LA VALUTAZIONE MEDICO LEGALE DEL DANNO

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1 «Dall essere di Parmenide al valore della persona: tra storia e medicina legale della Pubblica Amministrazione» I Congresso Nazionale LA VALUTAZIONE MEDICO LEGALE DEL DANNO criticità operative e valutative la nostra esperienza Ten. Col. CSArn Ernesto GIORGIO Presidente 1^ C.M.O. DMML Bari 1

2 RIFERIMENTI NORMATIVI Legge 15 luglio 1950, n 539 Legge 22 febbraio 1968, n 101 Legge 24 maggio 1970, n 366 Legge 27 ottobre 1973 n 629 Legge 28 novembre 1975 n 624 Legge 23 dicembre 1978, n 915 Legge 13 Agosto 1980, n. 466 Legge 3 giugno 1981 n 308 Legge 20 ottobre 1990 n 302 Legge 23 novembre 1998 n 407 DPR 28 LUGLIO 1999, N 510 (Regolamento) o (Art. 2 Amministrazioni competenti MI MGG - MD) o (Art. 3 Domanda) o (Art. 5 Valutazione CMO: NC - % - CRI) o (Art Pref PG - Com: RC + PV + PARERE) I Congresso Nazionale 2

3 Legge 23 dicembre 2000 n 388 Legge 24 dicembre 2003, n 369 (Legge Finanziaria 2004) Legge 3 agosto 2004 n 206 Legge 23 dicembre 2005 n 266 (Legge Finanziaria 2006) DPR 7 luglio 2006 n 243 (Regolamento) Legge 27 dicembre 2006, n 296 (Legge Finanziaria 2007) Legge 29 novembre 2007, n 222 Legge 24 dicembre 2007, n 244 (Legge Finanziaria 2008) DPR 30 ottobre 2009, n 181 (Regolamento) Consiglio di Stato Parere 2881/15 del 23 ottobre 2015 Ispettorato Generale della Sanità Militare MD SSMD del Criteri e competenze medico-legali per gli accertamenti e le valutazioni effettuate dalle C.M.O. in tema di istituti normativi riguardanti le vittime del dovere, dei soggetti equiparati, della criminalità organizzata, delle richieste estorsive e dell usura, del terrorismo e delle stragi di tale matrice I Congresso Nazionale 3

4 Legge 23 dicembre 2005 n 266 (Finanziaria 2006) Art. 1 - comma 563 Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità I Congresso Nazionale 4

5 Legge 23 dicembre 2005 n 266 (Finanziaria 2006) Art. 3 legge 13 agosto 1980 n 466 Ai Magistrati Ordinari, ai militari dell Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, del Corpo degli Agenti di custodia, al personale del Corpo Forestale dello stato, ai funzionari di Pubblica Sicurezza, al personale del corpo di polizia femminile, al personale civile dell amministrazione degli Istituti di Prevenzione e di Pena, ai Vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze Armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni subite abbiano riportato un invalidità permanente non inferiore all 80% della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d impiego è concessa.. DPR 7 luglio 2006 n 243 REGOLAMENTO (comma 565, Legge 266/2005) Art. 2 con riferimento ad eventi verificatisi sul territorio nazionale dal 1 gennaio 1961 ed all estero dal 1 gennaio 2003 I Congresso Nazionale 5

6 Legge 23 dicembre 2005 n 266 (Finanziaria 2006) Art. 1 - comma 564 Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 (ovvero alle vittime del dovere) coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative Art. 1, comma 1, lettera C DPR 243/06 (Finanziaria 2006): le condizioni comunque implicanti l esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto Art. 6, comma 3 DPR 243/06 (Finanziaria 2006): le infermità si considerano dipendenti da causa di sevizio, per particolari condizioni ambientali od operative di missione, solo quando le straordinarie circostanze ed i fatti di servizio ne sono stati la causa ovvero la concausa efficiente e determinante I Congresso Nazionale 6

