Ordinanza sulla notifica e l inchiesta relative a infortuni e incidenti gravi nell esercizio dei mezzi pubblici di trasporto
|
|
- Enrichetta Ferraro
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ordinanza sulla notifica e l inchiesta relative a infortuni e incidenti gravi nell esercizio dei mezzi pubblici di trasporto (Ordinanza concernente le inchieste sugli infortuni, OII) del 28 giugno 2000 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15, 95 e 97 della legge del 20 dicembre sulle ferrovie (Lferr), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina la notifica, l inchiesta e la valutazione relative a infortuni, incidenti gravi, perturbazioni importanti, nonché ad altri eventi rilevanti per la sicurezza nell esercizio di: a. ferrovie secondo l articolo 1 Lferr o ferrovie secondo un trattato internazionale; b. imprese di navigazione titolari di una concessione federale; c. imprese di automobili e di filobus titolari di una concessione federale; d. imprese funiviarie titolari di una concessione federale; e. binari di raccordo. 2 Sono fatte salve la notifica e l inchiesta relative a infortuni sul lavoro secondo la legge federale del 20 marzo sull assicurazione contro gli infortuni. Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza s intende per: a. ferita mortale: lesione corporale che ha portato alla morte entro 30 giorni dall evento; b. ferita grave: lesione corporale di una persona il cui trattamento rende necessario un ricovero ospedaliero di oltre 24 ore; c. ferita lieve: lesione corporale di una persona che rende necessarie cure mediche ambulatoriali; RS RS RS
2 d. considerevole danno materiale: danno materiale risultante direttamente da un evento, che supera l importo di franchi; e. infortunio: evento che ha per conseguenza il ferimento mortale o grave di una persona, un considerevole danno materiale o un incidente rilevante ai sensi dell ordinanza del 27 febbraio sulla protezione contro gli incidenti rilevanti; f. incidente grave: evento che ha quasi causato un infortunio, la cui possibilità di verificarsi non sarebbe stata impedita dai dispositivi di sicurezza automatici previsti; g. perturbazione importante: perturbazione che provoca l interruzione dell esercizio di una tratta per almeno quattro ore; h. evento concernente merci pericolose: evento che nel carico, trasporto, trasbordo, scarico o durante la sosta nel trasporto di merci pericolose ha comportato un pericolo per l uomo o per l ambiente. Capitolo 2: Organizzazione Art. 3 Ufficio d inchiesta sugli infortuni 1 L Ufficio d inchiesta sugli infortuni (Ufficio d inchiesta) è diretto da un capo a tempo pieno. Comprende inoltre inquirenti a tempo pieno o a titolo ausiliario. 2 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (Dipartimento) nomina: a. il capo dell Ufficio d inchiesta; b. gli inquirenti a tempo pieno. 3 Il capo dell Ufficio d inchiesta nomina: a. gli inquirenti a titolo ausiliario; b. gli specialisti disponibili in caso di necessità. 4 Sotto il profilo amministrativo, l Ufficio d inchiesta è subordinato alla segreteria generale del Dipartimento. Art. 4 Cooperazione internazionale L Ufficio d inchiesta segue l evoluzione internazionale in materia di inchieste sugli infortuni e vi partecipa nei limiti delle sue possibilità. Art. 5 Servizio di notifica 1 L Ufficio d inchiesta e l Ufficio federale dei trasporti (Ufficio federale) gestiscono un servizio di notifica comune al quale vanno notificati gli eventi in virtù dell articolo 7. 2 Il servizio di notifica deve essere raggiungibile in ogni momento. 3 RS
3 Capitolo 3: Procedura di notifica Art. 6 Servizi soggetti all obbligo di notifica 1 Ogni impresa designa i servizi tenuti a notificare gli eventi che si verificano nell esercizio. 2 Le imprese ferroviarie che utilizzano l infrastruttura di un altra impresa notificano gli eventi secondo l articolo 7 al gestore dell infrastruttura interessata. Quest ultimo deve trasmettere immediatamente le notifiche al servizio di notifica. 3 La notifica deve precisare se le autorità preposte al procedimento penale sono state avvisate dell evento. Art. 7 Notifica immediata al servizio di notifica 1 Le imprese, eccettuate quelle di automobili e di filobus, notificano immediatamente al servizio di notifica: a. gli infortuni; b. gli incidenti gravi; c. gli atti di sabotaggio commessi, presunti o annunciati. 2 Gli eventi in cui sono implicate tramvie, imputabili a una violazione delle norme della circolazione stradale, non devono essere notificati immediatamente. 3 Il Dipartimento può designare altri eventi che devono essere notificati immediatamente al servizio di notifica. Art. 8 Trasmissione della notifica 1 Il servizio di notifica trasmette quanto prima all Ufficio d inchiesta e all Ufficio federale gli eventi che gli sono notificati immediatamente. 2 In caso di presunzione fondata di violazione di una legge amministrativa, l Ufficio d inchiesta avvisa le autorità competenti preposte al procedimento penale. Art. 9 Notifica scritta all Ufficio federale 1 Tutte le imprese notificano per scritto all Ufficio federale: a. gli infortuni, gli incidenti gravi, gli eventi che comportano ferite lievi, le perturbazioni importanti e gli eventi concernenti merci pericolose; b. le esplosioni e gli incendi di una certa gravità di veicoli e di impianti che servono alla sicurezza; c. gli eventi straordinari imputabili a un guasto tecnico di componenti importanti per la sicurezza o di impianti di sicurezza o dovuti a misure di sicurezza carenti o difettose; d. gli eventi imputabili a sabotaggio. 2105
