STATUTO SOCIALE BOTTEGA DEL TEMPO
|
|
- Marcello Benedetti
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 STATUTO SOCIALE BOTTEGA DEL TEMPO Art. 1 DENOMINAZIONE E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 e successive modifiche, l'associazione di promozione sociale Bottega del Tempo. La Bottega del Tempo, più avanti chiamata Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore dei propri associati e di terzi. Gli eventuali utili non possono, in nessun caso, essere ripartiti fra gli associati anche indirettamente. La sua durata è illimitata. Art. 2 SEDE L'Associazione fissa la sua sede legale in Sesto Fiorentino, Via R. Sanzio 43. L'Associazione può dotarsi di sedi operative sul territorio della Provincia di riferimento. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria. Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE L'Associazione agisce negli ambiti culturale e socio-sanitario. In essi persegue i seguenti fini: promuovere e sostenere l'emancipazione della persona nel pieno rispetto della sua soggettività; attivare e/o sostenere percorsi di riabilitazione e prassi dell ascolto della persona che attivino dispositivi non assistenziali volti alla soggettività; promuovere iniziative culturali volte ad abbattere lo stigma verso le persone con disagio psichico o affette da disabilità fisiche e sensoriali; promuovere l'analisi delle istituzioni totali e delle prassi di istituzionalizzazione; promuovere azioni di tutela e salvaguardia del patrimonio di memorie, bibliografico e archivistico afferenti alle pratiche di assistenza della persona con disagio psichico; offrire borse di studio e tirocini nel campo delle psicosi; tutelare i diritti delle persone con disagio psichico e delle loro famiglie; promuovere un volontariato etico, consapevole e responsabile nel campo delle relazione d aiuto all altro; promuovere una formazione dell'operatore e del volontario che abbia per fine la produzione di sapere; favorire lo scambio di sapere fra gli operatori delle relazioni d aiuto; stabilire convenzioni, collaborazioni e gemellaggi con soggetti sia pubblici che privati, al di là dei confini statali, al fine di perseguire gli scopi sociali; Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia. Art. 4 ARTICOLAZIONE TERRITORIALE L'Associazione ha carattere nazionale e può fondare Sezioni Territoriali nel numero di una per Provincia. La fondazione di una Sezione Territoriale avviene su proposta scritta di un gruppo di persone che, per almeno due anni, abbia operato in un dato territorio in coordinazione con la sede centrale. Può essere prevista una sottosezione in ogni Comune della Provincia. Al fine dell'univocità della linea operativa e politica, prima della fondazione di nuove sezioni territoriali l'associazione dovrà dotarsi di apposito Regolamento per stabilire i modi e le forme del dialogo interno. Art. 5 I SOCI Sono ammessi a far parte dell'associazione tutti gli uomini e le donne che condividono il presente Statuto e gli scopi dell'associazione, e che si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il
2 loro raggiungimento. Il numero dei soci effettivi è illimitato. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato. La domanda di ammissione a socio dei minori di 18 anni o di persone interdette deve essere firmata anche da chi esercita la patria potestà o dal tutore. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota sociale, al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti interni. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile. Ci sono cinque categorie di soci: - Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale. - Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi decade ogni anno ed è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. - Soci istituzionali: rientrano in questa categoria le persone giuridiche sia pubbliche che private che, condividendo i fini sociali, vogliano stabilire un gemellaggio con l'associazione. I rapporti con l'associazione sono tenuti dal legale rappresentante o da chi ne fa le veci. Non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale nè al pagamento della quota sociale. - Soci onorari: coloro che sono chiamati ad associarsi in virtù del loro particolare rilievo culturale o professionale. Hanno stessi diritti e doveri dei soci istituzionali. - Soci sostenitori: coloro che condividendo gli scopi sociali decidono di sostenere l'associazione elargendo un contributo economico. Non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci decade ogni anno ed è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. Il pagamento della quota sociale deve avvenire entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota sociale è stabilito dal Comitato Direttivo e ratificato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, come precisato nella Legge istitutiva delle Associazioni di Promozione Sociale. Art. 6 DIRITTI DEI SOCI I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti interni; il socio volontario avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto. Art. 7 DOVERI DEI SOCI Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto, del Regolamento interno e delle linee programmatiche emanate.
