Valutazione di Incidenza Ecologica

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1 EVENTI PUBBLICI per la SENSIBILIZZAZIONE e PARTECIPAZIONE alla REALIZZAZIONE dei PIANI DI GESTIONE DEI SITI di IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) RETE NATURA 2000, SICILIA Valutazione di Incidenza Ecologica 12 febbraio 2008 Comune di Mazara del Vallo Dr. Ing. Gianluigi Pirrera jl.mine@libero.it

2 Obiettivi: precisare i risvolti normativi; chiarire i contenuti tecnici e procedurali; evidenziare le competenze e le figure professionali più pertinenti; diffondere presso gli stakeholders,, i gestori e gli EE.LL. territorialmente competenti i SIC e ZPS la coscienza della necessità della V.I.Ec.;.; Esemplificare con l esposizione l di una casistica concreta.

3 S.I.C. Sito di Importanza Comunitaria (circa 250 in Sicilia) sito che contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale (allegato I) o una specie (allegato II) in uno stato di conservazione soddisfacente Z.S.C. Zona Speciale di Conservazione un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto amministrativo in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato

4 Progetto BIOITALY L Italia, dal 1995 al 1997 ha individuato le aree proponibili come Siti di Importanza Comunitaria nel proprio territorio nazionale attraverso il programma Bioitaly stipulato tra il Ministero dell Ambiente (Servizio Conservazione della Natura), le Regioni, le Province autonome, istituzioni scientifiche e l ENEA in attuazione della Direttiva Habitat 43/92

5 Il D.P.R. 357/1997, in applicazione della Direttiva 92/43 CEE, ha istituito la procedura di Valutazione di incidenza relativamente alle: possibili interferenze dirette o indirette di piani e progetti con i Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS). Notevoli sono le ricadute amministrative e politiche derivanti dall'attivazione di tali nuove procedure. Infatti, dato l'elevato numero dei SIC e ZPS (oltre 2.500) in Italia, la valutazione di incidenza coinvolge una vasta gamma di piani (regolatori, territoriali, paesaggistici, forestali, agricoli, gestionali, etc.) e progetti (n.b.: anche non soggetti a VIA) che siano interni o almeno siano adiacenti al SIC o ZPZ, sia a livello nazionale che regionale e locale.

6 NON E LA VIA. La V.I.Ec. identifica, quantifica e valuta i potenziali impatti su habitat naturali di rilevanza naturalistica. Rispetto alle procedure di V.I.A. e di V.A.S. essa considera principalmente gli effetti più strettamente ecosistemici dovuti a specifici progetti, interventi o piani. Sulla base dei trattati internazionali risulta essenziale per la gestione delle risorse naturali un approccio intersettoriale a problemi ambientali, che consideri non solo singoli impatti ma anche le loro interazioni che possono essere di tipo sinergico, cumulativo o addirittura amplificativo. Quindi un approccio olistico: ad esempio l AEI

7 Tutto si basa sul confronto tra le azioni indotte dai piani e progetti ed i contenuti delle schede relative appunto ai SIC e ZPS (spesso coincidenti) NON ESISTE QUINDI UNA FIGURA UNICA (N.B.: Come per V.I.A.!) Anzi, una figura unica può esser solo per piccoli progetti o quella del coordinatore. Tuttavia: Generalmente sono i professionisti esperti in materia di flora, vegetazione e fauna, nonché di habitat, includendo oltre agli aspetti naturalistici anche quelli geomorfologici. Sono in tal senso figure privilegiate i laureati in Scienze Naturali, Biologiche, Ambientali e Geologiche, Agronomi e Forestali. Ma interpreti dei progetti delle opere e dei piani, quindi le categorie degli Ingegneri, Architetti ed Urbanisti,ecc..

8 Purchè. esperti in opere di mitigazione, compensazione, opere di Ingegneria Naturalistica e basso impatto ambientale, per fornire soluzioni ai problemi di interferenza opere - ambiente.

