Anno scolastico
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1 ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE CARLO GALLINI VOGHERA (PV) Corso Rosselli, 22 Codice fiscale e Partita IVA tel FAX Posta Elettronica: pvta01000p@pec.istruzione.it - pvta01000p@istruzione.it Sito INTERNET: Certificazione UNI EN 1SO 9001:2008 n ALLEGATO AL PIANO TRIENNALE DELL OFFERTA FORMATIVA REGOLAMENTO CONVITTO Anno scolastico Approvato dal Collegio docenti del 24 ottobre 2017 delibera n. 3 Deliberato dal Consiglio d Istituto il 28 ottobre 2017 delibera n. 3 Il presente documento è composto da n 5 pagine IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Silvana Bassi Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'amministrazione Digitale e normativa connessa Voghera, 28 ottobre
2 Art. 1 (Premessa) 1. Il Convitto annesso all'i.t.a.s. C. Gallini è l'istituzione che assicura il carattere residenziale dei corsi di studio, consentendo agli allievi di frequentare la scuola con maggior comodità e profitto; rappresenta un mezzo idoneo a rendere più proficui sia l'insegnamento, sia l'opera educativa di formazione umana e sociale degli allievi. 2. Esso contribuisce a: a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che determinano il disadattamento degli studenti; b) facilitare la frequenza alla scuola agli alunni provenienti da zone la cui ubicazione determini situazioni di particolare disagio; c) garantire, attraverso la predisposizione di servizi collettivi, la piena ed omogenea funzione educativa della scuola. 3. Il Convitto è, quindi, parte integrante dell'istituto a cui è annesso a norma dell'art. 20 della Legge 20/6/1931 n. 889 e ne costituisce una attività educativa permanente. Art. 2 (Direzione del Convitto) 1. La direzione del Convitto è affidata al Dirigente Scolastico o, in assenza, a un sostituto, che si avvalgono dell'opera del personale Educativo previsto dalla pianta organica. L'incarico della vigilanza generale del Convitto è conferito dal Dirigente Scolastico a un Delegato, che coadiuva il Capo di Istituto secondo le direttive impartite dal medesimo nella sua competenza. Art. 3 (Ammissione al Convitto) 1. I genitori degli alunni aspiranti all'ammissione in Convitto devono inoltrare domanda, entro i termini di iscrizione all anno scolastico successivo, in carta semplice, firmata da chi esercita la patria potestà, indirizzata al Dirigente Scolastico, con la quale si impegnano al pagamento della retta e di quanto altro dovuto, e dichiarano di essere a conoscenza delle norme che regolano la vita convittuale ed i rapporti scuola-famiglia. Qualora si tratti di studenti maggiorenni, la domanda deve essere firmata dall interessato e controfirmata, per garanzia, da un genitore. 2. Per coloro che, per qualsiasi ragione, fossero stati allontanati da altri collegi, l accoglimento della domanda è subordinato alla deliberazione della Giunta Esecutiva. 3. Alla domanda di ammissione deve essere allegato un certificato medico attestante che non esistono impedimenti alla vita collegiale sotto il profilo sanitario. La Direzione, prima di ammettere definitivamente l allievo, può far eseguire una visita di controllo dall Ufficiale sanitario. Art. 4 (Criteri ammissione al Convitto) 1. Il Consiglio di Istituto, con propria delibera, indica il numero massimo di convittori e semiconvittori da ammettere in relazione alle strutture esistenti, in modo da garantire una convivenza funzionale ai fini di quella formazione umana che il Convitto si prefigge, pur nel rispetto della personalità degli ospiti. 2. Se le domande di ammissione sono superiori alla disponibilità dei posti, la Giunta Esecutiva, integrata dal Delegato, procede alla formazione di una graduatoria, tenendo presenti i seguenti criteri: a) merito scolastico, quale criterio di ammissione e di permanenza nel corso degli anni (art. 14 del Regolamento); b) grave difficoltà di raggiungere la scuola; c) residenza in Provincia di Pavia e in Province prive di Istituti Tecnici Agrari e indirizzo Chimico; Art. 5 (Rette) 1. La retta è fissata annualmente dal Consiglio di Istituto, tenendo presente che le norme amministrative e contabili dispongono che entrate e spese per il funzionamento del Convitto devono risultare a pareggio, e deve essere versata in rate anticipate secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Istituto e tramite conto corrente postale. 2. La retta dà diritto al vitto, all'alloggio, alla lavatura e stiratura ed al rammendo degli effetti del corredo, nonché ad usufruire di tutte le attrezzature pertinenti alla vita convittuale. 3. Come previsto dalle norme vigenti, essa copre tutte le spese generali inerenti al funzionamento, ad eccezione delle spese per il personale. 4. Ogni nuovo convittore, all atto dell accettazione del posto in Convitto, è tenuto al versamento della I^ rata della retta (in nessun caso restituibile), a garanzia dell'impegno assunto. 2
