PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

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1 PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA REGOLAMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E PER LA CONCESSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI ALL ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO. Approvato con deliberazione del consiglio provinciale n. 42 del 27/4/1995 e modificato con deliberazione n. 29 del 27/11/2007.

2 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 Normativa di riferimento Il presente regolamento è adottato ai sensi dell art. 2,comma 3 della L. 8/8/1991 n. 264, con la quale è stata disciplinata l attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, e dell art. 2 comma 2 del decreto 9/12/1992 del Ministro dei trasporti con il quale sono stati determinati i criteri per la programmazione numerica a livello provinciale delle autorizzazioni all esercizio dell attività medesima. Le disposizioni che seguono tengono conto dell adeguamento della normativa in questione derivante dalla legge n. 11. Art.2 Ambito di applicazione L attività disciplinata del presente regolamento attiene all esercizio delle sottoelencate prestazioni effettuate a titolo oneroso da imprese o società per incarico di qualsiasi soggetto interessato: consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi ai tipi di operazioni di cui alla tabella 3 allegata alla legge 1/12/1986 n.870 e successive modificazioni e integrazioni; consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, connessi all esercizio dell attività di autotrasporto di cose o relativi ad iscrizioni, variazioni, cancellazioni e certificazioni connesse all albo di cui alla legge 06/06/1974 n.298 e successive modificazioni e integrazioni; consulenza, assistenza e adempimenti relativi a istanze, richieste e scritture private inerenti a veicoli, natanti e relativi conducenti, la cui sottoscrizione sia soggetta o meno ad essere autenticata, e relativi adempimenti di regolarizzazione fiscale; consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi alle formalità inerenti alla tenuta del pubblico registro automobilistico, secondo le voci di cui all allegato B del decreto legislativo

3 luogotenenziale 18/06/1945 n.399 concernente la tabella degli emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico, e successive modificazioni e integrazioni; consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, per conversioni di documenti esteri e militari relativi a veicoli, natanti e relativi conducenti; consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, comunque imposti da leggi o regolamento relativamente a veicoli, natanti e relativi conducenti. CAPO II PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE DELLE AUTORIZZAZIONI Art.3 Determinazione numerica delle autorizzazioni L attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata nel territorio provinciale da imprese o da società (in seguito definite anche agenzie) autorizzate dalla Provincia Regionale di Siracusa. Il numero delle autorizzazioni da determinare annualmente su base provinciale è dato dalla relazione n= v/2.400 in cui: n= numero delle aziende; v= numero dei veicoli circolari immatricolati in provincia. Se, in base alla determinazione eseguita secondo il precedente comma, il numero delle autorizzazioni da concedere risultasse inferiore al numero delle imprese o società già operanti sul territorio provinciale, nell anno considerato non si procede al rilascio di nuove autorizzazioni. Nel caso in cui il numero delle imprese o società operanti nel territorio fosse inferiore rispetto al numero programmato delle autorizzazioni, determinato in base al precedente comma 2, nell anno considerato si procede al rilascio di nuove autorizzazioni nella misura pari alla differenza tra le agenzie programmate e quelle operanti. In regime transitorio si procede comunque al rilascio di autorizzazioni, anche in soprannumero, alle agenzie già operanti sul territorio alla data del 05/09/1991 in base alla licenza di cui all art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18/06/1931 n.773, in modo da garantire la riconversione di tutte le licenze valide ed operanti alla data di entrata in vigore della legge 08/08/1991 n.264. Si procede, altresì, al rilascio di autorizzazioni in soprannumero nel caso di cessione per atto inter vivos o mortis causa di agenzie già operanti alla medesima data.

