SPLIT PAYMENT NOVITA Decreto 9 gennaio 2018 Circolare n. 9/E/2018. A cura di Marco MAGRINI

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1 SPLIT PAYMENT NOVITA Decreto 9 gennaio 2018 Circolare n. 9/E/2018 1

2 Art. 17-ter Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti o società Occorre distinguere fra le operazioni che rientrano nella disciplina relativamente alle: fatture emesse dal 1 luglio 2017 fatture emesse dal 1 gennaio 2018 La successione delle norme comporta notevoli variazioni sugli aspetti oggettivi e soggettivi 2

3 Art. 17-ter Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti o società La norma è stata modificata dall art. 1, comma 1, lett. a) e b), del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 e Legge di conversione 21 giugno 2017 n. 96 Efficacia: Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1 luglio 2017 (in parte limitate al 31/12/2017) 3

4 Art. 17-ter - Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti o società L attuazione è stata affidata ai Decreti MEF 27 giugno 2017 e 13 Luglio 2017 che - art. 1 modificato e integrato il D.M. 23/01/ art. 2 stabilito disposizioni di efficacia e transitorie Efficacia: Le disposizioni del Decreto si applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1 luglio

5 Art. 17-ter Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti o società La norma è stata ulteriormente modificata dall art. 3, del D.L. 16 ottobre 2017 n. 148 che ha ampliato e modificato il riferimento soggettivo di PA, Società e Fondazioni Efficacia: Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1 gennaio

6 Art. 17-ter - Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti o società Dopo le modifiche dell art. 3 DL. 148/2017 l attuazione è stata affidata al Decreto MEF del 9 gennaio 2018 (che ha modificato il D.M. 23/01/2015 e stabilito regole transitorie insufficienti come vedremo Efficacia: Le disposizioni del Decreto si applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1 gennaio

7 Iva Split Payment art. 1, co. 629 lett. b) L art. 1, commi da 629 a 633 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015), introduce le disposizioni in materia di Split Payment ai fini Iva per le Pubbliche Amministrazioni L art. 1, D.L. 50/2017 allarga ad altre PA e ad alcune SOCIETA (per il 2017) 7

8 Iva Split Payment NORMATIVA DI RIFERIMENTO «Art. 17-ter. (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito»; 8

9 Iva Split Payment NORMATIVA MODIFICATA 01/07/2017 «Art. 17-ter. (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Amministrazioni Pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: a) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; b) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni; c) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario. 9

10 Iva Split Payment NORMATIVA MODIFICATA 01/07/2017 «Art. 17-ter. (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). 1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE. 1-quater. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo. 1-quinquies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico. ; [2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.]»; 10

11 Iva Split Payment NORMATIVA MODIFICATA 01/01/2018 «Art. 17-ter. (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). 1 -bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: 0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; 0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento; a) società controllate, ai sensi dell articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri; b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c) ; c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b) ; d) società quotate inserite nell indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario. 11

12 Iva Split Payment NORMATIVA DI RIFERIMENTO A ciò ha fatto seguito la pubblicazione del Comunicato Stampa n. 7 del 9 gennaio 2015 Ministero dell Economia e Finanze che ha anticipato chiarimenti poi definiti all interno del Decreto MEF 23 gennaio 2015 Il decreto ha fissato le regole operative che devono seguire i fornitori, per l emissione e la contabilizzazione delle fatture e le PA per la gestione e il versamento della relativa imposta. 12

13 Iva Split Payment PRASSI DI RIFERIMENTO l Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni significativi chiarimenti e completato il quadro regolamentare e interpretativo con circolari Circolare 1/E del 9 febbraio 2015 Circolare 6/E del 19 febbraio 2015, par. da 8.5 a 8.7 Circolare 15/E del 13 aprile 2015 Risoluzione 15/E del 12 febbraio 2015 (codici tributo per i versamenti che gli enti pubblici devono fare per l Iva addebitatagli dai fornitori di beni e servizi) Risoluzione n. 75/E/

14 Iva Split Payment PRASSI DI RIFERIMENTO Si deve ritenere che la prassi dell Agenzia delle entrate citata, emanata in riferimento all applicazione della disciplina in vigore dal 1 gennaio 2015 (per le PA), seppure con le opportune considerazioni specifiche laddove presentino aspetti di conflitto (ad esempio in merito al profilo soggettivo), trovi utilità d indirizzo anche per le novità introdotte e per la gestione delle nuove regole decorrenti dal 1 luglio 2017 (quindi anche per le SOCIETA ) 14

