STANDARD SPECIFICI di QUALITA COMMERCIALE

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1 STANDARD SPECIFICI di QUALITA COMMERCIALE Le delibere n. 168/04 (e succ. mod. e integr.) e n. 126/04 (e succ. mod. e integr.) dell'autorità impongono a tutte le Imprese di Distribuzione e alle Società di Vendita di gas naturale, i livelli specifici e generali di qualità commerciale del servizio di distribuzione e di vendita del gas naturale, prevedendo la corresponsione di un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità. assicura a tutti i clienti finali tali standard di qualità per ciò che concerne il servizio di vendita di gas naturale, evidenziati nella sez. LIVELLI MINIMI DI QUALITÀ COMMERCIALE DEI SERVIZI DI VENDITA E DISTRIBUZIONE GAS del presente documento, unitamente ai livelli specifici e generali di qualità propri dell'impresa di Distribuzione ed ai relativi indennizzi automatici.

2 NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE All. A Del. AEEG n 126/04 del 22 Luglio 2004 Dal 1 gennaio 2003 tutti i clienti del servizio gas sono liberi di scegliere la società di vendita di gas naturale e il contratto di fornitura che meglio risponde alle proprie esigenze. Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter scegliere l offerta più conveniente sulla base di informazioni chiare, attendibili e confrontabili, l Autorità per l energia elettrica e il gas ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le società di vendita di gas naturale precise regole di comportamento. 1. Trasparenza delle proposte contrattuali Chiunque entri in contatto con un cliente per proporgli un nuovo contratto deve sempre: - identificarsi, specificare la società di vendita per cui opera e fornire i recapiti attraverso i quali può essere contattata - offrire sempre al cliente la possibilità di sottoscrivere un contratto alle condizioni e al prezzo di riferimento stabilito dall Autorità per l energia elettrica e il gas - fornire al cliente informazioni dettagliate sul contratto proposto - specificare i tempi necessari e gli eventuali costi da sostenere per l avvio del servizio - indicare le condizioni che limitano la possibilità di aderire all offerta contrattuale proposta Se il cliente viene contattato per telefono, il venditore deve indicare come ottenere le informazioni in forma scritta. 2. Il contratto Il contratto deve indicare l identità e l indirizzo della società di vendita e deve contenere almeno le seguenti clausole: - tutte le prestazioni che saranno fornite al cliente - la data di avvio del servizio e la durata del contratto - il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo - le eventuali garanzie che il cliente deve fornire alla società di vendita per ottenere il servizio (ad esempio, un deposito cauzionale) - tutti gli oneri e le spese a carico del cliente - come e quando saranno misurati i consumi - quando saranno emesse le bollette, quando e in che modo il cliente dovrà pagarle - le conseguenze per il cliente che non paga le bollette entro la scadenza prestabilita - i casi in cui la società di vendita deve versare al cliente un indennizzo automatico - come fare per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con la società di vendita 3. Documentazione e diritto di ripensamento Al momento della sottoscrizione, il cliente deve ricevere una copia scritta del contratto. Se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli della società di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale), il cliente può recedere dal contratto senza spese entro 10 giorni dalla stipulazione. Se il contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza (ad esempio, al telefono): - entro 10 giorni la società di vendita deve inviare al cliente una copia scritta del contratto; - il cliente può recedere dal contratto senza spese entro 10 giorni dal ricevimento del contratto.

3 4. Riepilogo Prima di aderire ad un nuovo contratto di fornitura di gas, verifichi quindi che chi le ha proposto il contratto: abbia indicato il nome e un recapito della società di vendita del gas abbia offerto la possibilità di stipulare un contratto alle condizioni di riferimento definite dall Autorità per l energia elettrica e il gas abbia fornito informazioni chiare su: - il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo - le altre spese a carico del cliente previste dal contratto - la durata del contratto - come e quando saranno misurati i consumi - con quali scadenze dovrà essere pagato il servizio - i tempi per l avvio del servizio abbia consegnato una copia scritta del contratto abbia previsto nel contratto tutte le clausole fondamentali indicate dall Autorità e riassunte al punto 2 della presente nota informativa