4 2 Indipendentemente dal capoverso 1, i seguenti eventi devono essere notificati per scritto all Ufficio federale: a. da parte delle imprese ferroviarie: 1. i deragliamenti di treni, 2. le collisioni tra treni e veicoli o ostacoli, 3. la fuga di veicoli ferroviari; b. da parte delle imprese di navigazione: 1. le collisioni di battelli, 2. l affondamento e l incagliamento di battelli nonché la collisione con persone, moli, pontili d approdo, ecc. da parte degli stessi; c. da parte delle imprese funiviarie (incluse le imprese di funicolari): 1. il deragliamento di funi e le cricche nelle funi, 2. la caduta al suolo e il deragliamento di veicoli di impianti a fune, 3. le collisioni di veicoli di impianti a fune con altri veicoli o ostacoli, 4. i danni causati da superamenti di profilo, 5. il mancato funzionamento di impianti di accelerazione e di decelerazione al momento dell entrata e dell uscita del veicolo, nonché di freni e di dispositivi di bloccaggio. 3 La notifica scritta deve aver luogo entro 30 giorni dall evento, secondo le indicazioni dell Ufficio federale. Art. 10 Notifiche semestrali Soltanto ogni sei mesi gli eventi seguenti devono essere notificati all Ufficio federale, secondo le sue indicazioni: a. da parte di tutte le imprese: i suicidi e i tentativi manifesti di suicidio, per quanto essi abbiano comportato almeno lesioni corporali gravi; b. da parte delle imprese ferroviarie: i deragliamenti e le collisioni avvenuti nel servizio di manovra. Art. 11 Notifica di incidenti rilevanti Le notifiche previste dalla presente ordinanza non dispensano dall obbligo di notifica e di rapporto conformemente all articolo 11 dell ordinanza del 27 febbraio sulla protezione contro gli incidenti rilevanti. Art. 12 Notifica di eventi a uffici d inchiesta esteri 1 L Ufficio d inchiesta notifica infortuni e incidenti gravi avvenuti sul territorio nazionale svizzero, nei quali sono coinvolte imprese estere, all autorità competente dello Stato di provenienza dell impresa interessata. 4 RS
5 2 La notifica non deve comportare dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell articolo 3 della legge federale del 19 giugno sulla protezione dei dati. Capitolo 4: Compiti dell Ufficio d inchiesta e procedura Sezione 1: Competenza, oggetto e scopo Art. 13 Competenza 1 L Ufficio d inchiesta esamina gli eventi che devono essere notificati conformemente all articolo 7. 2 Su domanda di altre autorità o degli interessati, l Ufficio d inchiesta può indagare anche su eventi che devono essere notificati conformemente agli articoli 9 e 10 lettera b. 3 La valutazione penale e civile dei risultati dell inchiesta rimane di competenza delle autorità giudiziarie ordinarie. Art. 14 Oggetto e scopo dell inchiesta L inchiesta accerta in modo indipendente le cause e le circostanze tecniche e d esercizio che hanno portato all evento. Ha lo scopo di prevenire futuri infortuni e incidenti gravi. Sezione 2: Procedura Art. 15 Apertura dell inchiesta 1 L Ufficio d inchiesta decide se deve essere aperta un inchiesta. 2 Designa la persona responsabile dell inchiesta e decide in merito alla consultazione di periti. Art. 16 Compiti del gestore dell infrastruttura 1 Se necessario e nella misura delle sue possibilità, il gestore dell infrastruttura deve organizzare il trasporto dei membri dell Ufficio d inchiesta e dei periti dalla più vicina stazione raggiungibile al luogo dell infortunio. 2 Deve fornire i mezzi tecnici e il personale immediatamente necessario all inchiesta sul luogo dell infortunio e metterli a disposizione gratuitamente dell Ufficio d inchiesta. 5 RS
6 Art. 17 Coordinamento con le autorità preposte al procedimento penale 1 Le autorità preposte al procedimento penale e l Ufficio d inchiesta coordinano le loro attività. 2 Se le autorità preposte al procedimento penale non partecipano all inchiesta, l Ufficio d inchiesta decide da solo. Art. 18 Misure di sicurezza e obbligo di sorveglianza 1 Le misure di sicurezza e di salvataggio possono essere attuate senza restrizioni. 2 I responsabili delle imprese interessate, le autorità preposte al procedimento penale o, se del caso, le autorità locali provvedono affinché non sia apportato alcun mutamento sul luogo dell infortunio. 3 I morti possono essere rimossi soltanto con l autorizzazione dell autorità competente preposta al procedimento penale. Quest ultima chiede dapprima il consenso dell Ufficio d inchiesta. Il consenso non è necessario nei casi manifesti di suicidio. 4 I mutamenti apportati sul luogo dell infortunio devono essere documentati. 5 I dati, le conversazioni e lo stato dei dispositivi di sicurezza, che potrebbero servire a chiarire le cause e le circostanze dell evento, devono essere immediatamente messi al sicuro dai responsabili delle imprese interessate, all attenzione degli organi d inchiesta. 6 L autorità competente preposta al procedimento penale decide circa la natura e l estensione delle misure di sicurezza e di sorveglianza, nonché circa l accesso al luogo dell infortunio. Chiede dapprima il consenso dell Ufficio d inchiesta. Art. 19 Provvedimenti cautelari Le autorità preposte al procedimento penale e i responsabili dell impresa interessata prendono nota dei nomi e degli indirizzi delle persone che potrebbero fornire informazioni utili sullo svolgimento dell evento. Art. 20 Accesso al luogo dell infortunio 1 L autorità competente preposta al procedimento penale decide chi ha accesso al luogo dell infortunio. Chiede dapprima il consenso dell Ufficio d inchiesta. 2 Le squadre di soccorso e di salvataggio così come le autorità preposte al procedimento penale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni hanno libero accesso al luogo dell infortunio. 3 L accesso deve essere accordato ai rappresentanti dell Ufficio federale, alle persone autorizzate da uno Stato estero e ad altre persone che rendono credibile un interesse giuridico al risultato dell inchiesta, purché non sia ostacolato il corso della medesima. 2108
