CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

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1 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO NONA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 48 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Cenci, Stival, Baggio, Conte, Finozzi, Tosato e Possamai * DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA DEI CIMELI E REPERTI MOBILI DELLA GRANDE GUERRA Presentato alla Presidenza del Consiglio il 22 giugno Trasmesso alle Commissioni consiliari Prima e SESTA e ai Consiglieri regionali il 7 luglio * Con nota del 2 luglio 2010, prot. 8684, il consigliere Gianpiero Possamai ha sottoscritto la proposta di legge.

2 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA DEI CIMELI E REPERTI MOBILI DELLA GRANDE GUERRA R e l a z i o n e: Con questa proposta di legge si vuole disciplinare l attività di raccolta dei reperti risalenti alla grande guerra, effettuata dai soggetti privati. Nel territorio veneto, coinvolto direttamente nel conflitto, molte persone si avvicinano allo studio della "grande guerra" soprattutto a seguito del ritrovamento casuale di qualche reperto risalente a quel periodo. Nasce così la curiosità, che spinge l interessato a cercare altre testimonianze sul terreno, sino a diventare una vera e propria passione: lo studio che segue, attraverso libri e documenti, costituisce un percorso culturale di cui l oggetto è solamente il principio. Negli ultimi anni si è osservato un sempre maggiore interesse da parte dei giovani, che, rispettosi dell'ambiente e della storia, rimangono affascinati dalla lettura delle innumerevoli opere che raccontano la "grande guerra". Dopo aver studiato nei minimi particolari gli aneddoti legati a questo o a quell altro luogo, anch'essi si lasciano trasportare dal desiderio di raccogliere qualche testimonianza. L'entusiasmo e la soddisfazione che si legge negli occhi di questi nuovi appassionati delle testimonianze storiche, imprime fiducia in un prossimo migliore. I reperti risalenti al conflitto presenti negli ex-campi di battaglia, sopravvissuti alla sistematica raccolta dei vecchi recuperanti, dopo tanti anni versano, a tutt oggi, in un avanzato stato di degrado dovuto all abbandono e all azione degli agenti atmosferici che negli ultimi decenni hanno accelerato il processo di deterioramento. Obiettivamente, tali oggetti spesso non hanno un grande valore storico o venale, poiché si tratta di veri rottami, prodotti oltretutto, all epoca, in milioni di pezzi uguali tra loro; si tratta però di cimeli che hanno un grande valore: quello affettivo e personale dato da chi li trova. L'emozione e la commozione che seguono un ritrovamento, sia pur di un umile pezzo, evocano nel ricercatore storico sensazioni difficilmente descrivibili. Non sarebbe giusto e neppure corretto privare gli appassionati di tali momenti fortemente emozionali, essendo questa attività di raccolta legata unicamente alla passione per la storia. Nel marzo 2001 è stata introdotta la legge n. 78/2001 sulla tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale, la quale non proibisce l attività, sino ad oggi svolta liberamente, di ricerca e raccolta dei reperti mobili ma demanda alle regioni, secondo quanto disposto dalla medesima all articolo 7, il compito di regolamentare, tramite un apposita legge regionale, l attività di raccolta degli stessi. Infatti, con la proposta di legge oggi in esame si è cercato di definire i criteri ai quali gli appassionati di questo hobby devono attenersi per poter svolgere liberamente tale attività. Due sono i principi fondamentali fissati: - il rilascio di un autorizzazione regionale, a pagamento; - l utilizzo di strumenti, quali attrezzi leggeri e di modeste dimensioni, tali da non danneggiare il terreno e non configurare attività di tipo invasivo e diversamente configurabile. 1