3 5. Non è consentita la restituzione di quote di rette già versate, salvo il caso di alunno che sia costretto ad abbandonare il Convitto per provate ragioni di salute o per altri motivi la cui valutazione è rimessa al Consiglio di Istituto. Art. 6 (Mensa del Convitto) 1. Il pasto è eguale per tutti. 2. La somministrazione del vitto speciale è concessa in caso di necessità riconosciuta dal medico curante. 3. Alla formazione del menù provvede, sulla base di una tabella dietetica, il Direttore del Convitto o suo Delegato e il cuoco. 4. Alla mensa del Convitto possono essere ammessi il personale della scuola e gli studenti che ne facciano richiesta, nei limiti delle disponibilità ricettive. 5. Essa può rimanere aperta, se necessario, anche durante le sessioni d'esame. 6. Il prezzo del pasto è fissato annualmente dal Consiglio di Istituto. Art. 7 (Corredo personale alunno convittore) 1. Ogni convittore deve essere fornito di corredo personale cifrato, nonché di biancheria da letto in quantità tale da consentire il cambio. Art. 8 (Orario apertura Convitto) 1. Il Convitto rimane aperto per tutta la durata delle lezioni. 2. Il Convitto non risponde degli oggetti personali dei convittori, oggetti di valore e del denaro. 3. La vita del Convitto è regolata da un orario, subordinato all orario scolastico, fissato dal Direttore del Convitto, sentito il parere degli Educatori. Art. 9 (Accesso pertinenze e locali della Scuola da parte dei Convittori) 1. Durante la ricreazione i convittori possono uscire dal cortile interno, sostare nelle immediate adiacenze e usufruire degli impianti sportivi, accedere alla camerata per giustificati motivi. 2. L accesso in palestra è consentito a condizione che sia in servizio un docente di Scienze Motorie dell Istituto o anche da un istitutore (come previsto dal CCNL) che esercitino vigilanza. 3. I convittori potranno assistere alle trasmissioni televisive, durante le ore di ricreazione e nelle ore serali, di norma non oltre le ore 23. Art. 10 (Permessi uscita alunni Convittori) 1. Ai convittori sono concesse un massimo di 10 ore settimanali di libera uscita pomeridiana, autogestite e programmate giornalmente dalle ore 17,00 alle ore Per i soli convittori maggiorenni, si possono aggiungere ulteriori 10 ore di libera uscita serale, dalle ore alle ore Le libere uscite sono subordinate a una dichiarazione annuale con la quale il convittore maggiorenne e i genitori, entrambi sottoscriventi, sollevano l Amministrazione e tutto il personale del Convitto da ogni responsabilità per fatti o incidenti che si possono verificare, per qualsiasi ragione, durante la permanenza all esterno. 3. Ogni uscita e rientro devono essere annotati da ciascun convittore su apposito modulo. 4. Premesso che in nessun caso è consentito ai convittori di allontanarsi dal Convitto arbitrariamente, nell ipotesi in cui ciò avvenisse, la Direzione, oltre a deliberare sanzioni disciplinari adeguate, si riserva di contattare le Forze dell Ordine competenti, allo scopo di evitare possibili ripercussioni civili e penali nei confronti del personale del Convitto. Art. 11 (Modalità uscita e rientro in Convitto) 1. I convittori sono tenuti a lasciare il Convitto nel giorno antecedente il festivo entro le ore 13,30 nonché entro le ore 17 qualora siano previste lezioni pomeridiane. 2. Il rientro in Convitto è consentito dalle ore 7.30 del giorno di ripresa delle lezioni. 3. In caso di impossibilitato rientro, la famiglia è tenuta a darne tempestiva comunicazione all Istitutore di servizio, motivando l eccezionale circostanza. 3
4 4. Per necessità particolari possono essere concessi permessi per rientrare in famiglia, compatibilmente con gli orari e le esigenze scolastiche. Detti permessi sono subordinati ad una richiesta scritta e motivata dei genitori, in caso di convittore maggiorenne dal convittore stesso. 5. Le richieste di uscita a carattere eccezionale debbono essere sottoposte all'approvazione della Direzione, quelle infrasettimanali di libera uscita all approvazione dell Istitutore in servizio. Possono essere sospese in qualunque momento, qualora il comportamento dei beneficiari ne fornisca il motivo, nonché per esigenze particolari della Scuola o del Convitto. Art. 12 (Disposizioni specifiche per i Convittori) 1. I convittori devono contribuire al buon funzionamento del Convitto, comportarsi con senso di responsabilità in ogni occasione e mantenere ovunque un contegno improntato a senso di civismo. 2. In particolare sono tenuti a seguire le prescrizioni e le indicazioni del personale Educativo, a rispettare l'orario, a frequentare regolarmente le lezioni e a non assentarsi se non per malattia o per altre motivate ragioni. 