COMUNE DI LONGARONE Provincia di Belluno

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1 COMUNE DI LONGARONE Provincia di Belluno R E G O L A M E N T O G E N E R A L E P E R L A G E S T I O N E D E L L E E N T R A T E P A T R I M O N I A L I Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 29 dicembre Entrato in vigore il 29 dicembre 2015

2 INDICE Articolo 1 Oggetto del regolamento Articolo 2 Rapporto con i cittadini Articolo 3 Soggetti responsabili delle entrate Articolo 4 Determinazione canoni, prezzi, tariffe Articolo 5 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni Articolo 6 Accertamento delle entrate Articolo 7 Riscossione volontaria Articolo 8 Rateazioni o dilazioni di pagamento Articolo 9 Attività di riscontro Articolo 10 Omissione e ritardo dei pagamenti Articolo 11 La riscossione coattiva Articolo 12 Esonero dalle procedure di riscossione coattiva Articolo 13 Norme finali Articolo 14 Entrata in vigore 1

3 Art. 1 - Oggetto del regolamento 1. Le norme del presente regolamento costituiscono la disciplina generale dell accertamento, della liquidazione e della riscossione di tutte le entrate comunali aventi natura non tributaria, con l esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti Pubblici, al fine di assicurare la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza. 2. Il presente regolamento è approvato in attuazione di quanto stabilito dall art. 52 del decreto Legislativo n. 446, nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni contenute nella Legge , n. 142, nel D. Lgs. 267/2000, nel D. Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014, nonché nel vigente regolamento comunale di contabilità. 3. Costituiscono entrate comunali non tributarie, disciplinate dal presente regolamento, quelle derivanti da: rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori; proventi dei servizi pubblici; corrispettivi per concessioni di beni demaniali; canoni d uso; qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità. Art. 2 - Rapporto con i cittadini 1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità. 2. Vengono ampiamente rese pubbliche le tariffe, le aliquote e i prezzi, nonché le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini o degli utenti dei servizi. 3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate comunali. Art. 3 - Soggetti responsabili delle entrate 1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili di servizio ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell ambito del piano esecutivo di gestione (P.E.G.). 2. Per ciascun procedimento relativo alle entrate non tributarie potrà essere individuato un Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990. Art.4 - Determinazione canoni, prezzi, tariffe 1 La determinazione dei canoni, delle tariffe dei servizi e delle concessioni sui beni demaniali spettano all organo comunale competente, nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge. 2.Le deliberazioni d'approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario. 3.Salva diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, sono applicati i canoni, i prezzi e le tariffe in vigore. Art.5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni 2

4 1.Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti la singola entrata o, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente articolo 4. Art. 6 - Accertamento delle entrate 1. L accertamento costituisce la fase dell entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal responsabile cui è affidata la gestione: la ragione del credito; il titolo giuridico che supporta il credito; l individuazione del soggetto debitore; l ammontare del credito; la relativa scadenza. 2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione dei servizi produttivi, per quelle relative ai servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell utenza, l accertamento è effettuato dal Responsabile competente. Questi provvede a predisporre l idonea documentazione da trasmettere al Servizio Finanziario. L accertamento si perfeziona mediante l atto gestionale, determinazione del responsabile o altro atto idoneo, con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti di cui al comma 1 e con il quale si da atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione. L accertamento delle entrate è effettuato nell esercizio in cui sorge l obbligazione attiva con imputazione contabile all esercizio in cui scade il credito. Sono accertate per l intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale. 3. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reiscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri, ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell esercizio finanziario. Art. 7 - Riscossione volontaria 1. Salva diversa modalità di riscossione prevista dai Regolamenti delle singole entrate comunali o da diverse disposizioni di legge e salvo il caso di riscossione a mezzo dell Economo o di altro agente contabile contemplata nei relativi regolamenti, la riscossione delle entrate patrimoniali avviene direttamente tramite la tesoreria comunale, mediante versamento su c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite il sistema bancario, nei termini stabiliti con l atto che fissa il prezzo o la tariffa. 2. In particolare gli uffici potranno avvalersi delle seguenti modalità di pagamento: a) versamento diretto presso la Tesoreria Comunale; b) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale. In particolare mediante bollettino bancario MAV o bonifico bancario anche tramite home banking, mandato SDD, o tramite qualsiasi altra modalità che venga messa a disposizione dal Tesoriere nell apposita convezione disciplinante i rapporti tra il Comune di Longarone e il Tesoriere; c) versamenti nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune Servizio di Tesoreria tramite l apposito bollettino; d)mediante Pos Pagobancomat. 3

