COMUNE DI CORTINA D AMPEZZO COMUN DE ANPEZO

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1 R E G I O N E V E N E T O R E J O N V E N E T O P R O V I N C I A D I B E L L U N O P R O V I N Z I A D E B E L U N COMUNE DI CORTINA D AMPEZZO COMUN DE ANPEZO REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 105 del

2 INDICE ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART.7 ART. 8 ART. 9 ART. 10 ART. 11 ART. 12 ART. 13 ART. 14 ART. 15 ART. 16 ART. 17 ART. 18 ART. 19 ART. 20 ART.21 OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI E DI ORDINANZE DEL SINDACO SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE E INTERDITTIVE DESTINAZIONE DELLE COSE CONFISCATE PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA SOGGETTI ACCERTATORI PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE A NORME DI REGOLAMENTO COMUNALE O A ORDINANZA SINDACALE CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DEL PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE RAPPORTO DELL AUTORITA COMPETENTE COMPETENZA AD EMETTERE LE ORDINANZE INGIUNZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL IMPORTO DELLA SANZIONE TERMINE PER L EMANAZIONE DELL ORDINANZA INGIUNZIONE O DI ARCHIVIAZIONE APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE PAGAMENTO DELLA SOMMA INGIUNTA PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA OPPOSIZIONE ALL ORDINANZA INGIUNZIONE AUTOTUTELA DIFESA IN GIUDIZIO DELL ENTE TRASPARENZA E PUBBLICITA DISPOSIZIONI FINALI ENTRATA IN VIGORE 2

3 ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Il presente regolamento disciplina la determinazione e l applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione di disposizioni contenute in regolamenti comunali o definite da ordinanze del Sindaco e dei Responsabile dei servizi, con riferimento e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché in attuazione degli artt. 3, 7 e 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche per violazioni di norme di legge in materie di competenza comunale contenenti unicamente il precetto, ma non definitorie della relativa sanzione. 3. Tutti i riferimenti che il presente regolamento fa alla legge 689/81, qualora quest ultima preveda la competenza del Sindaco, in attuazione delle disposizioni contenute nell art. 107 comma 5 del D.Lgs. 267/00, con il richiamo all art. 109 comma 2 dello stesso decreto, s intendono di competenza dei responsabili dirigenti delle aree organizzative del Comune. 4. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l irrogazione di sanzioni amministrative. 5. Per quanto applicabili, le norme del presente regolamento, si estendono alle sanzioni amministrative, previste da normative statali o regionali, accertate dai soggetti di cui all art. 6 e nelle quali il Comune, ovvero il Sindaco, sia indicato quale Autorità competente a ricevere il rapporto e/o sia destinatario dei proventi. 6. L Amministrazione Comunale può comunque definire con disposizioni contenute in altri regolamenti, anche settoriali, specifiche sanzioni amministrative per la violazione di disposizioni in essi contenute, nel rispetto degli elementi generali di riferimento dati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dal presente regolamento. 7. Per quanto non espressamente previsto si applicano, in quanto compatibili, le vigenti norme di legge ed in particolare la legge 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni. ART. 2 - DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI E DI ORDINANZE DEL SINDACO 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di disposizioni di regolamenti comunali, ai sensi dell articolo 7 bis del D.Lgs. n.267/2000, consistono nel pagamento di una somma determinata compresa tra un minimo di 25,00 ad un massimo di 500,00, qualora non siano già prestabilite da altre disposizioni di legge. 2. Le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di precetti stabiliti da ordinanze del Sindaco, salvo che il fatto non sia già sanzionato da disposizioni speciali, consistono nel pagamento di una somma predeterminata nella stessa ordinanza e comunque compresa nei limiti di cui al precedente comma Le disposizioni di altri regolamenti comunali determinanti sanzioni amministrative specifiche per violazione di norme in base a quanto previsto dal precedente art. 1, comma 6, possono prevedere massimi edittali superiori a quello individuato dal precedente comma 1, qualora ciò non osti con norme imperative di legge. 3

