QUADRO NORMATIVO DI PROTEZIONE CIVILE - COMPITI DEI COMUNI

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1 QUADRO NORMATIVO DI PROTEZIONE CIVILE - COMPITI DEI COMUNI PROTEZIONE CIVILE La normativa nazionale sulla protezione civile Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 (Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile) Con questa legge n. 225/1992 è stato istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile. Il suo scopo è tutelare l integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l ambiente, dai danni (o dal pericolo di danni) che possono essere prodotti da calamità naturali, catastrofi e da altri eventi calamitosi. I Comuni concorrono all organizzazione e realizzazione delle attività di protezione civile, predisponendo in ambito comunale le attività di previsione e gli interventi di prevenzione dei rischi, come stabilito dai programmi e piani regionali. In base all art. 15 di questa legge, il Sindaco può istituire una struttura comunale di protezione civile; il Sindaco è titolare di un pubblico potere: l obiettivo della sua funzione è il pubblico interesse. Come autorità di protezione civile, il Sindaco è ente esponenziale degli interessi della collettività da lui rappresentata. Decreto Legge n. 180 dell 11 giugno 1998 (recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania) convertito, con modificazioni, nella legge n. 267/1998 Ai sensi dell art. 1, comma 4, di questo decreto legge n. 180/1998, in qualità di organi di protezione civile come definiti dalla legge n. 225/1992 (già citata) e dal decreto legislativo n. 112/1998 (di cui si tratterà più sotto), i Comuni sono tenuti a predisporre, per le aree a rischio idrogeologico, piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l allarme e la messa in salvo preventiva, entro sei mesi dall adozione (da parte degli organi competenti) dei provvedimenti indicati all art. 1, commi 1 e 2, di questo decreto legge n. 180/1998. I predetti piani di emergenza devono essere predisposti con priorità per quelle aree a rischio idrogeologico in cui la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose e il patrimonio ambientale. Decreto Legislativo n. 112 dell 11 agosto 1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge n. 59/1997) L art. 108, comma 7, di questo decreto legislativo n. 112/1998 (già citato), attribuisce ai Comuni i seguenti compiti: Allegato 5-1

2 - attuare in ambito comunale (come già detto) le attività di previsione e gli interventi di prevenzione dei rischi, come stabilito da programmi e piani regionali; - adottare tutti i provvedimenti (compresi quelli relativi alla preparazione all emergenza) necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; - predisporre i piani comunali e/o intercomunali di emergenza; - curare la loro attuazione sulla base degli indirizzi regionali; - attivare i primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l emergenza; - vigilare sull attuazione (da parte delle strutture locali di protezione civile) dei servizi di pronto intervento. Legge n. 353 del 21 novembre 2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) Questa legge n. 353/2000, che riguarda la lotta agli incendi boschivi, attribuisce alle Province funzioni di notevole importanza in materia di tutela anche della sicurezza delle persone, funzioni però limitate all attività di previsione e prevenzione delle cause di rischio secondo le attribuzioni stabilite dalle Regioni. Gli incendi boschivi sono definiti come fuochi con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o erborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all interno delle aree stesse o su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi. Le modalità di svolgimento delle suddette funzioni verranno quindi successivamente definite nell ambito dello specifico piano regionale (previsto dall art. 3 di questa legge n. 353/2000) per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base delle linee guida e delle direttive deliberate dal Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre Le Province, le Comunità montane e i Comuni attuano le attività di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle Regioni. Inoltre le amministrazioni statali, regionali e gli enti locali promuovono (ai sensi della legge n. 150/2000) l informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l innesco di incendio e in merito alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo. Decreto Legge n. 343 del 7 settembre 2001 (recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile) convertito, con modificazioni, nella Legge n. 401/2001 Per ciascuno dei soggetti preposti allo svolgimento dell attività di protezione civile in occasione di calamità, l ambito di competenza è ulteriormente precisato da questo decreto legge n. 343/2001 emanato per colmare il vuoto legislativo creatosi a seguito dell abrogazione del sistema imperniato sull Agenzia Nazionale di protezione civile (mancante peraltro di statuto Allegato 5-2

