GUIDA PER I TESSERATI C.N.A.

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1 ANNO SPORTIVO 2018/2019 Federazione Italiana Pallacanestro Commissione Allenatori Provinciale Brescia 0

2 Introduzione Questa guida nasce per rendere più agevole ai tesserati CNA la conoscenza di codici, regolamenti e procedure da eseguire. Nella prima parte della guida, la più corposa, sono riportati articoli riferiti al Codice di Comportamento Sportivo, al Codice Etico, allo Statuto, al Regolamento Organico, al Regolamento di Giustizia, alle Norme di Comportamento emanate dal CNA, al Regolamento Esecutivo Tesseramento, al Regolamento CNA edizione e ai cambiamenti del Regolamento del Gioco validi dal 1 ottobre 2018, questo in quanto al comma 5 dell articolo 1 del Regolamento di Giustizia si fa presente che: [5] L'ignoranza delle disposizioni contenute nello Statuto e nei regolamenti federali, nonché nei Principi di giustizia sportiva e nel Codice della giustizia sportiva approvati dal CONI, non può essere invocata in nessun caso. In seguito sono date le informazioni inerenti all accesso al servizio FIPonline; continuando poi con le indicazioni per il rinnovo annuale della tessera CNA e le istruzioni per l effettuazione del pagamento della quota di rinnovo con la procedura a disposizione del tesserato in FIPonline. Seguono poi le informazioni sul tesseramento gare seguite da quelle del Programma di Aggiornamento Obbligatorio (PAO) per la stagione e le istruzioni per l effettuazione dell iscrizione a una lezione di aggiornamento a disposizione del tesserato in FIPonline. Infine gli indirizzi utili per contattare gli uffici competenti in caso di richieste di chiarimenti, informazioni e risoluzione di problemi. Si ricorda che è obbligatoria la presenza di un defibrillatore semiautomatico presso la palestra in cui si svolge la gara e di una persona abilitata al suo uso 1. BUONA LETTURA 1 DECRETO MINISTERIALE del 26 giugno 2017 Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche a pag. 48 1

3 Sommario CODICI E REGOLAMENTI... 5 CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO... 5 CODICE ETICO... 6 STATUTO... 6 Art. 3 Diritti ed obblighi degli affiliati e tesserati Omissis Art. 4 Ammissione e cessazione di appartenenza alla F.I.P REGOLAMENTO ORGANICO... 7 TITOLO II I TESSERATI... 7 Art. 165 Categorie dei tesserati... 7 Art. 166 Diritti e doveri dei tesserati... 7 Art. 167 Cessazione del tesseramento... 7 Art. 168 Divieto di tesseramento... 7 REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA... 8 Art. 1 - Obbligatorietà delle disposizioni federali... 8 Art. 2 - Obbligo di lealtà e correttezza... 8 Art. 3 - Giurisdizione disciplinare sportiva... 8 Art Violazione dei principi di lealtà e correttezza... 8 Art. 47 Violazioni relative al tesseramento... 9 Art Atti di frode sportiva... 9 Art Atti di illecito sportivo... 9 Art Responsabilità oggettiva per atti di frode sportiva e di illecito sportivo... 9 Art Obbligo di denuncia degli atti di frode o di illecito sportivo NORME DI COMPORTAMENTO Art. 1 (Premesse) Art. 2 (Destinatari) Art. 3 (Generalità) Art. 4 (Efficacia) Art. 5 (Rispetto dell ordinamento sportivo) Art. 6 (Salute e sicurezza) Art. 7 (Molestie) Art. 8 (Lealtà sportiva) Art. 9 (Ambiente violento) Art. 10 (Dignità) Art. 11 (Divieto di discriminazione) Art. 12 (Civile convivenza) Art. 13 (Aggiornamento) Art. 14 (Riservatezza) Art. 15 (Attuazione, controllo e sistema sanzionatorio) REGOLAMENTO ESECUTIVO TESSERAMENTO Art. 128 Tesseramento degli allenatori e preparatori fisici Art. 133 Eccezioni Art. 134 Sospensione del tesseramento PROCEDURA DA SEGUIRE ARTICOLO 133 ECCEZIONI ISTRUZIONI PER LA STAMPA DEL MODULO T-DCT REGOLAMENTO CNA PARTE TERZA CATEGORIA DEI TESSERATI, INQUADRAMENTO, ITER DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO Art. 8 / QUALIFICHE DEI TESSERATI CNA Art. 9 / ALLENATORI BENEMERITI DI ECCELLENZA

4 Art. 10 / ALLENATORI BENEMERITI Art. 11 / ALLENATORE NAZIONALE Art. 12 / ALLENATORE Art. 13 / ISTRUTTORE GIOVANILE Art. 14 / ALLENATORE DI BASE Art. 15 / ALLIEVO ALLENATORE Art. 16 / ALLENATORE DI SOCIETÀ NEO PROMOSSA Art. 17 / QUALIFICA DI PREPARATORE FISICO Art. 18 / QUALIFICA DI PREPARATORE FISICO DI BASE Art. 19 / FORMATORE Art. 20 / INQUADRAMENTO EX ATLETI/E CON PARTICOLARI REQUISITI PARTE QUARTA TESSERAMENTO Art. 22 / TESSERAMENTO Art. 23 / TESSERAMENTO GARE IN FORMA «IN ESCLUSIVA» Art. 24 / TESSERAMENTO IN FORMA «NON ESCLUSIVA» Art. 25 / RICORSI PARTE SESTA DISCIPLINA, DECADENZA ED INGRESSO NEI CAMPI DI GIOCO Art. 30 / OBBLIGHI DEI TESSERATI CNA Art. 31 / ESENZIONE DAGLI OBBLIGHI DI RINNOVO TESSERAMENTO CNA Art. 32 / DECADENZA Art. 33 / FUORI RUOLO Art. 34 / TESSERA FEDERALE PARTE SETTIMA RINVIO ALLE NORME FEDERALI CAMBIAMENTI DELLE REGOLE VALIDI DAL 1 OTTOBRE FIPOnline ACCESSO AL SISTEMA FIPONLINE INDICAZIONI PRIMO INGRESSO SERVIZIO FIPONLINE INDICAZIONI RECUPERO PASSWORD INGRESSO SERVIZIO FIPONLINE RINNOVO PASSWORD INGRESSO SERVIZIO FIPONLINE RINNOVO TESSERAMENTO C.N.A ISTRUZIONI PER RINNOVO TESSERAMENTO C.N.A TESSERAMENTO GARE C.N.A TESSERAMENTO GARE PARTECIPAZIONE A GARE ISTANZA ALLA COMMISSIONE TESSERAMENTO RESPONSABILE SETTORE GIOVANILE CAMPIONATO U13 MASCHILE E FEMMINILE TESSERA GARE CONTRIBUTI ALLENATORI SOCIETA NON PROFESSIONISTICHE TESSERA GARE CONTRIBUTI PREPARATORI FISICI SOCIETA NON PROFESSIONISTICHE PROGETTO AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DURATA DEL PAO NUMERO MINIMO DI CREDITI DA ACCUMULARE ANNUALMENTE SANZIONI E RECUPERO CREDITI CATEGORIE ESENTATE VALORE DEI CREDITI FORMAZIONE ESTIVA DEL CNA CASISTICA PARTICOLARE ISTRUZIONI PER ISCRIZIONE A CORSO P.A.O TUTELA SANITARIA DELLA ATTIVITÀ SPORTIVE

5 ARTICOLO 9 TUTELA DELLA SALUTE OBBLIGHI ARTICOLO 10 PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA ARTICOLO 11 - IDONEITA ALLA PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA ARTICOLO 12 ATTIVITA SPORTIVA AGONISTICA O COMPETITIVA ARTICOLO 13 - IDONEITA ALLA PRATICA SPORTIVA AGONISTICA MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 26 giugno INDIRIZZI UTILI

6 CODICI E REGOLAMENTI CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO 2 Principi fondamentali Premessa Il presente Codice di comportamento sportivo specifica i doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori, di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai regolamenti del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, ivi compresi quelli degli organismi rappresentativi delle società, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite. I tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva e alle Associazioni benemerite, in qualità di atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara, e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, in eventuali altre qualifiche diverse da quelle predette, comprese quelle di socio cui è riferibile direttamente o indirettamente il controllo delle società sportive, sono tenuti all'osservanza del Codice e la loro violazione costituisce grave inadempimento meritevole di adeguate sanzioni. L'ignoranza del Codice non può essere invocata a nessun effetto. Il Garante del Codice di comportamento sportivo, istituito presso il CONI, adotta istruzioni, vigila sulla corretta attuazione del Codice e segnala ai competenti organi degli Enti di appartenenza i casi di sospetta violazione, ai fini del conseguente giudizio disciplinare, fermi restando i poteri di controllo del Coni. 1. Osservanza della disciplina sportiva I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dall'ente di appartenenza, ivi compreso il presente Codice. Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti. Gli organi competenti adottano le misure dirette a facilitare la conoscenza e il rispetto della normativa vigente. Le società, le associazioni e gli altri Enti dell'ordinamento sportivo rispondono dei comportamenti adottati in funzione dei loro interessi, da parte dei propri tesserati, dirigenti o soci e devono adottare codici organizzativi idonei alla prevenzione degli illeciti. 2. Principio di lealtà I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente all ordinata e civile convivenza sportiva. 3. Divieto di alterazione dei risultati sportivi E' fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive. Omissis.. P.S.: visto che l ignoranza di tale codice non si può additare come giustificazione dei propri atti si consiglia di leggerlo. 2 Approvato dal Consiglio Nazionale del CONI del 2 febbraio 2012 consultabile al link 5

7 CODICE ETICO 3 PREMESSA La Federazione Italiana Pallacanestro (di seguito FIP ) nello svolgimento della propria attività rispetta le leggi dello Stato e le norme dell ordinamento sportivo in cui opera, richiamando la fondamentale importanza dei valori morali e sociali dello sport, quale momento di formazione dell individuo e di aggregazione comunitaria sulla base dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell UE e della Costituzione italiana. La FIP in particolare, agisce in ottemperanza ai principi e ai doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori, di lealtà e correttezza sportiva, libertà e dignità della persona umana nel rispetto delle diversità. La FIP ripudia ogni discriminazione basata sul sesso, sulle razze, sulle lingue, sulle condizioni personali e sociali, sul credo religioso e politico. Richiamando le ragioni etico - politiche della particolare tutela riservata allo sport dall Ordinamento giuridico italiano, adotta il presente Codice Etico, che ha pertanto l obiettivo di definire con chiarezza l insieme dei valori che la FIP riconosce, accetta e condivide. Il Codice costituisce un insieme di principi la cui osservanza è di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l affidabilità e l immagine della FIP e dello sport della pallacanestro, quale spazio di educazione individuale e di accomunamento sociale nonché quale modello civico di vita valido anche fuori dal fenomeno sportivo. Le norme contenute nel Codice integrano e completano le disposizioni dell ordinamento giuridico generale e dell ordinamento sportivo settoriale; esse costituiscono la base per la loro corretta interpretazione come regole di condotta per i soggetti destinatari (come infra definiti), e come base di valutazione degli organi di giustizia sportiva. Art. 3 Diritti ed obblighi degli affiliati e tesserati. Omissis STATUTO 4 [4] I tesserati sono tenuti ad osservare il presente Statuto ed i Regolamenti federali, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle singole competenze e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni della Federazione. Omissis [7] Le Affiliate e i tesserati sono soggetti all ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva (fair play) la loro attività osservando i principi e le consuetudini sportive in conformità alle norme del C.I.O., del C.O.N.I., della F.I.B.A. e della F.I.P.; si oppongono a ogni forma di illecito sportivo e frode sportiva, all uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale e alla corruzione. E fatto divieto per Affiliate e tesserati che operano in competizioni oggetto di scommesse di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell ambito federale. [8] Le Affiliate e i tesserati sono tenuti all osservanza del Codice di Comportamento Etico Sportivo, la cui violazione costituisce grave inadempienza, passibile di adeguate sanzioni. Omissis 3 Codice Etico della FIP (Versione Aggiornata al 10 Maggio 2014) consultabile al link 4 Consultabile al link 6

