamenti vigenti. m) La domanda deve essere presentata: - almeno 15 giorni prima della data in cui si intende iniziare l occupazione per le occupazioni temporanee; - almeno 60 giorni prima della data in cui si intende iniziare l occupazione per le occupazioni permanenti; In caso di presentazione di domande riguardanti l occupazione della medesima area, fatta salva la possibilità per il Comune di non concederla, costituirà priorità la data di presentazione della richiesta. Art. 4 Istruttoria della domanda e rilascio dell atto di concessione 1. Le domande di occupazione sono assegnate all Ufficio competente per l istruttoria e la definizione delle stesse. 2. Il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni.

6 3. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all art. 3, l ufficio competente formula all interessato apposita richiesta di integrazione. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo. 4. Qualora entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di integrazione non pervenga al Settore competente la relativa documentazione, la domanda viene archiviata. 5. L ufficio competente, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla agli uffici competenti del Comune ove, per la particolarità dell occupazione, si renda necessaria l acquisizione di specifici pareri tecnici. E comunque fatto obbligo richiedere il parere del Locale Ufficio di Polizia Municipale. 6. Gli uffici interessati devono trasmettere il richiesto parere entro 20 giorni in caso di occupazione permanente e entro 4 giorni in caso di occupazione temporanea. 7. L atto di concessione deve contenere: a) gli elementi identificativi della concessione di cui all art. 3; b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione; c) la misura esatta, la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l eventuale fascia oraria di occupazione e l uso specifico cui la stessa è destinata; d) il criterio di determinazione e l ammontare del il canone di concessione, se dovuto e dell eventuale misura del deposito cauzionale, se previsto; e) l obbligo di osservare quanto previsto dall art. 5 del presente regolamento. 8. L atto di concessione/autorizzazione non abilita il concessionario alla istallazione di manufatti qualora a tal fine sia prescritto formale permesso di costruire, né allacciamenti a pubblici servizi per i quali è richiesta espressa autorizzazione. 9. Nell ipotesi suddetta l efficacia della concessione/autorizzazione è subordinata al preventivo ottenimento del permesso di costruire, autorizzazione o dichiarazione di inizio attività (D.I.A) Art. 5 Obblighi del concessionario Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell atto di concessione ed in particolare ha l obbligo di : a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese; b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l atto che legittima l occupazione; c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell occupazione; d) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l area che occupa; e) di versare il canone alle scadenze previste.

7 Art. 6 Decadenza ed estinzione della concessione 1. Sono causa di decadenza della concessione: a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti; b) l uso improprio o diverso da quello previsto nell atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso. 2. Sono causa di estinzione della concessione: a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario; b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario. Art. 7 Modifica, sospensione e revoca della concessione 1. L Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato. 2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto. Art. 8 Rinnovo e disdetta della concessione 1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate. 2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo. 3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 5 giorni della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta. 4. Il procedimento attivato con la domanda di proroga e/o rinnovo segue lo stesso iter previsto per il rilascio della concessione/autorizzazione originaria. 5. Le domande di rinnovo contenenti modifiche rispetto a quanto originariamente richiesto saranno considerate a tutti gli effetti come nuove richieste di concessione. 6. Il mancato pagamento del canone per l occupazione già in corso costituisce motivo ostativo per il rinnovo o la proroga della concessione/autorizzazione. 7. Anche le disdette anticipate delle concessioni devono essere comunicate nei termini di cui ai precedenti commi 2 e 3.

8 Art. 9 Titolarità della concessione 1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la cessione, anche parziale, a terzi, sia dietro corrispettivo, sia a qualsiasi titolo, compreso quello gratuito, degli spazi per i quali è stata autorizzata o concessa l occupazione. 2. Nell ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l attività (affitto/cessione d azienda) in relazione alla quale è stata concessa l occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione presentando apposita domanda, indicando gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l attività rilevata. 3. Il subentrante è tenuto al versamento del canone se non pagato dal precedente titolare dell atto di concessione. Art. 10 Decadenza della concessione 1. Sono causa di decadenza della concessione/autorizzazione: a) Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell atto rilasciato; b) La violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazioni di suoli; c) L uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione. 2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già assolto non verrà restituito. 3. La decadenza di cui al presente articolo non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativo al periodo di effettiva occupazione. Art. 11 Decadenza della concessione Disposizioni particolari per gli operatori di mercato 1. Il mancato pagamento del canone o di una rata di esso, entro 30 giorni dalla scadenza prescritta, comporterà per gli operatori di mercato titolari di posteggio fisso l interdizione alle aree mercatali; per poter accedere al mercato l operatore dovrà esibire la ricevuta di versamento all Ufficio incaricato.

