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1 COMUNE DI SAN GIOVANNI INCARICO (PROVINCIA DI FROSINONE) REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI Applicazione tassa RSU

2 REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. TITOLI I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA Art. 1 Istituzione della tassa Ai sensi e per gli effetti del Capo III del D. Lgs n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell ambito del territorio comunale, è istituita la tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal seguente regolamento. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo è determinato ai sensi dell art. 61 del D. Lgs. 507/93. Art. 2 Zone di effettuazione del servizio Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime privativa nell ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi. Il perimetro del servizio, l eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana. Gli occupanti o detentori di insediamenti comunque situati, fuori dall area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori viciniori. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, detto servizio è attuato. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa.

3 Nelle zone sterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio. L interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimento organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o di pericolo alle persone o all ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione. Art. 3 Presupposto della tassa ed esclusioni La tassa è dovuta per l occupazione o detenzione di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento di nettezza urbana. Per l abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all abitazione ed al fabbricato. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originario o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Nell unità immobiliare adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l obbligo dell ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri. Art. 4 Soggetti attivi e soggetti responsabili del tributo

4 La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. Per le parti comuni del condominio di cui all art del codice civile, che possono produrre rifiuti, qualora la relativa superficie non risulti indicata dai soggetti passivi nella denuncia originaria o di variazione, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio delle seguenti quote, in rapporto al numero dei condomini. Del 5% per i condomini da 1 a 10 alloggi; Del 10% per i condomini da 10 a 20 alloggi; Del 20% per i condomini oltre 20 alloggi. Resta ferma l obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo. L amministratore del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all ufficio tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l elenco degli occupanti o detentori dei locali od aree del condominio e del centro commerciale integrato. Per le unità immobiliari adibite ad abitazioni, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiore a 12 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario. Art. 5 Inizio e cessazione dell occupazione o detenzione La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un autonoma obbligazione tributaria. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall amministratore come previsto dall articolo precedente. La cessazione nel corso dell anno, dell occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l utente dimostra di non aver

5 continuato l occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dall utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d ufficio. TITOLO II TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA Art. 6 Parametri La tassa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti. Art. 7 Locali ed aree tassabili Si considerano locali tassabili, agli effetti dell applicazione della presente tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l esterno, qualunque ne sia la destinazione o l uso. Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani: - tutti i vani in genere interni all ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine ecc.) che accessori ( anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, ecc.) mentre sono tassate al 50% di quanto previsto per le abitazioni principali le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell edificio (autorimesse, rimesse, serre ornamentali, escluse quelle a terra); - tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o botteghe e laboratori di artigiani; - tutti i vani principali o accessori adibiti all esercizio di alberghi ( compresi gli alberghi diurni e bagni), locande, ristoranti, trattorie, pensioni con solo vitto, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi e i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;

6 - tutti i vani principali od accessori ad uffici commerciali, industriali, di società di assicurazione o simili, di banche, teatri, cinematografi, di case di cura private o simili, nonché tutti i vani di stabilimenti, edifici industriali e autorimesse; - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e divertimento, sale da gioco e da ballo ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza; - tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale di aspetto, atri, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti ecc.) dei collegi istituiti di educazione privati e delle collettività in genere; - tutti i vani, nessuno escluso, degli uffici delle Amministrazioni statali, parastatali, degli Enti Pubblici, delle Associazioni di natura esclusivamente culturale, politica e sportiva a carattere popolare, delle Organizzazioni Sindacali, degli Enti di Assistenza, caserme, stazioni, ecc. Si considerano aree tassabili quelle adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all aperto e banchi di vendita all aperto, nonché a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possano prodursi rifiuti, la quale non costituisca accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai sensi del precedente comma. Non sono computate nella superficie tassabile le parti di aree che svolgano una mera funzione ornamentale (es. aiuole, spazi verdi, ecc.). Sono inoltre tassabili: a) le aree che non costituiscono pertinenza od accessorio, secondo i criteri dettati dalla disciplina civilistica in materia, di locali assoggettati alla tassa; b) le aree su cui si svolga un attività privata, idonea alla produzione di rifiuti urbani, intesi nella eccezione indicata dall art. 2, 2 comma, punti 1 e 2 del DPR 915/1982 (cioè rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere ed i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune). Non sono tassabili le stalle che ospitano animali; i pollai; i porcili; le rimesse o depositi per derrate agricole; le tettoie, chiuse od aperte, con copertura a vista e con uso non suscettibile di abitazione. A tutte le tipologie di locali ed aree tassabili di cui al presente art. 7, comprese all interno dei confini delle Contrade San Cataldo, Starze e Vignarola così come individuati nel vigente P.R.G., viene applicata una riduzione della TARSU di 100, a titolo di compensazione dei gravi disagi causati dalle esalazioni nauseabonde derivanti dall Impianto di riciclaggio dei RSU di Colfelice, riduzione che sarà compensata con una conseguente maggiorazione della TARSU di 100 a carico di tutte le Contrade componenti il Comune di San Giovanni Incarico.