5 3. L atto, adottato dall organo competente ai sensi dell art. 4, definisce altresì la specifica modalità di riscossione che, fermi restando i principi generali fissati in questo regolamento, verrà precisata in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell entrata stessa, garantendo l efficienza e l economicità della riscossione. 4.Qualora la riscossione delle entrate sia stata affidata a terzi, come previsto dall art.52, comma 5, lett. b) del D.Lgs.15 dicembre 1997 n.446., il responsabile dell entrata vigila sull osservanza della relativa convenzione. 5. Potrà, in ogni caso, essere richiesto all utente del servizio un rimborso totale o parziale delle spese di riscossione, che verrà definito con l atto adottato ai sensi dell art. 4 del presente regolamento. Art.8 - Rateazioni o dilazioni di pagamento 1.Il responsabile dell entrata può concedere, nel caso di gravi e comprovate difficoltà di ordine economico, su richiesta dell interessato presentata prima dell inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni o rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei seguenti limiti: durata massima: dodici mesi; protrazione della durata massima della rateazione o dilazione oltre i dodici mesi nel caso in cui il Responsabile dell Entrata tenendo conto delle condizioni soggettive dell utente, lo ritenga opportuno; decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento di almeno due rate; applicazione sulle somme rateizzate o dilazionate degli interessi al saggio legale fissato ai sensi dell articolo 1284 del codice civile. 2.E in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni di pagamento di singole rate o d importi già dilazionati. 3.Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali rateazioni o dilazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. 3. Potrà essere richiesta al debitore idonea garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, per un importo pari alla somma dilazionata comprensiva degli interessi, fino alla scadenza dell ultima rata di pagamento, nel caso in cui l ammontare del debito residuo sia superiore ad ,00. Art. 9 Attività di riscontro 1.I responsabili di ciascuna entrata, gestita direttamente dall Ente, provvedono all organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti. 2 Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento a terzi, in tutto o in parte, in conformità ai criteri stabiliti all art.52 del D.Lgs n.446. Art Omissione e ritardo dei pagamenti 1. In caso di mancato pagamento nei termini, l ufficio interessato invia un sollecito di pagamento fissando un termine di 15 giorni dal ricevimento per il pagamento con addebito delle spese. 4

6 2. In caso di ulteriore mancato pagamento, si provvede alla contestazione, sia per l omissione totale che parziale, effettuata con atto scritto nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni nonché l ulteriore termine assegnato per l adempimento. 3. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 4. Le spese di notifica e/o postali sono, comunque, poste a carico dei soggetti inadempienti. Art La riscossione coattiva 1. La riscossione coattiva delle entrate comunali non aventi natura tributaria è effettuata: con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, e successive modificazioni ed integrazioni, se affidata al Concessionario della riscossione; con la procedura indicata dal Regio Decreto 14 aprile 1910 n.639, se la gestione dell entrata è svolta interamente in proprio dal Comune e affidata, sia pure parzialmente, a terzi ex art.52 del D.Lgs. 446/ In generale, le procedure di riscossione coattiva iniziano soltanto dopo che sia decorso inutilmente l ulteriore termine assegnato per l adempimento con atto di contestazione di cui al precedente art. 10 comma 2. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio d insolvenza, iniziano lo stesso giorno della notifica dell atto di contestazione. Art.12 - Esonero dalle procedure di riscossione coattiva 1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all importo di 12,00 Euro complessivi. 2.Il comma 1 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all anno, salvo il caso in cui l ammontare complessivo degli importi dovuti nell anno solare, compresi interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1. Art Norme finali E abrogata ogni altra norma regolamentare pregressa non compatibile con quelle del presente regolamento. Art.14 - Entrata in vigore 1. Il presente regolamento, pubblicato nell albo pretorio per 15 giorni consecutivi, entrerà in vigore dal 1 di gennaio Copia del regolamento è consegnato a cura della Segreteria Comunale a tutti i Responsabili di Area. 5

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