BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

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1 CAMERA DEI DEPUTATI 843 GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2017 XVII LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI INDICE COMMISSIONI RIUNITE (VI Camera e 6 a Senato)... Pag. 3 COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)...» 4 COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)...» 18 AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)...» 19 GIUSTIZIA (II)...» 36 BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)...» 44 FINANZE (VI)...» 79 CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)...» 107 AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)...» 117 TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)...» 126 ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)...» 139 LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)...» 140 AFFARI SOCIALI (XII)...» 148 AGRICOLTURA (XIII)...» 194 N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Civici e Innovatori: (CI); Scelta civica-ala per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l Italia: Misto-AL-TIpI; Misto-FARE!-PRI: Misto-FARE!-PRI; Misto- Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

2 2 COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE... Pag. 195 COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA...» 196 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMI- NISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE...» 197 INDICE GENERALE... Pag. 199

3 Giovedì 22 giugno Commissioni riunite VI-C e 6 a -S COMMISSIONI RIUNITE VI (Finanze) della Camera dei deputati e 6 a (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica S O M M A R I O AUDIZIONI INFORMALI: Audizione del dottor Andrea Abodi, nell ambito dell esame della proposta di nomina a presidente dell Istituto per il credito sportivo (Nomina n. 108)... 3 AUDIZIONI INFORMALI Giovedì 22 giugno Audizione del dottor Andrea Abodi, nell ambito dell esame della proposta di nomina a presidente dell Istituto per il credito sportivo (Nomina n. 108). L audizione informale è stata svolta dalle alle

4 Giovedì 22 giugno Commissioni riunite VI e X COMMISSIONI RIUNITE VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo) S O M M A R I O SEDE REFERENTE: Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Seguito dell esame e rinvio)... 4 SEDE REFERENTE: Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Seguito dell esame e rinvio)... 8 ALLEGATO (Emendamenti approvati) SEDE REFERENTE Giovedì 22 giugno Presidenza del presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO. Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonio Gentile. La seduta comincia alle 9. Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Seguito dell esame e rinvio). Le Commissioni proseguono l esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 giugno scorso. Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che le Commissioni riprendono l esame del provvedimento dall emendamento Allasia Comunica che il deputato Epifani ha sottoscritto tutte le proposte emendative a firma Ricciatti. Stefano ALLASIA (LNA), intervenendo sull ordine dei lavori, rinnova la richiesta già formulata nella seduta di ieri circa l orientamento del governo rispetto alle proposte emendative accantonate e gli accordi tra maggioranza ed Esecutivo anche dal punto di vista della tempistica dei lavori delle Commissioni. Gianluca BENAMATI (PD), intervenendo sull ordine dei lavori, intende svolgere alcune precisazioni in merito alle proposte emendative presentate dal Partito Democratico, anche a seguito di discutibili commenti di autorevoli esponenti del Senato. Come già evidenziato nella seduta di ieri, si tratta di emendamenti in materia di contratti assicurativi, telemarketing, procedure di gara nel settore dell energia ed esercizio dell attività odontoiatrica. In particolare, ritiene che il Senato abbia erroneamente modificato le disposizioni relative alla cessazione del regime di maggior tutela, con particolare riguardo alle modalità di svolgimento delle aste che potrebbero determinare effetti perniciosi per l aumento delle bollette elettriche, per

5 Giovedì 22 giugno Commissioni riunite VI e X la formazione di cartelli e, più in generale, per gli occupati nelle società energetiche, come sottolineato dai sindacati di settore intervenuti in audizione. Stigmatizza in particolare la disposizione relativa ai clienti che non operano la scelta di un fornitore alla cessazione del regime di maggior tutela. Si è pertanto ritenuto che questa impostazione penalizzasse i consumatori riducendoli a soggetti passivi all interno di una gara tra aziende energetiche. Nell attesa che sia espresso il parere da parte dei relatori e del Governo sul proprio emendamento 1.130, preannuncia la sua intenzione di non ritirare l emendamento qualora fosse avanzata una richiesta in questo senso, riservandosi di valutare la votazione finale del testo in base al recepimento di questa specifica e, a suo avviso, rilevantissima modifica. Adriana GALGANO (CI) ribadisce come giudica l approvazione del disegno di legge sulla concorrenza, entro la prossima settimana, un adempimento necessario nei confronti dell Europa anche al fine di dare maggiore competitività al Paese. Rispetto alle considerazioni svolte dal collega Benamati e alle richieste formulate dal Partito democratico circa le proposte emendative accantonate ricorda come sul telemarketing sia attualmente all esame della Camera in sede legislativa un provvedimento specifico. Ribadisce come il provvedimento abbia un grande valore per il sistema produttivo e chiede che venga approvato definitivamente da questo ramo del Parlamento. Sottolinea peraltro che eventuali aspetti problematici recati dal provvedimento potranno essere successivamente corretti nell ambito di altri atti normativi. Raffaello VIGNALI (AP-CpE-NCD) sottolinea come la decisione di modificare il provvedimento in assenza di adeguate garanzie di tempi certi di approvazione anche da parte del Senato possa rappresentare una decisione rischiosa. Evidenzia come il testo all esame delle Commissioni non sia perfetto, ma rappresenti in ogni caso il risultato di un lavoro di sintesi complesso da non disperdere. Con riferimento alle proposte emendative che si è ritenuto di accantonare, sottolinea come eventuali aspetti problematici potranno essere corretti in successivi provvedimenti. Nel prendere atto della posizione annunciata dal Partito Democratico, chiede formalmente che il Ministro per i rapporti con il Parlamento venga innanzi alle Commissioni per comunicare i tempi di calendarizzazione del provvedimento al Senato, auspicando la sua definitiva approvazione prima della pausa estiva. In assenza di tale impegno formale da parte del Governo, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame. Michele PELILLO (PD) ricorda in primo luogo che il disegno di legge in esame, sebbene concepito dal legislatore come legge annuale, è stato oggetto di un lungo dibattito da parte del Parlamento che si protrae da circa due anni. Al riguardo, ritiene che il testo approvato in prima lettura dalla Camera, frutto di un lungo e complesso dibattito tra le forze politiche, rappresentasse un punto di equilibrio e di sintesi apprezzabile, rispetto al quale tuttavia il Senato è intervenuto, in seconda lettura, apportando modifiche sostanziali e dando quindi una diversa impostazione alla disciplina di alcune questioni rilevanti. In tale quadro, nel rammentare che le tematiche rispetto alle quali la maggioranza e il Governo ritengono di dover svolgere un ulteriore riflessione già nell ambito del disegno di legge in esame, riguardanti quattro specifiche questioni, sottolinea come si tratti di punti qualificanti l intero impianto del disegno di legge, rispetto ai quali il Senato ha svolto un ampio dibattito, senza peraltro trovare adeguate soluzioni. Al riguardo cita la questione dei titoli abilitanti all esercizio dell attività odontoiatrica, recata dai commi da 154 a 157, evidenziando come le disposizioni del testo licenziato dal Senato comportino il rischio di consentire l esercizio della predetta attività a società odontoiatriche nelle quali il

6 Giovedì 22 giugno Commissioni riunite VI e X possesso dell iscrizione all albo degli odontoiatri sia un requisito posseduto soltanto dal direttore sanitario e non richiedendo che analogo requisito debba essere posseduto dagli altri soggetti operanti nella medesima società. Ritiene quindi che le Commissioni debbano procedere ad affrontare le delicate questioni sopra richiamate, per poi concludere l esame in terza lettura e chiedere l inserimento, nel più breve tempo possibile, del disegno di legge nell ordine del giorno dei lavori del Senato. Le Commissioni respingono l emendamento Allasia Maurizio BERNARDO, presidente, constata l assenza dei presentatori dell emendamento Paglia 1.152: si intende vi abbiano rinunciato. Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Allasia e Quaranta Simone BALDELLI (FI-PdL), intervenendo sull emendamento a sua prima firma 1.368, ricorda le mozioni approvate dalla Camera dei deputati il 6 ottobre 2015 sulla questione delle maxi bollette, che rappresentano una pratica commerciale assolutamente scorretta. Ritiene che il rappresentante del Governo conosca il problema delle numerose famiglie che vengono messe in grave difficoltà dalla richiesta di pagamento di conguagli di ammontare molto elevato e riferiti a periodi superiori a un anno. Stigmatizza il fatto che il Governo non sia fino ad ora riuscito ad approvare una norma volta ad arginare tale pratica scorretta e ricorda la sanzione pari a 14 milioni di euro che è stata irrogata dall Autorità antitrust nei confronti delle aziende responsabili di questi comportamenti. Segnala infine che sull emendamento a sua prima firma c è la convergenza di diversi gruppi parlamentari e quindi auspica che i relatori e il Governo possano riconsiderare il parere contrario. Catia POLIDORI (FI-PdL) dichiara di sottoscrivere l emendamento Baldelli Il Sottosegretario Antonio GENTILE, nel condividere sostanzialmente il contenuto dell emendamento Baldelli 1.368, si impegna sin d ora ad accogliere un ordine del giorno di analogo contenuto durante l esame in Assemblea. Davide CRIPPA (M5S), nel sottoscrivere l emendamento Baldelli 1.368, in esame sottolinea la rilevanza del tema dei maxi bollette meritevole, a suo giudizio, di particolare attenzione in quanto rappresenta una pratica scorretta che richiederebbe un intervento efficace a tutela dei diritti dei consumatori. Ricordando le dichiarazioni svolte dai colleghi Benamati e Pelillo, ritiene che vi sia spazio, in questo provvedimento, anche per un intervento di questa natura. Andrea MARTELLA (PD), relatore per la X Commissione, alla luce delle considerazioni svolte dal collega Baldelli, sottolinea come le questioni poste nell emendamento siano assolutamente rilevanti e condivisibili. Ritiene tuttavia che esse possano essere affrontate in altra sede, vista anche la disponibilità del Governo ad individuare lo strumento più opportuno. Al riguardo, auspica che possa essere tempestivamente approvato un provvedimento volto a sanare questa pratica scorretta. Domenico MENORELLO (CI), nel condividere le finalità dell emendamento Baldelli 1.368, ritiene che la posizione dei relatori e del Governo renda evidente l atteggiamento contraddittorio con il quale la maggioranza da una parte ritiene di dover affrontare già nell ambito del provvedimento in esame solo alcune specifiche questioni ritenute rilevanti, senza demandarle ad atti normativi successivi, e dall altra, su tematiche importanti per i consumatori come quella affrontata dall emendamento in esame, ritiene si possa intervenire attraverso ulteriori provvedimenti.

7 Giovedì 22 giugno Commissioni riunite VI e X Richiama quindi le forze di maggioranza, e segnatamente il Partito Democratico, a un atteggiamento più coerente e a un assunzione di responsabilità circa il complessivo esito del disegno di legge. Simone BALDELLI (FI-PdL), nell accettare la sottoscrizione dell emendamento a sua prima firma da parte del collega Crippa, prende atto con soddisfazione del clima di favore sul tema da lui sollevato. Ritiene, pertanto, vi siano le condizioni per approvare in tempi rapidi un provvedimento anche in sede legislativa, la sua proposta di legge C. 3792, di cui sollecita l incardinamento. Per quanto concerne l intervento svolto dal collega Benamati sugli emendamenti accantonati in materia di aste nel settore energetico, sottolinea che sono stati presentati emendamenti identici da diversi gruppi parlamentari, tra i quali l emendamento Brunetta Le Commissioni respingono l emendamento Baldelli Maurizio BERNARDO, presidente, constata l assenza dei presentatori degli emendamenti Paglia 1.155, 1.156, e 1.158: si intende vi abbiano rinunciato. Le Commissioni respingono l emendamento Ricciatti Maurizio BERNARDO, presidente, constata l assenza dei presentatori dell emendamento Paglia 1.161: si intende vi abbiano rinunciato. Le Commissioni respingono l emendamento Ricciatti Maurizio BERNARDO, presidente, constata l assenza dei presentatori dell emendamento Paglia 1.163: si intende vi abbiano rinunciato. Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Allasia 1.164, 1.165, 1.166, e Maurizio BERNARDO, presidente, constata l assenza dei presentatori dell emendamento Artini 1.171: si intende vi abbiano rinunciato. Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Crippa e Allasia Davide CRIPPA (M5S), intervenendo sull emendamento a sua prima 1.174, ne illustra le finalità evidenziando come esso sia volto ad estendere la disciplina prevista agli impianti di potenza compresa tra 1 e 20 kilowatt al fine di dare risposta e tutele ai consumatori che sono stati truffati. Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Crippa e Allasia Maurizio BERNARDO, presidente, constata l assenza dei presentatori dell emendamento Paglia 1.176: si intende vi abbiano rinunciato. Le Commissioni respingono l emendamento Allasia Maurizio BERNARDO, presidente, constata l assenza dei presentatori dell emendamento Schullian 1.178: si intende vi abbiano rinunciato. Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Allasia 1.180, Polidori e Allasia Maurizio BERNARDO, presidente, constata l assenza dei presentatori degli emendamenti Paglia 1.184, e 1.186: si intende vi abbiano rinunciato. Le Commissioni respingono l emendamento Crippa Maurizio BERNARDO, presidente, constata l assenza dei presentatori dell emendamento Segoni 1.192: si intende vi abbiano rinunciato.

8 Giovedì 22 giugno Commissioni riunite VI e X Le Commissioni respingono l emendamento Crippa Maurizio BERNARDO, presidente, constata l assenza dei presentatori dell emendamento Paglia 1.195: si intende vi abbiano rinunciato. Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Allasia e Maurizio BERNARDO, presidente, constata l assenza del presentatore degli emendamenti Cristian Iannuzzi e 1.199: si intende vi abbia rinunciato. Le Commissioni respingono l emendamento Quaranta Carlo SIBILIA (M5S) sottoscrive gli emendamenti Villarosa e Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Villarosa e Maurizio BERNARDO, presidente, constata l assenza del presentatore degli emendamenti Paglia e 1.205: si intende vi abbia rinunciato. Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Busin 1.206, e Maurizio BERNARDO, presidente, constata l assenza dei presentatori degli emendamenti Civati 1.209, Paglia e Civati 1.211: si intende vi abbiano rinunciato. Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Cancelleri e 1.218, gli identici Ricciatti e Ruocco 1.226, nonché l emendamento Polidori Maurizio BERNARDO, presidente, constata l assenza del presentatore dell emendamento Laffranco 1.228: si intende vi abbia rinunciato. Le Commissioni respingono l emendamento Polidori Maurizio BERNARDO, presidente, constata l assenza del presentatore dell emendamento Laffranco 1.230: si intende vi abbia rinunciato. Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Polidori e Maurizio BERNARDO, presidente, constata l assenza dei presentatori dell emendamento Paglia 1.234: si intende vi abbiano rinunciato. Raffaello VIGNALI (AP-CpE-NCD) chiede la presenza della Ministra per i rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro, al fine di conoscere l orientamento del Governo in merito ai tempi di calendarizzazione al Senato del provvedimento in esame che sarà licenziato dalla Camera la prossima settimana. Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia alla seduta già convocata al termine delle votazioni antimeridiane dell Assemblea della giornata odierna. La seduta termina alle 10. SEDE REFERENTE Giovedì 22 giugno Presidenza del presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO. Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonio Gentile. La seduta comincia alle Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Seguito dell esame e rinvio). Le Commissioni proseguono l esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta odierna antimeridiana.

9 Giovedì 22 giugno Commissioni riunite VI e X Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che le Commissioni riprenderanno l esame del provvedimento dall emendamento Crippa Stefano ALLASIA (LNA), intervenendo sull ordine dei lavori, fa presente come la Ministra Finocchiaro abbia rilasciato dichiarazioni in merito a possibili modifiche del disegno di legge in esame da parte delle Commissioni. Alla luce di tali affermazioni, chiede al rappresentante del Governo di rendere esplicita la posizione dell Esecutivo sul prosieguo dei lavori. Raffaello VIGNALI (AP-CpE-NCD), nel sottolineare come il Governo debba interloquire direttamente con le Commissioni, anziché comunicare le proprie intenzioni attraverso gli organi di stampa, rileva come le dichiarazioni della Ministra Finocchiaro siano evasive in quanto non chiariscono con quali scadenze temporali il Governo intenda procedere all approvazione del disegno di legge in esame. Nel rammaricarsi per l andamento dei lavori, reputa che l atteggiamento dell Esecutivo possa mascherare la volontà di non approvare il provvedimento. Le Commissioni respingono l emendamento Crippa Maurizio BERNARDO, presidente, constata l assenza dei presentatori degli emendamenti Paglia 1.238, e 1.241: si intende vi abbiano rinunciato. Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Crippa e Allasia Stefano ALLASIA (LNA) sottoscrive l emendamento Pagano Carlo SIBILIA (M5S) sottoscrive l emendamento Ricciatti Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Pagano 1.254, Rizzetto 1.255, Ricciatti e Abrignani Maurizio BERNARDO, presidente, accantona l emendamento Benamati Risultano conseguentemente accantonati gli emendamenti Nesci 1.259, Paglia 1.260, Mantero 1.261, Nesci e Paglia 1.263, i quali risulterebbero assorbiti o preclusi dall eventuale approvazione dell emendamento Benamati Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Colonnese e Ricciatti Maurizio BERNARDO, presidente, constata l assenza dei presentatori degli emendamenti Paglia e Civati 1.275: si intende vi abbiano rinunciato. Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Colonnese e Ricciatti Catia POLIDORI (FI-PdL) sottoscrive gli emendamenti Sandra Savino e Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Polidori e Sandra Savino Maurizio BERNARDO, presidente, constata l assenza dei presentatori dell emendamento Civati 1.279: si intende vi abbiano rinunciato. Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Sandra Savino e Polidori 1.281, nonché gli emendamenti Lorefice e Silvia Giordano Maurizio BERNARDO, presidente, constata l assenza dei presentatori degli emendamenti Civati e Cristian Iannuzzi e 1.302: si intende vi abbiano rinunciato. Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l emendamento Bossa 1.306, gli identici emendamenti Di Benedetto e Allasia 1.309, nonché l emendamento Nicchi

10 Giovedì 22 giugno Commissioni riunite VI e X Maurizio BERNARDO, presidente, constata l assenza dei presentatori dell emendamento Paglia 1.311: si intende vi abbiano rinunciato. Carlo SIBILIA (M5S) sottoscrive l emendamento Di Benedetto Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l emendamento Di Benedetto 1.312, gli identici emendamenti Allasia e Di Benedetto 1.314, nonché gli emendamenti Allasia e e l emendamento Nicchi Maurizio BERNARDO, presidente, constata l assenza dei presentatori dell emendamento Paglia 1.318: si intende vi abbiano rinunciato. Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Di Benedetto e Allasia 1.320, nonché gli identici emendamenti Di Benedetto e Allasia 1.322, l emendamento Allasia 1.323, gli identici emendamenti Di Benedetto e Allasia Respingono quindi gli emendamenti Allasia 1.326, e 1.328, nonché gli identici emendamenti Allasia 1.329, Nicchi e Di Benedetto 1.331; respingono gli emendamenti Allasia 1.332, 1.333, 1.334, 1.335, 1.336, e 1.338, nonché gli identici emendamenti Allasia e Di Benedetto Respingono inoltre gli emendamenti Allasia e Maurizio BERNARDO, presidente, constata l assenza dei presentatori degli emendamenti Paglia e Cristian Iannuzzi 1.345: si intende vi abbiano rinunciato. Le Commissioni respingono l emendamento Dell Orco Stefano ALLASIA (LNA), intervenendo sull emendamento a sua prima firma ne illustra le finalità sottolineando come esso sia volto a sopprimere la lettera b) del comma 180 che disciplina l offerta di servizi di noleggio attraverso piattaforme tecnologiche, nota vicenda del servizio Uber che andrebbe evidentemente affrontata quanto meno nel passaggio del provvedimento in Assemblea. Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Allasia e Quaranta Maurizio BERNARDO, presidente, constata l assenza dei presentatori degli emendamenti Paglia 1.349, 1.350, e 1.352: si intende vi abbiano rinunciato. Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Dell Orco 1.353, Turco e Crippa Maurizio BERNARDO, presidente, constata l assenza dei presentatori dell emendamento Paglia 1.359: si intende vi abbiano rinunciato. Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Polidori e Sottanelli Maurizio BERNARDO, presidente, constata l assenza dei presentatori degli emendamenti nonché Paglia e 1.363: si intende vi abbiano rinunciato. Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Allasia e Maurizio BERNARDO, presidente, constata l assenza dei presentatori dell emendamento Paglia 1.367: si intende vi abbiano rinunciato. Andrea MARTELLA (PD), relatore per la X Commissione, anche a nome della collega Fregolent esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Bargero 1.67 e Pelillo 1.68, nonché sugli emendamenti Pelillo 1.69 e Benamati 1.106; esprime parere contrario sull emendamento Crippa 1.129, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Benamati 1.130, Ricciatti 1.131, Allasia 1.132, Brunetta 1.133, nonché sull emendamento Benamati Ribadisce le ra-