4 Art.4 Criteri per la distribuzione territoriale delle nuove agenzie Al fine di conseguire un progressivo ordinato ed equilibrato sviluppo del settore, i posti disponibili per l apertura di nuove agenzie, determinati ai sensi del precedente art. 3 comma 4, sono ripartiti nell ambito del territorio provinciale secondo priorità definite in base ai seguenti criteri: a) creazione dei servizi di consulenza nei Comuni o nei circondari intercomunali sprovvisti di agenzie per le quali si configurano indici potenziali di utenza superiori all indice provinciale programmato; b) potenziamento dei servizi di consulenza nei Comuni o nei circondari intercomunali in cui operano agenzie che presentano indici di utenza maggiori rispetto all indice provinciale programmato. Gli indici di cui al comma precedente sono dati dal rapporto tra il numero dei residenti nel territorio considerato ed il numero della agenzie ivi operanti o programmate. Art.5 Comuni con priorità di insediamento In applicazione dei criteri indicati al precedente art. 4, il dirigente preposto al settore che include il Servizio gestione autoscuole ed agenzie di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto determina la ripartizione dei posti disponibili, tra i Comuni della Provincia per i quali sussistono le condizioni per l insediamento di nuove agenzie di consulenza. La ripartizione è determinata dopo accertata dal dirigente indicato al comma 1, la consistenza numerica, su base provinciale delle agenzie da autorizzare. Il dirigente per l espletamento dei compiti ad esso demandati può avvalersi della consulenza dei rappresentanti di altri enti ed organismi pubblici, nonché dei rappresentanti dei Comuni e dei sindacati più rappresentativi della categoria appositamente convocati. Art.6 BANDO PUBBLICO Per la concessione delle nuove autorizzazioni all esercizio dell attività di consulenza, la Provincia, ogni anno in cui ne ricorrono le condizioni, emana un bando pubblico nel quale sono indicati:

5 il numero della agenzie da autorizzare; i Comune della Provincia con priorità di insediamento; i requisiti richiesti per il conseguimento della autorizzazione; il termine perentorio di presentazione delle istanze con relativa documentazione preliminare; i criteri e le modalità per le valutazione delle istanze e la concessione dell autorizzazione. Al bando viene data ampia divulgazione mediante pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nonché mediante affissione per almeno 30 giorni all albo pretorio dei Comuni della Provincia ed all albo della Provincia. Art.7 Criteri di scelta delle istanze La graduatoria degli aspiranti alla concessione delle nuove autorizzazioni è formulata da una Commissione composta da: a) il dirigente preposto al settore che include il Servizio gestione autoscuole ed agenzie di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che la presiede; b) il Segretario Generale della Provincia o un suo delegato c) il Comandante della Polizia Provinciale o un suo delegato. Svolge le funzioni di segretario della Commissione un funzionario provinciale con qualifica non inferiore alla sesta. I criteri per la predisposizione della graduatoria di cui al comma precedente sono i seguenti: a) Professionalità ed esperienza nel settore Verranno attribuiti 3 punti per ogni anno di servizio documentato (0.25 per ogni mese o per frazioni superiori a 16 giorni per un massimo di 10 anni) prestato dal titolare dell attestato di idoneità professionale in qualità di dipendente o collaboratore professionale o socio lavoratore presso uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Il servizio dovrà essere documentato tramite presentazione del libretto di lavoro e/o contratto professionale o di autocertificazione resa nelle forme di legge a firma dell interessato. b) Informatizzazione Il punteggio di cui al precedente punto a) verrà raddoppiato qualora lo studio di consulenza automobilistica presso il quale il titolare dell attestato di idoneità professionale ha prestato servizio sia informatizzato. Per informatizzazione s intende in particolare l attivazione del