3 dal momento della sua costituzione avvenuta con decreto legislativo n. 300/1999). L art. 5 di questo decreto legge n. 343/2001 è relativo alle competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile e precisa (al comma 4-bis) che il Dipartimento di protezione civile, d intesa con le Regioni, definisce in sede locale, e sulla base dei piani di emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessaria per fronteggiare gli eventi calamitosi, da coordinare con il Prefetto anche per gli aspetti dell ordine e della sicurezza pubblica. Di notevole importanza è l organizzazione delle azioni necessarie al soccorso e all assistenza delle popolazioni colpite da calamità, in uno schema di riferimento unitario che garantisca tuttavia la necessaria flessibilità operativa, così come peraltro espressamente indicato negli indirizzi regionali (approvati con delibera della giunta regionale n. 2723/1999) per la redazione dei piani di emergenza. Le situazioni di emergenza prevedibili nell ambito regionale possono infatti riguardare ciascuna delle categorie previste dall art. 2 della legge n. 225/1992 (già citata): dalla categoria indicata alla lettera a) dello stesso articolo, le situazioni di emergenza possono evolvere rapidamente alle categorie successive, coinvolgendo ambiti di competenza sempre più elevati, dalla scala locale a quella nazionale. La normativa regionale sulla protezione civile Legge Regionale n. 32 dell 11 dicembre 2001 (Sistema regionale di protezione civile) Dopo l entrata in vigore del decreto legislativo n. 112/1998 (già citato), le disposizioni contenute nella legge regionale n. 11/1996, precedentemente vigente nell ambito regionale in materia di protezione civile, sono state adeguate con questa legge regionale n. 32/2001. In particolare, l art. 3 di questa legge precisa che ai medesimi fini la Regione può avvalersi (anche mediante la stipula di apposite convenzioni) del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, di collegi e ordini professionali, di enti od organi tecnici pubblici, aziende pubbliche o private, organizzazioni di volontariato, università, altre istituzioni scientifiche e di ricerca. L art. 14 di questa legge affida ai Comuni i seguenti compiti: - raccogliere i dati utili per elaborare il piano comunale di previsione e prevenzione, e per predisporre e aggiornare i piani regionali e provinciali; - collaborare all attuazione degli interventi previsti nei piani regionali e provinciali; - adottare, nell ambito delle proprie competenze, le misure necessarie per fronteggiare le situazioni di pericolo indicate nei predetti piani; Allegato 5-3

4 - impiegare i mezzi e le strutture operative necessarie per gli interventi, con particolare riguardo alle misure di emergenza per eventi naturali o connessi con l attività dell uomo che possono essere fronteggiati dal Comune in via ordinaria; - informare la popolazione sui comportamenti da tenere in occasione di emergenze; - attuare gli interventi necessari a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi; - attivare, da parte delle strutture locali di protezione civile, i servizi urgenti; - utilizzare il volontariato a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali, regionali e provinciali. Per lo svolgimento delle funzioni ad essi conferite, i Comuni adottano, divulgano, attuano e aggiornano il piano comunale o intercomunale di protezione civile, utilizzando anche forme associative e di cooperazione tra Enti Locali e nei territori montani, le Comunità montane e i Comuni si dotano altresì di una struttura operativa di protezione civile, fornita dei mezzi necessari allo svolgimento delle relative attività. Funzioni del Sindaco: al verificarsi o nell imminenza di eventi o situazioni di emergenza, il Sindaco assume, quale autorità comunale di protezione civile, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite, e provvede agli interventi necessari dandone contemporanea comunicazione alla SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente), alla sala operativa provinciale e al Prefetto. Il Sindaco, inoltre, dirige le attività di soccorso nell ambito del territorio del proprio Comune, anche nell ipotesi di eventi che coinvolgano più Comuni e che richiedano interventi coordinati da parte della Provincia o della Regione, attenendosi alle direttive provinciali o regionali. Legge Regionale n. 33 del 3 novembre 1984 (Norme per le costruzioni in zone sismiche nella Regione Marche) Questa legge regionale n. 33/1984 (in attuazione dell art. 20 della legge n. 741/1981) definisce le modalità per il controllo sulle costruzioni, sugli ampliamenti, sulle ristrutturazioni e riparazioni riguardanti le strutture da eseguire nelle zone del territorio regionale dichiarate sismiche (ai sensi dell art. 3 della legge n. 64/1974). La Regione stabilisce altresì norme per la formazione e l adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico. Sempre in relazione alle specifiche competenze loro attribuite in materia urbanistica, i Comuni sono chiamati inoltre ad esercitare, attraverso il controllo degli strumenti urbanistici, importantissime funzioni di prevenzione del rischio sismico. In particolare, l art. 10 di questa legge regionale ha introdotto l obbligo per i Comuni di predisporre, in sede di formazione e revisione degli strumenti urbanistici, indagini multidisciplinari per acquisire la documentazione sulle caratteristiche sismiche e geologiche delle aree, nonché sulla vulnerabilità del patrimonio Allegato 5-4

