Tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (COV)
|
|
- Florindo Franceschini
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane Tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (COV) Volantino informativo concernente la procedura di impegno volontario a norma dell'art. 21 cpv. 1 e cpv. 1 bis OCOV 1 1. In generale 1.1. Basi legali Legge federale del sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS ), art. 35a e 35c Ordinanza del relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV; RS ) La legge e l'ordinanza possono essere consultate in Internet ( Acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (procedura di impegno volontario) La Direzione generale delle dogane (DGD) può accordare un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa alle persone che per almeno 50 t di COV all'anno si impegnano: a. a utilizzarle o trattarle in modo che non possano pervenire nell'ambiente, oppure b. a esportarle (art. 21 cpv. 1 OCOV). Essa può concedere detta autorizzazione anche alle persone che utilizzano una sostanza secondo l allegato 1 della presente ordinanza, se esse provano che: a. la sostanza utilizzata è pari ad almeno il 55 per cento della quantità complessiva di COV utilizzata; b. utilizzano annualmente almeno una tonnellata di tale sostanza; e c. attraverso la trasformazione chimica indotta dalla procedura di utilizzazione, l emissione di tale sostanza nell ambiente raggiunge in media al massimo il 2 per cento (art. 21 cpv. 1 bis OCOV). 1 Il presente volantino è inteso quale complemento al volantino informativo generale (mod ) ed è destinato ai titolari di un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa nell'ambito della procedura di impegno volontario a norma dell'art. 21 cpv. 1 e cpv. 1 bis OCOV. Rimangono valide le disposizioni di cui alle cifre 1. "In generale" e 6. "Particolarità" del volantino informativo generale mod Mod i
2 L'autorizzazione può essere accordata anche a persone che esercitano un commercio all'ingrosso di COV e che provano di avere in media almeno 50 t di COV quali scorte di magazzino (art. 21 cpv. 2 OCOV). La dichiarazione di impegno volontario o la prova relativa alle scorte devono essere depositate presso la DGD (art. 21 cpv. 3 OCOV). Chi rivendica un'autorizzazione per l acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa deve tenere una contabilità dei COV e un bilancio dei COV (art. 10 cpv. 1 OCOV) Al limite delle 50 t sono ascrivibili i COV - bruciati o trattati termicamente; - trasformati (in una sostanza non nociva, p.es. mediante sintesi, biofiltri); - recuperati (p.es. mediante distillazione); - eliminati e smaltiti tramite le acque di scarico; - esportati; - utilizzati per la fabbricazione di prodotti che non figurano nell'elenco a norma dell'allegato 2 OCOV. Il totale di tali COV deve ammontare a almeno 50 t Al limite delle 50 t NON sono ascrivibili: - i COV rivenduti sul territorio svizzero quali sostanze o in prodotti (anche aventi un tenore di COV del 3% al massimo); - le emissioni residue che a tenore dell'art. 9 OCOV fruiscono dell'esenzione dalla tassa (per la procedura di impegno volontario sono determinanti esclusivamente i COV ascrivibili giusta la cifra 1.2. anche se viene concessa l'esenzione dalla tassa secondo l'art. 9) Il modulo per l'ottenimento della procedura di impegno volontario a norma dell'art. 21 cpv. 1 OCOV (mod ), risp. dell art. 21 cpv. 1 bis OCOV (mod ) può essere richiesto presso la Direzione generale delle dogane, sezione Prodotti chimici e COV, 3003 Berna, oppure consultato in Internet ( 2. Importazione I titolari di un'autorizzazione nell'ambito della procedura di impegno volontario possono importare i COV temporaneamente non gravati dalla tassa d'incentivazione. In correlazione con la tassa d'incentivazione, nella dichiarazione d'importazione occorre indicare: il numero dell'autorizzazione rilasciato dalla DGD e la data d'emissione di tale autorizzazione; la quantità di COV in kg; il codice relativo al genere di tributi suppletivi (CGTS) 