4 SCHEMA DI CONFRONTO TRA LE CONDIZIONI CONTRATTUALI STABILITE DALLA DELIBERA 229/01 (E SUCC. MOD. E INTEGR.) DELL'AUTORITÀ E LE CONDIZIONI CONTRATTUALI BLU RANTON S.R.L. Articolo 3 - Lettura del gruppo di misura Condizioni della delibera n. 229/01 (e succ. mod. ed integr.) Condizioni contratto 3.1 Gli esercenti sono tenuti ad inviare presso il cliente un operatore con l'incarico di eseguire la lettura del gruppo di misura: a. almeno una volta l'anno, per i clienti con consumi fino a 500 mc/anno; b. almeno una volta ogni sei mesi per i clienti con consumi superiori a 500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno; c. almeno una volta al mese per i clienti con consumi superiori a 5000 mc/anno ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili. 3.2 In presenza di un gruppo di misura accessibile, ogni qualvolta sia inviato presso il cliente un operatore con l'incarico di eseguire la lettura del gruppo di misura, l'esito deve essere una lettura effettiva. 3.3 Gli esercenti, relativamente ai clienti di cui al precedente comma 3.1, lettera a) e lettera b), mettono a disposizione una modalità di autolettura dei consumi. Nel caso in cui non sia resa disponibile una modalità di autolettura, gli esercenti sono tenuti, relativamente ai clienti di cui alla precedente lettera a), ad inviare un operatore con l'incarico di eseguire la lettura del gruppo di misura almeno ogni sei mesi e, relativamente ai clienti di cui alla, lettera b), almeno ogni quattro mesi. 3.4 L'autolettura è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal cliente finale rispetto ai consumi storici del cliente stesso. L'autolettura, se comunicata all'esercente nel periodo indicato in bolletta, è valida ai fini della fatturazione a conguaglio. 3.5 Gli esercenti comunicano la eventuale non validità dell'autolettura effettuata dal cliente. Per gli esercenti che dispongono di un sistema automatico di autolettura è sufficiente la comunicazione di non validità dell'autolettura fornita dal sistema stesso. 3.6 Per i nuovi clienti di cui al precedente comma 3.1, alle lettere a) e b), gli esercenti, trascorsi tre mesi dalla data di stipulazione del contratto di vendita, sono tenuti ad inviare un operatore con l'incarico di eseguire la lettura del gruppo di misura oppure ad inviare una comunicazione, invitando il nuovo cliente ad utilizzare I'autolettura Articolo 4 - Mancata lettura del gruppo di misura 4.1 In caso di mancata lettura di un gruppo di misura entro i limiti stabiliti all'articolo 3, commi 3.1 e 3.3, l'esercente è tenuto a fornire, nella prima bolletta emessa, informazione al cliente sulle cause che hanno impedito la lettura. 4.2 In caso di mancata lettura di un gruppo di misura accessibile, entro i limiti stabiliti all'articolo 3, commi 3.1 e 3.3, l'esercente corrisponde al cliente, nella conseguente bolletta di acconto, un indennizzo automatico pari a 25 (venticinque) euro. II valore dell'indennizzo è raddoppiato per ogni mancata lettura consecutiva. Articolo 5 - Periodicità di fatturazione dei consumi 5.1 La periodicità di fatturazione viene stabilita dagli esercenti tenendo conto dei consumi annui attribuibili al cliente: a. per i clienti con consumi fino a 500 mc/anno, la periodicità di fatturazione è almeno quadrimestrale; b. per i clienti con consumi superiori a 500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno, la periodicità di fatturazione è almeno trimestrale; c. per i clienti con consumi superiori a 5000 mc/anno, la periodicità di fatturazione è almeno mensile ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili. 5.2 In presenza di un gruppo di misura accessibile, i clienti di cui all'articolo 3, comma 3.1, lettera a), devono ricevere ogni anno almeno una bolletta di conguaglio; i clienti di cui al comma 3.1, lettera b), devono ricevere ogni sei mesi almeno una bolletta di conguaglio; i clienti di cui al comma 3.1, lettera c), devono ricevere solo bollette calcolate su consumi effettivi. (rif Art. 7) per i clienti assoggettati alla delibera 229/01 Condizioni della delibera 126/04 per i clienti assoggettati alla stessa delibera 126/04 (rif. Art. 7) (rif. Art. 9)