3 In particolare poi, è stato stabilito l obbligo del titolare d autorizzazione alla raccolta, di stilare una relazione annuale sulle zone frequentate, cercando di descrivere quanto visto e accompagnando, se possibile, tale descrizione con del materiale fotografico. A questo proposito, di particolare importanza è la segnalazione tempestiva del ritrovamento di graffiti, targhe ed altro materiale recante iscrizioni del periodo bellico in argomento accompagnando tale segnalazione, ove possibile, con punti topografici e fotografici a testimonianza della loro posizione e conservazione. In virtù di tale opera documentativa la Regione potrà avere un quadro sufficientemente esaustivo dei luoghi contenenti testimonianze e preziose memorie della prima guerra mondiale. Alla luce della ratio che sta alla base della normativa in esame, appare evidente come non si debba o non si possa differenziare gli appassionati provenienti dalle altre Regioni, anche in considerazione del fatto che queste presenze hanno favorito un reciproco scambio culturale e che tali persone si devono considerare vere risorse per il turismo culturale. Ciò in quanto frequentano spesso i musei, le mostre e quant altro legato alla prima guerra mondiale. Un altra fascia di soggetti interessati invece è costituita da veri ricercatori storici, che attraverso lo studio, la documentazione e il sopralluogo dell area prescelta, sono in grado di acquisire una notevole quantità di informazioni riguardanti i fatti lì avvenuti. La forte passione, l esperienza ed il sapere, si fondono in un approfondita conoscenza, arricchita da aneddoti e testimonianze, elementi questi che, sommati, qualificano il ricercatore come una perfetta guida storico-culturale attraverso percorsi storici. Passo ora ad una sintetica disamina degli articoli che compongono il testo normativo in esame. Art. 1 - Finalità L articolo enuncia quelle che sono le finalità della legge, volta a disciplinare, in ossequio a quanto disposto dall articolo 7 comma 1 lettera c) della legge 7 marzo 2001, n. 78, l attività di raccolta di reperti mobili e cimeli della prima guerra mondiale. Art. 2 - Esercizio dell attività di raccolta dei reperti mobili e cimeli L articolo stabilisce che l attività di raccolta dei reperti mobili e cimeli della Prima guerra mondiale è soggetta ad autorizzazione regionale, demandando alla Giunta regionale la definizione, con apposito atto, dei criteri, delle procedure e dei costi per il rilascio. Art. 3 - Ulteriori competenze e modalità per il rilascio dell autorizzazione Con tale articolo si ritiene necessario che l autorizzazione per l attività di ricerca o di ritrovamento sul proprio terreno non sia a carattere oneroso. Art. 4 - Divieto di ricerca e raccolta L articolo vieta le ricerche nelle aree archeologiche e nei cimiteri di guerra, tutelando di fatto l integrità di siti con particolari beni storici. Art. 5 - Ausili per l attività di ricerca L articolo dispone che, ai fini della ricerca dei reperti di cui trattasi, debba essere effettuato con attrezzi e utensili con il minimo impatto invasivo. Art. 6 - Disposizioni comuni alle attività di raccolta e ricerca 2