3 Art. 8 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Coordinatore del Comitato Direttivo di Sezione. Il recesso ha effetto dopo 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione scritta. Il recesso di un socio minori di 18 anni o di persone interdette deve essere firmata anche da chi esercita la patria potestà o dal tutore. Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 7 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo di sezione. Deve essere comunicata in forma scritta al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione. L'esclusione è ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione. Art. 9 GLI ORGANI SOCIALI Gli organi dell'associazione sono: - L'Assemblea dei soci; - I Regolamenti interni; - Il Coordinatore; - Il Comitato di Garanzia; Tutte le cariche sociali sono elettive ed hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo. Le cariche sociali non possono essere remunerate in alcun modo, fatto salvo il rimborso spese per l adempimento dei doveri correlati alla carica ricoperta. Art. 10 L'ASSEMBLEA L'Assemblea è organo sovrano dell'associazione. Può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.l'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci dell'associazione in regola con il pagamento della quota sociale. Essa è convocata almeno una volta all'anno dal Comitato direttivo dell'associazione mediante: Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si terrà la riunione. L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. La convocazione dell'assemblea ordinaria può essere richiesta in forma scritta dal almeno un decimo dei soci (arrotondato all'unità inferiore) o dal Comitato Direttivo. Il Coordinatore è tenuto alla convocazione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta. L'Assemblea ordinaria 1) elegge o riconferma le cariche sociali; 3 ) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi; 4) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo ; 5 ) ratifica le decisioni deliberate dal Comitato Direttivo; 6 ) approva il programma annuale dell'associazione. L'Assemblea straordinaria 1) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione
4 deliberata a maggioranza dei presenti; 2) scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci. Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare due sole deleghe in sostituzione di un socio non amministratore. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Coordinatore e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Coordinatore nella sede dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia. Art. 11 IL COMITATO DIRETTIVO L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto dal Coordinatore, dal Vice Coordinatore e dal Tesoriere. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Comitato può ampliare il suo organico chiamando fino a quattro membri scelti fra i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La convocazione del Comitato Direttivo è decisa dal Coordinatore oppure richiesta dal vice Coordinatore e dal Tesoriere o da quattro membri del Comitato Direttivo. Nel caso di richiesta il Coordinatore deve provvedere alla convocazione nel termine di 10 giorni dalla data della richiesta. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Coordinatore. Il Comitato Direttivo: 1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; 2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione; 3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico; 4. ammette i nuovi soci e stabilisce gemellaggi; 5. stabilisce l'importo della quota sociale; 6. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.8 del presente statuto. Le riunioni del Comitato Direttivo sono legalmente costituite quando sono presenti il Coordinatore più altri due componenti. Art. 12 IL COORDINATORE Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità e ne è il suo portavoce ufficiale. Egli svolge un lavoro di decisione su questioni ordinari e straordinarie, di coordinamento, di agevolazione e facilitazione dell'opera dei soci al fine di perseguire gli scopi sociali. Il Coordinatore è eletto dall'assemblea dei Soci. Convoca e presiede il Comitato Direttivo e l'assemblea. Dispone del patrimonio sociale con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere. Art. 13 IL TESORIERE Il Tesoriere è eletto dall'assemblea dei Soci. Egli vigila sulla copertura finanziaria delle 'iniziative e dei progetti dell'associazione esprimendo parere favorevole o contrario in merito alle disposizioni del Comitato Direttivo. In caso di assenza della copertura finanziaria, può respingere l'atto esprimendo le proprie motivazioni e individuando le opportune correzioni. Inoltre deve: gestire il patrimonio dell'associazione adottando opportune decisioni; provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa; provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo; predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre al Comitato