5 Articolo 6 - Modalità di calcolo dei consumi 6.1 Fra una lettura o autolettura e quella successiva la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati dall'esercente sulla base dei consumi storici del cliente. 6.2 Per i clienti nuovi, la prima fatturazione stimata o in acconto si effettua sulla base dei consumi che l'esercente ritiene possano essere attribuiti al cliente in relazione a quanto dichiarato dal cliente stesso al momento della richiesta di allacciamento alla rete di distribuzione, di subentro o di voltura in ordine alla destinazione d'uso del gas, al numero ed al tipo di apparecchiature alimentate a gas di cui dispone il cliente. 6.3 L'esercente rende note ai propri clienti le modalità di calcolo dei consumi presunti per la fatturazione stimata o in acconto. Tali modalità devono ridurre al minimo lo scostamento tra consumi effettivi e consumi stimati. II calcolo dei consumi stimati deve essere effettuato dall'esercente sulla base delle letture o autoletture del gruppo di misura. In presenza di più autoletture, possono essere prese in considerazione le sole autoletture trasmesse nell'intervallo di tempo indicato dall'esercente nella bolletta. 6.4 Le variazioni delle tariffe devono essere applicate sulle bollette emesse dopo la data di decorrenza indicata nel provvedimento di variazione, limitatamente ai consumi attribuibili al periodo successivo a detta data. 6.5 L'attribuzione dei consumi avviene su base giornaliera considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo. 6.6 In presenza di errori nella fatturazione a danno del cliente, l'accredito della somma non dovuta viene effettuato nei tempi fissati, della delibera n.47/00 dell'autorità, che recita: "II tempo di risposta a richieste di rettifica di fatturazione è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data della richiesta di rettifica e la data di comunicazione all'utente dell'esito delle verifiche al riguardo effettuate dall'esercente, ovvero di invio all'utente della bolletta recante la rettifica di fatturazione. L'esercente, su richiesta dell'utente, fornisce il calcolo dettagliato effettuato per la rettifica di fatturazione. Nel caso in cui, in seguito alle verifiche effettuate, l'esercente comunichi all'utente l'avvenuta rettifica di fatturazione, anche in misura diversa da quella richiesta, l'accredito della somma non dovuta viene effettuato entro sessanta giorni solari dalla data di comunicazione all'utente del documento recante l'esito delle verifiche." (rif Art. 9) Articolo 7 - Tempi e modalità di pagamento della bolletta 7.1 II termine di scadenza per il pagamento non può essere inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della bolletta 7.2 II pagamento della bolletta, se avviene entro i termini di scadenza presso i soggetti e con le modalità indicate dall'esercente, libera immediatamente il cliente dai suoi obblighi. Eventuali ritardi nella comunicazione dell'avvenuto pagamento all'esercente da parte del soggetto autorizzato alla riscossione non possono essere imputati al cliente. 7.3 L'esercente offre al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta accessibile nel territorio di ciascuna provincia servita. (rif. Art. 9) Articolo 8 - Interessi di mora in caso di ritardato o mancato pagamento 8.1 II cliente paga la bolletta entro il termine in essa indicato. Qualora il cliente non rispetti tale termine, l'esercente può richiedere al cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento, così come definito ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (di seguito: tasso ufficiale di riferimento) aumentato di 3,5 punti percentuali. 8.2 II cliente buon pagatore è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni di ritardo 8.3 L'esercente può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della bolletta. Non è ammessa la richiesta di risarcimento di ulteriori danni. Articolo 9 - Modalità e tempi di sospensione della fornitura (rif. Art. 10) (rif. Art. 10)

