SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LA PROFESSIONE FORENSE AI SENSI DELL ART. 43 LEGGE N.
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1 SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LA PROFESSIONE FORENSE AI SENSI DELL ART. 43 LEGGE N. 247 Roma, 12 marzo 2016 L ANF Associazione Nazionale Forense, in relazione allo schema di regolamento ministeriale epigrafato, trasmesso dal Consiglio Nazionale Forense con mail del , ai sensi dell art. 1, comma 3, della L n. 247, osserva quanto segue. Le osservazioni che seguono sono limitate allo schema di regolamento di cui all art. 43 L , comma 2, secondo cui il Ministro della Giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento: a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale; b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca; c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo; d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza. 1 Favorire l accesso alla professione, garantire la libertà ed il pluralismo dell offerta formativa, garantire la scelta individuale del tirocinante, sono i principi che, riconosciuti espressamente della L n. 247, devono trovare attuazione del regolamento ministeriale in esame. Lo schema di regolamento ex art. 43, comma 2, l n. 247 Il principio generale affermato dall art. 1 della L. 247/12, ossia quello di favorire l ingresso e l accesso alla professione, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito, è fortemente contraddetto dall art. 7 dello schema del regolamento in esame che riconosce in capo ai soggetti che organizzano i corsi formativi il potere di programmare il numero delle iscrizioni e che rimette il numero programmato all approvazione del Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense. Evidente è la violazione della norma primaria (art. 43 L. 247/12 in combinato disposto con l art. 1) che non prevede la regolamentazione, tramite decreto ministeriale, del numero
2 programmato; si vorrebbe, in questo modo, reintrodurre limiti all accesso alla professione con il numero chiuso per i corsi di formazione. La partecipazione ai corsi, che è obbligatoria, deve essere assicurata a tutti coloro che si iscrivono nell albo dei praticanti avvocati: illegittima è la previsione del potere di esclusione al pari di quelli di prevedere prove preselettive, secondo la discrezionalità dei COA e degli altri soggetti che organizzano i corsi, per partecipare a corsi finalizzati unicamente al rilascio del certificato di compiuta pratica per poter poi accedere all esame abilitativo. Sotto altro profilo, lo schema di regolamento non garantisce la coincidenza tra domanda e offerta in quanto sul territorio non è scontata la circostanza che vi sia un numero di scuole sufficienti a soddisfare il numero delle domande, come peraltro lascia intravedere il primo comma dell art. 7 con una formulazione che mette in evidenza l effettività della formazione e non il numero dei praticanti tenuti a tale adempimento. Infine, anche il sistema e il numero (almeno tre) delle verifiche intermedie e di quella finale previsto dall art. 8, è, oltre che farraginoso, fortemente lesivo del principio affermato dall art. 1 della legge professionale e del favor riconosciuto per l accesso, considerati tutti gli altri adempimenti che caratterizzano il tirocinio professionale. Inoltre, alle verifiche intermedie e a quella finale si aggiunge la verifica del profitto che deve caratterizzare la frequenza ai fini dell assolvimento dell obbligo della frequenza dei corsi di formazione che è rimessa alla discrezionalità delle commissioni di valutazione e al controllo del componente della Scuola Superiore dell Avvocatura di cui all art. 9. Sempre, in linea generale, lo schema di regolamento non assicura in alcun modo il pluralismo formativo e la libertà di formazione. La previsione contenuta nell art. 2, comma 2, secondo cui l accreditamento di soggetti terzi si perfeziona decorsi tre mesi dalla presentazione dell istanza vuol dire, di fatto, escludere tali soggetti dalla possibilità di poter organizzare i corsi o comunque porre una forte limitazione temporale e organizzativa rispetto ai corsi organizzati dai COA. A ciò si aggiunga l assoluta discrezionalità riconosciuta in capo ai COA e al Consiglio Nazionale Forense quanto all accreditamento. Pari discutibile discrezionalità è quella prevista dal 4 comma dell art. 2 che rimette ai COA la valutazione, senza criteri, di idoneità per i soggetti terzi con cui organizzare i corsi. I programmi dei corsi