700 e il numero convenzionale relativo ai tributi suppletivi (NCTS) 002. La quantità di COV contenuta nelle merci importate deve essere dichiarata in modo definitivo (i relativi dati possono essere forniti anche dall'importatore, risp. dal destinatario). Tuttavia, se un invio comprende diversi prodotti contenenti COV dichiarati a un unica voce di tariffa, da un documento d accompagnamento separato (fattura, bollettino di consegna ecc.) deve essere desumibile, per ogni prodotto, la quantità di COV in chilogrammi o il tenore di COV in percentuale del peso nonché la massa netta. Nella dichiarazione d'importazione deve essere indicata, per ogni linea tariffale, la quantità di COV puri. 2
3 Per i prodotti citati nell'elenco dei prodotti che non contengono COV o il cui tenore di COV ammonta al massimo al 3%, nella dichiarazione d'importazione bisogna apporre l'annotazione "senza tassa sui COV". L'importazione in esenzione temporanea dalla tassa è inoltre possibile per le importazioni di terzi (p.es. commercianti) per conto di un titolare di un'autorizzazione nella procedura di impegno volontario, sempre che quest'ultimo sia indicato nella fattura del fornitore estero quale destinatario (nella dichiarazione d'importazione il commerciante figura quale importatore e il titolare dell autorizzazione quale destinatario). Nella dichiarazione d'importazione occorre indicare il numero dell'autorizzazione del destinatario rilasciato dalla DGD e la data d'emissione di tale autorizzazione, la quantità di COV nonché il CGTS 700 e il NCTS 002. Nei seguenti generi di traffico non è ammesso importare COV temporaneamente non gravati dalla tassa: - traffico postale; - traffico turistico e nella zona di confine. Se la tassa d'incentivazione viene eventualmente riscossa già all'atto dell'importazione nella dichiarazione d'importazione occorre indicare: la quantità di COV in kg; il codice relativo al genere di tributi suppletivi (CGTS) 700 e il numero convenzionale relativo ai tributi suppletivi (NCTS) Esportazione Per il controllo del bilancio dei COV bisogna presentare la prova dell'esportazione. Nella dichiarazione d'esportazione occorre pertanto indicare quanto segue: e-dec esportazione tipo di restituzione 1 È richiesta(o) la restituzione / l'esonero della tassa d'incentivazione sui COV quantità di COV in kg esportazione con NCTS codice di imposizione 25 la quantità di COV in kg Tuttavia, se un invio comprende diversi prodotti contenenti COV dichiarati a un unica voce di tariffa, da un documento d accompagnamento separato (fattura, bollettino di consegna ecc.) deve essere desumibile, per ogni prodotto, la quantità di COV in chilogrammi o il tenore di COV in percentuale del peso nonché la massa netta. Nella dichiarazione d esportazione deve essere indicata, per ogni linea tariffale, la quantità di COV puri. Al bilancio dei COV vanno allegati le copie delle liste d esportazione oppure una lista dei codici a barre relativa alle esportazioni effettuate o le decisioni d imposizione di NCTS esportazione. 3
4 4. Acquisto sul territorio svizzero I COV temporaneamente non gravati dalla tassa possono essere acquistati presso - i fabbricanti di COV sul territorio svizzero; - i titolari di un'autorizzazione nella procedura di impegno volontario. Sulla fattura dei fornitori occorre indicare la quantità di COV (in kg o in % in peso). Se l'invio comprende diversi prodotti contenenti COV, essi vanno elencati singolarmente indicando la quantità di COV. Sulla fattura occorre inoltre indicare i seguenti dati: l'annotazione "temporaneamente non gravati dalla tassa d'incentivazione sui COV"; il numero dell'autorizzazione del destinatario. L'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa è possibile solo se i COV non sono ancora stati assoggettati alla tassa d'incentivazione. I COV che sono già stati gravati dalla tassa d'incentivazione all'atto dell'importazione o sul territorio svizzero possono essere acquistati e ceduti solo gravati dalla tassa. 