Version date: International Outer Space Law, Volume 1, Part 1 11/7/ :15:00 AM OPS-Alaska
|
|
- Nicola Franchi
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 TRATTATO SUI PRINCIPI CHE REGOLANO LE ATTIVITÀ DEGLI STATI NELL'ESPLORAZIONE E NELL'USO DELLO SPAZIO EXTRA- ATMOSFERICO, IVI COMPRESI LA LUNA E GLI ALTRI CORPI CELESTI 610 UNTS 205 Adottato a Londra, Mosca e Washington il 27 gennaio 1967 Entrato in vigore il 10 ottobre 1967 GLI STATI PARTI DEL PRESENTE TETTATO, Ispirati dalle grandi prospettive che l'ingresso dell'uomo nello spazio extra-atmosferico ha dischiuso all'umanità; Riconoscendo che il progresso dell'esplorazione e dell'utilizzazione dello spazio extraatmosferico a scopi pacifici è nel comune interesse dell'intera umanità; Ritenendo che l'esplorazione e l'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico debbano avvenire a beneficio di tutti i popoli, quale che sia il grado del loro sviluppo economico o scientifico; Desiderando contribuire ad un'ampia cooperazione internazionale sia negli aspetti scientifici sia negli aspetti giuridici dell'esplorazione e dell'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici; Ritenendo che tale cooperazione contribuirà allo sviluppo della comprensione reciproca e al rafforzamento delle relazioni amichevoli tra gli Stati e i popoli; Ricordando la risoluzione 1962 (XVIII), intitolata "Dichiarazione dei principi giuridici che regolano le attività degli Stati nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extraatmosferico", unanimemente adottata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 1963;
2 Ricordando la risoluzione 1884 (XVIII), che invita gli Stati ad astenersi dal mettere in orbita attorno alla terra qualsiasi oggetto che trasporti armi nucleari o ogni altro tipo di arma di distruzione di massa o dall'installare tali armi sui corpi celesti, unanimemente adottata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite il 17 ottobre 1963; Tenendo conto della risoluzione 110 (II) del 3 novembre 1947 dell'assemblea generale delle Nazioni Unite, che ha condannato la propaganda che possa, anche solo potenzialmente, provocare o incoraggiare ogni minaccia alla pace, violazione della pace o atto di aggressione e considerando che tale risoluzione è applicabile allo spazio extraatmosferico; Convinti che un Trattato sui principi che regolano le attività degli Stari nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, promuoverà gli scopi ed i principi della Carta delle Nazioni Unite, HANNO CONVENUTO quanto segue: ARTICOLO 1 L'esplorazione e l'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, saranno svolte a beneficio e nell'interesse di tutti i paesi, quale che sia il grado del loro sviluppo economico o scientifico e saranno appannaggio dell'intera umanità. Lo spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, potrà essere esplorato e utilizzato liberamente da tutti gli Stati senza discriminazione di qualsiasi tipo, in condizioni di eguaglianza e in conformità del diritto internazionale, e vi sarà libero accesso a tutte le parti dei corpi celesti. La ricerca scientifica nello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, sarà libera e gli Stati dovranno facilitare ed incoraggiare la cooperazione internazionale in tale ricerca. ARTICOLO 2 Lo spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, non può formare oggetto di appropriazione nazionale attraverso proclamazioni di sovranità, mediante utilizzazione od occupazione o con qualsiasi altro mezzo
3 ARTICOLO 3 Gli Stati parti al Trattato svolgeranno le attività relative all'esplorazione e all'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, in conformità del diritto internazionale, ivi compresa la Carta delle Nazioni Unite, nell'interesse del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e della promozione della cooperazione e della comprensione internazionali. ARTICOLO 4 Gli Stati parti al Trattato si impegnano a non mettere in orbita intorno alla terra alcun oggetto che trasporti armi nucleari e ogni altro tipo di arma di distruzione di massa, a non installare tali armi su corpi celesti e a non lasciare, in qualsiasi altra maniera, tali armi nello spazio extraatmosferico. La luna e gli altri corpi celesti saranno utilizzati da tutti gli Stati parti al Trattato esclusivamente a scopi pacifici. Lo stabilimento di basi, installazioni e fortificazioni militari, l'esperimento di qualsiasi tipo di arma e la conduzione di manovre militari su corpi celesti saranno proibite. L'uso di personale militare per la ricerca scientifica o per ogni altro scopo pacifico non sarà proibito. Allo