8 Omissis Art. 4 Ammissione e cessazione di appartenenza alla F.I.P. Omissis [8] Il tesseramento cessa: a) nei casi previsti dal presente Statuto per cessazione della appartenenza dalla Federazione dell Affiliata per cui è tesserato; b) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento; c) per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi di Giustizia; d) per morosità. Omissis REGOLAMENTO ORGANICO 5 TITOLO II I TESSERATI Art. 165 Categorie dei tesserati 1. Sono tesserati alla Federazione: a) i componenti a qualsiasi titolo degli organi ed organismi centrali, periferici e di settore della Federazione; b) gli arbitri, gli ufficiali di campo, miniarbitri ed i mini ufficiali di campo; c) i tecnici ed i preparatori fisici; d) i componenti dei Consigli Direttivi ed i segretari delle Società affiliate; e) i dirigenti quali: gli accompagnatori di squadra, gli addetti agli Arbitri, i medici e i massofisioterapisti; f) gli atleti; g) i procuratori di atleti e allenatori di pallacanestro; h) gli iscritti al Settore Minibasket; i) i responsabili degli Uffici Tecnici Territoriali. 2. Sono, altresì, tesserati alla Federazione tutte quelle persone che comunque operano, svolgendo un'attività in qualsiasi organo od organismo della FIP. Art. 166 Diritti e doveri dei tesserati 1. I tesserati hanno diritto a: a) partecipare all'attività federale; b) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali. I tesserati debbono uniformare ogni loro comportamento al principio generale della lealtà e della correttezza. 2. Le norme che ne disciplinano l'attività sono stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti della FIP generali o relativi alle categorie d'appartenenza. 3. Salvo che non sia diversamente disposto, tutte le norme che regolano il comportamento dei tesserati vanno rispettate a pena di nullità. Conseguentemente gli organi ed organismi federali competenti considereranno come non posti in essere atti e comportamenti in contrasto con le norme federali, salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari. Art. 167 Cessazione del tesseramento 1. Il tesseramento alla FIP cessa secondo quanto previsto dall art.4 comma 8 dello Statuto. 2. Con il tesseramento alla FIP, le persone ne accettano lo Statuto ed i Regolamenti, ivi comprese tutte le relative sanzioni e gli effetti da esse derivanti, compresa l'eventuale radiazione. Art. 168 Divieto di tesseramento Non possono richiedere il tesseramento e quindi essere tesserati coloro nei cui confronti è stata applicata la sanzione della radiazione. 5 Consultabile al link 7

9 REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA 6 Art. 1 - Obbligatorietà delle disposizioni federali [1] I tesserati e le società affiliate, coloro che direttamente o indirettamente sono coinvolti nell amministrazione di queste e gli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l ordinamento federale osservano lo Statuto e i Regolamenti della Federazione Italiana Pallacanestro, i Principi di giustizia sportiva e il Codice della giustizia sportiva approvati dal CONI, nonché i provvedimenti e le decisioni federali. [2] Per le violazioni delle disposizioni statutarie e regolamentari commesse con dolo o colpa, in costanza di tesseramento, ai dirigenti, ai tesserati, ed ai soggetti al comma che precede si applicano, anche se non più tesserati, le sanzioni previste dal presente Regolamento. [3] Le società affiliate rispondono, altresì, a titolo di responsabilità oggettiva, nei casi previsti: a) delle violazioni commesse dai propri tesserati e sostenitori; b) dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime; c) degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse estranee, qualora non risulti o vi sia un ragionevole dubbio che non abbiano partecipato all'illecito o lo abbiano ignorato. [4] I legali rappresentanti delle società affiliate sono ritenuti corresponsabili, fino a prova contraria, degli illeciti disciplinari commessi dai propri tesserati. [5] L'ignoranza delle disposizioni contenute nello Statuto e nei regolamenti federali, nonché nei Principi di giustizia sportiva e nel Codice della giustizia sportiva approvati dal CONI, non può essere invocata in nessun caso. Art. 2 - Obbligo di lealtà e correttezza [1] Tutti i tesserati, i giocatori, gli allenatori, i dirigenti delle società affiliate, gli arbitri, gli ufficiali di campo e tutti gli associati in genere si comportano con lealtà e correttezza, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni che regolano l'esercizio e la partecipazione allo sport in generale ed alla pallacanestro in particolare; si oppongono, altresì, a ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, all uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale e alla corruzione. [2] I soggetti di cui al comma precedente non esprimono pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone o enti parimenti operanti nell'ambito federale, non fanno comunicati, non concedono interviste né danno comunque a terzi notizie o informazioni che riguardino fatti per i quali siano in corso indagini della Procura federale o siano in corso di emanazione provvedimenti da parte degli Organi di giustizia federale. [3] I tesserati osservano il codice di comportamento sportivo, la cui violazione costituisce grave inadempienza, passibile di adeguate sanzioni. Art. 3 - Giurisdizione disciplinare sportiva (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007 delibera n.159 C.F. 27/10/2007 delibera n. 468 C.F. 11/06/2011) [1] I soggetti di cui all art. 1 sono sottoposti alla giurisdizione disciplinare degli Organi di giustizia Sportiva e sono tenuti a rispettare i provvedimenti degli Organi medesimi. [2] Il vincolo di giustizia sorge con il tesseramento o la affiliazione alla Federazione Italiana Pallacanestro Art Violazione dei principi di lealtà e correttezza (delibera n.11 C.F. 26/07/ delibera n.264 C.F /12/ delibera n.92 C.F. 17/07/2013) [1] Si applica l inibizione da tre mesi a tre anni a chiunque, violando i principi di lealtà e correttezza, con azioni od omissioni volontarie, dirette o mediate, violi qualsiasi disposizione regolamentare non diversamente sanzionata. In caso di desistenza volontaria, la sanzione è ridotta della metà. Nel caso in cui l azione o omissione sia diretta a conseguire un illecito vantaggio la sanzione è aumentata. 6 Consultabile al link 8

10 La stessa sanzione si applica per le violazioni degli obblighi di riservatezza e di indipendenza previsti per gli organi della giustizia sportiva dai principi fondamentali di Giustizia sportiva approvati dal Consiglio Nazionale C.O.N.I. nonché per le violazioni delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento Etico Sportivo. [2] Rientrano in tale norma le apposizioni di firme apocrife su documenti federali o su atti depositati per ottenere le necessarie autorizzazioni da parte degli Organi della FIP se non tendenti a raggiungere gli scopi vietati dagli artt. 59, 60 e 61. [3] Costituisce altresì violazione della presente norma il comportamento dei dirigenti di Società, che consentono la gestione di fatto della Società o, comunque, l ingerenza nella vita federale o sociale da parte di altri soggetti non tesserati. [4] La sanzione di cui al primo comma è aumentata qualora la gestione di fatto o l ingerenza in ambito federale e sociale sia consentita a soggetti non tesserati che abbiano presentato in precedenza dimissioni, implicanti la perdita della qualità di tesserato, al fine di procurarsi l impunità in sede federale. [5] Alle Società nel cui ambito si verifichino i comportamenti di cui ai precedenti commi si applicano le sanzioni di cui all art. 38 lett. i). [6] Costituisce violazione dei principi di lealtà e correttezza la violazione, da parte degli iscritti alla Lista di cui all art. 59 ss. R.O. e dei componenti e Presidenti dei Collegi arbitrali di cui agli artt. 61 ss. R.O., degli obblighi e dei doveri previsti all art. 61 commi 2, 3 e 4 R.O. In tali casi la sanzione della inibizione implicherà anche il divieto di assumere incarichi arbitrali nelle procedure disciplinate agli artt. 58 ss. R.O. per tutta la durata della sanzione. Art. 47 Violazioni relative al tesseramento [1] La violazione delle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento è sanzionata con l inibizione per un periodo da sei a dodici mesi. [2] La predetta sanzione si applica sia al tesserato che agli eventuali concorrenti nell infrazione. Art Atti di frode sportiva [1] Costituiscono atti di frode sportiva: a) qualsiasi atto diretto ad eludere le norme sull età dei giocatori della categorie giovanili o comunque la partecipazione a gare con atleti che abbiano superato i limiti di età stabiliti per ciascun campionato; b) qualsiasi altro atto diretto ad assicurare ad un tesserato o affiliato un illecito vantaggio. [2] Gli atti di frode sportiva sono sanzionati con l inibizione per un periodo da tre anni a cinque anni. Nel caso di tentativo la sanzione è diminuita in misura non superiore a due terzi. [3] Nei casi di frode sportiva consumata di particolare gravità ovvero che rechi nocumento all immagine del movimento cestistico nazionale può essere applicata la radiazione. Art Atti di illecito sportivo [1] Rispondono di illecito sportivo le Società affiliate ed i tesserati che compiano o consentano o non impediscano che altri pongano ín essere, in qualsiasi modo e forma, atti o comportamenti finalizzati ad alterare lo svolgimento di una gara, ovvero ad assicurare a chiunque un ingiusto vantaggio in classifica. [2] L'illecito sportivo è punito con l inibizione per un periodo da tre anni a cinque anni e nei di particolare gravità ovvero che rechi nocumento all immagine del movimento cestistico nazionale può essere applicata la radiazione. Art Responsabilità oggettiva per atti di frode sportiva e di illecito sportivo (delibera n.347 C.F. 24/06/ delibera n.285 C.F. 15e16/05/2009) [1] Le Società rispondono, a titolo di responsabilità oggettiva, degli atti di frode sportiva e di illecito sportivo posti in essere dai propri dirigenti e tesserati. 9

11 [2] Rispondono, altresì, per gli atti di frode o di illecito sportivo dei propri sostenitori, a meno che possano provare che la Società, i dirigenti ed i tesserati ne siano rimasti estranei ed inconsapevoli. [3] La responsabilità è sanzionata a seconda della gravità e dei danni cagionati all immagine del movimento cestistico nazionale con la penalizzazione di uno o più punti in classifica o con la retrocessione nella categoria inferiore. [4] Qualora per effetto della frode o di illecito sportivo sia stato conquistato lo scudetto ovvero altro titolo o trofeo cestistico (nazionale o regionale) può esserne disposta la revoca. Art Obbligo di denuncia degli atti di frode o di illecito sportivo [1] Il dirigente o il tesserato che in qualsiasi modo venga a conoscenza di fatti che possano rientrare nelle ipotesi di frode sportiva o di illecito sportivo, compresi i tentativi, deve informarne immediatamente, a mezzo lettera raccomandata, posta celere o corriere, la Procura Federale. [2] Lo stesso obbligo è fatto a chiunque ricopra incarichi federali. [3] L omessa denuncia è sanzionata a norma dell art

12 NORME DI COMPORTAMENTO 7 Art. 1 (Premesse) Le presenti Norme di Comportamento integrano e non sostituiscono le vigenti disposizioni del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e sono recepite dall ordinamento interno della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) in esecuzione dell art. 37 del Regolamento del Comitato Nazionale Allenatori (CNA). Le presenti Norme di Comportamento costituiscono autorevole fonte interpretativa delle norme del Regolamento di Giustizia della FIP, che non vengono in alcun modo sostituite o modificate. Art. 2 (Destinatari) I destinatari delle presenti Norme di Comportamento sono tutti i tesserati del CNA a qualsiasi titolo, livello e qualifica. Le Norme di Comportamento si applicano, altresì, a tutti i titolari di rapporti di collaborazione o in generale autorizzati a qualsiasi titolo dal Comitato Nazionale Allenatori ad attività tecniche, di formazione, di educazione, di istruzione, di studi e di ricerche, che implicano un contatto diretto con gli atleti. Per semplicità di trattazione, ai fini dell applicazione delle presenti disposizioni, tutti i destinatari delle Norme di Comportamento in questione saranno denominati allenatore. Art. 3 (Generalità) L allenatore deve trasmettere ai propri atleti valori come rispetto, lealtà, correttezza, onestà e integrità morale che sono il fondamento stesso dello sport. Chi intraprende l attività di allenatore deve essere portatore di questi valori e rappresentare un esempio per i propri atleti. L allenatore deve mantenere, durante l attività, una condotta morale consona al ruolo rivestito, proiettando, anche all esterno, una positiva immagine del proprio status di allenatore e dei valori etici dello sport da lui rappresentati. Art. 4 (Efficacia) Con il tesseramento al CNA si ha piena conoscenza delle presenti Norme di Comportamento la cui ignoranza non può essere invocata a nessun effetto. Uguale efficacia si ha per tutti i destinatari di cui all art.2 delle presenti Norme di Comportamento. Art. 5 (Rispetto dell ordinamento sportivo) L allenatore deve operare nel pieno rispetto dell ordinamento sportivo e uniformare le proprie azioni e comportamenti ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza in ogni funzione, prestazione o rapporto in ogni modo riferibile alla propria attività e al proprio ruolo. Art. 6 (Salute e sicurezza) L allenatore si deve impegnare a garantire che la salute, la sicurezza e il benessere degli atleti costituiscano obiettivo primario rispetto al successo sportivo o qualsiasi altra considerazione. L allenatore deve astenersi da qualsiasi condotta che possa arrecare danno o pregiudicare l'integrità psico-fisica degli atleti; entro i limiti della propria area di competenza e responsabilità, ha il dovere di assicurare l incolumità degli atleti. L'attività proposta agli atleti deve essere adeguata all'età, alla maturità fisica ed emotiva, all'esperienza e all'abilità degli esecutori. 7 Pubblicato sul sito del CNA consultabile al link 11