organizzati dalle associazioni e da soggetti terzi devono unicamente rispondere a quelli ministeriali. Inoltre, la previsione dell art. 6, comma 1, secondo cui la possibile quota di iscrizione è destinata alla copertura delle spese di organizzazione, potrebbe fortemente limitare l offerta formativa da parte di soggetti terzi diversi dai COA. Sotto il profilo della libertà di formazione del tirocinante, riconosciuta espressamente dalla lettera a) del comma 2 dell art. 43 della L. 247/12, l art. 5, comma 2, pregiudica la libertà di scelta da parte del tirocinante in quanto si esclude che questi possa scegliere di frequentare corsi organizzati da COA o soggetti terzi di altre città rispetto a quella di iscrizione e non prevede possibilità per il tirocinante qualora il suo COA di appartenenza non organizzi, nemmeno con soggetti terzi, i corsi previsti dall art. 43 LP. 2 Nel merito, innanzitutto, incomprensibile è la formulazione del comma 1 dell art. 5. Non si comprende se le ore complessive debbano coprire i 18 mesi i diciotto mesi previsti dal primo comma dell art. 43 della L. 247/12 oppure nel corpo di più moduli trimestrali in contrasto con quanto dal primo comma dell art. 43 citato ma assicurando l effettivo svolgimento del tirocinio professionale. Senza contare che lo schema di regolamento nel suo complesso non tiene in debito conto la
3 circostanza che il giovane laureato può iscriversi all albo dei praticanti in qualunque momento dell anno e che a tutti i tirocinanti, indipendentemente dal momento dell iscrizione, deve essere assicurata parità di trattamento, ai fini delle scuole obbligatorie e del rilascio del certificato di compiuta pratica: un imperfetta regolamentazione non può far sì che il tirocinio, per difettosa organizzazione dei corsi, duri più dei diciotto mesi previsti per legge. La disposizione contenuta nell art. 4 è infelice nella sua formulazione in quanto da leggere in combinato disposto con l art. 2. La previsione potrebbe tradursi in una valutazione discrezionale da parte di chi deve accreditare le associazioni e i soggetti terzi che organizzano corsi, con riferimento al corpo docente, e quindi in una fortissima limitazione della libertà e del pluralismo formativo e della relativa scelta individuale viceversa riconosciuta dalla norma primaria. Quanto alla commissione di valutazione di cui all art. 9, dubbi sorgono sulla effettiva possibilità di composizione, in quanto il lavoro è assolutamente volontaristico, e sulla capacità di gestire la verifica (sia intermedia che finale) del profitto relativamente anche ai corsi organizzati dalle associazioni e dagli altri soggetti previsti dalla legge e nel rispetto dei tempi legati al tirocinio e al diritto allo svolgimento dell esame di abilitazione. VALUTAZIONI SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO Sulla scorta di quanto precede, si invita il Ministero della Giustizia alla completa riformulazione dello schema di regolamento da adottarsi ai sensi dell art. 43 L n In ogni caso: Art. 2 Comma 2: da sopprimere. La previsione secondo cui l accreditamento di soggetti terzi si perfeziona decorsi tre mesi dalla presentazione dell istanza vuol dire, di fatto, escludere tali soggetti dalla possibilità di poter organizzare i corsi o comunque porre una forte limitazione temporale e organizzativa rispetto ai corsi organizzati dai COA. A ciò si aggiunga l assoluta discrezionalità riconosciuta in capo ai COA e al Consiglio Nazionale Forense quanto all accreditamento. I programmi dei corsi organizzati dalle associazioni e da soggetti terzi devono unicamente essere rispondenti a quelli ministeriali. Comma 4: inciso che ritiene idonee da sopprimere. 3 Art. 4: da riformulare. La disposizione regolamentare è infelice nella sua formulazione in quanto da leggere in combinato disposto con l art. 2. La previsione potrebbe tradursi in una valutazione discrezionale da parte di chi deve accreditare le associazioni e i soggetti terzi che organizzano corsi, con riferimento al corpo docente, e quindi in una fortissima limitazione della libertà e del pluralismo formativo e della relativa scelta individuale viceversa riconosciuta dalla norma primaria. Art. 5 Comma 1: da riformulare in quanto non si comprende se le ore complessive debbano coprire i 18 mesi i diciotto mesi previsti dal primo comma dell art. 43 della L. 247/12 oppure nel corpo di più moduli trimestrali in contrasto con quanto dal primo comma dell art. 43 citato ma assicurando l effettivo svolgimento del tirocinio professionale.