11 Giovedì 22 giugno Commissioni riunite VI e X gioni che hanno indotto i relatori a proporre prima l accantonamento di tali proposte emendative e ora il parere favorevole, in quanto esse affrontano materie sulle quali il Senato è intervenuto con modifiche e che necessitano di ulteriori aggiustamenti. Più in generale, osserva che sul provvedimento in esame, che certamente ha avuto un iter lungo e assai complesso, le Camere hanno lavorato con molta serietà svolgendo un approfondito lavoro di istruttoria. Ritiene che le limitate modifiche che saranno apportate dalla Camera non pregiudichino l approvazione definitiva del disegno di legge prima della pausa estiva. Confida, da questo punto di vista, sulle rassicuranti e positive dichiarazioni sul provvedimento in esame rese oggi dalla Ministra dei rapporti con il Parlamento, auspicando che possa sollecitarne la rapida calendarizzazione al Senato. Confida altresì la necessità di questo intervento da parte dell Esecutivo, considerato che il regolamento del Senato non prevede la disposizione recata dall articolo 123-bis, comma 2, del regolamento della Camera, in base alla quale il Governo può chiedere di deliberare su un provvedimento collegato entro un determinato termine. Il Sottosegretario Antonio GENTILE, nel rammentare l iter del provvedimento, sul quale, in seconda lettura al Senato, il Governo ha posto la questione di fiducia, sottolinea come, sebbene le questioni sollevate dagli emendamenti che sono stati accantonati siano certamente all attenzione del Governo, ritiene prioritario giungere a una rapida approvazione in via definitiva del disegno di legge, senza ulteriori modifiche. Invita quindi al ritiro di tutti gli emendamenti in esame, sui quali è stato espresso il parere favorevole dei relatori, esprimendo parere contrario sull emendamento Crippa Ove gli emendamenti non fossero ritirati dai presentatori, si rimette alle Commissioni. Silvia FREGOLENT (PD), relatrice per la VI Commissione, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la puntuale dichiarazione espressa, ribadisce, anche a nome del relatore per la X Commissione, Martella, il parere favorevole sugli emendamenti accantonati, ad eccezione dell emendamento Crippa 1.129, nella convinzione che sia opportuno modificare il testo del disegno di legge su taluni specifici aspetti, i quali investono questioni particolarmente rilevanti. Adriana GALGANO (CI) ritiene che il Partito Democratico debba riconsiderare il proprio orientamento sulle proposte emendative accantonate, in considerazione delle dichiarazioni formulate dal rappresentante del Governo che di fatto ha invitato al ritiro di tali emendamenti. Preannunzia quindi che il proprio gruppo presenterà degli emendamenti soppressivi in Assemblea sulle disposizioni modificate dalle Commissioni. Gianluca BENAMATI (PD) dichiara di non voler accogliere l invito al ritiro e mantiene gli emendamenti a sua firma e del collega Pelillo 1.68 e Dà atto al Governo, e in particolare al sottosegretario Gentile, della correttezza mostrata durante l esame del provvedimento; tuttavia, ribadisce che le proposte emendative presentate dal proprio gruppo riguardano questioni rilevanti sulle quali il Senato è già intervenuto e che hanno la finalità di tutelare i diritti dei consumatori e la salute dei cittadini. Davide CRIPPA (M5S) stigmatizza il fatto che la maggioranza di fronte ad un provvedimento assai complesso decide di approvare solo alcune e limitate modifiche che interessano il Partito Democratico, le uniche che vengono giudicate meritevoli di considerazioni. Segnala, altresì, di non aver compreso appieno la posizione espressa dal Governo, sottolineando che, ove in Assemblea fosse posta la questione di fiducia, per coerenza dovrebbe essere riferita al testo approvato dal Senato. Passando al merito degli emendamenti accantonati stigmatizza il parere contrario espresso dai relatori sull emendamento a sua prima firma che, ricorda, deriva

12 Giovedì 22 giugno Commissioni riunite VI e X da un emendamento già presentato dal collega Benamati in prima lettura. Per quanto riguarda la questione dell abilitazione all esercizio della professione di odontoiatra, segnala che segnale che le medesime problematiche sussistono per le disposizioni all interno del medesimo disegno di legge sulle società di ingegneria. Per quanto riguarda l emendamento a prima firma Benamati 1.106, soppressivo del comma 44, in materia di comunicazioni indesiderate nei confronti degli abbonati, chiede se il Senato potrà ratificare la soppressione di disposizioni introdotte da quel ramo del Parlamento. Più in generale, ritiene che nel corso dell esame di questo provvedimento ci si è limitati a fare solo demagogia respingendo in blocco tutti gli emendamenti presentati dall opposizione, quali ad esempio quelli in materia di unbundling, questione che ha visto un crescente intervento dell Autorità per l energia in materia di oneri per la separazione dei marchi. Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (CI) evidenzia come, dopo il lungo dibattito svolto nei due rami del Parlamento, si corra il rischio di tornare al punto di partenza non approvando il disegno di legge. Con riferimento ai quattro temi che gli emendamenti accantonati affrontano, rileva infatti come il telemarketing e la questione dei titoli abilitanti all esercizio dell attività odontoiatrica siano attualmente oggetto di provvedimenti già all esame delle Camere, che potrebbero essere tempestivamente approvati in sede legislativa, mentre in materia di assicurazioni e di mercato libero dell energia sarà certamente possibile intervenire attraverso altri atti normativi. Ritiene quindi che la reale volontà sottesa all intenzione della maggioranza di approvare talune modifiche sia quella di non condurre il provvedimento a una sua approvazione definitiva. Al riguardo, stigmatizza la posizione politica del Partito Democratico, il quale, in tema di ampliamento della concorrenza sembra schierarsi con le forze di opposizione, in contrasto con il parere del Governo. Ritiene tale vicenda particolarmente grave se inserita nel contesto economico del Paese, al quale si impone una battuta di arresto sul cammino della riforme. Auspica quindi che l approvazione definitiva del disegno di legge possa avvenire entro il prossimo mese di luglio, sottolineando come sarebbe certamente negativo per il Paese affrontare la prossima sessione di bilancio, in sede europea, senza aver portato a termine l iter del provvedimento in esame, come preannunciato nel Documento di economia e finanza. Raffaello VIGNALI (AP-CpE-NCD), nel condividere le dichiarazioni svolte dal presidente Mazziotti Di Celso, esprime perplessità sull emendamento Pelillo 1.68 le cui finalità sembrano favorire più le imprese di assicurazione che i consumatori. Stefano ALLASIA (LNA), nel sottolineare che dai pareri resi emerge un evidente spaccatura tra posizioni della maggioranza e del Governo, chiede se i relatori confermino i pareri favorevoli espressi. Andrea MARTELLA (PD), relatore per la X Commissione, conferma i pareri precedentemente espressi sulle proposte emendative accantonate. Carlo SIBILIA (M5S) chiede al rappresentante del Governo di esplicitare meglio il proprio orientamento sugli emendamenti in esame. Il Sottosegretario Antonio GENTILE ribadisce l invito al ritiro di tutti gli emendamenti accantonati sui quali i relatori hanno espresso parere favorevole, rimettendosi altrimenti alle Commissioni. Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Bargero 1.67 e Pelillo 1.68 (vedi allegato). Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che l emendamento Pelillo 1.69, e gli emendamenti Polidori 1.70 e Sottanelli 1.71, sostanzialmente identici agli emendamenti Bargero 1.67 e Pelillo 1.68, sono assorbiti.

13 Giovedì 22 giugno Commissioni riunite VI e X Mirella LIUZZI (M5S), intervenendo sull emendamento Benamati 1.106, ritiene un errore sopprimere il comma 44, il quale affronta una questione delicata come quella delle comunicazioni indesiderate per gli abbonati, sulla quale si è già espresso il Garante per la privacy. Invita pertanto a riconsiderare il parere contrario espresso sul proprio emendamento 1.112, che introduce alcuni correttivi alla disciplina vigente al fine di tutelare i cittadini. Le Commissioni approvano l emendamento Benamati Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che gli emendamenti Liuzzi 1.107, Paolo Nicolò Romano 1.108, Ricciatti 1.109, Paglia 1.110, Ricciatti e Liuzzi sono preclusi. Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l emendamento Crippa e approvano gli identici emendamenti Benamati 1.130, Ricciatti 1.131, Allasia e Brunetta 1.133, nonché l emendamento Benamati Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che gli emendamenti Nesci 1.259, Paglia 1.260, Mantero 1.261, Nesci e Paglia risultano assorbiti o preclusi dall approvazione dell emendamento Benamati Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri di tutte le Commissioni permanenti competenti in sede consultiva, ad eccezione di quelli della Commissione Giustizia, che non ha espresso il parere richiesto, e della Commissione Bilancio che renderà il parere per l Assemblea. Avverte altresì che le Presidenze, ai sensi dell articolo 90, comma 2, del Regolamento, sono autorizzate al coordinamento formale del testo approvato. Pone quindi in votazione la proposta di conferire il mandato ai relatori a riferire in senso favorevole all Assemblea. Davide CRIPPA (M5S) chiede alle Presidenze di sospendere i lavori delle Commissioni, prima di votare il mandato ai relatori, per consentire lo svolgimento delle sedute previste alle 14 per le singole Commissioni. Carlo SIBILIA (M5S), intervenendo sull ordine dei lavori, chiede alle Presidenze di disporre una breve sospensione della seduta, per riprendere i lavori nella seduta già convocata per le ore della giornata odierna, nel corso della quale i gruppi potranno esprimere le proprie dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato ai relatori. Maurizio BERNARDO, presidente, chiede ai rappresentanti dei gruppi di esprimere la propria posizione circa l organizzazione del prosieguo dei lavori delle Commissioni. Michele PELILLO (PD), nell evidenziare come tutte le forze politiche abbiano già avuto l opportunità di esprimere compiutamente le proprie dichiarazioni di voto nel corso del lungo dibattito svolto, ritiene opportuno che le Commissioni procedano alla conclusione dell esame del provvedimento, deliberando il conferimento del mandato ai relatori. Catia POLIDORI (FI-PdL) ritiene opportuno che le Commissioni votino nella seduta in corso il mandato ai relatori al più presto. Stefano ALLASIA (LNA) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sul provvedimento in esame. Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP- MAIE) ritiene opportuno votare immediatamente il conferimento del mandato ai relatori. Davide CRIPPA (M5S) stigmatizza il comportamento della maggioranza e del Governo, che hanno ritenuto di apportare modifiche irrilevanti rispetto al provvedimento e che di fatto prolungano una

14 Giovedì 22 giugno Commissioni riunite VI e X situazione di incertezza per i consumatori. Giudica insufficienti le modifiche apportate alla disciplina in materia di aste nel settore dell energia. Evidenzia altresì come per le società di ingegneria si pongano le medesime problematiche evidenziate relativamente all esercizio della professione di odontoiatra. Complessivamente ritiene che il provvedimento in esame rappresenti un fallimento nonostante due anni e mezzo di lavoro da parte di entrambe le Camere. Stigmatizza infine le limitazioni sul piano dell emendabilità di un provvedimento arrivato alla Camera in terza lettura, e strutturato in un unico articolo. Carlo SIBILIA (M5S), nell esprimere la dichiarazione di voto del suo gruppo per gli aspetti riguardanti le materie di competenza della Commissione Finanze, osserva come dall andamento dei lavori sia emerso un palese scontro politico all interno della maggioranza, all esito del quale il Partito Democratico, compiendo un atto di forza, ha deciso di modificare il testo del provvedimento su aspetti marginali, senza affrontare il merito delle questioni più importanti per i consumatori. Al riguardo ricorda come, sulla questione della sperequazione tra i premi assicurativi previsti nei contratti RC auto in danno di alcune aree territoriali del Paese, i deputati del Partito Democratico Impegno e Bruno Bossio hanno presentato emendamenti di buonsenso, volti a correggere gravi disparità di trattamento. In merito a tale tematica, nel Partito Democratico è tuttavia prevalsa la volontà di tutelare gli interessi delle compagnie assicuratrici, a discapito degli assicurati. Nel sottolineare come la maggioranza abbia manifestato un atteggiamento di chiusura nei confronti di proposte emendative ragionevoli, finalizzate a contemperare l ampliamento della concorrenza in taluni settori con la tutela dei consumatori, auspica che nel corso dell esame del provvedimento in Assemblea si aprano nuove possibilità di confronto ai fini del miglioramento del disegno di legge, anche alla luce delle diverse posizioni espresse all interno dei partiti di maggioranza nel corso dei lavori delle Commissioni. Luca SQUERI (FI-PdL) dichiara il voto di astensione a nome del suo gruppo sul provvedimento in esame esprimendo forti perplessità sul rapporto che si è creato tra maggioranza e Governo. Osserva come l ulteriore passaggio parlamentare che si renderà necessario a seguito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, renderà difficoltosa l approvazione definitiva in tempi rapidi. Adriana GALGANO (CI), esprimendo forti perplessità sull atteggiamento del Partito Democratico nel corso dell esame del provvedimento, ritiene che la scelta di modificare nuovamente il testo danneggi fortemente i cittadini ed il Paese. Dichiara quindi il voto di astensione a nome del proprio gruppo. Michele PELILLO (PD) dichiara in primo luogo la propria soddisfazione per l esito dei lavori delle Commissioni sul provvedimento in esame. Inoltre, nell apprezzare la posizione espressa dal Governo, rammenta che il Partito Democratico si è assunto la responsabilità di individuare quattro aspetti qualificanti del provvedimento, sui quali ha ritenuto indispensabile intervenire modificando il testo approvato in seconda lettura dal Senato. A tale riguardo, osserva come la scelta sia ricaduta su temi condivisi anche dai gruppi di maggioranza del Senato, il quale ha svolto su di essi un ampio dibattito, nonché dalle principali associazioni di categoria e da quelle rappresentative dei consumatori. Pur valutando favorevolmente il lavoro svolto dalla Camera in prima lettura, all esito del quale il testo del provvedimento era stato significativamente migliorato, ritiene importante addivenire alla sua approvazione definitiva con le limitate modifiche oggi approvate, demandando la disciplina di aspetti non affrontati in questa sede ad altri atti normativi.

15 Giovedì 22 giugno Commissioni riunite VI e X Le Commissioni deliberano di conferire ai relatori, Fregolent e Martella, il mandato a riferire in senso favorevole all Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l autorizzazione a riferire oralmente. Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che le Presidenze si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi. Avverte quindi che il gruppo M5S ha indicato, quale relatore di minoranza, il deputato Crippa. La seduta termina alle

16 Giovedì 22 giugno Commissioni riunite VI e X ALLEGATO Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. EMENDAMENTI APPROVATI Sostituire il comma 25 con il seguente: 25. All articolo 170-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori». * Bargero. Sostituire il comma 25 con il seguente: 25. All articolo 170-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori». * Pelillo, Benamati. Sopprimere il comma Benamati, Pelillo, Scuvera. Al comma 61, secondo periodo, sopprimere le parole: o che non abbiano scelto il proprio fornitore. * Benamati, Pelillo, Scuvera. Al comma 61, secondo periodo, sopprimere le parole: o che non abbiano scelto il proprio fornitore. * Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia. Al comma 61, secondo periodo, sopprimere le parole: o che non abbiano scelto il proprio fornitore. * Allasia, Busin, Caparini. Al comma 61, secondo periodo, sopprimere le parole: o che non abbiano scelto il proprio fornitore. * Brunetta, Polidori, Squeri, Sandra Savino, Laffranco. Apportare le seguenti modificazioni: a) sostituire il comma 154 con il seguente: «154. L esercizio dell attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attività come liberi professio-

17 Giovedì 22 giugno Commissioni riunite VI e X nisti. L esercizio dell attività odontoiatrica è altresì consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all albo degli odontoiatri e all interno delle quali le prestazioni di cui all articolo 2 della legge 24 luglio 1985 n. 409, sono erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge.»; b) al comma 156, sostituire le parole: può svolgere con la seguente: svolge Benamati, Pelillo, Scuvera.

18 Giovedì 22 giugno Commissioni riunite VIII e X COMMISSIONI RIUNITE VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo) S O M M A R I O AUDIZIONI INFORMALI: Audizione, nell ambito dell esame congiunto della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti: Nuovo slancio all innovazione nel settore dell energia pulita COM(2016)763 final e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell uso dell energia da fonti rinnovabili (rifusione) COM(2016)767 final, di rappresentanti del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) AUDIZIONI INFORMALI Giovedì 22 giugno Audizione, nell ambito dell esame congiunto della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti: Nuovo slancio all innovazione nel settore dell energia pulita COM(2016)763 final e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell uso dell energia da fonti rinnovabili (rifusione) COM(2016)767 final, di rappresentanti del Gestore dei Servizi Energetici (GSE). L audizione si è svolta dalle alle

19 Giovedì 22 giugno Commissione I I COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) S O M M A R I O UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI SEDE REFERENTE: Modifiche al testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale. C Parisi (Seguito dell esame e rinvio Abbinamento delle proposte di legge nn. 184, 230, 666, 742, 1029, 1200, 2289 e 4188) Riconoscimento dell inno di Mameli «Fratelli d Italia» quale inno ufficiale della Repubblica. C Nastri e C D Ottavio (Seguito dell esame e rinvio Adozione del testo base) Disposizioni in materia di acquisto di veicoli di servizio elettrici da parte delle pubbliche amministrazioni. C Gigli (Esame e rinvio) DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO: Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n Atto n. 421 (Rilievi alla V Commissione) (Esame e rinvio) COMITATO PERMANENTE PER I PARERI: Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. C. 4439, approvata dalla 2 a Commissione permanente del Senato (Parere alla II Commissione) (Esame e conclusione Parere favorevole) ALLEGATO 1 (Parere approvato) Introduzione del delitto di tortura nell ordinamento italiano. C B, approvata, in testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) (Seguito dell esame e conclusione Parere favorevole con condizione e osservazioni) ALLEGATO 2 (Parere approvato) Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. Testo unificato C. 913 Biondelli e abb. (Parere alla XII Commissione) (Seguito dell esame e conclusione Parere favorevole con osservazione) ALLEGATO 3 (Parere approvato) UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI Giovedì 22 giugno L ufficio di presidenza si è riunito dalle alle 13. CELSO. Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro. La seduta comincia alle 13. SEDE REFERENTE Giovedì 22 giugno Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI Modifiche al testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto

20 Giovedì 22 giugno Commissione I 2000, n. 267, e altre disposizioni, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale. C Parisi. (Seguito dell esame e rinvio Abbinamento delle proposte di legge nn. 184, 230, 666, 742, 1029, 1200, 2289 e 4188). La Commissione prosegue l esame del provvedimento, da ultimo rinviato nella seduta del 21 giugno Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che nella riunione dell Ufficio di presidenza dello scorso 13 giugno e nella riunione odierna è stata affrontata la questione dell abbinamento di ulteriori proposte di legge alla proposta di legge C Parisi. In particolare è stato richiesto da parte del presentatore l abbinamento della seguente proposta di legge: C. 742 Francesco Sanna, recante Modifica all articolo 73 del testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzione dei seggi nei comuni con popolazione superiore a abitanti. A tal proposito, l Ufficio di Presidenza, nel valutare che la proposta di legge C. 742 Francesco Sanna ha contenuto analogo a quello recato dal provvedimento in esame, ha rilevato che sulla stessa materia trattata dalla proposta di legge C. 742, sono assegnate alla Commissione ulteriori proposte C. 230 Peluffo recante «Modifica all articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzione dei seggi nei comuni con popolazione superiore a abitanti»; C. 666 Oliverio recante «Modifica all articolo 72 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di eliminazione del voto disgiunto tra il candidato a sindaco e le liste ad esso non collegate nei comuni con popolazione superiore a abitanti»; C Caon recante «Modifiche all articolo 71 del testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a abitanti». L ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull opportunità che la Commissione proceda all abbinamento delle predette proposte di legge. Propone pertanto l abbinamento delle proposte di legge C. 742 Francesco Sanna, C. 230 Peluffo, C. 666 Oliverio e C Caon. La Commissione delibera l abbinamento delle proposte di legge C. 742 Francesco Sanna, C. 230 Peluffo, C. 666 Oliverio e C Caon alla proposta di legge in esame. Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, fa presente che l Ufficio di presidenza, nella riunione odierna, ha convenuto inoltre sull opportunità che la Commissione possa valutare la richiesta formulata dal presentatore di abbinare alla proposta già all esame la proposta di legge C Menorello, recante «Modifiche all articolo 64 del testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sostituzione del consigliere comunale che assuma la carica di assessore». Ne propone pertanto l abbinamento, unitamente alle proposte di legge vertenti su analoga materia: C. 184 Pisicchio recante «Modifiche all articolo 64 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale e provinciale e di assessore nella rispettiva giunta», C Rigoni recante «Modifica all articolo 64 del testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale o provinciale e di assessore nella rispettiva giunta» e C Laffranco recante «Modifica all articolo 64 del testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale e di assessore nella rispettiva giunta».

