VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. N. 37 del 28/07/2018
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1 COPIA COMUNE DI BOLSENA (Provincia di Viterbo) VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 del 28/07/2018 Oggetto: LAVORI PUBBLICI: Approvazione Regolamento inerente criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione previste in materia di abusi edilizi. Copia della presente deliberazione viene pubblicata all albo pretorio on line nel sito istituzionale dell Ente, ai sensi dell art. 32 L. 69/2009 e s.m dal 25/08/2018 al 09/09/2018 (n 920 reg. pubbl.) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. il segretario comunale Pubblicata all albo pretorio on line nel sito istituzionale dell Ente, ai sensi dell art. 32 L. 69/2009 e s.m., per 15 giorni consecutivi dal 25/08/2018 al 09/09/2018 e divenuta esecutiva il 04/09/2018, essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo on line. il segretario comunale Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, comma 1, Dlgs 267/2000) il responsabile del servizio F.to P.I. Luigi Sillioni Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, Dlgs 267/2000) il responsabile di ragioneria F.to Copia conforme all'originale per uso amministrativo Il Segretario Comunale dott. Fabio Fabene Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 L anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di luglio alle ore nella Sala delle riunioni del palazzo comunale di Bolsena, convocata con avvisi consegnati a norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta ed in prima convocazione. Assume la presidenza il Sig. dott. ing. Equitani Paolo - Sindaco assistito dal Segretario Comunale dott. Fabio Fabene incaricato della redazione del presente verbale. Dei consiglieri in carica, corrispondenti al numero dei consiglieri assegnati dalla legge al Comune di Bolsena, elencati in ordine di anzianità, risultano Componenti Qualifica Presenti Assenti dott. ing. Equitani Paolo Sindaco s Dottarelli Paolo Consigliere s Di Sorte Andrea Consigliere s Adami Riccardo Consigliere s Stella Emiliano Consigliere s Sarchioni Riccardo Consigliere s Bronzo Stefania Consigliere s Perosillo Silvano Consigliere s Briscia Leonardo Consigliere s Quattranni Antonio Consigliere s Chiaretti Simonetta Consigliere s Tomasselli Giovanni Consigliere s Di Russo Leonardo Consigliere s Presenti 13 Assenti 0 Il Presidente, accertato il numero legale, illustra il punto all o.d.g., oggetto del presente verbale., quindi mette ai voti la seguente proposta.
2 IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che: - Le norme dirette alla vigilanza sull attività urbanistica ed edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi nonché il relativo sistema sanzionatorio amministrativo, in caso di violazioni, sono dettate dal D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (Titolo IV, Capo I e Capo II) e dalla L.R. n. 15 del 21 agosto 2008 e s.m.i; - L art.27 del D.P.R. n. 380/01 e s.mi. e l articolo 9 della L.R. n.15/08 ( attuazione della vigilanza ) attribuiscono compiti di vigilanza sulla attività urbanistica ed edilizia, l assunzione dei conseguenti provvedimenti ed i poteri di irrogazione delle sanzioni amministrative al Dirigente o al Responsabile della struttura comunale competente, attualmente individuata nel Settore Urbanistica, che cura tutti i rapporti tra il privato (committente dei lavori, progettista, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza, costruttore o comunque responsabile dell intervento) e tra l amministrazione pubblica locale e, ove occorra, le altre amministrazioni pubbliche tenute a pronunciarsi in ordine all intervento edilizio anche in materia di eventuali vincoli di tutela, nonché curare i rapporti correlati con gli agenti e le autorità giudiziarie esterne; Rilevato che: a) la L.R. n.15/08, detta una disciplina organica in materia di vigilanza a. sull attività urbanisticoedilizia, allo scopo di assicurare un ordinato sviluppo del territorio, la salvaguardia delle risorse ambientali, del paesaggio e del patrimonio culturale; b) il sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi edilizi introdotto dalla L.R. n.15/08, non si applica ai provvedimenti sanzionatori già in atto alla data di entrata in vigore della legge, che restano disciplinati, per loro conclusione, dalle disposizioni del D.P.R. n.380/01, così come dettato dall art.36 della L.R. n 15/08 e s.m.i; c) la L.R. n 15/08 e s.m.i prevede l applicazione di sanzioni pecuniarie e la corresponsione di somme a titolo di oblazione, in caso di accertamento di conformità, commisurate alla tipologia dell abuso commesso e stabilite in un importo compreso tra un minimo e un massimo oppure legato proporzionalmente al valore delle opere abusivamente realizzate o,in altri casi, quando non è possibile individuare tali valori, indica l applicazione di sanzioni o oblazioni legate proporzionalmente al costo di costruzione delle opere abusivamente realizzate; d) in particolare, per quanto riguarda gli abusi realizzati in zone soggette a vincolo paesaggistico, l eventuale accertamento della compatibilità paesaggistica con il vincolo gravante sull area su cui insistono le opere abusive, non preclude, ai sensi dell art. 181, comma 1-ter del D.Lgs n.42/2004 (così come modificato dal D.Lgs n.157/2006), l irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all art. 167 del medesimo D.Lgs n. 42/2004, né l attivazione del procedimento sanzionatorio edilizio; e) per la determinazione della suddetta