3. E vietato fumare in ogni locale interno e in tutte le aree esterne di pertinenza del Convitto Nazionale, secondo la normativa vigente correre nelle scale e nei corridoi durante gli spostamenti allontanarsi dai locali assegnati se non previa autorizzazione degli educatori chiudersi a chiave all interno della propria camera detenere alcolici detenere e assumere farmaci se non autorizzati dal medico detenere e utilizzare fornelli o pentole elettriche detenere coltelli o altri oggetti atti ad offendere assumere, detenere o divulgare sostanze stupefacenti di qualsiasi natura, composizione o provenienza violare le norme di sicurezza introdurre in convitto persone estranee non espressamente autorizzate 4. Sono d obbligo diligenza e puntualità indossare abbigliamento consono all ambiente comunitario-convittuale mantenere atteggiamenti riguardosi nei confronti di compagni, educatori e altri operatori dell Istituto 5. Durante le ore di studio il convittore è tenuto ad adempiere al suo dovere di studente ed a mantenere un comportamento adeguato evitando di causare disturbo ai compagni. 6. I convittori impegnati in eventuali ricerche o lavori di gruppo dovranno in ogni caso agire nel rispetto del diritto allo studio degli altri compagni. In casi particolari, e con preavviso all'istitutore, potrà essere utilizzata un aula della scuola, od altro locale idoneo, per lavori di gruppo fra più convittori. 7. Ogni convittore è tenuto a rispettare gli ambienti, i mobili, gli arredi e quanto altro in dotazione al Convitto. In caso di danni il responsabile è tenuto al risarcimento, che sarà a carico di tutti i convittori nel caso che non venga individuato il responsabile. 8. E fatto divieto ai convittori di circolare con mezzi di locomozione a motore propri o altrui in tutti gli spazi pertinenti all'istituto. Art. 13 (Rapporti Scuola-famiglia) 1. Nell'intento di rendere proficui i rapporti scuola-famiglia, i genitori degli alunni convittori sono tenuti a conferire con gli Istitutori almeno una volta al mese, possibilmente al sabato entro le ore Quando vengono effettuati cortei, manifestazioni e simili per i quali viene chiesto il permesso di uscita dalla scuola, per gli alunni convittori la richiesta sarà fatta dall'istitutore in servizio a condizione che all inizio dell a. s. la famiglia abbia espressamente sottoscritto autorizzazione in questo senso. Art. 14 (Disciplina) 1. Verso i convittori che, nonostante l'opera di convincimento per facilitare il loro inserimento nella comunità, recidivamente disattendono le norme di vita convittuale, si può intervenire a seconda della gravità della mancanza, con: a) richiamo verbale e/o sospensione dei permessi di uscita; b) richiamo scritto, di cui viene data comunicazione alla famiglia; c) allontanamento temporaneo dal Convitto (fino a 10 giorni); d) allontanamento permanente dal Convitto nel corso dell'anno. 2. Il provvedimento di cui alla lettera a) è disposto dal Direttore del Convitto o dagli Educatori; quello di cui alla lettera b) e c) dal Direttore su proposta degli Educatori; quello di cui alla lettera d) dal Direttore del Convitto e dal Consiglio di Istituto. 4
5 3. Al convittore che ha commesso la grave infrazione deve essere fatta per iscritto la contestazione dell'addebito mossogli, con l'invito a presentare giustificazioni e prove a suo discarico. Il convittore ha facoltà di esprimere verbalmente e per iscritto le sue dichiarazioni, di indicare testimoni e produrre documenti, nonché di essere presente in tutte le fasi della procedura e di farsi assistere dal genitore o da altra persona di propria fiducia scelta nell'ambito delle componenti scolastiche. Art. 14 (Criteri ammissione) 1. In considerazione delle finalità che il Convitto si prefigge e tenuto conto del numero limitato di posti, non sono riammessi in Convitto: a) coloro che sono dichiarati respinti nell'anno scolastico precedente; b) coloro che hanno mantenuto comportamento scorretto o dimostrato insofferenza alla vita collegiale e scarso impegno per lo studio. 2. Per i ripetenti la Giunta Esecutiva può deliberare la loro riammissione solo nel caso in cui il Consiglio di classe dichiari l'esistenza di cause e condizioni particolari che possono avere impedito un rendimento scolastico normale. 3. Per i casi del punto b) delibera la Giunta Esecutiva su proposta del Direttore del Convitto e del suo Delegato. Art. 15 (Servizio sanitario) 1. Il servizio sanitario è affidato dal Consiglio di Istituto ad un medico di provata capacità. 2. L'onorario del sanitario è a carico del bilancio dell'istituto. 3. Il medico visita e cura i convittori quando se ne presenti la necessità; esegue di sua iniziativa o a richiesta ispezioni igieniche ai locali; propone l allontanamento dal Convitto degli alunni non adatti alla vita in comune, il ricovero in ospedale di alunni sospetti di malattie infettive, le disinfezioni straordinarie e le cautele necessarie per tutelare l igiene del Convitto. 4. E presente nella Scuola, in servizio stabile, un infermiere con il seguente orario di servizio: dal Lunedì al Venerdì dalle ore alle ore Art. 15 (Conclusioni) 1. Il Direttore del Convitto può adottare provvedimenti di emergenza per assicurare il funzionamento e la sicurezza del Convitto. 2. Eventuali variazioni e modifiche del presente regolamento possono essere deliberate esclusivamente dal Consiglio di Istituto. FIRMA PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE: Lo studente convittore Il genitore Il genitore Data 5
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