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1 N. 11/2013 Novembre Raccolta Normativa Indice Pag. 1 D.l. 101/2013, convertito in legge 125/2013 Pag. 47 A.N.AC. (ex Civit) Delibera n. 75/2013 Pag. 59 Pag. 68 Corte dei conti, sez. controllo, Veneto, Deliberazione 342/2013 Corte dei Conti, sezione controllo Piemonte, deliberazione 358/2013 Pag. 73 Tar Lombardia, sentenza 2437/2013 Pag. 76 Corte di Cassazione,sez. I, sentenza n /2013 Pag. 79 Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza 24/2013 Pag. 85 Avcp, determinazione n. 5/2013 Pag. 102 Corte di Cassazione, sez. civ. I, sentenza 22209/2013

2 Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 31 agosto 2013, n. 204 Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. Convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1, L , n. 125, con decorrenza dal Preambolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di pubblico impiego al fine di razionalizzare e ottimizzare i meccanismi assunzionali e di favorire la mobilità, nonché di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia dell attività svolta dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in altri settori della pubblica amministrazione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ottimizzare le attività volte ad assicurare la trasparenza dell azione amministrativa e la prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni nonché una razionalizzazione delle attività di misurazione e valutazione della performance del personale attraverso una diversa attribuzione delle funzioni svolte dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e dall Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ; Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni che, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, consentano di rendere più efficace l utilizzo, quantitativo e qualitativo, dei fondi europei, potenziando il coordinamento e il controllo sull uso degli stessi e rafforzando l azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, già spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri; Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di semplificare e razionalizzare il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, nonché di prevedere interventi finalizzati ad accelerare l attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui all autorizzazione integrata ambientale rilasciata allo stabilimento ILVA di Taranto; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 agosto 2013; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri della giustizia, dell istruzione, dell università e della ricerca, dei beni e delle attività culturali e del turismo, per la coesione territoriale, degli affari esteri, dell economia e delle finanze, dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute; EMANA il seguente decreto-legge: Capo I Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione della spesa nelle pubbliche amministrazioni e nelle società partecipate Articolo 1 Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione 1. All articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: fino al 31 dicembre 2014 sono sostituite dalle seguenti: fino al 31 dicembre Per il periodo di vigenza del divieto previsto dal citato articolo 1, comma 143, della legge n. 228 del 2012, il limite di spesa previsto dall articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si calcola al netto delle spese sostenute per l acquisto di autovetture. 2. Ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per autovetture, e, in particolare, l articolo 5, comma 2, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del SELF Agenzia Formativa accreditata Via IV Novembre, San Miniato, tel. 0571/ fax 0571/ info@self-entilocali.it, pec@pec.self-entilocali.it, P.Iva

3 censimento permanente delle autovetture di servizio, all obbligo di comunicazione previsto dall articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, adottato in attuazione dell articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono effettuare, fermo restando quanto previsto dal comma 1, spese di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l anno 2013 per l acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Si applicano altresì le sanzioni previste dall articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. (1) 3. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa per auto di servizio e i relativi contratti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono, altresì, puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale. 4. Con modifiche al decreto di cui all articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono dettati criteri attuativi delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di disporre modalità e limiti ulteriori di utilizzo delle autovetture di servizio, ferme le esclusioni di cui all articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell ambito delle quali sono comprese le autovetture utilizzate per le attività di protezione civile dalle amministrazioni di cui all articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n bis. Nei casi in cui è ammesso l acquisto di nuove autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni. (2) 5. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore, per l anno 2014, all 80 per cento del limite di spesa per l anno 2013 e, per l anno 2015, al 75 per cento dell anno 2014 così come determinato dall applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n Si applicano le deroghe previste dall articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n (3) 5- bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 trasmettono, entro il 31 dicembre 2013, i dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonché per gli incarichi e i contratti a tempo determinato. (4) 5- ter. La mancata trasmissione nei termini indicati dal comma 5-bis comporta l applicazione della sanzione di cui al comma 7 al responsabile del procedimento. (4) 5- quater. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione presenta alle Camere una relazione contenente i dati di cui al comma 5- bis. (4) 6. Presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel bilancio di previsione o strumento contabile equipollente sono previsti specifici capitoli di bilancio in coerenza con la struttura di bilancio adottata, per il conferimento di incarichi di studio e consulenza, fatti eventualmente salvi i capitoli istituiti per incarichi previsti da disposizioni di legge o regolamentari SELF Agenzia Formativa accreditata Via IV Novembre, San Miniato, tel. 0571/ fax 0571/ info@self-entilocali.it, pec@pec.self-entilocali.it, P.Iva

4 da articolarsi coerentemente con il piano dei conti integrato di cui al titolo II del decreto legislativo 31 maggio 2011 n Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 5 e i relativi contratti sono nulli. L'affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma costituisce illecito disciplinare ed è, altresì, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale. 8. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dispongono almeno una volta all anno visite ispettive, a cura dell Ispettorato per la funzione pubblica e dei servizi ispettivi di finanza del medesimo Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, al fine di verificare il rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa di cui al presente articolo, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate. (5) 8- bis. Resta fermo per gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, quanto previsto sui risparmi di gestione derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa dall articolo 10- bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. (6) 9. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di diretta attuazione dell articolo 97 della Costituzione, nonché principi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione (1) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Si riporta, di seguito, il testo previgente: "2. Ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per autovetture, e, in particolare, l articolo 5, comma 2, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all obbligo di comunicazione previsto dal provvedimento adottato in attuazione dell articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono effettuare, fermo restando quanto previsto dal comma 1, spese di ammontare superiore all 80 per cento del limite di spesa previsto per l anno 2013 per l acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Si applicano altresì le sanzioni previste dall articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.". (2) Il presente comma è stato inserito dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal (3) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Si riporta, di seguito, il testo previgente: "5. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore all 90 per cento del limite di spesa per l anno 2013 così come determinato dall applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n Si applicano le deroghe previste dall articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.". SELF Agenzia Formativa accreditata Via IV Novembre, San Miniato, tel. 0571/ fax 0571/ info@self-entilocali.it, pec@pec.self-entilocali.it, P.Iva

5 (4) Il presente comma è stato inserito dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal (5) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Si riporta, di seguito, il testo previgente: "8. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato possono disporre visite ispettive, a cura dell Ispettorato per la funzione pubblica e dei servizi ispettivi di finanza del medesimo Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, al fine di verificare il rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa di cui al presente articolo, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate.". (6) Il presente comma è stato inserito dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Capo I Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione della spesa nelle pubbliche amministrazioni e nelle società partecipate Articolo 2 Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale 1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche: a) all articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 11, l alinea, è sostituito dal seguente: Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della compatibilità delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando quanto disposto dall articolo 14, comma 7, del presente decreto. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità: ; (1) 2) al comma 11, lettera a), le parole: entro il 31 dicembre 2014 sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 dicembre 2016 ; (2) 3) al comma 11, lettera b), le parole: entro il 31 dicembre 2012 sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 dicembre 2013 ; (3) 4) al comma 11, lettera c), le parole: entro due anni sono sostituite dalla seguenti: entro tre anni ; 5) al comma 12 le parole: 30 giugno 2013 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2013 ; b) all articolo 14, il comma 7 è sostituito dal seguente 7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell applicazione della disposizione di cui all articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall articolo 24 del decretolegge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. 2. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario sono esclusi dall applicazione dell articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla SELF Agenzia Formativa accreditata Via IV Novembre, San Miniato, tel. 0571/ fax 0571/ info@self-entilocali.it, pec@pec.self-entilocali.it, P.Iva

6 legge 7 agosto 2012, n Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l articolo 1, comma 505, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n Per tali enti, fatte salve le determinazioni delle dotazioni organiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l eventuale variazione della consistenza del ruolo dirigenziale deve essere comunicata al Ministero vigilante e al Dipartimento della funzione pubblica. Decorsi quindici giorni dalla comunicazione, la variazione si intende esecutiva. (4) 2- bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica. (5) 3. Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale previsti dall articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le disposizioni previste dall articolo 2, comma 11, lettera a), del medesimo decreto-legge, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione. Si applicano le disposizioni dell articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal presente articolo. 4. L art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all entrata in vigore del predetto articolo L articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione. 5- bis. L articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e degli enti strumentali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l istituto dell esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell istituto dell esonero dal servizio di cui all articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n (5) 5- ter. L articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che l istituto dell esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre (5) 6. L articolo 2, comma 11, lett. a), del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che l amministrazione, nei limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti indicati nella disposizione. SELF Agenzia Formativa accreditata Via IV Novembre, San Miniato, tel. 0571/ fax 0571/ info@self-entilocali.it, pec@pec.self-entilocali.it, P.Iva

7 7. Le amministrazioni di cui all articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo stesso articolo 2 del citato decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del 31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo i rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione non possono, a decorrere dal 1 gennaio 2014, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Per i Ministeri il termine di cui al primo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Il termine previsto dall articolo 2, comma 10-ter, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, già prorogato dall'articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è differito al 31 dicembre Le amministrazioni di cui all articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all esito degli interventi di riorganizzazione di cui al comma 7, provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate seguendo le modalità, le procedure ed i criteri previsti dall articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n Sono salvaguardati, fino alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 mediante conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina del presente comma. Per un numero corrispondente alle unità di personale risultante in soprannumero all'esito delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, è costituito, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2014, un contingente ad esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando l obbligo di rispettare le percentuali previste dall articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, calcolate sulla dotazione organica ridotta. Il contingente di tali incarichi, che non può superare il valore degli effettivi soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell articolo 2, comma 11, lettera a), del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché con la scadenza degli incarichi dirigenziali non rinnovati del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali dell amministrazione. Per le amministrazioni di cui al presente comma è fatta salva la possibilità, per esigenze funzionali strettamente necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire gli incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4 dell articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre Nelle more dei processi di riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora l'applicazione percentuale per gli incarichi previsti dal comma 6 del medesimo articolo 19 determini come risultato un numero con decimali, si procederà all'arrotondamento all'unità superiore. 8- bis. Nelle more del completamento del processo di riforma delle province, nel rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa di personale, sono fatti salvi fino al 30 giugno 2014, salva proroga motivata, gli incarichi dirigenziali conferiti dalle province stesse ai sensi del comma 6 dell articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto del loro fabbisogno e dell esigenza di assicurare la prestazione dei servizi essenziali. Il differimento della data di scadenza del contratto non costituisce nuovo incarico, ma solo prosecuzione dell efficacia del contratto vigente. Nelle more della definizione delle procedure di riordino delle province, i comandi in atto del personale non dirigenziale delle province presso altre amministrazioni possono essere prorogati anche in deroga ai limiti temporali di cui all articolo 30, comma 2- sexies, del citato decreto legislativo n. 165 del (5) 8- ter. All articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 5- bis è sostituito dal seguente: SELF Agenzia Formativa accreditata Via IV Novembre, San Miniato, tel. 0571/ fax 0571/ info@self-entilocali.it, pec@pec.self-entilocali.it, P.Iva

8 5 -bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6. (5) 8- quater. All articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n (5) 8- quinquies. All articolo 2, comma 1- octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: 31 dicembre 2013 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre (5) 9. Il comma 2 dell articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 si interpreta nel senso che i posti di funzione relativi ai Capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi, concorrono alla determinazione della complessiva dotazione organica dei dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al computo del rispetto dei limiti percentuali di incarichi conferibili a soggetti esterni ai ruoli dei dirigenti di prima fascia della Presidenza, senza incremento degli incarichi attribuibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a dirigenti non appartenenti ai ruoli medesimi. (6) 9- bis. Il comma 10 dell articolo 23- bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato. (5) 10. A decorrere dal 1 gennaio 2014, tutte le amministrazioni pubbliche censite dall ISTAT ai sensi dell articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli organi costituzionali, sono soggette alle disposizioni contenute nell articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n A decorrere dal 1 gennaio 2014, l articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente: 3. Gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi di pubblica utilità, le società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate, nonché gli enti e le aziende di cui all'articolo 70, comma 4, e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell economia e delle finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.. (7) 11- bis. All articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: alla Corte dei conti sono inserite le seguenti: e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ; b) le parole: ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica sono soppresse. (5) 12. Al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in deroga all articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando il divieto di effettuare nelle SELF Agenzia Formativa accreditata Via IV Novembre, San Miniato, tel. 0571/ fax 0571/ info@self-entilocali.it, pec@pec.self-entilocali.it, P.Iva

9 qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie assunzioni di personale, continuano ad applicarsi per l anno 2013 e per l anno 2014 le disposizioni di cui all articolo 30, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n Al fine di consentire all'organismo pagatore dell'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la gestione delle misure relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il rafforzamento della struttura preposta alla attuazione operativa delle misure previste dalla riforma della politica agricola comune (PAC) per il periodo , l AGEA è autorizzata ad assumere 3 unità dirigenziali nell ambito della attuale dotazione organica, anche attingendo all ultima graduatoria approvata. Al relativo onere, pari ad euro ,00, per l anno 2013 e ad euro ,00 a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n bis. All articolo 21, comma 4, del decretolegge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: su proposta del Ministro dello sviluppo economico fino a: con il Ministro dell economia e delle finanze, sono sostituite dalle seguenti: sentito il Dipartimento della funzione pubblica,. (5) 13- ter. All articolo 97, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: c -bis ) l Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalità di cui all articolo 6- bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n (5) 13- quater. I contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stipulati dall Agenzia italiana del farmaco per l attribuzione di funzioni dirigenziali, ai sensi del comma 7 dell articolo 48 del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche eccedenti la quota di cui all articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere prorogati, in mancanza di professionalità interne, comunque non oltre il 31 ottobre 2014, anche in sede di riorganizzazione realizzata ai sensi dell articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel limite dei posti disponibili in pianta organica. Dall attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la relativa spesa è finanziata con le risorse derivanti dall articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n (5) 13- quinquies. All articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all alinea, dopo il primo periodo è inserito il seguente: Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. ; b)alla lettera f -bis ) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nonché di docenza e di ricerca scientifica. (5) 13- sexies. All articolo 6- bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: acquisita presso sono sostituite dalle seguenti: acquisita esclusivamente attraverso.(5) 13- septies. L articolo 49- ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato. (5) (1) Il presente numero è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Si riporta, di seguito, il testo previgente: "1) al comma 11, il primo periodo, è sostituito dal seguente: Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la SELF Agenzia Formativa accreditata Via IV Novembre, San Miniato, tel. 0571/ fax 0571/ info@self-entilocali.it, pec@pec.self-entilocali.it, P.Iva

10 normativa vigente, e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della compatibilità delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando quanto disposto dall articolo 14, comma 7, del presente decreto. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità: ;". (2) Il presente numero è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Si riporta, di seguito, il testo previgente: "2) al comma 11, lettera a), le parole: entro il 31 dicembre 2014 sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 dicembre 2015 ;". (3) Il presente numero è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Si riporta, di seguito, il testo previgente: "3) al comma 11, lettera b), le parole: entro il 31 dicembre 2012 sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 settembre 2013 ;". (4) Il presente comma è stato così sostituito dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Si riporta, di seguito, il testo previgente: "2. Gli ordini e i collegi professionali sono esclusi dall applicazione dell articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l articolo 1, comma 505, penultimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296.". (5) Il presente comma è stato inserito dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal (6) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Si riporta, di seguito, il testo previgente: "9. Il comma 2 dell articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 si interpreta nel senso che i posti di funzione relativi ai Capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi, concorrono alla determinazione della complessiva dotazione organica dei dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al computo del rispetto dei limiti percentuali di incarichi conferibili a soggetti esterni ai ruoli dei dirigenti di prima fascia della Presidenza.". (7) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Si riporta, di seguito, il testo previgente: "11. A decorrere dal 1 gennaio 2014, l articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente: 3. Gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi di pubblica utilità, le società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate, nonché gli enti e le aziende di cui all'articolo 70, comma 4, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell economia e delle finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica..". Capo I Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione della spesa nelle pubbliche amministrazioni e nelle società partecipate Articolo 3 Misure urgenti in materia di mobilità nel pubblico impiego e nelle società partecipate 1. Fermo restando quanto previsto dall articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario, per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, al personale SELF Agenzia Formativa accreditata Via IV Novembre, San Miniato, tel. 0571/ fax 0571/ info@self-entilocali.it, pec@pec.self-entilocali.it, P.Iva

11 dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che presentano situazioni di soprannumerarietà o di eccedenza rispetto alle loro dotazioni organiche ridotte, è consentito, sino al 31 dicembre 2015, il passaggio diretto a domanda presso il Ministero della giustizia per ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo operante presso i predetti uffici giudiziari con inquadramento nella qualifica corrispondente. Il passaggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero della giustizia in apposito bando. Al personale trasferito si applica l articolo 2, comma 11, lettera d), terzo e quarto periodo del predetto decretolegge 6 luglio 2012, n. 95. (1) [2. Le società controllate direttamente o indirettamente dalla medesima pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai suoi enti strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste dall articolo 31 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, possono, sulla base di un accordo tra di esse e senza necessità del consenso del lavoratore, realizzare processi di mobilità di personale, anche in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 3 e 4, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato,in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni.] (2) [3. Gli enti che controllano le società di cui al comma 2 adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al comma 2.] (2) [4. Le società di cui al comma 2 che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 3, nonché nell ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano un informativa preventiva alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato in cui viene individuato il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano le disposizioni dell articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal presente decreto.] (2) [5. Entro dieci giorni dal ricevimento dell informativa di cui al comma 4, si procede, a cura dell ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente con le modalità previste dal comma 2. Sentite le organizzazioni sindacali, la ricollocazione è consentita anche in società controllate da enti diversi comprese nell ambito regionale, previo accordo tra gli enti e le medesime società, ai sensi del comma 2. Si applica l articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92.] (2) [6. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 5 gli enti controllanti e le società del comma 2 possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del comma 2, di forme di trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio regionale ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.] (2) SELF Agenzia Formativa accreditata Via IV Novembre, San Miniato, tel. 0571/ fax 0571/ info@self-entilocali.it, pec@pec.self-entilocali.it, P.Iva

12 [7. Al fine di favorire le forme di mobilità le società di cui al comma 2 possono farsi carico per un periodo massimo di tre anni di una quota parte non superiore al trenta per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell imposta regionale sulle attività produttive.] (2) 7- bis. Nella regolamentazione del rapporto di lavoro dei dirigenti, le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai loro enti strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste dall articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, non possono inserire, in assenza di preventiva autorizzazione dei medesimi enti o amministrazioni, clausole contrattuali che al momento della cessazione del rapporto prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori a quelli derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di lavoro applicato. Dette clausole, inserite nei contratti in essere, sono nulle qualora siano state sottoscritte, per conto delle stesse società, in difetto dei prescritti poteri o deleghe in materia. (3) 7- ter. I dirigenti delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari di cui al comma 7- bis, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero di anzianità, la cui erogazione sia stata già disposta, cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31 dicembre 2013, qualora le stesse società abbiano chiuso l ultimo esercizio in perdita. Alle società medesime è fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni, le posizioni resesi disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente. In caso di società con esercizio in avanzo, ai dirigenti titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, il trattamento medesimo è sospeso per tutta la durata dell incarico dirigenziale. (3) (1) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Si riporta, di seguito, il testo previgente: "1. Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, al personale dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che presentano situazioni di soprannumerarietà o di eccedenza rispetto alle loro dotazioni organiche ridotte, è consentito, sino al 31 dicembre 2014, il passaggio diretto a domanda presso il Ministero della giustizia per ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo operante presso i predetti uffici giudiziari con inquadramento nella qualifica corrispondente. Il passaggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero della giustizia in apposito bando. Al personale trasferito si applica l articolo 2, comma 11, lettera d), terzo e quarto periodo del predetto decretolegge 6 luglio 2012, n. 95.". (2) Il presente comma è stato soppresso dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal (3) Il presente comma è stato aggiunto dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Capo I Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione della spesa nelle pubbliche amministrazioni e nelle società partecipate Articolo 3 Bis Disposizioni in materia di revisione dei contratti di servizio 1. Le amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare il contenimento della spesa, degli oneri a carico del bilancio consolidato e il migliore svolgimento delle funzioni SELF Agenzia Formativa accreditata Via IV Novembre, San Miniato, tel. 0571/ fax 0571/ info@self-entilocali.it, pec@pec.self-entilocali.it, P.Iva

13 amministrative, possono provvedere alla revisione con riduzione del prezzo dei contratti di servizio stipulati con le società, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, e con gli enti direttamente o indirettamente controllati, con conseguente riduzione degli oneri contrattuali a carico della pubblica amministrazione. In tale ipotesi le società e gli enti controllati procedono, entro i successivi novanta giorni, alla rinegoziazione dei contratti aziendali relativi al personale impiegato nell attività contrattualmente affidata, finalizzata alla correlata riduzione degli istituti di salario accessorio e dei relativi costi (1) Il presente articolo è stato inserito dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Capo I Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione della spesa nelle pubbliche amministrazioni e nelle società partecipate Articolo 4 Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego 1. All articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, le parole: Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali sono sostituite dalle seguenti: Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e le parole di cui alla lettera d), del comma 1, dell articolo sono sostituite dalle seguenti: di cui all articolo ; a-bis) al medesimo comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l applicazione dell articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato; (1) b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti: 5-ter. Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. 5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato. ; c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo. 2. All articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto. sono sostituite dalle seguenti: Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.. 3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l autorizzazione all avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica: a) dell avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi SELF Agenzia Formativa accreditata Via IV Novembre, San Miniato, tel. 0571/ fax 0571/ info@self-entilocali.it, pec@pec.self-entilocali.it, P.Iva