15 Iva Split Payment PRASSI DI RIFERIMENTO Altri interventi a corredo delle interpretazioni, per le relazioni che la disciplina ha con l applicazione del meccanismo del reverse charge, sono stati operati dall Agenzia entrate con la circolare 14/E del 27 marzo 2015, punto 4, utili a completare i profili interpretativi in materia sono le risposte alle interrogazioni parlamentari n del 19 marzo 2015 e n del 12 marzo

16 Iva Split Payment PRASSI DI RIFERIMENTO RECENTE Le interpretazioni più recenti sono le seguenti Circolare 27/E del 7 novembre 2017 di illustrazione delle novità dal 1 luglio 2017 Circolare 28/E del 15 dicembre 2017 di illustrazione novità in materia di acconto IVA Risoluzione n. 139/E del 10 novembre 2017 per i nuovi codici di versamento diretto 16

17 Iva Split Payment PRASSI DI RIFERIMENTO Agenzia delle entrate circolare n. 27/E del 7 novembre 2017 ha illustrato novità e integrata circolare di riferimento della tematica n. 15/E/2015, esaminando vari aspetti quali: l ambito soggettivo di applicazione della disciplina e gli esclusi; l ambito oggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti con esame di alcune casistiche particolari; concetto dell esigibilità dell imposta; adempimenti dei soggetti passivi fornitori e dei cessionari, PA e società; note di variazione e regolarizzazione; pagamenti periodici dell Iva split payment, acconto annuale e rimborsi; aspetti sanzionatori. 17

18 Iva Split Payment NOVITA PRASSI DI RIFERIMENTO Le nuove interpretazioni sono invece le seguenti di illustrazione delle novità dal 1 gennaio 2018 e confermative delle precedenti 18

19 L intento del legislatore, nell estensione dello split payment alle nuove categorie di soggetti è quello di: - rendere ancora più efficace l azione di contrasto all evasione in materia di imposta sul valore aggiunto; - preservare l interesse erariale dal rischio di inadempimento dell obbligo di pagamento dei fornitori che addebitano in fattura l imposta; - garantire gli acquirenti dal rischio di coinvolgimento nelle frodi commesse da propri fornitori o da terzi 19

20 Lo schema previsto dalla disciplina, per raggiungere l obiettivo, pone a carico dei soggetti acquirenti, che a giudizio del legislatore presentano un grado di fedeltà fiscale maggiore dei loro fornitori nell assolvimento degli obblighi di versamento dell Iva, l obbligo di versare direttamente all erario l imposta medesima addebitata dal fornitore in fattura 20

21 La circolare n. 9/E/2018 affronta in modo specifico la tematica dell efficacia temporale delle nuove disposizioni ed i seguenti aspetti: 1) l ambito soggettivo di applicazione della disciplina dal 2018 con i nuovi soggetti interessati per le specifiche distinte categorie e caratteristiche; 2) l ambito oggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti con esame di alcune casistiche particolari riferite alle società fiduciarie e agli oneri per le consulenze tecniche di ufficio (CTU) a carico dei soggetti sottoposti al regime dello split payment; 3) aspetti sanzionatori e sanatoria. 21

22 La circolare n. 9/E/2018 esplicitamente conferma per gli aspetti non esaminati le indicazioni fornite con le precedenti circolari: - n. 1/E del 9 febbraio n. 15/E del 13 aprile n. 27/E del 7 novembre

23 L efficacia delle novità, in base al mutato quadro normativo e interpretativo, decorrono dalle operazioni in relazione alle quali la fattura sia stata emessa e la cui imposta sia divenuta esigibile dal 1 gennaio 2018 e permarranno fino al 30 giugno 2020 o comunque fino a quando opererà la speciale misura di deroga rilasciata dal Consiglio della UE ai sensi della direttiva in materia di Iva si applica solo transitoriamente fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell Unione europea ai sensi dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE, cioè fino al 30 giugno

24 Art. 17-ter PA, società e altri soggetti split payment dal 1 gennaio 2018 Pubbliche amministrazioni comma 1 (art. 5-bis DM. 23 gennaio comunicato MEF-DF 31 ottobre 2017; circolare n. 27E/2017) Enti comma 1-bis, lett. 0a) Fondazioni comma 1-bis, lett. 0b) - Soggetti di cui all art.1, comma 2, D.lgs. 165/2001; - Soggetti indicati a fini statistici dall ISTAT ai sensi dell art.1, comma 2, legge 196/2009 e le Autorità indipendenti; - Amministrazioni autonome annoverate dall art. 1, comma 209, legge n. 244/2007 Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona. Partecipate per una percentuale complessiva non inferiore al 70% del fondo di dotazione da PA o comunque controllate da soggetti pubblici 24