7 Art. 21 Operazioni d inchiesta 1 L Ufficio d inchiesta può rinunciare a operazioni d inchiesta che provocherebbero costi sproporzionati rispetto ai risultati previsti. 2 Può affidare mandati a periti per esaminare speciali questioni tecniche. 3 Per valutare le informazioni fornite da apparecchi di registrazione possono essere utilizzati i dispositivi delle ditte di fabbricazione, delle imprese, delle autorità preposte al procedimento penale della Confederazione e dei Cantoni o delle autorità estere che indagano sull infortunio. 4 Per ordine dell Ufficio d inchiesta, l Ufficio federale di meteorologia e climatologia e l Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe allestiscono un rapporto sulle condizioni atmosferiche e delle valanghe. L Ufficio d inchiesta deve incaricare immediatamente questi servizi. 5 Per ordine dell Ufficio d inchiesta, le imprese trascrivono le conversazioni registrate su nastri sonori e stampano i dati memorizzati negli apparecchi di registrazione. L Ufficio d inchiesta può anche richiedere, per quanto possibile, copie dei supporti di dati. Le imprese devono conservare gli originali. 6 Le registrazioni originali possono essere cancellate soltanto con l autorizzazione dell autorità competente preposta al procedimento penale. Questa chiede dapprima il consenso dell Ufficio d inchiesta. Art. 22 Domande di operazioni d inchiesta 1 Le persone direttamente interessate dalla procedura d inchiesta, l Ufficio federale, le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni, nonché altre persone che rendono credibile un particolare interesse al risultato dell inchiesta possono richiedere all Ufficio d inchiesta che siano effettuate operazioni d inchiesta. 2 L Ufficio d inchiesta può respingere la richiesta se: a. l operazione non contribuisce presumibilmente in misura essenziale al conseguimento dello scopo dell inchiesta; b. il dispendio presumibile per l operazione è sproporzionato rispetto al risultato previsto. 3 L Ufficio d inchiesta può tuttavia eseguire o ordinare ugualmente le operazioni d inchiesta che rifiuterebbe conformemente al capoverso 2 lettera b se il richiedente se ne assume le spese. 4 La decisione dell Ufficio d inchiesta può essere impugnata entro dieci giorni dalla sua notifica con ricorso presso la commissione di ricorso del DATEC. Art. 23 Consegna degli oggetti relativi all infortunio L autorità competente preposta al procedimento penale decide in merito alla consegna degli oggetti relativi all infortunio o di loro elementi. Chiede dapprima il consenso dell Ufficio d inchiesta. 2109
8 Art. 24 Rapporto intermedio L Ufficio d inchiesta comunica immediatamente i risultati essenziali dell inchiesta che sono importanti per la prevenzione degli infortuni e richiedono provvedimenti immediati in un rapporto intermedio con le relative raccomandazioni. Art. 25 Rapporto d inchiesta e raccomandazioni di sicurezza 1 L Ufficio d inchiesta riassume i risultati dell inchiesta in un rapporto scritto. 2 Il rapporto informa sulle persone e imprese coinvolte, i mezzi di trasporto e le infrastrutture di trasporto coinvolti, la dinamica dell evento, l entità dei danni alle persone e materiali, i risultati delle operazioni d inchiesta, delle perizie e dell analisi delle cause. 3 Il rapporto è spedito alle persone direttamente interessate o coinvolte, all Ufficio federale nonché a persone e servizi che rendono credibile un interesse degno di protezione al risultato dell inchiesta. Nel corso delle inchieste delle autorità preposte al procedimento penale il diritto alla consultazione del rapporto è retto dall articolo 32 capoverso 2. 4 Il rapporto non è una decisione. 5 Se necessario, l Ufficio d inchiesta inoltra all Ufficio federale raccomandazioni in materia di sicurezza. Art. 26 Conclusione senza rapporto d inchiesta L Ufficio d inchiesta può interrompere o chiudere l inchiesta senza allestire un rapporto se dalle prime misure dell inchiesta risulta che ulteriori operazioni non porterebbero a risultati utili. Questa decisione deve essere motivata in un verbale conciso. Art. 27 Termini 1 L inchiesta deve essere conclusa entro dodici mesi. 2 Se questo termine non può essere rispettato, il responsabile dell inchiesta lo notifica all Ufficio d inchiesta e motiva il ritardo. L Ufficio d inchiesta stabilisce una proroga adeguata. Sezione 3: Speciali disposizioni di procedura Art. 28 Ricusazione e notifica di dipendenze 1 I membri dell Ufficio d inchiesta devono ricusarsi se: a. hanno un interesse personale al risultato dell inchiesta; b. sono parenti o affini in linea diretta o di secondo o terzo grado della linea collaterale di una persona coinvolta nell evento o colpita dall infortunio, di un proprietario, di un esercente di un mezzo di trasporto coinvolto o di un infrastruttura di trasporto coinvolta o di un altra persona interessata al ri- 2110