5 edilizio e infrastrutturale esistente, elementi indispensabili non soltanto alla formazione di scelte urbanistiche adeguate alle esigenze connesse al rischio sismico, ma indispensabili anche all individuazione delle misure più idonee a garantire la tutela della sicurezza degli abitanti delle zone potenzialmente interessate dallo sviluppo dei relativi eventi. La normativa nazionale sul volontariato VOLONTARIATO Decreto Legge n. 159 del 26 maggio 1984 (recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania) convertito, con modificazioni, nella legge n. 363/1984 Questo decreto legge n. 159/1984 stabiliva che, fino all'entrata in vigore della legge di disciplina organica della materia, e comunque non oltre il 31 marzo 1985, il Ministro per il coordinamento della protezione civile poteva avvalersi delle prestazioni dei gruppi associati all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, provvedendo ai seguenti adempimenti: - rimborsare (con le disponibilità del Fondo per la protezione civile e sentite le Regioni e gli enti locali interessati) le spese nei periodi di impiego degli aderenti alle associazioni di volontariato; - emanare provvedimenti per garantire il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale; - adottare misure per la copertura assicurativa degli interessati. Legge n. 266 dell 11 agosto 1991 (Legge-quadro sul volontariato) Con questa legge n. 266/1991, la prima nel suo genere in Italia, vengono riconosciuti il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. La legge ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali. Per attività di volontariato si deve intendere l attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro (anche indiretto) ed esclusivamente per fini di solidarietà. Decreto Ministeriale 14 febbraio 1992 (Obbligo delle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti) Questo decreto obbliga le organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/1991 (già citata) ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato: l assicurazione deve coprire gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell attività stessa, nonché la Allegato 5-5

6 responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall esercizio dell attività medesima. Le organizzazioni di volontariato devono tenere il registro degli aderenti, numerato progressivamente in ogni pagina. Legge n. 255/1992 (già citata) Con questa legge n. 255/1992 (già citata) il Servizio nazionale di protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi. Il Servizio nazionale, inoltre, riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento. Circolare 16 novembre 1994 (istituzione dell elenco delle associazioni di volontariato di protezione civile ai fini ricognitivi della sussistenza e della dislocazione sul territorio nazionale delle associazioni da impegnare nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso. Adempimenti finalizzati all erogazione di contributi per il potenziamento delle attrezzature e il miglioramento della preparazione tecnica) Questa circolare ha lo scopo di promuovere la più ampia collaborazione fra il volontariato organizzato, gli enti locali, le Regioni e le prefetture nella ricognizione delle risorse umane e dei mezzi del volontariato; individua i criteri e le modalità di seguito riportati: - l elenco che si intende istituire deve essere collegato con i registri regionali generali del volontariato (istituiti ai sensi dell art. 6 della legge n. 266/1991 già citata) che costituiscono, a livello generale, lo strumento di identificazione e di collegamento del volontariato con le istituzioni pubbliche; - i Comuni che abbiano costituito o intendano costituire gruppi comunali di protezione civile comunicano al Dipartimento della protezione civile l avvenuta costituzione del gruppo, allegando copia della relativa delibera comunale e la scheda informativa inerente la descrizione delle capacità tecniche e la consistenza delle risorse umane e strumentali; - i gruppi comunali, essendo organizzazioni riconducibili a disciplina giuridica diversa da quella prevista per le associazioni (e/o organizzazioni/gruppi di volontariato) sono inseriti in elenco separato rispetto a queste ultime. Decreto Legislativo n. 112/1998 (già citato) Questo decreto prevede, tra l altro, l utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionale e regionali. Decreto del Presidente della Repubblica n. 194 dell 8 febbraio 2001 (Regolamento recante Allegato 5-6