13 L allenatore, dopo una malattia o infortunio dell atleta, non deve in alcun modo forzarne la partecipazione all attività agonistica, prima del suo completo recupero psico-fisico. L allenatore fornisce le proprie prestazioni nell ambito delle sue competenze e qualifiche, astenendosi da svolgere attività cui non è stato previamente formato. L allenatore deve evitare, nel possibile, di utilizzare metodi di allenamento o tecniche che possano causare infortuni agli atleti, monitorando con la massima attenzione i processi e le metodologie innovative o sperimentali. Art. 7 (Molestie) Tenuto conto della posizione predominante e di forte influenza psicologica che ha l allenatore nei confronti degli atleti, egli deve evitare ogni comportamento equivoco o che possa ingenerare dubbi sulla propria correttezza e integrità morale. In particolare l allenatore deve evitare qualsiasi atto o gesto che possa essere fatto rientrare nella categoria delle molestie sessuali, intendendo per questi, ai fini dell applicazione delle presenti Norme di Comportamento, anche quegli atteggiamenti che possano in qualsiasi modo influenzare o condizionare la libera scelta sessuale degli atleti. Anche la creazione di un ambiente offensivo e intimidatorio per fini sessuali, includendo anche il tentativo, rientra tra i comportamenti proscritti. Art. 8 (Lealtà sportiva) L allenatore non deve compiere alcun atto, diretto o indiretto, teso ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara o ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive. L allenatore deve conoscere, rispettare e garantire l osservanza delle regole di gioco della competizione sportiva, non permettendo comportamenti sleali, né tantomeno premiandoli. Il rispetto delle norme sportive deve essere esteso, sia in allenamento sia nella competizione, anche allo spirito delle regole, per sensibilizzare gli atleti ad un comportamento leale e corretto. Art. 9 (Ambiente violento) L Allenatore non deve rilasciare dichiarazioni, né tenere comportamenti atti ad incitare alla violenza o a rappresentarne apologia. L allenatore deve astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l integrità fisica e/o morale degli avversari, dei loro staff tecnici e dirigenziali. Costituisce grave mancanza dell allenatore, ai fini del rispetto delle presenti Norme di Comportamento, il non adoperarsi fattivamente per evitare la creazione di un ambiente offensivo, intimidatorio, vessatorio o violento in genere. Art. 10 (Dignità) L allenatore deve evitare qualsiasi comportamento che possa essere lesivo dell'immagine, della reputazione o della dignità personale di altri soggetti od organismi operanti nell ambito dell ordinamento sportivo. Ai fini del rispetto delle presenti Norme di Comportamento, rientrano tra questa fattispecie anche il rilascio in pubblico di interviste, commenti, opinioni o discorsi, persino sotto forma umoristica, aventi lo stesso risultato lesivo. Art. 11 (Divieto di discriminazione) All allenatore è proibito qualsiasi comportamento discriminatorio nei confronti degli atleti in relazione alla razza, all origine etnica o territoriale, al sesso, agli orientamenti sessuali, all età, alla condizione psico-fisica-sensoriale, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche. Ai fini del rispetto delle presenti Norme di Comportamento, per discriminazione si intende anche il comportamento o l atteggiamento dell allenatore che faccia sentire un atleta più o meno meritevole di attenzione degli altri o privilegiato, in base al proprio status socio-economico o ad altre condizioni. 12

14 All allenatore si richiede un comportamento civile e antidiscriminatorio teso a non ignorare, condonare, facilitare o anche collaborare tacitamente in attività che implicano un ingiusta discriminazione nei confronti degli atleti e di altri soggetti operanti nell ambito dell ordinamento sportivo. Art. 12 (Civile convivenza) Il comportamento dell allenatore deve essere improntato all osservanza dei principi di civile convivenza, nel rispetto reciproco e garantendo la salvaguardia dei diritti civili e delle libertà delle persone. L allenatore deve avere comportamenti, atteggiamenti e usare un linguaggio, sia scritto e sia verbale, consoni al proprio ruolo e improntati al dovuto riguardo nei confronti degli altri, evitando qualsiasi forma di comunicazione offensiva. Art. 13 (Aggiornamento) L Allenatore deve garantire che la propria preparazione sia adatta ai bisogni degli atleti, anche in funzione dei diversi livelli di impegno sportivo. L allenatore deve mantenere un ragionevole livello delle proprie conoscenze dello sport, rendendosi disponibile alla formazione permanente e all aggiornamento continuo, disposti dalla Federazione Italiana Pallacanestro attraverso i propri Organi. Art. 14 (Riservatezza) I dati che riguardano le persone devono essere trattati nel pieno rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia. La riservatezza delle informazioni è un bene che l allenatore tutela, sia direttamente, sia attraverso i propri diretti collaboratori. Nei casi non chiaramente indicati dalla normativa vigente e la cui diffusione possa avere ricadute negative sull atleta, l allenatore deve condividere con quest ultimo le informazioni che devono rimanere riservate. Art. 15 (Attuazione, controllo e sistema sanzionatorio) La FIP garantirà che nessuno, all interno della Federazione, possa subire ritorsioni, disagi e discriminazioni di qualunque tipo, per aver segnalato le violazioni alle presenti Norme di Comportamento. A seguito della segnalazione, gli organi preposti della FIP faranno tempestivamente seguire le opportune verifiche e le eventuali, adeguate, misure sanzionatorie. 13

15 REGOLAMENTO ESECUTIVO TESSERAMENTO 8 Art. 128 Tesseramento degli allenatori e preparatori fisici 1. Il tesseramento degli allenatori e dei Preparatori fisici è di competenza del CNA che vi provvede secondo le norme del proprio Regolamento deliberato dal Consiglio federale e approvato dal CONI. Art. 133 Eccezioni 9 1. Salvo il principio dell'unicità del tesseramento, sono ammesse le seguenti eccezioni: a) atleta - allenatore Il tesseramento nella duplice qualità di atleta e di allenatore è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima Società. Il Presidente della Commissione Tesseramento sentito il parere del CNA, può - su espressa richiesta, accompagnata dall attestazione dell avvenuto versamento della tassa annualmente stabilita - autorizzare un atleta od una atleta, a svolgere compiti di allenatore o viceversa per altre Società, purché partecipanti a un Campionato diverso da quello in cui svolge l'attività di atleta o allenatore. b) atleta - dirigente Il tesseramento nella duplice qualità di atleta e di dirigente della Società è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima Società. Il Presidente della Commissione Tesseramento, su espressa richiesta, accompagnata dall attestazione dell avvenuto versamento del contributo annualmente stabilito, può autorizzare un atleta a tesserarsi come dirigente o, viceversa, per un'altra Società purché partecipante ad un Campionato diverso da quello in cui svolge l'attività di atleta o dirigente. Tali eccezioni non saranno consentite per i dirigenti che rivestono la carica di Presidente delle partecipanti ai Campionati Nazionali professionistici e dilettantistici a meno che il tesseramento in qualità di atleta sia richiesto a favore di Società regionali. c) atleta - medico Il tesseramento nella duplice qualità di atleta e medico è consentito esclusivamente in favore della medesima Società. In tale caso il soggetto con la duplice qualifica può ricoprire un solo ruolo in occasione di gare ufficiali. Il Presidente della Commissione Tesseramento, su espressa richiesta, accompagnata dall attestazione dell avvenuto versamento del contributo annualmente stabilito, può autorizzare un atleta a tesserarsi come medico o, viceversa, per un'altra Società purché partecipante ad un Campionato diverso da quello in cui svolge l'attività di atleta o medico. d) atleta tesserato CIA E consentito il tesseramento nella duplice qualità di atleta e di tesserato CIA. In tal caso il tesserato CIA non potrà svolgere le sue funzioni in partite dello stesso Campionato o girone cui partecipa la sua Società. e) dirigente allenatore Il tesseramento nella duplice qualità di dirigente ed allenatore è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima Società. Tale eccezione non sarà consentita ai dirigenti che rivestono la carica di Presidente o di Dirigente Responsabile di Società partecipanti ai Campionati Nazionali professionistici e dilettantistici. f) preparatore fisico atleta Il tesseramento nella duplice qualità di preparatore fisico e di atleta è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima Società. Il Presidente della Commissione Tesseramento, su espressa richiesta formulata sull apposito modulo federale, accompagnata dall attestazione dell avvenuto versamento del contributo annualmente stabilito, può autorizzare il preparatore fisico a tesserarsi come atleta, o viceversa, per un altra Società purché partecipante ad un Campionato diverso da quello in cui svolge l attività di preparatore fisico o atleta. 8 Consultabile al link 9 A pag. 15 le indicazioni inerenti le modalità da seguire per ottenere il tesseramento come stabilito nei punti a, b, c ed f del presente articolo 14

16 g) preparatore fisico allenatore Il tesseramento nella duplice qualità di preparatore fisico e di allenatore è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima Società. h) preparatore fisico dirigente Il tesseramento nella duplice qualità di preparatore fisico e di dirigente è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima Società. Tale eccezione non sarà consentita ai dirigenti che rivestono la carica di Presidente e Dirigente Responsabile delle Società partecipanti ai Campionati nazionali professionistici e dilettantistici. Art. 134 Sospensione del tesseramento 1. L atleta può richiedere alla Commissione Tesseramento la sospensione del suo tesseramento per poter svolgere l'attività di allenatore, di arbitro o di dirigente senza limitazioni. Copia della richiesta deve essere inviata anche alla Società di appartenenza. La sospensione ha durata per tutto l'anno sportivo, al termine del quale viene ripristinato il precedente inquadramento come tesserato. PROCEDURA DA SEGUIRE ARTICOLO 133 ECCEZIONI Per quanto riguarda i casi citati alle lettere a), b) c) ed f) la prassi da seguire è la seguente. 1. La richiesta del nuovo tesseramento dovrà essere effettuata del/dalla tesserato/a interessato/a, che dovrà utilizzare il modulo denominato T DCT, scaricato usufruendo della funzione Modulistica posta sull Home Page di FIPonline, che deve essere compilato in ogni sua parte e firmato dall interessato 2. Contestualmente si deve eseguire il versamento della tassa annuale prevista, pari a 50,00 alla Commissione Tesseramento tramite bonifico bancario sul conto corrente fed e- rale BNL AGENZIA CONI IBAN IT90A indicando come causale «Istanza di Deroga Art. 43» e nome istante. 3. Compilato il modulo ed eseguito il versamento inviare questa documentazione alla Commissione Tesseramento via fax, o posta. Fax: E mail: giustizia@fip.it Indirizzo postale: Federazione Italiana Pallacanestro Organi di Giustizia Commissione Tesseramento Via Vitorchiano Roma. P.S: è opportuno tenere copia di questa documentazione come riscontro delle operazioni effettuate Si consiglia, per aver una rapida risposta alla propria richiesta, di indicare sul modello T DCT un indirizzo valido e facilmente consultabile dal richiedente. Attenzione: il nuovo tesseramento non potrà essere effettuato fino a quando non sarà ricevuta la delibera attestante l accoglimento della richiesta di deroga da parte della Commissione Tesseramento. Per avere conferma dell importo da pagare, chiarimenti e precisazioni si suggerisce di contattare gli impiegati dell ufficio Organi di Giustizia, dalle ore alle ore e dalle ore alle ore dal lunedì al venerdì, seguendo le indicazioni qui sotto riportate. Comporre il numero telefonico , del centralino della Federazione Italiana Pallacanestro, si attiva un risponditore che in automatico dà le istruzioni necessarie per collegarsi con l ufficio Organi di Giustizia che sono; digitare il numero 1 (Scelta della Lingua - Italiano); digitare il numero 3 (Gare e Giustizia sportiva); digitare il numero 2 (Organi di giustizia). 15

17 ISTRUZIONI PER LA STAMPA DEL MODULO T-DCT Scrivendo nella barra dell indirizzo del vostro browser comparirà l home page di FIPonline dopo aver premuto sul tasto «Invio» del vostro computer. 1 passo Cliccare sul link nella sezione «Modulistica e links utili» compare la sezione «Moduli», cliccare su Moduli Tesseramento» 2 passo - Cliccare sul link Istanza di Deroga 3 passo - Cliccare sul link «T-DCT» per avviare la procedura che consentirà di visualizzare il modulo che successivamente potrà essere stampato (a pagina 17 Il modulo). Cliccare su OK per salvare o aprire il file. Cliccare su Annulla per invalidare l operazione. 16