21 Giovedì 22 giugno Commissione I La Commissione delibera l abbinamento delle proposte di legge C. 4188, C. 184, C e C alla proposta di legge in esame. Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell esame ad altra seduta. Riconoscimento dell inno di Mameli «Fratelli d Italia» quale inno ufficiale della Repubblica. C Nastri e C D Ottavio. (Seguito dell esame e rinvio Adozione del testo base). La Commissione prosegue l esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 giugno Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l esame preliminare del provvedimento. Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, propone di adottare quale testo base per il prosieguo dell esame il testo della proposta di legge C D Ottavio. La Commissione delibera di adottare quale testo base per il prosieguo dell esame il testo della proposta di legge C D Ottavio. Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato a lunedì 27 giugno alle ore 14. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell esame ad altra seduta. Disposizioni in materia di acquisto di veicoli di servizio elettrici da parte delle pubbliche amministrazioni. C Gigli. (Esame e rinvio). La Commissione inizia l esame dalla proposta di legge. Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), relatore, fa presente che la proposta di legge C è costituita da 5 articoli. L articolo 1 definisce le finalità della proposta di legge, individuate in primo luogo nella promozione dell acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni di veicoli elettrici, così da «tutelare efficacemente la salute dei cittadini e l ambiente tramite l utilizzo di tali veicoli». Le disposizioni della proposta di legge sono altresì volte a «promuovere e a facilitare lo sviluppo delle attività economiche nel campo della mobilità elettrica veicolare». Viene precisato che gli obiettivi della proposta sono perseguiti dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali, secondo le rispettive competenze costituzionali, «anche mediante interventi di semplificazione delle procedure e definizione delle specifiche tecniche dei prodotti da utilizzare». L articolo 2 introduce l obbligo per le pubbliche amministrazioni individuate secondo l elenco di cui al comma 2 di procedere, dal 1 o gennaio 2020, all acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada esclusivamente alimentati ad energia elettrica. La finalità è quella di «promuovere e di stimolare il mercato dei veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nonché di potenziare il contributo del settore dei trasporti alle politiche dell Unione europea in materia di clima e di energia». Nel testo non sono espressamente previste conseguenze derivanti dal mancato rispetto dall obbligo; per quanto riguarda l applicazione a livello regionale, è richiamata la possibilità di adottare poteri sostitutivi volti a garantirne l effettività. Si ricorda che la direttiva 2014/94/UE, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, ha definito un quadro comune di misure per la realizzazione delle infrastrutture per i combustibili alternativi nell Unione europea, per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l impatto ambientale nel settore dei trasporti. La direttiva prevede un approccio tecnologicamente neutrale che predilige una visione d insieme strategica

22 Giovedì 22 giugno Commissione I che valorizza l apporto di ciascun carburante alternativo (elettricità, biocarburanti, gas naturale, GPL e idrogeno), alla realizzazione dei target ambientali, senza privilegiarne uno specifico. Il comma 4 dell articolo 2 del testo in esame dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è possibile disporre deroghe all obbligo in questione per «motivate e non altrimenti risolvibili» esigenze di servizio, con particolare riguardo a veicoli delle Forze armate impiegati in azioni militari all estero e a quelli delle Forze dell ordine per i quali siano richieste prestazioni non compatibili con l attuale stato della tecnologia dei veicoli elettrici. Il predetto obbligo, ai sensi del citato comma 2, è rivolto in particolare: alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; alle autorità indipendenti, inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob); all Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle Forze di polizia; ai servizi istituzionali di tutela dell ordine e della sicurezza pubblica; ai servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza; ai servizi istituzionali svolti nell area tecnicooperativa della difesa; ai servizi di vigilanza e di intervento sulla rete stradale gestita dalla società ANAS Spa e sulla rete delle strade provinciali e comunali. Il comma 3 specifica inoltre che, nel caso sia esperita una procedura di appalto con il criterio dell aggiudicazione all offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), la decisione di acquisto dei veicoli è basata altresì sull impatto ambientale, sulle prestazioni e sui consumi, includendo tali caratteristiche tra i criteri di aggiudicazione dell appalto. In proposito, si ricorda che la normativa vigente già prevede che le amministrazioni aggiudicatrici tengano conto, al momento dell acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada, almeno degli impatti energetici ed ambientali imputabili al loro esercizio nel corso dell intero ciclo di vita. L articolo 4 del decreto legislativo n. 24 del 2011, infatti, attuativo della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, dispone che le amministrazioni, tra le opzioni possibili, nel caso in cui venga esperita una procedura di appalto con il criterio di aggiudicazione all offerta economicamente più vantaggiosa, fondano la decisione di acquisizione altresì sull impatto energetico e sull impatto ambientale, includendo tali impatti fra i criteri di aggiudicazione e utilizzando la metodologia di calcolo dei costi di esercizio di cui all articolo 5 del medesimo decreto legislativo, qualora tali impatti siano trasformati in valore monetario. Si tratta di una norma analoga a quanto prevede la disposizione in esame. Per quanto riguarda l applicazione a livello regionale il testo, l articolo 3 demanda ad un intesa da promuovere da parte del Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge l armonizzazione degli interventi e degli obiettivi comuni sul territorio nazionale in materia di veicoli di servizio alimentati ad energia elettrica. Una volta stipulata l intesa, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le regioni a statuto ordinario sono chiamate ad emanare le disposizioni legislative di loro competenza, nel rispetto dei princìpi fondamentali contenuti nella legge e nell intesa. Decorso infruttuosamente il predetto termine di sei mesi, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del presidente della giunta regionale interessata, provvedono in via sostitutiva, ai sensi dell articolo 120 della Costituzione e dell articolo 8, comma 1, della legge n. 131 del Il comma 4 prevede infatti che «decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1» il Governo interviene in via sostitutiva. Considerato che il comma 1 stabilisce, come si è detto, che entro sei mesi le regioni adottano le disposizioni di competenza nel rispetto dei princìpi fon-

23 Giovedì 22 giugno Commissione I damentali contenuti nella legge e nell intesa di cui al comma 3 (promossa dal Governo entro tre mesi) si evince che il potere sostitutivo può intervenire nel caso l intesa sia stata raggiunta e le regioni non abbiano adottato gli atti conseguenti. Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, il comma 2 stabilisce che provvedano in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione. L articolo 4 prevede che, per la realizzazione e l installazione di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli elettrici adibiti a trasporto pubblico o di servizio, si applica, per quanto compatibile, l articolo 17-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n Tale disposizione prevede che, fatte salve le competenze dell Unione europea stabilite dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, sono consentite la realizzazione e l installazione di reti infrastrutturali di ricarica dei veicoli elettrici rispondenti agli standard fissati dagli organismi di normalizzazione europei e internazionali International electrotechnical Commission (IEC) e Comitè europeen de normalisation electrotechnique (CENELEC). È affidata agli organismi nazionali di normalizzazione, di cui all articolo 1, comma 1, lettera l), della legge 21 giugno 1986, n. 317, l adozione di provvedimenti di loro competenza per le predette finalità. Si ricorda che la direttiva 98/34/CE sulle regolamentazioni tecniche è stata successivamente abrogata e sostituita dalla direttiva 2015/1535/UE. In proposito si ricorda che la materia è oggi disciplinata dal già citato decreto legislativo n. 257 del 2016, entrato in vigore il 14 gennaio 2017, di attuazione della direttiva 2014/94/UE, che prevede che gli Stati membri adottino un Quadro strategico nazionale per lo sviluppo del mercato dei combustibili alternativi nel settore dei trasporti e per la realizzazione della relativa infrastruttura, che deve rispondere ai criteri di armonizzazione degli standard definiti a livello europeo, in modo da garantire l interoperabilità delle stazioni di ricarica dei veicoli. Il Quadro Strategico Nazionale è contenuto nell Allegato III del decreto legislativo n. 257 del L articolo 4 del decreto legislativo prevede tra l altro la realizzazione, entro il 31 dicembre 2020, di un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico per garantire l interoperabilità tra punti già presenti e da installare e, a seconda delle esigenze del mercato, che i veicoli elettrici circolino almeno negli agglomerati urbani e suburbani, in altre zone densamente popolate e nelle altre reti. Ai sensi dell articolo 5, per incentivare la realizzazione, da parte delle amministrazioni comunali, di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli elettrici sia pubblici sia privati e fatta salva la potestà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di istituire ulteriori misure per l incentivazione della mobilità sostenibile, è istituito il «Fondo nazionale per lo sviluppo della mobilità elettrica», presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per il triennio Le risorse del Fondo sono utilizzate, come già ricordato, per «l erogazione a titolo di incentivo a fondo perduto in favore delle amministrazioni comunali per la realizzazione di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli elettrici sia pubblici sia privati». L erogazione di contributi è stabilita con cadenza annuale mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con riguardo infine al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la proposta di legge appare riconducibile, per i profili concernenti le amministrazioni statali, alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «sistema contabile dello Stato», ascritte alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell articolo 117, secondo comma, lettere g) ed e), della Costituzione e, per i profili concernenti le amministrazioni territoriali, alla materia «coordinamento della finanza pubblica», attribuita

24 Giovedì 22 giugno Commissione I alla competenza concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell articolo 117, terzo comma della Costituzione. Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell esame ad altra seduta. La seduta termina alle DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO Giovedì 22 giugno Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. La seduta comincia alle Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n Atto n (Rilievi alla V Commissione). (Esame e rinvio). La Commissione inizia l esame del provvedimento. Alessandro NACCARATO (PD), relatore, segnala che lo schema in esame è emanato in attuazione del comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la legge di bilancio per il 2017, che ha previsto l istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze (cap. 7555), con una dotazione di milioni di euro per l anno 2017, milioni per l anno 2018, milioni per l anno 2019 e milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori di spesa relativi a: trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; ricerca; difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; edilizia pubblica, compresa quella scolastica; attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; informatizzazione dell amministrazione giudiziaria; prevenzione del rischio sismico; investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; eliminazione delle barriere architettoniche. Per quanto concerne le modalità di utilizzo del Fondo, il citato comma 140 ne prevede il riparto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. La norma prevede, in particolare, che con i medesimi decreti siano individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all esercizio dell attività bancaria e creditizia, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. La stessa norma prevede la trasmissione degli schemi di decreto alle Commissioni parlamentari competenti per materia e fissa un termine di trenta giorni (dalla data dell assegnazione) per l espressione del parere. Tale parere è tuttavia considerato non obbligatorio in quanto, decorso il citato termine, i decreti possono essere comunque adottati. Si è già provveduto ad una prima ripartizione del Fondo con un precedente schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. (A.G. 409) sul quale è stato espresso parere favorevole dalla Commissione Bilancio della Camera in data 9 maggio 2017 con riferimento alla finalità di cui alla lettera i) del comma 140,

25 Giovedì 22 giugno Commissione I relative alla riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie. A tale finalità sono stati destinati complessivamente 800 milioni di euro per il triennio , in relazione alla necessità ed urgenza di assicurare il finanziamento dei progetti compresi nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, istituito dai commi da 974 a 978, dell articolo 1 della legge di stabilità per il Si segnala, inoltre, che la dotazione complessiva del Fondo il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese è stata recentemente diminuita a seguito di quanto disposto dall articolo 25 del decreto-legge. n. 50 del 2017, approvato definitivamente dal Parlamento il 15 giugno scorso, il quale è intervenuto sulla normativa prevista dalla legge di bilancio 2017 introducendo due nuovi commi, ed operando le seguenti destinazioni di risorse del Fondo: il comma 140-bis attribuisce alle regioni a statuto ordinario una quota pari a 400 milioni per il 2017, ripartiti secondo la tabella allegata al decreto-legge, per investimenti nuovi ed aggiuntivi per le medesime finalità cui il fondo è destinato; il comma 140-ter attribuisce al Ministero dell istruzione, dell Università e della ricerca una quota pari a 64 milioni per il 2017, 118 milioni per il 2018, 80 milioni per il 2019 e 44,1 milioni per il 2020 per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica. Considerate le variazioni sopra richiamate, la dotazione residuale del Fondo per gli investimenti, in termini di stanziamenti iscritti in bilancio, che viene ripartita dallo schema di decreto in esame ammonta a circa milioni di euro, Si segnala che una ulteriore riduzione è prevista dal decreto-legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, il quale, all articolo 19, comma 3, ha previsto per le spese di realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri, pari a 13 milioni di euro complessivi, l utilizzo delle risorse del Fondo investimenti. Infine, il comma 142 della legge di bilancio 2017 dispone che gli interventi di cui ai commi 140, 140-bis, 140-ter e 141 sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti. Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame dispone, al comma 1, la ripartizione della rimanente quota del Fondo investimenti (al netto, cioè, delle assegnazioni effettuate con il decreto-legge n. 50/2017 e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo al finanziamento di interventi per il recupero delle periferie, in corso di emanazione), come da tabella allegata allo schema medesimo. La tabella ripartisce le risorse tra le finalità indicate alle lettere da a) ad l) del comma 140 della legge n. 232 del 2016, con indicazione, nell ambito di ciascun settore, della quota parte assegnata a ciascun Ministero. Nella Relazione illustrativa si precisa che la proposta di riparto del Fondo è stata definita anche tenendo conto delle richieste formulate dai Ministeri, dei successivi approfondimenti condotti con ciascuna Amministrazione, in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo e con la prevedibile effettiva spendibilità degli interventi proposti. Con riferimento agli aspetti sui quali sono stati chiesti i rilievi della I Commissione, dà conto delle indicazioni contenute nella relazione illustrativa in merito agli interventi che il Ministero dell interno intende perseguire con le risorse assegnate. Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell esame ad altra seduta. La seduta termina alle COMITATO PERMANENTE PER I PARERI Giovedì 22 giugno Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO. La seduta comincia alle

26 Giovedì 22 giugno Commissione I Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. C. 4439, approvata dalla 2 a Commissione permanente del Senato. (Parere alla II Commissione). (Esame e conclusione Parere favorevole). Il Comitato inizia l esame del provvedimento. Alessandro NACCARATO, presidente, ricorda che nella seduta del 15 giugno scorso il Comitato permanente per i pareri aveva espresso sul provvedimento un parere favorevole con una condizione finalizzata a coordinare le disposizioni del provvedimento medesimo con quanto previsto nella stessa materia dal Governo nello schema di regolamento (A.G. 423) trasmesso al Parlamento per l espressione dei prescritti pareri da parte delle Commissioni competenti. Al riguardo segnala che con lettera del 21 giugno scorso la Presidente della II Commissione, nel fare presente che nella medesima data del 21 giugno l Assemblea ha deliberato il trasferimento del provvedimento, già approvato dal Senato, in sede legislativa alla II Commissione, ha rappresentato l esigenza che venga espresso un nuovo parere sul provvedimento in titolo alla luce della circostanza che la proposta di legge C sarà probabilmente approvata definitivamente dalla Commissione competente con la conseguenza che sarebbe del tutto superata l esigenza di coordinamento con lo schema di regolamento sopra citato. Formula, quindi, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1). Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente. Introduzione del delitto di tortura nell ordinamento italiano. C B, approvata, in testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato. (Parere alla II Commissione). (Seguito dell esame e conclusione Parere favorevole con condizione e osservazioni). Il Comitato prosegue l esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 giugno Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare, formula una proposta di parere favorevole con una condizione e osservazioni (vedi allegato 2). Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente. Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. Testo unificato C. 913 Biondelli e abb. (Parere alla XII Commissione). (Seguito dell esame e conclusione Parere favorevole con osservazione). Il Comitato prosegue l esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 giugno Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) relatrice, formula una proposta di parere favorevole con un osservazione (vedi allegato 3). Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice. La seduta termina alle

27 Giovedì 22 giugno Commissione I ALLEGATO 1 Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi (C. 4439, approvata dalla 2 a Commissione permanente del Senato). PARERE APPROVATO Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, ricordato il parere favorevole con una condizione reso da questo Comitato nella seduta del 15 giugno scorso sul testo della proposta di legge C. 4439, approvata dalla 2 a Commissione permanente del Senato, recante «Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi»; ricordato, altresì, che la predetta condizione era finalizzata a coordinare le disposizioni del provvedimento in esame con quanto previsto nella medesima materia dal Governo nello schema di regolamento (A.G. 423) trasmesso al Parlamento per l espressione dei prescritti pareri da parte delle Commissioni competenti; preso atto che in data 21 giugno l Assemblea ha deliberato il trasferimento del provvedimento, già approvato dal Senato, in sede legislativa alla II Commissione; preso, altresì, atto della richiesta di espressione di un nuovo parere sul provvedimento in titolo alla luce della circostanza che il medesimo provvedimento sarà probabilmente approvato definitivamente dalla Commissione competente con la conseguenza che, come chiarito dalla Presidenza della II Commissione, sarebbe del tutto superata l esigenza di coordinamento con lo schema di regolamento sopra citato, esprime PARERE FAVOREVOLE.

28 Giovedì 22 giugno Commissione I ALLEGATO 2 Introduzione del delitto di tortura nell ordinamento italiano (C B, approvata, in testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato). PARERE APPROVATO Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, esaminato il testo del disegno di legge C B, approvato, in testo unificato, dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato, recante «Introduzione del delitto di tortura nell ordinamento italiano»; considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «ordinamento penale» e «norme processuali», di competenza legislativa statale esclusiva in base all articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; ricordato il parere già espresso dalla I Commissione in data 18 marzo 2015 nell ambito dell esame del provvedimento nella precedente lettura alla Camera; preso atto delle ulteriori modifiche apportate dal Senato; rilevato che l articolo 1 introduce nel titolo XII (Delitti contro la persona), sez. III (Delitti contro la libertà morale) del codice penale, gli articoli 613-bis e 613-ter, disciplinando, rispettivamente, la fattispecie incriminatrice del delitto di tortura, costruito come reato comune, eventualmente aggravato, e prevedendo la fattispecie della istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura; osservato che il divieto di tortura è già sancito da fonti sovranazionali; rilevato, in particolare, che l articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo prevede che «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti» (identica formulazione è contenuta nell articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell Unione Europea); osservato poi che la Convenzione ONU del 1984 contro la tortura, ratificata dall Italia con la legge n. 498 del 1988, prevede l obbligo per gli Stati di legiferare affinché qualsiasi atto di tortura sia espressamente e immediatamente contemplato come reato nel diritto penale interno (articolo 4); rilevato che la medesima Convenzione ONU (che nel titolo fa riferimento a trattamenti inumani o degradanti), all articolo 1, comma 1, nel definire la nozione di tortura, la individua come reato proprio del pubblico ufficiale che trova la sua specifica manifestazione nell abuso di potere, quindi nell esercizio arbitrario ed illegale di una forza legittima, richiedendo come elemento soggettivo-psicologico del reato, due requisiti: il perseguimento di un particolare scopo, ossia ottenere dalla persona torturata (o da una terza persona) informazioni o una confessione; il dolo nell infliggere dolore e sofferenze (uso dell avverbio intenzionalmente); rilevato poi che, in base alla Convenzione, questi ultimi elementi (di natura oggettiva) non debbono, tuttavia, essere di lieve entità; le condotte di violenza o di minaccia per connotare il reato devono cioè aver prodotto sofferenze «forti» a livello fisico e psichico;

29 Giovedì 22 giugno Commissione I osservato che l articolo 613-bis introdotto nel codice penale dall articolo 1, modificato dal Senato, del presente provvedimento punisce, con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con violenze o minacce gravi ovvero agendo con crudeltà cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza ovvero che si trovi in situazione di minorata difesa, se il fatto è commesso con più condotte ovvero comporta un trattamento inumano o degradante per la dignità della persona; preso atto, dunque, che il testo modificato dal Senato e ritrasmesso alla Camera modifica l assetto strutturale del reato (la nuova formulazione dell articolo 1, comma 1, capoverso comma 613-bis) poiché: viene eliminato il dolo specifico; richiede che le modalità della condotta (violenza o minaccia) assumano il carattere della gravità; contempla l alternativa dell agire con crudeltà; muta l evento della sofferenza psichica in un «verificabile trauma psichico»; sopprime il richiamo alla violazione degli obblighi di protezione, cura o assistenza; sopprime il riferimento alla intenzionalità nel provocare acute sofferenze; fa esplicito riferimento alle persone private della libertà personale e alla condizione di minorata difesa; sopprime il riferimento alla commissione della tortura per motivi etnici, orientamento sessuale od opinioni politiche o religiose; da ultimo richiede che il fatto sia commesso con più condotte oppure che comporti un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona; richiamata la necessità di valutare se i contenuti della proposta di legge, nelle parti modificate dal Senato, siano rispettosi dei vincoli derivanti dall ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali, ai sensi dell articolo 117, primo comma, della Costituzione, prendendo a riferimento le fonti sovranazionali sopracitate; rilevata la necessità, quanto al requisito della gravità delle violenze e delle minacce («violenze e minacce gravi»), al richiamato articolo 1, comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, di chiarire se la locuzione «violenze o minacce gravi» consenta o meno di riferire la gravità anche alle violenze; rilevata l esigenza di precisare, al medesimo articolo 1, comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, le espressioni «acute sofferenze fisiche» e «trauma psichico» alla luce del principio di tassatività e determinatezza, garantito dall articolo 25 della Costituzione; ricordata, al riguardo, la sentenza n. 172 del 2014 della Corte costituzionale in favore della legittimità della formulazione del delitto di atti persecutori di cui all articolo 612-bis del codice penale, il cosiddetto stalking, nella quale la Corte ha affermato che una enunciazione sintetica della norma incriminatrice non comporta, di per sé, un vizio di indeterminatezza, purché attraverso l interpretazione integrata, sistemica e teleologica, si pervenga alla individuazione di un significato chiaro, intelligibile e preciso dell enunciato; ricordato altresì che la Corte, nella sua pregressa giurisprudenza, ha ritenuto che l esigenza costituzionale di determinatezza della fattispecie penale non coincide necessariamente con il carattere più o meno descrittivo della stessa, ben potendo la norma incriminatrice fare uso di una tecnica esemplificativa (sentenze n. 79 del 1982, n. 120 del 1963 e n. 27 del 1961), oppure riferirsi a concetti extragiuridici diffusi (sentenze n. 42 del 1972, n. 191 del 1970), ovvero ancora a dati di esperienza comune o tecnica (sentenza n. 126 del 1971), non escludendo il principio di determinatezza, infatti, l ammissibilità di formule elastiche, alle quali non infrequentemente il legislatore deve ricorrere stante la «impossibilità pratica di elencare analiticamente tutte le situazioni astrattamente idonee a «giustificare» l inosservanza del precetto e la cui valenza riceve adeguata luce dalla finalità dell incriminazione e dal quadro normativo su cui essa