9 sultato della procedura o sono legati a una di queste persone per matrimonio, fidanzamento o adozione; c. sono impiegati presso l impresa coinvolta, membri del suo consiglio di amministrazione o incaricati della revisione dei suoi conti; d. sono parenti o affini nei gradi menzionati nella lettera b di un dirigente o un membro del consiglio di amministrazione di un impresa coinvolta; e. sono implicati nell affare per altre ragioni. 2 Devono avvisare il capo dell Ufficio d inchiesta se hanno interessi in un impresa coinvolta, ad esempio se sono azionisti o soci. 3 Se la ricusazione è controversa decide la commissione di ricorso del DATEC. Art. 29 Testimoni, informatori 1 Prima dell interrogatorio, i testimoni devono essere informati del loro diritto di non deporre in virtù della legge federale del 15 giugno sulla procedura penale, nonché delle conseguenze penali di una falsa testimonianza. 2 Le persone di cui si sospetta che possano essere state coinvolte direttamente nel verificarsi dell infortunio non possono essere interrogate come testimoni, bensì soltanto come informatori; devono inoltre essere rese attente al loro diritto di non deporre. 3 Sono fatte salve le disposizioni dell ordinamento dei funzionari del 30 giugno e della legge del 14 marzo sulla responsabilità. Art. 30 Verbale degli interrogatori 1 Gli interrogatori dei testimoni e degli informatori sono riassunti in un verbale. Le persone sentite e le persone che effettuano l interrogatorio firmano i verbali. Se una persona sentita non firma, occorre indicarne la ragione. 2 La registrazione sonora è autorizzata soltanto d intesa con la persona sentita o se, in base alle circostanze, non è possibile la stesura di un verbale scritto. 3 Il luogo, la data e l ora dell interrogatorio devono essere riportati nel verbale o nella registrazione sonora. 4 La registrazione sonora viene trascritta. La trascrizione è firmata dalla persona sentita e dalla persona che procede all interrogatorio. Se una persona sentita non firma, occorre indicarne la ragione. Art. 31 Nota 1 L inchiesta su oggetti incriminati, l ispezione dei luoghi, le misure volte a ricostruire lo svolgimento dell evento, i colloqui informativi e altre operazioni d inchiesta analoghe sono indicati in una nota. 6 RS RS RS
10 2 La nota deve essere datata e firmata dal responsabile dell inchiesta o dalla persona designata a tal fine. Art. 32 Consultazione degli atti 1 Le persone direttamente interessate dalla procedura d inchiesta, l Ufficio federale, le autorità cantonali preposte al procedimento penale, il Ministero pubblico della Confederazione e le persone autorizzate da uno Stato estero coinvolto possono domandare la consultazione degli atti presso l Ufficio d inchiesta. Le altre autorità della Confederazione e dei Cantoni e altre persone possono consultare gli atti soltanto se rendono credibile un particolare interesse giuridico al risultato dell inchiesta. 2 Finché determinati procedimenti penali non siano conclusi, la consultazione degli atti può essere domandata soltanto per il tramite delle autorità inquirenti o giudiziarie competenti. 3 L Ufficio d inchiesta può limitare, rifiutare o differire la consultazione degli atti: a. se interessi pubblici essenziali della Confederazione, in particolare la sicurezza interna ed esterna, o dei Cantoni richiedono la segretezza; b. se interessi privati essenziali richiedono la segretezza; c. fintanto che l interesse dell inchiesta sull infortunio o di un altra inchiesta relativa all evento e non ancora conclusa lo richieda. 4 La decisione dell Ufficio d inchiesta sulla consultazione degli atti può essere impugnata entro dieci giorni dalla sua notifica con ricorso presso la commissione di ricorso del DATEC. 5 Una volta conclusa l inchiesta, l Ufficio d inchiesta mette gli atti a disposizione delle autorità inquirenti, giudiziarie e amministrative competenti che ne fanno domanda per le loro procedure. Art. 33 Spese 1 L Ufficio d inchiesta addebita le spese d inchiesta alle persone che hanno causato un infortunio intenzionalmente o per negligenza grave. Le spese possono essere fatte valere mediante decisione solo entro un anno dalla notifica della sentenza o della decisione cresciuta in giudicato, emessa da un giudice o da un autorità amministrativa, con la quale sono state accertate l intenzione o la negligenza grave. 2 Le spese dovute a mandati speciali dell Ufficio d inchiesta rientrano nelle spese dell inchiesta. 3 Le spese dei compiti di polizia in relazione a un evento non rientrano nelle spese dell inchiesta. 4 Le spese delle operazioni d inchiesta eseguite in virtù dell articolo 22 capoverso 3 possono essere successivamente condonate al richiedente se queste operazioni d inchiesta hanno contribuito in misura determinante, contro ogni aspettativa, a raggiungere lo scopo perseguito dall inchiesta. 2112
11 Art. 34 Raccomandazioni di sicurezza L Ufficio federale informa l Ufficio d inchiesta, entro sei mesi a decorrere dal recapito delle raccomandazioni di sicurezza, sulle misure prese o sui motivi per cui vi si è rinunciato. Art. 35 Riapertura dell inchiesta 1 Se, entro dieci anni a decorrere dalla presentazione del rapporto d inchiesta, emergono nuovi fatti essenziali, l Ufficio d inchiesta, d ufficio o su domanda, riapre l inchiesta. 2 Contro il rifiuto di una domanda di riapertura dell inchiesta può essere interposto ricorso entro 30 giorni alla commissione di ricorso del DATEC; quest ultima decide definitivamente. Sezione 4: Pubblicazione Art. 36 Rapporti finali 1 Sulla base del rapporto d inchiesta, l Ufficio d inchiesta allestisce un rapporto finale destinato alla pubblicazione. Nel rapporto finale sono nominate esclusivamente le imprese, le aziende di manutenzione nonché le ditte che fabbricano gli elementi interessati dei mezzi di trasporto e delle infrastrutture. 2 L Ufficio d inchiesta pubblica il rapporto finale. Può utilizzare un supporto elettronico. 3 Le imprese ferroviarie, funiviarie e di navigazione, le aziende di manutenzione, le organizzazioni che si occupano di questioni della sicurezza dei trasporti nonché le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni ricevono una nota relativa alla pubblicazione di nuovi rapporti finali. Art. 37 Rapporti esteri L Ufficio d inchiesta trasmette i rapporti esteri su eventi nei quali sono coinvolte imprese di trasporto svizzere all Ufficio federale e ad altre autorità competenti della Confederazione nonché a tutte le imprese e persone che rendono credibile un interesse giuridico. Art. 38 Conservazione degli atti L Ufficio d inchiesta conserva gli atti per dieci anni dopo la conclusione dell inchiesta. 2113