5. Rivendita sul territorio svizzero Nella fattura occorre indicare la quantità di COV (in kg o % in peso). Se una fornitura comprende diversi prodotti contenenti COV, essi vanno elencati singolarmente indicando inoltre la quantità di COV. I dati suppletivi variano a seconda della persona alla quale vengono ceduti i COV. - Rivendita a titolari di un'autorizzazione per l'applicazione della procedura di impegno volontario A tali persone possono essere ceduti COV temporaneamente non gravati dalla tassa, importati in esenzione dalla tassa o acquistati sul territorio svizzero. Sulla fattura occorre inoltre indicare i dati seguenti: l'annotazione "temporaneamente non gravati dalla tassa d'incentivazione sui COV"; il numero dell'autorizzazione del destinatario. - Rivendita ad altri Le quantità di COV cedute soggiacciono alla tassa d'incentivazione (art. 12, lett. b OCOV). Sulla fattura occorre inoltre indicare i seguenti dati, a comprova dell'avvenuto pagamento della tassa, sempre che il destinatario necessiti degli stessi ai fini della restituzione: il numero dell'autorizzazione del fornitore; l'ammontare dei tributi. 4
5 6. Pagamento a posteriori della tassa La tassa sui COV impiegati in modo che non ne siano esenti deve essere pagata posticipatamente. Il bilancio dei COV (mod ) funge nel contempo da dichiarazione della tassa. Esso deve essere presentato all autorità cantonale entro sei mesi dalla chiusura dell'anno d'esercizio. La dichiarazione serve da base per fissare la tassa. Resta salva una verifica ufficiale. Se un bilancio dei COV è presentato in maniera incompleta o oltre il termine di scadenza, l autorizzazione secondo l articolo 21 è sospesa per tre anni a decorrere dall inizio dell anno d esercizio successivo (art. 22b cpv. 1 OCOV). In merito al calcolo della tassa, alla tassazione, al termine di pagamento, alla riscossione posticipata della tassa e alla prescrizione del credito fiscale si rinvia alle disposizioni degli articoli da 14 a 17 OCOV. 7. Informazioni Direzione generale delle dogane, sezione COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni, 3003 Berna Tel , e
Tassa d incentivazione sui COV Richiesta per l ottenimento della procedura di impegno volontario a norma dell art. 21, cpv.
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane Tassa d incentivazione sui COV Richiesta per l ottenimento della procedura di impegno volontario
DettagliLuogo e data... Firma... Campo d applicazione La presenta richiesta è valida per le località nel cantone...
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane Tassa d incentivazione sui COV Richiesta per l ottenimento della procedura di impegno volontario
DettagliTassa d'incentivazione sui composti organici volatili (COV)
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane Tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (COV) Volantino informativo generale
DettagliTassa d incentivazione sui composti organici volatili (COV) Procedura nell ambito dell imposizione doganale
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane Sezione COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni 1 gennaio 2018 Regolamento 67 Tassa
DettagliOrdinanza relativa alla tassa d incentivazione sui composti organici volatili
Ordinanza relativa alla tassa d incentivazione sui composti organici volatili (OCOV) Modifica del 14 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 12 novembre 1997 1 relativa alla
DettagliTassa d incentivazione sui composti organici volatili (COV)
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane Tassa d incentivazione sui composti organici volatili (COV) Volantino informativo sull
DettagliTassa d incentivazione sui composti organici volatili (COV)
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane Tassa d incentivazione sui composti organici volatili (COV) Volantino informativo sull
DettagliVolantino concernente il. perfezionamento passivo
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane Volantino concernente il perfezionamento passivo Form 47.88 i 02.2017 1/7 1 Introduzione...
