COMUNE di BINASCO Provincia di Milano REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

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1 COMUNE di BINASCO Provincia di Milano REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30/11/2010

2 INDICE Titolo I Disposizioni sull esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi Art. 1 Oggetto del regolamento e definizioni Art. 2 Oggetto dell accesso Art. 3 Soggetti che possono esercitare il diritto d accesso Art. 4 Coordinamento del servizio di accesso Art. 5 Ordinamento dell accesso e Responsabile del procedimento Art. 6 Presentazione della richiesta e verifica dell identità Art. 7 Contenuto della richiesta d accesso Art. 8 Notifica ai controinteressati Art. 9 Accesso informale Art. 10 Accesso formale Art. 11 Esercizio del diritto di accesso Titolo II Disposizioni sui casi di differimento, limitazione ed esclusione del diritto Art. 12 Limitazione e differimento dell accesso Art. 13 Documenti esclusi dal diritto di accesso Art. 14 Altri casi di esclusione e modalità particolari di accesso Art. 15 Tutela della riservatezza Art. 16 Non accoglimento della richiesta Titolo III Diritto di accesso dei consiglieri comunali Art. 17 Diritto di accesso Art. 18 Segreto d ufficio e tutela della privacy Art. 19 Procedura per l accesso agli atti Titolo IV Disposizioni finali Art. 20 Rinvio a discipline speciali Art. 21 Pubblicità Art. 22 Abrogazione di norme Art. 23 Entrata in vigore

3 Titolo I Disposizioni sull esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi Art. 1 (Oggetto del regolamento e definizioni) 1. Il presente regolamento disciplina le misure organizzative per l esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati dal Comune di Binasco o comunque da esso stabilmente detenuti. 2. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, concernenti attività di pubblico interesse indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; b) accesso la possibilità di conoscere i documenti amministrativi mediante visione o estrazione di copia dell atto; c) legge la legge 7 agosto 1990 n. 241; d) regolamento nazionale sull accesso il d.p.r. 12 aprile 2006, n. 184; e) codice in materia di protezione dei dati personali il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Art. 2 (Oggetto dell accesso) 1. Il diritto di accesso ha ad oggetto i documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dal Comune di Binasco; 2. Il Comune non è tenuto ad elaborare dati in suo possesso ai fini di soddisfare le richieste di accesso. Art. 3 (Soggetti che possono esercitare il diritto di accesso) 1. Il Comune garantisce a tutti i soggetti, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni e dal presente regolamento. Art. 4 (Coordinamento servizio di accesso) 1. Il Coordinamento delle procedure, l organizzazione generale del servizio di accesso ed il controllo del rispetto degli adempimenti previsti dal presente regolamento spettano al Segretario Comunale. 2. I Responsabili dei settori, con il coordinamento del Segretario Comunale, adottano gli opportuni accorgimenti per agevolare l accesso agli atti e documenti amministrativi. 3. I Responsabili impartiscono al personale opportune direttive per l organizzazione delle procedure previste dal Regolamento, nominano i responsabili dei procedimenti ed adottano, qualora verifichino anomalie, gli eventuali correttivi. Art. 5 (Ordinamento dell accesso e Responsabile del procedimento) 1. L esercizio del diritto di accesso è assicurato dai diversi uffici individuati all interno dell organizzazione comunale. Ciascun procedimento di accesso è interamente attribuito all ufficio che ha formato l atto o il documento o lo detiene stabilmente. Ogni ufficio è responsabile, nell ambito delle proprie