4 ART. 3 - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE E INTERDITTIVE 1. L organo competente ad irrogare la sanzione pecuniaria può applicare sanzioni amministrative accessorie e misure interdittive, previste con norme regolamentari o con ordinanze comunali, che consistono nella privazione o sospensione dì facoltà e diritti derivanti da provvedimenti adottati dall Amministrazione Comunale, nell obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, nell obbligo di ripristino dei luoghi. 2. L organo amministrativo può disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e deve disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto 3. Nel caso in cui la sanzione amministrativa accessoria consista nell obbligo di ripristino dei luoghi, l agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione. 4. Nel caso in cui la sanzione amministrativa accessoria consista nell obbligo di sospendere o cessare una determinata attività l agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l applicazione della sanzione accessoria. Questa deve essere adempiuta immediatamente, quando motivate circostanze lo esigano, altrimenti l inizio dell esecuzione deve avvenire nei cinque giorni successivi dal verbale o dalla sua notificazione. 5. Qualora l interessato non provveda spontaneamente ad eseguire nel termine fissato quanto previsto nel provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie e delle misure interdittive, l Amministrazione Comunale provvederà all esecuzione d ufficio addebitando le spese eventualmente sostenute a carico del trasgressore. ART. 4 - DESTINAZIONE DELLE COSE CONFISCATE 1. Quando il provvedimento di confisca diviene definitivo le cose confiscate, qualora abbiano valore inferiore a 600 (seicento) Euro, ovvero allorché si tratti di beni soggetti a rapida obsolescenza, possono essere devolute in beneficenza ad associazioni ed enti con finalità socio-assistenziali, e comunque senza scopo di lucro. 2. L'attribuzione delle cose confiscate che non siano deperibili è effettuata a favore degli enti e delle associazioni senza scopo di lucro, in presenza dei loro rappresentanti e del Comandante del Corpo di Polizia Locale o di un suo delegato. Dell avvenuta attribuzione è redatto apposito verbale. Qualora le cose confiscate non fossero devolute in beneficenza, sono vendute mediante pubblico incanto, direttamente ai sensi del D.P.R. n. 571 del Il prezzo della vendita non può essere inferiore al valore commerciale o a quello di base indicato dal Comune. 3. Se le merci confiscate siano deperibili, in cattivo stato di conservazione, contraffatte o non più idonee all'uso cui erano destinate, purché si tratti di beni fungibili, sono distrutte a spese del trasgressore. Un campione della merce è conservato ai fini giudiziari. Dell'avvenuta distruzione è redatto apposito processo verbale. 4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del Capo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n ART. 5 - PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA 1. A fronte della violazione di disposizioni di regolamenti, ordinanze, all'autore dell'illecito e agli altri soggetti obbligati, è riconosciuta la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta delle sanzioni nella misura pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo, oltre alle spese di notificazione 4