7 EQUIPARATI causa di servizio nella causa di servizio I Congresso Nazionale 7

8 DPR 7 luglio 2006 n 243 REGOLAMENTO (comma 565, Legge 266/2005) Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità, a norma dell art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n 266 Art. 2 con riferimento ad eventi verificatisi sul territorio nazionale dal 1 gennaio 1961 ed all estero dal 1 gennaio 2003 Art. 3 si osservano in quanto compatibili le disposizioni di cui al DPR 28 luglio 1999, n 510 Art. 6 Dipendenza 1. L accertamento della dipendenza da causa di servizio per particolari condizioni ambientali od operative di missione nei casi previsti dall art 1 comma 564 l. 266/2005 (EQUIPARATI) è effettuato secondo le procedure di cui al DPR 461/2001 (parere motivato - CVCS) 2. Le CMO esprimono il giudizio sanitario sulla percentualizzazione dell invalidità di cui all art. 5 I Congresso Nazionale 8

9 DPR 7 luglio 2006 n 243 REGOLAMENTO (comma 565, Legge 266/2005) CRITERIOLOGIA VALUTATIVA Art. 5 Percentualizzazione della invalidità permanente 1. La percentuale della invalidità permanente, viene valutata in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d uso, approvate con il decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992 e successive modificazioni. 2. La percentualizzazione del danno biologico viene valutata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2000 e successive modificazioni I Congresso Nazionale 9

10 REGOLAMENTO: D.P.R. 243/2006 PRECISI RIFERIMENTI MEDICO-LEGALI DI VALUTAZIONE DEL DANNO PER VITTIME DEL DOVERE ED EQUIPARATI CAPACITA LAVORATIVA ( DM INV. CIVILE ) DANNO BIOLOGICO ( DM INAIL ) REGOLAMENTO: D.P.R. 181/2009 (art. 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206) DANNO MORALE IC = DB + DM + (IP-DB) I Congresso Nazionale 10

11 Consiglio di Stato Parere 2881/15 del 23 ottobre 2015 problematiche interpretative concernenti la normativa di Vittima del Dovere, del Terrorismo e della C.O. I Congresso Nazionale 11

12 Nesso di causalità VITTIME DEL DOVERE Legge 13 Agosto 1980, n. 466 SCHEDA N. 1 Art. 3:.in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all 80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d impiego, è concessa una elargizione nella misura di. Legge 23 Dicembre 2005, n. 266 Art. 1,comma 563: Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un invalidità permanente in attività di servizio o nell espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: Composizione della CMO ABROGATO: D.M. 30 Ottobre 1980 Art. 8, comma 4: CMO ex Art. 172 e segg. D.P.R. 1092/73; ABROGATO: D.P.R. 19 Aprile 1994, n. 364 Art. 6: CMO ex art. 165 del d.p.r. 1092/1973; per le vittime civili la Commissione è integrata da due sanitari della Polizia di Stato esperti in medicina legale. VIGENTE: D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510 Art. 5, comma 1 CMO ex Art. 172 e segg. D.P.R. 1092/73, attualmente riassettati nell art. 193 del D.lgs n. 66/2010, composta anche da un ufficiale o funzionario medici della Forza Armata o Forza di Polizia di appartenenza o dei Vigili del fuoco dell avente diritto, come terzo componente; per gli aventi diritto dell Arma dei Carabinieri la Commissione è integrata da due ufficiali medici dell Arma CC.; per le vittime civili la Commissione è integrata da due sanitari della Polizia di Stato esperti in medicina legale. I Congresso Nazionale 12