stesso modo non sarà proibito l'impiego di qualsiasi attrezzatura o installazione necessaria per l'esplorazione pacifica della luna e degli altri corpi celesti. ARTICOLO 5 Gli Stati parti al Trattato considereranno gli astronauti come inviati dell'umanità nello spazio extra-atmosferico e forniranno loro tutta l'assistenza possibile in caso di incidente, avaria o atterraggio forzato sul territorio di un altro Stato parte o di ammaraggio in alto mare. Nel caso di un tale atterraggio o ammaraggio, gli astronauti saranno prontamente e in tutta sicurezza restituiti allo Stato di immatricolazione del loro veicolo spaziale. Nello svolgimento di attività nello spazio extra-atmosferico e su corpi celesti, gli astronauti di uno Stato parte presteranno tutta l'assistenza possibile agli astronauti di altri Stati parti. Gli Stati parti al Trattato informeranno immediatamente gli altri Stati parte al Trattato o il Segretario Generale delle Nazioni Unite di qualsiasi fenomeno da essi scoperto nello
4 spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, che possa costituire un pericolo per la vita o la salute degli astronauti. ARTICOLO 6 Gli Stati parti al Trattato saranno internazionalmente responsabili per le attività nazionali nello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, intraprese sia da organismi governativi sia da enti non governativi, e per la garanzia che le attività nazionali si svolgano in conformità delle disposizioni enunciate nel presente Trattato. Le attività di enti non governativi nello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, saranno soggette ad autorizzazione e a una continua sorveglianza dello Stato di competenza parte al Trattato. Qualora nello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, siano svolte attività da una organizzazione internazionale, la responsabilità del rispetto del presente Trattato incomberà sia su tale organizzazione internazionale sia sugli Stati parti al Trattato membri di tale organizzazione. ARTICOLO 7 Ogni Stato parte al Trattato che lanci o faccia; lanciare un oggetto nello spazio extraatmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, e ogni Stato parte dal cui territorio o installazioni sia lanciato un oggetto, è internazionalmente responsabile dei danni causati da tale oggetto o da sue parti componenti sulla terra, nell'atmosfera o nello spazio extraatmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, a un altro Stato parte al Trattato o alle persone fisiche o giuridiche che ad esso appartengono. ARTICOLO 8 Lo Stato parte al Trattato sul registro del quale è iscritto un oggetto lanciato nello spazio extra-atmosferico conserverà giurisdizione e controllo su tale oggetto e sull'equipaggio di esso mentre si trovano nello spazio extra-atmosferico o su un corpo celeste. La proprietà degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, compresi gli oggetti atterrati o costruiti su un corpo celeste, e delle loro parti componenti, non è pregiudicata dalla loro presenza nello spazio extra-atmosferico o su un corpo celeste o dal loro ritorno sulla terra. Gli oggetti o le parti componenti di oggetti rinvenuti al di là dei confini dello Stato parte al Trattato sul registro del quale sono iscritti saranno restituiti a questo Stato parte, che fornirà, su richiesta, dei dati di identificazione prima della loro restituzione
5 ARTICOLO 9 Nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, gli Stati parti al Trattato si atterranno al principio della cooperazione e dell'assistenza reciproca e condurranno tutte le loro attività nello spazio extraatmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, con dovuto riguardo agli interessi corrispondenti di tutti gli altri Stati parte al Trattato. Gli Stati parti al Trattato effettueranno studi dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, e procederanno alla loro esplorazione in modo da evitare la loro dannosa contaminazione nonché le alterazioni nocive dell'ambiente terrestre risultanti dall'introduzione di sostanze extra-terrestri e, in caso di necessità, adotteranno misure adeguate a questo scopo. Qualora uno Stato parte al Trattato abbia motivo di credere che un'attività o un esperimento progettati da esso stesso o da suoi cittadini nello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, possano causare un disturbo potenzialmente dannoso alle attività di altri Stati parti nell'esplorazione ed utilizzazione pacifica dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, promuoverà adeguate consultazioni internazionali prima di intraprendere tale attività o esperimento. Lo Stato parte al Trattato, che abbia