Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
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- Costantino Fede
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1 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO G. Deledda di Scuola dell Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado Via Elini, s.n.c. Tel NUIC83200L@pec.istruzione.it NUIC83200L@istruzione.it Cod.Fiscale codice univoco ufficio UFQ4FL ILBONO - (Ogliastra) Prot.n Ilbono, A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA ARZANA ELINI - ILBONO ALBO e SITO WEB D ISTITUTO Oggetto: Vigilanza sugli alunni. Tutto il personale deve essere ben cosciente delle responsabilità che gravano sulla scuola riguardo alla vigilanza sugli alunni. Di seguito si forniscono quindi le seguenti istruzioni operative. L arco temporale di estensione dell obbligo di vigilanza in capo alla scuola va dal momento in cui inizia l affidamento fino a quando lo studente rientra nella sfera di competenza della potestà familiare. In caso di minori si consideri che, se non riconsegnati ai genitori, vanno lasciati in luogo dove normalmente non sussistano situazioni di pericolo o in condizioni organizzative tali da non porre a repentaglio l incolumità degli alunni. Per contro la scuola non è esonerata dalle proprie responsabilità in presenza di espressa autorizzazione dei genitori finalizzata a consentire che non si adottino misure (es. all uscita da scuola) che assicurino l incolumità del minore, autorizzazione che al contrario può risolversi in ammissione implicita dell omissione di vigilanza. La valutazione del rischio e l adozione delle misure di prevenzione sono quindi effettuate esclusivamente dall istituzione scolastica sulla base delle età del minore e delle condizioni ambientali. ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI PERSONALE DOCENTE I docenti sono tenuti alla vigilanza sugli alunni durante l orario di lezione ed inoltre nei 5 minuti precedenti la prima ora di lezione, durante i cambi dell ora, l intervallo, gli spostamenti da e per laboratori e palestre e al momento dell uscita dalla scuola. Inoltre ciascun docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali dell istituto e ad attuare le misure organizzative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e l incolumità degli studenti, facendo attenzione che: - gli alunni stiano lontani da fonti di pericolo, - gli alunni restino in classe e non sostino nei corridoi durante il cambio dell ora; - il Capo d istituto o i suoi collaboratori siano tempestivamente informati di eventuali comportamenti a rischio e assenze ingiustificate di alunni dalle aule;
2 - il docente deve adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione, in particolare perché - gli studenti tengano un comportamento consono; - i banchi e le aule, sia normali che speciali, siano lasciate in ordine e pulite; - le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale; - non si fumi all interno dell istituto, segnalando alla presidenza eventuali infrazioni rilevate; - i telefoni cellulari restino spenti durante le lezioni. Entrata alunni L ingresso e l uscita dagli alunni avviene sulla base degli orari stabiliti per ciascun plesso. L obbligo di vigilanza degli insegnanti ha inizio al suono della prima campanella. In particolare i docenti sono tenuti: ad accogliere la classe all ingresso della scuola e ad accompagnarli fino in aula; a fare l appello (per il docente della prima ora) annotando sul registro di classe i nomi degli alunni assenti; a verificare, controfirmare e annotare sul registro le giustificazioni di assenza e ritardo; richiedere la presentazione del certificato medico per le assenze superiori ai 5 giorni; a riporre all interno del registro di classe i certificati di giustificazione; a registrare sul registro di classe l eventuale mancata esibizione della giustificazione onde permetterne il controllo al collega della prima ora il giorno successivo; a segnalare tempestivamente eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose, reiterate in particolari giorni, periodiche rilevate alla presidenza, al fine di attivare le opportune comunicazioni alla famiglia. Avvicendamento degli insegnanti al cambio di lezione È necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti da un aula all altra deve essere effettuato più celermente possibile. Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico per la sorveglianza e, in ogni caso, è tenuto ad effettuare lo scambio nel tempo più breve possibile. Se l insegnante è libero nell ora successiva deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe dell insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l immediata presenza in altra classe. I docenti che prendono servizio dopo la prima ora sono tenuti al rispetto della massima puntualità. Vigilanza in classe I docenti devono adottare in via preventiva tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe. È fatto divieto assoluto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall aula e lasciare incustodita la classe durante l ora di lezione; in caso di grave necessità e per un tempo limitato e strettamente necessario è possibile chiedere l aiuto di un collaboratore scolastico per la sorveglianza della classe. Anche per evitare un inopportuno affollamento dei servizi, durante le lezioni i docenti sono tenuti rigorosamente a non far uscire più di un alunno per volta e solo per brevi periodi. Intervallo delle lezioni
3 Anche durante l intervallo delle lezioni la sorveglianza deve essere attiva e costante e non è consentito lasciare gli alunni da soli. Gli studenti sono affidati alla vigilanza dei docenti sulla base delle disposizioni predisposte dal Dirigente scolastico riguardo all orario settimanale. In particolare i docenti sono tenuti: a) a non lasciare l aula; b) a sorvegliare durante l intervallo tutti gli alunni presenti e ad intervenire nei confronti di qualsiasi studente, anche di altre classi, affinché tenga un comportamento irreprensibile e consono al rispetto delle regole della civile convivenza. Al suono della campanella che segnala la fine dell intervallo i docenti di sorveglianza esauriscono il proprio compito, che contestualmente si trasferisce agli insegnanti dell ora di lezione successiva. Agli insegnanti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, spettano i turni di sorveglianza come già assegnati dall Orario delle Lezioni al docente sostituito. Spostamenti tra aule e/o edifici Spetta ai docenti di Educazione Fisica accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del personale ausiliario specificamente incaricato dal Direttore SGA. Per i trasferimenti da un aula ad altra, come anche nelle aule speciali e nei laboratori, gli alunni devono essere accompagnati dall insegnante con cui faranno lezione, che li riporta poi nella loro aula al termine dell attività affidandoli all insegnante dell ora successiva al suono della campanella. Se il termine dell ora coincide con la fine dell orario delle lezioni, l insegnante che ha effettuato il trasferimento accompagna la classe all uscita dalla scuola. Uscita alunni Durante l orario scolastico, gli alunni possono uscire dalla scuola solo per validi motivi se accompagnati da un genitore che firmerà l apposito registro. Il docente presente in classe annoterà sul registro di classe l ora di uscita e l adulto accompagnatore. Dopo il suono della campanella che indica il termine delle lezioni il docente dell ultima ora assiste all uscita degli alunni dall aula e li accompagna fino all ingresso della scuola, accertandosi che gli alunni escano ordinatamente. ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO I collaboratori scolastici nell ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale svolgono servizio di accoglienza e sorveglianza nei locali della scuola, collaborando con il personale docente, in particolar modo nei momenti della giornata scolastica in cui massima è la presenza degli studenti fuori dalle aule (entrata, uscita, intervallo) e vigilano sugli alunni a loro affidati per casi di particolare urgenza e necessità. In particolare i collaboratori scolastici sono tenuti: a custodire e sorvegliare l ingresso della scuola, con apertura e chiusura della stesso; ad assistere gli alunni portatori di handicap, fornendo ad essi aiuto per l accesso alla struttura scolastica e il movimento all interno di essa; a non lasciare il settore loro affidato compatibilmente con i rispettivi turni di presenza; a sorvegliare sempre e in particolare durante l intervallo i servizi igienici;
4 ad avvertire il Dirigente Scolastico o il suo delegato di ogni fatto che possa turbare il regolare svolgimento delle lezioni o che costituisca infrazione al regolamento di Istituto. Alternanza dei docenti nelle classi Alla vigilanza degli alunni durante il cambio dell ora contribuiscono i Collaboratori scolastici in servizio nella parte di piano in cui è ubicata l aula. Vigilanza durante le ore di lezione I collaboratori scolastici sono tenuti: a sorvegliare gli alunni nelle aule, nei laboratori, negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti; a vigilare sugli alunni autorizzati dall insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall aula, pur rimanendo nell ambito dell istituto. Intervallo delle lezioni Durante l intervallo delle lezioni è necessario che il