Convenzione internazionale concernente l uso della radiodiffusione come strumento di pace

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Convenzione internazionale concernente l uso della radiodiffusione come strumento di pace"

Transcript

1 Traduzione 1 Convenzione internazionale concernente l uso della radiodiffusione come strumento di pace Conchiusa a Ginevra il 23 settembre 1936 Approvata dall Assemblea federale il 16 dicembre 1938 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 30 dicembre Entrata in vigore per la Svizzera il 28 febbraio 1939 (Stato 7 marzo 2006) L Albania, la Repubblica Argentina, l Austria, il Belgio, gli Stati Uniti del Brasile, il Regno Unito della Gran Bretagna e dell Irlanda del nord, il Cile, la Colombia, la Danimarca, la Repubblica Domenicana, l Egitto, la Spagna, l Estonia, la Francia, la Grecia, l India, la Lituania, il Lussemburgo, gli Stati Uniti del Messico, la Norvegia, la Nuova Zelanda, i Paesi Bassi, la Romania, la Svizzera, la Cecoslovacchia, la Turchia, l Unione delle Repubbliche Socialiste dei Sovieti e l Uruguay, avendo riconosciuto la necessità di evitare, con delle norme prese di comune accordo, che la radiodiffusione sia usata in modo contrario alla buona intesa internazionale; animati, d altra parte, dal desiderio di usare, mediante applicazione delle stesse norme, le possibilità che offre questo mezzo di trasmissione del pensiero per una migliore mutua comprensione dei popoli; hanno deciso di conchiudere, a questo scopo, una Convenzione e hanno nominato a loro plenipotenziari: (Seguono i nomi dei plenipotenziari) i quali, dopo aver comunicato i loro pieni poteri, trovati in buona è debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti: Art. 1 Le alte Parti contraenti si impegnano mutuamente a vietare e, dato il caso, ad interrompere senz indugio, sul loro rispettivo territorio, qualsiasi emissione che, contrariamente alla buona intesa internazionale, sarebbe tale da incitare gli abitanti di un territorio qualsiasi ad atti contrari all ordine interno o alla sicurezza d un territorio di una delle alte Parti contraenti. CS Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell ediz. franc. della presente Raccolta. 2 DF del 16 dic (RU ) 1

2 Telecomunicazioni Art. 2 Le alte Parti contraenti si impegnano mutuamente a vigilare perché le emissioni trasmesse dalle stazioni del loro territorio rispettivo non costituiscano né un incitamento alla guerra contro un altra alta Potenza contraente né un incitamento ad atti tali da provocarla. Art. 3 Le alte Parti contraenti si impegnano mutuamente a vietare e, dato il caso, ad interrompere senz indugio sul loro rispettivo territorio qualsiasi emissione tale da nuocere alla buona intesa internazionale mediante allegazioni la cui inesattezza sarebbe o dovrebbe essere conosciuta dalle persone responsabili della diffusione. Esse si impegnano vicendevolmente inoltre a vigilare che qualsiasi emissione tale da nuocere alla buona intesa internazionale con allegazioni inesatte sia rettificata il più presto possibile coi mezzi più efficaci, anche se l inesattezza non è risultata che dopo la diffusione. Art. 4 Le alte Parti contraenti si impegnano vicendevolmente a vigilare a che, specialmente in tempo di crisi, le stazioni del loro rispettivo territorio diffondano sui rapporti internazionali delle informazioni la cui esattezza sia stata controllata dalle persone responsabili della diffusione di tali notizie e ciò con tutti i mezzi a loro disposizione. Art. 5 Ciascuna delle alte Parti contraenti si impegna a fornire alle altre Parti contraenti che lo chiedessero le informazioni che, a suo parere, sarebbero di natura tale da facilitare la diffusione, per mezzo dei vari servizi di radiodiffusione, di emissioni intese a far meglio conoscere la propria civilizzazione e le condizioni particolari di vita, come pure le linee essenziali dello sviluppo dei suoi rapporti con gli altri popoli e il suo contributo all opera di istaurazione della pace. Art. 6 Affinché gli obblighi risultanti dagli articoli precedenti raggiungano completamente il loro scopo, le alte Parti contraenti si impegnano vicendevolmente ad emanare, per i servizi di radiodiffusione dipendenti direttamente dal loro Governo, ed a far applicare da questi servizi, delle istruzioni e dei regolamenti appropriati. Nello stesso intento, le alte Parti contraenti si impegnano vicendevolmente a far figurare, ad uso delle imprese di radiodiffusione con gestione autonoma, sia nell atto costituivo di un istituto nazionale, sia nelle condizioni imposte ad una società concessionaria, sia nei regolamenti applicabili agli altri esercizi privati, delle clausole adeguate ed a prendere le misure necessarie per garantirne l applicazione. 2