motivo di ritenere che un'attività o un esperimento progettati da un altro Stato parte nello spazio extraatmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, possa causare un disturbo potenzialmente dannoso alle attività svolte nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, potrà chiedere consultazione in merito all'attività o esperimento. ARTICOLO 10 Al fine di promuovere la cooperazione internazionale nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, in conformità agli scopi del presente Trattato, gli Stati parti al Trattato considereranno su una base di eguaglianza ogni richiesta di altri Stati parti al Trattato che sia loro concessa la possibilità di osservare il volo degli oggetti spaziali lanciati da quegli Stati. La natura di tale possibilità di osservazione e le condizioni alle quali potrà essere concessa saranno determinate mediante accordo tra gli Stati interessati
6 ARTICOLO 11 Al fine di promuovere la cooperazione internazionale nell'esplorazione ed utilizzazione pacifica dello spazio extra-atmosferico, gli Stati parti al Trattato che svolgono attività nello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, convengono di informare il Segretario Generale delle Nazioni Unite, nonché l'opinione pubblica e la comunità scientifica internazionale, nella misura in cui ciò sia possibile e realizzabile, della natura, dello svolgimento, della localizzazione e dei risultati di tali attività. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite dovrà essere pronto ad assicurare la effettiva diffusione di tali informazioni, appena le avrà ricevute. ARTICOLO 12 Tutte le stazioni, installazioni, materiale e veicoli spaziali che si trovano sulla luna o su altri corpi celesti saranno accessibili, in condizioni di reciprocità, ai rappresentanti degli altri Stati parti al Trattato. Tali rappresentanti comunicheranno con preavviso ragionevole ogni visita programmata, in modo che possano aver luogo appropriate consultazioni e che possano essere prese tutte le precauzioni possibili per garantire la sicurezza ed evitare di disturbare le normali operazioni nelle installazioni da visitare. ARTICOLO 13 Le disposizioni del presente Trattato si applicheranno alle attività degli Stati parti al Trattato nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, sia che tali attività siano svolte da un singolo Stato parti al Trattato, sia congiuntamente con altri Stati, compresi i casi in cui siano svolte nell'ambito di organizzazioni internazionali intergovernative. Ogni questione pratica che sorga in connessione con le attività svolte da organizzazioni internazionali intergovernative nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extraatmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, sarà risolta dagli Stati parti al Trattato o con l'organizzazione internazionale interessata o con uno o più Stati membri di tale organizzazione internazionale, che siano parti al presente Trattato. ARTICOLO Il presente Trattato sarà aperto alla firma di tutti gli Stati. Ogni Stato che non avrà
7 firmate il presente Trattato prima della sua entrata in vigore secondo il paragrafo 3 del presente articolo potrà aderire ad esso in ogni tempo. 2. Il presente Trattato sarà oggetto alla ratifica degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica e gli strumenti di adesione saranno depositati presso i governi del Regno Unito di Gran, Bretagna e Irlanda del Nord, dell'unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e degli Stati Uniti d'america, che sono perciò designati come governi depositari. 3. Il presente Trattato entrerà in vigore in seguito al deposito degli strumenti di ratifica di cinque governi, compresi i governi designati come governi depositari ai sensi del presente Trattato. 4. Per gli Stati i cui strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati posteriormente all'entrata in vigore del presente Trattato, esso entrerà in vigore alla data del deposito dei loro strumenti di ratifica o di adesione. 5. I governi depositari comunicheranno prontamente a tutti gli Stati firmatari ed aderenti la data di ogni firma, la data di deposito di ogni strumento di ratifica e di adesione al presente Trattato, la data della sua entrata in vigore ed altre notizie. 6. Il presente Trattato sarà registrato a cura dei governi depositari ai sensi dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. ARTICOLO 15 Ogni Stato parte al presente Trattato può proporre emendamenti ad esso. Gli emendamenti entreranno in vigore per ogni Stato parte al Trattato che accetti gli emendamenti alla loro accettazione da parte della maggioranza degli Stati parti al Trattato ed in seguito per ogni altro Stato parte al Trattato alla data della sua accettazione. ARTICOLO 16 Ogni Stato parte al Trattato può dare notizia del suo recesso dal Trattato un anno dopo la sua entrata in vigore con una notificazione scritta ai governi depositari. Tale recesso avrà effetto un anno dopo la ricezione di una tale notificazione