30 Giovedì 22 giugno Commissione I si innesta» (sentenze n. 302 e n. 5 del 2004); osservato che il riferimento alla «verificabilità» del sopracitato «trauma psichico» appare superfluo, atteso che ogni elemento di qualsiasi fattispecie criminale richiede di essere accertato in sede giudiziale; rilevata l opportunità, quanto al riferimento alla illiceità della tortura in quanto trattamento inumano e degradante per la dignità della persona, di valutare la sussistenza di una eventuale limitazione dell ambito applicativo della fattispecie, considerato che, secondo un interpretazione letterale della norma, sembrerebbe necessaria la sussistenza di entrambi i requisiti (trattamento inumano e trattamento degradante), diversamente da quanto previsto nell ambito delle soprarichiamate fonti sovranazionali, che li pongono come presupposti non coessenziali; attesa l opportunità di valutare il rapporto tra la nuova disciplina e quella sul concorso materiale di reati o del concorso formale di norme, soprattutto in relazione alle conseguenze sull entità della sanzione, considerando in particolare se e quando il delitto di tortura possa concorrere con quelli, ad essa connessi, già previsti dal codice (quali ad esempio percosse, minacce, lesioni, violenza privata, ecc.); osservato che l articolo 1, comma 1, capoverso Art. 613-bis, secondo comma, prevede una fattispecie aggravata del reato, conseguente all opzione del delitto come reato comune, che interessa la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dell autore del reato, commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, stabilendo la pena della reclusione da 5 a 12 anni (era da 5 a 15 anni nel testo Camera); considerato che al capoverso Art. 613-bis, terzo comma, si precisa che la fattispecie in questione non si applica se le sofferenze per la tortura derivano unicamente dall esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti; osservato che la previsione relativa all inapplicabilità dell aggravante, nel far riferimento agli effetti della condotta criminale, utilizza una locuzione diversa («sofferenze») da quella prevista nell articolo 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma («sofferenze fisiche e trauma psichico»); rilevato poi che l articolo 1, comma 1, capoverso articolo 613-bis, quinto comma, prevede ulteriori circostanze aggravanti riguardanti la morte come conseguenza della tortura nelle due diverse ipotesi: di morte non voluta, ma conseguenza dell attività di tortura (30 anni di reclusione, mentre nel testo della Camera era previsto l aumento di due terzi delle pene); di morte come conseguenza voluta da parte dell autore del reato (pena dell ergastolo); ribadendo, quanto all ipotesi di morte non voluta, quanto già affermato nel precedente parere espresso dalla I Commissione durante l esame in prima lettura del provvedimento; rilevato al riguardo che la Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione della legittimità costituzionale delle «pene fisse» (senza la previsione di un minimo e di un massimo); osservato che la Corte, superando un primo orientamento volto a riconoscere la legittimità costituzionale delle pene fisse (sentenze n. 67 del 1963 e n. 167 del 1971), ha ritenuto che l ordinamento costituzionale richieda una commisurazione «individualizzata» della sanzione penale; ricordato, in particolare, che la Corte (con la sentenza n. 50 del 1980) ha ritenuto che l ordinamento costituzionale richieda una commisurazione «individualizzata» della sanzione penale poiché «l adeguamento delle risposte punitive ai casi concreti in termini di uguaglianza e/o differenziazione di trattamento contribuisce da un lato, a rendere quanto più

31 Giovedì 22 giugno Commissione I possibile «personale» la responsabilità penale, nella prospettiva segnata dall articolo 27, primo comma; e nello stesso tempo è strumento per una determinazione della pena quanto più possibile «finalizzata», nella prospettiva dell articolo 27, terzo comma, della Costituzione»; ricordato, inoltre, che la Corte, nella medesima sentenza n. 50 del 1980, ha precisato che «l uguaglianza di fronte alla pena viene a significare, in definitiva, «proporzione» della pena rispetto alle «personali» responsabilità ed alle esigenze di risposta che ne conseguano, svolgendo una funzione che è essenzialmente di giustizia e anche di tutela delle posizioni individuali e di limite della potestà punitiva statuale. In questi termini, sussiste di regola l esigenza di una articolazione legale del sistema sanzionatorio, che renda possibile tale adeguamento individualizzato, «proporzionale», delle pene inflitte con le sentenze di condanna. Di tale esigenza, appropriati ambiti e criteri per la discrezionalità del giudice costituiscono lo strumento normale»; sottolineato, altresì, che, la Corte costituzionale, nella citata sentenza, ha precisato che «in linea di principio, previsioni sanzionatorie rigide non appaiono pertanto in armonia con il «volto costituzionale» del sistema penale» e che «il dubbio d illegittimità costituzionale potrà essere, caso per caso, superato a condizione che, per la natura dell illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, questa ultima appaia ragionevolmente «proporzionata» rispetto all intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato»; osservato che la pena fissa prevista in caso di morte quale conseguenza non voluta del reato di tortura (30 anni di reclusione) risulta pari al triplo della sanzione massima prevista per il reato-base di tortura (punito con la reclusione da quattro a dieci anni); rilevato che l articolo 1 del provvedimento legge aggiunge, poi, al codice penale l articolo 613-ter, con cui si punisce il reato proprio consistente nell istigazione a commettere tortura commessa dal pubblico ufficiale o dall incaricato di pubblico servizio, sempre nei confronti di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; preso atto che, rispetto al testo-camera: è stato introdotto nel capoverso Art. 613-ter il riferimento alla condotta di chi «istiga in modo concretamente idoneo» alla tortura; è stata soppressa la clausola di specialità del reato di cui all articolo 613-ter rispetto all istigazione a delinquere di cui all articolo 414 del codice penale («fuori dei casi previsti dall articolo 414»); è stata ridotta l entità della sanzione (ora da sei mesi a tre anni, nel testo della Camera era da uno a sei anni); rilevata, in proposito, l esigenza di chiarire a cosa sia riferito il requisito della «concreta idoneità» e di valutare, a seguito della soppressione della predetta clausola di specialità del reato, il rapporto tra il nuovo articolo 613-ter e l articolo 414 del codice penale, il quale prevede una sanzione più severa (da uno a cinque anni), oltre che una fattispecie aggravante per l utilizzazione di strumenti informatici o telematici; preso atto poi che l articolo 4, comma 1, del provvedimento i cui contenuti sono stati parzialmente riformulati durante l esame al Senato esclude il riconoscimento di ogni «forma di immunità» per gli stranieri che siano indagati o siano stati condannati per il delitto di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale senza più fare espresso riferimento al rispetto del diritto internazionale; richiamata al riguardo l opportunità di esplicitare nel testo del citato articolo 4 che le disposizioni in tema di esclusione dall immunità e di estradizione nei casi di tortura, ivi contenute, siano in ogni caso applicabili nel rispetto del diritto internazionale;

32 Giovedì 22 giugno Commissione I sottolineata, in particolare, l opportunità che tale previsione, inserita in una norma di rango ordinario, sia valutata alla luce delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari, ratificate dal nostro Paese che riconoscono le immunità penali, nonché degli articoli 10, 11, 87, ottavo comma, 117, primo comma, della Costituzione e della giurisprudenza della Corte costituzionale (si vedano le sentenze nn. 348 e 349 del 2007) da cui deriva il conferimento ai trattati della natura di «norma interposta», ovvero parametro mediato o indiretto della legittimità costituzionale delle fonti primarie, esprime PARERE FAVOREVOLE con la seguente condizione: sia valutato dalla Commissione di merito se la previsione della pena fissa di 30 anni di reclusione, stabilita dall articolo 1, comma 1, capoverso articolo 613-bis, quinto comma, per la circostanza aggravante, derivante dall avere provocato come conseguenza non voluta la morte della persona offesa sia coerente con la giurisprudenza richiamata in premessa in tema di pene fisse e sia ragionevolmente «proporzionata», per la natura dell illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, rispetto all intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico reato di tortura e sia altresì valutata dalla Commissione di merito, al medesimo articolo 1, comma 1, capoverso articolo 613- bis, quinto comma, tenendo conto della sanzione base reclusione da quattro a dieci anni stabilita per il medesimo reato; e con le seguenti osservazioni: a) all articolo 1, comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, in relazione al requisito della gravità delle violenze e delle minacce («violenze e minacce gravi»), valuti la Commissione di merito l opportunità di chiarire se la locuzione «violenze o minacce gravi» consenta o meno di riferire la gravità anche alle violenze; b) al medesimo articolo 1, comma 1, capoverso Art.613-bis, primo comma, valuti la Commissione di merito l opportunità di sopprimere la seguente parola: «verificabile»; c) al medesimo articolo 1, comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, quanto al riferimento alla illiceità della tortura in quanto trattamento inumano e degradante per la dignità della persona, valuti la Commissione di merito la sussistenza di una eventuale limitazione dell ambito applicativo della fattispecie, considerato che, secondo un interpretazione letterale della norma, sembrerebbe necessaria la sussistenza di entrambi i requisiti (trattamento inumano e degradante), diversamente da quanto previsto nell ambito delle fonti sovranazionali richiamate in premessa, che li pongono come presupposti non coessenziali; d) all articolo 1, comma 1, capoverso Art. 613-bis, terzo comma, nell ambito della previsione relativa all inapplicabilità dell aggravante, valuti la Commissione di merito l opportunità di uniformare le locuzioni utilizzate nel far riferimento agli effetti della condotta criminale, laddove si utilizza una locuzione diversa («sofferenze») da quella prevista nell articolo 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma ( «sofferenze fisiche e un trauma psichico»); e) sia valutata dalla Commissione di merito, all articolo 4 del provvedimento, l opportunità di esplicitare che le disposizioni in tema di esclusione dall immunità e di estradizione nei casi di tortura, ivi contenute, siano in ogni caso applicabili nel rispetto del diritto internazionale; f) all articolo 1, comma 1, capoverso Art.613-ter, comma 1, valuti la Commissione di merito l esigenza di chiarire a cosa sia riferito il requisito della concreta idoneità della istigazione alla tortura e di valutare, a seguito della soppressione della sopra richiamata clausola di specialità del

33 Giovedì 22 giugno Commissione I reato, il rapporto tra il nuovo articolo 613-ter e l articolo 414 del codice penale, il quale prevede una sanzione più severa (da uno a cinque anni), oltre che una fattispecie aggravante per l utilizzazione di strumenti informatici o telematici; g) valuti la Commissione di merito il rapporto tra la nuova disciplina introdotto con il provvedimento in esame e quella sul concorso materiale di reati o del concorso formale di norme, soprattutto in relazione alle conseguenze sull entità della sanzione.

34 Giovedì 22 giugno Commissione I ALLEGATO 3 Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori (Testo unificato C. 913 Biondelli e abb.). PARERE APPROVATO Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 913 Biondelli ed abb., recante «Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori», osservato che la materia trattata può ricondursi, per alcuni aspetti, alla materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «ordinamento civile», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell amministrazione statale, regionale e locale», che rientrano tra gli ambiti di competenza legislativa dello Stato ai sensi dell articolo 117, secondo comma, lettere g), l), m) e r), della Costituzione e, per altri profili, alla materia «tutela della salute», oggetto di potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell articolo 117, comma terzo, della Costituzione, considerato che l articolo 1, comma 2, prevede che il regolamento governativo relativo alla rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza sia adottato previo parere della Conferenza Stato-Regioni; ricordato che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, recante «Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie» è stato adottato sulla base della procedura prevista dall articolo 12, comma 11, del decreto-legge n. 179 del 2012, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni; ricordato altresì che la Corte costituzionale ha evidenziato che l attribuzione a livello centrale della materia «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell amministrazione statale, regionale e locale», trova fondamento nella necessità di «assicurare una comunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei, in modo da permettere la comunicabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione» (sentenza n. 17 del 2004); tenuto conto che vengono pertanto in rilievo competenze legislative statali e, con riguardo ai profili della tutela della salute, competenze legislative concorrenti tra Stato e Regioni, andrebbe valutata l opportunità di prevedere forme più stringenti di coinvolgimento delle Regioni anche per l adozione del regolamento di cui all articolo 1, comma 2; rilevato che l articolo 3, modificando l articolo 12, comma 11, del decreto-legge n. 179 del 2012, prevede, ai fini dell aggiornamento periodico degli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie di impianti protesici, il solo parere della Conferenza Stato-regioni; evidenziato che l articolo 12, comma 11, del decreto-legge n. 179 del 2012 dispone che i suddetti sistemi di sorveglianza e registri «sono istituiti con de-

35 Giovedì 22 giugno Commissione I creto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali», e prevede nel testo vigente identica procedura per il loro aggiornamento periodico; considerato che la modifica apportata dalla proposta di legge sembra da intendersi come norma di semplificazione procedurale, nel presupposto che l aggiornamento periodico di cui al citato comma 11 dell articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012 abbia valore sostanzialmente ricognitivo, esprime PARERE FAVOREVOLE con la seguente osservazione: all articolo 1, comma 2, valuti la Commissione di merito, alla luce di quanto sopra esposto, l opportunità di prevedere forme più stringenti di coinvolgimento delle Regioni.

36 Giovedì 22 giugno Commissione II II COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia) S O M M A R I O INDAGINE CONOSCITIVA: Indagine conoscitiva in merito all esame della proposta di legge C Agostinelli, recante «Modifica dell articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori» (Deliberazione) INDAGINE CONOSCITIVA: Indagine conoscitiva in merito all esame della proposta di legge C Agostinelli, recante «Modifica dell articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori» (Svolgimento e conclusione) SEDE CONSULTIVA: Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni Riunite VI e X) (Esame e conclusione) Istituzione dei registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario. C. 913 ed abb. (Parere alla XII Commissione) (Esame e conclusione Nulla osta) SEDE REFERENTE: Disposizioni in materia di criteri per l esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (Esame e rinvio) UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI SEDE LEGISLATIVA: Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. C approvata dalla 2 a Commissione permanente del Senato (Discussione e conclusione) SEDE REFERENTE: Introduzione del delitto di tortura nell ordinamento italiano. C B, approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (Seguito dell esame e conclusione) Modifica all articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell usura. C Vecchio (Seguito dell esame e rinvio) Modifica dell articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori. C Agostinelli (Seguito dell esame e rinvio) INDAGINE CONOSCITIVA Giovedì 22 giugno Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. La seduta comincia alle Indagine conoscitiva in merito all esame della proposta di legge C Agostinelli, recante «Modifica dell articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori». (Deliberazione). Donatella FERRANTI, presidente, sulla base di quanto convenuto dall ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti

37 Giovedì 22 giugno Commissione II dei gruppi ed essendo stata acquisita l intesa con la Presidente della Camera ai sensi dell articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone lo svolgimento di un indagine conoscitiva, ai sensi dell articolo 79, comma 5, del Regolamento, in relazione alla proposta di legge C Agostinelli, recante «Modifica dell articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori». Comunica che, nel corso dell indagine conoscitiva, la Commissione procederà alle audizioni di rappresentanti della magistratura e dell avvocatura nonché di professori universitari esperti della materia. La Commissione approva la proposta della presidente. La seduta termina alle MASI, rappresentante del Consiglio nazionale forense. Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Donatella AGOSTINELLI (M5S), relatrice, Andrea MAESTRI (SI-SEL-POS) e Donatella FER- RANTI, presidente. Rispondono ai quesiti posti Enrico QUADRI, Ordinario di Istituzioni di diritto privato presso l Università degli studi di Napoli «Federico II», Mirzia BIANCA, Ordinario di Istituzioni di diritto privato presso l Università degli studi di Roma «La Sapienza» e Maria MASI, rappresentante del Consiglio nazionale forense. Donatella FERRANTI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l audizione. La seduta termina alle INDAGINE CONOSCITIVA Giovedì 22 giugno Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte. La seduta comincia alle SEDE CONSULTIVA Indagine conoscitiva in merito all esame della proposta di legge C Agostinelli, recante «Modifica dell articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori». (Svolgimento e conclusione). Giovedì 22 giugno Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri. La seduta comincia alle Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l audizione. Svolgono una relazione sui temi oggetto dell audizione Enrico QUADRI, Ordinario di Istituzioni di diritto privato presso l Università degli studi di Napoli «Federico II», Mirzia BIANCA, Ordinario di Istituzioni di diritto privato presso l Università degli studi di Roma «La Sapienza» e Maria Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alle Commissioni Riunite VI e X). (Esame e conclusione). La Commissione inizia l esame del provvedimento in oggetto. Donatella FERRANTI, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Giuseppe Guerini, impossibilitato a partecipare alla

38 Giovedì 22 giugno Commissione II seduta odierna, fa presente che il provvedimento all esame della Commissione nella seduta odierna, (A. C B), è il primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l apertura dei mercati; esso è volto alla rimozione degli ostacoli regolatori all apertura dei mercati, alla promozione della concorrenza e alla garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza. Rammenta che si tratta di un testo esaminato in seconda lettura dalla Camera, per cui l esame della Commissione Giustizia è limitato alle sole parti di competenza della medesima che il Senato ha modificato rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Camera. I commi da 2 al 5, non modificati nelle parti di competenza della Commissione Giustizia, recano norme in materia di assicurazioni, intervenendo sulla disciplina dell obbligo a contrarre in materia di RC Auto. Il comma 15 modifica la procedura di identificazione dei testimoni in caso di sinistri con soli danni a cose, al fine di evitare i cd. testimoni di comodo. In particolare, introduce tre nuovi commi all articolo 135 del codice delle assicurazioni private (CAP), il quale disciplina la banca dati sinistri e le banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati. Il nuovo comma 3-bis dell articolo 135 prescrive che, in caso di sinistri con soli danni alle cose, l identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell incidente deve risultare secondo quanto stabilito nel corso dell esame al Senato dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall impresa assicurativa con espresso avviso all assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. Secondo quanto già previsto dalla Camera, in tal caso la parte che riceve la richiesta dell assicurazione effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di sessanta giorni. L impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all individuazione ed alla comunicazione di eventuali ed ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell incidente, l identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l inammissibilità della prova testimoniale addotta. Il comma 3-ter dell articolo 135 prevede l inammissibilità in giudizio delle testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità indicate dal comma precedente, salva la possibilità per il giudice di disporre l audizione di testimoni nei casi in cui sia comprovata l impossibilità della loro tempestiva identificazione. Il comma 3-quater dell articolo 135 prevede, infine, che nelle controversie civili attivate per l accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice verifichi l eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell infortunistica stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi della banca dati integrata costituita presso l IVASS, la ricorrenza degli stessi nominativi in più di tre sinistri (così modificato al Senato: nel precedente testo si faceva riferimento alle cause) negli ultimi cinque anni, trasmetta l informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. La disposizione non si applica alle testimonianze rese dagli ufficiali e dagli agenti delle autorità di polizia. Fa presente che i commi da 17 a 19, non modificati dall altro ramo del Parlamento, riguardano il risarcimento del danno non patrimoniale. Ricordo che su tale tema la camera dei deputati ha approvato il 21 marzo scorso la proposta di legge n (A. S. 2755). Il comma 20, non modificato dal Senato, mediante l inserimento del nuovo articolo 145-bis nel CAP sul valore probatorio delle scatole nere e di altri dispositivi elettronici disciplina il valore giurisdizionale delle risultanze della scatola nera conforme alle caratteristiche tecniche e funzionali. I commi da 21 a 23 contengono ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative. In particolare, il comma 22, inserito nel corso dell esame presso il Senato, prevede che, qualora l impresa ri-

39 Giovedì 22 giugno Commissione II fiuti di formulare l offerta di risarcimento, l azione in giudizio per il risarcimento dei danni è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l accesso agli atti nei termini previsti, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia. Il comma 24, non modificato dal Senato, inserendo il nuovo articolo 149-bis nel CAP, disciplina le modalità del risarcimento nei casi di cessione del credito. Il comma 25 estende il principio della durata annuale del contratto RC Auto e del divieto di rinnovo tacito, a richiesta dell assicurato, anche ai contratti stipulati per i rischi accessori (ad es. incendio e furto), nel caso in cui la polizza accessoria sia stata stipulata in abbinamento a quella della R.C. Auto (con lo stesso contratto o con un contratto stipulato contestualmente). Si prevede espressamente, inoltre, che le polizze assicurative ramo danni di ogni tipologia non possono essere rinnovate tacitamente alla loro scadenza. Il comma 25, con una modifica effettuata nel corso dell esame al Senato, inserisce il comma 01 all articolo 170-bis del CAP con il quale si stabilisce che le polizze assicurative ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza, non possono essere rinnovate tacitamente. Inoltre, con il comma 1-bis si prevede che la risoluzione automatica del contratto si applica anche ai rischi accessori alla polizza per l assicurazione RC Auto principale. Nel corso dell esame al Senato è stata eliminata la necessità della richiesta dell assicurato. Pertanto la risoluzione del contratto alla scadenza annuale è automatica anche per le assicurazioni accessorie. Segnala che i commi 33-37, non modificati dall altro ramo del Parlamento salvo una correzione terminologica, attribuiscono all IVASS i poteri di vigilanza e di controllo sull osservanza delle disposizioni introdotte dal provvedimento in esame, dandone conto nell ambito dell annuale relazione. Rammenta che i commi 58 e 59, modificati dal Senato, sopprimono, a decorrere dal 10 settembre 2017 (anziché, come previsto dal testo originario, dal 10 giugno 2017), l attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane S.p.A., quale fornitore del Servizio universale postale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari (ai sensi della legge n. 890/1982) nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada ai sensi dell articolo 201 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285/ 1992, introducendo nel decreto legislativo n. 261/1999 le necessarie disposizioni di coordinamento. I commi , introdotti al Senato, disciplinano il contratto di locazione finanziaria, di cui viene esplicitata la definizione, indicando i casi di grave inadempimento e la relativa procedura di risoluzione del contratto. In tal caso il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all utilizzatore quanto ricavato dalla vendita, dedotte le somme a lui spettanti. A tal fine, sono disciplinate le modalità di vendita o di nuova collocazione del bene che deve avvenire sulla base di criteri di celerità, trasparenza e pubblicità. Il comma 142, modificato dal Senato, persegue la tutela della concorrenza nell avvocatura intervenendo sulla legge professionale forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247), in relazione all esercizio della professione in forma associata e in forma societaria. Le modifiche apportate dal Senato riguardano la lett. b) del comma 142, che introduce nella legge professionale forense l articolo 4-bis, che regolamenta le società tra avvocati, superando così l attuale disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 96 del 2001 (artt. 16 e ss.) nonché la delega, ormai scaduta, per la costituzione di società tra avvocati prevista dall articolo 5 della stessa legge professionale (che viene contestualmente abrogato dalla lett. c). Il Senato è intervenuto in materia della composizione dell organo di gestione della società tra avvocati, confermando che non possano essere estranei alla compagine sociale, specificando che i soci professionisti possano rivestire la carica di amministratori e che l organo di gestione sia composto in maggioranza da soci avvocati.