9 INFATTI..OCCORRE UNA FUNZIONALITA SOSTENIBILE: ECCO IL RUOLO DELL INGEGNERIA NATURALISTICA FUNZIONALITA' TECNICA FUNZIONALITA' NATURALISTICA FUNZIONALITA' ESTETICO-PAESAGGISTICA FUNZIONALITA' SOCIO ECONOMICA Indicatore Rispondente ad esigenze tecnicoingegneristiche Gradiente di biodiversità e paesaggio naturale Inserimento nel contesto paesaggistico complessivo Induzione di economia locale, sociale e di costo energetico

10 Due Direttive costituiscono la base per l avvio all applicazione sul territorio europeo della Valutazione di Incidenza Ecologica, stabilendo quali ambienti e specie devono essere tutelati lasciano agli Stati Membri, per la relativa gestione, la massima libertà di decidere gli strumenti legislativi e le modalità da applicare a tale scopo. Direttiva Uccelli 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che istituisce le ZPS (Zone di Protezione Speciale) Direttiva Habitat 92/43/CE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e concernente la salvaguardia della diversità biologica e delle specie animali e vegetali a rischio di riduzione drastica o di estinzione, che istituisce i SIC (Siti Importanza Comunitaria)

11 Direttiva Habitat n 43/92 dell U.E. Lo scopo principale della direttiva è promuovere il mantenimento della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri contraenti, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali Nell articolo 1 vengono date le definizioni di n.b. S.I.C. Sito di Importanza Comunitaria Z.S.C. Zona Speciale di Conservazione

12 LA DIRETTIVA HABITAT E LA V.I.Ec. (Art.6, comma 3). La Direttiva Habitat ha previsto l introduzione della Valutazione di Incidenza Ecologica, di piani e progetti aventi un incidenza significativa sui siti della Rete Natura 2000 sostenendo che qualsiasi progetto o piano non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito (Zone Speciali di Conservazione) ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, forma oggetto di un opportuna valutazione dell incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo

13 testualmente (Art. 6 della Direttiva 92\43\CEE): Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate. alora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

14 IL CONTESTO NORMATIVO 2 Lo stato Italiano, ha quindi recepito la Direttiva Habitat con il: DPR 8 settembre 1997 n Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habita naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Il campo di applicazione del DPR 357/97 è limitato ai SIC e alle ZPS; nel documento vengono definit gli elenchi delle aree speciali di conservazione e delle specie faunistiche e vegetali poste sotto tutela in Italia, le linee fondamentali di assetto del territorio e le norme per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale, che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche. Il Decreto prevede i contenuti obbligatori per la redazione della relazione per la valutazione di incidenza di piani e progetti (allegato G - contenuti della relazione per la valutazione di incidenza di piani e progetti) e specifica qual piani e progetti devono essere soggetti a Valutazione di Incidenza e quali ad una vera e propria Valutazione d Impatto Ambientale, da redigere secondo la normativa vigente. In particolare, l articolo 5 definisce a livello generale la procedura di VIEc a cui tutte le regioni e le province autonome devono adeguarsi. Qualora la realizzazione di nuove opere, piani o progetti interferisca anche solo parzialmente con un Sito di Importanza Comunitaria (SIC) si rende necessaria una valutazione dell'incidenza degl interventi previsti rispetto alle caratteristiche ecologiche del Sito. Altra normativa importante è: - La gestione dei siti della rete Natura Guida all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva "Habitat 92/43/CEE - D.M. 3 aprile 2000"Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e de siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE" - Decreto ministeriale 3 settembre 2002 del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" - D.P.R. 120/2003 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8/9/1997 n 357 (Precisa ed integra il DPR 357/97) Etc..

15 CONFRONTO CONTESTO LEGISLATIVO V.I.A. e V.I.Ec. a) Legislazione VIA - PROGETTI; b) Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (Screening) - PROGETTI; Sono sottoposti a procedura di verifica tutti i progetti di opere elencate nell allegato B del D.P.R. 12 aprile 1996, nonché le modifiche dei progetti relativi a opere esistenti. b) Legislazione territoriale ed urbanistica e di settore PIANI; c) Legislazione Valutazione d Incidenza - PROGETTI e PIANI.

16 AMBITO DI APPLICAZIONE: Paragrafo 3 dell art. 6 della Direttiva iasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. La V.I.Ec. interessa quindi: a buona parte dei progetti soggetti alla VIA nazionale e Regionale (procedure in teoria sostitutive della Valutazione di Incidenza, ma che di fatto la devono contenere sotto forma di capitolo specifico). La procedura di VIA, in questo caso comprende lo Studio di Valutazione di Incidenza ai sensi dell art. 6 della Legge 8/7/86 n 349 e del D.P.R. 12/4/96. tti i progetti di opere anche minori e quindi non soggette a VIA ma che ricadono all'interno o in adiacenza ai SIC-ZPS; i piani e relative varianti che coinvolgono potenzialmente tali siti, inclusi i Piani Regolatori dei Comuni, i Piani Provincia e Regionali, i piani dei Porti, delle Comunità Montane, delle Autorità di Bacino, e quelli di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori ecc. PROGETTI: Tutti quelli che possono avere un incidenza significativa - Interni al SIC; Esterni al SIC che hanno una relazione fisica o funzionale con il Sito d Importanza Comunitaria. Potrebbero escludersi i lavori di manutenzione ordinarie e straordinarie. PIANI: (territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori) Tutti quelli che possono avere un incidenza significativa - Che modificano previsioni interne al SIC; Che modificano previsioni esterne al SIC le quali hanno un relazione fisica o funzionale con il Sito d Importanza Comunitaria. Sono necessari quindi i Piani di Gestione dei SIC. Tuttavia sarebbero preferibili Piani Ambientali in Progress.