8 ARTICOLO 17 II presente Trattato, di cui i testi inglese, russo, francese, spagnolo e cinese fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi dei governi depositari. Copie debitamente autenticate del presente trattato saranno trasmesse dai governi depositari ai governi degli stati firmatari o aderenti. in fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente trattato. fatto in triplice copia, nelle città di Londra, Mosca e Washington, il giorno ventisette gennaio millenovecentosessantasette
Version date: International Outer Space Law, Volume 1, Part 1 11/7/ :15:00 AM OPS-Alaska
ACCORDO PER IL SALVATAGGIO DEGLI ASTRONAUTI, IL RITORNO DEGLI ASTRONAUTI E LA RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI INVIATI NELLO SPAZIO EXTRA-ATMOSFERICO 672 UNTS 119 Adotatto a Londra, Mosca e Washington il 22
DettagliCONVENZIONE SULLA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE PER I DANNI CAUSATI DA OGGETTI SPAZIALI
CONVENZIONE SULLA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE PER I DANNI CAUSATI DA OGGETTI SPAZIALI Gli stati parti della presente convenzione, 961 UNTS 187 Adottato a Londra, Mosca e Washingto 29 marzo 1972 Entrato
DettagliACCORDO REGOLANTE LE ATTIVITÀ DEGLI STATI SULLA LUNA E GLI ALTRI CORPI CELESTI
ACCORDO REGOLANTE LE ATTIVITÀ DEGLI STATI SULLA LUNA E GLI ALTRI CORPI CELESTI Gli stati parti del presente accordo, 1363 UNTS 3 Adoratto a New York il 18 dicembre 1979 Entrato in vigore il 11 luglio 1984
Dettaglihttp://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/ Pagina 1 di 11 Leggi d'italia L. 12-7-2005 n. 153 Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico,
DettagliTrattato Nord Atlantico
Trattato Nord Atlantico Washington, D. C. 4 aprile 1949 Gli Stati che aderiscono al presente Trattato riaffermano la loro fede negli scopi e nei principi dello Statuto delle Nazioni Unite e il loro desiderio
DettagliTrattato di non Proliferazione Nucleare (TNP)
Istituto di Ricerche Internazionali ARCHIVIO DISARMO Piazza Cavour 17-00193 Roma tel. 0636000343/4 fax 0636000345 email: info@archiviodisarmo.it www.archiviodisarmo.it Trattati sul controllo degli armamenti
DettagliRiaffermando la loro fedeltà ai principi e agli scopi di detto Protocollo e invitando tutti gli Stati a conformarvisi strettamente,
Convenzione che vieta la messa a punto, la fabbricazione e lo stoccaggio delle armi batteriologiche (biologiche) o a tossine e che disciplina la loro distruzione (BWC) Gli Stati partecipi della presente
DettagliTrattato di non proliferazione nucleare (1968)
Trattato di non proliferazione nucleare (1968) Gli Stati firmatari di questo Trattato, d'ora in poi chiamati "Parti" del Trattato, Considerando la catastrofe che investirebbe tutta l'umanità nel caso di
DettagliConvenzione sull immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico
Traduzione 1 Convenzione sull immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico Conchiusa a New York il 12 novembre 1974 Approvata dall Assemblea federale il 5 dicembre 1977 2 Ratificata
DettagliTraduzione 1. (Stato 12 aprile 2005)
Traduzione 1 0.790 Trattato sulle norme per l esplorazione e l utilizzazione, da parte degli Stati, dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti Conchiuso a Londra, Mosca
DettagliCONVENZIONE SULLA TEMPESTIVA NOTIFICA DI UN INCIDENTE NUCLEARE
L 314/22 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 30.11.2005 CONVENZIONE SULLA TEMPESTIVA NOTIFICA DI UN INCIDENTE NUCLEARE GLI STATI PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE; CONSAPEVOLI che in diversi Stati vengono
DettagliTraduzione 1. (Stato 27 gennaio 2010)
Traduzione 1 0.790 Trattato sulle norme per l esplorazione e l utilizzazione, da parte degli Stati, dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti Conchiuso a Londra, Mosca
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 3468-A RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) (Relatore PIANETTA) Comunicata alla Presidenza il 1º luglio 2005 SUL DISEGNO DI
DettagliConvenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative
Traduzione 1 Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative 0.192.111 Conclusa a Strasburgo il 24 aprile 1986 Approvata dall Assemblea