6 collegamento con il CED della Motorizzazione Civile e della A.C.I. P.R.A. Farà quindi fede al riguardo l autocertificazione prodotta dall interessato relativamente alla data di autorizzazione a tali collegamenti da parte degli Enti. c) Disponibilità all utilizzo di supporti informatici hardware e software. Verrà attribuito un punteggio di 3 punti alle domande attestanti l impegno ad acquisire almeno: un personal computer con caratteristiche tecniche adeguate agli standard di mercato; software in grado di coprire tutte le esigenze gestionali ed amministrative dell agenzia (da cui sia possibile, in particolare ottenere la stampa del libro giornale) ed integrato con i dati e le procedure ottenibili attraverso la connessione CED della Motorizzazione Civile e della A.C.I. P.R.A.; un modem con caratteristiche tecniche adeguate alle esigenze di connessione con i CED della Motorizzazione Civile e della A.C.I. P.R.A. software e quant altro necessario per la comunicazione attraverso strumenti di posta elettronica (anche con la Provincia mediante firma elettronica dei documenti) L impegno ad acquisire tali attrezzature dovrà essere certificato mediante la presentazione di un contratto preliminare di vendita (nei modi previsti dall art del Codice Civile) subordinato al rilascio dell autorizzazione. d) Livello di scolarizzazione raggiunto dal titolare dell idoneità professionale Verranno attribuiti i seguenti punteggi: diploma di laurea breve: 2 punti diploma di laurea: 3 punti Per quanti in possesso dell attestato di idoneità professionale sono già titolari di autorizzazione rilasciata per gestire un agenzia i punteggi previsti ai comma precedente alle lettere a) b) c) d) assumono valore zero. Tale disposizione si applica ai titolari di imprese individuali ed ai soci non lavoratori di società. Per tutti i partecipanti a parità di condizioni sono stabilite le seguenti preferenze: a) Possesso di laurea in materia attinente; b) la minore età c) la residenza nel Comune prescelto d) il titolo di studio Non sono ammessi in graduatoria:

7 a) i titolari di autorizzazioni per gestire una agenzia che hanno subito un provvedimento di sospensione dell attività nell ultimo biennio, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione; b) coloro che hanno subito un provvedimento di revoca dell autorizzazione a gestire una agenzia nell ultimo quinquennio salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione. In caso di mobilità volontaria i titolari di agenzie, con sede in comuni che registrano esuberi verranno collocati in una graduatoria preferenziale. I criteri per la predisposizione della graduatoria preferenziale sono i seguenti: a) anzianità di attività con l avvertenza che: per coloro che esercitano sulla base di una autorizzazione provinciale avuta in conversione della licenza a loro intestata rilasciata dal questore ai sensi dell art. 115 T.U.L.P.S. farà fede la data di rilascio di detta licenza. per coloro che esercitano sulla base di una autorizzazione provinciale avuta ai sensi commi 3,4 e 5 dell art. 4 legge 4 gennaio 1991 n.11 farà fede la data di rilascio di detta autorizzazione b) anzianità di possesso dell attestato di idoneità professionale; c) la minore età; d) la residenza nel Comune prescelto In caso di collocazione finale a pari merito, nella graduatoria ordinaria o in quella preferenziale si procederà a sorteggio. CAPO III RILASCIO AUTORIZZAZIONI Art.8 Presentazione istanze Entro il termine perentorio previsto nel bando, pena l esclusione da ogni valutazione le domande per l apertura di nuove agenzie, sottoscritte dai richiedenti con firma autenticata a norma degli artt. 20 e 26 della legge n. 15 e s.m.i devono essere inviate, a mezzo raccomandata postale alla Provincia Regionale di Siracusa Divisone Trasporti Via Malta n.106 Siracusa.