18 17

19 REGOLAMENTO CNA PARTE TERZA CATEGORIA DEI TESSERATI, INQUADRAMENTO, ITER DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO Art. 8 / QUALIFICHE DEI TESSERATI CNA (del. n.357 C.F. 06/05/2006 del n.35 C.F. 17 e 18/07/2009 del n.434 C.F. 11/06/2011) 1. Le qualifiche dei tesserati CNA vengono attribuite a chi abbia ottenuto il diritto alla nomina in base alle norme emanate dal Consiglio Direttivo. 2. I tesserati CNA possono essere cittadini italiani e stranieri. 3. I cittadini stranieri possono essere tesserati in base a quanto previsto nella parte quinta del presente regolamento. 4. Ai fini dell'inquadramento nei ruoli del CNA, i tesserati vengono classificati in: 1. Allenatore Benemerito di Eccellenza; 2. Allenatore Benemerito; 3. Allenatore Nazionale; 4. Allenatore; 5. Istruttore Giovanile; 6. Allenatore di base; 7. Allievo Allenatore; 8. Preparatore Fisico; 9. Preparatore Fisico di Base; 10. Formatore. Art. 9 / ALLENATORI BENEMERITI DI ECCELLENZA 1. I tesserati già Allenatori Benemeriti e che abbiano svolto attività federale per almeno 25 anni, dimostrando qualità morali e didattiche ineccepibili, nonché continuità di prestazione e valida opera in favore dello sviluppo e dell'immagine della Pallacanestro e della Categoria, potranno essere nominati Allenatori Benemeriti di Eccellenza dal Consiglio federale, nel numero massimo di uno all anno, con esclusione di casi eccezionali che il Consiglio federale riterrà degni di attenzione. 2. Le proposte, in misura massima di un Allenatore per ogni anno, debbono pervenire al CNA dal Presidente del Comitato Regionale FIP di competenza. 3. Vengono comunque nominati di diritto Allenatori Benemeriti di Eccellenza tutti i Commissari Tecnici delle nazionali maggiori maschili e femminili ed i Presidenti del CNA. Art. 10 / ALLENATORI BENEMERITI 1. I tesserati CNA che abbiano svolto attività federale dimostrando qualità morali e didattiche ineccepibili, nonché continuità di prestazione e valida opera in favore dello sviluppo e dell'immagine della Pallacanestro e della Categoria, potranno essere nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente del CNA, Allenatori Benemeriti. 2. Le proposte, in misura massima di un Allenatore per ogni anno, debbono pervenire al CNA dal Presidente del Comitato Regionale FIP di competenza. Art. 11 / ALLENATORE NAZIONALE 1. I tesserati che hanno partecipato all'apposito corso ed ottenuto l'abilitazione ad Allenatore Nazionale potranno allenare ed essere iscritti a referto per qualsiasi squadra partecipante ad un campionato federale. 2. E' richiesta la qualifica di Allenatore Nazionale per allenare ed essere iscritti a referto in qualità di capo allenatore per le squadre partecipanti ai campionati professionistici ed al primo Campionato Nazionale Dilettanti maschile e femminile. Per detti campionati la medesima qualifica è richiesta anche per il 1 Assistente. 10 Consultabile al link 18

20 Art. 12 / ALLENATORE 1. I tesserati che hanno partecipato all apposito corso ed ottenuto la qualifica di Allenatore potranno allenare ed essere iscritti a referto in qualità di capo allenatore per qualsiasi squadra partecipante ad un campionato federale non superiore al secondo Campionato nazionale dilettanti maschile e femminile e per i campionati giovanili d eccellenza. Art. 13 / ISTRUTTORE GIOVANILE (del.435 C.F. 11/06/2011 del.158 C.F /09/2011) 1. I tesserati che hanno ottenuto la qualifica di Istruttore Giovanile, in base alle norme emanate dal CNA con apposita circolare esplicativa, potranno allenare ed essere iscritti a referto in qualità di capo allenatore per qualsiasi squadra partecipante ad un Campionato federale Giovanile di competenza degli organi territoriali, inclusi i campionati giovanili di eccellenza. Art. 14 / ALLENATORE DI BASE (del.435 C.F. 11/06/2011 del.158 C.F /09/2011 del.395 C.F. 9/03/2013) 1. I tesserati che hanno partecipato all apposito corso ed ottenuto la qualifica di Allenatore di Base potranno allenare ed essere iscritti a referto in qualità di capo allenatore per qualsiasi squadra partecipante ad un Campionato federale Senior di competenza degli organi territoriali, e per i campionati giovanili regionali. Art. 15 / ALLIEVO ALLENATORE 1. I tesserati che hanno partecipato all apposito corso ed ottenuto la qualifica di Allievo Allenatore potranno allenare ed essere iscritti a referto in qualità di capo allenatore per il campionato di Promozione maschile e per qualsiasi squadra regionale senior partecipante al 1 campionato a libera partecipazione e, solo in qualità di 1 Assistente, per qualsiasi squadra partecipante ad un Campionato federale di competenza degli organi territoriali compresi i campionati giovanili di eccellenza. Art. 16 / ALLENATORE DI SOCIETÀ NEO PROMOSSA 1. Le società neo promosse potranno, per il solo anno successivo alla promozione, tesserare come proprio Allenatore il tecnico che ha allenato la squadra promossa anche se privo della qualifica richiesta. 2. Per il primo Campionato Nazionale Dilettanti maschile e femminile la stessa deroga vale anche per il 1 assistente. 3. Tale deroga potrà essere concessa una sola volta nella vita del tesserato. Art. 17 / QUALIFICA DI PREPARATORE FISICO 1. La qualifica di Preparatore Fisico viene attribuita a chi abbia ottenuto il diritto alla nomina in base alle norme emanate dal Consiglio Direttivo CNA. 2. I preparatori fisici possono essere iscritti in qualunque categoria di Campionato. 3. I tecnici tesserati come Preparatori Fisici possono essere cittadini italiani e stranieri. 4. I cittadini stranieri possono essere tesserati in base a quanto previsto nella parte quinta del presente regolamento. Art. 18 / QUALIFICA DI PREPARATORE FISICO DI BASE 1. La qualifica di Preparatore Fisico di Base viene attribuita a chi abbia ottenuto il diritto alla nomina in base alle norme emanate dal Consiglio Direttivo CNA. 2. I preparatori fisici di base possono essere tesserati gare ed iscritti a referto per qualsiasi squadra partecipante ad un Campionato federale senior e giovanile di competenza degli organi territoriali, inclusi i campionati giovanili di eccellenza. 3. I tesserati C.N.A. che hanno acquisito la qualifica di Preparatore Fisico di Base entro il 31/12/2017 manterranno i diritti acquisiti e, nello specifico, la possibilità di continuare ad essere tesserati gare sino al campionato di serie B/M ed A2/F. 4. I tecnici tesserati come Preparatori Fisici possono essere cittadini italiani e stranieri. 5. I cittadini stranieri possono essere tesserati in base a quanto previsto nella parte quinta del presente regolamento. Art. 19 / FORMATORE 1. Il Formatore è un tesserato CNA che ha acquisito la relativa qualifica attraverso specifici percorsi formativi. 2. I Formatori si distinguono in Formatori Territoriali e Formatori Nazionali. 3. I Formatori Territoriali si distinguono in due categorie: 19

21 a) Formatore Territoriale di 1 livello: può svolgere il ruolo di capo istruttore nel corso Allievo Allenatore ed il ruolo di assistente istruttore nel corso Allenatore di Base; b) Formatore Territoriale di 2 livello: può svolgere il ruolo di capo istruttore nel corso Allievo Allenatore e nel corso Allenatore di Base ed il ruolo di assistente istruttore nel corso Allenatore. 4. Il Formatore Nazionale può svolgere il ruolo di capo istruttore nel corso Allievo Allenatore, Allenatore di Base ed Allenatore. Art. 20 / INQUADRAMENTO EX ATLETI/E CON PARTICOLARI REQUISITI 1. Gli atleti e le atlete, al compimento rispettivamente del trentesimo e ventottesimo anno d'età, o prima per documentata sopravvenuta inidoneità fisica all'attività agonistica, possono richiedere l'inquadramento nelle varie qualifiche CNA. 2. La domanda può essere presentata secondo i seguenti criteri: a) ALLENATORE DI BASE: chi ha militato per almeno otto anni nei campionati professionistici o per almeno quattro anni nei campionati di Serie A1 e A2 femminile è ammesso direttamente a sostenere il relativo esame; b) ALLENATORE: chi ha militato per almeno otto anni nei campionati professionistici o nel massimo campionato femminile ed ha conseguito almeno cinquanta presenze a referto gara nella medesima rappresentativa Nazionale è ammesso direttamente a frequentare il secondo anno di corso e successivamente a sostenere il relativo esame; c) ALLENATORE NAZIONALE: chi ha militato per almeno otto anni nei campionati professionistici o nel massimo campionato femminile e ha partecipato ai Giochi Olimpici o ad un Campionato del Mondo o Campionato Europeo, avendo comunque conseguito almeno venticinque presenze a referto nella massima rappresentativa Nazionale, è ammesso direttamente a frequentare il corso e successivamente a sostenere l'esame. 3. I corsi e gli esami saranno sostenuti in occasione della prima sessione utile organizzata dal CNA. PARTE QUARTA TESSERAMENTO Art. 22 / TESSERAMENTO 1. Tutti gli appartenenti alle diverse categorie, per svolgere attività di Allenatore o Preparatore Fisico in favore di società partecipanti a manifestazioni della FIP, devono essere in possesso della tessera associativa del CNA, dei crediti formativi previsti dal Programma di Aggiornamento Obbligatorio (PAO) e sottoscrivere un tesseramento GARE con ciascuna società che ne abbia fatto richiesta. 2. La tessera CNA ha validità per la durata dell'anno sportivo nel corso del quale è stata rilasciata e potrà essere rinnovata secondo le disposizioni annualmente emanate dal CNA ed approvate dal Consiglio federale. 3. Il tesseramento Gare ha analoga validità eccetto quanto previsto dai successivi Art. 28 e 29. Art. 23 / TESSERAMENTO GARE IN FORMA «IN ESCLUSIVA» 1. Il tesseramento in favore di una società è comprovato dall'iscrizione nello statino Gare. 2. Il tesseramento in esclusiva in favore di una società partecipante ai Campionati Nazionali non consente al tesserato CNA di svolgere contemporaneamente, nel medesimo anno sportivo, attività tecnica per una società diversa, anche in caso di esonero o di risoluzione del rapporto, tanto consensuale che per inadempienza. 3. La precedente disposizione non si applica agli allenatori per le società satellite. Art. 24 / TESSERAMENTO IN FORMA «NON ESCLUSIVA» 1. Il tesseramento in forma «non esclusiva» consente al tesserato CNA di svolgere attività tecnica, nello stesso anno sportivo, anche per squadre di altre società partecipanti o ad un campionato Giovanile Regionale, o Provinciale, o ad un campionato seniores di competenza degli organi periferici, purché non partecipanti allo stesso campionato (ad es: D-D/ J-J). 20

22 Art. 25 / RICORSI 1. Avverso le decisioni CNA in materia di tesseramento è ammesso, con le modalità stabilite dal Regolamento di Giustizia, il ricorso in prima istanza alla Commissione Tesseramento e in seconda istanza alla Corte Federale. PARTE SESTA DISCIPLINA, DECADENZA ED INGRESSO NEI CAMPI DI GIOCO Art. 30 / OBBLIGHI DEI TESSERATI CNA 1. I tesserati del CNA sono obbligati ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti della FIP e ad uniformare il proprio comportamento al principio generale della lealtà e correttezza, nonché alle norme comportamentali stabilite dal CONI e dalla FIP alle quali tutti i tesserati devono attenersi nell esercizio della loro attività. Art. 31 / ESENZIONE DAGLI OBBLIGHI DI RINNOVO TESSERAMENTO CNA 1. Sono esonerati dal pagamento della quota annuale per il rinnovo del tesseramento CNA: a) I Consiglieri federali eletti; b) Il Presidente ed i Componenti del Consiglio Direttivo del CNA; c) I Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali FIP; d) I Presidenti delle Commissioni Regionali e Provinciali CNA; e) Gli Allenatori Benemeriti; f) Gli Allenatori Benemeriti di Eccellenza; g) I Formatori Nazionali; h) Gli Allenatori ed i Preparatori Fisici del Settore Squadre Nazionali, con regolare contratto. i) I Referenti Tecnici Territoriali (RTT) e i Preparatori Fisici Territoriali (PFT). Art. 32 / DECADENZA 1. I tesserati del CNA decadono automaticamente dalla loro qualifica in seguito a dimissioni volontarie o comprovati atti in violazione dei principi e delle norme federali sanzionati dagli Organi di Giustizia Federale con squalifica superiore ad un anno. Art. 33 / FUORI RUOLO 1. I tesserati che non pagano la tassa annuale per più di 5 anni sono messi fuori ruolo. 2. Gli stessi possono essere riammessi nella qualifica di appartenenza facendone domanda, ed a condizione che versino un importo, a titolo di contributo, pari a quanto previsto per i contributi annuali vigenti al momento della richiesta maggiorato di 5 volte, oltre alle sovrattasse, ed oltre l importo dovuto per la tassa annuale di tesseramento, con l impegno di partecipare ad uno dei clinic organizzati dal C.N.A. (Clinic Settore Giovanile, Clinic Internazionale Allenatori o Clinic Internazionale Preparatori Fisici) nell anno di riattivazione della tessera. 3. La mancata partecipazione al clinic comporterà per il tesserato l impossibilità di effettuare il tesseramento gare per la stagione successiva alla riattivazione della tessera. Art. 34 / TESSERA FEDERALE 1. Il rilascio della tessera federale nominativa vidimata dall Agenzia delle Entrate che, ai sensi dell art.3, 5 comma del DPR 26 ottobre 1972 e secondo le modalità stabilite dalle singole società, consente l accesso alle gare dei campionati italiani di pallacanestro organizzati dalla F.I.P., è previsto esclusivamente per i componenti del Consiglio Direttivo, i Presidenti delle Commissioni Regionali e Provinciali Allenatori, per gli Allenatori Benemeriti e per gli Allenatori Benemeriti d Eccellenza. PARTE SETTIMA RINVIO ALLE NORME FEDERALI Art. 35 / NORME DI ATTUAZIONE Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto ed ai Regolamenti federali. 21