6 9.1 L'esercente, in caso di mora del cliente, invia a questo ultimo una comunicazione a mezzo di lettera raccomandata semplice indicante il termine ultimo entro cui il cliente deve provvedere al pagamento della bolletta insoluta, le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento all'esercente, i tempi entro i quali, in costanza di mora, la fornitura di gas può essere sospesa, nonché i costi delle eventuali operazioni di sospensione e di riattivazione della fornitura. Detta comunicazione ha valore di costituzione in mora 9.2 L'esercente non può sospendere la fornitura al cliente: a. in assenza della comunicazione scritta di cui al precedente comma 9.1; b. quando, pur essendo scaduto il termine per il pagamento della bolletta, il pagamento del corrispettivo sia effettuato e comunicato all'esercente nei termini e con le modalità indicate dall'esercente stesso, ma non sia stato ancora trasmesso a quest'ultimo per causa non imputabile al cliente; c. in caso di mancato versamento di importi in misura inferiore od uguale all'ammontare del deposito cauzionale; d. in caso di mancato pagamento di servizi od addebiti concernenti forniture diverse dalla vendita del gas, quando questa sia erogata da un esercente multiservizio; e. durante i giorni indicati come festivi sul calendario comune, durante i giorni di venerdì e sabato ed i giorni che precedano i giorni festivi; f. per fattispecie previste in modo non esplicito nel contratto di vendita; g. per mancata sottoscrizione del contratto di vendita. 9.3 In deroga a quanto stabilito dal comma 9.2, lettera a), l'esercente può sospendere la fornitura anche senza preavviso a motivo di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto. 9.4 L'esercente, in caso di sospensione per morosità, può richiedere al cliente il pagamento del contributo di disattivazione e riattivazione della fornitura di gas, nel limite del costo sostenuto per tali operazioni. Articolo 10 - Rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la vendita di gas 10.1 II cliente è tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo indicato in bolletta. In deroga a tale previsione, il cliente, nei casi e con le modalità di cui al successivo comma 10.2, può pagare i corrispettivi dovuti per la fornitura di gas attraverso rate successive II cliente, qualora rientri nelle categorie di cui al successivo comma 10.3, è informato nella bolletta relativa al pagamento rateizzabile della possibilità di ottenere una rateizzazione dei corrispettivi dovuti e delle relative modalità L'esercente è tenuto ad offrire la rateizzazione: a. per i clienti con consumi fino a 5000 mc/anno, qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella bolletta di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi; b. per tutti i clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura; c. per i clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento dì un conguaglio La rateizzazione non è offerta per corrispettivi inferiori a 50,00 euro II cliente che intende avvalersi della rateizzazione ne dà comunicazione all'esercente entro il termine fissato per il pagamento della bolletta, a pena di decadenza Salvo diverso accordo tra le parti, il corrispettivo dovuto è suddiviso in un numero di rate di ammontare costante pari almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio e comunque non inferiore a due Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (rif Art.9)