14 pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; b) dell assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1º gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza. (2) 3- bis. Per la copertura dei posti in organico, è comunque necessaria la previa attivazione della procedura prevista dall articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario. (3) 3- ter. Resta ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie di cui al comma 3 del presente articolo l applicabilità dell articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n (3) 3- quater. L assunzione dei vincitori e degli idonei, nelle procedure concorsuali già avviate dai soggetti di cui al comma 3 e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è subordinata alla verifica del rispetto della condizione di cui alla lettera a) del medesimo comma. (3) 3- quinquies. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno, verifica le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali vacanze risultino riferite ad una singola regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell amministrazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. (3) 3- sexies. Con le modalità di cui all articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità. Le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 3- quinquies e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce, mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione. (3) 3- septies. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 3-quinquies, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione ai concorsi per ciascun candidato in misura non superiore a 10 euro. (3) 4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre (4) SELF Agenzia Formativa accreditata Via IV Novembre, San Miniato, tel. 0571/ fax 0571/ info@self-entilocali.it, pec@pec.self-entilocali.it, P.Iva

15 5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al fine di individuare quantitativamente, tenuto anche conto dei profili professionali di riferimento, i vincitori e gli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, hanno maturato i requisiti di anzianità previsti dal comma 6, nonché i lavoratori di cui al comma 8, avvia, entro il 30 settembre 2013, apposito monitoraggio telematico con obbligo, per le pubbliche amministrazioni che intendono avvalersi delle procedure previste dai citati commi 6 e 8, di fornire le informazioni richieste. I dati ottenuti a seguito del monitoraggio telematico di cui al primo periodo sono resi accessibili in un apposita sezione del sito internet del Dipartimento della funzione pubblica. Al fine di ridurre presso le medesime pubbliche amministrazioni l utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, favorire l avvio di nuove procedure concorsuali e l assunzione di coloro che sono collocati in posizione utile in graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato, in coerenza con il fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e dei principi costituzionali sull adeguato accesso dall esterno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 marzo 2014, nel rispetto della disciplina prevista dal presente articolo, sono definiti, per il perseguimento delle predette finalità, criteri di razionale distribuzione delle risorse finanziarie connesse con le facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni. (5) 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell adeguato accesso dall esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, può partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall amministrazione che emana il bando. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all articolo 35, comma 3- bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel triennio a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore. (6) 6- bis. All articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: entro dodici mesi dall entrata in vigore della presente legge e le parole: con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge sono sostituite dalle seguenti: per il personale in effettivo servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, entro i termini di cui all articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,. (7) 6- ter. All articolo 2, comma 4- duodecies, del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. SELF Agenzia Formativa accreditata Via IV Novembre, San Miniato, tel. 0571/ fax 0571/ info@self-entilocali.it, pec@pec.self-entilocali.it, P.Iva

16 80, le parole: siano in servizio sono sostituite dalle seguenti: siano in effettivo servizio. (7) 6- quater. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le regioni e i comuni che hanno proceduto, ai sensi dell articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami possono, in via prioritaria rispetto al reclutamento speciale di cui al comma 6 del presente articolo e in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali e in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, procedere all assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di cui al presente comma, le regioni e i comuni possono prorogare, nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta per le stesse finalità, previsti dall articolo 9, comma 28, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al periodo precedente fino alla conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il 31 dicembre (7) 7. Per meglio realizzare le finalità del comma 6 sono di norma adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, salvo diversa motivazione, tenuto conto dell effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate. (8) 8. Al fine di favorire l assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che contemperano l anzianità anagrafica, l anzianità di servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, all assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente. (9) 9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, riferita agli anni dal 2013 al 2016, prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre Fermo restando il divieto previsto dall articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le province possono prorogare fino al 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente comma, del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale. Per le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale degli enti di SELF Agenzia Formativa accreditata Via IV Novembre, San Miniato, tel. 0571/ fax 0571/ info@self-entilocali.it, pec@pec.self-entilocali.it, P.Iva

17 ricerca possono essere, altresì, utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse di cui all articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, esclusivamente per il personale direttamente impiegato in specifici progetti di ricerca finanziati con le predette risorse e limitatamente alla durata dei progetti medesimi. (10) 9- bis. Esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 9 del presente articolo, i limiti previsti dall articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, possono essere derogati limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. (7) 9- ter. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell Amministrazione dell interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione, il Ministero dell interno è autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate al personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, nel rispetto dei requisiti soggettivi di cui al comma 6 del presente articolo. Fino al completamento della procedura assunzionale, alla quale si applica il limite del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili, sulla base delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato relativi allo stesso personale nei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dell interno, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, entro il 30 novembre di ciascun anno. All onere relativo alle predette proroghe, nel limite massimo di 20 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che sono annualmente riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell interno. (7) 10. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e tenuto conto dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo saranno previste specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanità, finalizzate anche all individuazione, quali requisiti per l accesso ai concorsi, dei titoli di studio di laurea e post laurea in possesso del personale precario nonché per il personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie locali, con almeno cinque anni di prestazione continuativa, ancorché non in possesso della specializzazione in medicina e chirurgia d accettazione e d urgenza. Resta comunque salvo quanto previsto dall articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n (11) 10- bis. In considerazione dei vincoli di bilancio e assunzionali, nonché dell autonomia organizzativa dell INPS, le liste speciali, già costituite ai sensi dell articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che risultavano già iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre (7) SELF Agenzia Formativa accreditata Via IV Novembre, San Miniato, tel. 0571/ fax 0571/ info@self-entilocali.it, pec@pec.self-entilocali.it, P.Iva

18 10- ter. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo l articolo 1 è inserito il seguente: Art. 1- bis (Trasformazione dei comitati locali e provinciali) I comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, assumono, alla data del 1º gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro primo del codice civile e sono iscritti di diritto nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, i predetti comitati, con istanza motivata con riferimento a ragioni di carattere organizzativo, possono chiedere al Presidente nazionale della CRI il differimento, comunque non oltre il 30 giugno 2014, del termine di assunzione della personalità giuridica di diritto privato. Sulla base delle istanze pervenute, il Presidente, nei successivi dieci giorni, trasmette, ai fini della successiva autorizzazione, al Ministero dell economia e delle finanze una relazione da cui risulti l assenza di oneri per la finanza pubblica derivanti dal predetto differimento. Le istanze non autorizzate entro il 20 dicembre 2013 si intendono respinte. 2. I comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di diritto privato, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni stipulate dalla CRI con enti territoriali e organi del Servizio sanitario nazionale. 3. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013 esercita il diritto di opzione tra il passaggio al comitato centrale o ai comitati regionali, l assunzione da parte dei comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall articolo 6, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. I restanti rapporti proseguono fino alla naturale scadenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione nonché, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate le modalità organizzative e funzionali dell Associazione anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata. 4. I comitati locali e provinciali si avvalgono, con oneri a loro totale carico, del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato già operante nell ambito dell espletamento di attività in regime convenzionale ovvero nell ambito di attività finanziate con fondi privati, ai sensi dell articolo 6, comma 9. (7) 10- quater. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: 1º gennaio 2014, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 1º gennaio 2015 ; b) le parole: 31 dicembre 2015, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2016 ; c) le parole: 31 dicembre 2013, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2014 ; d) le parole: 1 gennaio 2016, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 1º gennaio (7) 10- quinquies. All articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: e 2012 sono sostituite dalle seguenti:, 2012, 2013 e 2014 ; dopo le parole: dell avanzo accertato dell amministrazione sono inserite le seguenti: sia del comitato centrale che del consolidato ; dopo le parole: sarà approvato per il 2012 sono inserite le seguenti:, il 2013 e il 2014 ; dopo le parole: per le esigenze del bilancio di previsione 2013 sono inserite le seguenti: e (7) 10- sexies. All articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, al terzo periodo, le parole: per gli anni 2012 e 2013 sono sostituite dalle seguenti: per gli anni 2012, 2013 e 2014 e, al quarto periodo, le parole: per gli anni 2012 e 2013 sono sostituite dalle seguenti: per gli anni 2012, 2013 e (7) 10- septies. All articolo 42- bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 2 è sostituito dal seguente: SELF Agenzia Formativa accreditata Via IV Novembre, San Miniato, tel. 0571/ fax 0571/ info@self-entilocali.it, pec@pec.self-entilocali.it, P.Iva

19 2. I certificati per l attività sportiva non agonistica, di cui all articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medicosportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell esame clinico e degli accertamenti, incluso l elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità. Dall attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (7) 11. All articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è aggiunto il seguente periodo: Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti gestiti dai comuni, le deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico. 12. All articolo 114, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le parole ed educativi, sono aggiunte le seguenti: servizi scolastici e per l infanzia,. 13. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'aquila e dei comuni del cratere, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è consentita anche per gli anni 2014 e 2015, con le modalità e avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsti compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale. 14..Per le finalità di cui al comma 1, il comune dell Aquila può prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dall articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità in bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale. 15. La disposizione dell articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011 n. 183, si applica anche ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura. Le entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, relativamente ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia. 16. Per gli enti di ricerca, l autorizzazione all avvio delle procedure concorsuali è concessa in sede di approvazione, con decreto direttoriale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell organico (1) La presente lettera è stata inserita dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal (2) Il presente comma è stato così sostituito dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Si riporta, di seguito, il testo previgente: "3. Fino al 31 dicembre 2015, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è SELF Agenzia Formativa accreditata Via IV Novembre, San Miniato, tel. 0571/ fax 0571/ info@self-entilocali.it, pec@pec.self-entilocali.it, P.Iva

20 subordinata all emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, verificata l assenza di graduatorie vigenti, per ciascun soggetto pubblico interessato, approvate dal 1 gennaio 2008 relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.". (3) Il presente comma è stato inserito dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal (4) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Si riporta, di seguito, il testo previgente: "4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di approvazione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2015.". (5) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Si riporta, di seguito, il testo previgente: "5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al fine di individuare quantitativamente, tenuto anche conto dei profili professionali di riferimento, i vincitori e gli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, hanno maturato i requisiti di anzianità previsti dal comma 6, nonché i lavoratori di cui al comma 8, avvia, entro il 30 settembre 2013, apposito monitoraggio telematico con obbligo, per le pubbliche amministrazioni che intendono avvalersi delle procedure previste dai citati commi 6 e 8, di fornire le informazioni richieste. Al fine di ridurre presso le medesime pubbliche amministrazioni l utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, favorire l avvio di nuove procedure concorsuali e l assunzione di coloro che sono collocati in posizione utile in graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato, in coerenza con il fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e dei principi costituzionali sull adeguato accesso dall esterno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto della disciplina prevista dal presente articolo, sono definiti, per il perseguimento delle predette finalità, criteri di razionale distribuzione delle risorse finanziarie connesse con le facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni.". (6) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Si riporta, di seguito, il testo previgente: "6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell adeguato accesso dall esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014 e 2015, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all articolo 35, comma 3- bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n SELF Agenzia Formativa accreditata Via IV Novembre, San Miniato, tel. 0571/ fax 0571/ info@self-entilocali.it, pec@pec.self-entilocali.it, P.Iva

21 Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel triennio a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore.". (7) Il presente comma è stato inserito dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal (8) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Si riporta, di seguito, il testo previgente: "7. Per meglio realizzare le finalità del comma 6 possono essere adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, tenuto conto dell effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate.". (9) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Si riporta, di seguito, il testo previgente: "8. Al fine di favorire l assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri di priorità volti a favorire l anzianità anagrafica. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, all assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.". (10) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Si riporta, di seguito, il testo previgente: "9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa al periodo , prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili ed in coerenza con i requisiti relativi alle tipologie di professionalità da assumere a tempo indeterminato, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.". (11) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Si riporta, di seguito, il testo previgente: "10. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità mediche e del ruolo sanitario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque salvo quanto previsto dall articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.". Capo I Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione della spesa nelle SELF Agenzia Formativa accreditata Via IV Novembre, San Miniato, tel. 0571/ fax 0571/ info@self-entilocali.it, pec@pec.self-entilocali.it, P.Iva

22 pubbliche amministrazioni e nelle società partecipate Articolo 4 Bis Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011, riguardante profili pensionistici per la donazione di sangue e di emocomponenti e per i congedi di maternità e paternità Modifica all articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011, riguardante profili pensionistici per la donazione di sangue e di emocomponenti e per i congedi di maternità e paternità 1. All articolo 6, comma 2- quater, del decretolegge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: guadagni ordinaria sono aggiunte le seguenti:, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n Ai fini dell attuazione del comma 1: a) limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione alla donazione di sangue e di emocomponenti, è autorizzata la spesa di 0,2 milioni di euro per l anno 2013, di 2 milioni di euro per l anno 2014, di 3 milioni di euro per l anno 2015, di 4 milioni di euro per l anno 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2017; ai relativi oneri si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per l anno 2013, a 2 milioni di euro per l anno 2014, a 2,5 milioni di euro per l anno 2015, a 3,5 milioni di euro per l anno 2016 e a 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2017, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro annui a decorrere dall anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; b) limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione ai congedi parentali di maternità e di paternità, è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l anno 2013, 3 milioni di euro per l anno 2014, 5 milioni di euro per l anno 2015, 8,7 milioni di euro per l anno 2016 e 11,4 milioni di euro a decorrere dall anno 2017; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell autorizzazione di spesa di cui all articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (1) (1) Il presente articolo è stato inserito dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Capo II Misure per l'efficientamento e la razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni Articolo 5 Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione della performance [1. Al fine di concentrare l attività della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, sono trasferite all Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni di cui all articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le funzioni della predetta Commissione in materia di misurazione e valutazione della performance di cui agli articoli 7, 10, 12, 13 e 14 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.] (1) [2. Il collegio di indirizzo e controllo di cui all articolo 46, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, è integrato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell economia e delle SELF Agenzia Formativa accreditata Via IV Novembre, San Miniato, tel. 0571/ fax 0571/ info@self-entilocali.it, pec@pec.self-entilocali.it, P.Iva

23 finanze, da due componenti, anche estranei alla pubblica amministrazione, esperti in tema di servizi pubblici, management, misurazione della performance e valutazione del personale.] (1) 3. Ai sensi dell articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l integrità delle amministrazioni pubbliche assume la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.) (2) [4. Sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni della predetta Commissione in materia di qualità dei servizi pubblici.] (1) 5. All articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il comma 3 è sostituito dal seguente: 3. L Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione, di management e misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale. Il presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell interno; i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Il presidente e i componenti dell Autorità non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell Autorità. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica. (3) 6. I commi 1 e 4 dell articolo 34-bis del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono abrogati. 7. Il Presidente e i componenti della Commissione di cui all articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009, già insediati alla data di entrata in vigore del presente decreto, restano in carica fino alla nomina del nuovo Presidente e dei nuovi componenti. Le proposte di nomina del Presidente e dei componenti devono essere formulate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 8. Le amministrazioni interessate provvedono all attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza oneri a carico della finanza pubblica (1) Il presente comma è stato soppresso dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal (2) Il presente comma è stato così sostituito dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Si riporta, di seguito, il testo previgente: "3. L Agenzia di cui all articolo 46 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con regolamento, organizza la propria attività distinguendo l esercizio delle funzioni di cui al presente articolo da quello relativo alla contrattazione.". (3) Il presente comma è stato così sostituito dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Si riporta, di seguito, il testo previgente: "5. L articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 è sostituito dal seguente: 3. La Commissione è organo collegiale composto dal Presidente e da due componenti scelti tra esperti di elevata professionalità anche estranei all amministrazione, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione. Il Presidente e i componenti sono nominati, nel rispetto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del SELF Agenzia Formativa accreditata Via IV Novembre, San Miniato, tel. 0571/ fax 0571/ info@self-entilocali.it, pec@pec.self-entilocali.it, P.Iva

24 Consiglio dei Ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il Presidente su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, i due componenti su proposta del Ministro dell interno e del Ministro per la pubblica amministrazione.." Capo II Misure per l'efficientamento e la razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni Articolo 6 Disposizioni in materia di controllo aeroportuale e sulle concessionarie autostradali 1. All articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti: 4-ter. Nel rispetto dei principi europei, possono essere altresì affidati al gestore aeroportuale, da parte dell ENAC: a) il servizio di controllo del personale aeroportuale e degli equipaggi, compresi gli oggetti trasportati ed il possesso delle previste autorizzazioni, che accedono alle aree sterili attraverso le aerostazioni passeggeri; (1) b) il controllo del personale aeroportuale, e di qualunque altro soggetto, compresi gli oggetti trasportati ed il possesso delle previste autorizzazioni, che, attraverso varchi diversi da quelli interni alle aerostazioni, accedono alle aree sterili, nonché il controllo dei veicoli che, muniti delle previste autorizzazioni, debbano recarsi in un area sterile del sedime aeroportuale per il cui accesso è richiesta l effettuazione di specifici controlli. 4-quater. I servizi di cui al comma 4 ter sono svolti secondo le procedure indicate dal Programma nazionale per la sicurezza dell aviazione civile, con la supervisione della forza di polizia prevista dal locale dispositivo di sicurezza. 4-quinquies. La supervisione sui servizi di controllo di cui al comma 4 ter può essere svolta, secondo le esigenze locali e con le modalità stabilite dai Comitati di Sicurezza Aeroportuali, con il concorso delle altre forze di polizia previste dal locale dispositivo di sicurezza.. 2. Dall applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. All articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il nono periodo è inserito il seguente: Al fine di assicurare la continuità dell attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell art.11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n.216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l attivazione della procedura per l individuazione delle risorse di cui all articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n bis. All articolo 25, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l ultimo periodo è sostituito dal seguente: Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata: a) per l area funzionale di un numero di unità pari al numero di unità di personale individuato nella predetta area dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo; b) per l area dirigenziale di prima e di seconda fascia rispettivamente di una e dodici unità di personale, come individuato dal predetto decreto. (2) 4. All articolo 37, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'autorità e dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l anno 2013 e 2,5 milioni di euro per l anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e SELF Agenzia Formativa accreditata Via IV Novembre, San Miniato, tel. 0571/ fax 0571/ info@self-entilocali.it, pec@pec.self-entilocali.it, P.Iva

25 delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Al fine di assicurare l immediato avvio dell Autorità di regolazione dei trasporti, l Autorità garante della concorrenza e del mercato anticipa, nei limiti di stanziamento del proprio bilancio, le risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall istituzione dell Autorità di regolazione dei trasporti e dal suo funzionamento, nella misura di 1,5 milioni di euro per l anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l anno Le somme anticipate sono restituite all Autorità garante della concorrenza e del mercato a valere sulle risorse di cui al primo periodo della presente lettera. Fino all attivazione del contributo di cui alla lettera b), l Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell ambito delle predette risorse, assicura all Autorità di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione, il necessario supporto operativo - logistico, economico e finanziario per lo svolgimento delle attività strumentali all implementazione della struttura organizzativa dell Autorità di regolazione dei trasporti;. (3) 4- bis. All articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: di cui al medesimo comma 5 sono aggiunte le seguenti: nonché alle altre strutture dell Anas spa che svolgono le funzioni di concedente di cui all articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pari a dieci unità per l area funzionale e due per l area dirigenziale di seconda fascia. Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di due posizioni per l area dirigenziale di seconda fascia, nonché di un numero di posti corrispondente alle unità di personale trasferito. (2) (1) La lettera a) del presente capoverso è stata così rettificata con avviso di rettifica pubblicato nella G.U , n (2) Il presente comma è stato inserito dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal (3) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Si riporta, di seguito, il testo previgente: "4. All articolo 37, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'autorità e dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l anno 2013 e 2,5 milioni di euro per l anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Al fine di assicurare l immediato avvio dell Autorità di regolazione dei trasporti, l Autorità garante per la concorrenza ed il mercato anticipa, nei limiti di stanziamento del proprio bilancio, le risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall istituzione dell Autorità di regolazione dei trasporti e del suo finanziamento, nella misura di 1,5 milioni di euro per l anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l anno Le somme anticipate sono restituite all Autorità garante per la concorrenza ed il mercato a valere sulle risorse di cui al primo periodo della presente lettera. Fino all attivazione del contributo di cui alla lettera b), l Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, nell ambito delle risorse di cui al comma 1, assicura all Autorità di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione, il necessario supporto economico e finanziario per lo svolgimento delle attività strumentali all implementazione della struttura organizzativa dell Autorità di regolazione dei trasporti;.". Capo II Misure per l'efficientamento e la razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni Articolo 7 SELF Agenzia Formativa accreditata Via IV Novembre, San Miniato, tel. 0571/ fax 0571/ info@self-entilocali.it, pec@pec.self-entilocali.it, P.Iva

26 Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, di commissioni mediche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, di lavoro carcerario, nonché di interpretazione autentica 1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) ad accedere, anche se non più sottoposti allo speciale programma di protezione, a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti; ; (1) b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche delle Amministrazioni interessate e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e le Amministrazioni interessate. A tal fine, si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998 n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Con decreto del Ministro dell interno, emanato ai sensi dell'articolo 17-bis, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la commissione centrale di cui all articolo 10, comma 2, sono stabilite le relative modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate. Con il medesimo decreto sono espressamente stabiliti i criteri di riconoscimento del diritto ai soggetti non più sottoposti allo speciale programma di protezione, anche in relazione alla qualità ed entità economica dei benefici già riconosciuti e alle cause e modalità della revoca del programma di protezione». (2) 2. Dall attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Al fine di assicurare la funzionalità e la razionalizzazione della spesa nell ambito del Comparto sicurezza e difesa, il Ministero dell interno è autorizzato, ai sensi dell articolo 1- ter, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, a stipulare, a condizioni di reciprocità, uno o più convenzioni anche con il Ministero della difesa per l espletamento delle attività delle commissioni mediche ivi previste anche nei confronti del personale militare, ivi compreso quello del Corpo della Guardia di finanza. 4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, all articolo 1-ter del decreto-legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Per la composizione e le per le modalità di funzionamento delle commissioni di cui al comma 1, di prima e di seconda istanza, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, nonché quelle di cui al titolo V del libro I del codice dell ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ferme restando le funzioni di presidente della Commissione assunte da un appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, di cui all articolo 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n Ai fini dell applicazione del presente articolo, i riferimenti alle commissioni mediche interforze e alle commissioni mediche contenute nei predetti decreti, nonché nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si intendono riferiti alle commissioni sanitarie di cui al comma 1 del presente articolo. La competenza territoriale delle commissioni, nonché l organizzazione delle stesse e le modalità per l avvio delle attività, sono definite con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, anche in relazione ai contenuti delle convenzioni di cui al comma 1. ; b) al comma 3, le parole: Fino all emanazione del regolamento di cui comma 2 sono sostituite dalle seguenti: Fino all emanazione del decreto di cui al comma 2, ultimo periodo,. SELF Agenzia Formativa accreditata Via IV Novembre, San Miniato, tel. 0571/ fax 0571/ info@self-entilocali.it, pec@pec.self-entilocali.it, P.Iva