9 2. Il mancato pagamento del canone entro la quarta giornata mercatale successiva comporterà per gli operatori di mercato spuntisti l interdizione alle aree mercatali; per poter accedere al mercato l operatore dovrà esibire la ricevuta di versamento all Ufficio incaricato. Art. 12 Occupazioni abusive 1. Le occupazioni realizzate senza la concessione/autorizzazione comunale sono considerate abusive e le medesime sono comunque soggette al pagamento del canone. 2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni: a) realizzate in modo difforme alle disposizioni contenute nell atto di concessione/autorizzazione e quelle eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente; b) che si protraggono oltre il termine della scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione, ovvero quando questa sia stata revocata o dichiarata decaduta o estinta; 3. In tutti i casi di occupazione abusiva l Ufficio competente al rilascio della concessione/autorizzazione, previa costatazione e contestazione della violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo., dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale vi provvede d ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le spese relative. 4. Resta comunque a carico dell occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell occupazione. 5. Oltre al pagamento del canone previsto per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, alle occupazioni abusive è applicata la sanzione prevista dall art. 26 del presente regolamento. Il pagamento della sanzione non sana comunque l irregolarità dell occupazione. 6. Ai fini dell applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l abuso nell occupazione deve risultare da verbale di accertamento di violazione redatto da Agente di Polizia Municipale o da altro organo preposto al controllo. Per le occupazioni permanenti, qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1 gennaio dell anno in cui è stata accertata. Per le occupazioni temporanee, le stesse si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale così come previsto dall art. 63 comma 5 lettera g del D. Lgs. 446/97.

10 Art. 13 Oggetto del canone 1. Sono assoggettate al pagamento di un canone di concessione tutte le occupazione di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nelle piazze, nei mercati, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelle effettuate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo i criteri e nelle entità di cui ai successivi articoli. Art. 14 Criteri per la determinazione della tariffa del canone 1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati: a) classificazione delle strade; b) entità dell occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari; c) durata dell occupazione; d) valore economico dell area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell area stessa; e) valore economico dell area in relazione all attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione. 2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione saranno deliberate dalla Giunta Comunale contestualmente all approvazione del Bilancio di Previsione ex articolo 44 del D. Lgv. n. 446 del Art. 15 Classificazione delle strade 1. Ai fini dell applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 2 categorie: - 1 categoria: strade del Capoluogo; - 2 categoria: strade esterne al Capoluogo come da perimetrazione risultante dal P.R.G. vigente. 2. Nel caso in cui l occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata. 3. Alle strade apparenti alla 1 categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2 categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1 categoria.

11 1. La durata dell occupazione è misurata: Art. 16 Durata delle occupazioni a) Per le occupazioni soggette all obbligo della concessione/autorizzazione, in base alla durata indicata nel provvedimento di concessione/autorizzazione; b) Per le occupazioni esenti da concessione, in base alla durata effettiva; c) Per le occupazioni abusive in base al verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale. 2. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, con decorrenza dal secondo anno dalla data di inizio delle stesse; per il primo anno sono assoggettate al canone rapportato a mese decorrente dalla data di inizio delle stesse. 3 Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie nella tariffa vigente, a giorno od a fasce orarie. Art. 17 Misurazione dell area occupata ed applicazione del canone 1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. 2. Non è assoggettabile al canone l occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare. 3. La superficie dell area occupata con strutture o simili collocate sul suolo, e regolarmente autorizzate ai sensi del vigente regolamento edilizio, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima In caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con manufatti autorizzati, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all area sottostante già occupata. 4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. 5. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in fase di prima applicazione, intendendosi per tale le prime due annualità, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze.