DettagliDichiarazione sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche (18 dicembre 1992)
Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche (18 dicembre 1992) L'Assemblea generale, Ribadendo che uno degli scopi fondamentali delle
DettagliALLEGATO. alla. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 15.6.2015 COM(2015) 291 final ANNEX 1 ALLEGATO alla Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'unione europea, del Protocollo addizionale alla Convenzione
DettagliAccordo sul salvataggio ed il ricupero dei cosmonauti nonché sulla restituzione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico
Traduzione 1 Accordo sul salvataggio ed il ricupero dei cosmonauti nonché sulla restituzione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico Conchiuso a Londra, Mosca e Washington il 22 aprile 1968
DettagliConvenzione del 7 dicembre 1944 relativa all aviazione civile internazionale
Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all aviazione civile internazionale RS 0.748.0; RU 1971 1299 I Emendamento all ultimo paragrafo Nella sua ventiduesima sessione a Montreal il 30 settembre 1977,
DettagliCOMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 27.8.2009 COM(2009) 436 definitivo 2009/0120 (CNS) C7-0163/09 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome della Comunità europea, del protocollo
DettagliOfficine Orbitali, primo livello di espansione civile nello spazio INAF-IRA, Bologna maggio Tutela ambientale nello spazio GIULIA PAVESI
GIULIA PAVESI PERCHÉ É IMPORTANTE PRESERVARE L AMBIENTE SPAZIALE Interessi economici: 6-7% del PIL Europeo: dipende in qualche modo dal settore spazio; 0.3-0.4% del PIL Europeo (tra i 45-65 miliardi di
DettagliALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 18.10.2017 COM(2017) 607 final ANNEX 1 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'unione europea, del protocollo addizionale
DettagliDiritto dei trattati Relazioni diplomatiche e consolari Immunità degli Stati
INDICE Presentazione p. XI Avvertenze alla seconda edizione p. XV Avvertenze alla terza edizione p. XV Avvertenze alla quarta edizione p. XV Avvertenze alla quinta edizione p. XVI Avvertenze alla sesta
DettagliConvenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell arbitrato tra investitori e Stato, basato su trattati
Traduzione 1 Convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell arbitrato tra investitori e Stato, basato su trattati Conclusa a New York il 10 dicembre 2014 Approvata dall Assemblea federale il 16
DettagliConvenzione europea sulla notificazione all estero dei documenti in materia amministrativa
Traduzione Convenzione europea sulla notificazione all estero dei documenti in materia amministrativa Conclusa a Strasburgo il 24 novembre 1977 Approvata dall Assemblea federale il 1 Entrata in vigore
DettagliProtocollo
Testo originale Protocollo di adesione del Governo della Federazione Russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotone (ESRF)
DettagliConvenzione sull immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico
Traduzione 1 Convenzione sull immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico 0.790.3 Conchiusa a New York il 12 novembre 1974 Approvata dall Assemblea federale il 5 dicembre 1977
Dettagliadottata all unanimità, il 17 ottobre 1963, dall Assemblea generale delle Nazioni
Trattato sulle norme per l esplorazione e l utilizzazione, da parte degli Stati, dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti Conchiuso a Londra, Mosca e Washington il 27
DettagliCONVENZIONE RELATIVA ALLA DISTRIBUZIONE DEI SEGNALI PORTATORI DI PROGRAMMI TRASMESSI VIA SATELLITE
CONVENZIONE RELATIVA ALLA DISTRIBUZIONE DEI SEGNALI PORTATORI DI PROGRAMMI TRASMESSI VIA SATELLITE Gli Stati contraenti, 1144 UNTS 3 Conclusa a Bruxelles il 21 maggio 1974 Entrato in vigore il 25 agosto
DettagliConvenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio
Traduzione 1 Convenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio 0.211.221.131 Conchiusa a Strasburgo il 15 ottobre 1975 Approvata dall Assemblea federale l 8 marzo 1978 2 Istrumento
DettagliAccordo europeo sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all estero
Traduzione 1 Accordo europeo sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all estero Concluso a Parigi il 12 dicembre 1969 Approvato dall Assemblea federale il
DettagliCooperazione interterritoriale. Protocollo n. 2 RU 2004
Traduzione 1 Protocollo n. 2 alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali relativo alla cooperazione interterritoriale Concluso a Strasburgo
DettagliSi trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 21 final ANNEX 1.