4 La norma contiene un affermazione di principio laddove dispone che le attività di raccolta e ricerca devono essere svolte nel rispetto dell ambiente e del paesaggio. Inoltre, sancisce espressamente che tali attività non devono in alcun modo arrecare danno ai manufatti indicati all articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c) della legge n. 78 del 2001, quali cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli. Infine, al comma 2, si è ritenuto opportuno inserire anche precise disposizioni in merito ai ritrovamenti di resti umani. Art. 7 - Reperti mobili e cimeli L articolo dispone che i cimeli della grande guerra trovati casualmente o dai possessori di autorizzazione rilasciata dalla Regione, appartengono al ritrovatore fatto salvo per quelli previsti dall articolo 9 della legge n. 78/2001 e per quelli citati al comma. Tale comma stabilisce che qualsiasi cimelio rinvenuto su resti di ossa umane, nella fase iniziale dello scavo, devono essere consegnati alle competenti autorità, in quanto ritenuti di massima utilità per gli studi forensi. Art. 8 - Obblighi di informazioni L articolo prevede che per i ritrovatori di cimeli mobili della grande guerra l unico obbligo d informazione è quello stabilito dall articolo 9 della legge n. 78/2001, pur tuttavia, per facilitare la Regione a censire l immenso patrimonio storico, il possessore di autorizzazione sarà tenuto a fare alcune comunicazioni alla Regione, indicando con coordinate geografiche e topografiche i luoghi nei quali sono stati localizzati i citati beni. Art. 9 - Attività di controllo e vigilanza L articolo individua con chiarezza le varie autorità competenti per la vigilanza ed il rispetto delle norme della presente legge. Art Sanzioni L articolo prevede l imposizione di sanzioni che deve essere proporzionato all attività di ricerca e quindi nono esoso, inoltre l autorizzazione è oggetto di revoca solo nei casi di comportamenti gravi da parte dei ricercatori, quali il danneggiamento di manufatti, cippi, monumenti e quant altro è citato nell articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c) della legge n. 78/2001, nonché siano venuti meno alle prescrizioni citate nella presente legge all articolo 2, comma 4 o rientrino tra i trasgressori citati dal comma 4 del presente articolo. Art Norma finanziaria Agli oneri derivanti dall applicazione della presente legge sono stati previsti uno stanziamento di euro 50 mila per gli esercizi finanziari 2011, 2012 e

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6 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA DEI CIMELI E REPERTI MOBILI DELLA GRANDE GUERRA Art. 1 - Finalità. 1. La Regione del Veneto, ai sensi della lettera c) del comma 1, dell articolo 7 della legge 7 marzo 2001, n. 78 Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale, disciplina con la presente legge l attività di raccolta di reperti mobili e cimeli della prima guerra mondiale. Art. 2 - Esercizio della attività di raccolta dei reperti mobili e cimeli. 1. La ricerca e la raccolta dei reperti mobili, cimeli e di ogni altro residuato avente diretta relazione con le operazioni belliche della prima guerra mondiale, sono autorizzate nel territorio della Regione Veneto e subordinate al possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Regione con le modalità di cui al comma La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce il modello, i criteri, le procedure e i costi per il rilascio dell autorizzazione di cui al comma 1, nonché accerta i requisiti dei richiedenti imposti dal comma 3 del presente articolo. 3. Agli iscritti ad associazioni storico-culturali, apolitiche e senza fini di lucro, iscritte all albo dei comuni di pertinenza ed esistenti da almeno tre anni e quelle combattentistiche e d arma, è rilasciata gratuitamente l autorizzazione di cui al comma 2 su personale richiesta valicata dalla associazione. Le associazioni dovranno comunicare tempestivamente alla Regione l essere venuto meno lo status di socio del richiedente. 4. La Giunta regionale potrà disporre la revoca dell autorizzazione di cui al comma 1 della presente legge, qualora i soggetti interessati danneggino i manufatti citati nell articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c) della legge 7 marzo 2001, n. 78, violino le disposizioni della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 Norme in materia funeraria, siano venuti meno i requisiti di cui al comma 3. Art. 3 - Ulteriori competenze e modalità per il rilascio dell autorizzazione. 1. L attività di ricerca e raccolta dei cimeli esercitata nei rispettivi fondi dai proprietari dei terreni, dagli usufruttuari, dai conduttori e loro famigliari e dagli aventi diritto di uso civico è soggetta ad autorizzazione non onerosa, al fine di consentire i controlli, tali soggetti devono autocertificare i titoli di possesso dei fondi che ne consentono l esenzione. Art. 4 - Divieto di ricerca e raccolta. 1. La ricerca e raccolta è vietata: a) nelle aree archeologiche come definite ai sensi dell articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codici dei beni culturali dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ; b) nei siti individuati quali cimiteri di guerra ai sensi della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 43 Interventi per il censimento, il recupero e la valorizzazione di particolari beni storici, architettonici e culturali della grande guerra. 5