13 Valutazione del danno ABROGATO: D.M. 30 Ottobre 1980 Art. 8, comma 4: Tabelle A e B annesse al D.P.R. 915/1978 e percentualizzando l invalidità con Tabelle previste dal D.P.R. 1124/1965. ABROGATO: D.P.R. 19 Aprile 1994, n. 364 Art. 10: La percentualizzazione della invalidità permanente, viene valutata in base alle tabelle di cui al D.M. ( Sanità) 5 febbraio 1992 ( Invalidità Civile). SUPERATO - Grado e percentualizzazione senza riferimento ad alcuna tabella; avendo fatto riferimento al predetto Art. 172 e segg. con deduzione interpretativa erano da intendersi quelle previste dal T.U. ovvero quelle annesse al D.P.R. 915/1978 e succ. mod.. VIGENTE: D.P.R. 7 Luglio 2006, n. 243 Art. 5: La percentualizzazione della invalidità permanente (I.P.), viene valutata in base alle tabe lle di cui al D.M. (Sanità) 5 febbraio 1992 ( Invalidità Civile). La percentualizzazione del danno biologico (D.B.), viene effettuata con le Tabelle di cui al D.M. (Lavoro e Prev. Soc.) 12 luglio Indicazione di una percentuale unica indicante l invalidità complessiva (IC) comprensiva solo della valutazione del danno biologico; alla stregua di quanto risulta dalle premesse del D.P.R. n. 181 del 2009 circa la necessità di integrazione dei criteri medico -legali del D.P.R. 243 del 2006 nonchè tenuto conto che il riferimento alla capacità lavorativa è limitato da quest ultimo Decreto solo alla predetta tabella (Invalidità Civile) ed in sede di (prima) valutazione non è comprensiva del riconoscimento del danno moral e, la percentuale unica indicante l invalidità complessiva può essere ricavata, applicando lo stesso criterio di cui all art. 4, lettera d), del citato D.P.R. n. 181 del 2009, dalla somma delle percentuali del danno biologico e del valore, se positivo, ris ultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa (valutata solo in base al D.M. 5 Febbraio 1992) e la percentuale del danno biologico: IC = DB + (IP DB). I Congresso Nazionale 13

14 SCHEDA N. 1 Individuazione ed indicazione della data di conoscibilità dell evento dannoso, inteso come menomazione permanente dell integrità psico-fisica indennizzabile. Individuazione ed indicazione della data di stabilizzazione della menomazione permanente dell integrità psico-fisica, quando risulti incidente e quantificabile almeno in una misura non inferiore ad ¼ della capacità lavorativa. Possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute ed indennizzate, anteriormente al 1 gennaio 2006, ai sensi dell art. 4 del D.P.R. 181/2009 con la prevista formula: IC = DB + DM + (IP DB). Nei casi di decesso della vittima, indicazione del giudizio di interdipendenza o di aggravamento causato per effetto diretto e determinante delle lesioni o delle infermità già indennizzate con la morte. Valutazione del nesso causale VIGENTE: D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510 Art. 5, comma 1 La CMO esprime il giudizio sanitario sulle cause delle ferite o lesioni che hanno determinato il decesso o la invalidità. I Congresso Nazionale 14

15 EQUIPARATI ALLE VITTIME DEL DOVERE Legge 23 dicembre 2005, n. 266 SCHEDA N. 2 Nesso di causalità Art. 1, comma 564: Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative Composizione della CMO VIGENTE: D.P.R. 7 Luglio 2006, n. 243 Art. 6, comma 2: CMO ex art. 193 del D.lgs n. 66/2010, integrata da un ufficiale o funzionario medici della Forza Armata o Forza di Polizia o dei Vigili del fuoco di appartenenza dell avente diritto; per gli aventi diritto dell Arma dei Carabinieri la Commissione è integra ta da due ufficiali medici dell Arma CC. Valutazione del danno VIGENTE: D.P.R. 7 Luglio 2006, n. 243 Art. 5: La percentualizzazione della invalidità permanente, viene valutata in base alle tabelle di cui al D.M. ( Sanità) 5 febbraio 1992 ( Invalidità Civile) e relative modalità applicative. La percentualizzazione del danno biologico, viene effe ttuata con le Tabelle di cui al D.M. (Lavoro e Prev. Soc.) 12 luglio Indicazione di una percentuale unica indicante l invalidità complessiva (IC) compr ensiva solo della valutazione del danno biologico; alla stregua di quanto risulta dalle premesse del D.P.R. n. 181 del 2009 circa la necessità di integrazione dei criteri medico -legali del D.P.R. 243 del 2006, tenuto conto che il riferimento alla capacità lavorativa è limitato da quest ultimo Decreto solo alla predetta tabella (Invalidità Civile) ed in sede di (prima) valutazione non è comprensiva del riconoscimento del danno morale, la percentuale unica indicante l invalidità complessiva può essere ricavat a, applicando lo stesso criterio di cui all art. 4, lettera d), del citato D.P.R. n. 181 del 2009, dalla somma delle percentuali del danno biologico e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capac ità lavorativa (valutata solo in base al D.M. 5 Febbraio 1992) e la percentuale del danno biologico: IC = DB + (IP DB). I Congresso Nazionale 15