7 Articolo 11 - Garanzie applicabili a tutti i clienti 11.1 L'esercente può richiedere al cliente, all'atto della stipulazione del contratto di vendita, il versamento di un deposito cauzionale o la prestazione di equivalente garanzia. Sono considerate forme di garanzia equivalenti al deposito cauzionale altri strumenti che assicurino l'esercente circa l'esatto adempimento da parte del cliente L'esercente non può richiedere al cliente alcuna somma a titolo di anticipo sui consumi. (rif. Art. 6) Articolo 12 - Condizioni per Il deposito cauzionale 12.1 II deposito cauzionale deve essere restituito non oltre 30 (trenta) giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di vendita, maggiorato degli interessi legali Al cliente non può essere sospesa la fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato, ovvero a quello di un'equivalente forma di garanzia. In tal caso, l'esercente può trattenere la somma versata e fatturare nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva Al momento della cessazione degli effetti del contratto di vendita, per ottenere la restituzione del deposito cauzionale, l'esercente non può richiedere al cliente di presentare alcun documento attestante l'avvenuto versamento. (rif. Art. 6) Articolo 13-Ammontare del deposito cauzionale 13.1 II valore massimo del deposito cauzionale è così determinato: a. per i clienti con consumo fino a 500 mc/anno, l'ammontare del deposito non può superare il valore di 25,00 euro; b. per i clienti con consumo superiore a 500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno, l'ammontare del deposito non può superare il valore di 77,00 euro; c. per i clienti con consumo superiore a 5000 mc/anno l'ammontare del deposito non può superare il valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente. Gli importi relativi ai consumi vanno considerati al netto delle imposte. Articolo 14 - Domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito come forma di garanzia 14.1 La domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito della bolletta, qualora compresa tra le modalità di pagamento della bolletta indicate dall'esercente, è considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale per i clienti con consumi fino a 5000 mc/anno (rif. Art. 6) (rif Art. 6) Articolo 15-Modalità e procedure di reclamo 15.1 L'esercente rende disponibile al cliente finale un modulo prestampato recante modalità e procedure da seguire per l'inoltro del reclamo. II modulo è consegnato dall'esercente al cliente all'atto della stipulazione del contratto di vendita e ogni qualvolta il cliente ne faccia richiesta. II modulo riporta indicazioni sulle modalità di inoltro, nonché sulle procedure di ricevimento e di riscontro del reclamo adottate dall'esercente II cliente può inoltrare reclamo con ogni altro mezzo utile alla comunicazione con l'esercente, che consenta di accertare la data del ricevimento Le modalità e le procedure di reclamo definite dall'esercente devono tenere conto delle speciali esigenze di clienti anziani o disabili. (rif. Art. 12)

8 LIVELLI MINIMI DI QUALITÀ COMMERCIALE DEI SERVIZI DI VENDITA E DISTRIBUZIONE GAS I servizi di distribuzione e di vendita del gas sono assoggettati a regolamentazione da parte dell'autorità per l'energia elettrica e il gas che, con i suoi provvedimenti, definisce le tariffe, i livelli di qualità e le modalità tecniche e commerciali dell'erogazione del servizio. La delibera n. 168/04 (e succ. mod. e integr.) dell'autorità, impone alle Imprese di Distribuzione e alle Società di Vendita livelli specifici e generali di qualità commerciale del servizio erogato ai clienti finali allacciati alla rete di distribuzione e alimentati in bassa pressione, prevedendo l'indennizzo automatico in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità. Di seguito vengono riportati i livelli di qualità commerciale per il servizio di distribuzione e il servizio di vendita del gas. Tabella 1 - Livelli specifici di qualità commerciale del servizio di distribuzione di gas naturale Indicatore Tempo massimo 1 di preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici Tempo massimo 1 di preventivazione per l'esecuzione di lavori Complessi Clienti finali con gruppo di misura fino alla classe G giorni lavorativi 40 giorni lavorativi Clienti finali con gruppo di misura fino alla classe G 40 Tempo massimo 1 di esecuzione di lavori semplici 10 giorni lavorativi 15 giorni lavorativi Tempo massimo 1 di attivazione della fornitura 10 giorni lavorativi 15 giorni lavorativi Tempo massimo 1 di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità 5 giorni lavorativi 7 giorni lavorativi 2 giorni feriali 2 giorni feriali Fascia massima di puntualità per appuntamenti personalizzati 3 ore 3 ore Tabella 2 - Livelli specifici di qualità commerciale del servizio di vendita di gas naturale Indicatore Clienti finali con gruppo di misura fino alla classe G 25 Clienti finali con gruppo di misura fino alla classe G 40 Tempo massimo 1 di rettifica di fatturazione 90 giorni solari 60 giorni solari Tabella 3 - Livelli generali di qualità commerciale del servizio di distribuzione di gas naturale Indicatore Percentuale minima di richieste di esecuzione di lavori complessi realizzati entro il tempo massimo di 60 giorni lavorativi Percentuale minima di esiti di verifiche del gruppo di misura su richiesta del Cliente comunicati entro il tempo massimo di 10 giorni lavorativi Percentuale minima di risposte motivate a reclami scritti o a richieste scritte di informazioni relativi al servizio di distribuzione comunicate entro il tempo massimo di 20 giorni lavorativi Livello generale 85% 90% 90% Tabella 4 - Livelli generali di qualità commerciale del servizio di vendita di gas naturale Indicatore Livello generale Percentuale minima di risposte motivate a reclami scritti o a richieste scritte di informazioni relativi al servizio di vendita, comunicate entro il tempo massimo di 20 giorni lavorativi 1 II tempo massimo decorre dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell' Impresa di distribuzione. La richiesta di prestazione ricevuta dal Cliente viene inviata all'impresa di Distribuzione entro 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento (Delibera n. 158/05 dell'autorità). 90%