4 competenze, degli adempimenti relativi all esercizio del diritto d accesso. 2. Responsabile del procedimento di accesso è il responsabile del settore competente o altro dipendente addetto all unità competente designato da quest ultimo, competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente. 3. Il responsabile del procedimento cura direttamente i rapporti con i soggetti che richiedono l accesso e provvede a quanto necessario per l esercizio dei loro diritti, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento. 4. Il responsabile del procedimento: a) provvede direttamente, in caso di accesso informale, al ricevimento della richiesta di accesso, alla identificazione del richiedente e alla verifica della sua legittimazione ad esercitare il diritto; b) informa gli eventuali controinteressati all'accesso dell'avvenuta richiesta; c) riceve in caso di accesso formale le richieste di accesso e provvede alla identificazione del richiedente e alla verifica della sua legittimazione ad esercitare il diritto; d) decide l'ammissione delle richieste e provvede a tutte le operazioni per l'esercizio dei diritti di accesso, con le modalità ed entro i termini previsti dal regolamento; e) comunica agli interessati l'esclusione e il differimento del diritto di accesso nei casi previsti dalle leggi e dal regolamento; f) dispone l'esercizio dei diritti di accesso secondo l'ordine temporale di presentazione delle richieste. Art. 6 (Identificazione del richiedente) 1. L identità del richiedente è verificata dal responsabile del procedimento di accesso sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. Se l accesso è richiesto per conto di una persona giuridica, un ente o un associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti. I rappresentanti, tutori e curatori di soggetti interessati all accesso devono dichiarare la loro condizione ed il titolo legale dal quale la stessa è comprovata. Art. 7 (Contenuto della richiesta d accesso) 1. La richiesta deve contenere almeno le seguenti informazioni: a) gli elementi che consentono di individuare i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere; b) l identità dell interessato e, quando occorre, i poteri rappresentativi; c) l interesse diretto, concreto e attuale all accesso, in capo al richiedente. 2. Non sono accoglibili richieste generiche, che non forniscano gli elementi necessari all individuazione della documentazione richiesta. Art. 8 (Notifica ai controinteressati) 1. Il responsabile del procedimento è tenuto a dare comunicazione dell istanza ai soggetti controinteressati, che dall esercizio dell accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza, mediante invio di copia dell istanza con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale comunicazione. 2. I controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso, entro 10 giorni dal ricevimento. 3. Accertata la ricezione della comunicazione e decorso il termine previsto dal precedente comma, il responsabile del procedimento definisce la propria decisione in merito alla richiesta di accesso. 4. La notifica ai contrinteressati ai sensi del presente articolo costituisce causa di sospensione del termine del procedimento.

5 Art. 9 (Accesso informale) 1. Il diritto di accesso, se dalla natura del documento richiesto non risulta l esistenza di controinteressati, può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all ufficio competente a formare l atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. 2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l individuazione, specificare e comprovare l interesse connesso all oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri rappresentativi mediante delega o procura corredata dal documento di riconoscimento del delegante. 3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità. 4. La richiesta che proviene da una pubblica amministrazione è presentata dal titolare dell ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo ed è trattata ai sensi dell articolo 22, comma 5, della legge. 5. Il Comune, se riscontra l esistenza di controinteressati, invita l interessato a presentare richiesta formale. Art. 10 (Accesso formale) 1. Qualora non sia possibile l accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull accessibilità del documento o sull esistenza di controinteressati, il richiedente è invitato a presentare istanza formale, di cui l ufficio rilascia ricevuta. 2. Al di fuori dei casi indicati al comma 1, il richiedente può sempre presentare richiesta formale, con istanza scritta. Nella domanda di accesso devono essere chiaramente indicati gli elementi di cui al precedente art. 9 comma Il diritto di accesso può essere esercitato anche mediante l invio, a mezzo postale, telefax o per via telematica tramite posta elettronica certificata (la richiesta deve pertanto essere inviata da un dominio PEC ad un indirizzo PEC del Comune), della richiesta contenente i dati previsti. In tali casi il richiedente deve allegare copia del documento d identità. 3. Se il documento richiesto non è detenuto dal Comune di Binasco in quanto di competenza di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento trasmette la richiesta all amministrazione competente, e ne dà comunicazione all interessato. 4. La richiesta che proviene da una pubblica amministrazione è presentata dal titolare dell ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo ed è trattata ai sensi dell articolo 22, comma 5, della legge. 5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta il responsabile del procedimento entro 10 giorni, né da comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento o, altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione. In tal caso il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata. 6. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla richiesta all ufficio competente. 7. Per quei documenti depositati presso l archivio, risalenti ad oltre dieci anni e che presentano difficoltà nel reperimento, il superiore termine può essere differito, previa comunicazione al richiedente, per un massimo di ulteriori 30 giorni.