personale collaboratore scolastico di turno collabori con il personale docente alla vigilanza sul comportamento degli alunni, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose. Spostamenti tra aule e/o edifici Le mansioni di accompagnamento degli alunni durante il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa all interno dell istituto sono svolte anche dal personale ausiliario. Per i trasferimenti da un aula ad altra, come anche nelle officine e nei laboratori, all interno dell istituto, ove gli allievi non siano accompagnati dall insegnante con cui faranno lezione, spetta ai collaboratori scolastici la sorveglianza degli studenti. Uscita alunni I collaboratori scolastici assistono l uscita degli alunni dall edificio scolastico e svolgono custodia e sorveglianza generica sui locali anche nei momenti e successivi all orario delle attività didattiche. ISTRUZIONI OPERATIVE IN CASO DI INFORTUNIO DI UN ALUNNO Interventi di primo soccorso In caso di infortunio il personale presente deve: valutare con la massima attenzione le condizioni dell infortunato e chiamare gli addetti al primo soccorso perché effettuino i possibili interventi; contattare telefonicamente i genitori affinché siano informati delle condizioni dell alunno e possano intervenire immediatamente; se i genitori non sono reperibili ed è necessario, chiamare l ambulanza e seguire l alunno affidando il resto della classe ad altri docenti e/o ai collaboratori scolastici. È opportuno evitare di provvedere personalmente, di iniziativa del docente o del personale collaboratore scolastico, al trasporto dell alunno infortunato, salvo casi di estrema necessità, urgenza e impossibilità di adottare alcuna delle soluzioni di cui sopra. Non è possibile da parte del personale della scuola somministrare medicinali agli alunni; in casi particolari le famiglia devono farne richiesta al Dirigente scolastico, che impartisce le eventuali opportune istruzioni.
5 Informazione del dirigente scolastico In caso di infortunio, anche se con lesioni di lieve entità, il personale preposto alla vigilanza, docente o collaboratore scolastico, ha l obbligo di darne immediata notizia al dirigente scolastico e presentare, con la massima tempestività e comunque entro le 24 ore, relazione scritta sull accaduto in modo che questi sia messo in grado di: - appurare i fatti e le responsabilità ed attivare le procedure opportune; - compilare la denuncia da inviare all Istituto Assicurativo e all INAIL. È necessario fornire tutte le notizie utili ad avere cognizione completa ed esatta sulle modalità del fatto. In effetti l immediata acquisizione degli elementi informativi permette: - di appurare circostanze che a distanza di tempo sarebbe difficile ricostruire con precisione, - avere chiara cognizione di come si sono svolti i fatti per poter individuare con precisione eventuali responsabilità. Alla relazione scritta dal docente e da eventuali testimoni, va allegata anche la segnalazione di primo soccorso predisposta dagli addetti. Responsabilità del personale L azione o l omissione del personale si deve porre come causa efficiente e decisiva del danno perché egli sia chiamato a risponderne. Pertanto, per evitare che si creino le premesse di eventuali responsabilità civili e penali, il docente o il collaboratore scolastico deve essere sempre in grado di dimostrare: di essersi trovato in condizione di vigilare e di aver assolto correttamente ai propri obblighi di servizio, ognuno in base alle proprie mansioni; di non aver potuto evitare l evento, pur essendo presente, perché verificatosi in modo imprevedibile, repentino ed improvviso; di aver adottato le opportune cautele e di non aver violato le norme di comune prudenza e perizia. NORME - INDICAZIONI Due esigenze contrastano: l obbligo di sorveglianza e di vigilanza: la Scuola deve tutelare l integrità fisica degli alunni; l Amministrazione scolastica non dovrebbe comunque essere oltremodo esposta al rischio di responsabilità risarcitoria. Gli artt e 2048 del Codice civile riguardano le responsabilità connesse all obbligo di vigilanza sugli alunni minori: art. 2047: "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". art. 2048: "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza. Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". Si aggiunge l art. 61 della legge 11/07/80, n. 312: La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, educativo e non docente della scuola materna, elementare ed artistica dello Stato e delle Istituzioni educative statali, per danni arrecati direttamente all'amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salva rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi".