25 Art. 17-ter PA, società e altri soggetti split payment dal 1 gennaio 2018 Società comma 1-bis, lett. a), b), c) e d) - società direttamente controllate (controllo di diritto e di fatto) dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri - società controllate (controllo di diritto) direttamente e indirettamente da amministrazioni pubbliche, e da enti e società soggette allo split payment - società partecipate per una percentuale non inferiore al 70% del capitale da amministrazioni pubbliche, da enti e società soggette allo split payment - società quotate inserite nell indice FTSE MIB della Borsa italiana e identificate ai fini Iva 25

26 Per quanto riguarda l individuazione delle pubbliche amministrazioni destinatarie delle regole derivanti dallo split payment si devono ritenere confermate le indicazioni note anche in precedenza per effetto delle ultime modifiche intervenute nel corso del

27 Per per l individuazione delle Pubbliche Amministrazioni destinatarie della disciplina della scissione dei pagamenti non sono previsti degli elenchi, e occorre fare riferimento all Indice delle Pubbliche Amministrazioni ( sulla base dell art. 5-bis del D.M. 23 gennaio 2015 dove precisa che le PA sono destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria 27

28 Attenzione!! Il fatto che l accreditamento all IPA, ancorché obbligatorio per i soggetti destinatari della fatturazione elettronica, dipenda dalla richiesta di iscrizione ad opera degli stessi soggetti, comporta che la PA acquirente, rientrante nel novero dei soggetti all applicazione della scissione dei pagamenti sarà soggetta alle specifiche sanzioni qualora non abbia richiesto l accreditamento e non abbia comunicato al fornitore l applicabilità dello split payment 28

29 Attenzione!! L Agenzia riconosce che, nel caso delle PA, l assenza negli elenchi IPA possa essere superata, al fine della corretta applicazione dello split payment, con la richiesta e il rilascio al fornitore dell attestazione di cui al comma 1-quater dell art. 17-ter del Dpr. 633/

30 Attenzione!! Invece per tutti gli altri soggetti rientranti nell ambito della scissione dei pagamenti (art. 5-ter, co. 2 del Decreto 23 gennaio 2015), costituiscono elemento centrale gli elenchi pubblicati dal MEF nel sito Internet del Dipartimento finanze, che già con il comunicato 19 dicembre 2017 aveva provveduto a rendere noti gli elenchi dei soggetti sottoposti al meccanismo della scissione dei pagamenti validi a decorrere dal 1 gennaio del 2018, poi più volte modificati fino al febbraio 2018, quindi ben oltre la data di decorrenza dell obbligo 30

31 Precisazione e conferma!! l inclusione dei soggetti negli elenchi da parte del Dipartimento Finanze ha effetto costitutivo (circ. 27/E) mediante la consultazione degli stessi elenchi i soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi (fornitori) potranno verificare le informazioni relative ai loro cessionari/committenti e stabilire se applicare la scissione dei pagamenti non avendo in sostanza alcun altro obbligo e/o responsabilità. 31

32 Precisazione e conferma!! Per quanto riguarda gli elenchi validi dal 1 gennaio 2018, è possibile ricercare le fondazioni, gli enti pubblici e le società presenti negli elenchi, tramite codice fiscale (all indirizzo: ic/). 32

33 Precisazione e conferma!! Spetta alle società, enti e fondazioni incluse negli obblighi previsti dall art. 17-ter del Dpr 633/72, fatta eccezione delle società quotate al FTSE MIB, attivarsi e segnalare eventuali mancate o errate inclusioni fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta previsto dalla specifica applicazione presente sul sito. 33

34 Precisazione e conferma!! L esigenza di tutela del legittimo affidamento dei soggetti interessati, cessionari e loro fornitori, nelle indicazioni del Ministero comporta l applicabilità della disciplina dello split payment dalla data di effettiva inclusione del soggetto cessionario nell elenco e della pubblicazione dell elenco sul sito del Dipartimento delle Finanze 34

35 Una semplificazione problematica per i fornitori Ogni cliente potrà avere una propria potenziale decorrenza di applicazione senza retroazione fino dal 1 gennaio 2018 con obbligo di preventiva sistematica consultazione degli elenchi e attività di verifiche e problemi operativi evidenti non risolvibili semplicemente attraverso la facility inserita dal Dipartimento delle Finanze con la consultazione delle posizioni dei contribuenti agevolata con l inserimento di una colonna in cui viene riportata la data di inclusione negli elenchi dei contribuenti soggetti allo split payment 35