3 Uso della radiodiffusione come strumento di pace Conv. Art. 7 Se tra le alte Parti contraenti dovesse sorgere una contestazione qualsiasi per quanto concerne l interpretazione o l applicazione della presente Convenzione, e se tale contestazione non potesse essere risolta in modo soddisfacente in via diplomatica, essa sarà composta conformemente alle disposizioni vigenti tra le Parti relative al regolamento delle controversie internazionali. Nel caso in cui simili disposizioni non esistessero tra le Parti di cui si tratta, la contestazione sarà sottoposta ad una procedura arbitrale o giudiziaria. In mancanza di un accordo sulla designazione di un altro tribunale, a domanda di una delle Parti, la contestazione verrà sottoposta alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale, quando le Contraenti facciano parte del Protocollo del 16 dicembre 1920 concernente lo statuto della Corte 3 o, se le Contraenti non vi fanno tutte parte, ad un tribunale arbitrale costituito conformemente alla Convenzione dell Aja del 18 ottobre 1907 per il regolamento pacifico dei conflitti internazionali 4. Prima di ricorrere alle procedure di cui al primo ed al secondo capoverso, le alte Parti contraenti potranno, di comune accordo, appellarsi alla Commissione internazionale di cooperazione intellettuale, alla quale spetta di costituire a questo scopo un comitato speciale. Art. 8 Le presente Convenzione, i cui testi francese ed inglese fanno parimente stato, porterà la data di questo giorno e sarà, fino al 1 o maggio 1937, aperta alla firma di tutti i Membri della Società delle Nazioni e di tutti gli Stati non membri rappresentati alla Conferenza redazionale della presente Convenzione, o di tutti gli Stati non membri ai quali il Consiglio della Società delle Nazioni avrà, a questo scopo, comunicato copia della presente Convenzione. Art. 9 La presente Convenzione sarà ratificata. La notificazione di ratificazione sarà trasmessa al Segretario generale della Società delle Nazioni, che ne notificherà il deposito a tutti i Membri della Società come pure agli Stati non membri di cui all articolo precedente. Art. 10 A contare dal 1 o maggio 1937, qualsiasi Membro della Società delle Nazioni e qualsiasi Stato non membro di cui all art. 8 precedente, potrà aderire alla presente Convenzione. 3 La Corte Permanente di Giustizia Internazionale è stata sciolta con Risoluzione del 18 apr dell Assemblea della Società delle Nazioni (FF 1946, II 1227 ediz. ted II 1186 ediz. franc.) e sostituita dalla Corte Internazionale di Giustizia [RU ]. 4 RS

4 Telecomunicazioni Le notificazioni d adesione saranno trasmesse al Segretario generale della Società delle Nazioni 5, il quale ne notificherà il deposito a tutti i Membri della Società, come pure agli Stati non membri di cui nel citato articolo. Art. 11 La presente Convenzione sarà registrata dal Segretario generale della Società delle Nazioni 6 conformemente alle disposizioni dell art. 18 del Patto, sessanta giorni dopo il ricevimento da parte sua della sesta ratificazione o adesione. La Convenzione entrerà in vigore il giorno stesso della sua registrazione Art. 12 Ogni ratificazione o adesione che avverrà dopo l entrata in vigore della Convenzione produrrà i suoi effetti sessanta giorni dopo il suo ricevimento da parte del Segretario generale della Società delle Nazioni 7. Art. 13 La presente Convenzione potrà essere disdetta mediante una notificazione al Segretario generale della Società delle Nazioni 8. Questa notificazione avrà effetto un anno dopo il suo ricevimento. Il Segretario generale notificherà a tutti i Membri della Società ed agli Stati non membri di cui all art. 8 le disdette in tal guisa ricevute. La presente Convenzione cesserà di produrre i suoi effetti se, in seguito a disdette, il numero delle alte Parti contraenti diventa inferiore a sei. Art. 14 Tutte le alte Parti contraenti possono, al momento della firma della ratificazione, dell adesione o, in seguito, mediante atto scritto trasmesso al Segretario generale della Società delle Nazioni 9, dichiarare che la presente Convenzione s applicherà all insieme o ad una parte delle loro colonie, protettorati, territori d oltre mare o territori posti sotto la loro sovranità o sotto il loro mandato. La presente Convenzio- 5 Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite.(FF 1946, II Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF 1946, II Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF 1946, II Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF 1946, II Dopo lo scioglimente della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF 1946, II

5 Uso della radiodiffusione come strumento di pace Conv. ne si applicherà al territorio o ai territori specificati nella dichiarazione sessanta giorni dopo il suo ricevimento. In mancanza di tale dichiarazione, la Convenzione non sarà applicabile a detti territori. Tutte le alte Parti contraenti potranno in seguito, in qualsiasi epoca, mediante notificazione al Segretario generale della Società delle Nazioni 10 dichiarare che la presente Convenzione cesserà di essere applicabile all insieme o ad una parte delle loro colonie, dei loro protettorati, territori d oltre mare o territori posti sotto la loro sovranità o sotto il loro mandato. La Convenzione cesserà di essere applicabile al territorio o ai territori specificati nella notificazione un anno dopo il suo ricevimento. Il Segretario generale comunicherà a tutti i Membri della Società come pure agli Stati non membri di cui all art. 8, tutte le dichiarazioni ricevute ai sensi del presente articolo. Art. 15 La domanda di revisione della presente Convenzione può essere inoltrata in qualsiasi tempo da una delle alte Parti contraenti, sotto forma di notificazione al Segretario generale della Società delle Nazioni 11. Questa notificazione sarà comunicata da detto Segretario generale alle altre Parti contraenti. Se un terzo almeno di esse si associa a questa domanda, le alte Parti contraenti convengono di riunirsi per procedere alla revisione della Convenzione. In tal caso, spetta al Segretario generale di proporre al Consiglio o all Assemblea della Società delle Nazioni di convocare una conferenza di revisione. Fatto a Ginevra, il ventitré settembre millenovecentotrentasei, in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del Segretariato della Società delle Nazioni 12. Una copia certificata conforme sarà consegnata a tutti i Membri della Società delle Nazioni ed agli Stati non membri di cui all art. 8. (Seguono le firme) 10 Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionato è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF 1946, II Vedere la nota all art. 10, cpv Vedere la nota all art. 10, cpv. 2. 5