40 Giovedì 22 giugno Commissione II Fa presente, inoltre, che i commi da 143 a 148 modificano alcuni articoli della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) e della legge professionale notarile (legge n. 89 del 1913) per favorire la concorrenza nel settore. In particolare, il comma 145 contiene alcune modifiche alla legge notarile (legge n. 89 del 2013), relativamente ai criteri che determinano il numero e la distribuzione dei notai sul territorio nazionale, alle associazioni di notai e alla pubblicità professionale. Il Senato ha inserito tre ulteriori disposizioni (commi 146, 147 e 148), relative alla disciplina degli archivi notarili. In particolare, il comma 146 modifica l articolo 1 del regio decreto n del 1923 (Nuovo ordinamento degli archivi notarili), in tema di riunione di archivi notarili distrettuali. Mediante l aggiunta di un nuovo quarto comma, si stabilisce che la riunione di archivi notarili può essere disposta anche senza la riunione di uno o più distretti notarili. Tale aggregazione dovrà tenere conto: del numero dei notai assegnati a ciascun distretto notarile dell archivio da aggregare; della media dei servizi erogati all utenza negli ultimi tre anni dagli archivi da aggregare; della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione. I commi 147 e 148 intervengono sulla legge n. 629 del 1952, di riordino degli archivi notarili. Modificandone l articolo 2, il comma 147 prevede che gli Archivi notarili distrettuali siano istituiti con decreto del Ministro della giustizia (in luogo del decreto del Presidente della Repubblica previsto nel testo vigente), nei comuni capoluogo di distretti notarili e con competenza per la circoscrizione del distretto o dei distretti. La disposizione fa salva la possibilità di procedere alla riunione degli archivi notarili distrettuali ed esclude comunque oneri per la finanza pubblica. Il comma 148 sostituisce l articolo 4 della legge n. 629 del 1952 per prevedere uffici ispettivi esclusivamente presso gli Archivi notarili di Bologna e Napoli e conseguentemente prevedere la soppressione degli attuali uffici ispettivi di Milano, Roma e Palermo. La competenza dei due uffici è determinata dalla tabella A, allegata alla legge del 1952, anch essa oggetto di sostituzione. Il comma 151, non modificato al Senato, interviene sull articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, in tema di compenso per le prestazioni professionali, imponendo la comunicazione obbligatoria dei professionisti ai clienti. Il comma 152, inserito al Senato, attraverso una disposizione di interpretazione autentica estende alla categoria professionale degli agrotecnici l abilitazione a compiere una serie di operazioni in materia catastale, in particolare gli atti di aggiornamento geometrico. La disposizione, interpretando in questo senso l articolo 145, comma 96, della legge di stabilità 2001 (legge n. 388 del 2000), risolve a favore degli agrotecnici un contrasto sorto soprattutto con i geometri al quale la giurisprudenza dal 2001 non è riuscita a fornire una risposta univoca. Il comma 153, inserito durante l esame al Senato, obbliga i professionisti iscritti a ordini e collegi a indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell utenza. La previsione dell obbligo di comunicare titoli e specializzazioni innova rispetto a quanto sinora previsto tanto nel regolamento di riforma degli ordinamenti professionali quanto nella disciplina di specifiche professioni. Ad oggi, infatti, la comunicazione di titoli e specializzazioni costituisce una facoltà per il professionista e non un obbligo. Ciò premesso, considerato che le Commissioni di merito non hanno ancora terminato l esame degli emendamenti, avendone accantonati alcuni con oggetto materie rientranti nell ambito di competenza della Commissione Giustizia, che peraltro dovrebbero essere approvati, e che il parere dovrà essere espresso necessariamente nella seduta odierna, ritiene che la Commissione Giustizia non sia nelle condizioni di esprime entro la seduta odierna il parere su un testo estremamente complesso, in corso di modifica e che, peraltro, in base al suo contenuto complessivo, avrebbe dovuto esaminare in sede referente in congiunta con altre Commissioni. Propone, pertanto, che la Commissione Giustizia non esprima il parere. La Commissione concorda.

41 Giovedì 22 giugno Commissione II Istituzione dei registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario. C. 913 ed abb. (Parere alla XII Commissione). (Esame e conclusione Nulla osta). La Commissione prosegue l esame del provvedimento in oggetto, iniziato nella seduta del 21 giugno Franco VAZIO (PD), relatore, propone di esprimere nulla osta all ulteriore corso del provvedimento in titolo. Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore. La seduta termina alle 14. SEDE REFERENTE Giovedì 22 giugno Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri. La seduta comincia alle 14. Disposizioni in materia di criteri per l esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato. (Esame e rinvio). La Commissione inizia l esame del provvedimento in oggetto. Donatella FERRANTI, presidente, avverte che nella seduta odierna svolgerà la relazione l onorevole Sarro, mentre il correlatore, onorevole Di Lello, si riserva di intervenire nella prossima seduta. Carlo SARRO (FI-PdL), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare nella seduta odierna la proposta di legge «Disposizioni in materia di criteri per l esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi» (A.C B), che torna all esame della Camera PER la sua quarta lettura complessiva, prevedendo disposizioni volte a razionalizzare le procedure di esecuzione delle demolizioni di manufatti abusivi. Evidenzia che le modifiche introdotte dal Senato, le sole che possono essere oggetto di modifica da parte della Commissione, hanno riguardato aggiustamenti di carattere tecnico derivanti dall ormai superata copertura finanziaria di 5 milioni per il 2016 del Fondo di rotazione, che l articolo 3 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l erogazione di finanziamenti ai comuni finalizzati alle opere di demolizione nonché dall analoga copertura di 5 milioni per il 2016 per la costituzione presso il Ministero delle infrastrutture della Banca dati nazionale sull abusivismo edilizio. Ciò premesso, auspica una quanto mai rapida approvazione del provvedimento, del quale, a nome del suo gruppo, sarà chiesta nella Conferenza dei presidenti di gruppo, la calendarizzazione per l esame in Assemblea «in quota opposizione». Antonio MAROTTA (AP), nel concordare con il relatore, preannuncia che il suo gruppo parlamentare non presenterà proposte emendative al provvedimento in discussione. Donatella FERRANTI, presidente, preannuncia che nella seduta di martedì 27 giugno prossimo si concluderà l esame preliminare del provvedimento e sarà fissato, per il successivo mercoledì 28 giugno, alle ore 14, il termine per la presentazione degli emendamenti. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell esame ad altra seduta. La seduta termina UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI L ufficio di presidenza si è riunito dalle alle

42 Giovedì 22 giugno Commissione II SEDE LEGISLATIVA Giovedì 22 giugno Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri. La seduta comincia alle Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. C approvata dalla 2 a Commissione permanente del Senato. (Discussione e conclusione). La Commissione inizia la discussione del provvedimento in oggetto. Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, ai sensi dell articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l attivazione d impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ricorda, quindi, che la Commissione ha concluso l esame in sede referente del provvedimento il 15 giugno scorso, senza apportare modifiche al testo della proposta di legge, che è stata assegnata alla Commissione Giustizia in sede legislativa nella giornata di ieri, essendosi realizzati i presupposti di cui all articolo 92, comma 6, del Regolamento. Comunica di aver richiesto alla Commissione Affari costituzionali di esprimere un nuovo parere sul provvedimento in esame, come preannunciato nella seduta dell esame in sede referente. A tale riguardo, ricorda che il Comitato permanente pareri della I Commissione, in data 15 giugno 2017, ha espresso parere favorevole sul testo della proposta di legge C a condizione che «siano coordinate le disposizioni del provvedimento in esame con quanto previsto nella medesima materia dal Governo nello schema di regolamento (A.G. 423), di recente trasmesso al Parlamento per l espressione dei prescritti pareri da parte delle Commissioni competenti». Evidenzia che l esigenza che la I Commissione esprima un nuovo parere sulla proposta di legge C. 4439, deriva dalla circostanza che con la definitiva approvazione di tale legge è del tutto superata l esigenza di coordinamento con lo schema di regolamento A.G Fa presente che la Commissione Affari costituzionali ha, pertanto, in data odierna ha espresso un nuovo parere favorevole sul provvedimento, rilevando come l approvazione della proposta di legge in discussione farebbe venir meno qualsivoglia esigenza di coordinamento con lo schema di regolamento sopra richiamato. Anna ROSSOMANDO (PD), relatrice, nel prendere atto del parere espresso dalla I Commissione, si riporta integralmente alla relazione svolta in sede referente, sottolineando l esigenza di approvare definitivamente la proposta di legge nei tempi più rapidi possibili per consentire l elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI si riserva, eventualmente, di intervenire in via successiva. Donatella FERRANTI, presidente, dichiara aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali. Comunica, quindi, che nella riunione dell ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi prima della seduta in sede legislativa, i gruppi hanno convenuto di non presentare emendamenti, per cui non viene fissato il termine per la presentazione di proposte emendative. Avverte che la Commissione procederà direttamente all esame degli articoli del provvedimento. La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Approva, quindi, con votazione nominale

43 Giovedì 22 giugno Commissione II finale il testo della proposta di legge C La seduta termina alle Donatella FERRANTI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi. N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte. SEDE REFERENTE Giovedì 22 giugno Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri. La seduta comincia alle Introduzione del delitto di tortura nell ordinamento italiano. C B, approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato. Modifica all articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell usura. C Vecchio. (Seguito dell esame e rinvio). La Commissione prosegue l esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 maggio Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l esame preliminare del provvedimento in titolo e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 15 di lunedì 10 luglio prossimo. Rinvia, quindi, il seguito dell esame ad altra seduta. (Seguito dell esame e conclusione). La Commissione prosegue l esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 giugno Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sono pervenuti il parere favorevole con una osservazione e una condizione della I Commissione e quello favorevole della V Commissione, mentre la III Commissione ha comunicato di non esprimere il parere. Vittorio FERRARESI (M5S) preannuncia a nome del suo gruppo la presentazione di una relazione di minoranza. Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Franco Vazio, di riferire in senso favorevole sul provvedimento in titolo. Delibera, altresì, di chiedere l autorizzazione a riferire oralmente. Modifica dell articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori. C Agostinelli. (Seguito dell esame e rinvio). La Commissione prosegue l esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 maggio Donatella FERRANTI, presidente, dopo aver ricordato che si è conclusa l indagine conoscitiva in merito al provvedimento in esame, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l esame preliminare del provvedimento in titolo e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 16 di martedì 4 luglio prossimo. Rinvia, quindi, il seguito dell esame ad altra seduta. La seduta termina alle

44 Giovedì 22 giugno Commissione V V COMMISSIONE PERMANENTE (Bilancio, tesoro e programmazione) S O M M A R I O SEDE CONSULTIVA: Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. C e abb.-a/r (Parere all Assemblea) (Seguito dell esame e rinvio) Introduzione del delitto di tortura nell ordinamento italiano. C B, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (Esame e conclusione Parere favorevole) Introduzione dell articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C e abb. (Parere alla VI Commissione) (Esame e rinvio) ALLEGATO 1: (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Ulteriore nuovo testo C (Parere alla VII Commissione) (Seguito dell esame e rinvio) Sui lavori della Commissione Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione. Nuovo testo unificato C. 913 e abb. (Parere alla XII Commissione) (Esame e rinvio Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009) ALLEGATO 2: (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) Disposizioni per l adempimento degli obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia all Unione europea Legge europea C Governo (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell esame e conclusione Relazione favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell articolo 81 della Costituzione) ATTI DEL GOVERNO: Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore. Atto n. 417 (Esame, ai sensi dell articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione Parere favorevole con condizioni e osservazione) Schema di decreto legislativo recante disciplina dell istituto del cinque per mille dell imposta sul reddito delle persone fisiche. Atto n. 419 (Seguito dell esame, ai sensi dell articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione Parere favorevole con osservazione) ALLEGATO 3: (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI AVVERTENZA... 69

45 Giovedì 22 giugno Commissione V SEDE CONSULTIVA Giovedì 22 giugno Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. Interviene il viceministro dell economia e delle finanze Enrico Morando. La seduta comincia alle Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. C e abb.-a/r. (Parere all Assemblea). (Seguito dell esame e rinvio). La Commissione prosegue l esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 giugno Maino MARCHI (PD), relatore, ricorda che la Commissione è in attesa della trasmissione della relazione tecnica da parte del Governo. Il Viceministro Enrico MORANDO evidenzia che la predisposizione della relazione tecnica compete al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di una istruttoria che deve essere effettuata dall INPS. Pertanto la Ragioneria generale dello Stato potrà trasmettere la relazione tecnica in oggetto solamente dopo il completamento delle predisposizione della relazione tecnica da parte delle amministrazioni interessate. Si sofferma quindi su un aspetto problematico che, a suo parere, dovrà comunque essere risolto, ovvero l individuazione, all interno dei bilanci della Camera dei deputati e del Senato, della quota di contributi previdenziali a carico del datore del lavoro, che, secondo quanto previsto dal provvedimento in esame, dovrà essere trasferita alla nuova gestione separata da istituire presso l INPS. Sottolinea infatti che, in assenza della determinazione della misura di detti contributi, è materialmente impossibile il loro trasferimento alla gestione separata. Rocco PALESE (FI-PdL) segnala come sia assolutamente necessario effettuare una precisa quantificazione degli importi da trasferire all INPS allo scopo di evitare che l istituenda gestione separata possa manifestare in seguito problemi di bilancio. Invita quindi i colleghi e il rappresentante del Governo a collaborare allo scopo di approvare una legge ben fatta, che non sia frutto di scelte demagogiche e non sia causa di contenzioso, il quale, alla prova dei fatti, potrebbe risultare molto più oneroso dell attuale sistema pensionistico. Evidenzia infine che sarebbe stato opportuno che il provvedimento fosse stato assegnato alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro, proprio per il contributo tecnico in materia previdenziale che quest ultima Commissione avrebbe potuto fornire. Edoardo FANUCCI, presidente, invita i colleghi ad attendere la richiesta relazione tecnica per esprimere valutazioni di carattere finanziario. Bruno TABACCI (DeS-CD) lamenta il fatto che il provvedimento, per motivi di carattere demagogico, sia stato calendarizzato prematuramente per l esame in Assemblea, prima che la Commissione competente potesse predisporre un testo adeguato, che non presentasse incongruenze e questioni ancora in attesa di soluzione. Maino MARCHI (PD), relatore, evidenzia come dal dibattito testé svolto sia chiaramente emerso che la richiesta di relazione tecnica fosse assolutamente necessaria e non dettata da intenti ostruzionisti, come alcuni hanno insinuato. Replicando poi a quanto osservato dal collega Tabacci, fa presente che talvolta le questioni problematiche sia nel merito sia per gli aspetti finanziari emergono solo successivamente alla predisposizione del testo e alla calendarizzazione in Assemblea, a

46 Giovedì 22 giugno Commissione V seguito dei pareri espressi dalle Commissioni competenti. Non ritiene quindi che nel caso in oggetto ci sia stata una forzatura nel prevederne la calendarizzazione in Assemblea. Edoardo FANUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell esame ad altra seduta. Introduzione del delitto di tortura nell ordinamento italiano. C B, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato. (Parere alla II Commissione). (Esame e conclusione Parere favorevole). La Commissione inizia l esame del provvedimento in oggetto. Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge in oggetto, recante Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura, è stata approvata dal Senato in un testo unificato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato. Ricorda quindi che nel corso dell ultima lettura presso il Senato sono state apportate alcune modifiche, rispetto al testo approvato dalla Camera, riguardanti: le fattispecie dei reati di tortura e di istigazione a commettere tortura e la misura delle relative pene; la soppressione della previsione del raddoppio dei termini di prescrizione per il reato di tortura; le condizioni che impediscono il respingimento, l espulsione o l estradizione dello straniero verso uno Stato in cui questo rischi di essere sottoposto a tortura e l esclusione dal riconoscimento dell immunità per gli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura. Poiché le modifiche apportate dal Senato, per il loro carattere ordinamentale, non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, anche alla luce della clausola di neutralità finanziaria contenuta nel provvedimento, propone di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento stesso. Il Viceministro Enrico MORANDO, in ragione del carattere ordinamentale delle modifiche apportate dal Senato, concorda con la proposta di parere del relatore. La Commissione approva la proposta di parere del relatore. Introduzione dell articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C e abb. (Parere alla VI Commissione). (Esame e rinvio). La Commissione inizia l esame del provvedimento in oggetto. Edoardo FANUCCI, presidente e relatore, fa presente che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, che oggetto di esame è il testo originario della proposta, adottato come testo base dalla Commissione Finanze, al quale non sono state apportate modificazioni nel corso dell esame in sede referente e che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Passando all esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue. Circa l articolo 1, concernente la compensazione universale dei crediti verso la Pubblica amministrazione, rileva che le disposizioni consentono la compensazione di crediti certificati ed esigibili maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche e delle società a prevalente parte-

47 Giovedì 22 giugno Commissione V cipazione pubblica, per somministrazioni e forniture di beni e servizi, con debiti relativi a imposte erariali e a contributi previdenziali e assicurativi. Osserva che le disposizioni fanno quindi riferimento ad ambiti applicativi che appaiono più estesi rispetto a quelli considerati dalle analoghe disposizioni già in vigore e che pertanto pur considerando che la disciplina proposta è volta ad incrementare le possibilità di adempimento di obblighi tributari e contributivi, stante il suindicato ampliamento del campo di applicazione delle compensazioni rispetto alle ipotesi già previste a legislazione vigente, la medesima normativa appare suscettibile di incidere sulle dinamiche di cassa della Pubblica amministrazione. Ritiene che andrebbero quindi acquisiti elementi di valutazione in proposito, al fine di escludere eventuali impatti sui saldi, soprattutto con riguardo al primo periodo di applicazione della normativa. Reputa altresì utile una valutazione degli effetti sopra evidenziati, oltre che con riferimento alla Pubblica amministrazione nel suo complesso, anche con riguardo ai suoi sottosettori e, possibilmente, alle diverse categorie di enti interessati, al fine di verificare sulla base del volume presumibile sia dei debiti sia delle entrate agli stessi imputabili i prevedibili riflessi del meccanismo previsto sui rispettivi equilibri di cassa. In merito alla procedura di recupero di cui al comma 5, ritiene che andrebbe confermata la concreta applicabilità della stessa anche ai rapporti con società esterne alla Pubblica amministrazione e i relativi riflessi finanziari. Il citato comma 5 infatti richiama a tal fine discipline che fanno riferimento esclusivamente a soggetti pubblici. Non ravvisa invece profili di incidenza sul debito pubblico, tenuto conto che le disposizioni non appaiono comportare la creazione di nuove passività per la Pubblica amministrazione. Sul punto giudica comunque utile acquisire elementi di valutazione e di conferma dal Governo. Il Viceministro Enrico MORANDO, nel depositare agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 1), osserva come il provvedimento possa avere rilevanti effetti finanziari negativi in termini di cassa, dovuti allo sfasamento temporale tra il momento nel quale si effettua la compensazione, con conseguente perdita di gettito per l erario, e quello nel quale si potrebbe realizzare da parte degli enti impositori il recupero delle somme presso gli enti debitori commerciali. Edoardo FANUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell esame ad altra seduta. Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Ulteriore nuovo testo C (Parere alla VII Commissione). (Seguito dell esame e rinvio). La Commissione prosegue l esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 giugno Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che nella precedente seduta la rappresentante del Governo ha confermato, con riferimento all articolo 2 già articolo 5 del precedente testo le problematiche segnalate nella seduta del 4 aprile 2017 relativamente alla concessione di immobili pubblici alle imprese culturali e creative. Evidenzia a questo riguardo che, come già segnalato dal rappresentante del Governo nella citata seduta, la disposizione non risulta in linea con l ottimale utilizzo dei beni pubblici, atteso che la previsione di concedere un immobile pubblico per un periodo rilevante, di almeno 10 anni, a fronte di un canone meramente ricognitorio, semplicemente sulla base della circostanza che tali immobili ad oggi non siano utilizzabili per altre finalità, di fatto ne preclude la futura valorizzazione, con potenziali riflessi sfavorevoli per la fi-

48 Giovedì 22 giugno Commissione V nanza pubblica. In ogni caso, la disposizione, nel porre, a fronte del cennato canone ricognitorio, le spese della sola manutenzione ordinaria a carico del concessionario, si mostra comunque foriera di maggiori oneri, non quantificati né coperti, per spese di manutenzione straordinaria a carico dei soggetti pubblici a cui gli immobili stessi appartengono. Quanto alla prevista eventualità della sub-concessione nel rilevare pure l indeterminatezza del soggetto, «ente gestore», che dovrebbe, se del caso, autorizzarla è stato osservato che, ai sensi dell articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, «Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato», la subconcessione del bene, totale o parziale, è vietata e la violazione di detto divieto comporta la decadenza immediata dalla concessione. Peraltro, in relazione a beni demaniali, la prevista «acquisizione della sede» appare impropria, stante l inalienabilità dei predetti beni. Ciò stante, al fine di superare tali criticità, segnala che si potrebbero apportare alcune modifiche all articolo 2, conservandone comunque la finalità. In particolare si potrebbe sopprimere il riferimento all acquisizione della sede da parte delle imprese culturali e creative; inoltre si potrebbe prevedere che non solo gli oneri di manutenzione ordinaria, ma anche quelli di manutenzione straordinaria, siano a carico del concessionario e, infine, si potrebbe sopprimere il riferimento all eventuale subconcessione del bene. In proposito, sottolinea comunque la necessità di acquisire l avviso del Governo. Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con il relatore in merito alla possibile soluzione delle criticità dal punto di vista finanziario del provvedimento. In particolare ritiene assolutamente necessario, ai fini del rispetto dell articolo 81 della Costituzione, sopprimere il riferimento all acquisizione della sede da parte delle imprese culturali e creative, la quale comporterebbe una riduzione dei beni pubblici, e porre a carico del concessionario anche gli oneri di manutenzione straordinaria, per gli evidenti riflessi per la finanza pubblica. Giudica inoltre opportuno sopprimere il riferimento all eventuale subconcessione dell immobile, che si pone in contrasto con la tutela dei beni pubblici. Edoardo FANUCCI, presidente, nel prendere atto di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell esame ad altra seduta. Sui lavori della Commissione. Edoardo FANUCCI, presidente, segnala l opportunità di rinviare l avvio dell esame in sede consultiva del disegno di legge C B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza, in attesa della conclusione dell esame dello stesso in sede referente da parte delle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive giacché il provvedimento molto probabilmente sarà da queste modificato nella seduta odierna. La Commissione bilancio esprimerebbe quindi il proprio parere la prossima settimana direttamente all Assemblea sul testo come eventualmente emendato. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione. Nuovo testo unificato C. 913 e abb. (Parere alla XII Commissione). (Esame e rinvio Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009). La Commissione inizia l esame del provvedimento in oggetto. Stefania COVELLO (PD), relatrice, fa presente che la proposta di legge in esame

49 Giovedì 22 giugno Commissione V nel testo unificato adottato come testo base, con le modifiche risultanti dagli emendamenti approvati in sede referente reca l istituzione e la disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori. Evidenzia, altresì, che il testo del provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Con riferimento agli articoli da 1 a 6, recanti disposizioni in materia di Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e referto epidemiologico, sottolinea che il testo non è corredato di un espressa clausola di invarianza finanziaria. Peraltro l articolo 5 dispone che il conferimento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano dei dati dei registri di patologia di cui all elenco A2) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2017, rappresenti adempimento ai fini della verifica della erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte del Comitato LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali. Tanto premesso, appare necessario acquisire elementi di valutazione al fine di verificare l effettivo impatto organizzativo e finanziario delle disposizioni nonché la sostenibilità degli adempimenti previsti nel quadro delle risorse esistenti, senza pregiudizio per i livelli essenziali di assistenza forniti dal Servizio sanitario nazionale. Rileva che tali informazioni appaiono necessarie in considerazione degli adempimenti connessi all istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico, quali ad esempio, la raccolta e il conferimento dei dati da parte dei soggetti preposti, la gestione della banca dati e la sua fruibilità da parte dei soggetti istituzionali e non, l elaborazione di specifiche analisi statistico-epidemiologiche nonché l informazione continua e completa alla popolazione. Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 2) riguardante alcuni degli aspetti segnalati dalla relatrice. Evidenzia peraltro la necessità di acquisire una relazione tecnica, ai sensi dell articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da redigere a cura del Ministero della salute, il quale potrebbe essere già in possesso dei dati necessari. Stefania COVELLO (PD), relatrice, nell evidenziare come il provvedimento in esame sia iscritto nel calendario dei lavori dell Assemblea della prossima settimana, concorda con la richiesta del rappresentante del Governo. La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di quattro giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame. Edoardo FANUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell esame ad altra seduta. Disposizioni per l adempimento degli obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia all Unione europea Legge europea C Governo. (Parere alla XIV Commissione). (Seguito dell esame e conclusione Relazione favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell articolo 81 della Costituzione). La Commissione prosegue l esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 giugno Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che non sono presentate proposte emendative riferite al disegno di legge in oggetto. Quindi, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti in ordine alle questioni in quella sede evidenziate dal relatore.