DettagliMerci svizzere di ritorno: trattamento in materia di dazio e IVA
www.ezv.admin.ch Imposta sul valore aggiunto (IVA) Publ. 18.85 Merci svizzere di ritorno: trattamento in materia di dazio e IVA Articolo 10 della legge sulle dogane (LD) Articolo 74 capoverso 1 cifra 8
DettagliMerci svizzere di ritorno: trattamento in materia di dazio e IVA
www.ezv.admin.ch Imposta sul valore aggiunto (IVA) Pubbl. 18.85 Merci svizzere di ritorno: trattamento in materia di dazio e IVA Articolo 10 della legge sulle dogane (LD) Articolo 53 capoverso 1 lettera
DettagliSostanze che impoveriscono lo strato di ozono
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Sezione Disposti di natura non doganale A.34 1 aprile 2018 Regolamento R-60-6.8 Sostanze che impoveriscono lo strato di
DettagliImposizione di biocarburanti sull esempio del biodiesel
Imposizione di biocarburanti sull esempio del biodiesel XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX l 6,4 % A2 1 000 l 6 % A1 l 6,7 % (4,7 % con prova, 2 % senza
DettagliOrdinanza sulla statistica del commercio esterno
Ordinanza sulla statistica del commercio esterno 632.14 del 12 ottobre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 15 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986 1 sulla
DettagliOrdinanza sull imposizione degli autoveicoli
Ordinanza sull imposizione degli autoveicoli (OIAut) del 20 novembre 1996 (Stato 1 maggio 2007) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 21 giugno 1996 1 sull imposizione degli autoveicoli
DettagliIl Consiglio federale svizzero, visto l articolo 43 capoverso 1 della legge del 6 ottobre sull imposizione della birra (LIB), ordina:
Ordinanza sull imposizione della birra (OIBir) 641.411.1 del 15 giugno 2007 (Stato 1 luglio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 43 capoverso 1 della legge del 6 ottobre 2006 1 sull imposizione
DettagliDichiarazione doganale semplificata di piccoli invii nella procedura DA
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane Berna 10 gennaio 2011 Dichiarazione doganale semplificata di piccoli invii nella procedura
DettagliImportazione di un bene da parte di un fornitore estero per la vendita per strada, porta a porta, in una manifestazione
www.ezv.admin.ch Imposta sul valore aggiunto (IVA) Publ. 52.03 Importazione di un bene da parte di un fornitore estero per la vendita per strada, porta a porta, in una manifestazione o in una fiera Edizione
DettagliD9 Prescrizioni amministrative - Imposta sugli oli minerali
... 1 3.1 Importazione per la libera pratica fiscale... 1 3.2 Trasporto di merci non tassate... 1 3.2.1 Trasporto di merci non tassate, con bolletta di scorta valida 30 giorni... 3 3.2.2 Trasporto di merci
DettagliQuesto testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (
Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/). Ordinanza sull imposizione degli oli minerali (OlOm) Modifica
DettagliVolantino concernente il. perfezionamento attivo
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane Volantino concernente il perfezionamento attivo Mod. 47.83 i 05.2015 1/10 1 Introduzione...
DettagliOrdinanza sull imposizione degli oli minerali
Ordinanza sull imposizione degli oli minerali (OlOm) Modifica del 30 gennaio 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 20 novembre 1996 1 sull imposizione degli oli minerali è modificata
DettagliRegolamento R Allegato 1
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Sezione etanolo Gennaio 2018 Regolamento R-60-5.1 Allegato 1 Etanolo I regolamenti sono disposizioni d esecuzione del diritto
DettagliOrdinanza sulla statistica del commercio esterno
Ordinanza sulla statistica del commercio esterno 632.14 del 5 dicembre 1988 (Stato 14 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 15 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986 1 sulla
DettagliOrdinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati
Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sui contributi all esportazione) del 23 novembre 2011 (Stato 1 dicembre 2018) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati
Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sui contributi all esportazione) del 23 novembre 2011 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliOrdinanza sull imposizione degli oli minerali
Ordinanza sull imposizione degli oli minerali (OIOm) Modifica del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 20 novembre 1996 1 sull imposizione degli oli minerali è modificata
DettagliOrdinanza sulle sostanze pericolose per l ambiente
Ordinanza sulle sostanze pericolose per l ambiente (Ordinanza sulle sostanze, Osost) Modifica del 1 luglio 1998 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 9 giugno 1986 1 sulle sostanze pericolose
DettagliOrdinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all esportazione dei prodotti agricoli di base
Ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all esportazione dei prodotti agricoli di base 632.111.723.1 del 27 gennaio 2005 (Stato 17 ottobre 2006) Il Dipartimento federale delle finanze, visti gli
DettagliOsservazioni preliminari relative agli articoli IOm Ultima modifica:
1 Basi legali 2 Definizioni 3 Tabella carburanti biogeni e loro miscele 1 Basi legali Imposta sugli oli minerali Tasse d incentivazi Tassa sul CO2 Legge federale del 21 giugno 1996 sull imposizi degli
Dettaglidel 22 dicembre 2004 (Stato 18 luglio 2006)
Ordinanza concernente gli elementi di protezione e gli elementi mobili applicabili all importazione di prodotti agricoli trasformati del 22 dicembre 2004 (Stato 18 luglio 2006) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliQuesto testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (
Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/). Ordinanza del DFF concernente l esenzione fiscale per forniture
DettagliRegolamento R Pesca marittima (IUU) Sezione Esecuzione dei compiti A.28 1 marzo 2017
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane Sezione Esecuzione dei compiti A.28 1 marzo 2017 Regolamento R-60-6.2 Pesca marittima (IUU)
DettagliOrdinanza sull esportazione e il transito di prodotti
Ordinanza sull esportazione e il transito di prodotti del 22 dicembre 1993 (Stato 1 maggio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1, 4 e 5 della legge federale del 25 giugno 1982 1 sulle
DettagliRegolamento 09 Imposta sugli oli minerali
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane Sezione Imposta sugli oli minerali 1 gennaio 2019 Regolamento 09 Imposta sugli oli minerali
DettagliOrdinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell USAV) 1 del 30 ottobre 1985 (Stato 29 dicembre 2014) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliRegime di deposito doganale «Depositi per merci di gran consumo»
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane Sezione Esecuzione dei compiti A.35 1 gennaio 2018 Regolamento 10-40 Regime di deposito
DettagliOrdinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell USAV) 1 916.472 del 30 ottobre 1985 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) Modifica del 9 marzo 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del
DettagliBando n. 1/2019 del 7 dicembre 2018 concernente la vendita all'asta di carne kasher e carne halal di animali delle specie bovina e ovina
Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Bando n. 1/2019 del 7 dicembre 2018 concernente la vendita all'asta di carne kasher e carne halal di animali delle specie bovina
DettagliOrdinanza dell AFD sulle dogane
Ordinanza dell AFD sulle dogane (OD-AFD) Modifica del 10 dicembre 2012 L Amministrazione federale delle dogane (AFD) ordina: I L ordinanza dell AFD del 4 aprile 2007 1 sulle dogane è modificata come segue:
DettagliAnimali da compagnia. Edizione Imposta sul valore aggiunto (IVA) Pubbl Valida a partire dal 1 maggio
www.ezv.admin.ch Imposta sul valore aggiunto (IVA) Pubbl. 52.23 Animali da compagnia Edizione 2018 Valida a partire dal 1 maggio 2018 Editore: Amministrazione federale delle dogane AFD Divisione Norme
DettagliIstruzione. concernente. le merci fruenti di agevolazioni. doganali
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane Istruzione concernente le merci fruenti di agevolazioni doganali Stato: 1 o maggio 2015
DettagliOrdinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
[Signature] [QR Code] Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza
DettagliTrasporti interni (cabotaggio) nel traffico commerciale delle merci
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane Volantino Trasporti interni (cabotaggio) nel traffico commerciale delle merci 1 Osservazioni
Dettaglidel 2 febbraio 1972 (Stato 11 giugno 2002)
Ordinanza concernente lo sdoganamento degli invii postali 631.255.1 del 2 febbraio 1972 (Stato 11 giugno 2002) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 57 capoverso 3 della legge federale sulle
DettagliAnimali da compagnia. Edizione Imposta sul valore aggiunto (IVA) Pubbl Valida a partire dal 1 gennaio 2011
www.ezv.admin.ch Imposta sul valore aggiunto (IVA) Pubbl. 52.23 Animali da compagnia Edizione 2011 Valida a partire dal 1 gennaio 2011 Editore: Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale
DettagliDomanda di indennizzo per il trasporto delle pile esauste
INOBAT Batterierecycling Schweiz INOBAT recyclage des piles en Suisse INOBAT riciclaggio delle pile in Svizzera Domanda di indennizzo per il trasporto delle pile esauste 1 Scopo dell opuscolo Il presente
DettagliDepositi fiscali autorizzati per tabacchi manufatti. Prescrizioni amministrative della DGD
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane 1. gennaio 2015 Depositi fiscali autorizzati per tabacchi manufatti Prescrizioni amministrative
DettagliQuesto testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.
Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
DettagliImposta sul valore aggiunto all importazione di animali domestici
www.ezv.admin.ch Imposta sul valore aggiunto (IVA) Publ. 52.23 Imposta sul valore aggiunto all importazione di animali domestici Edizione 2007 Valevole: 01.05.2007 al 31.12.2009 Editore: Amministrazione
DettagliOrdinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati
Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sui contributi all esportazione) 632.111.723 del 22 dicembre 2004 (Stato 21 marzo 2006) Il Consiglio federale
DettagliVendita per corrispondenza
Amministrazione federale delle contribuzioni Vendita per corrispondenza Di cosa si tratta? Assoggettamento obbligatorio Assoggettamento e annuncio Modo di procedere Di che cosa deve tener conto il venditore
DettagliOrdinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell USAV) 1 916.472 del 30 ottobre 1985 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza sull imposizione degli oli minerali
Ordinanza sull imposizione degli oli minerali (OIOm) Modifica del 4 maggio 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 20 novembre 1996 1 sull imposizione degli oli minerali è modificata
DettagliTassa d'incentivazione sui composti organici volatili (COV)
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane Tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (COV) Volantino informativo per la
DettagliOrdinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
[Signature] [QR Code] Attenzione: Questa versione è a scopo informativo. È determinante l'ordinanza pubblicata nella Raccolta ufficiale (RU). Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione
DettagliIl Consiglio federale svizzero, vista la cifra IV della legge federale del 24 marzo sulla soppressione della legge sui cereali ordina:
Ordinanza concernente la modifica degli allegati alla legge sulla tariffa delle dogane e di altri atti legislativi nell ambito della soppressione della denaturazione del Il Consiglio federale svizzero,
DettagliDecreto federale che approva misure concernenti la tariffa delle dogane
Decreto federale che approva misure concernenti la tariffa delle dogane del 15 dicembre 2000 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 13 capoverso 2 della legge sulla tariffa
DettagliOrdinanza concernente l importazione di prodotti agricoli
Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 26 ottobre 211 1 sulle importazioni
DettagliLegge federale sulla protezione dell'ambiente
Legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell ambiente LPAmb) Modifica del Avamprogetto L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio
DettagliOrdinanza sulla statistica del commercio esterno
Ordinanza sulla statistica del commercio esterno 632.14 del 5 dicembre 1988 (Stato 1 maggio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 15 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986 1 sulla
DettagliImballaggi con deposito ed imballaggi
www.ezv.admin.ch Imposta sul valore aggiunto (IVA) Publ. 52.24 Imballaggi con deposito ed imballaggi Edizione 2007 Valevole: 01.05.2007 al 31.12.2009 Editore: Amministrazione federale delle dogane AFD
DettagliAttraversare velocemente il confine grazie a un imposizione semplificata
Der Bundesrat Le Conseil fédéral Il Consiglio federale Il Cussegl federal Data: 02.04.2014 Attraversare velocemente il confine grazie a un imposizione semplificata Il 1 luglio 2014 entrano in vigore nuove
DettagliSchweizerisch e Eidgenossenschaft C onfédératio n suisse C onfederazion e Svizzera C onfederaziu n svizra
610.545.16 Promemoria n. 16 Trattamento fiscale delle operazioni in relazione a Campione d Italia Valevole dal 1 o gennaio 2008 Le informazioni contenute nella presente pubblicazione devono essere considerate
DettagliOrdinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
[Signature] [QR Code] Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT) Modifica del... Il Consiglio federale
Dettagli10.3 Allegato
10.3 Allegato 10.3 Parte III: Rapporto concernente le misure tariffali prese nel 2012 Allegato secondo l articolo 10 capoverso 4 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne,
DettagliOrdinanza concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all importazione di prodotti agricoli trasformati
Ordinanza concernente gli elementi di protezione e gli elementi mobili applicabili all importazione di prodotti agricoli trasformati del 22 dicembre 2004 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliModifiche a partire dal 1 agosto 2016
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane 3 giugno 2016 Biocarburanti e biocombustibili Modifiche a partire dal 1 agosto 2016 Indice
DettagliOrdinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP)
Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 6 marzo
DettagliOrdinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) Modifica del 15 settembre 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza
DettagliOrdinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici
Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE) del 14 gennaio 1998 (Stato 27 luglio 2004) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliOrdinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm) Modifica del 4 giugno 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 2 luglio 2008 1 sulle armi è
DettagliOrdinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici
Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE) del 14 gennaio 1998 (Stato 12 luglio 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliOrdinanza concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all importazione di prodotti agricoli trasformati
Ordinanza concernente gli elementi di e gli elementi mobili applicabili all importazione di prodotti agricoli trasformati del 23 novembre 2011 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1 e 10
DettagliConsultazione. 14. Ordinanza sulle dogane (OD 1 ) Situazione iniziale
Consultazione 14. Ordinanza sulle dogane (OD 1 ) 14.1. Situazione iniziale Il 19 dicembre 2015 i ministri dell Organizzazione mondiale del commercio (OMC) hanno deciso un divieto dei sussidi all esportazione.