6 Telecomunicazioni Campo d applicazione il 5 ottobre 2005 Stati partecipanti Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Entrata in vigore Afghanistan * 8 febbraio 1985 A 9 aprile 1985 Brasile 11 febbraio aprile 1938 Bulgaria * 17 maggio 1972 A 16 luglio 1972 Camerun 19 giugno 1967 S 1 gennaio 1960 Cile 20 febbraio aprile 1940 Danimarca 11 ottobre aprile 1938 Egitto 29 luglio settembre 1938 El Salvador 18 agosto 1938 A 17 ottobre 1938 Finlandia 29 novembre 1938 A 28 gennaio 1939 Guatemala 18 novembre 1938 A 17 gennaio 1939 India 11 agosto aprile 1938 Irlanda 25 maggio 1938 A 24 luglio 1938 Laos 23 marzo 1966 A 22 maggio 1966 Liberia 16 settembre 2005 A 15 novembre 2005 Lussemburgo 8 febbraio aprile 1938 Malta 1 agosto 1966 S 21 settembre 1964 Maurizio 18 luglio 1969 S 12 marzo 1968 Mongolia * 10 luglio 1985 A 8 settembre 1985 Norvegia 5 maggio luglio 1938 Nuova Zelanda 27 gennaio aprile 1938 Russia * 3 febbraio aprile 1983 Santa Sede 5 gennaio 1967 A 6 marzo 1967 Sud Africa 1 febbraio 1938 A 2 aprile 1938 Sud Ovest Africano 1 febbraio 1938 A 2 aprile 1938 Svezia 22 giugno 1938 A 21 agosto 1938 Svizzera 30 dicembre febbraio 1939 Ungheria * 20 settembre 1984 A 19 novembre 1984 Zimbabwe 1 dicembre 1998 S 18 aprile 1980 * Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso. Riserve e dichiarazione Afghanistan La Repubblica democratica d Afghanistan non si considera vincolata dalle disposizioni dell articolo 7 della convenzione, perché giusta questo articolo quando sorgessero controversie tra due o più Alte Parti contraenti sull interpretazione o l applicazione della convenzione, queste possono venir sottoposte per giudizio alla Corte permanente internazionale di giustizia a richiesta di una sola delle Parti. 6

7 Uso della radiodiffusione come strumento di pace Conv. Bulgaria 1. La Repubblica popolare di Bulgaria non si considera vincolata dalle disposizioni dell articolo 7 della convenzione in cui è previsto che le controversie tra le Parti vengano sottoposte alla Corte internazionale di Giustizia a domanda di una delle Parti. Qualsiasi decisione della Corte internazionale, pronunciata su una controversia tra la Repubblica popolare di Bulgaria e un altra Parte alla Convenzione, sulla base di una domanda presentata alla Corte senza il consenso della Repubblica popolare di Bulgaria, non sarà considerata valida. 2. La Repubblica popolare di Bulgaria applicherà i principi della convenzione a tutti gli Stati contraenti sulla base della reciprocità. Nondimeno, la convenzione non sarà interpretata come istituente obblighi formali tra Paesi che non mantengono relazioni diplomatiche. Cecoslovacchia La Repubblica socialista cecoslovacca si riserva il diritto di prendere tutte le misure necessarie per proteggere i suoi interessi sia in caso di inosservanza delle disposizioni della Convenzione da parte di altri Stati sia in caso di altri atti che ledono i suddetti interessi. Mongolia La Repubblica popolare mongola dichiara di riservarsi il diritto di prendere tutte le misure necessarie per proteggere i suoi interessi sia in caso di non osservanza delle disposizioni della Convenzione da parte di altri Stati, sia in caso di altri atti lesivi degli interessi della Repubblica popolare mongola. Russia 1. La Russia non si considera vincolata dalle disposizioni dell articolo 7 della Convenzione in cui è previsto che le controversie che potessero sorgere sull interpretazione o l applicazione della Convenzione e che non potessero essere risolte per via diplomatica vengano sottoposte, a richiesta di una delle Parti, a procedura arbitrale o giudiziaria, e dichiara che, per sottoporvele, è indispensabile l accordo di tutte le Parti in causa, in ciascun caso particolare. 2. La Russia dichiara che si riserva il diritto di prendere tutte le misure necessarie per proteggere i suoi interessi sia in caso di trasgressione delle disposizioni della Convenzione da parte di altri Stati sia in caso di altri atti che ledono gli interessi della Russia. Ungheria L Ungheria non si considera vincolata dalle disposizioni dell articolo 7 della Convenzione in cui è previsto che le controversie che potessero sorgere sull interpretazione o l applicazione della Convenzione e che non potessero essere risolte per via diplomatica vengano sottoposte, a richiesta di una delle Parti, a procedura arbitrale o giudiziaria, e dichiara che, per sottoporvele, è indispensabile l accordo di tutte le Parti in causa. 7

8 Telecomunicazioni 8

Convenzione sul regime internazionale delle strade ferrate

Convenzione sul regime internazionale delle strade ferrate Traduzione 1 Convenzione sul regime internazionale delle strade ferrate Conchiusa a Ginevra il 9 dicembre 1923 Approvata dall Assemblea federale il 28 settembre 1926 2 Ratificazione depositata dalla Svizzera

Dettagli

Convenzione per l esecuzione delle sentenze arbitrali estere 2

Convenzione per l esecuzione delle sentenze arbitrali estere 2 Traduzione 1 Convenzione per l esecuzione delle sentenze arbitrali estere 2 0.277.111 Conchiusa a Ginevra il 26 settembre 1927 Approvata dall Assemblea federale il 2 giugno 1930 3 Istrumento di ratificazione

Dettagli

Traduzione 1. (Stato 21 luglio 2016)

Traduzione 1. (Stato 21 luglio 2016) Traduzione 1 0.191.011 Protocollo di firma facoltativa alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, concernente il regolamento obbligatorio delle controversie Conchiuso a Vienna il 18 aprile

Dettagli

Traduzione 1. (Stato 12 febbraio 2010)

Traduzione 1. (Stato 12 febbraio 2010) Traduzione 1 0.191.021 Protocollo di firma facoltativa alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, concernente il regolamento obbligatorio delle controversie Conchiuso a Vienna il 24 aprile 1963

Dettagli

Convenzione internazionale sulla proibizione dell uso del fosforo bianco (giallo) nell industria dei fiammiferi

Convenzione internazionale sulla proibizione dell uso del fosforo bianco (giallo) nell industria dei fiammiferi Traduzione 1 Convenzione internazionale sulla proibizione dell uso del fosforo bianco (giallo) nell industria dei fiammiferi 0.822.15 Conchiusa a Berna il 26 settembre 1906 Approvata dall Assemblea federale