27 5. All attuazione dei commi 3 e 4 si provvede nell ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie delle Amministrazioni interessate, disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. (3) 6. Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere a tempo indeterminato un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà. Per i lavoratori delle categorie protette di cui all articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, assunti a tempo determinato nel rispetto dell articolo 7, comma 2, della medesima legge n. 68 del 1999, si applica l articolo 5, commi 4- quater e 4- sexies, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, nei limiti della quota d obbligo. (4) 7. Il Dipartimento per la funzione pubblica e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto di rispettiva competenza, monitorano l adempimento dell obbligo di cui al comma Il comma 1 dell articolo 3, della legge 22 giugno 2000, n. 193 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: 1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all esterno ai sensi dell articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, è concesso un credito di imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto.. 9. L articolo 1, comma 34, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si interpreta nel senso che le ulteriori assunzioni di avvocati dello Stato possono essere effettuate, sempre nel rispetto dei limiti di spesa di ,00 e della vigente dotazione organica, a decorrere dall anno 2013, mediante il conferimento della qualifica di avvocato dello Stato ai procuratori dello Stato con anzianità di servizio di otto anni nella qualifica, previo giudizio di promovibilità e secondo l ordine di merito [, anche in deroga al limite di accantonamento e conferimento fissato dall art. 5, primo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103]. (5) 9- bis. Al primo comma dell articolo 83 della legge 1º aprile 1981, n. 121, le parole: o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio sono sostituite dalle seguenti: o in quiescenza. (6) 9- ter. Le funzioni di vigilanza sugli enti e associazioni di promozione sociale di cui alle leggi 21 agosto 1950, n. 698, 13 aprile 1953, n. 337, e 23 aprile 1965, n. 458, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Dall attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ad essa si provvede mediante l utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. (6) 9- quater. Il regolamento previsto dall articolo 5, comma 2, della legge 15 dicembre 1998, n. 438, deve essere adottato entro il 30 giugno Nelle more dell emanazione del regolamento di cui al precedente periodo, restano salve le disposizioni di cui alla legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, nonché gli atti compiuti nella sua vigenza. (6) 9- quinquies. All articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell attrezzatura sono sostituite dalle seguenti: nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. (6) 9 -sexies. Le disposizioni di cui all articolo 6, comma 8, del decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, si interpretano nel senso che, a decorrere dalla data di trasformazione dell ente Poste Italiane in società per azioni, le stesse si applicano alla società Poste italiane Spa e a tutte le società nelle quali la medesima detiene una partecipazione azionaria di controllo, ad esclusione delle società con licenza bancaria, di trasporto aereo e che svolgono attività di corriere espresso. (6) SELF Agenzia Formativa accreditata Via IV Novembre, San Miniato, tel. 0571/ fax 0571/ info@self-entilocali.it, pec@pec.self-entilocali.it, P.Iva

28 ----- (1) Il presente capoverso è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Si riporta, di seguito, il testo previgente: "«e-bis) ad accedere a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti; " (2) L'ultimo periodo del presente capoverso è stato aggiunto dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal (3) La parola "strumentali" di cui al presente comma è stata così sostituita dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal (4) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Si riporta, di seguito, il testo previgente: "6. Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà.". (5) le parole del presente comma riportate tra parentesi quadre sono state soppresse dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal (6) Il presente comma è stato aggiunto dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Capo II Misure per l'efficientamento e la razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni Articolo 8 Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di unità. 2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso in parti uguali alle graduatorie di cui all articolo 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, approvate dal 1º gennaio 2008, attingendo a tali graduatorie fino al loro esaurimento prima di procedere all indizione di un nuovo concorso e comunque nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. (1) 3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro per l'anno 2013, di euro per l anno 2014 e di euro a decorrere dall'anno Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell interno, nell ambito della missione Soccorso civile. (2) 4. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 e delle assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell articolo 66, comma 9-bis, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da effettuarsi con la medesima ripartizione di cui al comma 2, è prorogata non oltre il 31 dicembre 2016 l efficacia delle graduatorie approvate a partire dal 1 gennaio 2008, di cui all articolo 4- ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n (3) SELF Agenzia Formativa accreditata Via IV Novembre, San Miniato, tel. 0571/ fax 0571/ info@self-entilocali.it, pec@pec.self-entilocali.it, P.Iva

29 5. L impiego del personale volontario, ai sensi dell articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è disposto nel limite dell autorizzazione annuale di spesa, pari a euro per l anno 2014 e a euro a decorrere dall anno (4) 6. All'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: 6-bis. Ferme restando le funzioni spettanti al corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonché le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l incolumità delle persone, può realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attività sono stipulati tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell interno e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome. 6-ter. Agli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al comma 6-bis, si applicano le disposizioni di cui all articolo 744, comma 1, e 748 del codice della navigazione.. 7. A decorrere dal 1 gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n.151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell interno 19 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001, adottato ai sensi dell articolo 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 334 del (5) 7- bis. I comuni e i consorzi di comuni, le province e le regioni possono avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile, previa stipula di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle maggiori spese sostenute dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli straordinari e le risorse strumentali necessarie. (6) (1) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Si riporta, di seguito, il testo previgente: "2. In prima applicazione, per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso in parti uguali alle graduatorie di cui all articolo 4-ter del decretolegge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.". (2) Il primo periodo del presente comma è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Si riporta, di seguito, il testo previgente: "3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro per l'anno 2013, di euro per l anno 2014 e di euro a decorrere dall'anno ". (3) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Si riporta, di seguito, il testo previgente: "4. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 e delle assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell articolo 66, comma 9-bis, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da effettuarsi con la medesima ripartizione di cui al comma 2, è prorogata al 31 dicembre 2015 l efficacia delle graduatorie approvate a partire dal 1 gennaio 2008, di cui all articolo 4-ter del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.". (4) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Si riporta, di seguito, il testo previgente: SELF Agenzia Formativa accreditata Via IV Novembre, San Miniato, tel. 0571/ fax 0571/ info@self-entilocali.it, pec@pec.self-entilocali.it, P.Iva

30 "5. L impiego del personale volontario, ai sensi dell articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è disposto nel limite dell autorizzazione annuale di spesa, pari a euro per l anno 2014 e a euro a decorrere dall anno 2015.". (5) L'ultimo periodo del presente comma è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Si riporta, di seguito, il testo previgente: "Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell interno 19 marzo 2001, adottato ai sensi dell articolo 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999.". (6) Il presente comma è stato aggiunto dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Capo II Misure per l'efficientamento e la razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni Articolo 8 Bis Disposizioni riguardanti l'istituto nazionale di statistica e il Sistema statistico nazionale 1. Al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 dell articolo 6- bis è abrogato; b) al secondo periodo del comma 1 dell articolo 7, le parole da: espressamente indicate fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: individuate ai sensi dell articolo 13 ; c) all articolo 13: 1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: annualmente. Il programma statistico nazionale prevede modalità di raccordo e di coordinamento con i programmi statistici predisposti a livello regionale. ; 2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 3- bis. Nel programma statistico nazionale sono individuate le varianti che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o europeo. 3- ter. Al fine di attuare i principi di cui al comma 2 dell articolo 1, con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo è approvato l elenco delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale rispetto alle quali sussiste l obbligo di risposta di cui all articolo 7, e sono definiti i criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell accertamento di cui all articolo 11, comma 2, le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l applicazione della sanzione di cui al medesimo articolo 7 ; 3) al comma 4, le parole: al comma 3 sono sostituite dalle seguenti: ai commi 3 e 3- ter ; d) all articolo 16: 1) al comma 1, dopo le parole: ed affini, sono inserite le seguenti: con esperienza internazionale, ; 2) al comma 2, le parole: all art. 17 sono sostituite dalle seguenti: all articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166,. 2. Nelle more dell entrata in vigore del Programma statistico nazionale , è prorogata l efficacia del Programma statistico nazionale Aggiornamento 2013, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2013, nonché l efficacia delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2013 relativo all elenco delle rilevazioni statistiche comprese nel Programma statistico nazionale per il triennio Aggiornamento 2013, per le quali sussiste l obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, e nel decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2013, relativo alle rilevazioni statistiche rispetto alle quali la mancata fornitura dei dati per l anno 2013 configura violazione dell obbligo di risposta, a norma dell articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, SELF Agenzia Formativa accreditata Via IV Novembre, San Miniato, tel. 0571/ fax 0571/ info@self-entilocali.it, pec@pec.self-entilocali.it, P.Iva

31 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 28 agosto Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell Istituto nazionale di statistica è adeguato alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. (1) (1) Il presente articolo è stato inserito dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Capo II Misure per l'efficientamento e la razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni Articolo 9 Misure urgenti per le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero 1. All articolo 14, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono inseriti i seguenti: 12-bis. A decorrere dall anno scolastico 2013/2014, per specifiche ed insopprimibili esigenze didattiche o amministrative, che non trovino gradatamente idonea soluzione attraverso il ricorso al personale a contratto reclutato in loco di cui all articolo 653 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, o con le operazioni di mobilità del personale scolastico a tempo indeterminato già collocato fuori ruolo all estero, in deroga al comma 12, può essere conservato, ad invarianza di spesa, un limitato numero di posti vacanti e disponibili nel contingente di cui all articolo 639 del medesimo decreto legislativo, sui quali possono essere assegnate unità di personale, da individuare tra coloro utilmente collocati nella graduatorie previste dall articolo 640 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, riformulate sulla base di prove selettive antecedenti al 6 luglio 2012, nonché i dirigenti scolastici individuati dalle procedure selettive anch esse indette prima del 6 luglio 2012, ai sensi dell articolo 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio dell area dirigenziale V. Con il provvedimento di cui all articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell economia e finanze e con il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, individua il numero di posti di cui al primo periodo, fermo restando il raggiungimento del livello medio annuo dei risparmi scontati nei saldi di finanza pubblica in relazione al comma 12. Dall attuazione del presente comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.. [2. All articolo 653 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l ordinamento scolastico italiano da affidare ad insegnanti a contratto locale ; b) al comma 1 dopo la parola: straniero sono inserite le seguenti: o italiano a contratto locale, residente nel paese ospitante da almeno un anno ; c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: 1-bis. Nell ambito del contingente di cui al precedente art. 639, gli insegnamenti di materie obbligatorie previste nell ordinamento scolastico italiano, individuate con provvedimenti adottati di concerto tra il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, possono essere affidati con contratto regolato dalla legislazione locale a personale italiano o straniero, avente una conoscenza della lingua italiana adeguata ai compiti lavorativi e residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti i criteri e le procedure di assunzione di detto personale. ; d) al comma 2, le parole: comma 1 sono sostituite dalle seguenti: commi 1 e 1 bis.] (1) 2- bis. Alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 7, comma 1, dopo le parole: negli Stati nei quali hanno sede sono aggiunte le seguenti: e negli altri Stati individuati con decreto del competente direttore generale del Ministero, di concerto con il Ministero dell economia e delle finanze ; b) all articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente: SELF Agenzia Formativa accreditata Via IV Novembre, San Miniato, tel. 0571/ fax 0571/ info@self-entilocali.it, pec@pec.self-entilocali.it, P.Iva

32 1. Il personale dell area della promozione culturale presta servizio presso la direzione generale o presso gli Istituti di cultura con funzioni di direttore o addetto oppure presso gli uffici all estero di cui all articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con funzioni di addetto. (2) 2- ter. Nel quadro D della tabella A di cui all articolo 171, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole: addetto presso istituto italiano di cultura sono inserite le seguenti:, rappresentanza diplomatica, ufficio consolare o rappresentanza permanente (2) 3. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica. All attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. (3) (1) Il presente comma è stato soppresso dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal (2) Il presente comma è stato inserito dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal (3) L'ultimo periodo del presente comma è stato aggiunto dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Capo II Misure per l'efficientamento e la razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni Articolo 9 Bis Potenziamento della revisione della spesa di personale del Ministero degli affari esteri 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 170 è aggiunto, in fine, il seguente comma: Se destinato all estero ai sensi dell articolo 34 per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore ad un anno, il personale ha titolo al trattamento economico di cui alla presente parte, ad eccezione dei benefici di cui agli articoli 173, 175, 176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonché al primo comma dell articolo 200 ; b) l articolo 199 è sostituito dal seguente: Art. 199 (Contributo per il trasporto degli effetti) Per i viaggi di trasferimento di cui all articolo 190, per consentire di far fronte alle spese aggiuntive necessarie per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale un contributo fisso onnicomprensivo. La misura di tale contributo è rapportata all indennità spettante a norma dell articolo 175 del presente decreto per il personale trasferito da Roma ad una sede estera e da una ad altra sede estera, ovvero a norma dell articolo 176 del presente decreto per il personale in servizio all estero che è richiamato in Italia. Tale misura è pari ad una percentuale compresa fra il 30 e il 100 per cento di dette indennità a seconda della distanza intercorrente fra la sede di servizio e quella di destinazione, ed è stabilita secondo la seguente parametrazione: a) per distanze non maggiori di 500 chilometri: 30 per cento; b) per distanze maggiori di chilometri 500 e non maggiori di chilometri 1.500: 50 per cento; c) per distanze maggiori di chilometri e non maggiori di chilometri 3.500: 75 per cento; d) per distanze maggiori di chilometri 3.500: 100 per cento. 2. La parametrazione di cui al comma 1 può essere modificata, senza introdurre maggiori oneri, con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze. 3. Il contributo fisso onnicomprensivo di cui al comma 1 è corrisposto nella misura del 75 per cento all atto dell assunzione di servizio presso una sede all estero o presso il Ministero; il residuo 25 per cento del contributo spettante è corrisposto entro novanta giorni dalla data di presentazione al Ministero, da parte del dipendente trasferito, di idonea attestazione, rilasciata dalla sede all estero presso la quale il dipendente è trasferito, che egli abbia effettivamente ricevuto i propri mobili e le proprie masserizie. In caso di rientro presso l Amministrazione centrale, tale attestazione è sostituita da un attestazione che le masserizie sono state effettivamente spedite, resa dalla sede dalla quale il dipendente è trasferito. La sede SELF Agenzia Formativa accreditata Via IV Novembre, San Miniato, tel. 0571/ fax 0571/ info@self-entilocali.it, pec@pec.self-entilocali.it, P.Iva

33 all estero rilascia l attestazione su richiesta del dipendente trasferito, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di opportune verifiche effettuate in loco. Qualora, entro sei mesi dalla data di assunzione di servizio, il dipendente trasferito non produca al Ministero per causa a lui imputabile l attestazione rilasciata dalla sede all estero, lo stesso perde il diritto alla corresponsione del contributo fisso di cui al comma 1 e la quota già pagata all atto dell assunzione di servizio è recuperata a cura dell Amministrazione. 4. Qualora dipendenti fra loro coniugati siano trasferiti allo stesso ufficio all estero o ad uffici ubicati nella stessa città, e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, il contributo di cui al comma 1 spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, con gli aumenti che spetterebbero se il coniuge fosse a carico. Con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, da rivedere con cadenza annuale, sono individuate le sedi all estero caratterizzate da particolari situazioni abitative, con specifico riferimento alla disponibilità di alloggi parzialmente o totalmente arredati, e logistiche, da condizioni eccezionali sotto il profilo della sicurezza e del disagio del personale, oppure da particolari livelli delle indennità di base per le quali il contributo di cui al comma 1 può essere corrisposto in misura diversa rispetto alla parametrazione stabilita al medesimo comma. Dall applicazione di tale decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ; c) l articolo 200 è abrogato; d) all articolo 201, dopo la parola: domestici, le parole: nonché per i trasporti di cui all articolo 199 sono soppresse; e) al secondo comma dell articolo 202, dopo la parola: domestici, le parole: ed eventualmente alle spese di spedizione degli effetti sono soppresse. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) e e), si applicano a decorrere dal 1º gennaio Dall attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (1) (1) Il presente articolo è stato inserito dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Capo III Misure per il potenziamento delle politiche di coesione Articolo 10 Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione 1. Nel quadro delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la politica di coesione di cui all articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di cui all articolo 119, quinto comma, della Costituzione e rafforzare l azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, è istituita l Agenzia per la coesione territoriale, di seguito denominata Agenzia, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Le funzioni relative alla politica di coesione sono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l Agenzia secondo le disposizioni di cui ai seguenti commi. (1) 2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni titolari di programmi e delle relative autorità di gestione, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare: a) nell attività istruttoria cura il raccordo con le amministrazioni statali e regionali competenti ai fini della predisposizione di proposte di programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione europea e nazionale di natura finanziaria e non finanziaria miranti ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini dell'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'unione Europea, nonché all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale; SELF Agenzia Formativa accreditata Via IV Novembre, San Miniato, tel. 0571/ fax 0571/ info@self-entilocali.it, pec@pec.self-entilocali.it, P.Iva

34 b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché le attività di valutazione delle politiche di coesione; c) raccoglie ed elabora, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell'unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88; d) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei rapporti con le istituzioni dell Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione, predisponendo, ove necessario, proposte di riprogrammazione; e) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di sviluppo regionale; f) cura l istruttoria relativa all esercizio dei poteri di cui all articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, al fine di assicurare l efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione. f -bis ) può avvalersi, al fine di rafforzare l attuazione della politica di coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui all articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi dell articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, dell Agenzia nazionale per l attrazione degli investimenti e lo sviluppo d impresa Spa, anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all articolo 55- bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; (2) f -ter ) promuove il ricorso alle modalità di attuazione di cui all articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e alle misure previste dagli articoli 9 e 9- bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. (2) 3. L Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione: (3) a) opera in raccordo con le amministrazioni competenti il monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attività di valutazione e verifica, ferme restando le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato; (4) b) svolge azioni di sostegno e di assistenza tecnica alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale sia attraverso apposite iniziative di formazione del personale delle amministrazioni interessate, che con l'intervento di qualificati soggetti pubblici di settore per l'accelerazione e la realizzazione dei programmi, anche con riferimento alle procedure relative alla stesura e gestione di bandi pubblici; (5) b -bis) vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, sull attuazione dei programmi e sulla realizzazione dei progetti che utilizzano i fondi strutturali; (2) b -ter) promuove, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento della qualità, della tempestività, dell efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi (2) c) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi per la conduzione di specifici progetti a carattere sperimentale nonché nelle ipotesi previste dalla lettera d); (6) d) dà esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi degli articoli 3 e 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 1 marzo 2014, è approvato lo statuto dell Agenzia. Lo statuto disciplina l articolazione dell Agenzia, la composizione, le competenze e le modalità di nomina degli organi di direzione e del collegio dei revisori, stabilisce i principi e le modalità di adozione dei regolamenti e degli altri atti generali che disciplinano SELF Agenzia Formativa accreditata Via IV Novembre, San Miniato, tel. 0571/ fax 0571/ info@self-entilocali.it, pec@pec.self-entilocali.it, P.Iva

35 l organizzazione e il funzionamento dell Agenzia. L Agenzia dispone di una dotazione organica di 200 unità di personale e gode di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio. Sono organi dell Agenzia: il direttore generale; il comitato direttivo; il collegio dei revisori dei conti. La partecipazione al Comitato direttivo dell Agenzia non comporta alcuna forma di compenso. All interno del Comitato direttivo dell Agenzia è assicurata una adeguata rappresentanza delle amministrazioni territoriali. L Agenzia assicura lo svolgimento delle attività strumentali e di controllo interno nell ambito delle risorse disponibili o per il tramite della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri senza oneri aggiuntivi. Il rapporto di lavoro presso l Agenzia è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri. Con contestuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, è nominato il direttore generale scelto tra personalità di comprovata esperienza nella materia delle politiche di coesione, con trattamento economico non superiore a quello massimo previsto per i Capi dipartimento del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per quanto non previsto dallo statuto e dalle disposizioni del presente articolo, si applicano le previsioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n (7) 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione, sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, le unità di personale di ruolo e i rapporti di lavoro a tempo determinato per la loro residua durata, nonché le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Dipartimento), ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l incentivazione delle attività imprenditoriali. E fatto salvo il diritto di opzione, da esercitare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono conseguentemente ridotte le dotazioni organiche, le relative strutture e le risorse finanziarie e strumentali del medesimo ministero. I dipendenti trasferiti mantengono l inquadramento previdenziale di provenienza. Al personale dell Agenzia è riconosciuto il trattamento economico complessivo già in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza che da ciò derivino, sotto qualsiasi forma, ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. Il personale trasferito eccedente il contingente di cui al comma 4 è inquadrato in sovrannumero nei ruoli dell Agenzia e gradualmente riassorbito in relazione alle cessazioni dal servizio a qualunque titolo. Al fine di consentire il più efficace svolgimento dei compiti di cui al comma 2, anche in relazione ai rapporti con le istituzioni nazionali ed europee, con il medesimo decreto sono stabilite le procedure selettive per l assegnazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri di un numero massimo di 50 unità nell ambito del personale oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma, e, comunque, per un onere non superiore ad euro annuo, con conseguente aumento della relativa dotazione organica della Presidenza. Le 50 unità di personale assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono organizzate in una struttura dedicata disciplinata ai sensi dell articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n Nelle more della definizione dell assetto organizzativo dell Agenzia e delle strutture del Ministero dello sviluppo economico, gli incarichi di livello dirigenziale conferiti ai sensi dell articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell ambito del Dipartimento sono mantenuti fino alla naturale scadenza e comunque fino all effettiva operatività dell Agenzia e, relativamente ai contratti di cui ai commi 5-bis e 6 dell articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, anche in deroga ai contingenti indicati dalla normativa vigente, previa indisponibilità della medesima quota utilizzabile a valere sulla dotazione organica dei dirigenti del Ministero dello sviluppo economico. (8) 6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 pari ad euro annui a decorrere dall anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello SELF Agenzia Formativa accreditata Via IV Novembre, San Miniato, tel. 0571/ fax 0571/ info@self-entilocali.it, pec@pec.self-entilocali.it, P.Iva