5 Direttivo. Art. 14 IL VICE COORDINATORE Il Vice Coordinatore è eletto dall'assemblea dei Soci. In caso di assenza del Coordinatore, lo sostituisce nella rappresentanza dell Associazione e nello svolgimento delle sue funzioni ordinarie. Nel caso che sopravvengano motivi per cui il Coordinatore sia permanentemente impossibilitato ad adempiere al suo mandato, il Vice Coordinatore lo sostituisce convocando urgentemente l'assemblea per l elezione delle nuove cariche sociali. Il Vice Coordinatore puo prendere solo decisioni di ordinaria amministrazione. Art. 15 COMITATO DI GARANZIA Il Comitato di Garanzia è costituito dai soli soci fondatori dell Associazione. Esso vigila sull integrità delle scelte degli altri Organi Sociali rispetto ai principi che hanno ispirato la fondazione dell Associazione. Il socio fondatore decade dalla carica di membro del Comitato di Garanzia con la perdita del suo status di socio. Il Comitato di Garanzia resta in essere fino a che sono presenti almeno due soci fondatori poi il Coordinatore dispone il suo scioglimento ed il Comitato Direttivo, alla prima riunione utile, ne ratifica la decisione. Apposito Regolamento determinerà la forma e i modi in cui il Comitato può esercitare la sua vigilanza ed il suo potere di veto. Art. 16 I MEZZI FINANZIARI L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: 1.quote associative e contributive dei soci; 2.eredità, donazioni e legati. Il Comitato Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l Associazione; 3.contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali di enti e di istituzioni pubbliche; 4.contributi dell'unione Europea e di organismi internazionali; 5.entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; 6.proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; 7.erogazioni liberali degli associati e dei terzi o derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e esottoscrizioni a premi; 8.altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. Ogni operazione finanziaria è disposta con la firma congiunta del Coordinatore e del Tesoriere. Art. 17 BILANCIO L'esercizio sociale dell'associazione coincide con l'anno solare. I bilanci sono predisposti dal Tesoriere e approvati dall'assemblea. I bilanci consuntivo e preventivo sono approvati dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 21 marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. I bilancio da approvare sono depositati presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti in attività istituzionali o accantonati in apposito fondo. Art. 18 PATRIMONIO SOCIALE Il patrimonio sociale si divide in disponibile ed indisponibile. Il primo è costituito dal denaro, dai beni mobili e immobili. Di esso può disporne il Comitato Direttivo per i fini sociali e nelle forme previste dallo Statuo e dai Regolamenti. Il secondo è
6 costituito dalle produzioni artistiche, scientifiche e letterarie. Affinchè il Comitato Direttivo possa disporre di esso occorre il nullaosta preventivo dell'autore e dell'assemblea dei Soci. Art. 19 MODIFICHE STATUTARIE Le proposte di modifica allo statuto devono essere presentate al Coordinatore a mezzo di richiesta scritta: da uno degli organi sociali; dal Comitato Direttivo; da almeno un quinto dei soci. Tale richiesta è tempestivamente trasmessa dal Coordinatore al Comitato di Garanzia affinché esso esprima il parere in merito. Entro sessanta giorni da quando è pervenuta la richiesta deve essere convocata l Assemblea straordinaria per la votazione sull emodifiche proposte. Art. 20 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità verso persone giuridiche aventi statuto e finalità compatibili con l'associazione. Art. 21 NORME FINALI Per ogni caso non specificatamente previsto dal presente Statuto si richiamano il Codice Civile e le Leggi della Repubblica Italiana. Art. 22 NORME TRANSITORIE Dal momento della fondazione dell'associazione valgono le seguenti disposizioni transitorie, redatte al fine di avviare perfettamente l'associazione stessa. Deroga generale: il Coordinatore ha facoltà di apportare modifiche al presente Statuto al fine della registrazione del medesimo presso l'ufficio del Registro e dell'iscrizione dell'associazione presso il Registro Provinciale della Associazioni di Promozione sociale. Deroghe previste agli articoli: Art. 4 : su proposta del Comitato Direttivo possono essere fondate fin da subito Sezioni territoriali con a capo un socio individuato dal Coordinatore; Art. 10 : le cariche sociali sono elette dai soci fondatori riuniti in sede di Comitato di Garanzia; Art. 11 : fino a nuova decisione del Comitato Direttivo, l'importo della quota sociale è fissato nella misura di 10 Euro; le riunioni del Comitato Direttivo sono valide anche in presenza di due soli membri; Art. 17 : il primo esercizio sociale può avere durata biennale; Art. 19 : le modifiche statutarie sono proposte dai soci al Comitato di Garanzia, quest'ultimo le approva o le respinge motivando il provvedimento; Il 29 febbraio 2012 queste norme transitorie decadranno irrevocabilmente.
Statuto Associazione Viola Club Go Women s
Statuto Associazione Viola Club Go Women s Art. 1 DENOMINAZIONE E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione Viola Club Go Women s Art. 2 SEDE L'associazione ha sede legale
DettagliSTATUTO. E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione Dirdipiù-Lingue nel mondo
STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione Dirdipiù-Lingue nel mondo Art. 2 SEDE L'associazione ha sede legale in Torino, C.so Regio Parco
DettagliAssociazione sa n Filippo STATUTO. Articolo 1 DENOMINAZIONE
Associazione sa n Filippo STATUTO Articolo 1 DENOMINAZIONE E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione San Filippo. Articolo 2 SEDE L'Associazione ha sede legale in Torino,
DettagliStatuto. Associazione di Promozione Sociale
Statuto Associazione di Promozione Sociale Art. 1 DENOMINAZIONE E' costituita nel rispetto del codice civile e della L.383/2000 l'associazione Amici della Scuola di Musica del Trasimeno. L'Associazione
DettagliArt. 1 - DENOMINAZIONE. E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione Duechiacchieregratis. Art.