17 Articolo 5 del DPR 357/97 lla pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle Regioni e alle Province autonome competenti. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all allegato G.

18 Aree sensibili Ben più della Riserva!

19 Aree sensibili Ben più dei 60 Ha della Riserva!

20 Regioni (art. 5, comma 5) Le regioni hanno recepiscono con norme regionali la norma nazionale. comma5: Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le Regioni e le Province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali. La Sicilia ha normato, continua a normare con notevole velocità e sono state emanate indicazioni ad hoc per gli impianti fotovoltaici ed altri settori. Tra le ultime: LEGGE REGIONALE 8 maggio 2007, n. 13. (G.U.R.S. n. 22 dell 11 Maggio 2007) Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale. Norme in materia di edilizia popolare e cooperativa. Interventi nel settore del turismo. Modifiche alla legge regionale n. 10 del Art. 1 ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - DECRETO 30 marzo Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n 357 e successive modifiche ed integrazioni DECRETO 22 ottobre Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n DECRETO 22 ottobre Disposizioni relative alle misure di conservazione delle zone di protezione speciale e delle zone speciali di conservazione. DECRETO 18 dicembre Modifica del decreto 22 ottobre 2007, concernente disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n

21 CONTENUTI DELLA RELAZIONE PER LA V.I.Ec. di piani e progetti (Allegato G previsto dall art. 5, comma 4) Allegato G previsto dall art. 5, comma 4 del D.P.R. 8/9/97 n 357 presenta i contenuti della relazione per la valutazione di incidenza di piani e progetti.. Caratteristiche dei piani e progetti. e caratteristiche dei piani e progetti debbono essere descritte con riferimento, in particolare: alle tipologie delle azioni e/o opere; alle dimensioni e/o ambito di riferimento; alla complementarietà con altri piani e/o progetti; all'uso delle risorse naturali; alla produzione di rifiuti; all'inquinamento e disturbi ambientali; al rischio di incidenti per quanto riguarda, le sostanze e le tecnologie utilizzate.

22 CONTENUTI DELLA RELAZIONE PER LA V.I.Ec. di piani e progetti (Allegato G previsto dall art. 5, comma 4) Allegato G previsto dall art. 5, comma 4 del D.P.R. 8/9/97 n 357 presenta i contenuti della relazione per la valutazione di incidenza di piani e progetti. Area vasta di influenza dei piani e progetti - interferenze con il sistema ambientale. e interferenze di piani e progetti debbono essere descritte con riferimento al sistema ambientale considerando: componenti abiotiche; componenti biotiche; connessioni ecologiche. e interferenze debbono tener conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale, con riferimento minimo alla cartografia del progetto CORINE LAND COVER [*].

23 Progetto CORINE LAND COVER [*] Progetto CORINE LAND COVER: si tratta di un progetto che fa parte del programma comunitario CORINE, il sistema informativo creato allo scopo di coordinare a livello europeo le attività di rilevamento, archiviazione, elaborazione e gestione di dati territoriali relativi allo stato dell'ambiente. Tale progetto ha previsto la redazione, per tutto il territorio nazionale, di una carta della copertura del suolo in scala 1:

24 Esempio Misure di compensazione Produzione da germoplasma locale Foto Gianluigi Pirrera

25 Foto Centro RING Esempio Misure di mitigazione Elementi di continuità ecologica

26 Foto Centro RING Esempio Misure di mitigazione Elementi di continuità ecologica

27 Foto Gianluigi Pirrera Esempio Misure di compensazione Centrale fotovoltaica Vaccarizzo (Catania)

28 Foto Gianluigi Pirrera Esempio Misure di compensazione Proposta di estensione del SIC

29 Foto Gianluigi Pirrera Esempio Misure di compensazione Proposta di estensione del SIC

30 Esempio Misure di compensazione Proposta di estensione del SIC Ma le minacce incombono Foto Gianluigi Pirrera

31 Esempio Misure di compensazione Proposta di estensione del SIC Ma le minacce incombono Foto Gianluigi Pirrera

32 Grazie per l attenzione Gianluigi Pirrera Jl.mine@libero.it

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