12 Capitolo 5: Disposizioni finali Art. 39 Diritto previgente: abrogazione e modifica L abrogazione e la modifica del diritto previgente sono disciplinati nell allegato. Art. 40 Disposizione transitoria Le inchieste su eventi che si sono verificati prima del 1 ottobre 2000 sono effettuate secondo l ordinanza dell 11 novembre concernente la procedura da seguire in casi di messa in pericolo della sicurezza delle ferrovie e della navigazione o d infortuni accaduti durante l esercizio. Art. 41 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 ottobre giugno 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz CS 7 111, RU
13 Diritto previgente: abrogazione e modifica I Allegato (art. 39) L ordinanza dell 11 novembre concernente la procedura da seguire in casi di messa in pericolo della sicurezza delle ferrovie e della navigazione o d infortuni accaduti durante l esercizio è abrogata. II Le seguenti ordinanze sono modificate come segue: 1. Ordinanza del 1 dicembre concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali Art. 1 n. 9 e 10 Le autorità cantonali comunicano tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere emanate in applicazione delle seguenti disposizioni del Codice penale (CP) 12 : 9. articolo 238 (perturbamento del servizio ferroviario): comunicazione all Ufficio federale dei trasporti e all Ufficio d inchiesta conformemente all articolo 15 della legge del 20 dicembre sulle ferrovie. 10. articolo 239 (perturbamento di pubblici servizi): comunicazione all Ufficio federale dei trasporti e all Ufficio d inchiesta conformemente all articolo 15 della legge del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie, per quanto esso concerna imprese di trasporto. 2. Ordinanza del 23 novembre sulle ferrovie Art. 9 cpv. 2 2 Dopo incidenti rilevanti per la sicurezza, l Ufficio federale può eseguire o ordinare un inchiesta concernente gli aspetti tecnici e dell esercizio per chiarire le cause e le circostanze. È fatta salva la competenza dell Ufficio d inchiesta di cui all articolo 15 della legge sulle ferrovie. 10 CS 7 111, RU RS 312.3, RU RS RS RS
14 Art. 15 cpv. 2 2 Per il rimanente si applica l ordinanza del 28 giugno concernente le inchieste sugli infortuni. 3. Ordinanza del 10 marzo sugli impianti di trasporto a fune Art. 9 cpv. 2 2 Per il rimanente si applica l ordinanza del 28 giugno concernente le inchieste sugli infortuni. 4. Ordinanza del 14 marzo sulla costruzione dei battelli Art. 15 cpv. 2 2 Per il rimanente si applica l ordinanza del 28 giugno concernente le inchieste sugli infortuni. 5. Ordinanza del 25 novembre sulla concessione per il trasporto di viaggiatori Art. 48 cpv. 3 3 Per il rimanente si applica l ordinanza del 28 giugno concernente le inchieste sugli infortuni. 6. Ordinanza del 13 dicembre che modifica la decisione del Consiglio federale concernente l entrata in vigore della modifica della legge sulle ferrovie del 20 marzo 1998: Referendum inutilizzato ed entrata in vigore Cpv. 2 2 Ad eccezione dell articolo 15, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio L articolo 15 entra in vigore il 1 ottobre RS ; RU RS RS ; RU RS RS ; RU RS RS ; RU RU
15 Per mantenere il parallelismo d impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota. 2117
Ordinanza sulla notifica e l inchiesta relative a infortuni e incidenti gravi nell esercizio dei mezzi pubblici di trasporto
Ordinanza sulla notifica e l inchiesta relative a infortuni e incidenti gravi nell esercizio dei mezzi pubblici di trasporto (Ordinanza concernente le inchieste sugli infortuni, OII) del 28 giugno 2000
Ordinanza sulla notifica e l inchiesta relative a infortuni e incidenti gravi nell esercizio dei mezzi pubblici di trasporto
Ordinanza sulla notifica e l inchiesta relative a infortuni e incidenti gravi nell esercizio dei mezzi pubblici di trasporto (Ordinanza concernente le inchieste sugli infortuni, OII) del 28 giugno 2000
Ordinanza sulla costruzione e sull esercizio di funivie e funicolari con concessione federale
Ordinanza sulla costruzione e sull esercizio di funivie e funicolari con concessione federale (Ordinanza sugli impianti di trasporto a fune) Modifica del 18 ottobre 2000 Il Consiglio federale svizzero
Ordinanza sulla costruzione e sull esercizio di funivie e funicolari con concessione federale
Correzione Ordinanza sulla costruzione e sull esercizio di funivie e funicolari con concessione federale (Ordinanza sugli impianti di trasporto a fune) Modifica del 18 ottobre 2000 (RU 2000 2538) Il testo
Ordinanza sul rilascio di concessioni per l infrastruttura ferroviaria
Ordinanza sul rilascio di concessioni per l infrastruttura ferroviaria (OCIF) del 25 novembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 97 della legge del 20 dicembre 1957 1 sulle ferrovie
Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI)
Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per (OACDI) del... Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo capoverso lettera d del decreto federale del giugno 9 concernente l esecuzione
Ordinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti
Ordinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti (Ordinanza sugli emolumenti dell UFT, OseUFT) Modifica del 16 marzo 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza
Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari
Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF) Allegato 3 (n. I 3) del 2 febbraio 2000 Il Consiglio federale svizzero, visti l articolo 97 della legge del 20 dicembre