12 6. Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone determinando la superficie sulla base della loro larghezza per la profondità di un metro convenzionale. Per passi carrabili si intendono i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l accesso dei veicoli alla proprietà privata. Qualora gli interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull area antistante gli accessi, a norma del Codice della Strada, il rilascio del cartello è subordinato al pagamento del canone di concessione. 7. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati. Art. 18 Soggetto passivo 1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall occupazione di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone. 2. Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell occupazione. Art. 19 Agevolazioni 1. Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purché non vi siano appoggi al suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 50 per cento. 2. Per i passi carrabili di ogni tipo, indipendentemente dall utilizzo, la tariffa ordinaria è ridotta esclusivamente nella misura del 50 per cento. 3. Per le occupazioni temporanee realizzate per l esercizio dell attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 25% sia in zona A che in zona B; 4. Per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate con tende e simili, la tariffa ordinaria è ridotta del 60 per cento. 5. Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente effettuate dai pubblici esercizi la tariffa è ridotta del 60 per cento. Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente effettuate dagli esercizi commerciali di vendita al minuto in sede fissa la tariffa è ridotta del 70 per cento. 6. Per le occupazioni temporanee effettuate dagli operatori commerciali sul mercato settimanale la tariffa base è ridotta del 60%, con esclusione di qualsiasi altra ulteriore agevolazione. 7. Per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa base giornaliera è ridotta dell 80 per cento.

13 Art. 20 Esenzioni 1. Sono esenti dal canone: a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune; b) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap; c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all art. 87, comma 1, lettera c) T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R , n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; d) le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto, le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie; e) le associazioni locali che organizzano manifestazioni di varia natura senza scopo di lucro o a carattere benefico; f) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, ricreative o sportive. Art. 21 Versamento del canone per le occupazioni permanenti 1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare, ad eccezione del canone relativo all anno di rilascio della concessione/autorizzazione che verrà corrisposto in dodicesimi in base al periodo di effettiva occupazione. 2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell avvenuto pagamento. 3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 Gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo. 4. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune o del concessionario intestato: Comune di Bettola Versamento Cosap Permanente. E ammesso il versamento con sistema informatizzato (bancomat o similare) su apposito conto del Comune o del concessionario, domiciliato presso l Agenzia di Istituto di credito avente domicilio nel territorio del Comune. 5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.

14 Art. 22 Versamento del canone per le occupazioni temporanee 1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell occupazione, con le modalità previste nell art. 21, comma 4, con la dicitura Versamento Cosap Temporanea 2. Se trattasi di concessioni ricorrenti, cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare. Art. 23 Attività di controllo 1. L Ufficio competente in riferimento alle occupazioni permanenti e temporanee oggetto del presente regolamento, sulla base delle concessioni/autorizzazioni rilasciate o dei verbali di contestazione, dispone il recupero dell omesso versamento del canone o di ogni sanzione amministrativa relativa al medesimo. 2. Per il recupero delle somme di cui al comma 1, l Ufficio emette apposito avviso di contestazione/accertamento motivato nel quale saranno indicati: a) Importo del canone contestato; b) Gli eventuali interessi moratori, indennità e sanzioni; c) Modalità e condizioni con il quale effettuare il pagamento dell intera obbligazione entro il termine di 15 giorni; d) Organo presso il quale ricorrere. 3. La misura dell indennità addebitata all occupante, a titolo di rimborso spese sostenute, verrà determinata annualmente con atto della Giunta Municipale. Art. 24 Riscossione coattiva 4. La riscossione delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata dall avviso di contestazione e delle relative sanzioni è effettuata coattivamente nelle forme consentite dalle norme vigenti in materia. 5. In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal concessionario.

15 Art. 25 Rimborsi 1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall occupante a titolo di canone di concessione provvede l Ufficio competente. Il procedimento deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l interessato deve comunque inoltrare entro e non oltre 3 anni dalla data di pagamento. 2. Circa i termini di prescrizione degli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del Codice Civile concernenti le obbligazioni pecuniarie. Art. 26 Sanzioni 1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite, con l osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge , n. 689, applicando le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: Occupazione abusiva importo pari all ammontare del canone; Omesso pagamento totale o parziale del canone importo pari al 30% dell ammontare del canone stesso Tardivo pagamento del canone - importo pari al 10% 2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi moratori in ragione del tasso legale d interesse, dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell avviso di contestazione/accertamento. Art. 27 Contenzioso 1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione/autorizzazione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. 2. Le controversie concernenti l applicazione del canone di concessione/autorizzazione restano riservate all Autorità giudiziaria ordinaria. Art. 28 Disposizioni transitorie 1. Le concessioni e le autorizzazioni per l occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del Regolamento si intendono rinnovate sino alla loro scadenza naturale sempre che le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

16 Art. 29 Disposizioni finali 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di Legge e Regolamenti vigenti. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per l applicazione del canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del

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