9 In caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità, l'impresa di Distribuzione, per i livelli di qualità indicati nella Tabella 1, e la Società di Vendita, per i livelli di qualità indicati nella Tabella 2, corrispondono al Cliente un indennizzo automatico definito nella Tabella 5, come previsto dalla Delibera n. 168/04 (e succ. mod. e integr.) dell'autorità. Tabella 5 - Indennizzi automatici per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità commerciale Clienti finali con gruppo di misura fino alla classe G 6 Clienti finali con gruppo di misura dalla classe G 10 alla classe G 25 Clienti finali con gruppo di misura dalla classe G 40 preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici preventivazione per l'esecuzione di lavori complessi esecuzione di lavori semplici attivazione della fornitura disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità rettifica di fatturazione Mancato rispetto della fascia di puntualità per appuntamenti personalizzati In aggiunta agli indennizzi definiti dalla Delibera n (e succ. mod. e integr.), sono previsti ulteriori indennizzi automatici secondo le Delibere n. 229/01 e 126/04 (e succ. mod. e integr.) nei seguenti casi: per i Clienti che hanno mantenuto o sottoscritto contratti recanti condizioni regolamentate dall'autorità per l'energia Elettrica e il Gas, ai sensi della delibera 229/01, l' indennizzo previsto è di 25,00 euro raddoppiabili per ogni mancata lettura prevista nei casi di : o mancata lettura di gruppi di misura accessibili. per i Clienti che hanno sottoscritto, a partire dal 1 gennaio 2003, contratti recanti condizioni diverse da quelle regolate dall'autorità per l'energia Elettrica e il Gas, ai sensi della delibera 126/04 (e succ. mod. e integr.), l' indennizzo previsto è di 30,00 (trenta) euro nei casi di: o mancata lettura di gruppi dì misura accessibili; o o o o mancata periodicità di fatturazione; mancata indicazione del tempo minimo intercorrente tra l'invio del sollecito di pagamento al cliente e la sospensione della fornitura per morosità; mancata comunicazione, in forma scritta, in caso di variazione unilaterale di clausole contrattuali, entro 60 gg dalla decorrenza della variazione stessa; mancata comunicazione al Cliente della variazione di corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico, nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.

10 Gli indennizzi automatici sono corrisposti al Cliente finale dalla Società di Vendita attraverso assegno di traenza entro 90 giorni solari dalla data di ricevimento dell'indennizzo da parte dell'impresa di Distribuzione, ovvero entro 90 giorni solari dalla data di scadenza del tempo massimo previsto per la rettifica di fatturazione e dalla data di accertamento dell'inadempienza contrattuale.

11 CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA IN VIGORE Il prezzo finale di vendita del gas è composto da: Quota Fissa + Quota Variabile + Imposte-Accise Regionali + IVA in conformità alle vigenti disposizioni. In particolare si intende per: Quota Fissa: la quota della Tariffa di Distribuzione approvata dall AEEG per ogni Anno Termico. Quota Variabile: quella data dalla somma di: Quota Variabile Distribuzione Materia Prima (Quota Trasporto + Quota Stoccaggio + Commercializzazione all Ingrosso) Quota vendita al Dettaglio Imposte-Accise Regionali: tasse a livello provinciale-regionale IVA: imposta sul valore aggiunto La rispetto alle Condizioni Economiche determinate dall AEEG, a cui tutti i Venditori devono far riferimento, si riserva di promuovere delle politiche di Sconto che provvederà tempestivamente a pubblicizzare tramite proprio sito Internet nel periodo di validità delle stesse.

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