4 Senza contare che lo schema di regolamento nel suo complesso non tiene in debito conto la circostanza che il giovane laureato può iscriversi all albo dei praticanti in qualunque momento dell anno e che a tutti i tirocinanti, indipendentemente dal momento dell iscrizione, deve essere assicurata parità di trattamento, ai fini delle scuole obbligatorie e del rilascio del certificato di compiuta pratica: un imperfetta regolamentazione non può far sì che il tirocinio, per difettosa organizzazione dei corsi, duri più dei diciotto mesi previsti per legge. Comma 2: da sopprimere. La previsione ivi contenuta pregiudica la libertà di scelta da parte del tirocinante in quanto si esclude che questi possa scegliere di frequentare corsi organizzati da COA o soggetti terzi di altre città rispetto a quella di iscrizione e non prevede possibilità per il tirocinante qualora il suo COA di appartenenza non organizzi, nemmeno con soggetti terzi, i corsi previsti dall art. 43 LP. Art. 6 Comma 1: da riformulare contemperando l obbligatorietà della frequenza con un concetto di quota che non disincentivi le iscrizioni. Comma 2: da riformulare, eliminando l assoluta discrezionalità nelle modalità di conferimento, tenendosi conto del numero degli iscritti, del budget a disposizione e di criteri inequivoci per la valutazione. Art. 7: da sopprimere. Evidente è la violazione della norma primaria (art. 43 L. 247/12 in combinato disposto con l art. 1) che non prevede la regolamentazione, tramite decreto ministeriale, del numero programmato; si vorrebbe, in questo modo, reintrodurre limiti all accesso alla professione con il numero chiuso per i corsi di formazione. La partecipazione ai corsi, che è obbligatoria, deve essere assicurata a tutti coloro che si iscrivono nell albo dei praticanti avvocati: illegittima è la previsione del potere di esclusione al pari di quelli di prevedere prove preselettive, secondo la discrezionalità dei COA e degli altri soggetti che organizzano i corsi, per partecipare a corsi finalizzati unicamente al rilascio del certificato di compiuta pratica per poter poi accedere all esame abilitativo. Sotto altro profilo, lo schema di regolamento non garantisce la coincidenza tra domanda e offerta in quanto sul territorio non è scontata la circostanza che vi sia un numero di scuole sufficienti a soddisfare il numero delle domande, come peraltro lascia intravedere il primo comma dell art. 7 con una formulazione che mette in evidenza l effettività della formazione e non il numero dei praticanti tenuti a tale adempimento 4 Art. 8: da riformulare. Oltre che farraginosa, la disposizione è fortemente lesiva del principio affermato dall art. 1 della legge professionale e del favor riconosciuto per l accesso, considerati tutti gli altri adempimenti che caratterizzano il tirocinio professionale. Inoltre, alle verifiche intermedie e a quella finale si aggiunge la verifica del profitto che deve caratterizzare la frequenza ai fini dell assolvimento dell obbligo della frequenza dei corsi di formazione che è rimessa alla discrezionalità delle commissioni di valutazione e al controllo del componente della Scuola Superiore dell Avvocatura di cui all art. 9. Art. 9: da riformulare. Dubbi sorgono sulla effettiva possibilità di composizione, in quanto il lavoro è assolutamente volontaristico, e sulla capacità di gestire la verifica (sia intermedia che finale) del profitto relativamente anche ai corsi organizzati dalle associazioni e dagli altri soggetti previsti dalla
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