23 CAMBIAMENTI DELLE REGOLE VALIDI DAL 1 OTTOBRE Il testo sotto riportato riflette i principi dei cambiamenti delle regole, che non verranno riportati parola per parola nel nuovo aggiornamento del REGOLAMENTO TECNICO DI GIOCO. Terminologia da Periodo a QUARTO e da Extra Periodo a TEMPO SUPPLEMENTARE Motivo del cambiamento Unificare la terminologia a livello mondiale a quella comunemente usata dagli addetti ai lavori Nuova Regola Da cambiare ovunque nel REGOLAMENTO TECNICO DI GIOCO: a) Periodo con Quarto b) Extra Periodo con Tempo Supplementare (terminologia già usata nella traduzione italiana). Art. 4. Uniformi accessori Motivo del cambiamento Minimizzare le limitazioni per quanto riguarda gli accessori senza per questo compromettere l immagine designata della partita. Nuova regola Qualsiasi accessorio* utilizzato dagli appartenenti ad una squadra deve essere dello stesso, unico colore** * = Maniche compressive, calzamaglia, copricapi, polsini, fasce per capelli. **= Tutti gli accessori* della stessa squadra devono essere dello stesso, unico colore Art. 17. Rimessa in campo Motivo del cambiamento Per prevenire le violazioni e il ritardo nella ripresa del gioco durante gli ultimi due minuti delle partite. Nuova regola Quando il cronometro di gara segna 2:00 minuti o meno nel 4 quarto e in ogni tempo supplementare, durante una situazione di rimessa da fondo campo o laterale, il giocatore in difesa non può portare nessuna parte del suo corpo sopra la linea immaginaria che delimita il campo per interferire con lo svolgimento della stessa rimessa. L arbitro deve usare un segnale preventivo (come indicato sotto) che vale come avvertimento, mentre sta amministrando la rimessa. Una violazione dopo che l arbitro ha usato il segnale previsto deve portare necessariamente ad un fallo tecnico OLTREPASSARE ILLEGAL- MENTE LA LINEA CHE DELI- MITA IL CAMPO DI GIOCO ONDEGGIARE IL BRACCIO PARALLELAMENTE ALLA LI- NEA CHE DELIMITA IL CAMPO 11 Da sito CIA link: 22

24 Art. 24. Palleggio Motivo del cambiamento Permettere giocate più spettacolari e andare incontro alla realtà del gioco Nuova regola Un palleggio è il movimento di una palla viva causato da un giocatore in controllo di palla che tira, colpisce o fa rotolare la palla stessa sul terreno di gioco. Viene cancellato dal regolamento: o deliberatamente tira la palla contro il tabellone. Art Secondi Motivo del cambiamento Per ridurre il tempo che la squadra in attacco ha a sua disposizione per un tiro, una volta che la stessa squadra si trova nella metà campo di attacco. Permettere quindi di avere più opportunità di tiro durante la partita. Regola Modificata Il cronometro dei 24 secondi deve essere resettato ogni qualvolta il gioco viene fermato da un arbitro per un fallo o una violazione commessa dalla squadra che ha il controllo della palla. In queste situazioni, il possesso della palla deve essere assegnato alla squadra opposta a quella che aveva il controllo. Quindi: Se la rimessa deve essere amministrata in difesa. Il cronometro dei 24 secondi deve esser resettato a 24 secondi Se la rimessa deve essere amministrata in zona di attacco, il cronometro dei 24 secondi deve essere resettato a 14 secondi Quando il cronometro di gara mostra 2:00 minuti o meno nel 4 quarto o durante un tempo supplementare, dopo un time-out usufruito dalla squadra che aveva il diritto al possesso dalla sua metà campo di difesa, l allenatore di questa squadra ha il diritto di decidere se la successiva rimessa in gioco venga effettuata dalla linea di rimessa opposta al tavolo degli ufficiali di campo in zona di attacco oppure nella sua zona di difesa. Se la rimessa verrà effettuata dalla linea di rimessa opposta al tavolo degli ufficiali di campo nella zona di attacco il cronometro dei 24 secondi dovrà essere resettato come segue: Se sul cronometro dei 24 secondi apparivano 14 secondi o più nel momento in cui il gioco è stato fermato, l apparecchio dei 24 secondi verrà resettato a 14 secondi Se sul cronometro dei 24 secondi apparivano 13 secondi o meno nel momento in cui il gioco è stato fermato, l apparecchio dei 24 secondi non andrà resettato ma dovrà continuare dai secondi rimasti nel momento in cui il gioco è stato fermato. Se la rimessa viene effettuata nella zona di difesa il cronometro dei 24 secondi dovrà essere resettato ad un nuovo periodo di 24 secondi oppure continuare dal tempo rimanente come definito dalle regole. Art. 35. Doppio Fallo Motivo del cambiamento Semplificare il concetto di fallo nelle situazioni in cui 2 avversari commettono falli personali tra di loro approssimativamente nello stesso lasso di tempo. Nuova regola 35. Doppio fallo 35.1 Definizione Un doppio fallo è una situazione in cui 2 avversari commettono falli personali tra di loro approssimativamente nello stesso arco di tempo Per poter considerare 2 falli come doppio fallo, sono necessarie le seguenti condizioni: Entrambi sono falli commessi da giocatori in campo. Entrambi falli sono la conseguenza di un contatto fisico. Entrambi i falli sono commessi tra gli stessi avversari. Entrambi i falli prevedono le stesse penalità. 23

25 Art. 36 Fallo Tecnico Motivo del cambiamento Evitare situazioni con doppie penalità dopo che venga sanzionato un fallo tecnico ed assicurare il corretto bilanciamento tra squadra con la palla e squadra senza palla. Nuova regola Se viene sanzionato un fallo tecnico, sarà assegnato 1 tiro libero. Dopo l effettuazione del tiro libero, il gioco sarà ripreso dalla squadra che aveva il controllo della palla o dalla squadra che aveva il diritto al successivo possesso dal punto di rimessa nel momento in cui il fallo tecnico è stato sanzionato. Art. 39 Rissa Motivo del cambiamento Penalizzare tutti i membri della panchina che lasciano l area della panchina durante una situazione di rissa in campo in modo differente (se diventano parte attiva o meno nella rissa stessa). Nuova regola proposta Qualunque membro della panchina che, dopo aver lasciato l area della panchina stessa, sia attivamente coinvolto in una rissa deve essere squalificato in base al rispettivo articolo di regolamento (D fallo di espulsione) Art. 46 Primo arbitro: Doveri e poteri / Utilizzo dell Instant replay Motivo del cambiamento Aggiungere 3 nuove situazioni di utilizzo del sistema di Instant replay (IRS) per rivedere situazioni di gioco Nuova regola proposta testo Ultimi 2 minuti di gioco 2:00: Ogni qualvolta venga fischiata una violazione di interferenza sia dell attacco che della difesa per verificare la correttezza della chiamata In ogni momento della partita o In seguito ad un fallo fischiato su un tiro non realizzato per assicurarsi se debbano essere assegnati 2 o 3 tiri liberi o Per verificare se un fallo personale, un fallo antisportivo, un fallo squalificante, sanzionati da un arbitro, rispondano ai criteri necessari per essere confermata la tipologia di fallo o per essere modificata sia con sanzioni a crescere che con sanzioni a diminuire Art. 50 Operatore dei 24 secondi. Doveri Motivo del cambiamento La palla che si incastra tra anello e tabellone deve essere considerata come se la palla avesse toccato l anello. Questo per coerenza con gli altri articoli simili del Regolamento. Nuova regola Ogni volta in cui una palla viva si incastra tra anello e tabellone, eccezion fatta se accade tra una serie di tiri liberi e/o quando un possesso di palla è parte della penalità, si verifica una situazione di palla a due che deve essere amministrata con la freccia del possesso alternato. Poiché la palla ha toccato l anello, il cronometro dei 24 secondi deve essere resettato a 14 secondi o ad un nuovo periodo di 24 secondi. Rimessa dopo un fallo antisportivo o fallo squalificante Motivo del cambiamento Accelerare il gioco permettendo più possessi e aumentare di conseguenza la possibilità di avere punteggi più elevati. Eliminare situazioni complesse dopo una rimessa effettuata dalla linea centrale del campo Regola.. Tutte le rimesse seguenti un fallo antisportivo o un fallo squalificante devono essere amministrate dalla linea di rimessa nella zona d attacco della squadra che ne ha il diritto. Tutte le rimesse da effettuare per riprendere il gioco a seguito di una rissa devono essere amministrate dalla linea di rimessa nella zona d attacco della squadra che ne ha il diritto. In tutti i casi la squadra che effettua la rimessa avrà 14 secondi nel cronometro dei 24 secondi 24

26 La rimessa per iniziare ogni quarto e qualunque tempo supplementare, con eccezione del primo quarto devono essere effettuate dalla linea centrale poiché non sono parte di alcuna penalità a seguito di un infrazione al Regolamento di Gioco. B Referto di gara Motivo del cambiamento Chiarire quando un fallo tecnico a carico di un allenatore deve essere penalizzato con 1 o 2 tiri liberi. Nuova regola Il numero di tiri liberi assegnati sarà assegnato come segue: Se il fallo è un fallo squalificante a carico di un assistente, sostituto, giocatore escluso o un membro appartenente al personale della squadra, compreso il fatto di aver lasciato l area della panchina durante una rissa, e questo fallo è assegnato all allenatore come fallo tecnico: 2 tiri liberi. D Classifica delle squadre Motivo del cambiamento Adeguare i nuovi format delle competizioni con quello delle Qualificazioni ai Campionati del Mondo. Nuova regola Il capitolo D.3 è stato implementato con dei casi/esempio in cui una squadra non si presenti per la seconda volta in una competizione giocata in gruppi in modo che tutte le squadre del gruppo risultino aver giocato lo stesso numero di partite Attrezzature di gioco / cronometro dei 24 secondi Motivo del cambiamento Avere il cronometro dei 24 secondi con 2 apparecchi che abbiano la doppia superficie (visibile da entrambi i lati) in modo che chiunque presente alla partita possa vedere il cronometro stesso. Nuova regola Per le competizioni di Livello 1, avere 3 o 4 superfici per cronometro dei 24 secondi oppure 2 apparecchi che abbiano la doppia superficie (raccomandato per competizione di Livello 2 e 3) in modo da essere chiaramente visibile da chiunque coinvolto nella partita, compresi gli spettatori. I tabelloni inoltre Possono essere equipaggiati con delle luci di colore rosso attorno al loro perimetro (opzionale) che si accendano solo quando suona il segnale di fine gara o di fine periodo. Possono essere equipaggiati con delle luci di colore giallo lungo la parte alta del loro perimetro (opzionale), che si accendano solo quando il segnale del cronometro dei 24 suona. Devono essere installate direttamente sotto le luci rosse per il segnale di fine gara. 25

27 FIPOnline ACCESSO AL SISTEMA FIPONLINE Il sistema si raggiunge dal sito premendo il pulsante FIPonline presente in home page. Dalla pagina iniziale dell area FIPonline si accede poi alla propria area riservata utilizzando le credenziali di acceso (Username = lettera L + numero di tessera CNA a sei cifre; password). In caso di smarrimento o non conoscenza della password si potrà recuperarla, sempre dalla pagina iniziale di FIPonline cliccando su «Recupera Password» e seguendo le indicazioni della procedura: Userid = lettera L + numero tessera CNA a sei cifre e inserendo l indirizzo di posta elettronica registrato nella propria anagrafica CNA. Si raccomanda ancora una volta l attento controllo delle informazioni anagrafiche memorizzate nei sistemi FIPonline che saranno sempre più indispensabili per nuove funzioni di FIPonline per ulteriori esigenze anche normative. Infine è indispensabile che ogni tesserato esprima con chiarezza il consenso ai fini e per gli effetti del ds. lgs 196/2003, se non presente in anagrafica: anche questa operazione è possibile direttamente da FIPonline. 26