36 stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro per l'anno 2014 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e quanto a euro annui a decorrere dall anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 7. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 8. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e le relative risorse finanziarie sono trasferite allo stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione territoriale, sono definite le procedure di spesa, le modalità di gestione delle risorse e la rendicontazione dell utilizzo delle risorse in attuazione dei programmi delle delibere CIPE. 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, si provvede alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430., anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all Agenzia senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici restano in carica sino alla naturale scadenza degli stessi incarichi. (9) 10. Fino alla effettiva operatività dell Agenzia, come definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica assicura la continuità della gestione amministrativa, nonché la tempestiva ed efficace attuazione degli adempimenti connessi alla fine del ciclo di programmazione e all avvio della programmazione bis. Le assunzioni a tempo determinato effettuate dalle regioni sono escluse dall applicazione dell articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, ove siano finanziate con fondi strutturali europei e siano volte all attuazione di interventi cofinanziati con i fondi medesimi. (10) [11. Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell Agenzia preposte, per quanto di competenza, a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo , è autorizzata l assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale nel numero massimo di 120 unità altamente qualificate, eventualmente anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente, per l esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all Area terza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, sono definiti criteri e modalità di attuazione della presente disposizione, ivi compresa la selezione del personale mediante la Scuola nazionale dell Amministrazione e la ripartizione del personale tra le amministrazioni interessate. Il personale di cui al presente comma svolge esclusivamente le funzioni per le quali è stato assunto e non può essere destinato ad attività diverse da quelle direttamente riferibili all impiego dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi europei.] (11) [12. Agli oneri derivanti dal comma 11, pari ad euro annui, si provvede, per il periodo di validità dei programmi , per euro annui a carico delle risorse finanziarie dell asse di assistenza tecnica previsto nell ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei a titolarità delle Amministrazioni presso cui il predetto personale viene assegnato, nonché a carico delle risorse SELF Agenzia Formativa accreditata Via IV Novembre, San Miniato, tel. 0571/ fax 0571/ info@self-entilocali.it, pec@pec.self-entilocali.it, P.Iva

37 finanziarie del Programma operativo Governance ed assistenza tecnica , per euro annui, mediante le disponibilità del Fondo di rotazione per l attuazione delle politiche comunitarie di cui all articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.] (11) [13. Sulla base di specifica comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica sull assegnazione dei funzionari alle Amministrazioni di cui al comma 11, il Ministero dell economia e delle finanze provvede a versare, annualmente, all entrata del bilancio dello Stato le risorse di cui al comma 12 del presente articolo, imputandole, per la parte di pertinenza dei singoli programmi operativi, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n Per le finalità di cui al comma 11 sono iscritte corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate. Il Fondo di rotazione si rivale delle risorse anticipate ai sensi del presente comma sui corrispondenti rimborsi disposti dall Unione europea a fronte delle spese rendicontate.] (11) [14. A decorrere dall esercizio 2021, al relativo onere si provvede mediante la programmazione di indisponibilità di posti a valere sulle facoltà assunzionali delle Amministrazioni di cui al comma 11, previa autorizzazione e verifica della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.] (11) 14- bis. In casi eccezionali, l Agenzia nazionale per l attrazione degli investimenti e lo sviluppo d impresa Spa, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l attuazione di programmi ed interventi speciali, a carattere sperimentale, nonché nelle ipotesi previste dalla lettera d) del comma 3. (12) 14- ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione territoriale ed il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i rapporti tra l Agenzia per la coesione territoriale e l Agenzia nazionale per l attrazione degli investimenti e lo sviluppo d impresa Spa, anche al fine di individuare le più idonee forme di collaborazione per l esercizio delle rispettive competenze e prerogative di legge. (12) (1) Le parole "119, quinto comma" di cui al presente comma sono state così sostituite dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal (2) La presente lettera è stata inserita dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal (3) La presente alinea è stata così modificata dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Si riporta, di seguito, il testo previgente: "3. L Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione relativi ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione:". (4) La presente lettera è stata così modificata dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Si riporta, di seguito, il testo previgente: "a) opera in raccordo con le amministrazioni competenti il monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attività di verifica, ferme restando le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato". (5) La presente lettera è stata così modificata dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Si riporta, di seguito, il testo previgente: "b) esercita funzioni di sostegno e di assistenza tecnica alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale sia attraverso apposite iniziative di formazione del personale delle amministrazioni interessate, che con l'intervento di specifiche strutture di sostegno per l'accelerazione e la realizzazione dei programmi, anche con riferimento alle procedure relative alla stesura e gestione di bandi pubblici;". (6) La presente lettera è stata così sostituita dall'allegato alla legge di conversione L. SELF Agenzia Formativa accreditata Via IV Novembre, San Miniato, tel. 0571/ fax 0571/ info@self-entilocali.it, pec@pec.self-entilocali.it, P.Iva

38 , n. 125, con decorrenza dal Si riporta, di seguito, il testo previgente: "c) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi, anche per la conduzione di specifici progetti a carattere sperimentale;". (7) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Si riporta, di seguito, il testo previgente: "4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 1 marzo 2014, è approvato lo statuto dell Agenzia. Lo statuto disciplina l articolazione dell Agenzia, la composizione, le competenze e le modalità di nomina degli organi di direzione e del collegio dei revisori, stabilisce i principi e le modalità di adozione dei regolamenti e degli altri atti generali che disciplinano l organizzazione e il funzionamento dell Agenzia, prevedendo altresì forme di rappresentanza delle amministrazioni, anche territoriali, coinvolte nei programmi. L Agenzia dispone di una dotazione organica di 200 unità di personale e gode di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio. Sono organi dell Agenzia: il direttore generale; il comitato direttivo; il collegio dei revisori dei conti. La partecipazione al Comitato direttivo dell Agenzia non comporta alcuna forma di compenso. L Agenzia assicura lo svolgimento delle attività strumentali e di controllo interno nell ambito delle risorse disponibili o per il tramite della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri senza oneri aggiuntivi. Il rapporto di lavoro presso l Agenzia è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri. Con contestuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, è nominato il direttore generale scelto tra personalità di comprovata esperienza nella materia delle politiche di coesione, con trattamento economico non superiore a quello massimo previsto per i Capi dipartimento del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per quanto non previsto dallo statuto e dalle disposizioni del presente articolo, si applicano le previsioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.". (8) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Si riporta, di seguito, il testo previgente: "5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione, sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, le unità di personale di ruolo e i rapporti di lavoro a tempo determinato per la loro residua durata, nonché le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Dipartimento), ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l incentivazione delle attività imprenditoriali. E fatto salvo il diritto di opzione, da esercitare entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono conseguentemente ridotte le dotazioni organiche, le relative strutture e le risorse finanziarie e strumentali del medesimo ministero. I dipendenti trasferiti mantengono l inquadramento previdenziale di provenienza. Al personale dell Agenzia è riconosciuto il trattamento economico complessivo già in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza che da ciò derivino, sotto qualsiasi forma, ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. Il personale trasferito eccedente il contingente di cui al comma 4 è inquadrato in sovrannumero nei ruoli dell Agenzia e gradualmente riassorbito in relazione alle cessazioni in servizio a qualunque titolo. Al fine di consentire il più efficace svolgimento dei compiti di cui al comma 2, anche in relazione ai rapporti con le istituzioni nazionali ed europee, con il medesimo decreto sono stabilite le procedure selettive per l assegnazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri di un numero massimo di 50 unità nell ambito del personale oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma, e, comunque, per un onere non superiore ad euro annuo, con SELF Agenzia Formativa accreditata Via IV Novembre, San Miniato, tel. 0571/ fax 0571/ info@self-entilocali.it, pec@pec.self-entilocali.it, P.Iva

39 conseguente aumento della relativa dotazione organica della Presidenza. Le 50 unità di personale assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono organizzate in una struttura dedicata disciplinata ai sensi dell articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n Nelle more della definizione dell assetto organizzativo dell Agenzia e delle strutture del Ministero dello sviluppo economico, gli incarichi di livello dirigenziale conferiti ai sensi dell articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell ambito del Dipartimento sono mantenuti fino alla naturale scadenza e comunque fino all effettiva operatività dell Agenzia e, relativamente ai contratti di cui ai commi 5-bis e 6 dell articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, anche in deroga ai contingenti indicati dalla normativa vigente, previa indisponibilità della medesima quota utilizzabile a valere sulla dotazione organica dei dirigenti del Ministero dello sviluppo economico.". (9) L'ultimo periodo del presente comma è stato aggiunto dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal (10) Il presente comma è stato inserito dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal (11) Il presente comma è stato soppresso dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal (12) Il presente comma è stato aggiunto dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Capo IV Misure in materia ambientale. Articolo 11 Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia 1. I commi 1, 2 e 3 dell art. 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti: 1. I commi 1, 2 e 3 dell articolo 188- ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti: 1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all articolo 188- bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi. Sono altresì tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell impresa navale o ferroviaria o dell impresa che effettua il successivo trasporto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con uno o più decreti del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale. 2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all articolo 188- bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1. 3.Con uno o più decreti del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1 e sono individuate, nell ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all articolo 188- bis. (2) 2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di SELF Agenzia Formativa accreditata Via IV Novembre, San Miniato, tel. 0571/ fax 0571/ info@self-entilocali.it, pec@pec.self-entilocali.it, P.Iva

40 operatività del SISTRI è fissato al 1 ottobre Con decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di una fase di sperimentazione per l applicazione del SISTRI, a decorrere dal 30 giugno 2014, agli enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti urbani pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti urbani pericolosi all interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani pericolosi, a partire dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o stoccaggio. (3) 3. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell articolo 188-ter, del d.lgs. n. 152 del 2006, il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto dal comma bis. Nei dieci mesi successivi alla data del 1º ottobre 2013 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260- bis e 260- ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica e all integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l articolo 188- ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo. (4) 4. Entro il 3 marzo 2014 è adottato il decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare previsto dall articolo 188-ter, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dal presente articolo, al fine di individuare, nell ambito degli enti o imprese che effettuino il trattamento dei rifiuti, di cui agli articoli 23 e 35 della direttiva 2008/98/CE, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del Gli enti e le imprese di cui ai commi 3 e 4 possono comunque utilizzare il SISTRI su base volontaria a decorrere dal 1 ottobre Sono abrogati: a) il comma 5 dell articolo 188-ter del d.lgs. n. 152 del 2006; b) l articolo 1 del decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 marzo 2013 recante Termini di riavvio progressivo del SISTRI, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile All articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, dopo il comma 4 è inserito il seguente: 4-bis. Con decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare si procede periodicamente, sulla base dell evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione e all ottimizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell utenza; le semplificazioni e l'ottimizzazione sono adottate previa verifica tecnica e della congruità dei relativi costi da parte dell Agenzia per l Italia Digitale. Le semplificazioni e l'ottimizzazione sono finalizzate ad assicurare un efficace tracciabilità dei rifiuti e a ridurre i costi di esercizio del sistema, laddove ciò non intralci la corretta tracciabilità dei rifiuti né comporti un aumento di rischio ambientale o sanitario, anche mediante integrazioni con altri sistemi che trattano dati di logistica e mobilità delle merci e delle persone ed innovazioni di processo che consentano la delega della gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente accreditate dal Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base dei requisiti tecnologici ed organizzativi individuati con il decreto di cui al presente comma, e ad assicurare la modifica, la sostituzione o SELF Agenzia Formativa accreditata Via IV Novembre, San Miniato, tel. 0571/ fax 0571/ info@self-entilocali.it, pec@pec.self-entilocali.it, P.Iva

41 l evoluzione degli apparati tecnologici, anche con riferimento ai dispositivi periferici per la misura e certificazione dei dati. Al fine della riduzione dei costi e del miglioramento dei processi produttivi degli utenti, il concessionario del sistema informativo, o altro soggetto subentrante, può essere autorizzato dal Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Garante per la privacy, a rendere disponibile l informazione territoriale, nell ambito della integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di altri enti pubblici o società interamente a capitale pubblico, opportunamente elaborata in conformità alle regole tecniche recate dai regolamenti attuativi della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, anche al fine di fornire servizi aggiuntivi agli utenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque assicurate la sicurezza e l integrità dei dati di tracciabilità. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, rideterminati i contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi conseguita, con decorrenza dall esercizio fiscale successivo a quello di emanazione del decreto, o determinate le remunerazioni dei fornitori delle singole componenti dei servizi (5) 8. In sede di prima applicazione, alle semplificazioni e all ottimizzazione di cui al comma 7 si procede entro il 3 marzo 2014; tale data può essere differita, per non oltre sei mesi, con decreto del Ministro dell Ambiente e della tutela del territorio e del mare se ciò si renda necessario al fine di rendere operative le semplificazioni e l ottimizzazione introdotte. Sono fatte salve le operazioni di collaudo, che hanno per oggetto la verifica di conformità del SISTRI alle norme e finalità vigenti anteriormente all emanazione del decreto di cui al comma 7, e che devono concludersi entro sessanta giorni lavorativi dalla data di costituzione della commissione di collaudo e, per quanto riguarda l operatività del sistema, entro sessanta giorni lavorativi dalla data di inizio di detta operatività. La commissione di collaudo si compone di tre membri di cui uno scelto tra i dipendenti dell'agenzia per l'italia Digitale o della Sogei s.p.a. e due tra professori universitari di comprovata competenza ed esperienza sulle prestazioni oggetto del collaudo. Ai relativi oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n (1) 9. All esito dell approvazione delle semplificazioni, dell ottimizzazione e delle operazioni di collaudo di cui al comma 8 e in considerazione delle modifiche legali intervenute e anche tenendo conto dell audit di cui al comma 10, il contenuto e la durata del contratto con Selex service management s.p.a. e il relativo piano economico-finanziario sono modificati in coerenza con il comma 4-bis dell'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, comunque nel limite delle risorse derivanti dai contributi di cui all'articolo 14- bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come rideterminati ai sensi del predetto comma 4-bis. (6) 10. Al fine di assicurare la funzionalità del SISTRI senza soluzione di continuità, il Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, sulla base dell attività diaudit dei costi, eseguita da una società specializzata terza, e della conseguente valutazione di congruità dall Agenzia per l Italia Digitale, al versamento alla società concessionaria del SISTRI dei contributi riassegnati ai sensi dell articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, comunque non oltre il trenta per cento dei costi della produzione consuntivati sino al 30 giugno 2013 e sino alla concorrenza delle risorse riassegnate sullo stato di previsione del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al netto di quanto già versato dal Ministero sino alla predetta data, per lo sviluppo e la gestione del sistema. Il pagamento è subordinato alla prestazione di fideiussione che viene svincolata all esito positivo della verifica di conformità di cui al comma 8. Dall attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (7) 11. Le sanzioni per le violazioni di cui all articolo 260-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte, a quelle di cui al comma 5 e a quelle di cui al SELF Agenzia Formativa accreditata Via IV Novembre, San Miniato, tel. 0571/ fax 0571/ info@self-entilocali.it, pec@pec.self-entilocali.it, P.Iva

42 comma 7 primo periodo, commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1 ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di più di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale. 12. All articolo 183, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 152 del 2006, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole : (nuovo produttore). 12- bis. I commi 1 e 1- bis dell articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti: 1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti: a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell articolo 184 e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell articolo 184; b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell impresa navale o ferroviaria o dell impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell articolo 188- ter, comma 1, ultimo periodo; c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti. 1- bis. Sono esclusi dall obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico: a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all articolo 188- bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema; b) le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali. 1- ter. Gli imprenditori agricoli di cui all articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità: a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all articolo 188- bis, comma 2, lettera a) ; b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all articolo 183, comma 1, lettera pp). 1- quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento disciplinate dalla presente Parte quarta. Le annotazioni devono essere effettuate: a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico; b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività; c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell operazione di trattamento; d) per gli intermediari e i commercianti, almeno due giorni lavorativi prima dell avvio dell operazione ed entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell operazione. (4) 12- ter. All articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: I soggetti di cui al comma 1, sono sostituite dalle seguenti: I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1, lettera a),. (4) 12- quater. All articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l alinea è sostituito dal seguente: Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all articolo 188- bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:. (4) SELF Agenzia Formativa accreditata Via IV Novembre, San Miniato, tel. 0571/ fax 0571/ info@self-entilocali.it, pec@pec.self-entilocali.it, P.Iva

43 12- quinquies. All articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 19 è inserito il seguente: 19- bis. Sono esclusi dall obbligo di iscrizione all Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l impresa ai fini del conferimento degli stessi nell ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell articolo 183 (4) 13. E abrogato l articolo 27 del decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011, e, conseguentemente, è soppresso il Comitato di vigilanza e controllo di cui al medesimo articolo. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è costituito, presso l Ufficio di Gabinetto del Ministro medesimo, un Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI comprendente, oltre ai soggetti già partecipanti al soppresso comitato di vigilanza, almeno un rappresentante scelto tra le associazioni nazionali di tutela ambientale riconosciute dal Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza compensi o indennizzi per i partecipanti né altri oneri per il bilancio dello Stato, che assolve alle funzioni di monitoraggio del sistema di cui all articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n Il tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI provvede, inoltre, ad inviare ogni sei mesi al Parlamento una relazione sul proprio operato. (8) 14. All articolo 81, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: La vigilanza dell Autorità per l energia elettrica e il gas si svolge mediante accertamenti a campione e si esercita nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato è superiore al fatturato totale previsto dall articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n bis. Al fine di ottimizzare l impiego del personale e delle strutture del Corpo forestale dello Stato nell ottica del contenimento della spesa pubblica, di conseguire il rafforzamento del contrasto al traffico illecito dei rifiuti operato dal Corpo forestale in base a quanto previsto dall articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e dal decreto del Ministro dell interno 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2006, nonché di migliorare l efficienza delle operazioni inerenti la loro tracciabilità, all articolo 108, comma 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, al secondo periodo, dopo le parole: articolazioni centrali sono inserite le seguenti: e periferiche. All attuazione del presente comma si provvede avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. (9) (1) Il presente comma prima rettificato con errata corrige pubblicata nella G.U , n. 206, è stato poi così modificato dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Si riporta, di seguito, il testo previgente: "8. In sede di prima applicazione, alle semplificazioni di cui al comma 7 si procede entro il 3 marzo 2014; tale data può essere differita, per non oltre sei mesi, con decreto del Ministro dell Ambiente e della tutela del territorio e del mare se ciò si renda necessario al fine di rendere operative le semplificazioni introdotte. Sono fatte salve le operazioni di collaudo, che hanno per oggetto la verifica di conformità del SISTRI alle norme e finalità vigenti anteriormente all emanazione del decreto di cui al comma 7, e che devono concludersi entro sessanta giorni lavorativi dalla data di costituzione della commissione di collaudo e, per quanto riguarda l operatività del sistema, entro il 31 gennaio La commissione di collaudo si compone di tre membri di cui uno scelto tra i dipendenti dell'agenzia per l'italia Digitale o della Sogei s.p.a. e due tra professori universitari di comprovata competenza ed esperienza sulle SELF Agenzia Formativa accreditata Via IV Novembre, San Miniato, tel. 0571/ fax 0571/ info@self-entilocali.it, pec@pec.self-entilocali.it, P.Iva

44 prestazioni oggetto del collaudo. Ai relativi oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.". (2) Il presente comma è stato così sostituito dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Si riporta, di seguito, il testo previgente: "1. I commi 1, 2 e 3 dell art. 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti: 1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori. 2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori e i gestori dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma Con uno o più decreti del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1, e sono individuate, nell ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti di cui agli articoli 23 e 35 della direttiva 2008/98/CE, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all articolo 188-bis..". (3) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Si riporta, di seguito, il testo previgente: "2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1 ottobre 2013.". (4) Il presente comma è stato inserito dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal (5) Il presente capoverso è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Si riporta, di seguito, il testo previgente: " 4-bis. Con decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare si procede periodicamente, sulla base dell evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell utenza; le semplificazioni sono adottate previa verifica tecnica e della congruità dei relativi costi da parte dell Agenzia per l Italia Digitale. Le semplificazioni sono finalizzate, tra l altro, ad assicurare la riduzione dei costi di esercizio del sistema per gli utenti, anche mediante integrazioni con altri sistemi che trattano dati di logistica e mobilità delle merci e delle persone ed innovazioni di processo che consentano la delega della gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente accreditate dal Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base dei requisiti tecnologici ed organizzativi individuati con il decreto di cui al presente comma, e ad assicurare la modifica, la sostituzione o l evoluzione degli apparati tecnologici, anche con riferimento ai dispositivi periferici per la misura e certificazione dei dati. Al fine della riduzione dei costi e del miglioramento dei processi produttivi degli utenti, il concessionario del sistema informativo, o altro soggetto subentrante, può essere autorizzato dal Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Garante per la privacy, a rendere disponibile l informazione territoriale, nell ambito della integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di altri enti pubblici o società interamente a capitale pubblico, opportunamente elaborata in conformità alle regole tecniche recate dai regolamenti attuativi della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, anche al fine di fornire servizi SELF Agenzia Formativa accreditata Via IV Novembre, San Miniato, tel. 0571/ fax 0571/ info@self-entilocali.it, pec@pec.self-entilocali.it, P.Iva