50 Giovedì 22 giugno Commissione V Il Viceministro Enrico MORANDO richiama preliminarmente l attenzione della Commissione sulle criticità di ordine finanziario relative alla disposizioni di cui all articolo 5, in materia di riconoscimento di una somma a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio di un apposita garanzia dai soggetti passivi che prestano la predetta garanzia a favore dello Stato in relazione a richieste di rimborso IVA. In particolare, fa presente che le stime alla base della quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al citato articolo 5 devono essere aggiornate sulla base degli ultimi dati disponibili, ai fini della quantificazione del maggiore onere, peraltro di entità non trascurabile, e che in mancanza della stima di tale maggiore onere e della individuazione della relativa copertura finanziaria appare necessario sopprimere il medesimo articolo 5, al fine di assicurare il rispetto dell articolo 81 della Costituzione, posto che il Fondo per il recepimento della normativa europea, del quale è attualmente previsto l utilizzo, non recherebbe le occorrenti disponibilità volte a fronteggiare tale maggiore onere. Al riguardo, tiene tuttavia a manifestare la disponibilità del Governo, qualora si pervenisse nel prosieguo dell esame presso i competenti organi parlamentari alla definizione del suddetto maggiore onere e alla individuazione della relativa copertura finanziaria, a valutare la possibilità di ripristinare il contenuto del citato articolo 5 del quale, nella formulazione attuale, non può che richiedersi la soppressione. Tanto premesso, con riferimento alle restanti disposizioni del provvedimento sulle quali il relatore aveva richiesto chiarimenti nella citata seduta del 14 giugno scorso, fa presente che le attività di competenza del Ministero della giustizia, di cui all articolo 1, recante disposizioni in materia di avvocati stabiliti al fine del completo adeguamento della direttiva 98/5/CE, saranno svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Chiarisce, inoltre, che all articolo 4, in materia di Fondo per l indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, relativamente al numero di annualità da considerare, come asserito nella relazione illustrativa, si deve tener conto dell ordinario termine di prescrizione e quindi riferirsi ad un periodo di dieci anni. Precisa quindi che il Fondo per il recepimento della normativa europea presenta le necessarie disponibilità al fine della copertura degli oneri derivanti dall estensione dell indennizzo di cui al capo III, sezione II, della legge n. 122 del 2016 in favore delle vittime di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della data di entrata in vigore della predetta legge. Rileva tuttavia la necessità di riformulare il comma 4 dell articolo 4, nel senso di precisare che «agli oneri valutati di cui al comma 3 del presente articolo si applica l articolo 17, commi da 12 a 12- quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196», laddove il testo in esame sembra limitare il richiamo alla nuova procedura per la compensazione dei relativi effetti finanziari in riferimento alla sola attività di monitoraggio degli oneri e non anche all adozione delle conseguenti iniziative ivi previste, volte ad assicurare l effettiva compensazione dei relativi effetti finanziari. Segnala altresì che l articolo 6, recante modifiche al regime di non imponibilità ai fini dell IVA delle cessioni all esportazione in attuazione dell articolo 146, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Assicura che il Fondo per il recepimento della normativa europea presenta le necessarie disponibilità al fine della copertura degli oneri derivanti, in termini di minori entrate, dalla estensione del vigente regime fiscale relativo ai soggetti esercenti navi iscritte al Registro internazionale italiano anche nei confronti di soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi

51 Giovedì 22 giugno Commissione V iscritte in registri di Paesi appartenenti all Unione europea o allo Spazio economico europeo, di cui all articolo 7. Con riferimento all articolo 10, recante disposizioni in materia di tutela delle acque e di monitoraggio sostanze chimiche, conferma la neutralità finanziaria della disposizione anche in merito alla garanzia di intercomparabilità dei dati del monitoraggio. Chiarisce, infine, che l articolo 13, in materia di trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna, non è suscettibile di determinare effetti apprezzabili di maggior spesa, sia pur di carattere eventuale, con riferimento alle singole missioni di spesa che dovessero essere autorizzate. Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere: «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, esaminato il disegno di legge recante Disposizioni per l adempimento degli obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia all Unione europea Legge europea 2017 (C Governo); per quanto riguarda i profili di merito; delibera di riferire favorevolmente sul complesso del disegno di legge; per quanto riguarda i profili finanziari, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che: le attività di competenza del Ministero della giustizia, di cui all articolo 1, recante disposizioni in materia di avvocati stabiliti al fine del completo adeguamento della direttiva 98/5/CE, saranno svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; all articolo 4, in materia di Fondo per l indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, relativamente al numero di annualità da considerare, come asserito nella relazione illustrativa, si deve tener conto dell ordinario termine di prescrizione e quindi riferirsi ad un periodo di dieci anni; il Fondo per il recepimento della normativa europea presenta le necessarie disponibilità al fine della copertura degli oneri derivanti dall estensione dell indennizzo di cui al capo III, sezione II, della legge n. 122 del 2016 in favore delle vittime di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della data di entrata in vigore della predetta legge; appare necessario riformulare il comma 4 dell articolo 4, nel senso di precisare che «agli oneri di cui al comma 3 del presente articolo si applica l articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196», laddove il testo in esame invece richiama la nuova procedura per la compensazione dei relativi effetti finanziari soltanto limitatamente alla attività di monitoraggio degli oneri, senza prevedere l adozione delle conseguenti iniziative, volte ad assicurare l effettiva compensazione dei relativi effetti finanziari; le stime alla base della quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all articolo 5, in materia di riconoscimento di una somma a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio di un apposita garanzia dai soggetti passivi che prestano la predetta garanzia a favore dello Stato in relazione a richieste di rimborso IVA, devono essere aggiornate sulla base degli ultimi dati disponibili; in mancanza della quantificazione del maggiore onere derivante dal citato aggiornamento dei dati e della individuazione della relativa copertura finanziaria, appare necessario sopprimere il predetto articolo 5;

52 Giovedì 22 giugno Commissione V l articolo 6, recante modifiche al regime di non imponibilità ai fini dell IVA delle cessioni all esportazione in attuazione dell articolo 146, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; il Fondo per il recepimento della normativa europea presenta le necessarie disponibilità al fine della copertura degli oneri derivanti, in termini di minori entrate, dall estensione del vigente regime fiscale relativo ai soggetti esercenti navi iscritte al Registro internazionale italiano anche ai soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi iscritte in registri di Paesi appartenenti all Unione europea o allo Spazio economico europeo, di cui all articolo 7; con riferimento all articolo 10, recante disposizioni in materia di tutela delle acque e di monitoraggio delle sostanze chimiche, si conferma la neutralità finanziaria della disposizione anche in merito alla garanzia di intercomparabilità dei dati del monitoraggio; l articolo 13, in materia di trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna, non è suscettibile di determinare effetti apprezzabili di maggior spesa, sia pur di carattere eventuale, con riferimento alle singole missioni di spesa che dovessero essere autorizzate; DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell articolo 81 della Costituzione: 1) All articolo 4, sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Agli oneri di cui al comma 3 del presente articolo si applica l articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.; 2) Sopprimere l articolo 5». Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore. La Commissione approva la proposta di parere del relatore. La seduta termina alle ATTI DEL GOVERNO Giovedì 22 giugno Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. Interviene il viceministro dell economia e delle finanze Enrico Morando. La seduta comincia alle Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore. Atto n (Esame, ai sensi dell articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione Parere favorevole con condizioni e osservazione). La Commissione inizia l esame dello schema di decreto legislativo in titolo. Carlo DELL ARINGA (PD), relatore, rileva preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame, adottato in attuazione della delega conferita dall articolo 1, comma 2, lettera b), della legge n. 106 del 2016, risulta corredato di relazione tecnica. Con riferimento agli articoli da 4 a 16, concernenti gli enti del Terzo settore, rinvia, per quanto attiene all individuazione delle tipologie di enti che rientrano nel predetto Terzo settore e per i relativi riflessi finanziari, alle disposizioni di cui al titolo X del presente provvedimento (articoli 79 e seguenti) relative al regime fiscale applicabile.

53 Giovedì 22 giugno Commissione V Con riferimento agli articoli da 17 a 19, recanti norme in materia di attività di volontariato, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione in merito agli obblighi assicurativi di cui all articolo 18, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica e considerato che tale obbligo è già previsto a legislazione vigente, ai sensi dell articolo 4 della legge n. 266 del Per quanto riguarda la promozione della cultura del volontariato ad opera delle amministrazioni pubbliche, prende atto che queste ultime svolgono le attività in questione, come espressamente indicato dal testo, nei limiti delle risorse disponibili, secondo quanto previsto dall articolo 19, comma, e quindi senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In merito all articolo 41, concernente le reti associative, con riferimento al comma 3, in base al quale le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati, evidenzia che la norma disciplina una facoltà attribuita alle predette strutture associative e che la neutralità di tale previsione è quindi subordinata alla condizione che le forme di partenariato indicate assumano carattere facoltativo anche per le pubbliche amministrazioni interessate e che le stesse possano eventualmente aderirvi nei limiti delle risorse disponibili. In proposito, considera utile acquisire una conferma da parte del Governo. Non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione degli articoli da 42 a 44, recanti norme in materia di società di mutuo soccorso, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica in merito al mancato versamento del contributo del 3 per cento ai fondi mutualistici, compresi quelli gestiti dallo Stato e nel presupposto sul quale andrebbe acquisita, a suo avviso, una conferma che le previsioni di bilancio non scontino attualmente effetti derivanti dai predetti versamenti. In merito agli articoli da 45 a 54, concernenti il Registro unico del terzo settore, evidenzia che la relazione tecnica non fornisce i dati e gli elementi sottostanti la stima delle risorse necessarie a consentire l avvio e la gestione del Registro unico del Terzo settore né elementi riferiti all impatto finanziario, nel tempo, delle diverse tipologie di attività di realizzazione dell infrastruttura informativa, di implementazione della stessa nonché di controllo finanziate a valere sul predetto stanziamento. In proposito, ritiene opportuno acquisire elementi di maggior dettaglio. Passando agli articoli da 55 a 57, recanti rapporti degli enti del terzo settore con gli enti pubblici, evidenzia, in merito all articolo 55, comma 1, che la formulazione adottata non sembra consentire una valutazione delle Amministrazioni pubbliche riguardo alla possibilità o meno di coinvolgere nell esercizio delle funzioni di programmazione e organizzazione gli enti del terzo settore, ma stabilisce un vero e proprio obbligo di coinvolgimento, attraverso forme di co-programmazione e coprogettazione. Rileva che tale obbligo appare quindi potenzialmente in grado di determinare aggravi delle procedure di programmazione e di organizzazione dei servizi, con possibili riflessi finanziari. In proposito reputa necessario acquisire l avviso del Governo, anche al fine di chiarire i contenuti dell espressione «coinvolgimento attivo», precisando se quest ultimo si configuri come un obbligo procedimentale o rappresenti soltanto una linea di indirizzo. Non ha osservazioni sull articolo 56, tenuto conto che la sottoscrizione delle convenzioni ivi previste assume carattere facoltativo per le amministrazioni pubbliche. In merito all articolo 57 andrebbe confermata, a suo avviso, la conformità delle disposizioni all ordinamento europeo al fine di escludere eventuali procedure sanzionatorie. Con riferimento agli articoli da 58 a 60, concernenti il Consiglio nazionale del terzo settore, rileva che la relazione tecnica afferma che il Consiglio si avvarrà delle risorse umane e strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche so-

54 Giovedì 22 giugno Commissione V ciali, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili sui pertinenti capitoli del relativo stato di previsione. Segnala che andrebbero peraltro forniti dati ed elementi di valutazione anche riferiti al presumibile impegno finanziario e organizzativo derivante dalle disposizioni al fine di verificare l effettiva disponibilità delle necessarie risorse nonché la possibilità di un loro utilizzo senza determinare riflessi per lo svolgimento delle funzioni assegnate all amministrazione interessata. In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 61 a 71, in materia di Centri di servizio per il volontariato, non ha osservazioni da formulare per quanto riguarda la concessione del credito d imposta di cui all articolo 62, tenuto conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica e della fissazione di un limite di spesa corredato di un meccanismo procedurale, volto a garantire preventivamente l osservanza del predetto limite. Ciò posto, per quanto riguarda i contributi obbligatori e integrativi a carico delle Fondazioni bancarie, già previsti a legislazione vigente, ritiene comunque necessario un chiarimento circa i possibili effetti di gettito derivanti dalla possibilità di dedurre tali versamenti come componenti negativi di reddito, in quanto il provvedimento in esame riforma il metodo di determinazione dei predetti contributi, con potenziali effetti di incremento degli stessi. Per quanto riguarda l articolo 69, in base al quale lo Stato, le Regioni e le Province autonome promuovono le opportune iniziative per favorire l accesso del Terzo settore ai finanziamenti europei, rileva che, a legislazione vigente, secondo quanto stabilito dall articolo 28 della legge n. 383 del 2000, tali iniziative rivestono carattere facoltativo, mentre il provvedimento in esame le caratterizza come adempimenti obbligatori, ampliando altresì il novero delle amministrazioni tenute a porle in essere: stanti tali innovazioni, appaiono quindi necessari chiarimenti in merito alla sostenibilità delle stesse nel quadro delle risorse disponibili ovvero riguardo ai possibili effetti onerosi derivanti dall attuazione della norma. Per quanto riguarda l articolo 71, concernente la concessione in comodato di beni pubblici ad enti del Terzo settore, non ha osservazioni da formulare stante il carattere facoltativo delle concessioni, che potranno dunque essere operate nel quadro delle risorse disponibili e dei vincoli di bilancio di ciascun ente interessato. Non ha osservazioni da formulare sugli articoli da 72 a 75, recanti le risorse finanziarie, relativamente all incremento del Fondo di cui all articolo 9, comma 1, lettera g), della legge n. 106 del 2016, come disposto dall articolo 72, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2017, atteso che l onere è limitato all entità dello stanziamento previsto. Non ha altresì osservazioni da formulare sugli articoli da 73 e 75 atteso che le disposizioni sono volte a prevedere una differente allocazione di risorse già stanziate e a precisarne le finalità e le modalità di impiego. Con riferimento all articolo 76, recante contributo per l acquisto di autoambulanze e beni strumentali, rileva preliminarmente che, al fine di garantire la neutralità finanziaria della disposizione in esame, i contributi per l acquisto di autoambulanze e beni strumentali sono erogati, come espressamente previsto dall articolo 73, comma 2, del provvedimento in esame, nell ambito delle risorse complessivamente destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore. Evidenzia la necessità di acquisire chiarimenti circa la modalità di erogazione dei contributi prevista dal comma 2: infatti, in base a tale disposizione, le organizzazioni di volontariato possono conseguire il predetto contributo mediante una riduzione del prezzo, nella misura corrispondente all aliquota IVA, praticata dal venditore, che recupera dette somme mediante compensazione in sede di versamento delle imposte. Segnala come non appaia chiaro, né viene esplicitato dalla relazione tecnica, in base a quali procedure il riconoscimento di tali contributi possa essere ricondotto al rispetto del citato limite di spesa, al fine di escludere effetti onerosi per la finanza pubblica.

55 Giovedì 22 giugno Commissione V In merito all articolo 77, in materia di titoli di solidarietà, prende preliminarmente atto dell ipotesi formulata dalla relazione tecnica in base alla quale i titoli interessati sono circa 240 milioni annui, tenuto conto della mancanza di fonti di dati relative a tale istituto, che assume carattere innovativo. Evidenzia in proposito che i benefici fiscali previsti per il risparmiatore, in termini di imposta di bollo, di successione e via dicendo, potrebbero comportare, nel corso del tempo, effetti incentivanti della raccolta rispetto alla stima iniziale; ciò anche alla luce dei rendimenti offerti da strumenti finanziari analoghi. Ritiene quindi opportuno acquisire l avviso del Governo a conferma della prudenzialità delle assunzioni poste alla base della quantificazione. Per quanto riguarda le stime della relazione tecnica, rileva che i calcoli si basano sull ipotesi di emissioni annue costanti e nell indicare il raggiungimento dell onere a regime al terzo anno assumono implicitamente che i titoli abbiano durata triennale. La norma prevede tuttavia che i titoli abbiano «scadenza non inferiore a 36 mesi»; di conseguenza non risulta automatico che, a partire dal terzo anno, l ammontare dei titoli di nuova emissione sia pari a quello dei titoli rimborsati, in quanto gli stessi potrebbero scadere in anni successivi. Infine, la relazione tecnica non ascrive effetti di gettito alle agevolazioni concernenti le imposte di successione. In merito ai predetti profili appare necessario, a suo avviso, un chiarimento ai fini della verifica delle quantificazioni proposte. Sempre in merito alla quantificazione riferita al credito d imposta, andrebbe valutata la prudenzialità dell utilizzo di una percentuale di devoluzione media dello 0,5 per cento, considerato che la quota di devoluzione minima prevista dal comma 5 è lo 0,6 per cento, pur considerando l incidenza di emissioni non caratterizzate dalla destinazione ad erogazione liberale di una quota dell ammontare nominale collocato. Con riferimento all esenzione dall obbligo di versamento delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della CONSOB, non ha osservazioni da formulare stante il meccanismo di autofinanziamento dell ente: considerato, tuttavia, il carattere innovativo delle emissioni in esame, ritiene sul punto opportuno acquisire una conferma da parte del Governo. In merito al comma 1 dell articolo 78, recante il regime fiscale del social lending, rileva che la disposizione riconosce sugli importi percepiti a titolo di remunerazione dai soggetti che prestano fondi attraverso i portali on line, una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con l aliquota agevolata al 12,5 per cento. Osserva, in proposito, che la norma non fornisce una definizione di social lending. Tanto premesso, fa presente che andrebbe precisato a quali fattispecie la norma faccia specificamente riferimento e quale sia il regime fiscale a queste applicabile in base alla vigente normativa: ciò al fine di una più puntuale verifica dell ipotesi di neutralità finanziaria della disposizione asserita dalla relazione tecnica. Con riferimento agli articoli 79, 80, 84, 85, 86, 89, commi da 1a6e8,e100, in materia di regime fiscale degli enti del terzo settore, segnala, in via preliminare, che la relazione tecnica stima gli effetti finanziari recati dall introduzione dei nuovi regimi fiscali mediante modello di microsimulazione. Il ricorso a tale strumento, che tiene conto della complessità delle variabili che concorrono a determinare la stima, non consente tuttavia di operare una verifica puntuale della quantificazione, non essendo esplicitati gli elementi ad essa sottostanti. In merito alle indicazioni riportate dalla relazione tecnica, rileva, in primo luogo, che la relazione tecnica non considera i possibili effetti in termini di imposta sul valore aggiunto: ciò con particolare riferimento alle disposizioni che prevedono l applicazione agli enti del terzo settore dell attuale disciplina IVA prevista per le ONLUS nonché un regime IVA agevolato per le organizzazioni di volontariato e per le associazioni di promozione sociale. In merito ai profili di decorrenza, la relazione tecnica quantifica gli effetti delle disposizioni a decorrere dal 2020, ipotizzando che per i primi due anni non sarà con-