8 Le domande devono contenere la dichiarazione circa il possesso dei requisiti richiesti completa di allegati per ottenere l autorizzazione, l indicazione del Comuni in cui si intende svolgere l attività. Art.9 Documentazione requisiti I soggetti richiedenti, ai quali, a seguito delle risultanze dell istruttoria di cui al precedente art. 7, potrà essere concessa l autorizzazione all apertura di nuove agenzie, devono presentare alla Provincia entro il termine perentorio di 30 giorni della comunicazione loro effettuata con raccomandata postale con avviso di ricevimento, pena la decadenza dell istanza prodotta, la seguente documentazione: 1) certificato di cittadinanza o di residenza in Italia se trattasi di cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, a comprova anche del requisito della maggiore età del richiedente; 2) certificato del casellario giudiziario comprovante l inesistenza di condanne per i delitti di cui all art. 3 comma 1, lett.c) della legge n.264/91; 3) certificato Contestuale (certificato di Residenza e Stato di Famiglia) per la richiesta dell antimafia; 4) certificato dal quale risulti che il richiedente non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero che non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per la dichiarazione di fallimento; 5) attestato di idoneità professionale di cui all art. 5 della legge n.264/91 e titolo di studio, in originali o fotocopie autenticate; 6) ricevuta di versamento del contributo una tantum di cui all art. 8, comma 4, della legge n.264/91; 7) cauzione dell importo di L costituita mediante deposito presso il Tesoriere della Provincia di buono fruttifero postale o di buono fruttifero emesso da istituti e sezioni di credito speciale o dalla aziende di credito di cui all art.5 della legge bancaria. Tale cauzione può anche essere costituita da polizza fideiussoria oppure fideiussione bancaria periodicamente rinnovata; 8) ricevuta di versamento della tassa sulle concessioni governative riferita all anno solare di rilascio della autorizzazioni (stesso versamento eseguito negli anni successivi); 9) dimostrazione di adeguata capacità finanziaria mediante attestazione di affidamento per un importo pari a L rilasciata nelle varie forme tecniche da un azienda o istituto di

9 credito o da una società finanziaria con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi, secondo lo schema allegato al decreto del Ministro dei Trasporti; 10) planimetria dei locali da adibire all attività di consulenza aventi i seguenti requisiti: a) altezza minima nella misura prevista dal regolamento edilizio comunale; b) dotazione di un ufficio ed un archivio con almeno 30 mq di superficie complessiva, e non meno di 20 mq. utilizzabili per il primo se posto in ambienti diversi. L ufficio deve essere aerato ed illuminato e dotato di un arredamento atto a consentire un temporaneo agevole stazionamento del pubblico. Se l agenzia dovesse svolgere anche i compiti di autoscuola, i locali destinati alle due attività potranno avere in comune l ingresso e gli uffici di segreteria destinati al ricevimento del pubblico ed al conferimento degli incarichi. c) Servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed areati. Il richiedente deve anche fornire dimostrazione della disponibilità e dello stato di abitabilità o agibilità dei suddetti locali, mediante presentazione di valida documentazione. La Provincia, ai fini del rilascio dell autorizzazione, accerta l idoneità dei locali medesimi. Nel caso che il soggetto richiedente sia una impresa individuale, i requisiti relativi alla documentazione di cui al comma 1 attengono al titolare dell impresa. Nel caso che il soggetto richiedente sia una società i requisiti relativi ai documenti di cui ai punti 1), 2), 3), e 4) del comma 1 devono essere posseduti: a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone; b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandata semplice o in accomandita per azioni; c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società. Il requisito inerente all attestato di idoneità professionale, di cui al punto 5) deve essere posseduto da almeno uno dei soci sopraindicati. I requisiti relativi alla documentazione di cui ai punti 6), 7), 8), 9) e 10) fanno capo alla società. Art.10 Autorizzazioni L autorizzazione a svolgere l attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciata dalla Provincia con atto del Presidente o dell Assessore provinciale del ramo all uopo delegato.