45 aggiuntivi agli utenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque assicurate la sicurezza e l integrità dei dati di tracciabilità. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, rideterminati i contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi conseguita, con decorrenza dall esercizio fiscale successivo a quello di emanazione del decreto, o determinate le remunerazioni dei fornitori delle singole componenti dei servizi ". (6) Le parole ", dell ottimizzazione" di cui al presente comma sono state inserite dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal (7) L'ultimo periodo del presente comma è stato aggiunto dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal (8) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Si riporta, di seguito, il testo previgente: "13. E abrogato l articolo 27 del decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011, e, conseguentemente, è soppresso il Comitato di vigilanza e controllo di cui al medesimo articolo. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è costituito, presso l Ufficio di Gabinetto del Ministro medesimo, un Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI, senza compensi o indennizzi per i partecipanti né altri oneri per il bilancio dello Stato, che assolve alle funzioni di monitoraggio del sistema di cui all articolo 14-bis del decretolegge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.". (9) Il presente comma è stato aggiunto dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Capo IV Misure in materia ambientale. Articolo 12 Disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale 1. Al fine di garantire l attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5 dell articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, necessarie per assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge e dell autorizzazione integrata ambientale rilasciata allo stabilimento ILVA di Taranto, in considerazione dell urgente necessità di provvedere e di evitare ulteriori ritardi, è autorizzata la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi localizzate nel perimetro dell impianto produttivo dell ILVA di Taranto, che hanno ottenuto parere di compatibilità ambientale, per la discarica di rifiuti non pericolosi nel 2010, e valutazione d impatto ambientale, per la discarica di rifiuti pericolosi nel 1995, positivi alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, da destinarsi esclusivamente al conferimento dei rifiuti prodotti dall attività dell ILVA di Taranto e dagli interventi necessari per il risanamento ambientale. (2) 2. Le modalità di costruzione e di gestione delle discariche di cui al comma 1 sono definite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto delle normative vigenti e assicurando un elevata protezione ambientale e sanitaria, con decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub commissario di cui al comma 1 dell articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, sentita l Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della regione Puglia. Con la medesima procedura, sentito il comune di Statte e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite anche le misure di compensazione ambientali. (3) 3. Il commissario straordinario, di cui all articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2013, può sciogliersi dai contratti con parti correlate in corso d esecuzione alla data del decreto che dispone il commissariamento dell impresa, ove questi siano incompatibili con la predisposizione e l attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del predetto articolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato SELF Agenzia Formativa accreditata Via IV Novembre, San Miniato, tel. 0571/ fax 0571/ info@self-entilocali.it, pec@pec.self-entilocali.it, P.Iva

46 nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, 72-ter e 80, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n La disciplina della responsabilità per il commissario, il sub-commissario e gli esperti del comitato, di cui all articolo 1, comma 9 del decreto-legge n. 61 del 2013, deve intendersi estesa anche ai soggetti da questi funzionalmente delegati che curino la predisposizione e l attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. Tale disciplina trova applicazione dalla data di nomina del commissario straordinario. (4) 5. I finanziamenti a favore dell impresa commissariata di cui all articolo 1, comma 1 del decreto- legge n. 61 del 2013, in qualsiasi forma effettuati, anche da parte di società controllanti o sottoposte a comune controllo, funzionali alla predisposizione e all attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del predetto articolo sono prededucibili ai sensi e agli effetti di cui all articolo 182- quater del regio decreto 16 marzo 1942, n bis. All articolo 53 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente comma: 1- bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. (5) 5- ter. All articolo 1, comma 3, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: Al commissario è attribuito il potere di redigere e approvare il bilancio di esercizio e, laddove applicabile, il bilancio consolidato dell impresa soggetta a commissariamento. (5) 5- quater. L articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, si interpreta nel senso che per beni dell impresa si devono intendere anche le partecipazioni dirette e indirette in altre imprese, nonché i cespiti aziendali alle stesse facenti capo. (5) 5- quinquies. L articolo 1, comma 3, del decretolegge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, si interpreta nel senso che, ferma restando la legittimazione del commissario straordinario a gestire e disporre delle linee di credito e dei finanziamenti ivi richiamati, la titolarità dei medesimi resta in capo all impresa commissariata. (5) 6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub-commissario di cui all articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, in coerenza con le prescrizioni dell autorizzazione integrata ambientale (AIA) ivi richiamate, emana un apposito decreto con cui individua le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell Ilva di Taranto sentite la regione Puglia e l'arpa della regione Puglia, nonche', per quanto concerne le misure di compensazione ambientale per il Comuni interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze. (1) 7. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 6, sono a carico dell'ilva s.p.a., senza alcun onere a carico della finanza pubblica (1) Il presente comma è stato così rettificato con errata corrige prima pubblicata nella G.U , n. 206 e poi nella G.U , n (2) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione L. SELF Agenzia Formativa accreditata Via IV Novembre, San Miniato, tel. 0571/ fax 0571/ info@self-entilocali.it, pec@pec.self-entilocali.it, P.Iva

47 , n. 125, con decorrenza dal Si riporta, di seguito, il testo previgente: "1. Al fine di garantire l attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5 dell articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, necessarie per assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge e dell autorizzazione integrata ambientale rilasciata allo stabilimento ILVA di Taranto, in considerazione dell urgente necessità di provvedere e di evitare ulteriori ritardi, è autorizzata la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi localizzate nel perimetro dell impianto produttivo dell ILVA di Taranto, sentita l ARPA della regione Puglia, che hanno ottenuto parere di compatibilità ambientale e valutazione d impatto ambientale positivi alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, da destinarsi esclusivamente al conferimento dei rifiuti prodotti dall attività dell ILVA di Taranto e dagli interventi necessari per il risanamento ambientale.". (3) Il presente comma prima così rettificato con errata corrige prima pubblicata nella G.U , n. 206 e poi nella G.U , n. 207, è stato da ultimo così modificato dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Si riporta, di seguito, il testo previgente: "2. Le modalità di costruzione e di gestione delle discariche di cui al comma 1 sono definite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto delle normative vigenti e assicurando un elevata protezione ambientale e sanitaria, con decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub commissario di cui al comma 1 dell articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, sentiti l Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale e l Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della regione Puglia. Con la medesima procedura, sentito il comune di Statte e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite anche le misure di compensazione ambientali.". (4) L'ultimo periodo del presente comma è stato aggiunto dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal (5) Il presente comma è stato inserito dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Capo IV Misure in materia ambientale. Articolo 12 Bis Norma di coordinamento per le regioni e per le province autonome 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di principio desumibili dal presente decreto ai sensi dell articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. 2. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché ai sensi degli articoli 2 e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. (1) (1) Il presente articolo è stato inserito dall'allegato alla legge di conversione L , n. 125, con decorrenza dal Capo IV Misure in materia ambientale. Articolo 13 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. SELF Agenzia Formativa accreditata Via IV Novembre, San Miniato, tel. 0571/ fax 0571/ info@self-entilocali.it, pec@pec.self-entilocali.it, P.Iva

48 Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l Integrità delle amministrazioni pubbliche Autorità Nazionale Anticorruzione Presidente Delibera n. 75/2013 Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001) Premessa. La Commissione, ai sensi dell art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, definisce linee guida, criteri e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione, ai fini dell adozione dei singoli codici di comportamento da parte di ciascuna amministrazione. L adozione di tali codici deve tenere conto, in via primaria, delle regole contenute nel d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (da ora in poi codice generale ). Tale regolamento, che rappresenta, dunque, il codice di comportamento generalmente applicabile nel pubblico impiego privatizzato, deve costituire la base minima e indefettibile di ciascun codice di comportamento adottato dalle varie amministrazioni. Questo significa che, a prescindere dai contenuti specifici di ciascun codice, il regolamento n. 62/2013 trova applicazione in via integrale in ogni amministrazione inclusa nel relativo ambito soggettivo di applicazione (art. 2). Potrebbe, comunque, rivelarsi utile, anche a fini conoscitivi, la previsione nella parte introduttiva di ciascun codice di un rinvio generale ai contenuti del predetto regolamento, a cui si aggiungeranno le previsioni più specifiche formulate secondo quanto riportato nella presente delibera. L adozione del codice di comportamento da parte di ciascuna amministrazione rappresenta una delle azioni e misure principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato, secondo quanto indicato nel Piano nazionale anticorruzione, approvato con delibera della Commissione n. 72 del A tal fine, il codice costituisce elemento essenziale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ogni amministrazione (si v. infra) 47 1

49 Le linee guida costituiscono un primo documento che consente alle amministrazioni di procedere all adozione dei singoli codici di comportamento. A tal riguardo, la Commissione auspica che, ove possibile, il codice sia adottato da ciascuna amministrazione entro il 31 dicembre 2013 e, comunque, in tempo per consentire l idoneo collegamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Per le amministrazioni che, anche sulla base di previsioni speciali, hanno proceduto all adozione di codici etici, manuali di comportamento o documenti similari, è auspicabile che le presenti linee guida siano utilizzate al fine della riformulazione e integrazione di tali testi, che possibilmente dovranno divenire parte integrante del nuovo codice. Questo consentirebbe alle amministrazioni non solo di seguire un metodo di predisposizione e attuazione dei codici il più possibile uniforme e rigoroso, ma soprattutto di tenere conto delle esigenze sottese alla nuova disciplina dei codici di comportamento e legate alle finalità di prevenzione della corruzione. In tutti i casi, è bene evidenziare che, a prescindere dalla denominazione attribuita da ogni singola amministrazione al proprio codice, si applica il nuovo regime degli effetti e delle responsabilità conseguenti alla violazione delle regole comportamentali, previsto dal comma 3, art. 54, del d.lgs. n. 165 del 2001, così come modificato dall art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012 (si v. infra). La Commissione procederà, altresì, alla consultazione delle amministrazioni e alla costituzione di tavoli tecnici per gruppi di amministrazioni, nella prospettiva di una graduale integrazione e dell aggiornamento dei codici stessi, al fine di tenere conto delle funzioni più esposte al rischio di corruzione di carattere tendenzialmente trasversale svolte nelle pubbliche amministrazioni, nonché di quelle invece maggiormente legate alle caratteristiche di ciascun settore. In questo modo, si favorirà, dunque, la predisposizione di modelli specifici rispondenti alle caratteristiche dei diversi gruppi di amministrazioni e dei settori. Ambito soggettivo di applicazione. Come previsto dal comma 5 dell art. 54 del d.lgs. n. 165/2001, le presenti linee guida sono rivolte, innanzi tutto, alle amministrazioni tenute all adozione dei singoli codici che, in virtù dello stesso d.lgs. n. 165/2001 e dell art. 2 del codice generale, corrispondono alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base al successivo art. 2, commi 2 e 3. Le presenti linee guida possono, inoltre, costituire un parametro di riferimento per l elaborazione di codici di comportamento ed etici da parte degli ulteriori soggetti considerati dalla legge n. 190/2012 (enti pubblici economici, enti di diritto privato in controllo pubblico, enti di diritto privato regolati o finanziati, autorità indipendenti), nella misura in cui 48 2

50 l adozione dei codici di comportamento costituisce uno strumento fondamentale ai fini della prevenzione della corruzione. Con riferimento alle regioni e agli enti locali, si ricorda che, per quanto riguarda l attività di vigilanza e di monitoraggio, l art. 15, comma 6 del codice generale ha previsto che detti enti definiscono, nell ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per l attuazione dei principi di cui al presente articolo. Con riferimento, infine, al termine entro il quale il codice deve essere adottato, l intesa raggiunta in data 24 luglio 2013 in sede di Conferenza unificata ai sensi dell art.1, commi 60 e 61 della legge n. 190/2012, ha stabilito che detti enti adottano un proprio codice di comportamento ai sensi dell art. 54 del d. lgs. n. 165 del 2001 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del codice approvato con d.p.r. n. 62 del 2013, tenendo conto della disciplina dettata da quest ultimo. Competenze. L adozione dei singoli codici di comportamento richiede il coinvolgimento di diversi soggetti, presenti all interno e all esterno dell amministrazione, con distinti ruoli e funzioni. Posto che, sulla base di quanto previsto dal Piano nazionale anticorruzione, il codice di comportamento rappresenta uno degli strumenti essenziali del Piano triennale di prevenzione della corruzione di ciascuna amministrazione, va adottato dall organo di indirizzo politicoamministrativo su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione, è da attribuirsi a quest ultima figura un ruolo centrale ai fini della predisposizione, diffusione della conoscenza e monitoraggio del codice di comportamento. Per quanto attiene alla predisposizione del codice, il Responsabile si avvale del supporto e della collaborazione dell Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD), che deve essere costituito obbligatoriamente presso ciascuna amministrazione, per l esercizio delle funzioni previste dall art. 55 bis e dell art. 15, comma 3, del codice generale. A questi stessi soggetti compete anche, al momento della predisposizione del codice, la definizione di alcuni profili applicativi sul piano sanzionatorio (si v. infra). Nell ambito delle funzioni indicate dal citato art. 15, il Responsabile deve verificare annualmente il livello di attuazione del codice, rilevando, ad esempio, il numero e il tipo delle violazioni accertate e sanzionate delle regole del codice, in quali aree dell amministrazione si concentra il più alto tasso di violazioni. Il Responsabile, inoltre, provvedendo alla comunicazione di tali dati ricavati dal monitoraggio all Autorità nazionale anticorruzione, assicura che gli stessi siano considerati in sede di aggiornamento sia del Piano triennale di prevenzione della corruzione, sia del codice, ne dà pubblicità sul sito istituzionale, utilizza tali dati al fine della formulazione di eventuali 49 3

51 interventi volti a correggere i fattori che hanno contributo a determinare le cattive condotte. Tra i generali poteri di segnalazione del Responsabile rientra, altresì, in relazione alle violazioni accertate e sanzionate, il potere di attivare, in raccordo con l UPD, le autorità giudiziarie competenti per i profili di responsabilità contabile, amministrativa, civile e penale. Qualora nell amministrazione fossero stati istituiti organismi con funzioni in materia di etica pubblica (comitati, uffici, commissioni, ecc.), è opportuno, anche alla luce di quanto previsto dal Piano nazionale anticorruzione che l amministrazione valuti l opportunità di mantenere tali organismi, posto che le relative funzioni potrebbero risultare oramai attribuite dalla legge all UPD, in modo da garantire il corretto ed efficace funzionamento, soprattutto sul piano degli effetti giuridici, dell applicazione del codice. Nel caso in cui l amministrazione decidesse comunque di continuare a garantire l operatività di tali strutture, dovranno essere previste adeguate forme di coordinamento e di collaborazione con l UPD e il Responsabile per la prevenzione della corruzione. In questa ipotesi, inoltre, dovrà essere precisato il valore sul piano del diritto delle misure adottate da tali organismi, nonché l individuazione delle conseguenze giuridiche di una loro eventuale violazione. L OIV è chiamato ad emettere parere obbligatorio nell ambito della procedura di adozione del codice, verificando che il codice sia conforme a quanto previsto nelle linee guida della Commissione. In sede di attuazione. Inoltre, l OIV, anche sulla base dei dati rilevati dall UPD e delle informazioni trasmesse dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, svolge un attività di supervisione sull applicazione del codice (ex comma 6 dell art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, così come modificato dall art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012), riferendone nella relazione annuale sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni. Procedura. Il comma 5 dell art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 stabilisce che ciascuna amministrazione definisce il proprio codice di comportamento con procedura aperta alla partecipazione. Con tale espressione si vuole intendere che l adozione dei codici, nonché il loro aggiornamento periodico, dovrà avvenire con il coinvolgimento degli stakeholder, la cui identificazione può variare a seconda delle peculiarità di ogni singola amministrazione. In via generale, il coinvolgimento dovrà riguardare, oltre alle organizzazioni sindacali rappresentative presenti all interno dell amministrazione o dell ente, le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti che operano nel settore, nonché le associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi e 50 4

52 dei soggetti che operano nel settore e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dalla specifica amministrazione. A tale scopo, l amministrazione dovrà procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso pubblico, contenente le principali indicazioni del codice da emanare alla luce del quadro normativo di riferimento, con invito a far pervenire eventuali proposte od osservazioni entro il termine a tal fine fissato. A tal fine, è utile che sia pubblicata una prima bozza di codice, con invito a presentare proposte e integrazioni, predisponendo anche un modulo idoneo alla raccolta delle osservazioni. Di tali proposte l amministrazione terrà conto nella relazione illustrativa di accompagnamento del codice, indicando altresì le modalità e i soggetti coinvolti nella procedura e sottoponendo tali dati alla massima trasparenza. Anche per consentire la consapevole formulazione dei pareri richiesti ai sensi dell art. 1, comma 2, lett. d) della legge n. 190/2012 e il pieno esercizio delle funzioni, il codice deve essere inviato all Autorità nazionale anticorruzione, unitamente alla relazione illustrativa, secondo modalità che saranno successivamente stabilite. Il codice, una volta definitivamente approvato, dovrà essere pubblicato, innanzi tutto, sul sito istituzionale dell amministrazione, unitamente alla relazione illustrativa. Controlli. Il controllo sull attuazione e sul rispetto dei codici è, innanzi tutto, assicurato dai dirigenti responsabili di ciascuna struttura. I dirigenti dovranno promuovere e accertare la conoscenza dei contenuti del codice di comportamento - sia generale, sia specifico - da parte dei dipendenti della struttura di cui sono titolari. In questa prospettiva, è necessario che i dirigenti si preoccupino della formazione e dell aggiornamento dei dipendenti assegnati alle proprie strutture in materia di trasparenza ed integrità, soprattutto con riferimento alla conoscenza dei contenuti del codice di comportamento - sia generale, sia specifico - potendo altresì segnalare particolari esigenze nell ambito della programmazione formativa annuale. I dirigenti provvedono, inoltre, alla costante vigilanza sul rispetto del codice di comportamento da parte dei dipendenti assegnati alla propria struttura, tenendo conto delle violazioni accertate e sanzionate ai fini della tempestiva attivazione del procedimento disciplinare e della valutazione individuale del singolo dipendente. Per quanto attiene al controllo sul rispetto dei codici di comportamento da parte dei dirigenti, nonché alla mancata vigilanza da parte di questi ultimi sull attuazione e sul rispetto dei codici presso le strutture di cui sono titolari, esso è svolto dal soggetto sovraordinato che attribuisce gli obiettivi ai fini della misurazione e valutazione della performance. 51 5

53 Ferma rimane la rilevanza delle segnalazioni da parte dei cittadini di eventuali violazioni dei codici di comportamento, non solo per l adozione delle iniziative previste dalla legge, ma altresì per raccogliere ulteriori indicazioni ai fini dell aggiornamento periodico dei codici stessi. A tal fine, può essere utile un raccordo tra l ufficio per i rapporti con il pubblico e l ufficio per i procedimenti disciplinari, che consenta la raccolta e la condivisione di tali segnalazioni da parte di tali uffici. L OIV, come si presume anche dalla previsione della sua consultazione in sede di predisposizione del codice, assicura il coordinamento tra i contenuti del codice e il sistema di misurazione e valutazione della performance nel senso della rilevanza del rispetto del codice ai fini della valutazione dei risultati conseguiti dal dipendente o dall ufficio. Come si è detto (v. supra) svolge, inoltre, un attività di supervisione sull applicazione dei codici, secondo quanto previsto dal comma 6, art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, così come modificato dall art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012 (si v. supra). Inoltre, nell esercizio della funzione di cui all art. 14, comma 4, lett. e) del d.lgs. n. 150/2009, l OIV dovrà verificare il controllo sull attuazione e sul rispetto dei codici da parte dei dirigenti di vertice, i cui risultati saranno considerati anche in sede di formulazione della proposta di valutazione annuale. L Autorità nazionale anticorruzione svolge un attività di verifica della conformità dei codici adottati dalle singole amministrazioni alle linee guida adottate dalla stessa Autorità, nonché raccoglie, elabora e pubblicizza i dati del monitoraggio svolto dai Responsabili per la prevenzione di cui all art. 15, comma 3 del codice generale e le risultanze della relazione annuale sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni predisposta dagli OIV. Con riferimento alla previsione contenuta nell art. 15, comma 4 del codice generale, ai sensi dell art. 54 bis del d. l. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013, che ha modificato l'art. 1, comma 2, lett. d) della legge n. 190/2012, l'autorità può attualmente esprimere soltanto parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico. Resta fermo, comunque, che, poiché i codici di comportamento rientrano nella dizione altre disposizioni vigenti di cui alla lett. f) del comma 2 dell art. 1 della legge n. 190/2012, l Autorità potrà avvalersi dei propri poteri di vigilanza ivi previsti, nonché dei poteri ispettivi di cui al comma 3 dell art. 1 della legge n. 190/

54 Effetti. Premesso che la violazione degli obblighi contenuti nel codice di comportamento - sia generale, sia specifico - costituisce fonte di responsabilità disciplinare accertata all esito del relativo procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, la violazione di ciascuna regola dei codici costituisce di per sé infrazione rilevante sul piano disciplinare. In sede di predisposizione del codice, l amministrazione può specificare, in corrispondenza di ciascuna infrazione, il tipo e l entità della sanzione disciplinare applicabile, individuata tra quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, oltre a quelle espulsive nei casi indicati dai commi 2 e 3 dell art. 16 del codice generale. Oltre agli effetti di natura disciplinare, penale, civile, amministrativo e contabile, tali violazioni rilevano, infine, anche in ordine alla misurazione e valutazione della performance secondo quanto già indicato con riferimento all oggetto dei controlli. Giova precisare che non si tratta di introdurre nuove sanzioni, ma soltanto e ove necessario di articolare, in relazione alle violazioni dei singoli obblighi contenuti dal codice di comportamenti, le sanzioni previste dalle legge e dalla contrattazione collettiva; e ciò al solo fine di limitare il potere discrezionale dei responsabili degli Uffici per i procedimenti disciplinari, a tutela dei singoli dipendenti. E difficilmente contestabile, infatti, che le violazioni del codice di comportamento possano essere contemplate già nelle previsioni della legge e della contrattazione collettiva. Il collegamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L individuazione nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione può essere considerato, per certi versi, preliminare alla specificazione, proprio con riferimento a tali uffici e alla loro tipologia, di una serie di obblighi di comportamento in sede di adozione del codice di comportamento, realizzando in tal modo un opportuno collegamento con le altre misure di prevenzione della corruzione previste dal Piano medesimo. Collegamento che si ribadisce è di particolare rilevanza anche in sede di individuazione di ulteriori misure da introdurre nella progressiva elaborazione degli strumenti di contrasto alla corruzione. La struttura dei codici. Il presente paragrafo riguarda l articolazione dei singoli codici di comportamento e indica a tal fine alcuni elementi essenziali. L obiettivo è duplice: in primo luogo, si intende garantire che le amministrazioni adottino codici che non si risolvano 53 7