sanzione amministrativa pecuniaria di cui all art. 167 del D.Lgs n. 42/2004, si seguiranno i criteri e le modalità di calcolo già in uso per quanto concerne la determinazione dell indennità risarcitoria per opere oggetto di condono edilizio; f) per quanto riguarda gli edifici vincolati o ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 o dagli strumenti urbanistici comunali gli artt. 24, 25 e 26 della L.R. n. 15/2008 pongono la restituzione in pristino come unica sanzione ammissibile; g) la L.R. n 15/08 e s.m.i (vigilanza sull attività urbanistico edilizia) indica nella sezione II, il seguente sistema sanzionatorio per procedure ordinarie con le seguenti prescrizioni: Art. 13 Esibizione del titolo abilitativo e mancata apposizione del cartello; Art. 15 Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali; Art. 16 Interventi di ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione d uso in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali; Art. 18 Interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo; Art. 19 Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività; Art. 20 Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato d ufficio o in via giurisdizionale; Art.22 Accertamento di conformità;
3 Considerato che: è necessario stabilire criteri oggettivi e metodologia operativa per procedere all applicazione delle sanzioni pecuniarie relative anche in considerazione che: - nei citati articoli della L.R. 15/08 non è prevista una particolare modalità operativa di determinazione delle sanzioni edilizie pecuniarie e delle somme dovute a titolo di oblazione; - (nel caso in cui l abuso risulti sanabile) e che pertanto rientra nella discrezionalità del Comune stabilire la metodologia per tale determinazione, nel rispetto dei principi di imparzialità e di proporzionalità, prevedendo l adozione di una metodologia che consenta di determinare l entità della sanzione in rapporto all aumento di valore dell immobile derivante dall esecuzione delle opere abusive in relazione all entità e alla gravità dell abuso; - in materia di immobili vincolati, la disciplina sanzionatoria edilizia di cui - alla L.R.n.15/08 costituisce un procedimento del tutto autonomo e distinto rispetto a quello previsto dal D.Lgs n.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) in caso d inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni nel Decreto medesimo previsti a tutela dei beni culturali e del paesaggio per cui le sanzioni da quest ultimo previste troveranno un autonoma e distinta applicazione rispetto a quelle edilizie trattandosi, all evidenza, di normative poste a salvaguardia di interessi diversi tra loro; Considerato altresì che: - l art.22, comma 2, lett. a) ai sensi dell art. 15 della L.R. n.15/08 stabilisce, nel caso di accertamento di conformità per abusi di nuova costruzione eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali i permessi in sanatoria sono subordinati al pagamento a titolo di oblazione, di un importo pari al valore di mercato dell intervento eseguito, determinato con riferimento alla data di applicazione dell oblazione; - l art.22, comma 2, lett. b) ai sensi degli art. 16 e 18 della L.R. n.15/08 stabilisce, nel caso di accertamento di conformità per interventi di ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione d uso senza titolo, in totale difformità o con variazioni essenziali, nonché gli interventi di nuova struzione e di ristrutturazione edilizia eseguiti in parziale difformità al titolo abilitativo, i permessi in sanatoria, sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di un importo pari al doppio dell incremento del valore di mercato dell immobile conseguente all esecuzione delle opere, determinato con riferimento alla data di applicazione dell oblazione; qualora in relazione alla tipologia dell abuso accertato, non sia possibile determinare l incremento del valore di mercato, si applica una sanzione pecuniaria pari al triplo del costo di costruzione; - l art.22, comma 2, lett. c) ai sensi dell art. 19 della L.R. n.15/08 stabilisce, nel caso di accertamento di conformità per interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività, i permessi in sanatoria sono subordinati al pagamento a titolo di oblazione, di un importo da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di ,00, in relazione alla gravità dell abuso; Ritenuto opportuno dare i seguenti indirizzi agli uffici: - di acquisire la valutazione dell aumento del valore di mercato dell immobile conseguente - alla realizzazione delle opere abusive tenuto conto della differenza tra il valore di mercato dell immobile a seguito della esecuzione delle opere (Valore Attuale Finale) ed il valore di mercato dell immobile prima dell esecuzione delle opere (Valore precedente calcolato secondo prezzi attuali). Che per il valore di mercato deve farsi riferimento all Osservatorio del Mercato Immobiliare dell Agenzia del Territorio; Dato atto che: - le sanzioni di cui al presente regolamento sono da applicarsi per ogni singola unità immobiliare e per singolo abuso o violazione; - nel caso di abusiva realizzazione di opere, anche diversamente qualificabili se singolarmente considerate, in un unico edificio in fase di costruzione dello stesso, in esecuzione di un unico progetto, l intervento sarà considerato unitariamente come eseguito in difformità dal titolo abilitativo con conseguente irrogazione della sanzione previste per tale fattispecie; - la qualificazione dell abuso sarà operata sulla base, oltre che delle disposizioni legislative vigenti, anche dei parametri edilizi e delle definizioni tecniche stabilite dal Regolamento Edilizio e dalle N.T.A. del P.R.G. in vigore alla data di emanazione dei provvedimenti sanzionatori; - è compito dell Ufficio preposto accertare, con ogni mezzo, l'epoca di realizzazione dell'abuso edilizio, ai fini della individuazione del regime sanzionatorio in concreto applicabile, che deve