Legge federale concernente modifiche del diritto dei trasporti
Legge federale concernente modifiche del diritto dei trasporti del 19 dicembre 2008 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell 8 giugno 2007 1, decreta:
Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell utilizzo di attrezzature a pressione
Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell utilizzo di attrezzature a pressione (Ordinanza sull utilizzo di attrezzature a pressione) del 15 giugno 2007 Il Consiglio federale
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) del 23 novembre 2005 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53 capoverso 1 della legge del 1 luglio
Legge federale sul trasporto di viaggiatori (Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV)
Legge federale sul trasporto di viaggiatori (Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del...
1 Basi legali. Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dei trasporti UFT
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dei trasporti UFT Notifiche di eventi concernenti impianti a fune Note esplicative Basi legali,
Ordinanza concernente gli autoveicoli della Confederazione e i loro conducenti
Ordinanza concernente gli autoveicoli della Confederazione e i loro conducenti (OACC) Modifica del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 31 marzo 1971 1 concernente gli
Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni
Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI) del 1 settembre 2010 (Stato 1 ottobre 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 1
Ordinanza sulla costruzione e l esercizio delle ferrovie
Ordinanza sulla costruzione e l esercizio delle ferrovie (, Oferr) Modifica del Avamprogetto 17.10.018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 3 novembre 1983 1 sulle ferrovie è modificata
Ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (OMSI)
Ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (OMSI) Modifica del (Disegno del 4.07.06) Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 2001 1 sulle misure per la
Ordinanza concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti
Ordinanza concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti (OIET) 742.161 del 17 dicembre 2014 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
Legge federale sul trasporto pubblico
Legge federale sul trasporto pubblico (LTP) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2005 1, decreta: I La legge
Ordinanza sul registro degli incidenti stradali
Ordinanza sul registro degli incidenti stradali (ORIStr) 1 741.57 del 14 aprile 2010 (Stato 1 giugno 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre
Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza
Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) Modifica del 20 giugno 2003 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti i messaggi del Consiglio
Legge federale sull organizzazione giudiziaria
Legge federale sull organizzazione giudiziaria (Organizzazione giudiziaria, OG) (Revisione parziale dell organizzazione giudiziaria intesa a sgravare il Tribunale federale) Modifica del 23 giugno 2000
Sezione 2: Scambio di informazioni su domanda
Avamprogetto Ordinanza sull assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Ordinanza sull assistenza amministrativa fiscale, OAAF) del... Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile
Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) Modifica del 28 aprile 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 ottobre 1999 1 sugli emolumenti in materia di stato
Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico
Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (LFSI) del 18 giugno 2010 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 57 capoverso 2, 87 e 92 della
Regolamento interno della Commissione d arbitrato in materia ferroviaria
Regolamento interno della Commissione d arbitrato in materia ferroviaria del 15 marzo 2013 Approvato dal Consiglio federale il 14 giugno 2013 La Commissione d arbitrato in materia ferroviaria, visto l
Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico
Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (LFSI) del 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2018) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 57 capoverso
Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade
Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade (Ordinanza sugli emolumenti USTRA, OEmo-USTRA) del 7 novembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della legge
Ordinanza sull integrazione degli stranieri
Ordinanza sull integrazione degli stranieri (OIntS) del 13 settembre 2000 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 1 lettera i e 25a della legge federale del 26 marzo 1931 1 concernente
Ordinanza concernente la convenzione svizzero-norvegese di doppia imposizione
Ordinanza concernente la convenzione svizzero-norvegese di doppia imposizione del 19 ottobre 2005 (Stato 8 novembre 2005) Il Consiglio federale svizzero visto il decreto federale 22 giugno 1951 1 concernente
Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale
Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale del 28 novembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 3 della legge federale
Ordinanza concernente il registro automatizzato delle misure amministrative
Ordinanza concernente il registro automatizzato delle misure amministrative (Ordinanza sul registro ADMAS) del 18 ottobre 2000 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 104b della legge federale
Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.
Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Ordinanza sull assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Ordinanza
Ordinanza sull assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale
Ordinanza sull assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Ordinanza sull assistenza amministrativa fiscale, OAAF) del 23 novembre 2016 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero,
Ordinanza sull organizzazione relativa alla legge sulla ricerca umana
Ordinanza sull organizzazione relativa alla legge sulla ricerca umana (, Org-LRUm) del Avamprogetto 3.7.0 Il Consiglio federale, visti gli articoli 49 capoversi e, 53 capoverso 3, 59 capoverso 6, 60 capoverso
Ordinanza concernente il sistema d informazione sugli incidenti stradali
Ordinanza concernente il sistema d informazione sugli incidenti stradali (OSIStr) del 30 novembre 2018 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 89i capoverso 4, 89l capoverso 3 e 89n della legge
Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico
Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (LFSI) 745.2 del 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2016) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera
Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist) Modifica del 9 dicembre 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 21 maggio 2003 1 sui lavoratori distaccati in Svizzera è modificata
Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali
Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb) del 22 marzo 2002 (Stato 26 novembre 2002) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
Legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione
Legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC) 1 360 del 7 ottobre 1994 (Stato 22 luglio 2003) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
del 29 marzo 1950 (Stato 13 giugno 2006)
Legge federale sulle imprese filoviarie del 29 marzo 1950 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 23, 26, 36, 37 bis, 41 bis, 64 e 64 bis della Costituzione
Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative
[Signature] [QR Code] Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative (OVAIn) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 79 capoverso 4, 80 capoverso 2 lettera b, 82 capoversi
Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici
Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) 734.25 del 2 febbraio 2000 (Stato 28 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 16 capoverso 7 delle
Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell utilizzo di attrezzature a pressione
Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell utilizzo di attrezzature a pressione (Ordinanza sull utilizzo di attrezzature a pressione) del 15 giugno 2007 (Stato 19 luglio
Ordinanza sull assicurazione dei veicoli
Ordinanza sull assicurazione dei veicoli (OAV) Modifica del 9 dicembre 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 20 novembre 1959 1 sull assicurazione dei veicoli è modificata come
Ordinanza sullo stato civile
Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del 31 ottobre 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 28 aprile 2004 1 sullo stato civile è modificata come segue: Stralcio di un espressione
Ordinanza sull approntamento delle prove d origine
Ordinanza sull approntamento delle prove d origine del 28 maggio 1997 (Stato 4 aprile 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 7 capoverso 2 della legge federale del 1 ottobre 1992 1 sulle
Ordinanza sull allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa
Ordinanza sull allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa (ODCA) del 14 febbraio 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 8 capoverso 4 della legge federale dell 8
Ordinanza sull approntamento delle prove d origine
Ordinanza sull approntamento delle prove d origine del 28 maggio 1997 (Stato 1 maggio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4, 5 e 7 capoverso 5 della legge federale del 25 giugno 1982
Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada
Fa fede soltanto la versione che sarà pubblicata ufficialmente Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM) del... Il Consiglio federale
Termine di referendum: 9 aprile 2016 (1 giorno feriale: 11 aprile 2016) del 18 dicembre 2015
Termine di referendum: 9 aprile 2016 (1 giorno feriale: 11 aprile 2016) Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d Europa e dell OCSE sulla reciproca assistenza
del 22 giugno 2001 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta:
Legge federale concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari del 22 giugno 2001 L Assemblea
Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali
Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull asilo, OAsi 3) 142.314 dell 11 agosto 1999 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 119
Legge federale sulla procedura penale
Termine di referendum: 20 aprile 2000 Legge federale sulla procedura penale Modifica del 22 dicembre 1999 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del
Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni
Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Modifica del 23 giugno 2000 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre
Ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici
Ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici del 21 novembre 2001 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 351 septies capoverso 3 del Codice penale 1 ; visto l articolo 22c capoverso 3 della
Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali
Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull asilo 3, OAsi 3) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza 3 dell 11 agosto 1999 1 sull asilo
Legge federale concernente la procedura dell Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l entrata in vigore dei suoi atti
Legge federale concernente la procedura dell Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l entrata in vigore dei suoi atti (Legge sui rapporti fra i Consigli) (Adeguamento alla nuova Costituzione
Approvato dal Consiglio nazionale il
Approvato dal Consiglio nazionale il 16.9.2015 Decreto federale concernente l approvazione e l attuazione della Convenzione del Consiglio d Europa e dell OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa
Ordinanza sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere
Ordinanza sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere del 28 gennaio 2004 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 delle legge federale del 4 ottobre 1974 1 a sostegno
Ordinanza concernente la produzione primaria
Ordinanza concernente la produzione primaria (OPPrim) del 23 novembre 2005 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 capoverso 3 e 37 della legge del 9 ottobre 1992 1 sulle derrate alimentari;
Legge federale sull assistenza amministrativa internazionale
Legge federale sull assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull assistenza amministrativa fiscale, LAAF) 672.5 del 28 settembre 2012 (Stato 1 febbraio 2013) L Assemblea federale