36 Una semplificazione problematica per i fornitori Le ultime modifiche nel sito Dipartimento Finanze sono: Elenco Società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri 10/04/2018 Elenco Società controllate Amministrazioni Centrali 21/05/2018 Elenco Società controllate Amministrazioni locali 28/05/2018 Elenco Società controllate Enti Nazionali Previdenza e Assistenza 19/12/2017 Enti, fondazioni o società partecipate percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle PA 28/05/2018 Elenco Società quotate FTSE MIB 19/12/

37 Una semplificazione problematica per i fornitori Aderendo alla linea dettata a livello interpretativo dalla circolare n. 27/E/2017 e partendo dal presupposto della funzione esclusiva dell elenco la circolare n. 9/E/2018 conferma la totale inutilità per il fornitore di richiedere l attestazione di cui al comma 1-quater dell art. 17-ter, anzi la stessa ove in contrasto con il contenuto dell elenco resta priva di effetti giuridici 37

38 Attenzione per gli enti nuovi soggetti Anche i soggetti destinatari della fatturazione terranno conto degli effetti costitutivi degli elenchi e l efficacia di inserimento da cui decorre in capo agli stessi l obbligo di vigilare sulla corretta applicabilità della scissione dei pagamenti e di versamento dell imposta dal momento che compete in particolare a loro, stante l interpretazione portata dall Agenzia, garantire che la norma esplichi i suoi effetti 38

39 Elenchi guida per fornitori e clienti soggetti la disciplina deve ritenersi applicabile ovvero non più applicabile solo dalla data di aggiornamento dell elenco da parte del DF. E sempre corretto il comportamento del contribuente che nelle more di aggiornamento degli elenchi: - in quanto fornitore, si sia comportato coerentemente al contenuto degli elenchi medesimi; - in quanto cessionario, pur non essendo inserito negli elenchi ed essendovi successivamente inserito, abbia operato come soggetto split payment assolvendo l Iva attraverso la scissione dei pagamenti 39

40 Elenchi guida per fornitori e clienti soggetti In entrambi i casi della precedenslide non sarà necessario procedere con l emissione della nota di variazione di cui all art. 26, comma 3, del Dpr. 633/1972 in considerazione della circostanza decisiva che il contribuente effettivamente doveva ritenersi, sin dall origine, riconducibile nell ambito soggettivo della scissione dei pagamenti 40

41 Attività e verifiche dei fornitori Cliente PA Cliente ente pubblico economico, società o fondazione Emissione fatture split payment dal 2018 Aggiornare le anagrafiche e la data storica di decorrenza dell applicabilità del regime split payment sulle posizioni di ciascun cliente collegandole all'elenco Ipa e agli elenchi pubblicati nel sito delle Finanze Fattura split payment se la PA cessionaria è soggetta al regime di fattura elettronica obbligatoria ed è nell elenco IPA Valgono solo gli elenchi pubblicati e il fornitore non deve: - tenere conto di eventuali proprie informazioni circa condizioni di riconducibilità del cliente al comma 1-bis dell art. 17-ter - chiedere il rilascio di attestazione comma 1-quater dell art. 17-ter (circolari 27/E/2017 e 9/E/2018) 41

42 Cliente ente, società o fondazione partecipata da PA Cliente PA o altro negli elenchi Emissione fatture split payment dal 2018 Fattura split payment se il cliente è inserito negli elenchi pubblicati dal Dipartimento Finanze dal 19 dicembre 2017 ma a decorrere da ciascuna data di efficacia per ciascun cliente Il fornitore non deve emettere fattura split payment se: - l operazione è esclusa da IVA, soggetta a regime speciale che non prevede l esposizione dell IVA in fattura, nonché soggetta a inversione contabile - rientra nella casistica di esclusione delle circolari 15/E/2015 e 27/E/ pur non essendo previsto in modo specifico dalla prassi, la cessione comporta la fatturazione con IVA, ma non comporta l obbligazione del pagamento da parte del cessionario (donazioni, fatture dei legali sottoposte alla distrazione del pagamento) 42