5 e di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. 2. Il pagamento in misura ridotta, effettuato nei termini di decadenza, determina l estinzione del procedimento, anche in caso di precedente presentazione di scritti difensivi. 3. Nel caso di presentazione di scritti difensivi successivamente al pagamento in misura ridotta, l autorità competente, con apposito provvedimento notificato all interessato, dichiarerà l inammissibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio. 4. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati. 5. Non è data la possibilità di pagamento in misura ridotta direttamente nelle mani dell agente accertatore. ART. 6- SOGGETTI ACCERTATORI 1. Nell ambito dell Amministrazione Comunale, ferma restando la competenza di ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689, le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi connesse a disposizioni di regolamenti comunali o di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti/Responsabili di Servizio sono svolte dai soggetti incaricati della vigilanza e del controllo sull osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista l irrogazione di una sanzione amministrativa. 2. Il Sindaco con proprio motivato decreto, può abilitare altro personale dipendente del Comune a svolgere funzioni e compiti comportanti la vigilanza ed il controllo sull osservanza di disposizioni di regolamenti comunali o di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti sanzionate in via amministrativa. 3. Le funzioni di accertamento degli illeciti possono essere esercitate per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, dalle guardie volontarie, nonché dagli agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente. 4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l abilitazione all esercizio delle funzioni loro attribuite. 5. Resta ferma la competenza d accertamento di altri soggetti espressamente abilitati dalle leggi vigenti all accertamento degli illeciti amministrativi. ART. 7- PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE A NORME DI REGOLAMENTO COMUNALE O A ORDINANZA SINDACALE 1. La violazione di una disposizione di un regolamento comunale o di un precetto stabilito da un ordinanza del Sindaco o del Dirigente alla quale si correla una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale. 2. Il processo verbale di accertamento deve contenere: a) l intestazione dell Ente e l indicazione della data, ora e luogo dell accertamento; b) le generalità e la qualifica del/i verbalizzante/i; c) le generalità dell autore della violazione, dell eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell incapace ai sensi dell articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell articolo 6 della medesima legge; 5

6 d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione; e) l indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati; f) l avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione; g) le eventuali dichiarazioni rese dall autore della violazione; h) entità della somma pecuniaria, indicata nei limiti del minimo e massimo editale; i) l importo e le modalità del pagamento in misura ridotta; j) destinatario dei proventi; k) l autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del verbale di accertamento; l) la sottoscrizione del verbalizzante e del soggetto cui la violazione è stata contestata. Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia da parte del soggetto cui la violazione è stata contestata ne viene dato atto in calce al processo verbale. 3. Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689), ad ognuna di queste deve essere redatto un singolo processo verbale e ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. 4. Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di ricevere copia ne viene dato atto in calce allo stesso. ART. 8- CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DEL PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE 1. La violazione di una norma di regolamento o di una ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa accertata da un processo verbale, secondo quanto previsto dall art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. 2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall accertamento. 3. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. ART. 9 - RAPPORTO ALL AUTORITÀ COMPETENTE 1. Per le violazioni dei regolamenti comunali viene individuato quale Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all articolo 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 il Comandante la Polizia Locale; esso è competente a ricevere scritti difensivi da parte del trasgressore e/o dall obbligato in solido, fatta eccezione per la materia urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale, per i tributi, per gli affari generali ed istituzionali. In tali casi il soggetto ad irrogare la sanzione amministrativa è il Responsabile dell Ufficio competente per materia. 2. Il Comandante la Polizia Locale può delegare al Responsabile del Procedimento l esame degli atti, degli scritti difensivi e dell audizione dell interessato. 6

7 3. Fatte salve le ipotesi di cui all articolo 24 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall articolo 5 del presente regolamento, l Ufficio, il Comando o l Ente da cui dipende il verbalizzante trasmette, nei successivi sessanta giorni, all Autorità competente: a) L originale del processo verbale; b) La prova dell avvenuta contestazione o notificazione; c) Le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione. ART COMPETENZA AD EMETTERE LE ORDINANZE INGIUNZIONE 1. L emissione dell ordinanza ingiunzione di pagamento o dell ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni di regolamenti e ordinanze comunali compete, così come previsto dall articolo 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al Responsabile individuato al comma primo dell art. 9 del presente Regolamento, ferma restando la competenza del Sindaco di cui all articolo 54 del T.U.E.L. 2. Qualora il procedimento risulti particolarmente complesso, il Responsabile, individuato al comma primo dell art. 9 del presente Regolamento, nella fase decisoria può avvalersi di pareri del Settore e/o dell Ufficio competente nella materia relativa alla violazione accertata. ART ORDINANZA - INGIUNZIONE: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL IMPORTO DELLA SANZIONE 1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione salvo non sia espressamente e diversamente stabilito dalla legge, gli interessati possono far pervenire all autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. 2. L autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti, gli argomenti esposti negli scritti difensivi e le controdeduzioni dell organo accertatore, emette con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione, entro i limiti edittali delle rispettive fattispecie e ne ingiunge il pagamento, oltre alle spese di procedimento (se risultanti da atti formali) e le eventuali spese di notifica del verbale di accertamento e dell ordinanza di ingiunzione, all autore della violazione e all obbligato in solido; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola all organo che ha redatto il rapporto. 3. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell articolo 11 della 24 novembre 1981 n. 689, si ha riguardo alla gravità della violazione, all opera svolta dal trasgressore per l eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche. In particolare: a) se non vi sono scritti difensivi e gli atti esistenti non consentono di determinare con precisione l entità della sanzione, si applica l importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 20%; b) si applica l importo pari al minimo edittale, se dagli scritti difensivi presentati e dalla documentazione esistente agli atti risultano le seguenti condizioni: 7