Statuto dell Associazione Art. 1 - DENOMINAZIONE E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione Duechiacchieregratis Art. 2 - SEDE L'associazione ha sede legale in Pescara,
DettagliASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE TERRE DI JACOPINO
ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE TERRE DI JACOPINO Art.1 DENOMINAZIONE E costituita nel rispetto del codice civile e della Legge 383/2000 l Associazione culturale Terre di Jacopino. Art. 2
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Art. 1 DENOMINAZIONE: È costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione culturale denominata ORCIA Art. 2 SEDE: L'associazione ha sede legale presso
DettagliSTATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "PREMIO LETTERARIO ASTI D APPELLO" 1
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "PREMIO LETTERARIO ASTI D APPELLO" 1 Art. 1 DENOMINAZIONE E' costituita nel rispetto del codice civile e della Legge 383/2000 l'associazione "Premio Letterario Asti d Appello".
DettagliStatuto Associazione Mik-B Day
Statuto Associazione Mik-B Day Art. 1 - DENOMINAZIONE E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione Mik-B Day Art. 2 - SEDE L'associazione ha sede legale in Carrè (VI),
DettagliArt. 1 DENOMINAZIONE E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione L alveare.
Statuto dell' Associazione L alveare, costituita il 7 maggio 2012 presso lo studio notarile Gamberale di Marino (Roma) Art. 1 DENOMINAZIONE E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000
DettagliATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NUOVA SPERANZA PER CERVETERI
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NUOVA SPERANZA PER CERVETERI L anno 2012 addi del mese di in Cerenova, sono presenti i Sigg.ri : Vers. 1 Pag. 1-10 Le suddette persone dichiarano di costituire
DettagliASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO Pagina 1 di 5 Art. 1 (Denominazione e sede) È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa
DettagliStatuto Art. 1 - Denominazione, sede e durata Art. 2-Scopo Art. 3 - Attività Art. 4 - Ammissione dei soci
Statuto Art. 1 - Denominazione, sede e durata 1. E' costituita l'associazione senza scopo di lucro Centro di Ricerca Erba Sacra con sede legale in Roma, Via Quintilio Varo 68. 2. Il trasferimento della
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)
STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE) Iscriz. Reg. Reg. APS n PS/VE0212 ART. 1 (Denominazione e sede)... 2 ART. 2 - (Finalità)... 2 ART. 3 - (Soci)... 2 ART.
DettagliSTATUTO. ART.1 - (Denominazione e sede) ASSOCIAZIONE GENITORI I.C. LAVERDA con sede in Piazzetta degli Alpini, 12, Comune di Breganze.
STATUTO ART.1 - (Denominazione e sede) 1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale denominata: ASSOCIAZIONE
DettagliStatuto associazione di solidarietà familiare
Statuto associazione di solidarietà familiare Art.1 - Denominazione, sede e durata E' costituita, ai sensi della Legge REGIONALE N. 1/2008 ART. 36, l'associazione di SOLIDARIETA FAMILIARE denominata OHANA
DettagliTrento. Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Trento STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E costituita nel rispetto del Codice Civile e della Legge 7 dicembre 2000 n. 383 l'associazione di promozione sociale denominata: Famiglia di Nazareth di Trento. L'Associazione,
DettagliSTATUTO. E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione culturale di volontariato denominata RISORSE CREATIVE
STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione culturale di volontariato denominata RISORSE CREATIVE Art. 2 SEDE L'associazione ha sede legale
DettagliStatuto dell Associazione di Promozione Sociale Creuza de ma - Pietracatella
Statuto dell Associazione di Promozione Sociale Creuza de ma - Pietracatella ART. 1 (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa nazionale
DettagliSTATUTO. Associazione Peace Human Rights Alumni
STATUTO Associazione Peace Human Rights Alumni 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione di promozione
DettagliCOMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)
COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO ALMENNO SAN SALVATORE
STATUTO ASSOCIAZIONE GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO ALMENNO SAN SALVATORE Art.1 - Denominazione, sede e durata E' costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 e in conformità al dettato della
DettagliAssociazione 'Amici dell Istituto Nazionale per la Grafica' Statuto
Associazione 'Amici dell Istituto Nazionale per la Grafica' Statuto Art. 1. Denominazione e sede 1. E costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e della legge 7 dicembre 2000, n.
Dettagli<<STATUTO. 460/97 l'associazione "NEL SORRISO DI VALERIA ONLUS", simbolicamente. in atteggiamento di volti sorridenti, circondato dalla scritta
Dettagli
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MELIÀ MONSELICE (PD)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MELIÀ MONSELICE (PD) 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia,
DettagliArt.11 - Il Vice Presidente Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.