Dettagli

Convenzione sulla libertà del transito. Traduzione 1. (Stato 5 aprile 2005)

Convenzione sulla libertà del transito. Traduzione 1. (Stato 5 aprile 2005) Traduzione 1 Convenzione sulla libertà del transito Conchiusa a Barcellona il 20 aprile 1921 Approvata dall Assemblea federale il 21 giugno 1924 2 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera

Dettagli

Convenzione concernente la repressione della tratta delle donne maggiorenni

Convenzione concernente la repressione della tratta delle donne maggiorenni Traduzione 1 Convenzione concernente la repressione della tratta delle donne maggiorenni 0.311.34 Conchiusa a Ginevra l 11 ottobre 1933 Approvata dall Assemblea federale il 13 giugno 1934 2 Istrumento

Dettagli

Protocollo alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR)

Protocollo alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) Traduzione 1 Protocollo alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) Conchiuso a Ginevra il 5 luglio 1978 Adesione della Svizzera con strumento depositato

Dettagli

Convenzione concernente la repressione della tratta delle donne maggiorenni

Convenzione concernente la repressione della tratta delle donne maggiorenni Traduzione 1 Convenzione concernente la repressione della tratta delle donne maggiorenni Conchiusa a Ginevra l 11 ottobre 1933 Approvata dall Assemblea federale il 13 giugno 1934 2 Istrumento di ratificazione

Dettagli

Protocollo alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR)

Protocollo alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) Traduzione 1 Protocollo alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) Conchiuso a Ginevra il 5 luglio 1978 Adesione della Svizzera con strumento depositato

Dettagli

Convenzione internazionale concernente l esenzione delle navi-ospedale dalle tasse portuarie

Convenzione internazionale concernente l esenzione delle navi-ospedale dalle tasse portuarie Traduzione 1 Convenzione internazionale concernente l esenzione delle navi-ospedale dalle tasse portuarie Conchiusa all Aja il 21 dicembre 1904 Approvata dall Assemblea federale il 22 dicembre 1905 2 Istrumento

Dettagli

Convenzione internazionale concernente l esenzione delle navi-ospedale dalle tasse portuarie

Convenzione internazionale concernente l esenzione delle navi-ospedale dalle tasse portuarie Traduzione 1 Convenzione internazionale concernente l esenzione delle navi-ospedale dalle tasse portuarie 0.518.221 Conchiusa all Aja il 21 dicembre 1904 Approvata dall Assemblea federale il 22 dicembre

Dettagli

Convenzione concernente la trasformazione delle navi di commercio in bastimenti da guerra 2

Convenzione concernente la trasformazione delle navi di commercio in bastimenti da guerra 2 Traduzione 1 Convenzione concernente la trasformazione delle navi di commercio in bastimenti da guerra 2 0.515.123 Conchiusa all Aja il 18 ottobre 1907 Approvata dall Assemblea federale il 4 aprile 1910

Dettagli

Convenzione culturale europea. Traduzione 1. (Stato 23 settembre 2003)

Convenzione culturale europea. Traduzione 1. (Stato 23 settembre 2003) Traduzione 1 Convenzione culturale europea 0.440.1 Conchiusa a Parigi il 19 dicembre 1954 Approvata dall Assemblea federale il 5 giugno 1962 2 Istrumento d adesione depositato dalla Svizzera il 13 luglio

Dettagli

Convenzione n. 116

Convenzione n. 116 Traduzione 1 Convenzione n. 116 per la revisione parziale delle Convenzioni adottate dalla Conferenza generale dell Organizzazione internazionale del lavoro nelle sue prime trentadue sessioni ed intesa

Dettagli

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea relativa all equipollenza dei diplomi per l ammissione alle università

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea relativa all equipollenza dei diplomi per l ammissione alle università Traduzione 1 Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea relativa all equipollenza dei diplomi per l ammissione alle università 0.414.11 Concluso a Strasburgo il 3 giugno 1964 Approvato dall Assemblea

Dettagli

Statuto della Conferenza dell Aia di diritto internazionale privato. Traduzione 1. (Stato 15 agosto 2006)

Statuto della Conferenza dell Aia di diritto internazionale privato. Traduzione 1. (Stato 15 agosto 2006) Traduzione 1 Statuto della Conferenza dell Aia di diritto internazionale privato 0.201 Conchiuso all Aia il 31 ottobre 1951 2 Approvato dall Assemblea federale il 5 marzo 1957 3 Istrumento d approvazione

Dettagli

Convenzione europea sull equivalenza generale dei periodi di studi universitari

Convenzione europea sull equivalenza generale dei periodi di studi universitari Traduzione 1 Convenzione europea sull equivalenza generale dei periodi di studi universitari Conclusa a Roma il 6 novembre 1990 Approvata dall Assemblea federale il 6 marzo 1991 2 Firmata dalla Svizzera

Dettagli

Secondo protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione

Secondo protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione Traduzione 1 Secondo protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione Conchiuso a Strasburgo il 17 marzo 1978 Approvato dall Assemblea federale il 13 dicembre 1984 2 Istrumento di ratificazione

Dettagli

Convenzione concernente il diritto di bollo in materia di cambiali e di vaglia cambiari

Convenzione concernente il diritto di bollo in materia di cambiali e di vaglia cambiari Traduzione 1 Convenzione concernente il diritto di bollo in materia di cambiali e di vaglia cambiari 0.221.554.3 Conchiusa a Ginevra il 7 giugno 1930 Approvata dall Assemblea federale l 8 luglio 1932 2

Dettagli

Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie. Traduzione 1. (Stato 27 agosto 2002)

Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie. Traduzione 1. (Stato 27 agosto 2002) Traduzione 1 Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie 0.414.5 Conclusa a Parigi il 14 dicembre 1959 Approvata dall Assemblea federale il 6 marzo 1991 2 Istrumento

Dettagli

Convenzione concernente la trasformazione delle navi di commercio in bastimenti da guerra 2