6 Art. 11 (Esercizio del diritto di accesso) 1. L atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l indicazione della struttura organizzativa competente, del responsabile del procedimento, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché degli orari e dei giorni di apertura al pubblico. 2. Per l esercizio del diritto d accesso viene assegnato un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a 15 giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia. Trascorso tale periodo si attuerà la decadenza dal diritto. 3. L accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento purché depositati in Comune e non soggetti alle disposizioni limitative di cui ai successivi articoli. 3. L esame dei documenti avviene alla presenza di un dipendente comunale. 4. I documenti sui quali è consentito l accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo. 5. L esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L interessato può prendere appunti e trascrivere i documenti presi in visione. 6. L esame dei documenti è gratuito. La copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al rimborso dei costi di riproduzione. Le tariffe relative al rimborso dei costi di riproduzione sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale. 7. Su richiesta dell interessato, le copie possono essere autenticate; in tal caso, sia l istanza che la copia rilasciata debbono essere in regola con quanto disposto dalla legislazione in materia di bollo. 8. Quando l invio delle copie dei documenti è richiesto per posta, telefax od altro mezzo, sono a carico del richiedente le spese occorrenti per la spedizione o l inoltro. 9. Il pagamento dei rimborsi spese è effettuato al momento del ritiro delle copie richieste presso l Ufficio che evade la richiesta. Per le richieste inviate per posta o con altro mezzo, il pagamento deve essere effettuato a mezzo vaglia postale o bonifico bancario. 10. Qualora la quantità o la dimensione dei documenti richiesti, ovvero per la presenza di altre ragioni organizzative, opportunamente motivate dal responsabile del procedimento all atto del rilascio, rendano inopportuna la produzione degli atti su materiale cartaceo, il diritto di accesso ai documenti è parimenti soddisfatto mediante rilascio delle copie su supporto elettronico, in formato non modificabile, dietro il pagamento degli ordinari costi di ricerca e visura dei documenti e di rimborso del costo del supporto elettronico stabilito con deliberazione della Giunta Comunale. Titolo II Disposizioni sui casi di differimento, limitazione ed esclusione del diritto Art. 12 (Limitazione e differimento dell accesso) 1. L accesso ai documenti può essere limitato, oscurandone alcuni contenuti, quando ciò sia necessario per salvaguardare la riservatezza di terzi e le informazioni non siano pertinenti o siano eccedenti per il richiedente, secondo valutazione condotta con riferimento a quanto dichiarato dallo stesso, nell istanza di accesso. 2. L accesso può essere differito quando sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all articolo 24, comma 6, della legge 241/1990 ovvero per salvaguardare specifiche esigenze dell Amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento del procedimento.