7 Art. 5 - Ausili per l attività di ricerca. 1. Al fine di evitare inutili e rovinose indagini dei terreni e dei luoghi, potranno essere utilizzate attrezzature atte a localizzare ed individuare i reperti con il minimo impatto invasivo sui terreni o luoghi oggetto della ricerca di cui all articolo 2, comma 1, nonché attrezzi e utensili utili ad agevolare, coronare e aiutare l uso delle mani. Non sono ammesse macchine utensili od operatrici per movimento terra. Art. 6 - Disposizioni comuni alle attività di raccolta e ricerca. 1. Le attività di raccolta e ricerca dei reperti mobili e cimeli devono avvenire nel rispetto dell ambiente e del paesaggio e non devono danneggiare in alcun modo i manufatti elencati alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n Chiunque nell esercizio delle attività consentite dalla presente legge rinvenga resti umani è tenuto a sospendere lo scavo dandone immediata segnalazione alle autorità competenti ai sensi dell articolo 12 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 e al centro regionale specializzato per l antropologia forense. Fatti salvi i poteri dell autorità giudiziaria, lo scavo, il recupero e l analisi dei resti dovrà essere effettuata sotto il coordinamento di predetto centro. 3. La Giunta regionale individua entro centoventi giorni dall approvazione della presente legge l azienda ULSS che costituisce il centro di riferimento regionale per la ricerca e lo studio dei resti scheletrici ai fini degli adempimenti di cui all articolo 12 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18. Art. 7 - Reperti mobili e cimeli. 1. Fermi restando gli obblighi posti dall articolo 9 della legge 7 marzo 2001, n. 78, quelli citati al comma 2 del presente articolo, i reperti mobili e cimeli oggetto di raccolta, ai sensi dell articolo 2, appartengono al ritrovatore. 2. Gli oggetti rinvenuti nelle fasi iniziali dello scavo di ossa umane sono considerate di pertinenza personale del deceduto e devono essere consegnati alle autorità competenti; sono dichiarati d ufficio oggetti di alto interesse storico utili ai fini della identificazione ai sensi dell articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 78 e della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 43. Art. 8 - Obblighi di informazione. 1. Il titolare dell autorizzazione alla raccolta dei reperti mobili e cimeli di cui all articolo 2 è tenuto ad informare la Regione del Veneto sui siti giudicati di particolare interesse per la presenza di vestigia della grande guerra, in particolare a segnalare con tempestività, con coordinate geografiche e con gli eventuali mezzi di rappresentazione disponibili, ritrovamenti di manufatti quali quelli illustrati alla lettera c) del comma 2 dell articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n La Giunta regionale darà adeguata notizia al comune o all ente competente per territorio delle informazioni pervenute in relazione ai ritrovamenti di cui al comma 1. Art. 9 - Attività di controllo e vigilanza. 1. La vigilanza sul rispetto delle norme previste dalla presente legge, compete al personale del corpo forestale dello Stato, ai comuni ed agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di altre amministrazioni. 6

8 Art Sanzioni. 1. Chiunque effettui attività di ricerca e raccolta di reperti mobili o cimeli senza essere in possesso della autorizzazione di cui all articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500, Chiunque in possesso di autorizzazione, effettui attività di ricerca e di raccolta di reperti mobili o cimeli nei luoghi vietati alla raccolta ai sensi dell articolo 4, è punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500, Chiunque effettui attività di ricerca e raccolta di reperti mobili o cimeli in violazione dell articolo 5, è punito con la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00 e con la revoca dell autorizzazione. 4. Chiunque asporti oggetti personali di pertinenza dei resti umani, disperda i resti ossei, li rimuova dal luogo di giacenza originale, ometta la segnalazione e ne danneggi l integrità, sarà denunciato per i reati di cui agli articoli 365, 410, 411, 412 c.p. ed oltre alle pene previste gli sarà praticato la revoca della autorizzazione, nonché la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00. Art Norma finanziaria. 1. Agli oneri derivanti dall applicazione della presente legge, decorrenti dall esercizio 2011 e quantificati in euro ,00, per ciascuno degli esercizi 2011, 2012 e 2013, si fa fronte con le risorse allocate sull upb U0168 Archivi, Biblioteche e Musei del bilancio di previsione