Convenzione concernente la trasformazione delle navi di commercio in bastimenti da guerra 2 Traduzione 1 Convenzione concernente la trasformazione delle navi di commercio in bastimenti da guerra 2 0.515.123 Conchiusa all Aja il 18 ottobre 1907 Approvata dall Assemblea federale il 4 aprile 1910

Dettagli

Convenzione per l unificazione di certe norme relative al sequestro

Convenzione per l unificazione di certe norme relative al sequestro Traduzione 1 Convenzione per l unificazione di certe norme relative al sequestro conservativo degli aeromobili 0.748.671 Conchiusa a Roma il 29 maggio 1933 Approvato dall Assemblea federale il 26 ottobre

Dettagli

Protocollo dell Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

Protocollo dell Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato Traduzione 1 Protocollo dell Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato 0.520.32 Conchiuso all Aia il 14 maggio 1954 Approvato dall Assemblea federale il 15 marzo 1962 2 Istrumento

Dettagli

Convenzione per risolvere certi conflitti di leggi in materia di assegni bancari (chèques)

Convenzione per risolvere certi conflitti di leggi in materia di assegni bancari (chèques) Traduzione 1 Convenzione per risolvere certi conflitti di leggi in materia di assegni bancari (chèques) 0.221.555.2 Conchiusa a Ginevra il 19 marzo 1931 Approvata dall Assemblea federale l 8 luglio 1932

Dettagli

Traduzione dai testi originali francese e inglese 1. (Stato 19 luglio 2004)

Traduzione dai testi originali francese e inglese 1. (Stato 19 luglio 2004) Traduzione dai testi originali francese e inglese 1 Accordo europeo sulla circolazione dei giovani con passaporto collettivo fra i paesi membri del Consiglio d Europa Conchiuso il 16 dicembre 1961 0.142.104

Dettagli

Sesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa

Sesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa Traduzione 1 0.192.110.36 Sesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa Concluso a Strasburgo il 5 marzo 1996 Firmato dalla Svizzera il

Dettagli

Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione

Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione Traduzione 1 Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione 0.353.11 Conchiuso a Strasburgo il 15 ottobre 1975 Approvato dall Assemblea federale il 13 dicembre 1984 2 Istrumento di ratificazione

Dettagli

Convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni 2 3

Convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni 2 3 Traduzione 1 Convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni 2 3 0.211.231.01 Conchiusa all Aia il 5 ottobre 1961 Approvata dall Assemblea

Dettagli

Protocollo dell Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

Protocollo dell Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato Protocollo dell Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato Conchiuso all Aia il 14 maggio 1954 Le Alte Parti contraenti hanno convenuto quanto segue: I 1. Ogni Alta Parte contraente

Dettagli

Protocollo addizionale alla Convenzione europea sull immunità degli Stati. Titolo 1. Traduzione. (Stato 1 maggio 1987)

Protocollo addizionale alla Convenzione europea sull immunità degli Stati. Titolo 1. Traduzione. (Stato 1 maggio 1987) Traduzione Protocollo addizionale alla Convenzione europea sull immunità degli Stati Conchiuso a Basilea il 16 maggio 1972 Approvato dall Assemblea federale il 18 dicembre 1981 1 Istrumenti di ratificazione

Dettagli

Accordo internazionale per reprimere la diffusione delle pubblicazioni oscene. Traduzione 1. (Stato 14 novembre 2006)

Accordo internazionale per reprimere la diffusione delle pubblicazioni oscene. Traduzione 1. (Stato 14 novembre 2006) Traduzione 1 Accordo internazionale per reprimere la diffusione delle pubblicazioni oscene Conchiuso a Parigi il 4 maggio 1910 Approvato dall Assemblea federale il 28 giugno 1910 Istrumento di ratificazione

Dettagli

Convenzione europea nel campo dell informazione sul diritto estero

Convenzione europea nel campo dell informazione sul diritto estero Traduzione 1 Convenzione europea nel campo dell informazione sul diritto estero Conchiusa a Londra il 7 giugno 1968 Approvata dall Assemblea federale il 18 marzo 1970 2 Istrumento di ratificazione depositato

Dettagli

Traduzione 1. (Stato 30 aprile 2002)

Traduzione 1. (Stato 30 aprile 2002) Traduzione 1 Protocollo n. 6 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali relativo all abolizione della pena di morte Concluso a Strasburgo il 28 aprile 1983

Dettagli

Convenzione sulla disoccupazione

Convenzione sulla disoccupazione Traduzione 1 Convenzione sulla disoccupazione 0.823.11 Adottata a Washington il 28 novembre 1919 2 Approvata dall Assemblea federale il 3 febbraio 1922 3 Ratificazione depositata dalla Svizzera il 9 ottobre

Dettagli

Convenzione concernente il regime delle navi di commercio allo scoppiare delle ostilità 2

Convenzione concernente il regime delle navi di commercio allo scoppiare delle ostilità 2 Traduzione 1 Convenzione concernente il regime delle navi di commercio allo scoppiare delle ostilità 2 0.515.122 Conchiusa all Aja il 18 ottobre 1907 Approvata dall Assemblea federale il 4 aprile 1910

Dettagli

Convenzione sul regime fiscale degli autoveicoli esteri

Convenzione sul regime fiscale degli autoveicoli esteri Traduzione 1 Convenzione sul regime fiscale degli autoveicoli esteri Conchiusa a Ginevra il 30 marzo 1931 Approvata dall Assemblea federale il 19 settembre 1934 2 Ratificazione depositata dalla Svizzera

Dettagli

I Protocollo dell Aia 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

I Protocollo dell Aia 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato Traduzione I Protocollo dell Aia 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato Conchiuso all Aia il 14 maggio 1954 Le Alte Parti contraenti hanno convenuto quanto segue: I 1. Ogni