56 Giovedì 22 giugno Commissione V cluso l iter per l autorizzazione comunitaria. Andrebbe peraltro acquisita una valutazione del Governo in merito alla prudenzialità di tale ipotesi, in base alla quale alle disposizioni non sono imputati effetti di gettito per gli anni 2017, 2018 e Per quanto concerne la platea considerata ai fini della quantificazione, la relazione tecnica, partendo da alcuni dati complessivi relativi all archivio fiscale e all archivio del terzo settore, illustra la procedura seguita per definire l archivio integrato utilizzato ai fini della quantificazione, ottenuto secondo la stessa relazione mediante elaborazione dei predetti dati. Tuttavia, rileva che le indicazioni della relazione tecnica non consentono di individuare specificamente il numero e la composizione, per categoria di appartenenza, del complesso dei soggetti inclusi in tale archivio. In proposito, appare quindi opportuno acquisire le necessarie informazioni di dettaglio, che consentano di individuare il numero degli enti interessati ai regimi agevolati previsti dal provvedimento in esame nonché, per ciascuna tipologia dei medesimi enti e per ciascuna classe di fatturato considerata dalla relazione tecnica, elementi di raffronto rispetto ai regimi agevolati applicabili in base alla vigente normativa. Segnala che i predetti dati appaiono necessari ad esempio ai fini della verifica delle specifiche stime riferite ai regimi forfetari di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86, in relazione ai quali non viene, tra l altro, definita la consistenza delle categorie di enti con ricavi non superiori a euro e di quelli che eccedono tale soglia. Analogamente, con riguardo alle disposizioni di coordinamento recate dall articolo 89, comma 8, andrebbe verificato, a suo avviso, se i soggetti ivi indicati, che saranno iscritti di diritto nel Registro unico del terzo settore, potranno beneficiare per effetto di tale iscrizione di agevolazioni diverse rispetto a quelle ora ad essi applicate. Osserva altresì che, tra i parametri utilizzati per la stima, la relazione tecnica considera una redditività delle attività attualmente svolte dalle imprese commerciali pari al 20 per cento dei ricavi. Poiché tale coefficiente determina la base imponibile rispetto alla quale è stimata la perdita di gettito, appare opportuno acquisire gli elementi, anche di carattere statistico, sottostanti la scelta della predetta percentuale al fine di verificarne la prudenzialità. Ciò anche in considerazione del fatto che, a normativa vigente, il regime forfetario per gli enti non commerciali (articolo 145 del TUIR) prevede coefficienti di redditività fino al 25 per cento. Aggiunge, inoltre, che per la stima del maggior gettito attribuibile ai redditi in capo alle Associazioni di promozione sociale e alle Organizzazioni di volontariato con ricavi fino a euro, la relazione tecnica utilizza il coefficiente di redditività del 3 per cento. Anche rispetto a tale ipotesi ritiene che andrebbero acquisiti elementi riferiti ai profili di prudenzialità, tenuto conto che la normativa proposta prevede i coefficienti dell 1 per cento e del 3 per cento da applicare, rispettivamente, alle Organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale. In merito alle disposizioni che, con decorrenza anticipata al 2018, prevedono l esenzione dall IRES dei redditi degli immobili utilizzati in via esclusiva per lo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato (articolo 84, comma 2) e delle associazioni di promozione sociale (articolo 85, comma 7), evidenzia che andrebbero acquisiti chiarimenti sul relativo impatto finanziario. Segnala inoltre che la formulazione della norma che riguarda letteralmente «i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciali» sembrerebbe consentire il riconoscimento del beneficio in favore di qualunque soggetto realizzi il reddito oggetto di esenzione. In merito a tale formulazione ritiene quindi opportuno acquisire l avviso del Governo, anche in considerazione del fatto che, per le disposizioni indicate, è prevista l entrata in vigore fin dal 2018.

57 Giovedì 22 giugno Commissione V Segnala infine che l articolo 85, comma 5, in base al quale le quote e i contributi corrisposti alle APS non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell imposta sugli intrattenimenti, sembrerebbe riproporre quanto attualmente disposto dall articolo 21, comma 1, della legge n. 383 del Non viene invece riproposto il comma 2 del citato articolo 21 ai sensi del quale l agevolazione opera nel limite massimo di spesa fissato in 1,8 milioni annui. Andrebbero quindi acquisite, a suo avviso, informazioni in merito al profilo finanziario della disposizione, sia per quanto concerne la stima dell onere, che non risulterebbe più soggetto ad un limite di spesa, sia per quanto concerne la relativa copertura finanziaria, tenuto conto che l articolo 102, comma 1, lettera a), prevede l abrogazione della legge n. 383 del In merito all articolo 81, recante il social bonus, fa presente che la relazione tecnica quantifica gli oneri in base alla differenza tra la stima degli effetti di minor gettito riferiti alle agevolazioni vigenti e quelle derivanti dalle agevolazioni proposte. Per quanto concerne la valutazione degli effetti in base alla normativa vigente, con riferimento alle detrazioni IRPEF e alle deduzioni IRES delle erogazioni, fa presente che la relazione tecnica ipotizza che un ammontare di erogazioni pari a 40 milioni, corrispondente alla metà del totale delle nuove erogazioni stimate, sia già oggetto di erogazione liberale e che lo stesso benefici, a normativa vigente, della detrazione ad aliquota del 26 per cento. Non sono peraltro esplicitati gli elementi sottostanti tali parametri, necessari ai fini della verifica della stima anche sotto il profilo della prudenzialità sia con riferimento all ammontare delle erogazioni (il 50 per cento delle nuove erogazioni sono attribuite ad un «effetto sostitutivo» e, pertanto, determinano oneri in base alla sola differenza di aliquota di detrazione) sia con riferimento alla misura della detrazione IRPEF. Ciò anche in considerazione del fatto che, a normativa vigente, le erogazioni liberali possono beneficiare della detrazione del 19 per cento o del 26 per cento in funzione delle caratteristiche del beneficiario. Per quanto riguarda la valutazione degli effetti relativi alla normativa proposta, rileva che né il testo della disposizione né la relazione tecnica esplicitano i tempi di fruizione del credito d imposta introdotto. Infatti, la norma prevede la fruizione del beneficio in tre quote annuali di pari importo, anche a mezzo compensazione con modello F24, ma non indica la decorrenza per la fruibilità del credito d imposta. In proposito, fa presente che andrebbero quindi acquisiti chiarimenti, anche al fine di verificare la stima degli effetti di cassa indicati dalla relazione tecnica, rispetto alla quale andrebbero comunque esplicitate le procedure di calcolo adottate. Segnala inoltre che la relazione tecnica indica l onere stimato dall articolo 82, recante disposizioni in materia di imposte dirette e tributi locali, in relazione alle agevolazioni introdotte dal comma 4, che si applicano anche alle imprese sociali, senza indicare la base informativa e/o i dati statistici utilizzati per la predetta quantificazione. Segnala che andrebbero quindi forniti i relativi dati al fine di consentire una verifica della stima riportata. Per quanto concerne le altre agevolazioni, la relazione tecnica afferma l assenza di effetti finanziari in quanto le previsioni normative non presentano sostanziali variazioni rispetto alla normativa vigente. Nel rilevare che non viene indicato l ammontare di tali effetti finanziari, evidenzia la necessità di chiarimenti in merito all ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni, tenuto conto che gli enti del terzo settore cui si riferiscono le agevolazioni in esame potrebbero non coincidere con quelli che attualmente beneficiano delle agevolazioni previste a normativa vigente. Con riferimento agli articoli 83 e 89, commi 7 e da 9 a 14, recanti detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali, segnala, in linea generale, che la disposizione introduce agevolazioni fiscali (detrazioni e

58 Giovedì 22 giugno Commissione V deduzioni) in relazione alle erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli Enti del terzo settore e prevede, contestualmente, la non applicazione delle disposizioni vigenti in materia; queste ultime peraltro prevedono agevolazioni fiscali (detrazioni e deduzioni) in relazione alle erogazioni liberali in denaro e, solo in presenza di specifici requisiti, alle erogazioni effettuate in natura. Ritiene, pertanto, che le disposizioni sembrano suscettibili di ampliare l ambito oggettivo di applicazione dei benefici, con possibili effetti onerosi, non considerati dalla relazione tecnica, che, nell illustrare la disposizione, fa riferimento alle sole erogazioni in denaro. In proposito, a suo avviso, andrebbe acquisita la valutazione del Governo. Rileva che dalle indicazioni della relazione tecnica non è possibile inoltre desumere se siano stati considerati, ai fini della stima, anche le erogazioni cui si estendono i benefici in esame ai sensi del comma 8 (erogazioni in favore di cooperative sociali) e dell articolo 89, comma 9 (erogazione ai trust costituiti ai sensi della «legge sul dopo di noi»). In merito alla quantificazione operata, segnala inoltre che la relazione tecnica non fornisce tutti gli elementi necessari per la verifica della stima: in particolare, non sono indicate le quote dell ammontare complessivo delle erogazioni, indicato in 217,4 milioni di euro, che, a normativa vigente, fruiscono della detrazione IRPEF ad aliquota del 19 per cento o del 26 per cento. Ritiene comunque necessario acquisire elementi di valutazione e conferma. Per quanto concerne le modifiche alla deducibilità delle erogazioni effettuate dai soggetti IRES diversi dagli enti non commerciali (comma 2), la relazione tecnica ipotizza un incremento del 20 per cento delle erogazioni liberali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi. In merito a tale parametro, andrebbe precisato, a suo avviso, se ed in quale misura l incremento sia imputabile all ampliamento dell ambito oggettivo, ad esempio erogazioni in natura, ovvero all ambito soggettivo o ad altri eventuali fattori interessati dalle modifiche in esame, ad esempio effetto incentivo o sostitutivo. Sugli articoli da 90 a 96, in materia di monitoraggio, vigilanza e controllo, rappresenta che le disposizioni in esame recano norme in materia di monitoraggio, controlli e vigilanza sugli enti del Terzo settore. In primo luogo, con riferimento alle attività assegnate agli Uffici del registro unico territorialmente competenti (controlli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell articolo 93), segnala che l articolo 53, comma 3, del provvedimento in esame dispone una specifica dotazione di risorse pari a 14,7 milioni di euro annui, destinate in parte a finanziare le predette attività di controllo. Come già segnalato trattando l articolo 53, la relazione tecnica non fornisce dati e ed elementi utili ad una puntuale verifica della congruità delle risorse stanziate per lo svolgimento dei compiti di controllo assegnati alle Regioni. Sul punto rinvia quindi a quanto evidenziato con riferimento all articolo 53 in merito alla necessità di acquisire dati volti a verificare la congruità delle risorse stanziate rispetto ai compiti previsti. In merito alle attività di monitoraggio, controllo e vigilanza assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rileva che la relazione tecnica afferma che le stesse saranno svolte dall Amministrazione stessa nell ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla luce dei compiti assegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i quali si segnalano le verifiche, le ispezioni, la funzione di vigilanza sugli enti privatizzati, andrebbe acquisita, a suo avviso, una conferma circa l effettiva possibilità che dette attività siano svolte nell ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, tenuto conto del complesso delle innovazioni apportate dal provvedimento in esame. Non ha osservazioni in merito ai controlli di natura fiscale assegnati all Amministrazione finanziaria, nel presupposto

59 Giovedì 22 giugno Commissione V che gli stessi rientrino tra i compiti istituzionali dell Agenzia delle entrate e possano quindi essere assolti nell ambito delle risorse disponibili. Con riferimento, infine, all articolo 103, recante la copertura finanziaria del provvedimento, osserva preliminarmente che l articolo in commento provvede alla copertura degli oneri complessivamente derivanti dall attuazione del presente decreto pari a 10 milioni di euro per l anno 2017, a 60,7 milioni di euro per l anno 2018, a 98,1 milioni di euro per l anno 2019, a 103,4 milioni di euro per l anno 2020, a 166,9 milioni di euro per l anno 2021 e a 135,3 milioni di euro a decorrere dall anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per il finanziamento del terzo settore, dell impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, istituito dall articolo 1, comma 187, della legge n. 190 del 2014 con una dotazione di 50 milioni di euro per l anno 2015, di 140 milioni di euro per l anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall anno Tanto premesso, segnala che il citato Fondo (cap dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze) appare presentare le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto degli ulteriori interventi normativi che nel frattempo hanno determinato la parziale riduzione della predetta dotazione finanziaria. Sul punto, ravvisa comunque la necessità di acquisire una conferma da parte del Governo. In particolare, osserva che le disposizioni del presente schema di decreto, richiamate al comma 1 dell articolo in commento, dalle quali discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono le seguenti: le risorse necessarie a consentire l avvio e la gestione del Registro unico nazionale del terzo settore, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell articolo 45, comma 1, del presente decreto, che vengono quantificate in 14,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 e nell ambito delle quali dovrà altresì farsi fronte allo svolgimento delle attività di controllo sugli enti del terzo settore da parte dei singoli uffici del Registro territorialmente competenti (articolo 53, comma 3); il riconoscimento in favore delle Fondazioni di origine bancaria che effettuano il versamento dei contributi obbligatori e integrativi al Fondo unico nazionale, istituito ai sensi dell articolo 62, comma 1, del presente decreto quale strumento di finanziamento stabile dei Centri di servizio per il volontariato di un credito d imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di 15 milioni di euro per il 2018 e di 10 milioni di euro per gli anni successivi (articolo 62, comma 6). In proposito, segnala l opportunità di riformulare il primo periodo della disposizione in esame al fine di meglio precisare che il credito d imposta de quo è riconosciuto «fino ad un massimo di 15 milioni di euro per l anno 2018 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2019», stante il carattere permanente della misura ivi prevista, come peraltro evidenziato anche dalla relazione tecnica. Sul punto, appare tuttavia necessario acquisire l avviso del Governo; l incremento, in misura pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, della dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all articolo 9, comma 1, lettera g), della legge n. 106 del 2016, destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale nel terzo settore (articolo 72, comma 5); l applicazione della ritenuta agevolata di cui all articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 agli interessi, ai premi e ad ogni alto provento prodotti dai titoli di solidarietà emessi da istituti di credito autorizzati ad operare in Italia, nonché il riconoscimento di un credito d imposta in favore degli emittenti medesimi pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate per una somma non inferiore allo 0,6 per cento dell ammontare nominale

60 Giovedì 22 giugno Commissione V collocato dei titoli in precedenza menzionati a favore degli enti del terzo settore e l esenzione dall imposta di bollo sulle comunicazioni finanziarie relative ai depositi titoli di solidarietà (articolo 77, commi 9, 10 e 13); norme a vario titolo concernenti il regime fiscale applicabile, ai fini della determinazione delle imposte dirette, agli enti del terzo settore diversi dalle società con qualifica di impresa sociale (articoli 80, 84, 85 e 86); l istituzione di un credito d imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del terzo settore non commerciali, finalizzate al recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili o immobili confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati agli enti medesimi (articolo 81); l applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del terzo settore, incluse le imprese sociali (articolo 82, comma 4); norme che modificano l attuale regime delle detrazioni e delle deduzioni per le erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate in favore degli enti del terzo settore non commerciali (articolo 83, commi 1 e 2). Osserva, inoltre, che gli oneri derivanti dalle disposizioni dianzi sinteticamente richiamate si configurano in taluni casi come nuove o maggiori spese ricondotte entro un limite massimo di impegno esplicitamente stabilito dal testo, mentre in altri casi si riferisce, nello specifico, alle disposizioni di carattere fiscale di cui agli articoli 77 e da 80 a 86 essi si configurano quali minori entrate, la cui quantificazione viene esplicitata, in termini di previsione, esclusivamente nella relazione tecnica allegata al provvedimento, sulla base dei dati e delle stime nella stessa riportati. Considera inoltre utile acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla opportunità di mantenere l attuale richiamo all articolo 101 del presente schema di decreto tra quelli oggetto di copertura finanziaria ai sensi del comma 1 dell articolo 103, tenuto conto del fatto che la relazione tecnica non ascrive alle disposizioni transitorie contenute nel citato articolo 101 effetti in termini di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Da un punto di vista meramente formale, ritiene infine opportuno, da un lato, specificare al comma 1 dell articolo in commento il carattere annuo degli oneri previsti a regime a decorrere dall anno 2020, dall altro, sostituire l attuale rubrica con quella denominata «Disposizioni finanziarie», giacché oltre alla norma di copertura finanziaria di cui al comma 1 l articolo in esame reca, al successivo comma 3, una clausola di invarianza finanziaria riferita all attuazione delle restanti disposizioni del presente schema di decreto. Tanto rappresentato per quanto attiene nel complesso ai profili di carattere finanziario del provvedimento in esame, invita infine il Governo a valutare l opportunità di riallocare sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le risorse del Fondo di cui all articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che eventualmente residuassero a seguito dell attuazione delle deleghe relative alla riforma del Terzo settore, dell impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. Il Viceministro Enrico MORANDO, in riferimento alle richieste di chiarimento testé formulate dal relatore fa presente quanto segue. Con riferimento agli articoli da 45 a 54, in materia di Registro unico del Terzo settore, l attuale struttura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali già cura la tenuta del registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, che conta 159 enti iscritti. Con il provvedimento in esame, tale competenza non sarà

61 Giovedì 22 giugno Commissione V più incardinata presso la citata struttura ministeriale, che acquisirà, viceversa, la tenuta della sezione del registro unico nazionale dedicata alle reti associative. Per loro natura, è ragionevole prevedere che i limiti dimensionali del nuovo registro non eccederanno quelli del registro attualmente gestito dalla struttura in oggetto. Rimane sempre ferma la possibilità, in presenza di un maggiore e non previsto carico di lavoro, di procedere ad una diversa allocazione delle risorse umane e finanziarie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel suo complesso considerato, come previsto dall articolo 1, comma 6, della legge n. 106 del Le amministrazioni regionali già adesso gestiscono diversi registri, che a vario titolo comprendono enti del Terzo settore, che confluiranno nel nuovo registro unico nazionale. Parimenti, in ragione delle ridotte dimensioni numeriche del registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, l attribuzione delle competenze in ambito regionale determinerà un impatto irrilevante in termini di maggiori oneri amministrativi a carico delle singole regioni. Inoltre, mentre per le associazioni nazionali di promozione sociale la normativa attuale prevede una revisione biennale delle stesse associazioni, il provvedimento in esame prevede per tutti gli enti del Terzo settore la sottoposizione a revisione triennale, con conseguente alleggerimento del relativo onere amministrativo. La Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali attualmente fornisce supporto amministrativo a due organismi collegiali, l osservatorio nazionale dell associazionismo e l osservatorio nazionale del volontariato, pertanto la prevista soppressione di tali organismi consentirà alla struttura ministeriale di assicurare le funzioni di supporto al Consiglio nazionale del Terzo settore, di cui agli articoli da 58 a 60. Le funzioni di controllo e vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previste dall articolo 64 riguardano un unico soggetto, l Organismo nazionale di controllo, e, come tali, non sono suscettibili di produrre un rilevante impatto amministrativo. La norma di cui all articolo 69, in base alla quale lo Stato, le Regioni e le Province autonome promuovono le opportune iniziative per favorire l accesso del Terzo settore ai finanziamenti europei, rappresenta una norma di mero indirizzo e pertanto non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riguardo alla stima degli effetti derivanti dall articolo 77, recante disciplina dei titoli di solidarietà, in considerazione sia delle innovazioni della normativa disposte dall articolo in esame, sia dell assenza di dati strutturati, è stato necessario basarsi su informazioni degli operatori bancari ai fini dell acquisizione dei dati e della formulazione di ipotesi di stima. Pertanto si ritiene che le stime effettuate siano prudenziali: infatti, a quadro macroeconomico invariato, non si è tenuto conto dell effetto di incentivo che la disposizione potrebbe determinare; si è invece ipotizzato che i titoli di solidarietà, sin dall entrata in vigore del presente provvedimento, possano sostituire integralmente gli strumenti di finanziamento esistenti. Per quanto riguarda la durata media dei titoli di solidarietà, anche alla luce di informazioni pervenute da operatori bancari, si è ritenuto che le future emissioni avranno una durata tendenzialmente prossima al limite minimo (36 mesi) in virtù sia delle caratteristiche del titolo sia della platea dei potenziali investitori. Al comma 8 del medesimo articolo 77 appare necessario specificare che l esonero della contribuzione di vigilanza a favore della Consob è limitato alle contribuzioni relative alle attività concernenti esclusivamente all emissione dei titoli di solidarietà di cui al medesimo articolo 77. Per quanto riguarda l ammontare delle erogazioni utilizzato per la stima e sulla tempistica di fruizione del credito d imposta introdotto dall articolo 81, in materia di «social bonus», anche a mezzo compensazione con modello F24, si precisa che, come di prassi, la stima è stata