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 29 gennaio 2015 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2015/0013 (NLE) 5744/15 ADD 1 LIMITE PROPOSTA Origine: Data: 29 gennaio 2015 Destinatario: WTO 13 SERVICES
DettagliTraduzione 1. (Stato 14 febbraio 2006)
Traduzione 1 Accordo quadro concernente la collaborazione internazionale nella ricerca e nello sviluppo di sistemi per la produzione di energia nucleare di generazione IV Concluso a Washington il 28 febbraio
DettagliRISOLUZIONE ADOTTATA DALL ASSEMBLEA GENERALE [senza rinvio ad una Commissione principale (A/54/L.4)]
NAZIONI UNITE Assemblea Generale Distr. GENERALE A/RES/54/4 15 Ottobre 1999 Cinquantaquattresima sessione Punto 109 dell ordine del giorno RISOLUZIONE ADOTTATA DALL ASSEMBLEA GENERALE [senza rinvio ad
DettagliProtocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo all adozione di un segno distintivo addizionale
Traduzione 1 Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo all adozione di un segno distintivo addizionale (Protocollo III) Concluso a Ginevra l 8 dicembre 2005 Approvato
DettagliProtocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d Europa per la prevenzione del terrorismo
Traduzione Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d Europa per la prevenzione del terrorismo Conclusa a Riga il 22 ottobre 2015 Approvata dall Assemblea federale il 1 Entrata in vigore il
DettagliAccordo. Testo originale
Testo originale Accordo tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo della Repubblica Italiana concernente la cooperazione in materia di sicurezza aerea contro le minacce aeree non militari Concluso
DettagliAccordo europeo sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all estero
Traduzione 1 Accordo europeo sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all estero Concluso a Parigi il 12 dicembre 1969 Approvato dall Assemblea federale il
DettagliTraduzione dai testi originali francese e inglese 1. (Stato 19 luglio 2004)
Traduzione dai testi originali francese e inglese 1 Accordo europeo sulla circolazione dei giovani con passaporto collettivo fra i paesi membri del Consiglio d Europa Conchiuso il 16 dicembre 1961 0.142.104
DettagliRisoluzione 41/128 dell Assemblea Generale delle Nazioni unite, 4 dicembre 1986.
DICHIARAZIONE SUL DIRITTO ALLO SVILUPPO Risoluzione 41/128 dell Assemblea Generale delle Nazioni unite, 4 dicembre 1986. L Assemblea Generale, Avendo presenti i fini e i principi della Carta delle Nazioni
DettagliConvenzione europea per la repressione del terrorismo
1 di 5 27/06/2011 9.38 Convenzione europea per la repressione del terrorismo Strasburgo, 27 gennaio 1977 Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera Protocol Explanatory Report English
DettagliConvenzione europea sul conseguimento all estero d informazioni e di prove in materia amministrativa
Traduzione Convenzione europea sul conseguimento all estero d informazioni e di prove in materia amministrativa Conclusa a Strasburgo il 15 marzo 1978 Approvata dall Assemblea federale il 1 Entrata in
DettagliProposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 25.4.2013 COM(2013) 239 final 2013/0127 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all accettazione dell emendamento agli articoli 25 e 26 della Convenzione sulla
DettagliConvenzione europea sull equivalenza generale dei periodi di studi universitari
Traduzione 1 Convenzione europea sull equivalenza generale dei periodi di studi universitari Conclusa a Roma il 6 novembre 1990 Approvata dall Assemblea federale il 6 marzo 1991 2 Firmata dalla Svizzera
DettagliConvenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale
Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale Strasburgo, 28 gennaio 1981 Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera
DettagliAdottato dall Assemblea dell INMARSAT il 25 settembre 1998 Entrato in vigore per la Svizzera il 31 luglio 2001
Traduzione 1 Accordo di modifica del Protocollo del 1 dicembre 1981 sui privilegi e le immunità dell Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT) Adottato dall
DettagliConvenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio
Traduzione 1 Convenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio Conchiusa a Strasburgo il 15 ottobre 1975 Approvata dall Assemblea federale l 8 marzo 1978 2 Istrumento di ratificazione
DettagliANNEX ALLEGATO. della. Proposta di decisione del Consiglio
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria, a nome dell'unione europea e dei
DettagliConvenzione concernente l unificazione di taluni elementi del diritto dei brevetti d invenzione
Traduzione 1 Convenzione concernente l unificazione di taluni elementi del diritto dei brevetti d invenzione Conclusa a Strasburgo il 27 novembre 1963 Approvata dall Assemblea federale il 29 novembre 1976
DettagliAccordo europeo concernente le persone partecipanti alle procedure davanti alla Commissione e alla Corte europee dei Diritti dell Uomo
1 di 5 24/06/2011 9.30 Accordo europeo concernente le persone partecipanti alle procedure davanti alla Commissione e alla Corte europee dei Diritti dell Uomo Londra, 6 maggio 1969 Traduzione ufficiale
DettagliDichiarazione delle Nazioni Unite sui Difensori dei diritti umani
Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Difensori dei diritti umani Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà
DettagliProtocollo aggiuntivo alla Convenzione europea relativa all equipollenza dei diplomi per l ammissione alle università
Traduzione 1 Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea relativa all equipollenza dei diplomi per l ammissione alle università 0.414.11 Concluso a Strasburgo il 3 giugno 1964 Approvato dall Assemblea
DettagliConvenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti
1 di 5 27/06/2011 10.34 Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti Strasburgo, 24 novembre 1983 Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera Explanatory
DettagliProtocollo addizionale alla Carta europea dell autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali
Traduzione Protocollo addizionale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali Concluso a Utrecht il 16 novembre 2009 Approvato dall Assemblea federale il 17 marzo 2017 1 Strumento
DettagliProtocollo aggiuntivo alla Convenzione penale sulla corruzione
Traduzione 1 Protocollo aggiuntivo alla Convenzione penale sulla corruzione Concluso a Strasburgo il 15 maggio 2003 Approvato dall Assemblea federale il 7 ottobre 2005 2 Ratificato con strumenti depositati
DettagliProtocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli
Traduzione 1 Protocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli 0.747.356.11 Concluso a Londra il 19 novembre 1976 Approvato dall Assemblea federale
DettagliConvenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali
Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali Strasburgo, 1 febbraio 1995 Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera Serie dei Trattati Europei - n 157 Gli Stati membri
DettagliL. 6 febbraio 2006, n. 64 (1).
L. 6 febbraio 2006, n. 64 (1). Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per il
Dettagli1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Legge 8 marzo 1994, n. 203 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli
DettagliProtocollo. Testo originale
Testo originale Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l adesione del Governo del Regno Unito di Gran
DettagliProtocollo
Traduzione 1 Protocollo alla Convenzione del 1979 sull inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza relativo alla riduzione di almeno il 30 per cento delle emissioni di zolfo o dei
DettagliTraduzione. (Stato 23 gennaio 2018)
Traduzione Protocollo n. 2 alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali relativo alla cooperazione interterritoriale Concluso a Strasburgo
DettagliConvenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (LONDRA,1969)
Nel 1969 gli stati membri del Consiglio d'europa approvarono la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, stipulata a Londra il 6 maggio 1969 (in lingua francese ed inglese). Il
Dettagli15410/17 LA-RM/gma DGC 1A
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 14 maggio 2017 (OR. en) 15410/17 Fascicolo interistituzionale: 2017/0319 (NLE) COLAC 144 WTO 329 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: Terzo protocollo aggiuntivo
DettagliAccordo. Il Consiglio federale svizzero ed il Governo della Repubblica Italiana, di seguito indicati come le Parti:
Accordo tra il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana sulla effettuazione di attività congiunte di addestramento e formazione militare delle rispettive
DettagliProtocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli
Traduzione 1 Protocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli 0.747.356.11 Concluso a Londra il 19 novembre 1976 Approvato dall Assemblea federale
Dettagli0.172.030.3. Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari.
Traduzione 1 0.172.030.3 Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari Conchiusa a Londra il 7 giugno 1968 Approvata dall Assemblea
DettagliProtocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale
Traduzione 1 Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale Gli Stati membri del Consiglio d'europa, firmatari del presente Protocollo, nell'intento di facilitare
DettagliTraduzione 1. (Stato 12 febbraio 2010)
Traduzione 1 0.191.021 Protocollo di firma facoltativa alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, concernente il regolamento obbligatorio delle controversie Conchiuso a Vienna il 24 aprile 1963
DettagliQuesto testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.
Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale. 1 [Signature] [QR Code] Traduzione 1 Protocollo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo
DettagliANNEX ALLEGATO. della. proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 4.1.2019 COM(2018) 854 final ANNEX ALLEGATO della proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo
DettagliTraduzione 1 Accordo europeo concernente le persone partecipanti alle procedure davanti alla Corte europea dei diritti dell uomo
Traduzione 1 Accordo europeo concernente le persone partecipanti alle procedure davanti alla Corte europea dei diritti dell uomo Concluso a Strasburgo il 5 marzo 1996 Firmato dalla Svizzera il 27 agosto
DettagliSecondo protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione
Traduzione 1 Secondo protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione Conchiuso a Strasburgo il 17 marzo 1978 Approvato dall Assemblea federale il 13 dicembre 1984 2 Istrumento di ratificazione
DettagliConvenzione istitutiva dell Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici
Traduzione Convenzione istitutiva dell Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici Conchiusa a Parigi il 14 dicembre 1960 Approvata dall Assemblea federale il 14 giugno 1961 1 Ratificata dalla
DettagliConvenzione sull Istituto forestale europeo
Traduzione 1 Convenzione sull Istituto forestale europeo Le Parti della Convenzione, da qui in poi indicate come Parti contraenti, richiamando le decisioni sulle foreste adottate alla Conferenza delle
DettagliProtocollo addizionale. alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell Uomo e delle Libertà fondamentali. Parigi, 20.III.
Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell Uomo e delle Libertà fondamentali Parigi, 20.III.1952 I Governi firmatari, membri del Consiglio d Europa, Risoluti ad adottare
DettagliProtocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione
Traduzione 1 Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione 0.353.11 Conchiuso a Strasburgo il 15 ottobre 1975 Approvato dall Assemblea federale il 13 dicembre 1984 2 Istrumento di ratificazione
DettagliProtocollo facoltativo del 6 ottobre 1999 alla Convenzione sull eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna
Traduzione 1 Protocollo facoltativo del 6 ottobre 1999 alla Convenzione sull eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna Gli Stati parte al presente Protocollo, visto lo Statuto
DettagliATTO FINALE. (Bruxelles, 8 ottobre 2002)
ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DIPLOMATICA SUL PROTOCOLLO RELATIVO ALL ADESIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI COOPERAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA EUROCONTROL
DettagliArticolo 1 Oggetto dell'accordo
ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY RIGUARDANTE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA DA PARTE DEI FAMILIARI CONVIVENTI DEL PERSONALE DIPLOMATICO, CONSOLARE E TECNICO
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE N. 3468 presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) di concerto col Ministro dell interno (PISANU) col Ministro della giustizia (CASTELLI)
DettagliPROTOCOLLO DI INTESA tra IL MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e IL MINISTERO DEL CAMBIAMENTO
PROTOCOLLO DI INTESA tra IL MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e IL MINISTERO DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO E DELL AMBIENTE DEGLI EMIRATI ARABI UNITI
DettagliProtocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali
Traduzione 1 Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali 0.131.11 Concluso a Strasburgo il 9 novembre 1995 Approvato
DettagliAccordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati
Traduzione 1 Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati 0.142.305 Concluso a Strasburgo il 16 ottobre 1980 Approvato dall Assemblea federale il 4 ottobre 1985 2 Istrumenti
DettagliConvenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie. Traduzione 1. (Stato 27 agosto 2002)
Traduzione 1 Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie 0.414.5 Conclusa a Parigi il 14 dicembre 1959 Approvata dall Assemblea federale il 6 marzo 1991 2 Istrumento
DettagliProtocollo alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR)
Traduzione 1 Protocollo alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) Conchiuso a Ginevra il 5 luglio 1978 Adesione della Svizzera con strumento depositato
DettagliI soggetti del diritto internazionale: le organizzazioni internazionali
I soggetti del diritto internazionale: le organizzazioni internazionali Cos è un organizzazione internazionale? Un apparato di organi creato dagli Stati mediante accordo internazionale (cd. Trattato istitutivo)
DettagliTraduzione Trattato sull Antartide
Traduzione Trattato sull Antartide Firmato a Washington il 1 dicembre 1959 I Governi dell Argentina, dell Australia, dei Belgio, del Cile, della Repubblica Francese, del Giappone, della Nuova Zelanda,
DettagliAccordo di emendamento al Protocollo sui privilegi e le immunità dell Organizzazione europea di telecomunicazioni via satellite
Traduzione 1 Accordo di emendamento al Protocollo sui privilegi e le immunità dell Organizzazione europea di telecomunicazioni via satellite (EUTELSAT) Concluso a Parigi il 12 giugno 2001 Strumento di
DettagliConvenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti
Serie dei Trattati Europei - n 87 Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti Strasburgo, 10 marzo 1976 Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera Gli Stati
DettagliOrganizzazione delle Nazioni Unite
Organizzazione delle Nazioni Unite Trattato istitutivo: Carta delle Nazioni Unite, San Francisco, 1945 Stati fondatori: USA, Russia, Cina, Gran Bretagna, Francia Membri originari: 51 (1945) Membri attuali:
Dettagli