Dettagli

Protocollo dell Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

Protocollo dell Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato Traduzione 1 Protocollo dell Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato 0.520.32 Conchiuso all Aia il 14 maggio 1954 Approvato dall Assemblea federale il 15 marzo 1962 2 Istrumento

Dettagli

Convenzione n. 27 concernente l indicazione del peso sui grossi colli trasportati per battello

Convenzione n. 27 concernente l indicazione del peso sui grossi colli trasportati per battello Traduzione 1 Convenzione n. 27 concernente l indicazione del peso sui grossi colli trasportati per battello Adottata a Ginevra il 21 giugno 1929 2 Approvata dall Assemblea federale il 27 marzo 1934 3 Ratificazione

Dettagli

Convenzione concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee

Convenzione concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee Traduzione 1 0.221.211.4 Convenzione concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee Conchiusa all Aia il 15 giugno 1955 Approvata dall

Dettagli

Accordo internazionale per reprimere la diffusione delle pubblicazioni oscene. Traduzione 1. (Stato 27 luglio 2011)

Accordo internazionale per reprimere la diffusione delle pubblicazioni oscene. Traduzione 1. (Stato 27 luglio 2011) Traduzione 1 Accordo internazionale per reprimere la diffusione delle pubblicazioni oscene 0.311.41 Conchiuso a Parigi il 4 maggio 1910 Approvato dall Assemblea federale il 28 giugno 1910 Istrumento di

Dettagli

Accordo europeo sulle grandi strade a traffico internazionale

Accordo europeo sulle grandi strade a traffico internazionale Traduzione 1 Accordo europeo sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR) Concluso a Ginevra il 15 novembre 1975 Approvato dall Assemblea federale il 1 marzo 1988 2 Istrumento di ratificazione depositato

Dettagli

Accordo europeo sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all estero

Accordo europeo sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all estero Traduzione 1 Accordo europeo sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all estero Concluso a Parigi il 12 dicembre 1969 Approvato dall Assemblea federale il

Dettagli

Traduzione. (Stato 23 gennaio 2018)

Traduzione. (Stato 23 gennaio 2018) Traduzione Protocollo n. 2 alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali relativo alla cooperazione interterritoriale Concluso a Strasburgo

Dettagli

Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati

Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati Traduzione 1 Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati Concluso a Strasburgo il 18 dicembre 1997 Approvato dall Assemblea federale il 19 dicembre 2003 2 Ratificato con strumenti

Dettagli

Secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, volto ad abolire la pena di morte

Secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, volto ad abolire la pena di morte Traduzione 1 Secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, volto ad abolire la pena di morte 0.103.22 Concluso a Nuova York il 15 dicembre 1989 Approvato

Dettagli

Protocollo di firma facoltativa alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche concernente l acquisto della cittadinanza

Protocollo di firma facoltativa alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche concernente l acquisto della cittadinanza Traduzione 1 Protocollo di firma facoltativa alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche concernente l acquisto della cittadinanza 0.191.012 Concluso a Vienna il 18 aprile 1961 Approvato dall

Dettagli

Convenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio

Convenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio Traduzione 1 Convenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio 0.211.221.131 Conchiusa a Strasburgo il 15 ottobre 1975 Approvata dall Assemblea federale l 8 marzo 1978 2 Istrumento

Dettagli

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali Traduzione 1 Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali 0.131.11 Concluso a Strasburgo il 9 novembre 1995 Approvato

Dettagli

Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria

Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria Traduzione 1 Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria 0.274.137 Concluso a Strasburgo il 27 gennaio 1977 Approvato dall Assemblea federale il 9 giugno 1994 2 Istrumento

Dettagli

CONVENZIONE CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO E L ESECUZIONE DELLE SENTENZE ARBITRALI ESTERE CONCLUSA A NEW YORK IL 10 GIUGNO 1958

CONVENZIONE CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO E L ESECUZIONE DELLE SENTENZE ARBITRALI ESTERE CONCLUSA A NEW YORK IL 10 GIUGNO 1958 CONVENZIONE CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO E L ESECUZIONE DELLE SENTENZE ARBITRALI ESTERE CONCLUSA A NEW YORK IL 10 GIUGNO 1958 Ratificata dall Italia con legge 19 gennaio 1968, n. 62 (in Gazz. Uff., 21

Dettagli

Protocollo

Protocollo Traduzione 1 0.747.354.112 Protocollo che modifica la Convenzione internazionale del 25 agosto 1924 sull internazionale di alcune regole in materia di polizza di carico, nel tenore del Protocollo di modifica

Dettagli

Convenzione che estende la competenza delle autorità qualificate a ricevere i riconoscimenti di figli naturali

Convenzione che estende la competenza delle autorità qualificate a ricevere i riconoscimenti di figli naturali Traduzione 1 0.211.112.13 Convenzione che estende la competenza delle autorità qualificate a ricevere i riconoscimenti di figli naturali Conchiusa a Roma il 14 settembre 1961 Istrumento di ratificazione

Dettagli

Convenzione concernente il diritto di bollo in materia di assegni bancari (chèques)

Convenzione concernente il diritto di bollo in materia di assegni bancari (chèques) Traduzione Convenzione concernente il diritto di bollo in materia di assegni bancari (chèques) Conchiusa a Ginevra il 19 marzo 1931 Approvata dall Assemblea federale l 8 luglio 1932 1 Istrumento di ratificazione

Dettagli

Convenzione concernente il rilascio gratuito e la dispensa di legalizzazione degli atti di stato civile

Convenzione concernente il rilascio gratuito e la dispensa di legalizzazione degli atti di stato civile Traduzione 1 Convenzione concernente il rilascio gratuito e la dispensa di legalizzazione degli atti di stato civile 0.211.112.12 Conchiusa a Lussemburgo il 26 settembre 1957 Istrumento di ratificazione

Dettagli

Convenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio

Convenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio Traduzione 1 Convenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio Conchiusa a Strasburgo il 15 ottobre 1975 Approvata dall Assemblea federale l 8 marzo 1978 2 Istrumento di ratificazione

Dettagli

Convenzione n. 45 concernente l impiego delle donne in lavori sotterranei nelle miniere di qualsiasi categoria.