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10 INDICE Art. 1 - Finalità...5 Art. 2 - Esercizio della attività di raccolta dei reperti mobili e cimeli.5 Art. 3 - Ulteriori competenze e modalità per il rilascio dell autorizzazione...5 Art. 4 - Divieto di ricerca e raccolta....5 Art. 5 - Ausili per l attività di ricerca....6 Art. 6 - Disposizioni comuni alle attività di raccolta e ricerca....6 Art. 7 - Reperti mobili e cimeli...6 Art. 8 - Obblighi di informazione....6 Art. 9 - Attività di controllo e vigilanza...6 Art Sanzioni...7 Art Norma finanziaria...7 9

11 Nota all articolo 1 PARTE NOTIZIALE (aggiornata alla data di presentazione del progetto) Legge 7 marzo 2001, n. 78 (1). TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE (2). Art. 7 Competenze delle regioni. 1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e in quelle loro delegate dalla legislazione vigente: a) promuovono e coordinano gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, svolti da privati e enti locali, tenendo conto delle priorità e assicurando la conformità ai criteri tecnico-scientifici definiti ai sensi dell'articolo 4, favorendo in particolare la creazione e la gestione di percorsi storico-didattici e lo svolgimento di attività formative e didattiche; b) possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui alla lettera a); c) disciplinano con legge l'attività della raccolta di reperti mobili, fermo restando quanto previsto dagli articoli 9 e Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano perseguono le finalità della presente legge nell'àmbito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti e delle relative norme di attuazione. A tal fine i finanziamenti alle stesse spettanti sono assegnati ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n (1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2001, n. 75. (2) Vedi, anche, il decreto ministeriale 2 luglio Nota all articolo 2 Legge 7 marzo 2001, n. 78. TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE. Art. 1 Princìpi generali. 1. La Repubblica riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale. 2. Lo Stato e le regioni, nell'àmbito delle rispettive competenze, promuovono la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia relative a entrambe le parti del conflitto e in particolare di: a) forti, fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti militari; b) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e sentieri militari; c) cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli; 1

12 d) reperti mobili e cimeli; e) archivi documentali e fotografici pubblici e privati; f) ogni altro residuato avente diretta relazione con le operazioni belliche. 3. Per le finalità di cui al comma 2 lo Stato e le regioni possono avvalersi di associazioni di volontariato, combattentistiche o d'arma. 4. La Repubblica promuove, particolarmente nella ricorrenza del 4 novembre, la riflessione storica sulla Prima guerra mondiale e sul suo significato per il raggiungimento dell'unità nazionale. 5. Gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche delle cose di cui al comma 2 sono vietati. 6. Alle cose di cui al comma 2, lettera c), si applica l'articolo 51 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di seguito denominato «testo unico» Legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 (BUR n. 21/2010) NORME IN MATERIA FUNERARIA Nota all articolo 4 Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (1). CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137 (2). Art. 101 Istituti e luoghi della cultura. 1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. 2. Si intende per: a) «museo», una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio (3); b) «biblioteca», una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio (4); c) «archivio», una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca. d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica; e) «parco archeologico», un àmbito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto; f) «complesso monumentale», un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica. 2

13 3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. 4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale (1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. (2) Il numero del provvedimento è stato così corretto con Comunicato 26 febbraio 2004 (Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2004, n. 47). (3) Lettera così modificata dal numero 1) della lettera rrr) del comma 1 dell art. 2, decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62. (4) Lettera così modificata dal numero 2) della lettera rrr) del comma 1 dell art. 2, decreto legislativo 26 marzo 2008, n Legge regionale 16 dicembre 1997, n. 43 (BUR n. 107/1997) INTERVENTI PER IL CENSIMENTO, IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DI PARTICOLARI BENI STORICI, ARCHITETTONICI E CULTURALI DELLA GRANDE GUERRA Nota all articolo 6 Legge 7 marzo 2001, n. 78. TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE. Art. 1 Princìpi generali. Vedi nota all articolo Legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 (BUR n. 21/2010) NORME IN MATERIA FUNERARIA Art Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane. 1. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente il comune il quale ne dà subito comunicazione all autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all azienda ULSS. Nota all articolo 7 Legge 7 marzo 2001, n. 78. TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE. Art. 9 Reperti mobili e cimeli. 3