4 essere accertato sia attraverso specifici verbali di violazione urbanistico-edilizia redatti dal Corpo di Polizia Locale, sia mediante documentazione prodotta dall'interessato (documentazione catastale, certificazione della C.C.I.A.A...), sia infine, per mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa nei modi di legge e fatto salvo ogni altro accertamento che possa essere utilizzato a tal fine; - il Responsabile del Settore Urbanistica, previa istruttoria del competente Ufficio, provvederà alla determinazione delle sanzioni da applicare nel caso di tipologie di abusi edilizi che non è stato possibile individuare e classificare, viste le casistiche di abusivismo possibili, all interno del Regolamento in questione. Ravvisata, pertanto, la necessità di stabilire i criteri e i parametri di riferimento per la determinazione del concreto ammontare delle sanzioni pecuniarie irrogabili sulle singole fattispecie di abuso e delle somme dovute a titolo di oblazione, in caso di accertamento di conformità, nelle ipotesi, sopra considerate, di cui la L.R. 15/08 stabilisce la possibilità di graduare l entità delle sanzioni medesime e dell oblazione entro un minimo ed un massimo; Vista La Legge Regionale 11 agosto 2008 n.15 e s.m.i.; Visto il Regolamento Comunale che si propone in allegato alla presente deliberazione per l approvazione, che disciplina i principi di applicazione del sistema sanzionatorio correlato alla citata normativa di riferimento; Visto il vigente Regolamento del Consiglio Comunale; Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio; Considerato che, ai sensi dell art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non è stato richiesto il parere del Responsabile dell Ufficio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, in quanto la presente deliberazione non comporta onere di spesa; Con la seguente votazione: Presenti e votanti n. 13 Voti favorevoli n. 13 Voti contrari n. 0 Astenuti n. 0 DELIBERA Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 1) di approvare, per le ragioni di cui in premessa, le modalità, i criteri ed i parametri di applicazione delle sanzioni pecuniarie, riportati nel Regolamento Criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione previste in materia di abusi edilizi dal D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. e dalla L.R. n.15/2008 e s.m.i., parte integrante del presente atto; 2) di stabilire che in aggiunta alle sanzioni applicabili alla tipologia di abuso, è dovuto il contributo di costruzione (già contributo di concessione) previsto dall art. 16 del D.P.R. 380/01; 3) che le sanzioni di cui al presente regolamento sono da applicarsi per ogni singola unità immobiliare e per singolo abuso o violazione; 4) che nel caso di abusiva realizzazione di opere, anche diversamente qualificabili se singolarmente considerate, in un unico edificio in fase di costruzione dello stesso, in esecuzione di un unico progetto, l intervento sarà considerato unitariamente come eseguito in difformità dal titolo abilitativo con conseguente irrogazione della sanzione prevista per tale fattispecie;
5 5) di stabilire che alla luce della classificazione degli interventi edilizi contenuta nell'articolo 3 del D.P.R. 380/2001 tutti gli interventi, su edifici vincolati, di manutenzione straordinaria devono essere parificati, a tutti gli effetti, agli interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo ai sensi dell'articolo 37 del medesimo D.P.R.; 6) che, nel caso in cui l'accertamento di compatibilità paesaggistica venga reso in termini negativi o qualora l'intervento abusivo esuli dalle previsioni di cui alle lett. a), b) e c) del comma 1-ter dell'art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004, non potrà mai farsi luogo al rilascio del titolo edilizio a sanatoria; 7) di stabilire che in caso di interventi edilizi abusivi compiuti su un immobile che sia, allo stesso tempo, sottoposto a diverse tipologie di vincolo (vincolo urbanistico e a vincolo paesistico secondo il disposto della seconda o della terza parte del decreto legislativo 42/2004) la sanzione pecuniaria applicabile è quella di entità maggiore; 8) di stabilire, inoltre, che l'accertamento dell'epoca di realizzazione dell'abuso edilizio, ai fini della individuazione del regime sanzionatorio in concreto applicabile deve essere accertato sia attraverso specifici verbali di violazione urbanistico-edilizia redatti da agenti di Polizia Giudiziaria, sia mediante documentazione prodotta dall'interessato, sia per mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa nei modi di legge e fatto salvo ogni altro accertamento che possa essere utilizzato a tal fine; Successivamente, IL CONSIGLIO COMUNALE constatata l urgenza di provvedere, ritenuto di dichiarare l immediata eseguibilità dell atto, con votazione dal seguente esito resa nei modi e forme di legge Presenti e votanti n. 13 Voti favorevoli n. 13 Voti contrari n. 0 Astenuti n. 0 DELIBERA DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000. Il Segretario Comunale Il Sindaco F.to dott. ing. Equitani Paolo
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