6 Il concetto di dolo o colpa grave si integra col fatto che solo la repentinità e imprevedibilità dell evento sollevano il personale dall incorrere nella culpa in vigilando. Gli artt. 3, 4 e 8 del D.P.R. 808/03/99 n. 275, nel fissare i limiti dell autonomia delle Scuole, attribuiscono comunque a queste ultime la responsabilità organizzativa riguardo all oggetto. Il discrimine è chiaro: la Scuola deve tener conto dell età del minore affidatogli e delle condizioni ambientali, al riguardo la Cassazione, con sentenze nn del 23/6/93 Sez. III e del 10/12/98 Sez. III, si è così espressa: "In tema di responsabilità civile degli insegnanti per i danni cagionati da fatti illeciti di loro allievi, il dovere di vigilanza imposto ai docenti dall'art C.C. non ha carattere assoluto, bensì relativo, occorrendo correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni, di modo che, con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purchè non manchino le necessarie misure organizzative idonee ad evitare il danno". È ancora da ricordare che l Avvocatura dello Stato ha invitato a non considerare valide le cosiddette liberatorie, con le quali spesso il genitore invita a far uscire da solo, o, peggio, prima, il minore da scuola, in quanto il fatto che la Scuola fosse a conoscenza del mancato passaggio, nella sorveglianza, dalla scuola alla famiglia, rappresenterebbe una negligenza grave e una coassunzione di responsabilità. In conclusione si rammenta: che le misure organizzative vigenti sono elencate nell art. 12, e in particolare nei punti e 12.03, del Regolamento d Istituto vigente, disponibile anche sul sito web di Istituto; da tenere presenti nel consueto spirito di collaborazione e di fattiva assunzione di responsabilità che caratterizza, e ha caratterizzato finora, l operato di insegnanti e collaboratori; che la vigilanza sugli alunni passa senza interruzione di continuità dalla famiglia alla scuola e dalla scuola alla famiglia nell ambito di un orario ben definito: quello appunto individuato come tempo scuola, dall ora di ingresso all ora di uscita; che il personale della scuola deve: 1. vigilare sull incolumità degli alunni in tutti i momenti della vita scolastica e in particolare nei momenti di spostamento, durante gli intervalli tra le lezioni, all entrata e all uscita da scuola degli alunni; 2. assicurarsi che all uscita da scuola, vengano evitate situazioni di rischio e/o di omessa o incompleta vigilanza, anche qualora questo dovesse rappresentare un aggravio di prestazione lavorativa; 3. nel caso in cui l alunno non venga prelevato da nessun adulto all uscita da scuola, informare immediatamente il personale di Segreteria; nel caso di reiterati, prolungati ritardi o totale inadempienza da parte delle famiglie, la scuola potrebbe prendere in considerazione l affidamento del minore a persona con autorità di pubblica sicurezza, segnalando il caso ai servizi sociali del Comune; 4. ad approfondire personalmente l argomento (si segnalano ad esempio, sull argomento, i seguenti indirizzi internet: sulla responsabilità giuridica dell insegnante, sulla vigilanza sul minore e responsabilità del docente; altro utile materiale si trova inserendo nei motori di ricerca le frasi (virgolette incluse) vigilanza sugli alunni, uscita da scuola, culpa in vigilando ); 5. ad avanzare proposte per una migliore organizzazione della vigilanza. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Antonio Tului (firmato digitalmente)
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