7 3. L atto che dispone il differimento dell accesso ne indica la durata e deve essere motivato. Art. 13 (Documenti esclusi dal diritto di accesso) 1. Il diritto d accesso è escluso per le seguenti tipologie di documenti: a) atti e documenti rientranti nelle categorie generali individuate dall articolo 24, comma 1, della legge 241/1990; b) documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all Amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono, quando: - la loro conoscenza possa arrecare grave e insanabile pregiudizio ai soggetti cui le informazioni contenute nei documenti sono riferite; - i soggetti conferenti le informazioni abbiano evidenziato che le stesse sono assoggettate a particolari forme di tutela, in base a disposizioni di legge. 2. Sono, in particolare, esclusi dall esercizio del diritto d accesso: a) relazioni di servizio ed altri documenti relativi ad attività istruttorie finalizzate alla adozione di provvedimenti di competenza dell Autorità di Pubblica Sicurezza; b) documenti attinenti all organizzazione ed al funzionamento della Polizia Locale, ed all impiego dei relativi addetti, in ordine alla programmazione dell attività di vigilanza e di controllo ed alle operazioni che vengono effettuate in collaborazione con le forze di polizia; c) documenti relativi alla protezione e custodia delle armi in dotazione della polizia locale nonché alla sicurezza delle sedi e delle infrastrutture degli uffici del Comune; d) documenti relativi alla descrizione progettuale e funzionale di edifici adibiti a sedi di uffici ed organi con compiti di tutela dell ordine pubblico e repressione della criminalità; e) documenti relativi alla descrizione progettuale e funzionale di edifici destinati all esercizio dell attività creditizia e valutaria; f) elaborati tecnico-progettuali e documentazione connessa relativamente ai lavori di installazione di sistemi di sicurezza riguardanti edifici pubblici e privati; g) documenti sottoposti a sequestro per ordine dell'autorità giudiziaria. h) relazioni riservate per disposizioni di legge dei direttori dei lavori e dei collaudatori di opere pubbliche, dei servizi e delle forniture; i) pareri legali espressi da consulenti giuridici o tecnici in relazione ad una lite in potenza o in atto e la corrispondenza inerente; l) atti difensivi posti in essere nel corso di giudizi e la corrispondenza inerente; m) provvedimenti relativi al trattamento sanitario obbligatorio e documenti allegati; n) se richiesti da terzi i documenti relativi: alle situazioni personali familiari dei cittadini risultanti dagli atti dell anagrafe e dallo stato civile la cui riservatezza è stabilita dalla legge (adozione, affido familiare, paternità e maternità, cambiamento di sesso, etc.); allo stato di servizio, agli accertamenti medici e della salute del personale dipendente, ai procedimenti disciplinari ed alle richieste ad essi preliminari; o) documenti o parti di documenti che contengono dati sensibili e/o guidiziari, di cui al D. Lgs. n. 196/2003, nei limiti previsti dalla stessa normativa; p) corrispondenza tra privati ed atti provenienti da soggetti privati non utilizzati ai fini dell attività amministrativa. q) rapporti alle Magistrature ordinarie e alla Procure Generale nonché alle Procure Regionali della Corte dei Conti e richieste o relazioni di detti organi ove siano nominativamente indicati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili e penali, limitatamente alle parti la cui conoscenza può pregiudicare il diritto delle persone alla riservatezza;

8 r) atti utili ad accertare responsabilità di fronte alla Procura Generale e a quelle Regionali della Corte dei Conti nonché alle competenti autorità giudiziarie, limitatamente alle parti la cui conoscenza può pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone fisiche o giuridiche, gruppi imprese ed associazioni; s) atti e registri riservati per legge. 3. L Amministrazione garantisce comunque ai richiedenti l accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare e difendere i propri interessi giuridici. Art. 14 (Altri casi di esclusione e modalità particolari di accesso) 1. È esclusa la consultazione diretta da parte dei richiedenti dei protocolli generali o speciali, dei repertori, rubriche e cataloghi di atti e documenti, salvo il diritto di accesso alla visione ed alla estrazione di copia delle registrazioni effettuate negli stessi per singoli atti. 2. Le richieste relative alla consultazione di serie periodiche o di registri di atti, relativi ad un periodo particolarmente esteso o ad un numero di atti rilevante, possono essere accolte solo se hanno fine di studi e ricerche storiche, statistiche e scientifiche. Tali finalità devono essere documentate nella richiesta e l ammissione è subordinata a condizioni che sono poste per evitare difficoltà al regolare funzionamento degli uffici. Art. 15 (Tutela della riservatezza) 1. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e, nei termini previsti dall articolo 60 del codice in materia di protezione dei dati personali, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Art. 16 (Non accoglimento della richiesta) 1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell accesso sono disposti con provvedimento del responsabile del procedimento, che motiva il diniego o le limitazioni, indicando le ragioni di fatto e di diritto, per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta. 2. L atto che dispone il differimento ne reca anche la durata. Titolo III Diritto di accesso dei Consiglieri Comunali Art. 17 (Diritto di accesso) 1. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso alle notizie, alle informazioni, agli atti e ai documenti amministrativi in possesso dell Ente, utili all espletamento del proprio mandato, nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone fisiche, giuridiche, gruppi, associazioni, imprese. 2. E preclusa la visione o la copia di atti per i quali specifiche leggi pongono il divieto di divulgazione, è altresì preclusa la visione o la copia generalizzata di atti compresi nel registro di protocollo dell Ente o in qualsiasi altro indice o registro, in quanto deve essere richiesta per lo specifico atto di cui il Consigliere ha necessità per l esercizio delle sue funzioni istituzionali. 3. La richiesta di accesso dei Consiglieri è negata quando sia preordinata ad un controllo generalizzato dell operato del Comune.