Legge federale sulle ferrovie
Legge federale sulle ferrovie Modifica del 20 marzo 1998 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 13 novembre 1996 1, decreta: I La legge federale
Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) 780.1 del 6 ottobre 2000 (Stato 1 settembre 2017) L Assemblea federale della Confederazione
Ordinanza concernente l entrata in vigore della legge sul personale federale per le FFS e il mantenimento in vigore di taluni atti legislativi
Ordinanza concernente l entrata in vigore della legge sul personale federale per le FFS e il mantenimento in vigore di taluni atti legislativi (Ordinanza concernente l entrata in vigore della LPers per
Ordinanza sull assicurazione militare
Ordinanza sull assicurazione militare (OAM) Modifica del 27 aprile 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 10 novembre 1993 1 sull assicurazione militare è modificata come segue:
Ordinanza sullo stato civile
Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 28 aprile 2004 1 sullo stato civile è modificata come segue: Art. 5 cpv. 1 frase introduttiva e
Sezione 1: Compiti del servizio sanitario coordinato. Sezione 2: Organizzazione del servizio sanitario coordinato
Ordinanza sul servizio sanitario coordinato (OSSC) del 27 aprile 2005 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 148 lettere a c ed e nonché 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio
Legge federale sulle banche e le casse di risparmio
Legge federale sulle banche e le casse di risparmio Modifica del 22 aprile 1999 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 maggio 1998 1, decreta:
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (Ordinanza sul coordinamento dei controlli, OCoC) del 26 ottobre 2011 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della
Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) del 6 ottobre 2000 (Stato 16 luglio 2012) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
Regolamento interno della Commissione dell energia elettrica
Regolamento interno della Commissione dell energia elettrica 734.74 del 12 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2012) Approvato dal Consiglio federale il 21 novembre 2007 La Commissione dell energia elettrica,
Ordinanza sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere
Ordinanza sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere del 29 novembre 2006 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della legge del 21 marzo 1997 1 sull organizzazione
Ordinanza sul promovimento della ginnastica e dello sport
Ordinanza sul promovimento della ginnastica e dello sport Modifica del 4 dicembre 2000 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 21 ottobre 1987 1 sul promovimento della ginnastica e dello
Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri
Avamprogetto Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri (LTDP-DFAE) del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo
Ordinanza sullo stato civile
Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del 7 novembre 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 28 aprile 2004 1 sullo stato civile è modificata come segue: Art. 5 cpv. 1, frase
Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
[Signature] [QR Code] Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su Modifica del...
Ordinanza su le banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR)
Ordinanza su le banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 17 maggio 1972 1 sulle banche è modificata come segue:
Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli
Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC) Modifica dell 11 aprile 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 ottobre 1976 1 sull ammissione alla circolazione
Ordinanza sul controllo del commercio dei vini
Ordinanza sul controllo del commercio dei vini 916.146 del 28 maggio 1997 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 68 capoverso 3, 69, 177 capoverso 1 e 180 capoverso
Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (del 24 ottobre 1988)
Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (del 24 ottobre 1988) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO visto il messaggio 14 ottobre 1986 n. 3092 del
Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (del 24 ottobre 1988)
Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (del 24 ottobre 1988) 2.6.1.1 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO visto il messaggio 14 ottobre 1986 n.
Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna
Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (Propaganda con incitamento alla violenza/violenza in occasione di manifestazioni sportive) Modifica del 24 marzo 2006 L Assemblea
Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello
Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OASAM) del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 62 capoverso 3 e
Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti
Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti (Ordinanza sugli emolumenti dell UFT, OseUFT) Modifica del 28 febbraio 2007 Il Consiglio federale svizzero
Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale
Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre
Ordinanza sul sistema d informazione in materia penale dell Amministrazione federale delle dogane
Ordinanza sul sistema d informazione in materia penale dell Amministrazione federale delle dogane (OSIP-AFD) del 20 settembre 2013 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 110 capoverso 3, 112
del... Art. 1 Approvazione e attuazione della Convenzione sull assistenza amministrativa
Avamprogetto Decreto federale concernente l approvazione e l attuazione della Convenzione del Consiglio d Europa e dell OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale del... L Assemblea
Ordinanza sulle misure di polizia amministrativa dell Ufficio federale di polizia e sul sistema d informazione HOOGAN
Ordinanza sulle misure di polizia amministrativa dell Ufficio federale di polizia e sul sistema d informazione HOOGAN (OMPAH) 1 del 4 dicembre 2009 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero,
Ordinanza concernente il registro automatizzato delle misure amministrative
Ordinanza concernente il registro automatizzato delle misure amministrative (Ordinanza sul registro ADMAS) del 18 ottobre 2000 (Stato 21 dicembre 2004) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
Legge federale sul contratto d assicurazione
Legge federale sul contratto d assicurazione Modifica del 17 dicembre 2004 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 2003 1, decreta: I
Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali
Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (, LEmb) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1
Ordinanza concernente le agevolazioni fiscali in favore delle imprese nelle zone di rilancio economico
Ordinanza concernente le agevolazioni fiscali in favore delle imprese del... Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 2006 1 sulla politica regionale