14 1. Chiunque possieda o rivenga reperti mobili o cimeli relativi al fronte terrestre della Prima guerra mondiale di notevole valore storico o documentario, ovvero possieda collezioni o raccolte dei citati reperti o cimeli deve darne comunicazione al sindaco del comune nel cui territorio si trovano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data del ritrovamento, indicandone la natura, la quantità e, ove nota, la provenienza. Art. 1 Princìpi generali. Vedi nota all articolo Legge regionale 16 dicembre 1997, n. 43 (BUR n. 107/1997) INTERVENTI PER IL CENSIMENTO, IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DI PARTICOLARI BENI STORICI, ARCHITETTONICI E CULTURALI DELLA GRANDE GUERRA Nota all articolo 8 Legge 7 marzo 2001, n. 78. TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE. Art. 1 Princìpi generali. Vedi nota all articolo 2 Nota all articolo 10 Codice Penale Art Omissione di referto. Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria (1) prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio [c.p.p. 334], omette o ritarda di riferirne all'autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa fino a euro 516 [c.p. 31] (2). Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale. Art Vilipendio di cadavere. Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni [c.p. 29] (3). 4

15 Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità, è punito con la reclusione da tre a sei anni [c.p. 29, 32, 70, n. 1, 529]. Art Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere. (4) Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni [c.p. 29, 32]. La pena è aumentata [c.p. 64] se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia [c.p. 70, n. 1]. Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto (5). La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro a euro (6). Art Occultamento di cadavere. Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, è punito con la reclusione fino a tre anni [c.p. 29] (1) Vedi l'art. 1, regio decreto. 6 dicembre 1928, n. 3112, in materia di sanità pubblica; gli artt. 4 e 5, L. 25 luglio 1956, n. 837, sulla profilassi delle malattie veneree, e gli artt. 12 e 15, del relativo regolamento d'esecuzione approvato con il D.P.R. 27 ottobre 1962, n Vedi, anche, gli artt. 1 e 2, legge 2 dicembre 1975, n. 638, sull'obbligo dei medici chirurghi di denunciare i casi di intossicazione da antiparassitari. Vedi gli artt. 3 e 4, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, di approvazione del regolamento di polizia mortuaria. (2) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, legge 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. (3) Vedi l'art. 87, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sul regolamento di polizia mortuaria. (4) Sui prelievi di parti del cadavere a scopo di trapianto terapeutico vedi l'art. 9, legge 3 aprile 1957, n. 235; il D.P.R. 20 gennaio 1961, n. 300; la legge 13 luglio 1990, n. 198; l'art. 44, D.P.R. 10 settembre 1990, n Vedi, anche, il decreto ministeriale 11 agosto 1969 (Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1969, n. 230), il decreto ministeriale 9 gennaio 1970 (Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1970, n. 26) e la L. 2 dicembre 1975, n (5) Sui prelievi di parti del cadavere a scopo di trapianto terapeutico vedi l'art. 9, L. 3 aprile 1957, n. 235; il D.P.R. 20 gennaio 1961, n. 300; la legge 13 luglio 1990, n. 198; l'art. 44, D.P.R. 10 settembre 1990, n Vedi, anche, il decreto ministeriale 11 agosto 1969 (Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1969, n. 230), il decreto ministeriale 9 gennaio 1970 (Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1970, n. 26) e la legge.2 dicembre 1975, n (6) Comma aggiunto dall'art. 2, legge 30 marzo 2001, n

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