10 L autorizzazione è rilasciata al titolare dell impresa individuale o alla società, che in possesso dei prescritti requisiti, hanno prodotto l intera e regolare documentazione di cui al precedente art. 9. Il procedimento per la concessione della autorizzazioni, da avviare d ufficio ove ricorrano le condizioni di cui al precedente art. 3 comma 4, si conclude entro 220 giorni dall inizio dell istruttoria degli atti da parte del competente settore Trasporti. Nell ambito di tale arco di tempo, entro 120 giorni dal ricevimento delle istanze presentate dagli interessati in esito al bando pubblico si conclude il sub-procedimento per il rilascio o il diniego motivato dell autorizzazione. Art.11 Obblighi del titolare dell autorizzazione Sono titolari dell autorizzazione di cui al precedente art. 10, il titolare dell impresa individuale o, nel caso di società, i soci di cui al comma 3 del precedente art. 9 in possesso dell attestato di idoneità professionale previsto dall art. 5 della legge n.264/1991. Il titolare dell autorizzazione ha la gestione diretta e personale dell agenzia ed assume la responsabilità professionale dell esercizio dell attività di consulenza. E fatto obbligo al titolare dell autorizzazione di: a) tenere permanentemente affissi nei locali dell agenzia ove vengono acquisiti gli incarichi dei committenti, l atto di autorizzazione e la tabella delle prestazioni di cui al precedente art. 2, nonché il listino delle tariffe ministeriali annuali minime e massime e di quelle praticate; b) non effettuare operazioni diverse dalle prestazioni consentite dall autorizzazione concessa; c) non praticare tariffe maggiori da quelle indicate nel relativo listino e non compiere operazioni o accettare commissioni riguardanti persone non munite di carta d identità o di altro documento fornito di fotografia rilasciato dalle Amministrazioni dello Stato. d) attenersi alle prescrizioni dell art.. 7 della legge n.264/91 nelle procedure per il rilascio delle ricevute sostitutive dei documenti di circolazione o dei documenti di abilitazione alla guida; e) tenere costantemente aggiornato il registro - giornale di cui all art. 6 della legge n.264/91 da mettere a disposizione delle autorità preposte ai controlli.

11 Art.12 Supplenza del titolare dell autorizzazione Il titolare dell autorizzazione, per far fronte alle necessità operative dell agenzia, nei casi di temporanea assenza o impedimento, può avvalersi di un sostituto suo rappresentante, per periodi di tempo limitati da annotare nel registro giornale e comunque complessivamente non superiori a tre mesi l anno, previo nulla osta della Provincia sulla base dei documenti comprovanti il possesso da parte del supplente dei requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del comma 1 del precedente art. 9. In presenza di particolari e prolungati stati di inidoneità fisica, validamente documentati, è possibile da parte del titolare, sempreché egli sia nelle condizioni di curare responsabilmente l attività di direzione dell agenzia richiedere ed ottenere dalla Provincia l autorizzazione a prolungare il periodo di fruizione della supplenza di cui al comma precedente. Nel caso di società, la supplenza, da attribuire ad uno dei soci di cui al comma 3 dell art. 9, è consentita, con le modalità e condizioni di cui ai commi precedenti, se il titolare dell autorizzazione è unico soggetto. Fermo restando che la responsabilità professionale dell attività esercitata, grava sul titolare dell autorizzazione anche nel caso di ricorso al sostituto, l impresa o la società possono avvalersi, per l espletamento degli adempimenti di carattere meramente esecutivo anche presso uffici pubblici, di propri dipendenti in possesso dei requisiti di cui ai punti 2), 3) e 4) del comma 1 del precedente art. 9. A questo fine, la Provincia, per consentire l identificazione di tale personale, sulla base della certificazione comprovante i suddetti requisiti e di apposita dichiarazione sulla sussistenza del rapporto di lavoro resa ai sensi degli artt. 4,20 e 26 della legge n.15/68 del titolare dell autorizzazione, rilascia agli interessati un tesserino di riconoscimento corredato di fotografia e vidimato semestralmente mediante apposizione di bollo riportante il semestre solare di validità. CAPO IV VIGILANZA E SANZIONI Art.13 Vigilanza La vigilanza sull attività di consulenza esercitata dalle imprese e dalle società autorizzate, e specificamente sugli obblighi indicati nel precedente art. 11 di cui è fatto carico ai titolari

