COMUNE DI DOMUS DE MARIA REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
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1 COMUNE DI DOMUS DE MARIA REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 5 DEL 04/02/2013
2 INDICE Art. 1 Finalità Art. 2 -Principi generali Art. 3 -Ambito di applicazione Art. 4 Informativa Art. 5 -Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza e telecontrollo Art. 6 -Notificazione Art. 7 -Servizio di videosorveglianza Art. 8 -Trattamento e conservazione dei dati Art. 9 -Modalità di raccolta dei dati Art. 10 -Obblighi degli operatori Art. 11 -Manutenzione e assistenza Art. 12 -Diritti dell'interessato Art. 13 -Sicurezza dei dati Art. 14 -Provvedimenti attuativi Art. 15 -Norma di rinvio Art. 16 -Entrata in vigore
3 Art. 1 -Finalità 1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza e telecontrollo gestiti ed impiegati dal Comune di Domus de Maria nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione coinvolti nel trattamento. Art. 2 -Principi generali Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità. 1. Principio di liceità: il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt del Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 (d'ora in poi Codice). 2. Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi ed opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. 3. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento. 4. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice). E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o allo scopo di agevolare l'eventuale azione in sede giudiziale per la tutela dei diritti del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti. Art. 3 -Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati dal Comune di Domus de Maria sul proprio territorio. Art. 4 -Informativa 1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona video sorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa "minima", riportato in allegato al presente Regolamento. 2. Il supporto con l'informativa deve : a) essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
4 b) avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno; c) inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate. 3. L'informativa può non essere resa quando i dati personali sono trattati per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati. Art. 5 -Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza e telecontrollo 1. Il sistema di videosorveglianza e telecontrollo del territorio, con integrazione di pannelli indicativi della loro presenza a messaggio variabile, ha lo scopo di: a) assicurare la protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all'ordine ed alla sicurezza pubblica, alla prevenzione, all'accertamento o alla repressione dei reati, alla razionalizzazione ed al miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge; b) proteggere le proprietà pubbliche, in specie quelle comunali; c) acquisire prove utili per la contestazione di fatti illeciti. 2. I sistemi di videosorveglianza e tele controllo del territorio si propongono anche il fine di: a) sviluppare, attraverso la loro visibilità, una forte azione deterrente verso atti illeciti o verso atti o comportamenti in grado di compromettere la sicurezza, la salute e la incolumità delle persone, anche in dipendenza da eventi relativi alla circolazione stradale; b) consentire, anche a fini ambientali, il monitoraggio dei flussi di traffico per una corretta gestione della mobilità urbana, nonché il corretto mantenimento del suolo pubblico e delle aree adiacenti (es. corretto conferimento dei rifiuti ecc..). Art. 6 -Notificazione 1. Il titolare del trattamento dei dati personali, individuato nella persona del Sindaco, Legale rappresentante dell'ente, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli att. 37 e 38 del Codice. 2. Per quanto attiene ai compiti e alla designazione del Responsabile degli incaricati del trattamento dei dati si rinvia a quanto previsto dal Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e sue eventuali successive modificazioni e integrazioni, e al vigente "Regolamento per la tutela della riservatezza rispetto ai dati personali del Comune di Domus de Maria". Art. 7 -Servizio di videosorveglianza. 1. Il servizio di Videosorveglianza è affidato dal Sindaco al personale appartenente alla Polizia Locale, incaricato del trattamento e della conservazione dei dati.
5 2. Il sistema di videosorveglianza è costituito dalle seguenti componenti: Telecamere di ripresa fisse a colori con funzionalità "night and day" ad alta risoluzione (fino a 3 MPIXEL) con tecnologia IP Ethernet PoE Telecamere di ripresa fisse b/n "night and day" con funzionalità LPF per il rilevamento delle targhe dei veicoli in transito (dotate di illuminatori IR) Sistema di storage delle immagini con tecnologia NAS Ethernet GBit e tecnologia RAID per la protezione dai guasti accidentali (ubicato in apposito armadio rack 19" chiuso a chiave presso il comando di polizia locale) Postazione di gestione e visualizzazione delle immagini costituita da PC l multimediale con monitor ad alta risoluzione, software Mobotix MX Centre protetto da password per i vari tipi di accesso (ubicata in apposito armadio rack 19" chiuso a chiave presso il comando di polizia locale) Infrastruttura di comunicazione basata su tecnologia hyper-ian messa a disposizione dalla ditta installatrice, con separazione logica del traffico video rispetto al normale traffico dati (VLAN) Gruppo statico di continuità (UPS) atto a garantire l'alimentazione elettrica al sistema storage ed al pc di gestione anche in caso di mancanza di alimentazione elettrica, oltre a garantire la protezione da scariche atmosferiche. La memorizzazione delle immagini avviene sfruttando "l'intelligenza distribuita" delle singole telecamere, che, provvedono alla memorizzazione delle immagini stesse sullo storage NAS in base alle impostazioni volute (in modo continuo, in base alle analisi di motion, a seconda delle specifiche esigenze). Per l'accesso alla visualizzazione delle immagini, sia in tempo reale che registrate e per l'eventuale esportazione, è necessario essere muniti di apposite credenziali di autenticazione in dotazione al Sindaco ed all'incaricato della Polizia Locale. Art. 8 -Trattamento e conservazione dei dati 1. La raccolta e la registrazione dei dati oggetto della videosorveglianza devono avvenire per le finalità di cui al precedente art. 5 e debbono essere rese utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi. 2. La conservazione dei dati deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. 3. Nell'ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza e telecontrollo del territorio sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione. 4. Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di expiring dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l'esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare. Art. 9 -Modalità di raccolta dei dati La raccolta dei dati (immagini) avviene mediante telecamere con funzionalità LPF per ripresa dei veicoli in transito e telecamere con funzionalità night and day. I luoghi di posizionamento di telecamere ed eventuali modifiche alle tipologie delle stesse sono demandati alla Giunta Comunale, salvo per eventuali deleghe da parte dell Autorità Giudiziaria.
6 Le telecamere consentono riprese video anche con scarsa illuminazione notturna. L'ambito di azione delle telecamere è indirizzato alle zone di pertinenza pubblica o accessibili al pubblico. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 8, presso i locali suindicati. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione, anche eventualmente mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati Art. 10 -Obblighi degli operatori 1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche. 2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 5. Art. 11 -Manutenzione e assistenza. L'incaricato per la gestione della video sorveglianza avrà l'onere di controllare giornalmente (controllo visivo) la funzionalità dell'impianto e, in caso di anomalie, contatterà l'assistenza tecnica che interverrà con le modalità previste dal contratto. Art. 12 -Diritti dell'interessato Oltre a quanto già previsto dal Titolo II del Codice, chiunque ne abbia interesse, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto di : -conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; - essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati; - ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, nonché la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine; - opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo. Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
7 Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente. Art. 13 -Sicurezza dei dati 1. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza e telecontrollo del territorio devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini. 2. II titolare deve designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini. 3. Occorre altresì individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.). 4. La trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati dì video sorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione dì immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs). Qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615 ter del codice penale. Art. 14 -Provvedimenti attuativi 1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti il presente regolamento, in particolare la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e nel rispetto di quanto previsto nel c.2 dell art. 9 del presente Regolamento. Art. 15 -Norma di rinvio 1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al provvedimento in materia di videosorveglianza approvato dall'autorità garante per la protezione dei dati personali 8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010). Art. 16 -Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dello Statuto Comunale e pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio, entrerà in vigore non appena divenuta esecutiva la deliberazione di adozione dello stesso e successiva ripubblicazione per 15 giorni.
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