62 Giovedì 22 giugno Commissione V effettuata applicando una metodologia consolidata già applicata per normative di tenore analogo. Nella fattispecie è stata utilizzata la metodologia applicata in sede di introduzione del cosiddetto «Art-bonus» (decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83), che prevedeva aliquote di detrazione simili e analoghe modalità di fruizione del credito di imposta tramite F24. Anche in quella sede infatti i primi effetti sul gettito sono stati considerati a decorrere dall anno successivo a quello di entrata in vigore della norma e tale profilo finanziario è risultato corretto alla luce di verifiche a posteriori effettuate analizzando i dati relativi alla fruizione del credito tramite F24. Per quanto riguarda l articolo 82, recante disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali, la perdita di gettito a titolo di imposte di registro e ipocatastali applicate in misura fissa, indicata in 20 milioni di euro su base annua, è stata valutata elaborando l archivio del registro per l anno Sono stati inoltre selezionati gli enti interessati dalla norma proposta e si è applicata l aliquota attualmente prevista ai fini del registro (9 per cento) al valore dichiarato (circa 220 milioni di euro) da cui si è sottratta l imposta fissa prevista dalla nuova disposizione. Analogamente, per quanto concerne le medesime imposte da applicare alle operazioni straordinarie di gestione, si è constatato, sempre sulla base dell archivio del Registro per l anno 2015, l effettiva trascurabilità degli effetti di gettito della proposta valutata a quadro macro economico invariato. I soggetti effettivamente beneficiari dell agevolazione di cui al comma 6 del medesimo articolo 82 sono gli stessi che già godono dell agevolazione attualmente in vigore, stante il riferimento al rispetto delle condizioni e limiti previsti dalle vigenti disposizioni indicate dal comma 6 in commento, pertanto il rischio di potenziale ampliamento soggettivo è neutralizzato dal richiamo specifico alle predette disposizioni. Con riguardo all articolo 90, le funzioni di controllo sulle fondazioni saranno svolte dall ufficio del registro unico nazionale territorialmente competente. La struttura ministeriale si potrà avvalere, nell esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza ad essa assegnate, del personale dell Ispettorato nazionale del lavoro. Appare opportuno espungere l attuale richiamo all articolo 101 del presente schema di decreto tra quelli oggetto di copertura finanziaria ai sensi del comma 1 dell articolo 103, tenuto conto del fatto che la relazione tecnica non ascrive alle disposizioni transitorie contenute nel citato articolo 101 effetti in termini di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Da un punto di vista meramente formale, appare inoltre opportuno, da un lato, specificare al comma 1 dell articolo 103 il carattere annuo degli oneri previsti a regime a decorrere dall anno 2020, dall altro, sostituire l attuale rubrica con quella denominata «Disposizioni finanziarie», giacché oltre alla norma di copertura finanziaria di cui al comma 1 l articolo in esame reca, al successivo comma 3, una clausola di invarianza finanziaria riferita all attuazione delle restanti disposizioni del presente schema di decreto. Con riferimento, inoltre, alle stime contenute nella relazione tecnica riferite agli articoli 79, 80, 84, 85, 86, 89, commi da 1 a 6 e 8, e 100 fornisce le seguenti ulteriori precisazioni. I possibili effetti finanziari in termini IRAP non sono stati esplicitati, in mancanza di un esplicita indicazione di estensione degli stessi e alla luce altresì del fatto che spesso sono anche previste agevolazioni e/o esenzioni. In merito ai profili di decorrenza, l espletamento dell iter si prevede entro l anno di competenza 2019 con conseguenti effetti di cassa a partire dal Per quanto concerne la platea considerata ai fini della quantificazione, come già indicato dalla relazione tecnica, la stima è basata su un archivio integrato costituito dall integrazione di archivi dati di diverse fonti che vengono comunicati all Anagrafe tributaria, al fine di basare le quantificazioni su un universo più ampio possibile, considerando ad esempio, i dati del modello EAS (Comunicazione da parte di Enti Associativi) e i

63 Giovedì 22 giugno Commissione V dati dell Anagrafe unica delle ONLUS. I soggetti facenti parte del Terzo settore che hanno ricavi maggiori di euro rappresentano una minoranza: rappresentano infatti meno del 10 per cento dei soggetti interessati. Per quanto riguarda la redditività delle attività attualmente svolte dalle imprese commerciali, la relazione tecnica utilizza una stima del 20 per cento, inferiore al coefficiente di redditività del 25 per cento stabilito dall articolo 145 del TUIR, in considerazione della circostanza che nella realtà tale regime è utilizzato da pochi soggetti perché non conveniente. Per quantificare gli effetti di gettito ai fini delle imposte dirette imputabili alla norma fiscale in esame, come indicato nella relazione tecnica, è stata effettuata una specifica micro simulazione in capo a distinti gruppi di soggetti (Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e altri enti): per le Organizzazioni di volontariato è stato ricalcolato il reddito d impresa, applicando il coefficiente di redditività dell 1 per cento previsto dalla nuova norma fiscale; per le Associazioni di promozione sociale è stato calcolato il nuovo reddito d impresa, applicando il coefficiente di redditività del 3 per cento previsto dalla nuova norma fiscale. Per poter usufruire delle agevolazioni sui redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciali è strettamente necessario appartenere alla categoria degli enti del Terzo settore. In merito alla copertura finanziaria, si evidenzia come il comma 2 dell articolo 21 della legge n. 383 del 2000 abbia iscritto a bilancio a copertura dell agevolazione di cui al comma 1, uno stanziamento annuo di 1,8 milioni di euro. L abrogazione della legge n. 383 del 2000 prevista dall articolo 102, comma 1, lettera a), poiché non destina ad altro utilizzo tale stanziamento, implica che il medesimo stanziamento resti iscritto a copertura di quanto previsto all articolo 85, comma 5, che ha ripreso alla lettera quanto attualmente previsto al comma 1 del citato articolo 21. Per quanto attiene, infine, alla proposta da ultimo formulata dal relatore a conclusione del suo intervento, relativa alla possibilità di riallocare sul Fondo nazionale per le politiche sociali le risorse del Fondo di cui all articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che eventualmente residuassero a seguito dell attuazione delle deleghe relative alla riforma del Terzo settore, dell impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, dichiara la disponibilità del Governo ad impegnarsi nella direzione in tal senso indicata, ferma restando la necessità di verificare previamente l effettiva sussistenza di risorse finanziarie residue sul Fondo citato, a seguito dell attuazione dei predetti decreti delegati, che alle risorse del Fondo medesimo attingono, in ordine alla quale non è al momento in grado di fornire un riscontro puntuale. Maino MARCHI (PD) sottolinea la rilevanza di prevedere la destinazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di eventuali risorse residue a valere sul Fondo di cui all articolo 1, comma 187, della legge n. 190 del 2014, evidenziando peraltro come tale scelta si collocherebbe in una linea di continuità rispetto a quanto previsto dall articolo 1-bis, introdotto nel corso dell esame presso la Camera, del decreto-legge n. 50 del 2017, la cui legge di conversione è in corso di pubblicazione, ai sensi del quale è stabilito che una quota, per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro, delle entrate derivanti dall attuazione della cosiddetta Web Tax sia per l appunto destinata al rifinanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo per le non autosufficienze. Carlo DELL ARINGA (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere: «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, esaminato lo Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore (atto n. 417),

64 Giovedì 22 giugno Commissione V preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che: con riferimento agli articoli da 45 a 54, in materia di Registri unico del Terzo settore, l attuale struttura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali già cura la tenuta del registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, che conta 159 enti iscritti; con il provvedimento in esame, tale competenza non sarà più incardinata presso la citata struttura ministeriale, che acquisirà, viceversa, la tenuta della sezione del registro unico nazionale dedicata alle reti associative; per loro natura, è ragionevole prevedere che i limiti dimensionali del nuovo registro non eccederanno quelli del registro attualmente gestito dalla struttura in oggetto; rimane sempre ferma la possibilità, in presenza di un maggiore e non previsto carico di lavoro, di procedere ad una diversa allocazione delle risorse umane e finanziarie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel suo complesso considerato, come previsto dall articolo 1, comma 6, della legge n. 106 del 2016; le amministrazioni regionali già adesso gestiscono diversi registri, che a vario titolo comprendono enti del Terzo settore, che confluiranno nel nuovo registro unico nazionale; parimenti, in ragione delle ridotte dimensioni numeriche del registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, l attribuzione delle competenze in ambito regionale determinerà un impatto irrilevante in termini di maggiori oneri amministrativi a carico delle singole regioni; inoltre, mentre per le associazioni nazionali di promozione sociale la normativa attuale prevede una revisione biennale delle stesse associazioni, il provvedimento in esame prevede per tutti gli enti del Terzo settore la sottoposizione a revisione triennale, con conseguente alleggerimento del relativo onere amministrativo; la Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali attualmente fornisce supporto amministrativo a due organismi collegiali, l osservatorio nazionale dell associazionismo e l osservatorio nazionale del volontariato, pertanto la prevista soppressione di tali organismi consentirà alla struttura ministeriale di assicurare le funzioni di supporto al Consiglio nazionale del Terzo settore, di cui agli articoli da 58 a 60; le funzioni di controllo e vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previste dall articolo 64 riguardano un unico soggetto, l Organismo nazionale di controllo, e, come tali, non sono suscettibili di produrre un rilevante impatto amministrativo; la norma di cui all articolo 69, in base alla quale lo Stato, le Regioni e le Province autonome promuovono le opportune iniziative per favorire l accesso del Terzo settore ai finanziamenti europei, rappresenta una norma di mero indirizzo e non appare pertanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; con riguardo alla stima degli effetti derivanti dall articolo 77, recante disciplina dei titoli di solidarietà, in considerazione sia delle innovazioni normative disposte dall articolo in esame, sia dell assenza di dati strutturati, è stato necessario basarsi su informazioni degli operatori bancari ai fini dell acquisizione dei dati e della formulazione di ipotesi di stima; pertanto le stime effettuate risultano prudenziali, giacché, se da un lato, a quadro macroeconomico invariato, non si è tenuto conto dell effetto di incentivo che la disposizione potrebbe determinare, dall altro si è invece ipotizzato che i titoli di solidarietà, sin dall entrata in vigore del

65 Giovedì 22 giugno Commissione V presente provvedimento, potrebbero sostituire integralmente gli strumenti di finanziamento esistenti; per quanto riguarda la durata media dei titoli di solidarietà, anche alla luce di informazioni pervenute da operatori bancari, si è ritenuto che le future emissioni avranno una durata tendenzialmente prossima al limite minimo (36 mesi) in virtù sia delle caratteristiche del titolo sia della platea dei potenziali investitori; al comma 8 del medesimo articolo 77 appare necessario specificare che l esonero dalla contribuzione di vigilanza a favore della Consob è limitato alle contribuzioni relative alle attività concernenti esclusivamente l emissione dei titoli di solidarietà di cui al medesimo articolo 77; per quanto riguarda l ammontare delle erogazioni utilizzato per la stima e la tempistica di fruizione del credito d imposta introdotto dall articolo 81, in materia di «social bonus», anche a mezzo compensazione con modello F24, la stima, come di prassi, è stata effettuata applicando una metodologia consolidata già applicata per normative di tenore analogo; in particolare, è stata utilizzata la metodologia applicata in sede di introduzione del cosiddetto «Art-bonus» (decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83), che prevedeva aliquote di detrazione simili e analoghe modalità di fruizione del credito di imposta tramite F24; anche in quella sede, infatti, i primi effetti sul gettito sono stati considerati a decorrere dall anno successivo a quello di entrata in vigore della norma e tale profilo finanziario è risultato corretto alla luce di verifiche effettuate a posteriori analizzando i dati relativi alla fruizione del credito tramite F24; per quanto riguarda l articolo 82, recante disposizioni in materia di imposte dirette e tributi locali, la perdita di gettito a titolo di imposte di registro e ipocatastali applicate in misura fissa, indicata in 20 milioni di euro su base annua, è stata valutata elaborando l archivio del registro per l anno 2015; sono stati inoltre selezionati gli enti interessati dalla norma proposta e si è applicata l aliquota attualmente prevista ai fini del registro (9 per cento) al valore dichiarato (circa 220 milioni di euro) da cui si è sottratta l imposta fissa prevista dalla nuova disposizione; analogamente, per quanto concerne le medesime imposte da applicare alle operazioni straordinarie di gestione, si è constatato, sempre sulla base dell archivio del Registro per l anno 2015, l effettiva trascurabilità degli effetti di gettito della proposta valutata a quadro macro economico invariato; poiché i soggetti effettivamente beneficiari dell agevolazione di cui al comma 6 del medesimo articolo 82 sono gli stessi che già godono dell agevolazione attualmente in vigore stante il riferimento al rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni indicate dal comma 6 in commento il rischio di potenziale ampliamento soggettivo è neutralizzato dal richiamo specifico alle predette disposizioni; con riguardo all articolo 90, le funzioni di controllo sulle fondazioni saranno svolte dall ufficio del registro unico nazionale territorialmente competente; la citata struttura ministeriale si potrà avvalere, nell esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza ad essa assegnate, del personale dell Ispettorato nazionale del lavoro; appare opportuno espungere l attuale richiamo all articolo 101 del presente schema di decreto tra quelli oggetto di copertura finanziaria ai sensi del comma 1 dell articolo 103, tenuto conto del fatto che la relazione tecnica non ascrive alle disposizioni transitorie contenute nel medesimo articolo 101 effetti in termini di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

66 Giovedì 22 giugno Commissione V da un punto di vista meramente formale, appare opportuno, da un lato, specificare al comma 1 dell articolo 103 il carattere annuo degli oneri previsti a regime a decorrere dall anno 2020, dall altro, sostituire l attuale rubrica con quella denominata «Disposizioni finanziarie», giacché, oltre alla norma di copertura finanziaria di cui al comma 1, l articolo in esame reca, al successivo comma 3, una clausola di invarianza finanziaria riferita all attuazione delle restanti disposizioni del presente schema di decreto; preso inoltre atto degli ulteriori chiarimenti del Governo sulle stime contenute nella relazione tecnica, con particolare riferimento agli articoli 79, 80, 84, 85, 86, 89, commi da 1 a 6 e 8, e 100; ritenuto che si dovrebbe valutare l opportunità di riallocare sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le risorse del Fondo di cui all articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che eventualmente residuassero a seguito dell attuazione delle deleghe relative alla riforma del Terzo settore, dell impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale; esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti condizioni: 1) All articolo 77, comma 8, dopo le parole: Gli emittenti i titoli aggiungere le seguenti: di solidarietà e dopo le parole: contribuzioni dovute aggiungere le seguenti:, con riferimento ai medesimi titoli,; 2) All articolo 103: al comma 1, sostituire le parole:, 86 e 101 con le seguenti: e 86 e dopo le parole: 135,3 milioni di euro aggiungere la seguente: annui; sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni finanziarie; e con la seguente osservazione: si valuti l opportunità di riallocare sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le risorse del Fondo di cui all articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che eventualmente residuassero a seguito dell attuazione delle deleghe relative alla riforma del Terzo settore, dell impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale». Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore. La Commissione approva la proposta di parere del relatore. Schema di decreto legislativo recante disciplina dell istituto del cinque per mille dell imposta sul reddito delle persone fisiche. Atto n (Seguito dell esame, ai sensi dell articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione Parere favorevole con osservazione). La Commissione prosegue l esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 giugno Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, ricorda che, nella precedente seduta, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti. Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dall Agenzia delle entrate (vedi allegato 3), che contiene utili elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta.

67 Giovedì 22 giugno Commissione V In particolare, fa presente che per scelte non espresse dai contribuenti le cui modalità di riparto sono rinviate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall articolo 4 dello stesso schema di decreto legislativo si intendono le scelte per le quali il contribuente non ha indicato il codice fiscale dell ente beneficiario o ha indicato un codice fiscale errato. Osserva che il numero delle scelte generiche, cioè senza indicazione di uno specifico destinatario, o con l indicazione di un codice fiscale errato, in proporzione a quelle totali, si è rilevato negli anni passati molto più elevato nell ambito della ricerca scientifica e universitaria e nell ambito della ricerca sanitaria rispetto a quelle relative alla tipologia di enti denominata «volontariato». In particolare, rileva che per l esercizio finanziario 2015 le scelte generiche sono complessivamente , per un importo pari a ,94 euro. L ammontare specifico del numero delle scelte generiche per il finanziamento della ricerca scientifica e universitaria è pari a , per un importo pari a ,40 euro; per il finanziamento della ricerca sanitaria è pari a , per un importo pari a , 59 euro; per il finanziamento della categoria di enti denominata volontariato è pari a , per un importo totale pari a ,14 euro. Avverte che quest ultima categoria di enti comprende attualmente le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall articolo 7, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e le associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del Chiarisce, infine, che fino a quando non diventerà operativo il Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, la quota del cinque per mille, come previsto dall articolo 3, comma 2, dello schema di decreto legislativo in esame, continuerà ad essere destinata agli enti indicati all articolo 2, comma 4-novies, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere: «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disciplina dell istituto del cinque per mille dell imposta sul reddito delle persone fisiche (atto n. 419), preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che: per scelte non espresse dai contribuenti le cui modalità di riparto sono rinviate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall articolo 4 dello stesso schema di decreto legislativo si intendono le scelte per le quali il contribuente non ha indicato il codice fiscale dell ente beneficiario o ha indicato un codice fiscale errato; il numero delle scelte generiche, cioè senza indicazione di uno specifico destinatario (o con l indicazione di un codice fiscale errato) negli anni passati si è rilevato molto più elevato nell ambito della ricerca scientifica e universitaria e nell ambito della ricerca sanitaria che non in quello relativo alla tipologia di enti denominata «volontariato»; in particolare, per l esercizio finanziario 2015, le scelte generiche sono complessivamente , per un importo pari a ,94 euro;

68 Giovedì 22 giugno Commissione V più nel dettaglio, il numero delle scelte generiche per il finanziamento della ricerca scientifica e universitaria è risultato pari a , per un importo pari a ,40 euro; quello per il finanziamento della ricerca sanitaria è risultato invece pari a , per un importo pari a , 59 euro; mentre quello per il finanziamento della categoria di enti denominata volontariato è risultato pari a , per un importo totale pari a ,14 euro; quest ultima categoria di enti comprende attualmente le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall articolo 7, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e le associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997; fino a quando non diventerà operativo il Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, la quota del cinque per mille, come previsto dall articolo 3, comma 2, dello schema di decreto legislativo in esame, continuerà ad essere destinata agli enti indicati all articolo 2, comma 4-novies, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73; ritenuto che si potrebbe valutare l opportunità di attribuire priorità, ai fini della determinazione delle modalità di riparto delle scelte non espresse dai contribuenti, di cui all articolo 5, comma 1, agli enti che non hanno raggiunto l importo minimo erogabile, con particolare riferimento nell ambito della categoria relativa al volontariato a quelli iscritti nella sezione Organizzazioni di volontariato del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore; esprime PARERE FAVOREVOLE con la seguente osservazione: Si valuti l opportunità di attribuire priorità, ai fini della determinazione delle modalità di riparto delle scelte non espresse dai contribuenti, di cui all articolo 5, comma 1, agli enti che non hanno raggiunto l importo minimo erogabile, con particolare riferimento nell ambito della categoria relativa al volontariato a quelli iscritti nella sezione Organizzazioni di volontariato del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore». Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore. Per quanto concerne invece l osservazione proposta dal relatore medesimo con riferimento al riparto delle scelte non espresse dai contribuenti, si rimette alla valutazione della Commissione. Al riguardo, evidenzia infatti che la esplicita previsione di attribuire priorità, ai fini della determinazione delle modalità di riparto delle scelte non espresse dai contribuenti, di cui all articolo 5, comma 1, agli enti che non hanno raggiunto l importo minimo erogabile, con particolare riferimento, nell ambito della tipologia denominata volontariato, a quelli iscritti nella sezione Organizzazioni di volontariato del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, potrebbe nella sostanza penalizzare altri enti od istituiti non ricadenti all interno della citata sezione che pure svolgono attività di indubbia rilevanza in ambito sociale o ad esso affine. Gianni MELILLA (MDP) richiama l attenzione sullo squilibrio esistente tra le attuali forme di destinazione di una quota parte dell imposta sul reddito delle persone fisiche. Fa infatti presente che, mentre la quota del 5 per mille da utilizzare

69 Giovedì 22 giugno Commissione V per il sostegno del volontariato, per il finanziamento della ricerca scientifica, della ricerca sanitaria e dell università ammonta a 500 milioni di euro annui e quella dell 8 per mille destinata alla Chiesa cattolica e alle altre confessioni religiose ammonta a circa 1 miliardo e 200 milioni di euro in ragione d anno, l autorizzazione di spesa prevista a legislazione vigente per la devoluzione volontaria dei contribuenti di una quota pari al 2 per mille dell IRPEF in favore dei partiti politici, intesi quali strumenti essenziali per il funzionamento di una moderna democrazia partecipata, ammonta a 25,1 milioni di euro annui. Ravvisa pertanto l opportunità di procedere ad una attenta riconsiderazione da parte del Governo e del Parlamento della situazione testé descritta, che registra un eccessivo squilibrio a scapito delle forme di volontariato politico, che a suo giudizio rivestono dignità almeno pari a quella del volontariato sociale. Rammenta in proposito di avere peraltro presentato uno specifico atto di indirizzo volto a ridefinire le attuali modalità di assegnazione di quota parte dell 8 per mille dell IRPEF in favore della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose, al quale non ha tuttavia ancora ricevuto risposta da parte del Governo. Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, nel condividere in parte le considerazioni svolte dal deputato Melilla, sottolinea come l osservazione contenuta nella proposta di parere testé formulata è finalizzata ad andare incontro proprio a quegli enti di minori dimensioni che risultano spesso destinatari di somme di modesta entità e, come tali, penalizzati rispetto ad enti che dispongono invece di forme di organizzazione più strutturate. Vincenzo CASO (M5S) chiede delucidazioni in merito alla effettiva nozione di «scelte non espresse dai contribuenti» nel caso del 5 per mille. Il Viceministro Enrico MORANDO, nel rilevare preliminarmente che nel caso del 5 per mille la nozione di «inoptato» non risulta assimilabile a quanto avviene nel caso dell 8 per mille, ribadisce che, come in precedenza già evidenziato, per scelte non espresse dai contribuenti si intendono le scelte per le quali il contribuente, pur optando per una certa tipologia generale di intervento, non ha tuttavia indicato il codice fiscale dell ente beneficiario o ha indicato un codice fiscale errato. Edoardo FANUCCI, presidente, nel convenire con quanto testé ribadito dal Viceministro Morando, esprime apprezzamento per il proficuo lavoro svolto in sede istruttoria dal relatore. Vincenzo CASO (M5S) preannunzia il voto di astensione del gruppo MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore, non condividendo l eventuale previsione esplicita, in sede di riparto delle risorse relative alle scelte non espresse dai contribuenti, di un ordine esclusivo di priorità in favore di una determinata categoria di enti. La Commissione approva la proposta di parere del relatore. La seduta termina alle UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI L ufficio di presidenza si è riunito dalle alle AVVERTENZA Il seguente punto all ordine del giorno non è stato trattato: SEDE REFERENTE Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

70 Giovedì 22 giugno Commissione V ALLEGATO 1 Introduzione dell articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all articolo 9 del decretolegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C e abb. DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

71 Giovedì 22 giugno Commissione V

72 Giovedì 22 giugno Commissione V

73 Giovedì 22 giugno Commissione V

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