55 in una generica ripetizione dei contenuti del codice generale; in secondo luogo, si vuole favorire la creazione di condizioni per la predisposizione di codici diversificati in funzione delle peculiarità di ciascuna amministrazione. Con riferimento all ambito soggettivo di applicazione, che è determinato innanzi tutto dalla legge e dal codice generale (si v. supra), i singoli codici di comportamento dovranno individuare le categorie di destinatari in rapporto alle specificità dell amministrazione, precisando le varie tipologie di dipendenti ed eventualmente procedendo a una ricognizione esemplificativa delle strutture sottoposte all applicazione dei codici, soprattutto nei casi di amministrazioni con articolazioni molto complesse, anche a livello periferico. I codici di comportamento dovranno inoltre rivolgere una particolare attenzione a quelle categorie di dipendenti pubblici che svolgono attività di natura tecnico-professionale o che sono impiegati presso strutture interne di rappresentanza legale dell amministrazione o presso gli uffici per le relazioni con il pubblico. Eguale attenzione va inoltre prestata a coloro che sono impiegati presso gli uffici di diretta collaborazione del vertice politico. Importante innovazione è anche prevista nel comma 3 dell art. 2 del codice generale, nella parte in cui stabilisce l estensione, con il solo limite della compatibilità, degli obblighi previsti dal codice generale a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell amministrazione. Ne discende, altresì, l applicazione a questi soggetti anche dei codici adottati dalle singole amministrazioni, che dovrà avvenire individuando in modo specifico le categorie di collaboratori e consulenti esterni ai quali estendere l applicazione dei codici e le ipotesi da prevedere nelle clausole di risoluzione e decadenza del rapporto che dovranno essere inserite nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze e dei servizi. A tal riguardo, il Piano nazionale anticorruzione prevede che è necessario predisporre o modificare «gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell osservanza dei Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici». 54 8

56 L amministrazione può anche prevedere nel proprio codice e negli atti di regolazione dell ente l estensione di tutte o alcune regole a soggetti controllati o partecipati dalla stessa amministrazione. Per quanto riguarda la formulazione dei singoli obblighi, i codici dovranno tendenzialmente contenere: a) una declinazione delle regole del codice generale nella singola amministrazione; b) la definizione di ulteriori regole elaborate sulla base delle peculiarità della specifica amministrazione. a) Con riferimento alla declinazione delle regole del codice generale, si dovrà tenere conto, in modo particolare, delle seguenti indicazioni: 1. Regali, compensi e altre utilità (art. 4 del d.p.r. n. 62/2013). I codici devono precisare come verranno utilizzati dall amministrazione i regali ricevuti al di fuori dei casi consentiti. Devono altresì prevedere i criteri per la valutazione dei casi di cumulo di più regali, compensi o utilità con un valore al di sotto dei 150 euro, ferma restando la possibilità di definire un limite inferiore a 150 euro o un divieto di ricezione dei regali o di altre utilità di modico valore o la misura massima del valore economico raggiungibile nell arco dell anno. Devono, poi, specificare la tipologia di incarico di collaborazione consentito e vietato ai sensi del comma 6, nonché le categorie di soggetti privati che in genere hanno interessi economici significativi in decisioni o attività inerenti all amministrazione. 2. Partecipazione ad associazione e organizzazioni (art. 5 del d.p.r. n. 62/2013). I codici devono individuare in modo specifico gli ambiti di interesse che possono interferire con lo svolgimento dell attività dell ufficio e precisare il termine entro cui effettuare la comunicazione di cui al comma Obbligo di astensione (art. 7 d.p.r. n. 62/2013). I codici devono procedimentalizzare se non fosse già disciplinata nell ambito dei singoli procedimenti - la comunicazione dell astensione e delle relative ragioni al responsabile dell ufficio e prevedere un controllo da parte di quest ultimo, stabilendo inoltre un sistema di archiviazione dei casi di astensione nell amministrazione. 4. Prevenzione della corruzione (art. 8 del d.p.r. 62/2013). I codici rinviano alle misure contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione. Specificano, altresì, gli obblighi di collaborazione dei dipendenti con il Responsabile per la prevenzione della corruzione, soprattutto con riferimento alla comunicazione di dati, segnalazioni, ecc., e indicano le misure di tutela del dipendente che segnala un illecito nell amministrazione, in raccordo con quanto previsto dalla legge e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione. 55 9

57 5. Trasparenza e tracciabilità (art. 9 del d.p.r. n. 62/2013). I codici devono rinviare ai contenuti del programma triennale per la trasparenza e l integrità, prevedendo eventuali regole volte a favorire un comportamento collaborativo da parte dei titolari degli uffici tenuti a garantire la comunicazione, in modo regolare e completo, delle informazioni, dei dati e degli atti oggetto di pubblicazione. 6. Comportamento nei rapporti privati (art. 10 del d.p.r. n. 62/2013). I codici devono individuare, anche sulla base delle peculiarità e delle esperienze registrate dalla singola amministrazione, i comportamenti tenuti dai dipendenti nei rapporti privati ritenuti lesivi della sua immagine. 7. Comportamento in servizio (art. 11 del d.p.r. n. 62/2013). I codici individuano, in merito all equa ripartizione dei carichi di lavoro, l obbligo per il responsabile dell ufficio di rilevare e tenere conto delle eventuali deviazioni dovute alla negligenza di alcuni dipendenti. Devono prevedere, inoltre, l obbligo per il responsabile dell ufficio sia di controllare che l uso dei permessi di astensione avvenga effettivamente per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi, evidenziando eventuali deviazioni, sia di vigilare sulla corretta timbratura delle presenze da parte dei propri dipendenti, segnalando tempestivamente all UPD le pratiche scorrette. I codici devono anche stabilire regole sull utilizzo adeguato di materiali, attrezzature, servizi e più in generale di risorse nella prospettiva dell efficienza e dell economicità dell azione pubblica. 8. Rapporti con il pubblico (art. 12 del d.p.r. n. 62/2013). I codici devono indicare termini specifici per la risposta alle varie comunicazioni degli utenti, nei casi in cui non sia già previsto, soprattutto quando si tratta di comunicazioni che non determinino l attivazione di procedimenti amministrativi stricto sensu. Inoltre, precisano che alle comunicazioni di posta elettronica si deve rispondere generalmente con lo stesso mezzo, riportando tutti gli elementi idonei ai fini dell identificazione del responsabile e della esaustività della risposta. In questa parte, è opportuno inoltre che i codici stabiliscano regole puntuali sul rilascio, da parte di dirigenti o dipendenti, di dichiarazioni pubbliche o altre forme di esternazione in qualità di rappresentanti dell amministrazione, precisando quali tipi di manifestazione sono presi in considerazione. Per migliorare l efficacia dell attività delle amministrazioni e la sua rispondenza alle esigenze degli utenti, i codici devono poi assicurare il collegamento con il documento o la carta di servizi contenente gli standard di qualità secondo le linee guida formulate dalla CiVIT e specificare gli obblighi specifici di comportamento dei dipendenti degli URP, degli sportelli 56 10

58 e di altri uffici che operano a contatto con il pubblico, a seconda delle peculiarità dell amministrazione. 9. Disposizioni particolari per i dirigenti (art. 13 del d.p.r. n. 62/2913). I codici devono definire le modalità di comunicazione dei dati relativi ai conflitti di interesse di cui al comma 3 del citato art. 13, prevedendo anche un obbligo di aggiornamento. Devono altresì prevedere l obbligo del dirigente di osservare e vigilare sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti, anche al fine di evitare pratiche non consentite di doppio lavoro. Ai fini della equa ripartizione dei carichi di lavoro, i dirigenti tengono anche conto di quanto emerge dalle indagini sul benessere organizzativo di cui all art. 14, comma 5, d. lgs. n. 150/ Vigilanza, monitoraggio e attività formative (art. 14 del d.p.r. n. 62/2013). I codici devono contenere una parte appositamente dedicata ai contratti pubblici, al fine di regolare il comportamento degli addetti ai relativi uffici, con indicazioni specifiche di carattere comportamentale. In particolare, la previsione di tali regole è ancora più rilevante per quelle amministrazioni che svolgono in via prevalente la propria attività istituzionale in stretto contatto con soggetti privati, attraverso la conclusione di contratti o altri strumenti negoziali. b) Al fine di tenere conto del diverso livello di esposizione al rischio di corruzione delle funzioni e degli uffici dell amministrazione già individuato in sede di predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, i codici contengono anche ulteriori regole, che possono aggiungersi a quelle formulate secondo le indicazioni che precedono. A tal fine, è necessario che l amministrazione elabori regole dettagliate relative, in primo luogo, al comportamento del personale dirigenziale e non dirigenziale addetto alle funzioni e agli uffici individuati, innanzi tutto, in linea con il Piano nazionale anticorruzione e con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato dalla singola amministrazione. Oltre alle predette funzioni, che in vari casi hanno carattere trasversale tra le differenti amministrazioni (si pensi alle funzioni di gestione dell acquisizione e della progressione del personale; alle funzioni di affidamento di lavori, servizi e forniture; alle funzioni di carattere ispettivo, ecc.), i codici devono tenere conto, in secondo luogo, delle funzioni di natura settoriale che caratterizzano l amministrazione. A questo riguardo, è necessario elaborare regole supplementari fortemente aderenti alle funzioni peculiari dell amministrazione e dipendenti dal settore nel quale la stessa opera

59 A quest ultimo fine, come già precisato in premessa, la Commissione procederà alla consultazione delle amministrazioni interessate e alla costituzione di tavoli tecnici, per gruppi di amministrazioni, con lo scopo di elaborare indirizzi mirati e specifici modelli, che tengano conto delle caratteristiche dei singoli settori nei quali le stesse operano. Roma, 24 ottobre 2013 Romilda Rizzo 58 12

60 Deliberazione n. 342/2013/PAR REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO Nell adunanza del 5 novembre 2013, composta da: Cons. Elena BRANDOLINI Consigliere Dott. Tiziano TESSARO Referendario Dott. Francesco MAFFEI Referendario Dott.ssa Francesca DIMITA Referendario relatore VISTO l art. 100, secondo comma, della Costituzione; VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; VISTO il Regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008 con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000; VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante Disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare, l art. 7, comma 8 ; 59

61 VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e, da ultimo, dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR del 17 novembre 2010; VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Porto Tolle del 19 marzo 2013, acquisita al prot. CdC n /03/2013-SC_VEN-T97-A; VISTA l ordinanza del Presidente f.f. n. 113/2013 del di assegnazione di tale richiesta al Magistrato relatore; VISTA l ordinanza del Presidente n. 117/2013 di convocazione della Sezione per l odierna seduta; UDITO il relatore FATTO Il Sindaco del Comune di Porto Tolle, con la suindicata nota, ha sollecitato l esercizio della funzione consultiva da parte di questa Sezione, ponendo i seguenti quesiti: - se sia possibile riconoscere, in favore di una dipendente del comune, collocata in quiescenza per inabilità totale al lavoro, la monetizzazione delle ferie maturate e non godute prima della entrata in vigore dell art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del , conv. nella Legge n. 135 del 7 agosto 2012, a norma del quale le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale 2 60

62 sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi ) ovvero se tale riconoscimento sia suscettibile di generare, in capo al responsabile del servizio finanziario che ne disponga la liquidazione, responsabilità disciplinare ed amministrativa, così come previsto dall ultimo capoverso della citata disposizione; - se il suddetto riconoscimento possa estendersi anche alle ferie maturate dopo l entrata in vigore del citato Decreto, in ragione del fatto che la mancata fruizione delle stesse debba imputarsi alla cessazione del rapporto per sopravvenuta inabilità al lavoro e, dunque, per causa non imputabile alla dipendente. DIRITTO Della richiesta di parere indicata nelle premesse deve essere esaminata, preliminarmente, l ammissibilità, sotto i profili soggettivo ed oggettivo, alla luce dei criteri elaborati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ed esplicitati, in particolare, nell atto di indirizzo del 27 aprile 2004 e nella deliberazione n. 5/AUT/2006 del 10 marzo Sotto il primo profilo, la richiesta deve ritenersi senz altro ammissibile, atteso che proviene da un Comune ente che, in caso di mancata istituzione del Consiglio delle Autonomie (come si è verificato per la Regione Veneto), è legittimato a porre quesiti alle Sezioni Regionali di controllo e, per esso, 3 61

63 dall organo politico e di vertice, rappresentante legale dell ente medesimo. Sotto il profilo oggettivo, deve essere verificata l attinenza delle questioni alla materia della contabilità pubblica, così come delineata nella citata deliberazione della Sezione delle Autonomie nonché nella deliberazione delle Sezioni Riunite n. 54/CONTR del 17 novembre Deve, inoltre, essere valutata la generalità ed astrattezza dei quesiti posti. In particolare, la citata deliberazione delle SS.RR. ha delimitato la nozione di contabilità pubblica, strumentale all esercizio della funzione consultiva prevista e disciplinata dall art. 7, comma 8, della L. n. 131/200, con effetto vincolante per tutte le Sezioni regionali di controllo. Ivi si afferma che non può ritenersi compreso nel concetto di contabilità pubblica qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando direttamente o indirettamente una spesa, con susseguente fase contabile attinente all amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio, e che deve tenersi rigorosamente distinta l attività di gestione dall attività di amministrazione attiva dell ente, in considerazione, tra l altro, della evenienza, inaccettabile, di immettere questa Corte nei processi decisionali degli Enti territoriali. 4 62

64 La nozione di contabilità pubblica, ai fini che qui interessano, dunque, comprende il sistema di principi e di norme che regolano l attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici e, onde non risultare incompleta, anche la corretta individuazione, interpretazione ed applicazione dei limiti e divieti posti dal legislatore nazionale, nell ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica, per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio finanziario, cui sono, altresì, preordinate misure di contenimento della complessiva spesa pubblica, in quanto suscettibili di incidere sulla sana gestione finanziaria e sui pertinenti equilibri di bilancio. Nel caso di specie, i quesiti formulati, sia pure in forma estremamente concreta e circostanziata, vertono, in ultima analisi, sulla interpretazione ed applicazione di una norma vincolistica avente quale finalità quella di conseguire una riduzione della spesa di personale, in un ottica di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica, di sicura rilevanza rispetto alla nozione di contabilità dianzi delineata. La Sezione, tuttavia, onde non travalicare i limiti della funzione consultiva e non esprimersi su di una vicenda concreta, suscettibile di avere ripercussioni sia sul piano delle scelte gestionali dell ente, sia su quello della responsabilità amministrativo-contabile, si limiterà ad esprimere alcune 5 63

65 considerazioni generali sull ambito di operatività della disposizione. Quest ultima, come si è detto, al fine di conseguire un ulteriore razionalizzazione della spesa pubblica, ha introdotto il divieto di monetizzazione, tra l altro, delle ferie maturate e non godute dal personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, escludendo la corresponsione di qualsivoglia trattamento sostitutivo e rendendo obbligatoria la fruizione delle ferie medesime nei tempi e nei modi previsti dai singoli comparti di contrattazione. La stessa, inoltre, ha espressamente esteso il divieto ai casi di mancata fruizione per cessazione del rapporto di lavoro, mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età, prevedendo, tra l altro, la cessazione dell applicazione, a decorrere dalla entrata in vigore del decreto, di tutte le disposizioni più favorevoli, sia di natura normativa che di natura contrattuale. In forza del generale principio di irretroattività, le leggi in materia civile per quelle in materia penale, il principio è di rango costituzionale (art. 25 Cost.) dispongono, di norma, solo per l avvenire e non possono investire fattispecie che abbiano già prodotto o esaurito i loro effetti, applicandosi soltanto a fattispecie, status e situazioni esistenti o sopravvenute alla data di entrata in vigore della legge medesima e, in quest ultimo 6 64

66 caso, anche se scaturenti da un fatto verificatosi anteriormente, quando debbano essere prese in considerazione in se stesse, prescindendo dal fatto che le ha generate (art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, preliminari al codice civile). Sulla scorta di tale principio, è evidente che le ferie spettanti al dipendente e da questi non godute entro i limiti legali e/o contrattuali, a tal fine, previsti nel singolo comparto di appartenenza prima della vigenza del decreto legge (convertito), non possano ritenersi assoggettate al divieto di monetizzazione, trattandosi di un diritto ormai sorto ovvero di una fattispecie già perfezionata, della quale, cioè, sono venuti ad esistenza tutti i presupposti (ove, naturalmente, ciò sia effettivamente accaduto, secondo le disposizioni contrattuali e di legge, in concreto, operanti nel caso specifico). In mancanza di una disciplina intertemporale che abbia esteso gli effetti del divieto anche alle ferie non più fruibili alla data di entrata in vigore della norma come nella specie dunque, non può che concludersi nel senso della esclusione delle stesse (e del conseguente diritto alla monetizzazione) dalla relativa previsione. Nello stesso senso, peraltro, si è espresso anche il Dipartimento della Funzione Pubblica, nella nota del 6 agosto 2012, in risposta ad analogo quesito dell ANCI. In merito al secondo quesito ed, in generale, alla estensione del divieto anche alle ipotesi nelle quali la mancata fruizione delle 7 65

67 ferie sia dovuta al sopravvenire di una vicenda estintiva del rapporto di lavoro non dipendente dalla volontà dell interessato (nella specie, collocamento in quiescenza per inabilità assoluta alla prestazione lavorativa), deve rilevarsi come proprio la formulazione della norma, oltre a ragioni di equità e di ragionevolezza, conducano alla esclusione di una interpretazione di tal genere. L espressa individuazione dei casi nei quali l intervenuta cessazione del rapporto di lavoro non fa venir meno la preclusione alla monetizzazione, all evidenza, è indice della volontà del Legislatore di lasciare al di fuori dell ambito di operatività della norma le ipotesi non contemplate; inoltre, la natura dei casi indicati fattispecie nelle quali il dipendente determina o concorre a determinare, con propri atti o comportamenti, la cessazione del rapporto o, comunque, nelle quali è ben possibile, in previsione dell evento, pianificare il godimento delle ferie (mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età) lascia chiaramente intendere che la prevedibilità e, quindi, la riconducibilità, anche mediata, della fattispecie estintiva alla volontà del dipendente costituisca elemento determinate ai fini della delimitazione della portata del divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi ; divieto che, dunque, non può ritenersi operante, in generale, per le ferie delle quali, nel singolo contesto normativo e 8 66

68 contrattuale del comparto di riferimento, non è più possibile godere in ragione della sopravvenuta interruzione del rapporto di impiego per cause diverse da quelle previste dalla norma in esame. P.Q.M. La Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il parere nei termini suindicati. Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Porto Tolle. Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 5 novembre Il Magistrato Relatore f.to Dott.ssa Francesca Il Presidente f.f. f.to Cons. Elena Brandolini Depositato in Segreteria il 12/11/2013 IL DIRETTORE DI SEGRETERIA f.to (dott.ssa Raffaella Brandolese) 9 67

69 CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 358/2013/SRCPIE/PAR La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013, composta dai Magistrati: Dott.ssa Enrica LATERZA Dott. Mario PISCHEDDA Dott. Giancarlo ASTEGIANO Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA Dott. Walter BERRUTI Dott.ssa Alessandra OLESSINA Dott. Massimo VALERO Presidente Consigliere Consigliere Primo Referendario Primo Referendario Primo Referendario relatore Primo Referendario Visto l art. 100, comma 2, della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. D. 12 luglio 1934 n e successive modificazioni; Vista la L. 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Vista la deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti come modificato dalla delibera del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008; Vista la L. 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla L. cost. 18 ottobre 2001 n. 3 e, in particolare, l art. 7, comma 8; 68

70 Visto l atto d indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l esercizio dell attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9; Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5; Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010; Vista la richiesta di parere proveniente dal Comune di Grugliasco (TO) n del 20 maggio 2013, pervenuta, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, il giorno 31 maggio 2013, prot. n e recante un quesito in materia di spese scolastiche; Vista l Ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l odierna seduta e ha nominato relatore il Primo Referendario Dott.ssa Alessandra OLESSINA; Udito il relatore; Ritenuto in FATTO Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Grugliasco (TO) chiede se le spese conseguenti all estensione degli impianti per i collegamenti ad internet e per le reti interne al fine di predisporre gli edifici scolastici all utilizzo del registro elettronico in ogni aula rientrino tra quelle assumibili dagli Enti locali o se, al contrario, rientrino tra gli oneri derivanti dal concreto espletamento dell attività didattica non assumibili dagli Enti locali medesimi. Considerato in DIRITTO 1. La richiesta di parere, inoltrata ai sensi dell art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, presenta i requisiti, soggettivo e oggettivo, di ammissibilità. Infatti, essa è stata sottoscritta dal Sindaco del Comune di Grugliasco (TO) e trasmessa tramite il C.A.L. Inoltre, essa, ponendo un quesito che riguarda in generale l interpretazione ed applicazione di disposizioni riguardanti le spese scolastiche, attiene alla materia della contabilità pubblica. Tuttavia, va precisato che la richiesta di parere, pur essendo originata da un esigenza dell Amministrazione di gestire una fattispecie concreta, deve essere finalizzata ad ottenere indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti riguardanti la contabilità pubblica, che poi spetterà all Amministrazione applicare al caso di specie, non potendo essere rivolta ad ottenere indicazioni specifiche 69

71 per l attività gestionale concreta. In caso contrario l attività consultiva della Corte si risolverebbe, di fatto, in una sorta di coamministrazione. Ciò posto, può passarsi all esame del merito. 2. Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135 ( Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ), all art.7, commi 28 e ss., così dispone: Comma 28. A decorrere dall'anno scolastico , le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalita' on line attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie. Comma 29. A decorrere dall'anno scolastico le istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni in formato elettronico. Comma 30. La pagella elettronica ha la medesima validita' legale del documento cartaceo ed e' resa disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalita' digitale. Resta comunque fermo il diritto dell'interessato di ottenere su richiesta gratuitamente copia cartacea del documento redatto in formato elettronico. Comma 31. A decorrere dall'anno scolastico le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico. Comma 32. All'attuazione delle disposizioni dei commi da 27 a 31 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Comune di Grugliasco chiede se le spese conseguenti all estensione degli impianti per i collegamenti ad internet e per le reti interne al fine di predisporre gli edifici scolastici all utilizzo in ogni aula del registro elettronico - come introdotto dalla normativa sopra indicata - rientrino tra quelle assumibili dagli Enti locali o se, al contrario, rientrino tra gli oneri derivanti dal concreto espletamento dell attività didattica non assumibili dagli Enti locali medesimi. Viene richiamata, a questo proposito, la normativa di settore. Secondo l art. 159 D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 ( Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado ), Spetta ai Comuni provvedere al riscaldamento, alla illuminazione, ai servizi, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari, 70