Statuto MusicArti Art.1 - Denominazione, sede e durata E' costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'associazione di promozione sociale MusicArti con sede in Bologna, Via Sebastiano Serio
DettagliASSOCIAZIONE CULTURALE PERCORSI NAPOLETANI STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE PERCORSI NAPOLETANI STATUTO ART. 1 DENOMINAZIONE E costituita l Associazione culturale PERCORSI NAPOLETANI, nel seguito Associazione, libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica,
DettagliSTATUTO. Art. 1 - COSTITUZIONE
STATUTO Art. 1 - COSTITUZIONE E' costituita nel rispetto del Codice civile e della Legge 383/2000 l'associazione denominata Associazione Amici di Gira Girasole. L Associazione Amici di Gira Girasole è
DettagliArticolo 1 (Denominazione e sede) Articolo 2 (Scopo)
STATUTO SOCIALE Articolo 1 (Denominazione e sede) In data 13 MARZO 2009 si è costituita ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, della legge regionale 24 dicembre 2004, n.30, del regolamento regionale
DettagliSTATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)
STATUTO Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale
Dettagli3 SCOPI DELL ASSOCIAZIONE
Art. 1 DENOMINAZIONE E costituita l Associazione di promozione sociale denominata: neu[nòi] spazio al lavoro. L Associazione non ha scopo di lucro e rientra tra le associazioni di promozione sociale di
DettagliSTATUTO. Associazione di promozione sociale «C ENTRO DENTRO»
STATUTO Associazione di promozione sociale «C ENTRO DENTRO» ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione
DettagliSTATUTO. Associazione di promozione sociale << LA CARTA DI ALTINO >>
STATUTO Associazione di promozione sociale > ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Comunico Art. 1 - Denominazione sociale È costituita, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice civile e dalla Legge n. 383/2000, l Associazione
DettagliSTATUTO. Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE L'Associazione si prefigge di:
STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E costituita, ai sensi delle legge 383/00, l'associazione di promozione sociale denominata Amici del Cuore che, nata dall idea di un gruppo di familiari e amici di Guido Celani
DettagliSTATUTO dell Associazione Culturale ESSI VIVONO
STATUTO dell Associazione Culturale ESSI VIVONO ART. 1 DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA E' costituita, nel rispetto dell'articolo 36 e segg. del Codice Civile l'associazione denominata ESSI VIVONO con sede
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA
STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA ART. 1 Denominazione e sede 1. E costituita, nel rispetto dell art. 36 e segg. del Codice Civile l associazione denominata: Associazione Istruttori
DettagliCircolo Ricreativo Dipendenti Comunali Orbassano C.R.A.L. Circolo Ricreativo Dipendenti Comunali Orbassano STATUTO
C.R.A.L. Circolo Ricreativo Dipendenti Comunali Orbassano STATUTO (Approvato dall Assemblea straordinaria dei soci in data 14 /12/2009 ) Pag. 1 ARTICOLO 1 Denominazione, sede e durata E' costituito tra
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Museo del Cioccolato
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Museo del Cioccolato ART. 1 (Denominazione e sede) Ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n.383, e delle disposizioni del Codice Civile in tema di Associazioni,
DettagliE' costituita l'associazione di promozione sociale Più Democrazia in Trentino.
DENOMINAZIONE E' costituita l'associazione di promozione sociale Più Democrazia in Trentino. SEDE L'associazione ha sede legale in Trento, Via Saluga 3/B, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata.
DettagliALLEGATO A ALL' ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE DI SAN POLO STATUTO
ALLEGATO A ALL' ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE DI SAN POLO STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della L. 383/2000 e della normativa
DettagliStatuto dell'associazione
Statuto dell'associazione Art. 1 DENOMINAZIONE E' costituita, nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 e successive modifiche e integrazioni, l'associazione "IO POTENTINO". All'interno del Logo
Dettagliresistenze - Associazione per la memoria e la storia delle donne in Veneto
resistenze - Associazione per la memoria e la storia delle donne in Veneto STATUTO TITOLO I Art. 1 Costituzione e denominazione E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia,
DettagliAssociazione di volontariato per la tutela dei soggetti deboli - ONLUS STATUTO
STATUTO Art. 1 Costituzione, denominazione In data 7 luglio 2004 è stata costituita l associazione di volontariato @uxilia (in seguito associazione), ai sensi del codice civile, della legge 11 agosto 1991,
DettagliFAC SIMILE STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
FAC SIMILE STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ART. 1 (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale
DettagliStatuto. 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale
Statuto ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale denominata: YOUNG WOMEN NETWORK
Dettagliculturale Noi Donne Insieme con sede in Bologna, via Decumana n. 52/a.
STATUTO Art. 1- Denominazione, sede e durata E costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l associazione di promozione sociale e culturale Noi Donne Insieme con sede in Bologna, via Decumana
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. F-cube Associazione Fotografica Feltrina TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI.