43 Casi particolari Le società fiduciarie L AdE propende per l applicabilità o meno della disciplina dello split payment alle società fiduciarie ancorata al presupposto sostanziale e non formale dell intestazione delle quote di partecipazione. Di conseguenza, a prescindere della qualifica di proprietaria da parte della società fiduciaria, la verifica del requisito deve essere fatta sul soggetto a cui le quote devono essere ricondotte e se questo sia da ricondurre ai profili split payment in base alle ordinarie previsioni dei requisiti soggettivi della disciplina (PA, fondazione e/o società controllata o partecipata da PA o soggetto split payment). 43

44 Casi particolari Le società fiduciarie Alla luce delle indicazioni le società potenzialmente interessate dovranno valutare la loro posizione rispetto alla presenza o meno negli elenchi già pubblicati dal Dipartimento finanze. 44

45 Casi particolari Compensi ai CTU Per i compensi e onorari, relativi alle prestazioni rese dal CTU, titolare passivo del rapporto di debito è la parte esposta all obbligo di sopportare l onere economico sulla base del provvedimento del Giudice con la conseguenza che l Amministrazione giudiziaria non effettua alcun pagamento di corrispettivi ai CTU a proprio effettivo caricoper i compensi e onorari, relativi alle prestazioni rese dal CTU, titolare passivo del rapporto di debito è la parte esposta all obbligo di sopportare l onere economico sulla base del provvedimento del Giudice con la conseguenza che l Amministrazione giudiziaria non effettua alcun pagamento di corrispettivi ai CTU a proprio effettivo carico 45

46 Casi particolari Compensi ai CTU In base a tale presupposto il caso specifico viene escluso dall applicazione della scissione dei pagamenti con l obiettivo prioritario di ottenere una semplificazione del procedimento (in linea con altre fattispecie similari della circolare n. 27/E/2017) evitando un doppio passaggio di solo denaro e un onere operativo a carico dell amministrazione giudiziaria, anche se la fattura è intestata a quest ultima e la stessa è una PA che, nei propri acquisti, è tenuta di norma ad operare la scissione dei pagamenti. 46

47 Casi particolari Compensi ai CTU Nulla dice la circolare sul punto, ma si ritiene però che sia i pagamenti effettuati dalle parti in giudizio ai propri consulenti di parte (CTP), nonchè il pagamento diretto al CTU e fatturato dallo stesso, con intestazione della fattura non all Amministrazione giudiziaria ma al soccombente, rimangano ordinariamente sottoposti allo split payment ove il debitore abbia le richieste caratteristiche soggettive 47

48 Sanzioni e sanatoria L AdE, in considerazione delle obiettive condizioni di incertezza che hanno accompagnato le novità introdotte dal 1 gennaio 2018 in ossequio alle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente conferma l inapplicabilità di sanzioni per i comportamenti difformi adottati dai contribuenti, anteriormente all emanazione della circolare n. 9/E/2018, a condizione che non sia stato arrecato danno all Erario con il mancato assolvimento dell Iva. 48

49 Sanzioni e sanatoria Le novità interpretative per i nuovi soggetti a cui si applica la disciplina, hanno impatto sulla base della decorrenza 1 gennaio 2018, mentre le altre indicazioni su aspetti di carattere oggettivo possono ritenersi operare anche in precedenza. Analogamente dovrebbe ritenersi applicabile la moratoria sulle sanzioni, stabilita dalla circolare fino al 7 maggio 2018, fermo l assolvimento dell imposta, anche a operazioni anteriori al gennaio 2018 Art. 10, comma 3, della legge n. 212 del

50 Soggetti split payment Comunicazione liquidazioni Iva: operazioni split payment Sono tenuti ad inserire le operazioni soggette alla scissione nella comunicazionedelle liquidazioni periodiche IVA Le cessioni dei fornitori dei soggetti split payment Gli acquisti commerciali e promiscui dei soggetti split payment Gli acquisti istituzionali dei soggetti split payment - Imponibile delle cessioni e prestazioni effettuate (operazioni attive) regime scissione pagamenti nel rigo VP2 - l IVA da scissione è dovuta dal cessionario non si indica nella comunicazione Se assolvono l Iva con la doppia annotazione negli acquisti e nelle vendite (art. 5, co.1 D.M. 23 gennaio 2015): - l imponibile degli acquisti nel rigo VP3; - l IVA divenuta esigibile nei righi VP5 e VP4 Se assolvono l IVA con versamento diretto (art. 5, co. 01 del Decreto): - l imponibile nel rigo VP3 - l IVA esigibile nel rigo VP5 non devono essere indicati nella comunicazione, a prescindere dal metodo di versamento dell Iva prescelto (art. 5 del DM) 50

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