12 dell autorizzazione, compete alla Provincia ed ai Comuni del territorio. Tale vigilanza si stende alla verifica periodica dei requisiti di idoneità dei locali destinati all utenza pubblica. La Provincia provvede alla vigilanza a mezzo del personale organicamente preposto a tali funzioni ed i Comuni a mezzo del corpo di polizia provinciale. Nelle more del reclutamento del personale dell area di vigilanza, la Giunta Provinciale può incaricare dei relativi controlli i funzionari della Divisione Trasporti. Ogni infrazione accertata dal personale addetto deve essere formalizzata attraverso apposito verbale e contestata o notificata al titolare dell autorizzazione e se del caso al suo sostituto con l osservanza delle procedure previste dalla legge 24/11/1981 n.689. Salvo l eventuale responsabilità civile e penale a carico del soggetto titolare, e la sospensione o la revoca dell autorizzazione per le violazioni della legge che regola la materia, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 14, corrispondenti alla tipologia di infrazione rilevata. Le somme dovute e non pagate nei tempi e nei modi prescritte, sono riscosse col procedimento di esecuzione forzata di cui all art. 27 della legge n.689/81, salvo ad esperire da parte degli interessati procedimento di opposizione all ordinanza-ingiunzione nei termini dell art.22 della legge medesima. All accertamento delle violazioni possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali trasmettono i relativi verbali di accertamento alla Provincia per i successivi provvedimenti di competenza oltre a darne diretta comunicazione al competente giudice penale nei casi in cui si configura reato a carico dei responsabili. Art. 14 Sanzioni Le sanzioni da applicare per le infrazioni accertate in ordine all esercizio dell attività di consulenza sono riportate nella tabella che segue: Infrazione Note Sanzione Amm.va del pagamento di un somma di denaro Persistenti e ripetute irregolarità nell esercizio dell attività di consulenza o inosservanza delle tariffe minime e massime stabilite ai sensi dell art. 8 Gravi abusi che abbiano comportato la revoca dell autorizzazione all esercizio dell attività di consulenza Esercizio dell attività di consulenza senza la prescritta autorizzazione Previo atto di diffida emanato dal Presidente della Provincia anche su iniziativa dei Comuni Si tratta di revoca diversa da quelle previsti dagli artt. 3 e 4, 7 comma. Salvo, in ogni caso, la responsabilità civile e penale. Ove manchi persino l attestato di idoneità professionale di cui all art. 5 si applica l art. 348 del codice penale da L a L da L a L da L a L

13 CAPO V DISPOSIZIONI FINALI Art.15 Attività di consulenza delle autoscuole L attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi dell art. 1 comma 3 della legge n.11 è esercitata anche dalle autoscuole limitatamente alle funzioni di assistenza ed agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida ed i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto. Nello svolgimento della suddetta attività si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla legge n.264/91 e specificatamente le disposizioni sugli obblighi, vigilanza e sanzioni di cui ai precedenti artt e 14 Art.16 Attività di consulenza delle delegazioni indirette dell ACI L attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata dagli uffici operanti in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club istituiti successivamente alla data del ai sensi dell art. 1 comma 4 della legge n.11/94 è soggetta ad autorizzazione della Provincia. Tale autorizzazione è rilasciata dall automobile club competente per gli uffici per i quali lo stesso avanza richiesta, purchè i soggetti titolari degli uffici medesimi siano in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 9 e comunque nel rispetto del relativo programma provinciale. Nei confronti dell automobile club competente per la suddetta attività si applicano le disposizioni in materia di vigilanza e sanzioni di cui agli artt. 13 e 14. Art.17 Cessioni e successioni Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio dell autorizzazione della Provincia, in sostituzione di quella del dante causa. Contestualmente alla revoca di quest ultima, l autorizzazione è rilasciata previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti da parte del richiedente.