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE F-cube Associazione Fotografica Feltrina TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI. Articolo 1. Costituzione, sede e durata. E' costituita, nel rispetto del Codice
DettagliStatuto associazione di promozione sociale COHOUSING SOLIDARIA
Statuto associazione di promozione sociale COHOUSING SOLIDARIA Art.1 - Denominazione, sede e durata E' costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'associazione di promozione sociale Co-housing
DettagliASSOCIAZIONE TEATRO STUDIO associazione di promozione sociale STATUTO
ASSOCIAZIONE TEATRO STUDIO associazione di promozione sociale STATUTO Art.1 - Denominazione, sede e durata E' costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'associazione di promozione sociale
DettagliUNIIC Unione Imprenditori Italia Cina 中意商
Home UNIIC Unione Imprenditori Italia Cina 中意商 Statuto UNIIC Associazione di promozione sociale: UNIIC Unione Imprenditori Italia Cina ART. 1 (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto dei Codice
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IMPAR@TO 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione
DettagliStatuto di Canoaverde e successive modifiche
Statuto di Canoaverde e successive modifiche Art. 1 È costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 e della Legge Regionale 6 dicembre 2012, n. 42, l' Associazione di Promozione Sociale denominata
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L ISOLA CHE C E
STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L ISOLA CHE C E Il presente Statuto sostituisce a tutti gli effetti quello sinora vigente registrato il 25 marzo 2011 presso l Agenzia delle Entrate di Padova;
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE IL PIFFERAIO MAGICO. Art. 1 DENOMINAZIONE. E' costituita nel rispetto del codice civile l'associazione culturale
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE IL PIFFERAIO MAGICO Art. 1 DENOMINAZIONE E' costituita nel rispetto del codice civile l'associazione culturale "IL PIFFERAIO MAGICO L'Associazione è apolitica e apartitica, indipendente
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE A SCUOLA APERTA
STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE A SCUOLA APERTA Art.1 Costituzione, denominazione e sede In data 11 febbraio 2012 si è costituita ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, della legge regionale
DettagliArt.1 - Denominazione, sede e durata
Art.1 - Denominazione, sede e durata Ai sensi della Legge n.383 del 7 dicembre 2000 e della L.R. 34/2002, è costituita l Associazione di promozione sociale denominata ILTURCO con sede nel comune di Ferrara
DettagliAssociazione Artistica Annette Ronchin Iscritta all Anagrafe Nazionale delle Ricerche 60217SX CF C.p Vicenza Italy
ANNETTE RONCHIN ISTITUTO IDENTITA' REGIONALE VENETA STATUTO Art. 1 (Denominazione) E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della nominativa in materia, l'associazione per la ricerca scientifica
DettagliStatuto Associazione IL ROLANDO. ART. 1 (Denominazione e sede)
Associazione IL ROLANDO ART. 1 (Denominazione e sede) - E costituita, nel rispetto del Codice Civile e ai sensi della Legge 383/2000, l associazione di promozione sociale denominata: con sede
DettagliASSOCIAZIONE ANTITRUST ITALIANA NUOVO STATUTO
ASSOCIAZIONE ANTITRUST ITALIANA NUOVO STATUTO Art. 1) DENOMINAZIONE E costituita un associazione senza finalità di lucro denominata ASSOCIAZIONE ANTITRUST ITALIANA (l'associazione). Art. 2) SEDE L'Associazione
DettagliStatuto di Associazione di promozione sociale
Statuto di Associazione di promozione sociale Art.1 - Denominazione, sede e durata dell Associazione E' costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle norme del codice civile in tema
DettagliAllegato A Statuto. ART. 1 (Denominazione e sede)
Allegato A Statuto ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile l associazione denominata: con sede in via Donatello
Dettagli<<STATUTO. 460/97 l'associazione "NEL SORRISO DI VALERIA ONLUS, simbolicamente. in atteggiamento di volti sorridenti, circondato dalla scritta
Dettagli
STATUTO. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede. 1) E costituita l Associazione denominata LABORATORI L ARTE NELLE MANI. Art. 2 Scopi e attività
STATUTO Art. 1 Costituzione, denominazione e sede 1) E costituita l Associazione denominata LABORATORI L ARTE NELLE MANI con sede nel Comune di Modena Via Nazionale per Carpi, n. 82 2) L Associazione non
DettagliAl Consiglio Direttivo di Vivaio per l Intraprendenzas APS Firenze MODULO ISCRIZIONE SOCI
MODULO ISCRIZIONE SOCI Al Consiglio Direttivo di Vivaio per l Intraprendenzas APS Firenze Tesseramento: Modulo d iscrizione all'associazione, in qualità di socio. Tale tesseramento ha validità per 12 mesi.