28 INDICAZIONI PRIMO INGRESSO SERVIZIO FIPONLINE Collegarsi al sito Cliccare su ENTRA Compare a video la pagina di Login Inserire nell apposita casella denominata Username il vostro numero di tessera a sei cifre preceduto dalla lettera L (maiuscola). Inserire la password nella casella denominata Password, se non ve la ricordate, procedere nel seguente modo per ottenerne una nuova. Cliccare sul link compare a video la seguente maschera Leggere con attenzione quanto qui riportato Inserire USER ID che è il vostro numero di tessera a sei cifre preceduto dalla lettera L (maiuscola). 2 - Inserite il vostro indirizzo di posta elettronica che deve essere quello presente nella vostra scheda anagrafica. Attenzione: in caso si digiti in modo non corretto l ID o non c è corrispondenza tra l indirizzo presente nella scheda anagrafica e quello digitato è visualizzato il seguente messaggio e la procedura d ingresso al servizio Fiponline è interrotta. Cliccare su per tornare alla pagina di ingresso di FIPonline Nota: nel caso non sia presente l indirizzo il sistema inserisce in automatico quello digitato dall utente nella scheda anagrafica, mentre se è presente e non è stato aggiornato dall utente, si deve contattare il Delegato Provinciale all indirizzo cna.bs@.lombardia.fip.it indicando il proprio nome, cogmome, numero di tessera e codice fiscale per chiedere l inserimento/cambiamneto nella propria scheda anagrafica Cliccate su vi sarà comunicato l invio della password all indirizzo da voi digitato. Recuperate la password dalla vostra casella di posta elettronica e ricollegatevi al sito e procedete come sopra indicato e dopo aver digitato i dati richiesti, Username e password, cliccate su per poter accedere alla vostra area riservata. Nota: per l assistenza al sistema informatico di FIPonline contattate il servizio preposto al seguente indirizzo helpdesk@fip.it ricordando di indicare cognome, nome, numero di tessera, qualifica CNA e Codice Fiscale. 27

29 INDICAZIONI RECUPERO PASSWORD INGRESSO SERVIZIO FIPONLINE Collegarsi al sito Cliccare su ENTRA Compare a video la pagina di Login Cliccare sul link compare a video la seguente maschera Leggere con attenzione quanto qui riportato Inserire USER ID che è il vostro numero di tessera a sei cifre preceduto dalla lettera L (maiuscola). 2 - Inserite il vostro indirizzo di posta elettronica che deve essere quello registrato nella propria scheda anagrafica. Cliccate su vi sarà comunicato l invio della password all indirizzo da voi digitato. Recuperate la password dalla vostra casella di posta elettronica e ricollegatevi al sito e procedete come sopra indicato e dopo aver digitato i dati richiesti, Username e password, cliccate su per poter accedere alla vostra area riservata. Nota: in caso di problemi con l accesso al sistema FIPonline contattate il servizio preposto al seguente indirizzo helpdesk@fip.it ricordando di indicare cognome, nome, numero di tessera CNA e Codice Fiscale. 28

30 RINNOVO PASSWORD INGRESSO SERVIZIO FIPONLINE Il sistema FIPOline avvisa l utente che deve essere cambiata al massimo ogni 90 giorni la password di ingresso alla propria utenza. Per cui l utente prima della scadenza dei termine sopra indicato deve procedere con il cambiamento delle credenziali di accesso utilizzando la funzione Posizionare il puntatore del mouse sulla funzione per visualizzare e cliccare su di esso. È visualizzato il riquadro Cambia Password. Ora si può procedere con la modificazione delle credenziali di accesso digitando quanto richiesto negli appositi spazi e seguendo le indicazioni di come deve essere composta la password Leggere con attenzione quanto qui riportato. 1 Digitare la vecchia password. 2 Digitare la nuova password secondo le regole previste per la sua composizione. 3 Digitare nuovamente la nuova password. Per completare l operazione di rinnovo delle credenziali di accesso cliccare sul nel riquadro ATTENZIONE nel caso di più utenze il sistema vi chiede di selezionare l utenza di accesso da aggiornare, in seguito cliccare su per confermare la variazione. 29

31 Dopo aver operato come sopra descritto l utente è indirizzato alla propria utenza in FIPonline. Se l utente non ha proceduto come sopra indicato scaduto il termine dei 90 giorni dopo aver effettuato il login di ingresso alla propria utenza è indirizzato alla procedura di cambio delle credenziali di accesso e compare a video il seguente messaggio; cliccare su. Procede poi come descritto in precedenza. Nota: nel caso non si ricordi la vecchia password si deve ritornare al login e procedere con la richiesta di una nuova credenziale di accesso utilizzando la procedura. Nota: in caso di problemi con l accesso al sistema FIPonline contattate il servizio preposto al seguente indirizzo helpdesk@fip.it ricordando di indicare cognome, nome, numero di tessera CNA e Codice Fiscale. 30

32 RINNOVO TESSERAMENTO C.N.A. Il rinnovo annuale del tesseramento al Comitato Nazionale Allenatori inizierà dal 1 luglio 2018 e fino al 20 settembre 2018 attraverso il pagamento della relativa quota che può essere effettuato, a scelta, con le seguenti modalità. 1. Tramite il Bollettino MAV presso qualsiasi sportello bancario o attraverso l home banking, stampabile direttamente in FIPonline, nell ambito della funzione Amministrazione Riepilogo Movimenti Contabili. 2. Con carta di credito nell ambito del sistema FIPonline, con la funzione Amministrazione Riepilogo Movimenti Contabili. In caso di pagamento con carta di credito il sistema FIPonline trasferisce il controllo dell operazione ad un circuito interbancario che, a sua volta, acquisisce il buon fine dal corrispondente sistema della carta di credito utilizzata. Può capitare che l interessato non riceva la comunicazione del circuito interbancario relativa all esito dell operazione, pur essendosi la stessa completata con buon file. In questi casi si raccomanda di NON ripetere l operazione, ma di verificare attraverso FIPonline, nelle successive ventiquattro/quarantotto ore con la funzione Amministrazione Riepilogo Movimenti Contabili, se l operazione è stata completata ed il pagamento è stato registrato da FIPonline, prima di attivare un ulteriore pagamento. Il buon fine dell operazione può anche essere verificato contattando l Ufficio Amministrativo FIP via contabilita@fip.it. E possibile rinnovare la tessera associativa al Comitato Nazionale Allenatori anche dopo la data del 20 settembre 2018; in questo caso il tesserato deve pagare una quota maggiore in relazione al periodo in cui compie il pagamento come riportato nella tabella. Primo periodo di tesseramento Secondo periodo di tesseramento Terzo periodo di tesseramento dal al dal al dal al Allenatore Nazionale 132,00 220,00 264,00 Allenatore 77,00 132,00 154,00 Allenatore di Base 50,00 88,00 99,00 Istruttore Giovanile 50,00 88,00 99,00 Allievo Allenatore 33,00 60,00 66,00 Allenatore Benemerito GRATUITO Preparatore fisico 66,00 110,00 132,00 Preparatore fisico di Base 50,00 88,00 99,00 Attenzione: si precisa che il rinnovo annuale della tessera CNA non è subordinato al raggiungimento dei crediti PAO 12 ; ma è condizione necessaria per richiedere la tessera gare congiuntamente ad aver adempiuto a quanto previsto dal regolamento PAO in riferimento ai crediti da acquisire in funzione della propria qualifica CNA. I tesserati che per cinque anni non hanno rinnovato la tassa annuale e che sono messi fuori ruolo come previsto dall art del Regolamento del CNA devono, per rinnovare la tessera, inviare la richiesta tramite posta elettronica all indirizzo allenatori@fip.it indicando il proprio Nome, Cognome, numero di tessera a sei cifre e Codice Fiscale. 12 Vedi a pag. 42 Programma di aggiornamento Obbligatorio (PAO) 13 Vedi pag

33 ISTRUZIONI PER RINNOVO TESSERAMENTO C.N.A. A. Entrare nella propria area riservata presente nel servizio FIPonline con le proprie credenziali, numero di tessera a sei cifre preceduta dalla lettera L (elle maiuscola) e la password; quest operazione porta a visualizzare l home page in cui è presente la barra delle Funzioni. B. Posizionare il puntatore del mouse su CNA per visualizzare il seguente menu, cliccare sulla funzione Rinnovo Tesseramento. C. All utente si presenta ora la sezione Rinnovo Tesseramento e nella sezione Azioni è presente il link Richiedi Tesseramento cliccare su di esso. Nota: prima di procedere all azione sopra descritta si consiglia di verificare se l importo dovuto corrisponde alla quotata riferita alla propria qualifica controllando quanto riportato in fondo alla scheda, in caso di non correttezza si deve contattare l Ufficio Contabilità della FIP all indirizzo contabilita@fip.it (contabilita è senza accento) indicando Nome, Cognome, numero di tessera, Codice Fiscale e qualifica federale per far presente questa problematica. D. È visualizzata la seguente finestra di dialogo. Cliccare su OK per proseguire con il rinnovo del tesseramento, cliccare su Annulla per uscire dalla procedura. E. Dopo aver cliccato su OK compare a video la finestra di dialogo che conferma che è stata attivata la procedura di rinnovo del tesseramento e che si può procedere con il pagamento. Cliccare su OK Nota: a fronte di questa richiesta il sistema genera il bollettino MAV (vedi punto L) 32

34 Nota: in automatico il sistema FIPonline invia un , in cui si comunica che la richiesta di tesseramento è stata inoltrata, all indirizzo di posata elettronica del tesserato presente nella sua scheda anagrafica. Mittente F. Ora l utente deve posizionare il puntatore del mouse su Amministrazione per visualizzare la funzione Riepilogo Movimenti Contabili e cliccare su di essa. G. Compare la sezione Riepilogo movimenti contabili ; cliccare sulla freccia della finestra a discesa Stagione sportiva per selezionare l anno sportivo cui fa riferimento il pagamento e cliccare su di esso. H. Nella sezione Riepilogo movimenti contabili compare il link e nella sezione Azioni compare il link Pagamenti, cliccare su uno dei due collegamenti ipertestuali. I. Nella sezione Riepilogo movimenti contabili è visualizzato il riquadro Pagamenti in cui è presente il link DA PAGARE data di riferimento del pagamento, cliccare su di esso. 33

35 Nota: nel caso in cui il tesserato abbia più di una qualifica federale compare il link di pagamento per ogni qualifica in possesso; la procedura consente di procedere al pagamento della rinnovo della tessera di una qualifica per volta. J. È mostrata la seguente finestra, in cui sono visualizzate all utente le modalità di pagamento, selezionare la prescelta ponendo un segno di spunta con il mouse nel check box di riferimento e cliccare successivamente su, iniziando la procedura di pagamento del rinnovo della tessera. Nota: per impostazione predefinita è selezionato il chek box della modalità di pagamento con Carta di credito. K. Per effettuare il pagamento con Carta di credito cliccare su, compare la seguente videata, che introduce alla procedura per l effettuazione del pagamento. L. Per effettuare il pagamento con bollettino Mav selezionare il check box di riferimento e poi cliccare su, compare a video la seguente finestra di dialogo che consente all utente di poter aprire il file, in formato PDF, del bollettino Mav e poi stamparlo o selezionando Salva file eseguire il salvataggio del file sul proprio computer. Cliccare su OK per salvare o aprire il file. Cliccare su Annulla per invalidare l operazione. 34

36 Nota: la procedura con bollettino Mav può essere eseguita anche tramite Home Banking se la banca di riferimento dell utente mette a disposizione tale servizio bancario; in questo caso bisogna riportare il CODICE IDENTIFICATIVO MAV, indicato sul bollettino, quando richiesto dalla procedura di pagamento di tale modalità. M. Il tesserato per verificare che il pagamento è stato registrato dal sistema informatico FIPonline, deve procedere come descritto ai punti F, G, e H e se ciò è avvenuto compare la seguente videata. Nota: nel caso si riscontri che la registrazione non sia ancora avventa dopo che è trascorso un tempo congruo dall effettuazione del pagamento, si deve contattare l Ufficio Contabilità della FIP all indirizzo contabilita@fip.it (contabilita è senza accento) indicando Nome, Cognome, numero di tessera, Codice Fiscale e qualifica federale, è consigliato allegare la documentazione provante l effettuazione del pagamento con una delle due modalità previste. N. Dopo aver proceduto come descritto ai punti F e G al tesserato è mostrata nella sezione Riepilogo movimenti contabili la seguente videata; cliccare su presente del riquadro ALTRI MOVIMENTI per visualizzare le informazioni sui movimenti contabili effettuati. Nel riquadro SITUAZIONE GENERALE si può verificare la propria situazione creditizia o debitoria nel confronti della Federazione Italiana Pallacanestro e il relativo saldo. 35