8 - l interessato abbia proposto esplicita istanza, non contestando l illecito né sotto il profilo della legittimità né sotto il profilo del merito; - nei cinque anni precedenti non abbia commesso alcuna violazione della stessa indole; - non abbia prodotto danno al bene, ovvero sia di lievissima entità, oppure il trasgressore o gli altri obbligati in solido abbiano riparato il danno prima dell emissione dell ordinanza ingiunzione; c) qualora sussista reiterazione dell illecito (accertata secondo i criteri dell articolo 8 bis della legge 689/8) si applica un importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato nella misura minima del 50%; d) in caso di ulteriore reiterazione dell illecito, si applica un importo compreso tra il doppio dell importo previsto per il pagamento in forma ridotta e il massimo edittale. La maggiorazione prevista nel punto a) non si applica nei casi in cui la legge non consente il pagamento in misura ridotta. 4. L autorità competente, può discostarsi dall applicazione dei parametri di cui sopra, solo mediante espressa indicazione dei motivi per i quali si ritiene opportuno derogare da essi. Al fine di consentire l esatta e precisa individuazione dei dati soggettivi e oggettivi per la determinazione delle sanzioni in sede di emissione di ordinanza ingiunzione, si farà riferimento a quanto compiutamente emerso dagli atti del procedimento, dagli scritti difensivi e/o altri documenti inviati nonché da eventuali dichiarazioni rese dall interessato. ART. 12- TERMINE PER L EMANAZIONE DELL ORDINANZA INGIUNZIONE O DI ARCHIVIAZIONE 1. L ordinanza ingiunzione o di archiviazione, deve essere emessa nei termini di legge o comunque in via generale entro trentasei mesi dal ricevimento del ricorso. 2. Nel caso in cui sia richiesta una audizione personale, ex art. 18 della legge 689/1981, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta. 3. Qualora l interessato abbia fatto richiesta di audizione personale, il termine per l adozione del provvedimento finale si interrompe dalla data di ricevimento della stessa, fino alla data fissata per l audizione dell interessato. 4. Qualora, a seguito di richiesta e successiva fissazione della data dell audizione, l interessato non si presenti, senza addurre un giustificato motivo, lo stesso decade dal diritto. In ogni caso l audizione potrà essere rinviata una sola volta. ART APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE 1. L applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando e ove previste, è effettuata a norma della legge 24 novembre 1981, n ART PAGAMENTO DELLA SOMMA INGIUNTA 1. Il pagamento della somma ingiunta dovrà essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, nelle modalità in esso indicato. Il termine è di 60 giorni se l interessato risiede all estero. 8