DettagliStatuto dell Associazione Culturale Gruppo del Tasso
Statuto dell Associazione Culturale Gruppo del Tasso «Un appassionato di storia, due filosofi in erba, un fotografo provetto, un maestro d arme e un aspirante poeta è così che vogliamo definirci: amici
DettagliAssociazione no profit Area Cani via Federico Turano. Statuto
Associazione no profit Area Cani via Federico Turano Art. 1. Costituzione e caratteristiche Statuto E costituita l Associazione senza fini di lucro Area Cani Via Federico Turano. Detta Associazione è un
DettagliCENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2
CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Articolo 1 Costituzione, denominazione e sede. E costituita in Schio con sede in Via Cavour n. 3 l Associazione denominata CENTRO DI CULTURA
DettagliPer il perseguimento degli scopi sopra indicati l associazione potrà:
S T A T U T O Art. 1 - DENOMINAZIONE E costituita nel rispetto del Codice Civile l associazione culturale di promozione sociale denominata Centro Internazionale Arti Calligrafiche e del Libro, in sigla
Dettagli2
1 2 3 4 5 6 7 Federazione Italiana Laureate e Diplomate di Istituti Superiori, Sez. di Pavia STATUTO ART. 1 DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA È costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n 383, l associazione
DettagliSTATUTO. ASSOCIAZIONE VIRTUS dalla parte del Malato e del Consumatore ***
STATUTO ASSOCIAZIONE VIRTUS dalla parte del Malato e del Consumatore *** ART. 1 (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l Associazione denominata:
DettagliASSOCIAZIONE EDUCATAMENTE STATUTO. L'associazione ha sede in Carbonara Ticino e può costituire sedi secondarie.
ASSOCIAZIONE EDUCATAMENTE STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE È costituita una associazione denominata EDUCATAMENTE. Art. 2 SEDE L'associazione ha sede in Carbonara Ticino e può costituire sedi secondarie. Art.
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE PARCO AGRICOLO DI PRATO
STATUTO ASSOCIAZIONE PARCO AGRICOLO DI PRATO Art. 1 DENOMINAZIONE E' costituita nel rispetto del codice civile l'associazione denominata Parco Agricolo di Prato Art. 2 SEDE L'associazione ha sede legale
DettagliSTATUTO TERRA DEI PICCOLI ONLUS
TERRA DEI PICCOLI ONLUS organizzazione non lucrativa di utilità sociale Sede Legale: Viale Lina Cavalieri, 212 00139 Roma, RM Codice fiscale: 97520150588 Indirizzo di posta elettronica: info@terradeipiccoli.org
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CINQUE DITA. (come approvato dalla Assemblea dei Soci del 13 maggio 2012)
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CINQUE DITA (come approvato dalla Assemblea dei Soci del 13 maggio 2012) Art. 1 - Denominazione - Forma Giuridica - Durata - Sede É costituita l'organizzazione
DettagliSTATUTO LA QUARTA ERA 1
STATUTO LA QUARTA ERA 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile l associazione denominata: La Quarta Era con sede in via Francesco Lolli 9 nel Comune di Reggio Emilia
DettagliATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE COLMEN STATUTO ASSOCIAZIONE COLMEN
ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE COLMEN Il giorno... del mese di........ dell'anno..., alcuni abitanti di Desco si sono riuniti in Via Don Guglielmana, nel locale messo a disposizione dalla Parrocchia di
DettagliASSOCIAZIONE BETULLA onlus
ASSOCIAZIONE BETULLA onlus STATUTO testo emendato assemblea del 25/11/2012 ART. 1 (Denominazione e Sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di
DettagliSCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATOB alla Dgr n. 3117 del 21 ottobre 2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATOB alla Dgr n. 3117 del 21 ottobre 2008 pag. 2/7 ART.