7 Art. 8 Locali ed aree non tassabili In applicazione a quanto previsto dall art. 3 comma 2. del presente regolamento, si Considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree: - i locali riservati a impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell uomo; - le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all attività sportiva; - le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori in base alle norme vigenti. Art. 9 Computo delle superfici La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa sono computate per il 25%. Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente, sono computate del 50%. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall anno successivo. Art. 10 Ulteriori esenzioni Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti: a) i locali ed aree utilizzati per l esercizio di culti ammessi nello stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

8 b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento ad esclusione degli Edifici scolastici; c) le persone sole con reddito inferiore a 10 milioni annui; d) gli agricoltori diretti che dimostrano di essere tali (iscrizioni negli elenchi dei contributi unificati) con reddito inferiore a 10 milioni annui. Art. 11 Classificazione dei locali ed aree Cat. I: a) abitazioni private; b) abitazioni coloniche che nell area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti hanno situata la strada di accesso alle abitazioni medesime. Cat. I Bis: a) case coloniche situate fuori dall area di raccolta; b) case sparse situate fuori dall area di raccolta. Cat. II alberghi, alberghi diurni, pensioni, caserme, case di riposo, sedi di collettività. Cat. III circoli, sale da gioco. Cat. IV studi professionali in genere. Cat. V ospedali, istituti di cura pubblici e privati (limitatamente alle superfici che non producono, di regola, rifiuti speciali): Cat. VI negozi in genere, aree adibite a banchi di vendita all aperto, nonché botteghe artigianali ed esercizi pubblici. Cat. VII autorimesse, aree destinate a parcheggio autoveicoli a pagamento. Cat. VIII stabilimenti ed edifici industriali (limitatamente alle superfici che non producono rifiuti speciali, tossici o nocivi). Cat. IX locali sede di Enti Pubblici, Associazioni ed istituzioni di natura religiosa, culturale, politica, sindacale, sportive. Cat. X Banche ed istituti di credito.

9 Cat. XI distributori di carburante. Cat. XII aree scoperte destinate ad usi diversi da quelli sopra indicati. Art. 12 Tassa giornaliera Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente o ricorrente locali ed aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E temporaneo l uso inferiore a sei mesi e non ricorrente. La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione dei rifiuti, maggiorata del 50%. Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente alla tassa per l occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall art. 50 del D. Lgs. 507/93; il pagamento costituisce assolvimento dell obbligo di denuncia. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all atto dell accertamento dell occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interesse ed accessori. Art. 13 Denunce 1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell art. 70 del D. Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all inizio dell occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. 2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell uso dei locali e delle aree stesse. 3. E fatto obbligo all amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l elenco degli

10 occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato. 4. La denuncia deve contenere: a) l indicazione del codice fiscale; b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza; c) per gli Enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali; d) l ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l uso cui sono destinati; e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree; f) la provenienza; g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale. 5. L ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, in caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale. Art. 14 Decorrenza della tassa 1. La tassa ai sensi dell art. 64 del D. Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un autonoma obbligazione tributaria. 2. L obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l utenza. 3. La cessazione nel corso dell anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata. 4. in caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l occupazione o la detenzione dei locali ed aree se la tassa sia stata assolta dall utente subentrante.

11 5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto e riconosciuto non dovuto è disposto dall ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo. Art. 15 Mezzi di controllo 1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d ufficio tramite rilevazioni della misura e destinazione delle superfici imponibili, l ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall art. 76 del decreto Legislativo stesso. Art. 16 Sanzioni 1. Per le violazioni previste dall art. 76 del D. Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981. Art. 17 Accertamento, riscossione e contenzioso. 1. L accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall art. 71 e dall art. 72 del D. Lgs. 507/ Il contenzioso, fino all insediamento degli organi previsti dal D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell art. 63 del DPR 28 gennaio 1988, n. 43 e dell art. 20 del DPR 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

12 Art. 18 Disposizioni transitorie Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso, ad eccezione di quelle previste dagli art. 2, comma 3, art. 4, commi 2, 4 e 5, art. 5 comma 3, art. 9 commi 2 e 3, che hanno decorrenza dal.

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