14 In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell Impresa individuale, l attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificativi motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell attestato di idoneità professionale di cui all art. 5 della legge n.264/91. Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell amministrato in possesso dell attestato di idoneità professionale, l attività può essere proseguita provvisoriamente per lo stesso periodo del comma precedente entro il quale un altro socio o un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell attestato di idoneità professionale. I soggetti subentranti ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, nel caso in cui non posseggano il titolo di studio richiesto, possono essere ammessi all esame per il conseguimento dell attestato di idoneità professionale producendo in sostituzione del titolo di studio l attestato di partecipazione al corso di formazione professionale indicato al successivo art. 18. La superiore disposizione circa l ammissione all esame ai fini del conseguimento dell attestato di idoneità professionale si applica anche al socio ed ai familiari del titolare che con atti certi e documenti probanti dimostrino entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge n.11/94 di avere coadiuvato alla data del il titolare stesso nella conduzione dell Impresa. Art.18 Disposizioni transitorie Le Imprese individuali e le società che alla data di entrata in vigore della legge n.264/91 (5.9.91) sulla base di licenza rilasciata dal questore ai sensi dell art. 115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D n.773 esercitavano effettivamente da oltre tre anni, l attività di disbrigo pratiche automobilistiche o gestivano uffici di assistenza automobilistica in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club, conseguono a domanda l autorizzazione di cui al precedente art. 10 anche in soprannumero rispetto anche alle determinazioni numeriche annuali secondo quanto previsto dall art. 3 ultimo comma Tale autorizzazione viene rilasciata a titolo di riconversione delle licenze P.S. anche se il titolare dell Impresa individuale o, nel caso di società i soci di cui al comma 3 del precedente art. 9 non dispongono del titolo di studio e dell attestato di idoneità professionale previsto dall art. 5 della legge n.264/91.

15 Nel caso in cui l attività di cui al comma precedente sia stata esercitata effettivamente da almeno cinque anni, l attestato di idoneità professionale può essere ottenuto a domanda del soggetto interessato anche in difetto del richiesto titolo di studio. Le imprese individuali e le società che alla data di entrata in vigore della legge n.264/91 non avevano maturato i tre anni di effettivo esercizio dell attività di cui al comma 1 conseguono a domanda, l autorizzazione della Provincia anche in difetto, da parte dei soggetti titolari dell attestato di idoneità professionale e del richiesto titolo di studio purchè tali soggetti attestino di aver frequentato con profitto un corso di formazione professionale nella prima o nella seconda sezione utile Dette Imprese o Società possono proseguire, comunque, l esercizio dell attività con apposita autorizzazione provvisoria. I corsi di cui al precedente comma vengono organizzati con l osservanza delle modalità stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, sentiti l ACI e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale. Gli altri requisiti di cui è fatto carico alle imprese e società operanti in base alla normativa preesistente alla legge n.264/91 ai fini delle riconversioni delle licenze di P.S. sono quelli inerenti ai punti: 1) 2) 3) - 4) - 6)- 7) e 8) del precedente art. 9. Si prescinde dai requisiti inerenti alla idoneità dei locali e alla capacità finanziaria di cui ai punti 9) e 10) del medesimo art. 9: tuttavia, nei casi di trasferimento della sede dell attività a qualsiasi titolo esclusa l ipotesi di sfratto per fatti non imputabili al conduttore, i nuovi locali devono rispondere alle caratteristiche indicate. Le norme della legge n.264/91 e specificatamente le disposizioni inerenti agli obblighi, alla vigilanza e alle sanzioni di cui agli artt e 14 del presente regolamento si applicano anche alle attività di rilascio di certificazioni per conto di terzi ed agli adempimenti ad esse connesse, se previsti, alla data del nella licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell art. 115 del T.U.L.P.S. per il disbrigo di pratiche automobilistiche. Art.19 Entrata in vigore del regolamento Il presente regolamento entra in vigore dopo il favorevole controllo tutorio di legittimità della relativa deliberazione di approvazione del Consiglio Provinciale. Fino a quando non saranno emanati i decreti ministeriali attuativi della normativa della legge n.264/91 sul contributo una tantum (art. 8 comma 4) sugli esami di idoneità professionale per il

16 conseguimento del relativo attestato (art. 5) e sul tariffario minino e massimo (art.8) non potrà procedersi al rilascio di nuove autorizzazioni. Per le agenzie operanti alla data del in base a licenza di P.S. si procede al rilascio di autorizzazioni ai sensi del precedente art. 18. Nei casi di cessioni e successioni della titolarietà di agenzie si procede al rilascio di autorizzazioni ai sensi del precedente art. 17.

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