DettagliART. 1 (Denominazione e sede)
ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile l associazione denominata: SCUOLA IPPICA ITALIANA con sede in via delle Capannelle n. 20 Roma. La variazione di sede legale
DettagliLEFFEGIOVANI Associazione di promozione sociale STATUTO
LEFFEGIOVANI Associazione di promozione sociale STATUTO Art.1 - Denominazione, sede e durata E' costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'associazione di promozione sociale LEFFEGIOVANI
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DELL HOSPICE DI SIENA ONLUS. Art.1 Costituzione
STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DELL HOSPICE DI SIENA ONLUS Art.1 Costituzione 1. È costituita l'associazione non lucrativa di utilità sociale denominata Amici dell Hospice di Siena Onlus, di seguito AHS, con
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati Amministrativisti del Friuli Venezia Giulia. 1. Costituzione e denominazione E costituita un associazione tra
DettagliStatuto associazione di promozione sociale A TUTTO TONDO
Statuto associazione di promozione sociale A TUTTO TONDO Art.1 - Denominazione, sede e durata E' costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 ed in conformità con il dettato della Legge Regionale
DettagliATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL ASSOCIAZIONE
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Come modificato dal verbale dell Assemblea Straordinaria del 07 Maggio 2009 Art. 1: COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE E' costituita tra i signori: omissis nel rispetto
DettagliStatuto associazione di promozione sociale CONTATTO
Statuto associazione di promozione sociale Art.1 - Denominazione, sede e durata CONTATTO E' costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'associazione di promozione sociale ConTatto Laboratorio
DettagliStatuto dell Associazione di promozione sociale Ruota Libera.
Statuto dell Associazione di promozione sociale Ruota Libera. Art. 1 Denominazione, sede e durata E costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle norme del Codice civile in tema di
DettagliIl Fondaco per Feltre
ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS Il Fondaco per Feltre Associazione Culturale ONLUS "I L F O N D A C O P E R F E L T R E" Numero di classificazione BL0038 del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato
DettagliSTATUTO dell associazione di promozione sociale AMICI DELLA GRANDE QUERCIA
STATUTO dell associazione di promozione sociale AMICI DELLA GRANDE QUERCIA Art. 1 Denominazione e sede. Titolo I - Disposizioni generali 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. ART. 1 (Denominazione, sede e durata)
STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ART. 1 (Denominazione, sede e durata) 1. È costituita, nel rispetto del codice civile e della normativa in materia di associazioni di promozione sociale, l associazione
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO SAABWAY CLUB
STATUTO ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO SAABWAY CLUB Art. 1 - Denominazione, sede e durata 1.1. E' costituita l'associazione SAABWAY CLUB. L Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale ed ha
DettagliASSOCIAZIONE BENEDETTO CASTELLI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "Benedetto Castelli" BRESCIA
ASSOCIAZIONE BENEDETTO CASTELLI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "Benedetto Castelli" BRESCIA 1. DENOMINAZIONE - SEDE 1.1 L' Associazione prende il nome di "ASSOCIAZIONE BENEDETTO CASTELLI" ed è composta
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE GENITORI CESARE PESENTI - BERGAMO
STATUTO ASSOCIAZIONE GENITORI CESARE PESENTI - BERGAMO ART. 1 Denominazione, sede e durata E costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 e in conformità al dettato della Legge Regionale 1/08
DettagliSTATUTO PER. We are here Venice ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Sede Legale: San Polo Venezia Studio: Cannaregio Venezia
STATUTO PER We are here Venice ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Sede Legale: San Polo 1866 30125 Venezia Studio: Cannaregio 6154 30121 Venezia www.weareherevenice.org info@weareherevenice.org!1 ART.
DettagliART. 1 - (Costituzione e Sede) 1) E' costituita, nel rispetto dell art. 36 e segg. C.C. l'associazione denominata "Associazione Footprint"; ha sede
STATUTO PER ASSOCIAZIONE NON RICONOSCUTA ART. 1 - (Costituzione e Sede) 1) E' costituita, nel rispetto dell art. 36 e segg. C.C. l'associazione denominata "Associazione Footprint"; ha sede provvisoria
DettagliArticolo 4 OGGETTO. L Associazione ha per oggetto:
Articolo 1 DENOMINAZIONE È costituita nel rispetto degli articoli 36 e seguenti del codice civile l ASSOCIAZIONE MY MIND MY INVESTMENT - PROFESSIONISTI ESPERTI NELLA GESTIONE DELL APPROCCIO E DEL COMPORTAMENTO
DettagliSpazioMeF- Mediazione familiare e dintorni Associazione di promozione sociale. Statuto
Art. 1 - DENOMINAZIONE SpazioMeF- Mediazione familiare e dintorni Associazione di promozione sociale Statuto E' costituita l'associazione SpazioMeF- Mediazione familiare e dintorni. Art. 2 - SEDE L'associazione
DettagliSTATUTO. Art. 1 Costituzione, denominazione e sede
STATUTO Art. 1 Costituzione, denominazione e sede 1) E costituita l Associazione denominata UNIVERISITA POPOLARE APPIA (UPA) con sede provvisoria nel Comune di Genzano di Roma, Via Giuseppe Garibaldi,
DettagliATTO COSTITUTIVO STATUTO
ATTO COSTITUTIVO STATUTO Articolo 1 COSTITUZIONE A norma dell articolo 18 della Costituzione Italiana e degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l associazione culturale PUEDES! con
Dettagli