72 salvo che per le scuole annesse ai convitti nazionali ed agli educandati femminili dello Stato, per le quali si provvede ai sensi dell'articolo 139. Sono inoltre a carico dei Comuni le spese per l'arredamento, l'illuminazione, il riscaldamento, la custodia e la pulizia delle direzioni didattiche nonché la fornitura alle stesse degli stampati e degli oggetti di cancelleria. L art. 107 dello stesso decreto ha previsto, inoltre, che la manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di gestione e la custodia degli edifici delle scuole materne statali sono a carico del Comune ove hanno sede le scuole. È ugualmente a carico del Comune il personale di custodia. Gli oneri per l'attrezzatura, l'arredamento e il materiale di gioco delle scuole materne statali sono a carico dello Stato. Le attrezzature, l'arredamento ed il materiale forniti dallo Stato restano in proprietà dei Comuni per essere utilizzati unicamente secondo l'originaria destinazione. Infine, l art. 190 dello stesso decreto ha previsto, per la gestione e manutenzione degli edifici scolastici in generale, che i Comuni sono tenuti a fornire, oltre ai locali idonei, l'arredamento, l'acqua, il telefono, l'illuminazione, il riscaldamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, e a provvedere all'eventuale adattamento e ampliamento dei locali stessi. ( ). L art.3, comma 1, della L. 11 gennaio 1996, n. 23 ( Norme per l edilizia scolastica ) ha individuato gli Enti locali competenti per la realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici: a) i Comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie; b) le Province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali. Lo stesso art. 3, al comma 2, ha disposto inoltre che in relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i Comuni e le Province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti. Da tale quadro normativo può evincersi che il legislatore abbia inteso suddividere le competenze tra Enti locali e Ministero dell Istruzione intestando ai primi le spese relative alle strutture in cui si svolge l attività didattica, ricomprendendo sia i beni immobili a ciò preposti, sia le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività stesse, comprese quelle d ufficio (di mero supporto alla vera e propria attività didattica); al secondo le spese relative allo svolgimento dell attività didattica in senso stretto, sia derivante da programmi istituzionali, sia relativa ad iniziative complementari o attività integrative svolte all interno delle istituzioni scolastiche. 71

73 La giurisprudenza ha poi precisato che l espressione spese varie di ufficio" di cui all art. 3 della L. n. 23/1996 deve intendersi ricomprendere tutte le spese necessarie ad assicurare il normale funzionamento di una scuola (cfr. C.d.S. n. 1784/1996), ossia le spese generali (similari a quelle di arredamento) che occorrano per rendere effettiva la destinazione di determinati locali a sede di scuole, senza alcuna possibilità di comprendere oneri derivanti dal concreto espletamento dell'attività scolastica (cfr. Cass n /2004). In particolare, come già evidenziato da questa Corte (cfr. deliberaz. Corte dei conti, Sez. controllo Lombardia, n. 8/2009), la formulazione dell'art. 3, comma 2, della L. n. 23/1996 fa ritenere che fra le spese varie d ufficio necessarie ad assicurare il normale funzionamento di una scuola, assumibili dagli Enti locali, possano rientrare quelle necessarie a dotare le segreterie scolastiche di tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento, assolvendo gli uffici di segreteria ad una funzione di mero supporto alla vera e propria attività didattica. Premesso tale quadro normativo e giurisprudenziale, deve ritenersi che anche le spese conseguenti all estensione degli impianti per i collegamenti ad internet e per le reti interne al fine di predisporre gli edifici scolastici all utilizzo del registro on line ai sensi dell art. 7 del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/ rientrino tra quelle di competenza degli Enti locali, in quanto qualificabili come spese necessarie a rendere possibile l adattamento della singola struttura scolastica all attuazione di specifiche nuove modalità (on line) di iscrizione, registro e pagella, servizi questi ultimi riconducibili all attività di segreteria scolastica, di supporto all attività didattica in senso stretto. P.Q.M. nelle suesposte considerazioni è il parere di questa Sezione. Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, all Amministrazione che ne ha fatto richiesta. Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 23 ottobre Il Primo Referendario Relatore F.to Dott.ssa Alessandra OLESSINA Il Presidente F.to Dott.ssa Enrica LATERZA Depositato in Segreteria il 24/10/2013 Il funzionario preposto F.to Dott. Federico SOLA 72

74 N /2013 REG.PROV.COLL. N /2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1670 del 2013, proposto da: Dalmine S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Domenico Ielo, Matteo Fanni, Carlo Catarisano, con domicilio eletto presso lo studio dell avv. Bonelli in Milano, via Barozzi, 1; contro Ministero dell'economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1; per l'annullamento della determinazione dell Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, settore Controlli e Riscossioni, prot. n. 2013/53594, del 21 maggio 2013, con cui è stato confermato il diniego di accesso ai documenti amministrativi richiesti dalla società Dalmine spa; degli atti connessi e per quanto occorrer possa, della determinazione dell Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, settore Controlli e Riscossioni, ufficio grandi contribuenti, prot. n. 2013/15268 dell 8 febbraio 2013, con cui è stata rigettata l istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata da Dalmine in data 11 gennaio Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell Amministrazione intimata; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2013 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTO La società ricorrente espone: di essere stata sottoposta ad una verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza, avente ad oggetto l attività di distribuzione dei dividendi alla controllante Talta LDA; che il procedimento, avviato il 2 aprile 2009, si è concluso il 10 settembre 2012, con la notifica di un avviso di accertamento per una infrazione fiscale e applicazione di una sanzione pecuniaria di ; di aver presentato in data 11 gennaio 2013 domanda di accesso agli atti e ai documenti del suddetto procedimento, motivando l accesso con l esigenza di tutela giurisdizionale; che l Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, settore Controlli e Riscossioni, ufficio grandi contribuenti, con nota prot. n. 2013/15268 dell 8 febbraio 2013, ha respinto la domanda, rilevando l inesistenza in capo alla richiedente di un interesse diretto attuale e concreto, nonché per la presenza di alcuni documenti esclusi dall accesso; di aver presentato ricorso alla Commissione per l accesso ai documenti amministrativi contro il diniego; che la Commissione ha accolto in parte il ricorso, affermando la non congruità del diniego basato sull art 24 c.1 lett. b) L. 241/90, qualora gli atti richiesti attengano ad un procedimento concluso e la richiesta sia connessa alla tutela del interesse alla difesa giurisdizionale. È stata invece ritenuta legittima l esclusione dall accesso della documentazione relativa a comunicazioni con Autorità fiscali di Paesi esteri, ai sensi dell art 2 lett. b) d.m. 29 ottobre 1996 n. 603; di aver quindi ripresentato domanda di accesso, istanza che veniva respinta, con la nota prot. n. 2013/53594, del 21 maggio 2013, ribadendo le motivazioni già contenute nel precedente diniego. Avverso i due provvedimenti negativi, parte ricorrente ha articolato le seguenti censure: 73

75 1) violazione e falsa applicazione dell art 22 comma 1, lett. b) e 3,24 commi 1, lett. b) 2,3,5,6 e 7 e 25 commi 3 e 4 L. 241/90; 2) violazione e falsa applicazione dell art 24, 11 e 113 Cost. Violazione dell art 6 CEDU; 3) violazione e falsa applicazione dell art 22 comma 1, lett. b) e 3, 24 commi 1, lett. b) 2,3,5,6 e 7 e 25 commi 3 e 4 L. 241/90; eccesso di potere per sviamento ed errore di fatto. Si è costituita in giudizio l Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso. Alla camera di consiglio dell 8 ottobre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio. DIRITTO 1) Con il presente ricorso la società Dalmine ha impugnato i dinieghi opposti alla domanda di accesso presentata in data in data 11 gennaio 2013, istanza poi ripresentata, dopo la decisione della Commissione per l accesso ai documenti amministrativi. 2) Si pone la necessità di una breve disamina del contenuto della domanda e dei dinieghi. Parte ricorrente, in qualità di soggetto sottoposto ad un accertamento fiscale, conclusosi con un avviso di accertamento per una infrazione fiscale e applicazione di una sanzione pecuniaria di , ha richiesto copia di ogni comunicazione scritta intercorsa direttamente e/o indirettamente tra l agenzia regionale delle Entrate e le sue articolazioni organizzative; la Direzione centrale accertamento dell Agenzia delle entrate e le sue articolazioni organizzative; il Comando regionale della Guardia di finanza della Lombardia, di Bergamo e il Comando del Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Bergamo; nonché la documentazione con le competenti autorità fiscali di paesi terzi cui sono state inviate richieste di informazioni avvalendosi degli strumenti approntati dalla normativa vigente in materia di cooperazione internazionale. Le due istanze sono state respinte, con atti molti articolati, dalla cui complessiva lettura possono evincersi le seguenti ragioni: - la L. 241/90 non troverebbe applicazione automatica e generalizzata all interno del procedimento tributario: l art 24 infatti esclude il diritto di accesso in materia tributaria, per il quale restano ferme le particolari norme che lo regolano. La documentazione richiesta rientra nell attività di pianificazione dei controlli la quale è inaccessibile stante il disposto dell art 24 della legge sul procedimento amministrativo ; - il contribuente non vanta alcun legittimo diritto di accesso alle tipologie di documenti, perlatro mai espressamente e analiticamente individuati nei loro estremi, - deve essere sottratta la documentazione relativa a comunicazione con Autorità fiscali di paesi esteri, ai sensi dell art 2 c. 1 lett. b) d.m. 29 ottobre 1996 n ) Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2.1 Va affrontata in primo luogo la questione della accessibilità ai documenti fiscali e tributari. Sul punto si è consolidato un orientamento secondo cui non costituisce giusta ragione del diniego di accesso ai documenti fiscali (nella fattispecie esaminata ad una cartella esattoriale), il fatto che si tratta di un procedimento tributario; vero è infatti che l'art. 24 della l. n. 241 del 1990 esclude il diritto d'accesso, tra l'altro, nel caso di procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano, ma tale norma va essere intesa - secondo una lettura della disposizione costituzionalmente orientata - nel senso che la inaccessibilità agli atti di cui trattasi sia temporalmente limitata alla fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento con l'adozione del procedimento definitivo di accertamento dell'imposta dovuta sulla base degli elementi reddituali che conducono alla quantificazione del tributo. In ragione di ciò deve riconoscersi il diritto di accesso qualora l'amministrazione abbia concluso il procedimento, con l'emanazione del provvedimento finale e quindi, in via generale, deve ritenersi sussistente il diritto di accedere agli atti di un procedimento tributario ormai concluso (in tal senso Consiglio di Stato, Sez. IV n del 26 settembre 2013). Pertanto, poiché nel caso di specie il procedimento tributario si è concluso, all istanza di accesso non possono essere opposte esigenze di segretezza. Per tali ragioni il diniego, laddove richiama l art 24 L. 241/90, è illegittimo. 2.2 Quanto alla posizione del richiedente e all oggetto della richiesta, si osserva che l interesse è in re ipsa, cioè nell essere stato soggetto sottoposto ad accertamenti: pare superfluo che l Amministrazione richieda una precisazione circa la sussistenza dell interesse, in quanto è logico che alla conclusione di un procedimento di accertamento fiscale, il destinatario dell avviso di accertamento o della sanzione abbia interesse a conoscere gli atti istruttori, al fine di valutare l opportunità di agire in via giudiziale. La società chiede per tale ragione di poter avere copia degli atti endoprocedimentali, in base ai quali è stato adottato il provvedimento conclusivo, ceteris verbis a tutti gli atti dell istruttoria. 74

76 Dalla domanda presentata, formulata facendo riferimento ai soggetti da cui gli atti sono emanata e al procedimento oggetto della corrispondenza, si evince con chiarezza anche quali siano i documenti richiesti, per cui il richiamo difensivo alla genericità della domanda è pretestuoso. Non attiene poi al presente giudizio ogni rilievo o contestazione circa l effettivo rispetto del diritto al contraddittorio garantito nel corso del procedimento tributario. 2.3 Anche la motivazione del diniego alle comunicazioni con Autorità fiscali di paesi esteri, sottratte all accesso ai sensi dell art 2 c. 1 lett. b) d.m. 29 ottobre 1996 n. 603, è illegittimo. Il D.M n. 603 all art. 2 disciplina le categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali. Nella lettera b) del D.M., disposizione richiamata dall Amministrazione, vengono inclusi tra i documenti non accessibili, quelli attinenti ad accordi di cooperazione, anche di carattere investigativo nei settori istituzionali sviluppati con l'apporto e la collaborazione di organismi di polizia, fiscali e doganali esteri nonché dei servizi della Commissione dell'unione europea e di altri organismi comunitari e internazionali. La richiesta della società Dalmine atteneva in realtà alla corrispondenza con paesi esteri relativa ad un accertamento in corso nei suoi confronti, per cui non è chiara l attinenza della disposizione richiamata; inoltre il rigetto in base a detta disposizione presupponeva quanto meno la rappresentazione delle particolari esigenze di segretezza. III) Per tali ragioni i provvedimenti impugnati vanno annullati e deve essere riconosciuto il diritto di accedere alla documentazione richiesta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati e ordina all'intimata amministrazione di esibire alla ricorrente gli atti richiesti con l'istanza in data 11 gennaio 2013 e di rilasciarne copia. Condanna la stessa amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidandole forfettariamente in complessivi 2.000/00 (duemila,00), oltre accessori di legge e rimborso di quanto pagato a titolo di contributo unificato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati: Adriano Leo, Presidente Silvana Bini, Consigliere, Estensore Antonio De Vita, Primo Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 06/11/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 75

77 Corte di Cassazione, sentenza n /2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente - Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere - Dott. DIDONE Antonio - rel. Consigliere - Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere - Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 14392/2010 proposto da: L.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. COLOMBO 436, presso l'avvocato (OMISSIS), rappresentata, e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro COMUNE DI (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n /2009 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 23/06/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/07/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE; udito, per la ricorrente, l'avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito, per il controricorrente, l'avvocato (OMISSIS )che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1.- L.C. ha proposto ricorso per cassazione - affidato a un solo motivo - contro la sentenza depositata il con la quale il Tribunale di Bologna ha rigettato la sua domanda di cancellazione di dati personali sensibili e giudiziari nonché di risarcimento dei danni proposta ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, nei confronti del Comune di (OMISSIS). Il Tribunale ha ritenuto che fossero stati rispettati i principi di pertinenza e necessità e che non fossero stati diffusi dati riguardanti lo stato di salute della ricorrente (essendo generica la dizione "assenza per malattia" così come il termine "mobbing") ovvero dati giudiziari. Resiste con controricorso l'amministrazione comunale intimata. Nel termine di cui all'art. 378 c.p.c., le parti hanno depositato memoria. 2.- Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto e formula, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, il seguente quesito di diritto: "se la pubblicazione, da parte di un'amministrazione comunale, all'albo Pretorio nonché sul sito internet ufficiale, dei dati personali di un proprio dipendente relativi allo stato di malattia dello stesso nonché alla pendenza tra le parti di procedure giudiziarie aventi per oggetto il mobbing e, ancora, l'omessa pubblicazione dei dati personali dello stesso all'interno dell'organigramma comunale siano comportamenti posti in violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. n. 196/2003, ed in particolare degli artt. 3, 4, 11, 15 e 22". 3.- Il ricorso è fondato. 76

78 Il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 22, invero, dispone che "i soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato" (comma 1). Inoltre, "i soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa" (comma 3) e "i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi" (comma 8), mentre rispetto ai dati sensibili e giudiziari "i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento é consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi". Questa Corte, in fattispecie analoga (cfr. Sez. 1, Sentenza n del 2012), ha affermato: Gli enti locali, in quanto soggetti pubblici, possono trattare dati di carattere personale anche sensibile e giudiziario solo per svolgere le rispettive funzioni istituzionali (L. n. 675 del 1996, art. 27). La pubblicazione e la divulgazione di atti e documenti determinano una "diffusione" di dati personali, comportando la conoscenza di dati da parte di un numero indeterminato di cittadini e l'interferenza nella sfera personale degli interessati che ne consegue è legittima, solo se la diffusione è prevista da una norma di legge o di regolamento (L. n. 675 del 1996, art. 1, comma 2, lett. h), e art. 27, comma 1). In ogni caso la diffusione deve essere rispettosa dei criteri dettati dalla L. n. 675 del 1996, art. 9, in forza del quale i dati personali devono essere "a) trattati in modo lecito e secondo correttezza" e, in ogni caso, "d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati". se la menzione di dati personali relativi alla ricorrente nelle deliberazioni adottate risultava lecita, anche alla luce del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 183, il quale prevede, per l'adozione degli impegni di spesa, che debba essere indicata oltre alla somma da pagare ed al soggetto creditore anche la ragione di tale impegno, per converso, non rispettosa, dei criteri di pertinenza e proporzionalità di cui alla L. n. 675 del 1996, art. 9, sono state le modalità di diffusione dei dati della ricorrente nella versione dell'ordine del giorno della seduta del Consiglio comunale riportato nell'avviso pubblico di convocazione dello stesso. E stato, altresì, affermato che "la pubblica amministrazione commette illecito se effettua il trattamento di un dato che risulti eccedente le finalità pubbliche da soddisfare" (Sez. 1^, n. 2034/2012). I medesimi principi - benché enunciati alla luce della L. n. 675 del 1996, sul punto non difforme dal D.Lgs. n. 196 del 2003, - risultano applicabili nella concreta fattispecie, tenuto conto che la "salute" è definibile come stato di benessere fisico e di armonico equilibrio psichico dell'organismo umano, in quanto "esente da malattie", da imperfezioni e disturbi organici o funzionali. Talchè costituisce diffusione di un dato sensibile quello relativo all'assenza dal lavoro di un dipendente per malattia. Inoltre, va tenuto conto della circostanza che "per mobbing si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità". In particolare, ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, tra l'altro, rilevanti l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente e il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore (Sez. L, Sentenza n del 17/02/2009). Il Garante della protezione dei dati personali, peraltro, sin dal 2004 (e in relazione alla Guardia di Finanza) ha ritenuto che l'indicazione del dato relativo all'assenza per "convalescenza" da luogo ad un trattamento di dati sensibili dal momento che tale informazione, pur non facendo riferimento a 77

79 specifiche patologie, è comunque suscettibile di "rivelare lo stato di salute" dell'interessato (art. 4, comma 1, lett. d) del Codice (V., ora, le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico" - 14 giugno 2007 in G.U. 13 luglio 2007, n. 161 p.8.2: "Riguardo al trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute, la normativa sul rapporto di lavoro e le disposizioni contenute in contratti collettivi possono giustificare il trattamento dei dati relativi a casi di infermità che determinano un'incapacità lavorativa (temporanea o definitiva), con conseguente accertamento di condizioni di salute del lavoratore da parte dell'amministrazione di appartenenza, anche al fine di accertare l'idoneità al servizio, alle mansioni o allo svolgimento di un proficuo lavoro. Tra questi ultimi può rientrare anche una informazione relativa all'assenza dal servizio per malattia, indipendentemente dalla circostanza che sia contestualmente indicata esplicitamente la diagnosi"). L'art. 8 della direttiva 95/46/CE, peraltro, fa riferimento semplicemente ai "dati relativi alla salute" e non può essere messo in dubbio che un'assenza dal lavoro "per malattia" costituisca un dato personale "relativo alla salute" del soggetto cui l'informazione si riferisce. Trova quindi applicazione, nel caso di specie, la disciplina sul trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici. L'art. 22, comma 3, del Codice prevede che tali soggetti possono trattare solo i dati sensibili indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa. Da ultimo va chiarito che l'omessa pubblicazione dei dati personali della ricorrente all'interno dell'organigramma comunale va apprezzata quale violazione del principio di completezza dei dati personali trattati dall'amministrazione. Il ricorso, dunque, deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per nuovo esame e per il regolamento delle spese al Tribunale di Bologna, in persona di diverso magistrato. Non rileva, infine, nel presente procedimento (ratione temporis) la norma di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 4, comma 5, (Limiti alla trasparenza), secondo la quale "Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché, le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 4, comma 1, lett. d)". Il detto provvedimento legislativo, infatti, è in vigore soltanto dal 20 aprile Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 154, comma 6, copia del presente provvedimento sarà trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese al Tribunale di Bologna in persona di diverso magistrato. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 luglio Depositato in Cancelleria il 8 agosto

80 N /2013REG.PROV.COLL. N /2013 REG.RIC.A.P. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 33 di A.P. del 2013, proposto dalla s.r.l. Centro Idro-Geo-Tecnico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati. Gabriella Caudullo, Benedetta Caruso, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13; contro Comune di Ragusa; nei confronti di Presal Costruzioni s.r.l.; per la riforma della sentenza breve del T.A.R. SICILIA - SEZIONE STACCATA DI CATANIA: SEZIONE I n. 246/2012, resa tra le parti; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2013 il consigliere Maurizio Meschino e uditi per le parti gli avvocati Caudullo e Caruso; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO 1. Il Comune di Ragusa indiceva un pubblico incanto per l aggiudicazione di alcuni lavori, per un importo a base d asta pari a ,96, risultando classificate all esito delle operazioni di gara, al primo posto, la Presal Costruzioni s.r.l. (in seguito Presal ), al secondo il Centro Idro-Geo-Tecnico s.r.l. (in seguito Centro). In sede di accesso il Centro riscontrava la sussistenza di alcune gravi irregolarità a carico delle imprese Italcompany s.r.l. e Consores s.r.l.. La commissione di gara prendeva atto di tali irregolarità e, con provvedimento n. 200 del 4 novembre 2011, dopo aver escluso le società Italcompany e Consores, revocava il provvedimento di aggiudicazione definitiva nei confronti della Presal; riconvocatasi quindi per la nuova determinazione della media dei ribassi offerti la commissione, il 9 novembre 2011, aggiudicava la gara in via provvisoria al Centro. A seguito di segnalazione della Presal la commissione si riconvocava nuovamente provvedendo all esclusione di quattro imprese, fra le quali l impresa Spallina Lucio a causa della mancata sottoscrizione dell offerta economica. Con determinazione dirigenziale del 30 novembre 2011 veniva infine approvato l esito delle operazioni di gara e disposta l aggiudicazione definitiva a favore della Presal. 2. Il Centro, con il ricorso n del 2011, adiva il T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, deducendo l illegittimità dell esclusione dell impresa Spallina Lucio. La Presal, costituitasi in giudizio, proponeva ricorso incidentale contestando, con il terzo motivo di censura, l esclusione della Italcompany e chiedendo, per effetto dell ideale riammissione di quest ultima, l aggiudicazione in suo favore. 3. Il T.a.r. adito, con la sentenza redatta in forma semplificata n. 246 del 2012, ha accolto la detta censura, con assorbimento delle altre e ha dichiarato l inammissibilità del ricorso principale. 79