9 Art. 18 (Segreto d ufficio e tutela della privacy) 1. Relativamente alle notizie ed informazioni acquisite con l esercizio del diritto di accesso, il consigliere è tenuto al segreto d ufficio nelle ipotesi specificatamente determinate dalla legge, nonché al divieto di divulgazione dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003. Art. 19 (Procedura per l accesso agli atti) 1. I Consiglieri esercitano il diritto d accesso: - per l accesso alle informazioni o per la visione di atti mediante richiesta anche verbale al competente responsabile del settore o al Segretario Comunale; - per l acquisizione di copie di atti mediante presentazione di apposita istanza, nella quale devono essere indicati in modo specifico i documenti richiesti, indirizzata al responsabile del settore presso il quale risulta giacente la pratica. L istanza può essere consegnata a mano al protocollo dell ente ovvero inviata a mezzo fax o posta ovvero tramite posta elettronica ad un indirizzo di posta elettronica certificata. 2. L istanza d accesso del consigliere non deve essere motivata e deve conformarsi ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, evitando di determinare intralcio all attività istituzionale dei pubblici uffici. 3. Il diritto d accesso per la visione o per l acquisizione di atti dovrà essere garantito al Consigliere Comunale entro 30 giorni dalla ricevimento dell istanza. 4. La data di consultazione dei documenti, da effettuarsi presso gli uffici comunali, deve essere concordata, nel rispetto del temine sopra indicato, con il competente responsabile del settore ovvero con altro dipendente preposto dell ufficio. 5. Il rilascio delle copie deve avvenire nel termine di cui al precedente comma 3, salvo che si tratti di atti particolarmente complessi. In tale ultimo caso l ufficio cui perviene la richiesta dovrà precisare la tempistica con cui è in grado di rilasciare la documentazione richiesta. 6. La copia dei documenti sarà rilasciata in carta libera con l apposizione di un timbro che trattasi di copie destinate agli usi inerenti alla carica ricoperta dal richiedente. 7. I consiglieri hanno diritto ad ottenere copie di atti e documenti gratuitamente. 8. Non potranno essere evase richieste generiche ed indeterminate di documenti. 9. Non è consentito al consigliere apportare alcun segno su documenti ed atti avuti in visione. Titolo IV Disposizioni finali Art. 20 (Rinvio a discipline speciali) 1. L accesso in materia di informazione ambientale è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n L accesso agli atti nelle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici è disciplinato dall articolo 13 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n L accesso ai dati personali è disciplinato dall articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n Agli accessi di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano le modalità di esercizio del diritto previste dal presente regolamento, se compatibili con la disciplina specifica. 5. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni della legge 7

10 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni. Art. 21 (Pubblicità) 1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito Internet del Comune di Binasco. 2. Copia del presente regolamento viene trasmessa alla Commissione per l accesso ai documenti amministrativi, così come prevista dalla L. 241/1990. Art. 22 (Abrogazione di norme) 1. Con l entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti. Vengono esplicitamente abrogati il Regolamento comunale in materia di temine, di responsabile del procedimento e del diritto di accesso ai documenti amministrativi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del e l art. 46 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Art. 23 (Entrata in vigore) 1. Il presente regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, è pubblicato per 15 giorni consecutivi all Albo pretorio. Esso entra in vigore il giorno successivo all ultimo di pubblicazione.

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