7 nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile) Questo D.P.R. n. 194/2001 considera organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo senza fini di lucro, inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove (avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti) attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di eventi di cui all art. 2, comma 1, della legge n. 225/1992 (già citata), nonché attività di formazione e addestramento nella stessa materia. Al fine della più ampia partecipazione alle attività di protezione civile, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali (previsti dall art. 6 della legge n. 266/1992, già citata) nonché in elenchi o albi di protezione civile previsti specificamente a livello regionale, possono chiedere, per il tramite della Regione presso la quale sono registrate, l iscrizione nell elenco nazionale dell Agenzia di protezione civile. L Agenzia di protezione civile provvede, d intesa con le amministrazioni medesime, a verificare l idoneità tecnico-operativa delle organizzazioni di volontariato, in relazione all impiego per gli eventi calamitosi. Le Regioni invieranno periodicamente all Agenzia di protezione civile l aggiornamento dei dati e ogni altra utile informazione volta al più razionale utilizzo del volontariato. Le organizzazioni di volontariato non iscritte nei registri regionali possono chiedere l iscrizione nell elenco nazionale, direttamente all Agenzia di protezione civile, che provvede dopo congrua istruttoria tesa ad appurarne la capacità operativa. Dell avvenuta iscrizione nell elenco nazionale, l Agenzia di protezione civile informa le organizzazioni richiedenti, le Regioni e i Prefetti territorialmente competenti. La normativa regionale sul volontariato Legge Regionale n. 48 del 13 aprile 1995 (Disciplina del volontariato) Questa legge regionale n. 48/1995 riconosce (sulla base dei principi della legge-quadro n. 266/1991 già citata) il valore e la funzione sociale delle attività delle organizzazioni di volontariato, quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale. La giunta regionale: - promuove, favorisce e disciplina, tra l altro, i rapporti con gli enti locali e con le organizzazioni di volontariato, per attività di intesa, di incentivazione, di studio e di valutazione in merito agli interventi previsti da questa legge regionale; - sostiene iniziative e campagne volte all'informazione; Allegato 5-7

8 - favorisce la qualificazione e formazione delle organizzazioni di volontariato nonché la realizzazione di servizi innovativi e sperimentazioni particolarmente significative da parte delle stesse nel territorio regionale. E' stato istituito presso la giunta regionale il registro regionale generale delle organizzazioni di volontariato. Dall'entrata in vigore di questa legge, le organizzazioni di volontariato (con sede legale nella regione Marche) possono presentare al presidente della giunta regionale domanda d'iscrizione nel registro di cui all art. 3, comma 1. Hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 della legge n. 266/1991 (già citata) e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto. Legge Regionale n. 32/2001 (già citata) Questa legge regionale n. 32/2001 riconosce le organizzazioni di volontariato come parte integrante del sistema regionale di protezione civile. La Regione favorisce la loro partecipazione alle attività di predisposizione e attuazione di programmi e piani. Formula altresì indirizzi in ordine all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello provinciale, comunale e intercomunale. La Regione promuove la partecipazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, stimolando iniziative di qualificazione, aggiornamento e coordinamento. Il Dirigente della struttura regionale di protezione civile, con proprio decreto, periodicamente individua, fra le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, quelle che, per l'organizzazione, le competenze possedute, la formazione degli iscritti, la capacità e l'efficacia di intervento, dispongono degli specifici requisiti necessari a partecipare alle attività previste da questa legge. Allegato 5-8

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