DettagliPossono partecipare all'asta le persone fisiche e giuridiche nonché le comunità di persone con domicilio o sede sul territorio doganale svizzero.
Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell'agricoltura UFAG Bando n. 2/2019 del 11 gennaio 2019 concernente la vendita all'asta delle categorie di
DettagliLegge federale concernente l imposta sul valore aggiunto
Correzione (Art. 58 cpv. 2 LParl) Legge federale concernente l imposta sul valore aggiunto (Legge sull IVA, LIVA) del 12 giugno 2009 (RU 2009 5203; RS 641.20) Art. 1 cpv. 2 lett. a, 18 cpv. 1, 23 cpv.
DettagliOrdinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT) Modifica del 3 marzo 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina:
DettagliAttraversare velocemente il confine grazie a un imposizione semplificata
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Documentazione Data: 30.06.2014 Attraversare velocemente il confine grazie a un imposizione semplificata Il 1 luglio 2014
DettagliOrdinanza concernente provvedimenti a favore della valorizzazione della frutta
Ordinanza concernente provvedimenti a favore della valorizzazione della frutta (Ordinanza sulla frutta) del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 177
DettagliOrdinanza concernente l importazione di prodotti agricoli
Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 26 ottobre 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 26 ottobre
DettagliOrdinanza che modifica la tariffa doganale allegata alla legge sulla tariffa delle dogane e altri atti normativi in relazione con lo zucchero
Ordinanza che modifica la tariffa doganale allegata e altri atti normativi in relazione con lo zucchero del 26 febbraio 2003 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 3 della legge del
DettagliPanoramica delle modifiche al
Revisione parziale della legge sull IVA e adattamento dell Ordinanza sull IVA Panoramica delle modifiche al 1.1.2018 Relatore: Thomas Held, Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna Como, 2 febbraio
DettagliIstruzioni concernenti i depositi fiscali
Dipartimento federale delle finanze DFF Regìa federale degli alcool RFA Istruzioni concernenti i depositi fiscali Indice 1. Definizione di deposito fiscale... 1 2. Installazione di un deposito fiscale...
DettagliOrdinanza concernente l importazione di prodotti agricoli
Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 26 ottobre
DettagliImballaggi (con o senza deposito)
www.ezv.admin.ch Imposta sul valore aggiunto (IVA) Pubbl. 52.24 Imballaggi (con o senza deposito) Edizione 2010 Valevole: 01.01.2010 al 30.06.2012 Editore: Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione
DettagliGuida all imposizione dei biocarburanti con e-dec
Guida all imposizione dei biocarburanti con e-dec I biocarburanti, per i quali è chiesta l agevolazione fiscale, devono essere imperativamente sdoganati con e-dec. Il presente documento spiega come si
DettagliOrdinanza sugli imballaggi per bevande
Ordinanza sugli imballaggi per bevande (OIB) del 5 luglio 2000 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 30a lettera b, 30b capoverso 2, 30d, 32a bis, 39 capoverso 1 e 46 capoverso 2 della legge
DettagliQuesto testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.
Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. [Signature] [QR Code] Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata
DettagliDecreto federale che approva misure concernenti la tariffa delle dogane
Decreto federale che approva misure concernenti la tariffa delle dogane del 15 giugno 2000 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 13 capoverso 2 della legge sulla tariffa
DettagliDomanda di indennizzo per la raccolta delle pile esauste
INOBAT Batterierecycling Schweiz INOBAT recyclage des piles en Suisse INOBAT riciclaggio delle pile in Svizzera Domanda di indennizzo per la raccolta delle pile esauste 2 1 Scopo dell opuscolo Il presente
DettagliConvenzione concernente la fatturazione strutturata delle prestazioni e la trasmissione elettronica dei dati
Allegato 6 Convenzione concernente la fatturazione strutturata delle prestazioni e la trasmissione elettronica dei dati tra l'associazione dei Laboratori di Protesi Dentaria Svizzera, (di seguito «ALPDS»)
Dettagli