9 2. Decorso detto termine, qualora non sia stata proposta Opposizione, ai sensi dell art. 22 della L. 689/1981, si procederà nei termini previsti dalla legge. ART PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA 1. Il trasgressore e gli obbligati in via solidale che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere alla autorità che ha emesso l ordinanza ingiunzione il pagamento rateale della sanzione in rate mensili da tre a trenta, qualora la sanzione sia superiore a 200,00 (duecento,00) euro. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine di quindici giorni dalla notifica dell ordinanza-ingiunzione. 2. Le condizioni economiche disagiate dovranno essere documentate allegando all istanza copia della certificazione attestante l indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità. 3. Viene fissato un indicatore ISEE non superiore a ,00, quale parametro per l accesso all istituto della rateizzazione delle sanzioni pecuniarie da esigere. 4. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda deve essere adottato il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorsi i 90 giorni la domanda si intende comunque respinta, anche in assenza di un diniego esplicito; 5. Nel caso di accoglimento della domanda, il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione ed è dovuto il pagamento dell ammontare residuo in un unica soluzione; 6. L accoglimento o il diniego della domanda, se il pagamento non è disposto con ordinanza ingiunzione, è comunicato all interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le spese postali per l invio del provvedimento di rateizzazione saranno addebitate nella prima rata. 7. Nel caso di rigetto della domanda, il pagamento dovrà avvenire entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di diniego. 8. La rateizzazione non può essere concessa al richiedente che risulti già moroso riguardo a precedenti rateizzazioni. 9. Con apposita delibera di Giunta potranno essere aggiornati i limiti di reddito per usufruire della rateizzazione. 10. La definizione del pagamento della sanzione in forma rateale è determinata nel rispetto di quanto previsto dall art. 26 della legge 24 novembre 1981, n Il debito rateizzato può essere estinto in ogni momento mediante unico pagamento. ART OPPOSIZIONE ALL ORDINANZA INGIUNZIONE 1. Entro 30 giorni dalla notifica dell ordinanza - ingiunzione il trasgressore e/o l obbligato in solido possono presentare ricorso contro il provvedimento ingiuntivo davanti al Giudice unico presso il Tribunale o al Giudice di Pace di Belluno. 2. La competenza fra Giudice di Pace e Tribunale è disciplinata dall articolo 6 del D.Lgs. n. 150/2011, richiamato anche dall articolo 22 della legge 689/81. In ogni caso l indicazione dell autorità a cui presentare ricorso deve essere riportata nell ordinanza ingiunzione. ART AUTOTUTELA 9

10 1. I processi verbali di accertamento illegittimi sono annullati d'ufficio, anche successivamente alla loro notificazione, su richiesta motivata del Responsabile dell ufficio a cui appartiene l organo che ha accertato l illecito, e trasmessi all organo o ufficio competente a ricevere il rapporto per l archiviazione. 2. Le ordinanze ingiunzione o applicative di sanzioni accessorie illegittime sono annullate d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'autorità emanante. Quest'ultima ha la facoltà di chiedere parere motivato dell'organo accertatore qualora l'illegittimità dell'ordinanza derivasse da vizi dell'accertamento o della contestazione. Costituisce condizione per l'annullamento d'ufficio che dovesse essere disposto in pendenza di giudizio d'opposizione la rinuncia della controparte a domandare la condanna del Comune alla rifusione delle spese di lite. È fatto divieto di stipulare contratti di transazione aventi ad oggetto sanzioni amministrative, fatti salvi i processi verbali di conciliazione sottoscritti in seno al giudizio di opposizione. ART DIFESA IN GIUDIZIO DELL ENTE 1. Nell eventuale giudizio di opposizione di cui all art. 6 del Decreto Legislativo , n. 150, richiamato altresì dall art. 22 della Legge n. 681 avverso i provvedimenti adottati ai sensi del vigente regolamento, il Comune sarà rappresentato e difeso da propri Funzionari muniti di specifica delega. ART TRASPARENZA E PUBBLICITÀ 1. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Cortina d Ampezzo. ART DISPOSIZIONI FINALI 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla legge 24 novembre 1981 n. 689 e al D.Lgs. n. 150/ Eventuali modifiche disposte da atti legislativi aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente regolamento, si intendono recepite in modo automatico. ART ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all albo pretorio. 10

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