37 Nota: si fa presente che tali informazioni sono presenti solo se il tesserato ha effettuato un movimento contabile o ha un debito un credito nei confronti della Federazione Italiana Pallacanestro; in caso contrario comparirà la seguente indicazione. Nota: nella sezione Riepilogo movimenti contabili, l utente effettua la procedura per il pagamento di quanto richiesto dalla Federazione Italiana Pallacanestro e può verificare la situazione dei movimenti contabili a lui riferiti. Per effettuare il pagamento si deve cliccare su link Per verificare i movimenti contabili si deve cliccare sul link Entrambi sono visualizzati nella sezione, ma non contemporaneamente; se presente il link Pagamenti non è presente il link Movimenti e viceversa e le informazioni a video riguardano la procedura non visualizzata nella sezione. Nota: quando il pagamento è stato registrato dal sistema Informatico della FIP, all utente compare nella sezione Rinnovo tesseramento (vedi punto C delle istruzioni a pag. 23) la seguente informazione. Inoltre cliccando su compare la seguente finestra di dialogo indicante che la richiesta di tesseramento è già stata inoltrata. 36

38 TESSERAMENTO GARE C.N.A. 14 TESSERAMENTO GARE La tessera gare verrà rilasciata solo ai tesserati C.N.A. in regola con il tesseramento C.N.A. e con gli adempimenti previsti dal Programma di Aggiornamento Obbligatorio (PAO) Il tesseramento gare può essere richiesto da ogni Società affiliata dal 1 agosto 2018 al 30 giugno 2019; anche per l anno sportivo 2018/2019 è disponibile la procedura interattiva gestibile via internet con il sistema FIPonline. Per l utilizzo della procedura è indispensabile la presenza, nella scheda anagrafica del tesserato C.N.A., dell indirizzo di posta elettronica e/o del numero di un telefono cellulare. Chiediamo pertanto, di accedere a FIPonline e controllare se nella propria anagrafica sia presente almeno uno dei due recapiti indicati, completando ed aggiornando le informazioni evidenziate dal sistema o mancati. La procedura interattiva consta dei seguenti passi. Ogni Società interessa alla emissione della tessera gare per uno o più tesserati C.N.A., accede a FIPonline ed effettua la richiesta di tesseramento, indicando obbligatoriamente tutti i campionati per i quali si richiede il tesseramento dell allenatore. Il sistema dopo aver controllato l avvenuto rinnovo del tesseramento C.N.A., e dopo aver verificato l adempimento degli obblighi PAO, informa a mezzo SMS o/o messaggio di posta elettronica il tesserato C.N.A. per il quale la Società ha effettuato la richiesta, invitando ad accedere a sua volta a FIPonline con le proprie credenziali di accesso (User name + password) per valutare la richiesta presentata dalla Società. Il tesseramento gare deve essere concluso (richiesta della Società ed accettazione del tesserato, entro l orario di inizio della gara indicando obbligatoriamente tutti i campionati per i quali si chiede il tesseramento dell allenatore. Il mancato perfezionamento della procedura di tesseramento gare, comunque effettuato, configura posizione irregolare ai sensi della normativa federale vigente. Per le società partecipanti al campionato di Serie A Professionistico sarà inviata apposita comunicazione in riferimento alle modalità di tesseramento gare dei propri tesserati C.N.A. PARTECIPAZIONE A GARE a. Tesseramento in esclusiva È obbligatorio il tesseramento in esclusiva nei seguenti casi: 1. Capo allenato di squadre partecipante al Campionato di Seria A professionistico, al Campionato di serie A2, Serie B/M, A1/Fe A2/F Assistente di squadra partecipante al Campionato di Seria A professionistico. 3. Preparatore Fisico di squadra partecipante al Campionato di Seria A professionistico. 4. Responsabile Settore Giovanile di squadre partecipanti al Campionato di Seria A professionistico, al Campionato di serie A2/M, Serie B/M ed A1/F. Un tesserato C.N.A. in esclusiva non può sottoscrivere altre richieste di tesseramento, neanche in caso di esonero o di risoluzione di rapporto, tanto consensualmente che per inadempienza. Gli allenatori tesserati in esclusiva possono essere tesserati anche per la Società satellite di quella principale. È consentito revocare il tesseramento gare in esclusiva di un allenatore mediante comunicazione scritta agli uffici del C.N.A. Nazionale da parte del tecnico e del Presidente o Dirigente Responsabile della Società, nei sette giorni antecedenti la prima gara di Campionato al quale prende parte la Società con la quale è in essere il tesseramento. 14 Vedi circolare CNA Prot. n /08/2018 USCITA al link 37

39 b. Tesseramento non in esclusiva Consente di svolgere attività tecnica, nel medesimo anno sportivo, anche per squadre di altre Società, purché non partecipanti allo stesso campionato (ad es: D-D / U18-U18). Il tesseramento non in esclusiva è obbligatorio per i campionati Regionali e Giovanili; in ogni caso l eventuale tesseramento in esclusiva verrà considerato NON IN ESCLUSIVA. c. Iscrizione a referto come Capo Allenatore Qualifica Allenatore Benemerito/Benemerito d Eccellenza Allenatore Nazionale Allenatore Istruttore Giovanile Allenatore di Base Allievo Allenatore Responsabile Settore Giovanile (Serie A Serie A2/M Serie B/M A1/F) Campionati Può allenare in tutte le categorie. Può allenare in tutte le categorie. Fino alla serie B/M, A2/F, C Gold e nei campionati Giovanili di eccellenza. Campionati Giovanili e Campionati Senior di competenza dei Comitati Territoriali, inclusi i Campionati Giovanili di eccellenza, ma con l esclusione del campionato di serie C Gold. Campionati Giovanili e Campionati Senior di competenza dei Comitati Territoriali, con esclusione Campionati Giovanili di eccellenza e serie C Gold. Può essere iscritto a referto esclusivamente come assi-stente allenatore in tutti i campionati regionali, e come Capo Allenatore, nel campionato di Promozione e serie C/F ed in tutti i campionati regionali senior a libera partecipazione (maschile e femminile). Iscritto a referto per almeno 14 partite, in uno o più campionati giovanili a cui prende parte la società con la qua-le è in essere il tesseramento. Impossibilità a inserirlo nella Lista N della prima squadra, fatta eccezione per il tesseramento C.N.A. che ricopre il ruolo di 1 assistente nel campionato di Serie B/M e A1/F. N.B. L iscrizione in lista elettronica in qualità di Capo Allenatore nei campionati nazionali dilettantistici è consentita, in casi del tutto eccezionali e soltanto per una gara durante l intera stagione sportiva, anche ad uno degli Assistenti Allenatori, anche non in possesso della qualifica richiesta per ricoprire il ruolo di Capo Allenatore. Anche al 2 Assistente nei campionati nazionali dilettantistici sarà consentita, in caso del tutto eccezionali e soltanto per una gara durante l intera stagione sportiva, la possibilità di essere iscritto in lista elettronica in qualità di 1 assistente, anche se non in possesso della qualifica richiesta per ricoprire tale ruolo. Per quanto riguarda il campionato di Seria A professionistico vale quanto sopra indicato, a patto che le persone interessate (1 e 2 assistente allenatore) abbiano sottoscritto un regolare contratto ai sensi della legge 91/1981 conforme all accordo di categoria collettivo. Per i campionati nazionali dilettantistici non rientrano in tale casistica esoneri, dimissioni o squalifiche. d. Iscrizione a referto come 1 Assistente Possono iscriversi a referto come 1 assistente solo tesserati C.N.A. in possesso della tessera gare ed in presenza del Capo Allenatore. Per il campionato di Seria A professionistico, il campionato di serie A2 ed il campionato di serie A1/F, occorre la qualifica di allenatore nazionale. e. Iscrizione a referto come 2 Assistente L inserimento in lista elettronica del 2 assistente è consentito solo in presenza del 1 assistente. f. Iscrizione a referto come 3 Assistente L inserimento in lista elettronica del 3 assistente, previsto esclusivamente per i Campionati Nazionali professionistici e dilettantistici maschili e femminili, è consentito solo in presenza del 2 assistente. 38

40 g. Iscrizione a referto come Pretaratore Fisico Per tutti i campionati possono essere iscritti a referto quale Preparatore Fisico, solo in presenza del Capo Allenatore i tesserati in possesso della tessera gare. h. Iscrizione a referto come Pretaratore Fisico di Base Per tutti i campionati Regionali Senior e Giovanili possono essere iscritti a referto quale Preparatore Fisico di Base, solo in presenza del Capo Allenatore i tesserati in possesso della tessera gare. Qualifica A - A2/M - A1/F Serie B/M A2/F Serie C Gold Capo Allenatore 1 Assistente 2 Assistente Addetto alle statistiche Allenatore Nazionale in esclusiva Allenatore Nazionale anche NON in esclusiva Allenatore anche NON in esclusiva Allenatore in esclusiva Allenatore di Base anche NON in esclusiva Tesserato CNA Allenatore in esclusiva Allenatori di base anche NON in esclusiva Tesserato CNA Allenatore anche NON in esclusiva Allenatori di base anche NON in esclusiva Tesserato CNA Regionali/Prov.li/Giovanili Allenatore di base NON ammesso in esclusiva Allievo Allenatore NON ammesso in esclusiva Tesserato FIP a qualsiasi titolo 3 Assistente Addetto alle statistiche Allenatore anche NON in esclusiva Tesserato CNA Tesserato CNA Non Previsto Non Previsto Preparatore Fisico Preparatore Fisico NON in esclusiva Preparatore Fisico Preparatore Fisico di base Preparatore Fisico di base anche NON in esclusiva Preparatore Fisico di base NON ammesso in esclusiva Responsabile Settore Giovanile Allenatore Nazionale in esclusiva Allenatore Nazionale in esclusiva Non obbligatorio Non obbligatorio Non obbligatorio Nota bene: A partire dalla stagione sportiva 2019/2020, il tesseramento gare del 1 Assistente nei campionati di Serie A2 maschile e A1 femminile, dovrà essere obbligatoriamente in esclusiva. ISTANZA ALLA COMMISSIONE TESSERAMENTO 15 Per richiedere la possibilità di sottoscrivere un duplice tesseramento è necessario inviare un apposita istanza (modello T-DCT), accompagnato dal versamento del previsto contributo di 50,00 euro sul conto corrente bancario (IT 90 A ) intestato a Federazione Italiana Pallacanestro (con chiara dichiarazione del codice FIP del Versante, Numero di Tessera C.N.A.) all attenzione della commissione di Tesseramento RESPONSABILE SETTORE GIOVANILE 16 Nei Campionati Nazionali di Serie A2, Serie B e A1/F, è obbligatoria la nomina del Responsabile del Settore Giovanile. La segnalazione del Responsabile del Settore Giovanile dovrà avvenire entro il 28 settembre Il Responsabile del Settore Giovanile dovrà essere iscritto in lista elettronica ed a referto (in qualità di Capo Allenatore od Assistente), per almeno 14 partite in uno o più Campionati Giovanili a cui prende parte la società con la quale è in essere il tesseramento. Nel caso di sostituzione del Responsabile del Settore Giovanile, nominato ad inizio stagione, per il conteggio delle 14 partite saranno sommate le iscrizioni in lista elettronica ed a referto di entrambi i Responsabili del Settore Giovanile nominati nel corso della stagione. Qualora le società non nominassero il Responsabile del Settore Giovanile, o qualora lo stesso non assolva all obbligo di cui sopra, sarà comminata alla società una multa di , Si vedono le indicazione da pag. 15 per lo svolgimento delle procedura 16 Vi vedono le DOA Tesseramento a pag. 34 al link 39