Convenzione n. 45 concernente l impiego delle donne in lavori sotterranei nelle miniere di qualsiasi categoria. Traduzione 1 0.822.715.5 Convenzione n. 45 concernente l impiego delle donne in lavori sotterranei nelle miniere di qualsiasi categoria Adottata a Ginevra il 21 giugno 1935 2 Approvata dall Assemblea federale

Dettagli

Convenzione n. 27 concernente l indicazione del peso sui grossi colli trasportati per battello

Convenzione n. 27 concernente l indicazione del peso sui grossi colli trasportati per battello Traduzione 1 Convenzione n. 27 concernente l indicazione del peso sui grossi colli trasportati per battello Adottata a Ginevra il 21 giugno 1929 2 Approvata dall Assemblea federale il 27 marzo 1934 3 Ratificazione

Dettagli

Convenzione concernente il rilascio gratuito e la dispensa di legalizzazione degli atti di stato civile

Convenzione concernente il rilascio gratuito e la dispensa di legalizzazione degli atti di stato civile Traduzione 1 Convenzione concernente il rilascio gratuito e la dispensa di legalizzazione degli atti di stato civile 0.211.112.12 Conchiusa a Lussemburgo il 26 settembre 1957 Istrumento di ratificazione

Dettagli

Statuto. della Conferenza dell Aia di Diritto Internazionale Privato. Traduzione 1. (Stato 16 aprile 2009)

Statuto. della Conferenza dell Aia di Diritto Internazionale Privato. Traduzione 1. (Stato 16 aprile 2009) Traduzione 1 Statuto della Conferenza dell Aia di Diritto Internazionale Privato 0.201 Conchiuso all Aia il 31 ottobre 1951 2 Approvato dall Assemblea federale il 5 marzo 1957 3 Istrumento d approvazione

Dettagli

Convenzione n. 45 concernente l impiego delle donne in lavori sotterranei nelle miniere di qualsiasi categoria.

Convenzione n. 45 concernente l impiego delle donne in lavori sotterranei nelle miniere di qualsiasi categoria. Traduzione 1 0.822.715.5 Convenzione n. 45 concernente l impiego delle donne in lavori sotterranei nelle miniere di qualsiasi categoria Adottata a Ginevra il 21 giugno 1935 2 Approvata dall Assemblea federale

Dettagli

Protocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli

Protocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli Traduzione 1 Protocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli 0.747.356.11 Concluso a Londra il 19 novembre 1976 Approvato dall Assemblea federale

Dettagli

Traduzione dai testi originali francese e inglese 1

Traduzione dai testi originali francese e inglese 1 Traduzione dai testi originali francese e inglese 1 Accordo concernente il rilascio di un titolo di viaggio ai rifugiati che sono sottoposti alla competenza del Comitato intergovernamentale per i Rifugiati

Dettagli

Convenzione doganale concernente i pezzi di ricambio per la riparazione dei carri EUROP

Convenzione doganale concernente i pezzi di ricambio per la riparazione dei carri EUROP Traduzione 1 Convenzione doganale concernente i pezzi di ricambio per la riparazione dei carri EUROP 0.631.145.272 Conchiusa a Ginevra il 15 gennaio 1958 Approvata dall Assemblea federale il 10 marzo 1960

Dettagli

Accordo europeo sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all estero

Accordo europeo sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all estero Traduzione 1 Accordo europeo sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all estero Concluso a Parigi il 12 dicembre 1969 Approvato dall Assemblea federale il

Dettagli

Accordo multilaterale concernente i diritti commerciali per i trasporti aerei non regolari in Europa

Accordo multilaterale concernente i diritti commerciali per i trasporti aerei non regolari in Europa Traduzione 1 Accordo multilaterale concernente i diritti commerciali per i trasporti aerei non regolari in Europa Conchiuso a Parigi il 30 aprile 1956 Approvato dall Assemblea federale il 4 marzo 1957

Dettagli

Protocollo concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici

Protocollo concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici Traduzione 1 Protocollo concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici Firmato a Ginevra il 17 giugno 1925 Approvato dall Assemblea federale il 17

Dettagli

0.172.030.3. Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari.

0.172.030.3. Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari. Traduzione 1 0.172.030.3 Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari Conchiusa a Londra il 7 giugno 1968 Approvata dall Assemblea

Dettagli

Convenzione concernente il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni in materia d obbligazioni alimentari verso i figli 2

Convenzione concernente il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni in materia d obbligazioni alimentari verso i figli 2 Traduzione 1 Convenzione concernente il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni in materia d obbligazioni alimentari verso i figli 2 0.211.221.432 Conchiusa all Aia il 15 aprile 1958 Approvata dall

Dettagli

Gennaio-Luglio Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Gennaio-Luglio Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 8 - TOT Gennaio-Luglio 2018 EXTR 531 4254 4785 28699 64246 92945 14500 21861 36361 15132 22177 37309 6362161 1906744 8268905 Paesi Bassi 003 10.082 32.995 32.839 242.049 42.921 275.044 Germania 004 22.347

Dettagli

Gennaio-Aprile Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Gennaio-Aprile Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 8 - TOT Gennaio-Aprile 2019 EXTR 515 4614 5129 28015 65418 93433 14127 22121 36248 14750 22812 37562 2856824 6084212 8941036 Stati Uniti d'america 400 15.670 27.336 5.293 23.715 20.963 51.051 Germania

Dettagli

Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative

Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative Traduzione 1 Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative 0.192.111 Conclusa a Strasburgo il 24 aprile 1986 Approvata dall Assemblea

Dettagli

Atto aggiuntivo di Monaco

Atto aggiuntivo di Monaco Traduzione 1 0.232.121.11 Atto aggiuntivo di Monaco all Accordo dell Aia sul deposito internazionale dei disegni o modelli industriali riveduto a Londra il 2 giugno 1934 Conchiuso a Monaco il 18 novembre