16 SCHEDA N. 1 Individuazione ed indicazione della data di conoscibilità dell evento dannoso, inteso come menomazione permanente dell integrità psico-fisica indennizzabile. Individuazione ed indicazione della data di stabilizzazione della menomazione permanente dell integrità psico-fisica, quando risulti incidente e quantificabile almeno in una misura non inferiore ad ¼ della capacità lavorativa. Possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute ed indennizzate, anteriormente al 1 gennaio 2006, ai sensi dell art. 4 del D.P.R. 181/2009 con la prevista formula: IC = DB + DM + (IP DB). Nei casi di decesso della vittima, indicazione del giudizio di interdipendenza o di aggravamento causato per effetto diretto e determinante delle lesioni o delle infermità già indennizzate con la morte. Valutazione del nesso causale VIGENTE: D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 art. 6, comma 4: Il Comitato di Verifica per le Cause di servizio (CVCS) accerta la riconducibilità delle infermità dipendenti da causa di servizio alle particolari condizioni ambientali od operative di missione. I Congresso Nazionale 16

17 DOVERE EQUIPARATI % invalidità IC = DB + (IP DB) IC = DB + (IP DB) nesso causale CMO CVCS data conoscibilità CMO CMO data stabilizzazione (se diminuzione c.l. > 25%) nei casi decesso indicazione giudizio int.za o agg.to tra lesioni/infermità e la morte CMO CMO CMO CMO indicazione se lesioni/infermità hanno comportato la cessazione dal rapporto di impiego CMO CMO I Congresso Nazionale 17

18 NOSTRA ESPERIENZA CMO 1^ DMML BARI NESSO CAUSALE (vitt. dovere) criticità e determinazioni difficoltà tecniche accertamento ml a distanza dall evento traumatico - evoluzione peggiorativa? - coesistenza? - preesistenza? attenta ricostruzione storico clinica precedenti sanitari necessità acquisire verbali DCS e cartelle cl. CRITERI METODOLOGIA ML DPTS? SEMPRE consulenza specialistica in sede osservazioni tecniche di parte esprimere chiaramente nel BLG al GD: 1) la menomazione accertata riconducibile e.t. 2) altre inf. NON riconducibili (MOTIVARE) I Congresso Nazionale 18

19 NOSTRA ESPERIENZA CMO 1^ DMML BARI VALUTAZIONE DANNO (Dovere ed Equip.) criticità e determinazioni La criteriologia ad oggi risulta definita IC = DB + (IP-DB) Per Danno Biologico chiaro riferimento tabellare (DM ) Per Capacità Lavorativa Valutazione osserva i riferimenti tabellari (criteri analogia equivalenza) ( criterio proporz. per riduzione o incremento) - Riferimento tabellare chiaro (IC) - NO automatismo precedente ascrivibilità tabellare per EI o PPO (anche verbali IC) (non vincolante ma tenerlo in conto) Indicare al GD quanto la menomazione incide funzionalmente (nulla minima lieve media grave) Valutazione patologie tumorali - per coerenza e proporzionalità valutativa - per evitare disparità di trattamento tabelle poco indicative Prognosi aperta (valutazione? STABILIZZAZIONE?) I Congresso Nazionale 19

20 Inserire verbale I Congresso Nazionale 20

21 Inserire verbale I Congresso Nazionale 21

22 Inserire verbale I Congresso Nazionale 22

23 Inserire verbale I Congresso Nazionale 23

24 Inserire verbale Grazie per l attenzione I Congresso Nazionale 24

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