41 Pertanto, per quanto riguarda il Campionato Nazionale di Serie A2, il Responsabile del Settore Giovanile dovrà essere tesserato gare in esclusiva per squadre giovanili, con impossibilità di inserimento nella lista N della prima squadra. Per quanto riguarda il campionato di A1/F e il campionato nazionale di serie B/M, il ruolo di Responsabile del Settore Giovanile potrà essere ricoperto anche dal 1 assistente purché abbia la qualifica CNA richiesta per il Capo allenatore. (del. n.88 C.F. 30/09/2016) E obbligatorio, per tutti i Responsabili dei Settori Giovanili, la partecipazione ad un Clinic per allenatori di Settore Giovanile organizzato dalla FIP ed a n.2 allenamenti nell ambito dei Centri Tecnici Federali; qualora il Responsabile del Settore Giovanile non partecipi ad un Clinic di cui sopra, potrà assolvere a tale obbligo partecipando al Clinic Internazionale organizzato dalla FIP nei mesi di giugno/luglio. La mancata partecipazione ad uno dei Clinic suddetti (uno dei due Clinic per allenatori di Settore Giovanile, od il Clinic Internazionale) e/o ai n.2 allenamenti nell ambito dei Centri Tecnici Federali non consentirà ai soggetti interessati il tesseramento gare in qualità di Responsabile del Settore Giovanile per la stagione sportiva successiva. CAMPIONATO U13 MASCHILE E FEMMINILE 17 Normativa per l'istruttore Minibasket La tessera di Istruttore Minibasket consente l'iscrizione a referto per il Campionato Under 13, purché in regola con il piano di aggiornamento obbligatorio. Tali iscrizioni possono essere attuate per una sola Società partecipante al Campionato Under 13. Se l'istruttore Minibasket è anche un tesserato CNA, l'iscrizione a referto deve avvenire esclusivamente con la tessera CNA e, pertanto, valgono tutte le norme CNA compreso obbligo di aggiornamento. Se il tesserato CNA è in possesso della qualifica di Allievo Allenatore, può essere iscritto a referto con la tessera di Istruttore Minibasket. Se l'istruttore Minibasket non è un tesserato CNA, l'iscrizione a referto avviene con la sola tessera di Istruttore Minibasket valida per l'anno sportivo in corso. Per le Società partecipanti al campionato Under 13 è obbligatorio richiedere la tessera gare per l Istruttore Minibasket attraverso l apposita funzione di FIP Online. TESSERA GARE CONTRIBUTI ALLENATORI SOCIETA NON PROFESSIONISTICHE Categoria Allenatore Nazionale Allenatore Allenatore di Base Allievo Allenatore (*) Allenatore Straniero con formazione italiana (**) Allenatore Straniero senza formazione italiana Ruolo Capo Allenatore e 1 assistente Capo Allenatore e 1 assistente Capo Allenatore e 1 assistente Capo Allenatore e 1 assistente Capo Allenatore e 1 assistente Capo Allenatore e 1 assistente Serie A2 441, ,00 951,00 Serie A1F 361, ,00 951,00 Serie B e Serie A2 F 282,00 162,00 82, ,00 951,00 Serie C Gold 97,00 67,00 47, ,00 951,00 Serie C Silver 62,00 47,00 34, ,00 171,00 Serie D, Serie B reg. 47,00 33,00 28,00 28,00 47,00 171,00 Serie C Fem. - Promozione M 40,00 30,00 25,00 25,00 40,00 171,00 Giovanili M e Promozione F 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 171,00 1 a e 2 a Div. M e F; Giovanili F 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 171,00 Quote per tessera gare. *L Allievo Allenatore che ha superato l esame può sottoscrivere un tesseramento gare come assistente allenatore in tutti i campionati regionali e, come capo allenatore, nel campionato di Promozione e serie C/F ed in tutti i campionati regionali senior a libera partecipazione. La quota per il tesseramento gare dell Istruttore Minibasket per il Campionato Under 13 è equiparata a quella prevista per tale Campionato per gli Allenatori di Base. **Si intende Allenatore con formazione italiana l Allenatore straniero che ha frequentato e sostenuto positivamente gli esami presso corsi organizzati dal CNA. 17 Fonte DOA attività Giovanile consultabili al link 40

42 Tessera gara secondo assistente Campionato Allenatore Nazionale Allenatore Allenatore di Base Allievo Allenatore Allenatore straniero Tutti 25,00 25,00 25,00 25,00 171,00 TESSERA GARE CONTRIBUTI PREPARATORI FISICI SOCIETA NON PROFESSIONISTICHE Campionato Contributo Preparatore Fisico Campionato Primo Camp. Naz. Dil. Gold Silver - Serie A1 F 111,00 Altri Campionati Senior e Giovanili 57,00 Preparatore Fisico di Base serie B A2F e tutti gli altri campionati regionali. 47,00 Nota: per le Società Professionistiche i contributi richiesti per la tessera gare dei tesserati CNA sono i seguenti. Tessera gara Capo allenatore e 1 assistente Campionato Allenatore Nazionale Allenatore straniero con formazione italiana Allenatore straniero senza formazione italiana RUOLO Capo allenatore e 1 assistente Capo allenatore e 1 assistente Capo allenatore e 1 assistente Serie A 461,00 461,00 951,00 Tessera gara secondo assistente Campionato Allenatore Nazionale Allenatore Allenatore straniero con formazione italiana Allenatore straniero senza formazione italiana Tutti i campionati 25,00 25,00 25,00 171,00 Campionato Contributo Preparatore Fisico Seri A 111,00 41

43 PROGETTO AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO Dal regolamento del Progetto di Aggiornamento Obbligatorio 18 (d ora in poi denominato PAO) per gli Allenatori ed i Preparatori Fisici di Pallacanestro riportiamo le seguenti informazioni. 6. DURATA DEL PAO Il periodo in cui ogni allenatore deve raggiungere i crediti stabiliti è di 11 mesi. Il periodo in cui è possibile organizzare eventi di aggiornamento va dal 1 settembre 2018 al 31 luglio Gli eventi di aggiornamento organizzati nel luglio 2019 potranno valere per il PAO 2018/2019 o, a richiesta di chi avesse già acquisito i crediti necessari, per il PAO 2019/ NUMERO MINIMO DI CREDITI DA ACCUMULARE ANNUALMENTE Ciascuna categoria di tesserati CNA dovrà accumulare un numero di crediti, secondo la seguente tabella: QUALIFICA PAO ALLIEVO ALLENATORE 6 CREDITI ALLENATORE BASE 6 CREDITI ISTRUTTORE GIOVANILE 6 CREDITI ALLENATORE 6 CREDITI ALLENATORE NAZIONALE 3 CREDITI PREPARATORE FISICO DI BASE 6 CREDITI PREPARATORE FISICO 3 CREDITI Nel caso in cui un preparatore fisico sia anche un allenatore, il numero di crediti da accumulare dipenderà dalla qualifica di allenatore (6 se Allievo Allenatore, Allenatore di Base, o Allenatore, 3 se Allenatore Nazionale). 8. SANZIONI E RECUPERO CREDITI La mancata acquisizione dei crediti di cui al punto 7 non consentirà il rilascio della tessera gare per la stagione successiva. I tesserati che non avessero assolto totalmente all obbligo dell aggiornamento potranno recuperare i crediti mancanti durante l intera stagione sportiva; ai tesserati di cui sopra verrà rilasciata la tessera gare nel momento in cui saranno recuperati i crediti mancanti. Il CNA si riserva comunque la possibilità di valutare quei casi eccezionali, previa presentazione da parte del richiedente di documentata motivazione, che possa consentire di acquisire la tessera gara anche senza aver accumulato tutti i crediti previsti. Il provvedimento in merito all istanza verrà valutato richiedendo anche al Comitato Regionale FIP competente il proprio parere. Esempio: un tesserato CNA non ha raggiunto il numero minimo di crediti necessari, per cui decide di inoltrare preventiva istanza al CNA, motivando la propria posizione. Il CNA ricevuta l istanza provvederà a richiedere al Comitato Regionale FIP competente un parere in merito. Ricevuto il parere da parte del Comitato Regionale FIP, il CNA prenderà i provvedimenti del caso. 9. CATEGORIE ESENTATE Sono esentate dall obbligo dell aggiornamento le seguenti categorie: allenatori benemeriti d eccellenza; allenatori benemeriti; allenatori con almeno venticinque di anzianità di tessera 19 ; allenatori che svolgono la propria attività all estero (vedi delibera commissariale n.64 comunicato ufficiale n.230 del 6 novembre 2008). allenatori che per motivi di lavoro (documentati) hanno risieduto all estero per un periodo minimo di 5 mesi. 18 Anno sportivo 2018/2019 pubblicato sul sito del CNA Link di riferimento 19 Per ottenere l esenzione l allenatore interessato deve inviare un a allenatori@fip.it allegando il modulo compilato per Esenzione PAO che si scarica al seguente link esenzione è definitiva pertanto dalla stagione successiva non dovrà più essere richiesta. 42

44 Allenatori professionisti, con regolare contratto depositato, salvo aver fatto da relatore ad almeno una lezione. 12. VALORE DEI CREDITI Ad ogni evento di aggiornamento, pari a 3 ore di lezione, saranno assegnati n.3 crediti. Ai Clinic di Settore Giovanile ed Internazionali organizzati dal C.N.A. potranno essere assegnati, valutato il programma delle lezioni, 6 crediti. Ai Clinic organizzati in occasione delle Giornate Azzurre, pari a 3 ore di lezione, saranno assegnati n.3 crediti. I Preparatori Fisici di Base avranno la possibilità di acquisire n.3 crediti PAO utilizzando le apposite lezioni in e-learning. Ogni regione potrà organizzare un massimo di due lezioni di aggiornamento per provincia ed un massimo di quattro lezioni di aggiornamento nel capoluogo (o in luogo a scelta del Presidente della Commissione Regionale Allenatori). Il clinic organizzato in occasione delle Giornate Azzurre non rientra nel conteggio di cui sopra. Il C.N.A. si riserva, comunque, di valutare l accreditamento di ulteriori eventi. Non vi sono obblighi rispetto ai tempi intercorrenti fra una riunione e l altra o alla distribuzione degli eventi sul territorio (possibili anche più riunioni contemporanee nella stessa regione). Non sarà possibile organizzare riunioni di aggiornamento 7 giorni prima e 7 giorni dopo la data fissata per lo svolgimento dei Clinic organizzati dal C.N.A. Il CNA attiverà un azione di continuo monitoraggio del territorio, volta al controllo dell aggiornamento (per quanto attiene sia al numero di eventi sia alla varietà degli stessi), offerto da parte delle proprie strutture periferiche. Al fine di consentire la valutazione dell evento e la relativa assegnazione dei crediti, le proposte circa i relatori e gli argomenti da trattare dovranno pervenire al CNA con un anticipo di dieci giorni rispetto alla data dell evento (ad esempio per una riunione organizzata in data 11, la richiesta deve pervenire entro il giorno 1 dello stesso mese). La partecipazione ai corsi di formazione nazionale estivi del CNA non dà diritto a crediti per i partecipanti. Concedono invece n.3 crediti al Capo istruttore, agli Assistenti e ai Relatori esterni. Per i relatori degli eventi sarà sufficiente la partecipazione ad un incontro in qualità di relatore, o ad un incontro in qualità di partecipante, per assolvere al proprio aggiornamento. Il Clinic CNA sarà organizzato a pagamento con quota da definirsi; avrà luogo presumibilmente nel mese di giugno 2019 e concederà n.6 crediti da conteggiare nel corrente progetto d aggiornamento, per tutti quegli allenatori che non avessero ancora raggiunto i crediti necessari al momento dell iscrizione. Mentre per quegli allenatori che al momento dell iscrizione al Clinic avessero già raggiunto i crediti necessari, i crediti acquisiti con la partecipazione al Clinic stesso verranno conteggiati nel successivo progetto d aggiornamento. 15. FORMAZIONE ESTIVA DEL CNA Gli allenatori che verranno ammessi ai corsi estivi di formazione organizzati dal CNA (Corso Allenatore 1 e 2 anno, Corso Allenatore Nazionale) dovranno aver acquisito il numero minimo di crediti previsti dal PAO prima dell inizio del corso stesso. La mancanza di tale requisito determina l esclusione dal corso stesso. 17. CASISTICA PARTICOLARE Per quei tesserati CNA che da almeno 5 anni consecutivi non abbiano fatto richiesta di tesseramento gare e che, solo ed esclusivamente durante la stagione in corso, richiedono la tessera gare senza aver raggiunto nell aggiornamento precedente il numero minimo di crediti, la tessera gare verrà concessa solo per l anno in corso. Tali allenatori per ottenere la tessera gare per l anno successivo dovranno comunque aver accumulato i crediti previsti nell anno in corso. 43

45 ISTRUZIONI PER ISCRIZIONE A CORSO P.A.O. Entrare nella propria area riservata presente nel servizio FIPonline con le proprie credenziali, numero di tessera a sei cifre preceduta dalla lettera L e la password; quest operazione porta a visualizzare l home page e la barra delle Funzioni. per visualizzare il seguente me- Posizionare il puntatore del mouse sulla funzione nu, cliccare su. È visualizzata la sezione Iscrizione ad un Corso. Cliccare sulla scheda, compare l elenco dei corsi disponibili, se non visibile utilizzare la barra di scorrimento della finestra del browser. Ricercare il corso che interessa, se non visibile utilizzare la barra di scorrimento presente nella scheda, e successivamente su. 44

46 È visualizzata la seguente finestra di dialogo cliccare su per portare a termine l iscrizione, cliccare su per uscire dalla procedura di registrazione alla lezione P.A.O. Dopo aver cliccato su compare a video la finestra di dialogo che conferma all utente l avventa iscrizione al corso prescelto. Cliccare su Nota: dopo aver eseguito l iscrizione, nella scheda Corsi Disponibili al posto della dicitura c è in riferimento al corso scelto dall utente. Chiarimento: l incaricato del Comitato Territoriale che organizza la lezione PAO al fine di rendere possibile l iscrizione con la modalità sopra descritta, deve espletare una serie di atti obbligatori, uno dei quali è quello di inserire la data entro cui ci si può registrare alla lezione; per cui se il corso di aggiornamento non appare nella scheda Corsi Disponibili è perché il termine di iscrizione è scaduto o perché la procedura non è stata compiuta. 45

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