Dettagli

Convenzione n. 154 concernente la promozione della negoziazione collettiva. Traduzione 1. (Stato 20 marzo 2013)

Convenzione n. 154 concernente la promozione della negoziazione collettiva. Traduzione 1. (Stato 20 marzo 2013) Traduzione 1 Convenzione n. 154 concernente la promozione della negoziazione collettiva Conchiusa a Ginevra il 19 giugno 1981 Approvata dall Assemblea federale il 19 settembre 1983 2 Ratificata con strumento

Dettagli

segue Dati sottoposti a rettifiche e revisioni successive. Ultimo aggiornamento su Paese

segue Dati sottoposti a rettifiche e revisioni successive. Ultimo aggiornamento su   Paese 2015 2016 2017 Cina 25,69% 21,42% 25,48% 23,07% 23,42% 20,81% 23,33% 23,01% 21,53% 20,08% 24,26% 18,56% Germania 5,94% 9,23% 6,41% 7,69% 6,61% 7,49% 6,37% 9,55% 9,62% 9,16% 8,36% 10,37% Romania 7,81% 8,37%

Dettagli

Convenzione concernente il collocamento di mine sottomarine automatiche di contatto 2

Convenzione concernente il collocamento di mine sottomarine automatiche di contatto 2 Traduzione 1 Convenzione concernente il collocamento di mine sottomarine automatiche di contatto 2 Conchiusa all Aja il 18 ottobre 1907 Approvata dall Assemblea federale il 4 aprile 1910 3 Istrumento di

Dettagli

Accordo europeo concernente le persone partecipanti alle procedure davanti alla Corte europea dei diritti dell uomo

Accordo europeo concernente le persone partecipanti alle procedure davanti alla Corte europea dei diritti dell uomo Traduzione 1 Accordo europeo concernente le persone partecipanti alle procedure davanti alla Corte europea dei diritti dell uomo 0.101.3 Concluso a Strasburgo il 5 marzo 1996 Firmato dalla Svizzera il

Dettagli

Protocollo concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici

Protocollo concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici Protocollo concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici Firmato a Ginevra il 17 giugno 1925 I plenipotenziari sottoscritti a nome dei loro rispettivi

Dettagli

Cooperazione interterritoriale. Protocollo n. 2 RU 2004

Cooperazione interterritoriale. Protocollo n. 2 RU 2004 Traduzione 1 Protocollo n. 2 alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali relativo alla cooperazione interterritoriale Concluso a Strasburgo

Dettagli

Convenzione concernente certe restrizioni all esercizio del diritto di cattura nella guerra marittima 2. Traduzione 1

Convenzione concernente certe restrizioni all esercizio del diritto di cattura nella guerra marittima 2. Traduzione 1 Traduzione 1 Convenzione concernente certe restrizioni all esercizio del diritto di cattura nella guerra marittima 2 Conchiusa all Aja il 18 ottobre 1907 Approvata dall Assemblea federale il 4 aprile 1910

Dettagli

Anno Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Anno Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 6 - TOT CONSISTENZA RICETTIVA E RILEVATI NEGLI ESERCIZI RICETTIVI Anno 2017 539 3552 4091 28964 60058 89022 14636 20789 35425 15262 20509 35771 9593028 18500148 28093176 Paesi Bassi 003 10.983 33.517 33.745

Dettagli

Convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi

Convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi Testo ufficiale italiano 1 Convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi Conclusa a Ginevra il 29 ottobre 1971 Approvata dall Assemblea

Dettagli

Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati

Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati Traduzione 1 Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati Concluso a Strasburgo il 16 ottobre 1980 Approvato dall Assemblea federale il 4 ottobre 1985 2 Istrumenti di ratificazione

Dettagli

Concluso a Ginevra il 21 dicembre «Decidono di modificare l articolo 1 della Convenzione, che ha ora il seguente tenore:

Concluso a Ginevra il 21 dicembre «Decidono di modificare l articolo 1 della Convenzione, che ha ora il seguente tenore: Emendamento all articolo 1 della Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi

Dettagli

Convenzione n. 159 concernente la riabilitazione professionale e l impiego delle persone andicappate

Convenzione n. 159 concernente la riabilitazione professionale e l impiego delle persone andicappate Traduzione 1 Convenzione n. 159 concernente la riabilitazione professionale e l impiego delle persone andicappate Conchiusa a Ginevra il 20 luglio 1983 Approvata dall Assemblea federale il 21 marzo 1985

Dettagli

Gennaio-Novembre 2018

Gennaio-Novembre 2018 8 - TOT CONSISTENZA RICETTIVA E RILEVATI NEGLI ESERCIZI RICETTIVI Gennaio-Novembre 2018 EXTR 528 4398 4926 28617 65025 93642 14456 22060 36516 15090 22403 37493 8785278 18138949 26924227 Paesi Bassi 003

Dettagli

Convenzione n. 8 concernente l indennità di disoccupazione a cagione di naufragio

Convenzione n. 8 concernente l indennità di disoccupazione a cagione di naufragio Traduzione 1 Convenzione n. 8 concernente l indennità di disoccupazione a cagione di naufragio Adottata a Genova il 9 luglio 1920 Emendata dalla convenzione n o 80 2 Approvata dall Assemblea federale il

Dettagli

Trattato di conciliazione, di regolamento giudiziario e d arbitrato tra la Svizzera e il Lussemburgo. Traduzione 1

Trattato di conciliazione, di regolamento giudiziario e d arbitrato tra la Svizzera e il Lussemburgo. Traduzione 1 Traduzione 1 0.193.415.18 Trattato di conciliazione, di regolamento giudiziario e d arbitrato tra la Svizzera e il Lussemburgo Conchiuso il 16 settembre 1929 Approvato dall Assemblea federale il 14 marzo

Dettagli