81 4. Il Centro, con l appello n. 120 del 2012 proposto al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia (in seguito CGA ), ha impugnato la citata sentenza di primo grado. La Presal, costituitasi, ha contestato le deduzioni dell appellante e riproposto i motivi del ricorso incidentale proposto in primo grado 5. Il CGA: - con la sentenza non definitiva n. 659 del 2012 ha giudicato l appello fondato nella parte (primo motivo) diretta contro l esclusione dell impresa Spallina Lucio e ha disposto incombenti istruttori; - con la successiva sentenza non definitiva, n. 590 del 2013, ha accolto in parte l appello e contestualmente ha rimesso con ordinanza a questa Adunanza plenaria, ai sensi dell art. 99, comma 1, c.p.a. e dell art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 373 del 2003, l esame di questioni di diritto rilevanti per la decisione definitiva della controversia. 6. In particolare il CGA con la sentenza n. 590 del 2013: - ha accolto l appello nella parte relativa alla legittimità dell esclusione della Italcompany s.r.l.; - ha affermato che ciò non comporta ancora, tuttavia, l accoglimento integrale delle pretese avanzate dal Centro, dovendosi esaminare gli altri motivi del ricorso incidentale proposto dalla Presal, specificamente diretti contro l ammissione del Centro alla gara ; - ha ritenuto, visti i detti motivi del ricorso incidentale, di portare all esame dell Adunanza plenaria le correlate questioni di diritto poiché oggetto di dubbi interpretativi. 7. All udienza del 9 ottobre 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione. DIRITTO 1. Nell ordinanza di rimessione si riferisce che la Presal, con il primo e con il secondo motivo del ricorso incidentale: - ha richiamato le seguenti prescrizioni: il punto 3, lettera d), del disciplinare di gara, in cui si stabilisce a pena di esclusione che l indicazione dei nominativi, delle date di nascita e della residenza deve essere fatta non soltanto dagli amministratori muniti di rappresentanza e dal direttore tecnico ma anche dal socio di maggioranza nel caso di società (diverse dalle s.a.s. e dalle s.n.c.) con meno di quattro soci; l art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici, in seguito Codice ), per cui le dichiarazioni ivi previste devono essere rese per le società di capitali con meno di quattro soci, a pena di esclusione, anche dal socio di maggioranza; - ha rilevato che i soci del Centro erano tre, di cui uno, la signora Beatrice De Vita, titolare di una quota pari a euro 3.333,34 su un capitale sociale complessivo di euro ,00 e che il detto socio di maggioranza non aveva osservato le disposizioni citate essendo state rese le dichiarazioni prescritte soltanto dall amministratore unico e direttore tecnico ing. Luigi De Vita; - per cui, a fronte di tale inosservanza, la commissione di gara avrebbe dovuto escludere il Centro dalla procedura. 2. Nell ordinanza si osserva che i due citati motivi di ricorso richiamano la medesima questione di diritto, suscettibile di dare luogo a contrasti giurisprudenziali, come risulta anzitutto dall esame dell art. 38, comma 1, lettera b), del Codice (come modificato dall art. 4 del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito dalla legge n. 106 del 2011, da applicare ratione temporis alla controversia di cui si tratta), per il quale 1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: a) ; b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;. 3. La questione si pone in particolare rispetto alla previsione per cui, specificato nella norma l obbligo delle previste dichiarazioni per una serie di soggetti titolari di posizioni idonee a incidere sulla gestione di imprese anche non costituite in società di capitali, lo si prevede poi per questo tipo di società altresì in capo al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, fermo restando, si precisa nell ordinanza, che il concetto di maggioranza indefettibilmente implica la possibilità di una quantificazione dovendosi perciò ritenere che il Legislatore abbia voluto alludere a una maggioranza di diritto (differentemente dalla nozione di controllo che può anche non essere di diritto ), ossia a una maggioranza di azioni, nelle società con capitale suddiviso in azioni, e a una maggioranza di quote, nelle società con capitale suddiviso in quote.. In questo quadro il dubbio interpretativo sorge poiché non è chiarito nella norma se tale maggioranza sia quella assoluta (partecipazione comunque superiore al 50% del capitale sociale) ovvero quella relativa. 80

82 Considerato che la norma prevede espressamente l obbligo del socio unico di rendere le previste dichiarazioni e che esclude dall obbligo il socio di maggioranza di società con quattro o più soci, i problemi applicativi, si prospetta nell ordinanza, emergono nella seconda ipotesi, cioè quando i soci siano due o tre (nessuno dei quali disponga di una partecipazione superiore al 50%). Nell ordinanza si indica quindi che due casi peculiari, rilevanti nell ipotesi di interpretazione della maggioranza come relativa, sono quelli: a) dei due soci aventi ciascuno una partecipazione esattamente pari al 50% del capitale; e b) dei tre soci aventi una partecipazione pressoché identica e pari al 33% e in cui, tuttavia, uno solo dei soci abbia una partecipazione nel caso della società a responsabilità limitata, per intuitive esigenze matematiche (non essendo possibile attribuire a una quota una consistenza pari a un numero periodico) di pochissimo superiore al 33% (exempli gratia, un azione in più nella s.p.a. o un decimale di quota in più nella s.r.l.). Al riguardo si precisa che, pur essendo il caso in controversia quello di cui sub b), si ritiene opportuno esaminare anche quello sub a). 4. Si afferma quindi di propendere per la tesi per cui l espressione socio di maggioranza deve intendersi nel senso di socio titolare di azioni e quote in misura superiore al 50% poiché, in sintesi: - scopo della normativa è impedire l illecita interferenza, nella gestione delle imprese partecipanti alle gare o esecutrici degli appalti, di soggetti connessi con sodalizi criminali aventi un effettivo potere giuridico di condizionamento dell attività dell impresa; - nelle società di capitali composte da due o tre soci (assimilabili, per tale ristretto numero di soci, alle società di persone, alle quali soltanto l obbligo dichiarativo era imposto fino al 13 maggio 2011) tale autonomo potere di condizionamento è esercitabile soltanto dal socio titolare di più del 50% del capitale poiché, nel caso di due soci al 50%, ciascuno ha soltanto un potere negativo, di veto, ma non di controllo sulla società, e, se i soci sono tre ciascuno con meno del 50%, nessuno di essi può controllare da solo la società; - questa interpretazione, consentita dalla lettera della norma, elimina le difficoltà applicative che altrimenti si porrebbero, è la più coerente con i valori costituzionali ed eurounitari di buon andamento dell amministrazione, di proporzionalità e di massima partecipazione alle procedure di gara e di tutela dell affidamento dei concorrenti, nonché con la ratio dell art. 38 che è norma di stretta interpretazione, poiché limitativa della partecipazione alle gare, e da interpretare alla luce del principio di tipizzazione delle cause di esclusione introdotto in materia dal medesimo d.l. n. 70 del Si espongono poi le seguenti tesi emerse nell elaborazione giurisprudenziale e amministrativa; - a) con la prima si è sostenuto che nel caso di due soci al 50% la dichiarazione deve essere fatta da entrambi poiché ciascuno può impedire scelte non concordate e permettere soltanto quelle che condivide, venendo richiamata per le s.r.l., a sostegno di questa interpretazione, la previsione dell art bis c.c. che, nel fissare i quorum costitutivi e deliberativi dell assemblea in ogni caso non superiori alla metà del capitale sociale, determina così un potere di condizionamento della gestione in capo al socio titolare della metà delle quote (Cons. Stato: sez. VI, 28 gennaio 2013, n. 513; in tal senso anche i pareri dell A.V.C.P. n. 58 e n. 105 del 2012 in relazione anche ai soci titolari di un terzo della partecipazione); - b) con la seconda (affiorata nella giurisprudenza amministrativa siciliana di primo grado) si afferma la possibile rilevanza delle partecipazioni di maggioranza relativa (in particolare riguardo ai casi, più controversi, di partecipazione al 50 e al 33 per cento) quando la disciplina di gara preveda la misura espulsiva, dovendo allora la stazione appaltante chiedere alla concorrente, in sede di soccorso istruttorio, di fornire elementi per chiarire se sussista o meno il requisito non dichiarato. 6. Nell ordinanza queste tesi non sono condivise poiché contrastanti con la lettera dell art. 38, che prevede l obbligo per un solo socio di maggioranza (potendosi invero qualificare i due soci al 50% come ciascuno di minoranza) e in quanto recanti una causa di esclusione non sanabile né tassativamente prevista dalla legge, con l attribuzione inoltre alle amministrazioni, nella seconda tesi, di una discrezionalità eccessiva appesantita da gravosi oneri istruttori e perciò foriera anche di un aumento del contenzioso. 7. Su questa base nell ordinanza si formula il seguente quesito: I) Chiarisca Codesta Adunanza Plenaria se l art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006, laddove menziona, in relazione alle società, composte da meno di quattro soci e costituite in forma diversa dalla società in nome collettivo e da quella in accomandita semplice, la locuzione socio di maggioranza sia da riferire al socio che disponga di una partecipazione, in azioni o in quote, superiore al 50% del capitale (maggioranza assoluta) oppure ad entrambi i soci con una partecipazione al capitale sociale esattamente pari al 50% (ipotesi A di maggioranza relativa) o, ancora, al socio con un partecipazione al capitale inferiore al 50%, ma comunque superiore, anche in misura minima, a quella degli altri due soci (ipotesi B di maggioranza relativa) 8. Rispetto al caso di specie si prospetta poi, se si affermasse la tesi della rilevanza della maggioranza relativa, che la signora Beatrice De Vita è titolare di una quota che è formalmente di maggioranza ma per un solo centesimo maggiore di quella degli altri due soci (euro 3.333,34 invece di euro 3.333,33), per l esigenza matematica di attribuire anche lo 0,01 delle quote per raggiungere la maggioranza del 100%; sarebbe allora 81

83 un mero formalismo, contrario all interpretazione ragionevole della normativa, considerare la signora De Vita, per ciò solo, socio di maggioranza con potere di condizionamento della gestione societaria, ricordato anche l ultimo comma dell art c.c. per il quale Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.. Ciò porta a proporre all Adunanza plenaria il seguente ulteriore quesito: II) chiarisca Codesta Adunanza Plenaria se, qualora non possa circoscriversi l interpretazione della locuzione socio di maggioranza al solo caso del socio con maggioranza assoluta, la medesima locuzione, al ricorrere del caso definito nel precedente punto I) come ipotesi B di maggioranza relativa e, segnatamente, al ricorrere dell ipotesi del capitale diviso per tre, l interprete debba prendere in considerazione unicamente il dato matematico della maggiore consistenza della partecipazione al capitale suddiviso in azioni o in quote o se, piuttosto, debba farsi riferimento, caso per caso, all intensità e all effettività dei poteri giuridici di interferenza e condizionamento dell attività sociale in concreto riconducibili alla partecipazione di maggioranza relativa.. 9. Si passa ora all esame dei quesiti così posti, la cui soluzione deve essere idonea: - a realizzare lo scopo della normativa dell art. 38 del Codice che, attraverso l obbligo delle dichiarazioni per il socio di maggioranza, vuole garantire che le stazioni appaltanti possano verificare l affidabilità morale delle società concorrenti con un ristretto numero di soci e che sussistano perciò i relativi requisiti in capo al socio che esercita un potere decisionale condizionante la gestione; - ad assicurare l osservanza del principio della tassatività e tipizzazione delle cause di esclusione, posto con l art. 46, comma 1-bis del Codice (anche introdotto con il decreto legge n. 70 del 2011), evitando perciò che la nozione di socio di maggioranza sia possibilmente diversa a seconda della valutazione discrezionale delle stazioni appaltanti. In questo quadro l Adunanza plenaria ritiene che le dichiarazioni di cui si tratta, richieste dall art. 38, lettere b), c) ed m-ter del Codice, debbano essere rese da entrambi i soci partecipanti al 50% e, nel caso di tre soci, dal solo socio partecipante al 50%, per le ragioni di seguito esposte Come indicato nell ordinanza di rimessione la lettera della norma non è chiara non essendo completata l espressione socio di maggioranza con la precisazione del tipo di maggioranza richiamata, se assoluta o relativa, e risultando perciò giustificato il conseguente dubbio interpretativo. Riguardo all espressione letterale questo Consiglio ha già precisato che il riferimento al socio e non ai soci di maggioranza non è dirimente poiché l'impiego del singolare non è decisivo, potendosi esso spiegare in funzione della portata dell'obbligo dichiarativo, che fa evidentemente capo al singolo esponente societario, non senza trascurare che la formulazione della norma non reca la specificazione che deve trattarsi di maggioranza assoluta (Cons. Stato, sez. V, 30 agosto 2012, n. 4654). Per risolvere il dubbio è quindi necessario basarsi sulla finalità della normativa che, come detto, è quella di assicurare che non partecipino alle gare, né stipulino contratti con le amministrazioni pubbliche, società di capitali con due o tre soci per le quali non siano attestati i previsti requisiti di idoneità morale in capo ai soci aventi un potere necessariamente condizionante le decisioni di gestione della società; dovendosi accedere ad un interpretazione teleologica delle disposizioni de qua che, senza fermarsi al dato meramente letterale, si armonizzi con la ratio specifica della normativa sugli appalti pubblici, per la quale è ostativo il mancato possesso dei requisiti morali da parte di soci idonei a influenzare, in termini decisivi e ineludibili, le decisioni societarie Un socio ha un tale potere quando per adottare le decisioni non si può prescindere dal suo apporto, assumendo di conseguenza questo potere efficacia determinante non soltanto in negativo, in funzione di veto, ma anche in positivo, in funzione di codeterminazione, poiché il socio che ha il potere di interdire l adozione di una decisione è anche quello che deve concorrere perché sia adottata. Questa situazione si riscontra nel caso di due soci al 50% poiché nessuna decisione può essere presa se uno dei due è contrario mentre entrambi devono concordare su ciascuna decisione. Ciò rilevato risulterebbe contrastante con la ratio della normativa che nessuno dei due soci provveda alle dichiarazioni richieste dalla legge necessarie per il controllo dell idoneità morale della società, pur potendo ciascuno dei due condizionare, da solo, le decisioni societarie, dovendosi quindi concludere che entrambi i soci devono rendere le dichiarazioni prescritte Nella situazione di una società con tre soci la conclusione è diversa a seconda che nessuno dei tre soci partecipi al 50% ovvero ve ne sia uno titolare di tale partecipazione. Nel primo caso la percentuale della partecipazione di ciascun socio è variabile secondo le diverse situazioni concrete inclusa l ipotesi che un socio sia titolare del 49% e gli altri due concorrano, con la propria partecipazione, a raggiungere il restante 51%. Ne consegue che nessun socio ha potere determinante poiché ognuno può essere sostituito da uno degli altri due per raggiungere la maggioranza decisionale; ciascun socio può perciò concorrere ad adottare la decisione 82

84 ma non è mai esclusivamente e sempre da solo determinante, poiché se uno dei tre soci è contrario a una decisione questa può essere comunque assunta per accordo tra gli altri due, potendo ogni socio accordarsi con ciascuno degli altri in quanto non costretto a consentire con uno solo di essi data la ripartizione del capitale sociale (cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2013, n. 3963). Nessuno dei soci ha perciò l obbligo delle dichiarazioni poiché nessuno esercita un potere decisionale condizionante in quanto imprescindibile, tale perciò da farne qualificare la relativa posizione sostanziale come quella di un socio di maggioranza; il concorso alle decisioni di volta in volta possibile da parte di ciascun socio non autorizza infatti la conclusione che ognuno di essi debba rendere le previste dichiarazioni, poiché la latitudine interpretativa consentita dalla norma, che comunque si riferisce al socio di maggioranza, non è tale da giustificare l obbligo delle dichiarazioni per il socio che non sia di maggioranza neanche nel significato sostanziale di cui si è detto. Neppure varrebbe perciò, contro quanto esposto, affermare che ciascun socio sarebbe, in tesi, dotato di potere condizionante in quanto nessuno di essi concordi con nessun altro sulle decisioni da adottare, dovendosi ritenere che la normativa sia riferita all ipotesi fisiologica della gestione attiva della società, che esiste per operare, come appunto provato dal riferimento al socio di maggioranza, cioè a un soggetto in posizione tale da condizionare la gestione nell adozione di scelte operative Il caso della società con tre soci in cui uno sia partecipante al 50%, variando le partecipazioni degli altri due a concorrenza del restante 50%, risulta diverso sulla base delle medesime considerazioni sinora svolte. Il socio al 50% condiziona infatti, da solo, le decisioni sociali poiché in nessun caso possono essere adottate senza il suo consenso, che è quindi sempre necessario e imprescindibile mentre egli può accordarsi con l uno o l altro dei due restanti soci senza l obbligo di farlo con uno solo di essi, nessuno dei quali esercita perciò un potere determinante. Ne consegue che nel caso in esame obbligato a rendere le previste dichiarazioni è soltanto il socio al 50% in quanto titolare di potere condizionante le decisioni della società Queste conclusioni, idonee a risolvere i dubbi interpretativi originati dalla normativa in modo coerente con la sua ratio, risultano anche adeguate allo scopo, sottolineato nell ordinanza di rimessione, di evitare margini di discrezionalità e incertezza nell azione amministrativa (e quindi per i concorrenti alle gare), essendo individuati preventivamente i soci obbligati alle dichiarazioni -i due soci al 50% e, se i soci sono tre, il socio al 50%, poiché in posizione determinante- oltre, pacificamente, il caso del socio che possegga la maggioranza economica del capitale (socio al più del 50%) Esse appaiono anche coerenti con la normativa sulla tassatività e tipizzazione delle cause di esclusione. Infatti, da un lato, la mancata dichiarazione da parte dei soggetti sopra indicati si configura quale ragione di esclusione per mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice (art. 46, comma 1-bis, del Codice, aggiunto dall art. 4, del d.l. n. 70 del 2011), ponendosi l inadempimento in questione in contrasto con le dette prescrizioni secondo il loro fine sostanziale di salvaguardia delle garanzie di affidabilità dei contraenti, e, dall altro, la precisazione di fattispecie certe preclude nell applicazione della normativa l individuazione di cause di esclusione non preordinate, in coerenza con la prescrizione della loro tipizzazione A quest ultimo riguardo appare opportuno precisare che la certezza delle cause di esclusione non sarebbe conseguita se, nel caso di tre soci, fosse qualificato socio di maggioranza chi possegga la maggioranza relativa del capitale (da più del 33% a meno del 50%) poiché ritenuto, per ciò solo, capace di un influenza dominante sulla società. Considerato infatti che le restanti partecipazioni sociali non sono diffuse ma concentrate negli altri due soci, il cui accordo è quindi agevole, il socio di maggioranza relativa potrà prevenire, o condizionare, la maggioranza decisionale contraria soltanto se la sua posizione è rafforzata da ulteriori fattori di influenza, da riscontrare di volta in volta in concreto alla luce di specifiche statuizioni o accordi societari; sulla scorta perciò di valutazioni amministrative complesse e opinabili, tali da ingenerare margini di incertezza sull operatività delle cause di esclusione: rischio questo che non si profila invece riguardo al socio al 50%, titolare effettivo, per quanto sopra detto, di una posizione di certo determinante apprezzabile sulla base di un dato oggettivo e incontrovertibile In riferimento specificamente alle s.r.l. le dette conclusioni risultano infine in linea con la nuova normativa posta con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative), e successive modifiche, che ha avvalorato l elemento personale di tale tipo di società, rendendole le s.r.l. società a base personale con responsabilità limitata, e in cui è stabilito, per quanto qui più interessa, che l assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta (art. 2479, bis, c.c., comma terzo), con la 83

85 conseguenza che il titolare di tale porzione del capitale sociale è in grado di assumere tutte le decisioni necessarie per il funzionamento della società (Cons. Stato, sez. V, n del 2012). 10. Riguardo ai quesiti posti con l ordinanza di rimessione si afferma quindi il seguente principio di diritto: L espressione socio di maggioranza di cui alle lettere b) e c) dell art. 38, comma 1, del d.lgs n. 163 del 2006, e alla lettera m-ter) del medesimo comma, si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50% Per quanto detto nel caso di specie la signora Beatrice De Vita non deve essere considerata socia di maggioranza. 12. Ciò affermato l Adunanza plenaria restituisce gli atti al Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, ai sensi dell art. 99, commi 1, ultimo periodo, e 4 c.p.a. per le ulteriori pronunce sul merito della controversia e sulle spese del giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) affermato il principio di diritto di cui in motivazione, restituisce gli atti al Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana per ogni ulteriore statuizione nel merito della controversia e sulle spese del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013, con l'intervento dei magistrati: Giorgio Giovannini, Presidente Riccardo Virgilio, Presidente Stefano Baccarini, Presidente Alessandro Pajno, Presidente Raffaele Maria De Lipsis, Presidente Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente Antonino Anastasi, Consigliere Marzio Branca, Consigliere Aldo Scola, Consigliere Vito Poli, Consigliere Francesco Caringella, Consigliere Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore Nicola Russo, Consigliere Salvatore Cacace, Consigliere Bruno Rosario Polito, Consigliere IL PRESIDENTE L'ESTENSORE IL SEGRETARIO DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 06/11/2013 (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) Il Dirigente della Sezione 84

86 Determinazione n. 5 del 6 novembre 2013 Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture Sommario 1. Le ragioni dell intervento dell Autorità Programmazione Contenuto della programmazione Iter procedurale Progettazione Contenuto della progettazione Soggetti incaricati Garanzie e verifiche Esecuzione del contratto Responsabile del procedimento e Direttore dell esecuzione Compiti del Direttore dell esecuzione La corretta esecuzione della prestazione e le penali Immodificabilità del contratto. Le varianti Modifiche soggettive del raggruppamento in corso di esecuzione

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