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1 Lexalia Newsletter n. 11/2018 Speciale DL n. 119/2018 Milano, 02 novembre 2018 Piazza San Sepolcro n Milano Telefono: Telefax: Web:

2 Indice Novità... 3 NOVITA IN MATERIA DI DEFINIZIONI DELLE PENDENZE TRIBUTARIE... 3 NOVITA IN MATERIA DI ROTTAMAZIONE DEI RUOLI NOVITA IN MATERIA DI IVA NOVITA IN TEMA DI DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SPECIALE

3 Novità NOVITA IN MATERIA DI DEFINIZIONI DELLE PENDENZE TRIBUTARIE D.L. 119/2018 del 23/10/2018 Artt. 1,2,6 e 8 Con il DL n. 119, pubblicato sulla G.U n. 247, è stato emanato il c.d. decreto fiscale collegato alla legge di bilancio Il DL 119/2018 è entrato in vigore il , giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze. Di seguito si analizzano le novità in materia di definizioni delle pendenze tributarie, contenute negli artt. 1, 2, 6, 7 e 8 del suddetto DL 119/2018. Il DL 119/2018 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni. ASPETTI GENERALI DELLE NUOVE DEFINIZIONI DELLE PENDENZE TRIBUTARIE Con gli artt. 1, 2, 6 e 8 del DL n. 119, sono state introdotte diverse definizioni delle pendenze tributarie, che, con alcune eccezioni, si caratterizzano per non comportare alcuno stralcio del debito d imposta, ma solo di sanzioni e interessi. Gli importi, di norma, vanno pagati mediante modello F24, esclusa, però, la compensazione con crediti disponibili. Non sono previste coperture penali, quindi, se la violazione commessa dal contribuente oggetto di sanatoria integra anche un reato, non si può escludere che questo venga perseguito. Tuttavia, se il pagamento delle intere somme dovute per effetto della definizione (imposte, sanzioni e interessi) avviene entro l apertura del dibattimento penale di primo grado, il giudice penale potrà applicare la consueta attenuante consistente nella diminuzione della pena sino alla metà. Associazioni e società sportive dilettantistiche L art. 7 del DL n. 119 contiene specifiche disposizioni per la definizione delle pendenze tributarie riguardanti le associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro del CONI. Se applicabili, tali specifiche disposizioni sono più favorevoli rispetto a quelle relative agli altri contribuenti. DEFINIZIONE DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE Nel momento in cui l Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza iniziano una verifica fiscale, può succedere, ma non necessariamente, che questa si attui mediante accessi sostanziali presso la sede dell attività del contribuente. In detti casi, la verifica termina con un processo verbale di constatazione, ove sono indicati i rilievi concernenti le potenziali violazioni, tributarie e non, che si ritengono commesse. 3

4 Il processo verbale di constatazione viene poi trasmesso dalla Guardia di Finanza all Agenzia delle Entrate, o al competente ufficio per l emissione dell accertamento (se formato dalla stessa Agenzia delle Entrate). Benefici Ai sensi dell art. 1 del DL 119/2018, i processi verbali di constatazione consegnati al contribuente o notificati entro il possono essere definiti pagando la totalità delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi. Si dovrebbe a questo fine intendere la data di spedizione dell atto ad opera dell Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza o di consegna dell atto al contribuente stesso. Ciò riguarda imposte sui redditi, imposte sostitutive, addizionali, contributi previdenziali, ritenute, IVA, IRAP, IVIE e IVAFE. La particolarità di questa definizione consiste nel fatto che tutti i rilievi presenti nel verbale, anche quelli che, astrattamente, il contribuente ritiene possano non essere recepiti nel successivo accertamento dell Agenzia delle Entrate, devono essere accettati senza condizioni. Se fosse già stato notificato l accertamento entro il , si può definire l accertamento stesso e non il verbale, rispettando i requisiti di legge. Per i verbali relativi alle annualità sino al 2015, si prevede una proroga di due anni dei termini di accertamento. Anche i soci di società di persone e di società di capitali che hanno esercitato l opzione per la trasparenza fiscale possono fruire della definizione in oggetto. Risorse proprie dell Unione europea La definizione può riguardare anche le risorse proprie dell Unione europea. In tal caso, bisogna altresì corrispondere gli interessi di mora previsti dalla normativa comunitaria. Termini e adempimenti L adesione avverrà mediante dichiarazione da presentare entro il , utilizzando i modelli che verranno approvati dall Agenzia delle Entrate. In sede di dichiarazione, i maggiori redditi non potranno essere, parzialmente o per intero, compensati mediante utilizzo di perdite fiscali. La prima rata o la totalità degli importi dovuti vanno pagati entro il Il piano di dilazione prevede un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Se le somme totali o la prima rata non vengono pagate, verrà emesso l avviso di accertamento, che, in assenza di indicazioni contrarie, potrà essere contestato in sede giudiziale. DEFINIZIONE DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO Ai sensi dell art. 2 del DL 119/2018, la definizione riguarda: gli avvisi di accertamento; gli avvisi di liquidazione (provvedimenti che, sovente, sono utilizzati per l imposta di registro, sulle successioni/donazioni, e per le imposte ipotecarie e catastali); gli avvisi di recupero dei crediti d imposta indebitamente compensati. Sono esclusi dalla definizione in esame gli altri atti che non rientrano nelle categorie sopra indicate, come ad esempio gli avvisi bonari, le cartelle di pagamento (che possono rientrare nella c.d. rottamazione o nella definizione delle liti pendenti) e gli atti di 4

5 contestazione/irrogazione di sole sanzioni (che possono rientrare nella definizione delle liti pendenti). Del pari, sono esclusi gli atti emessi dagli enti previdenziali, come ad esempio l INPS, ancorché la base imponibile contributiva coincida con quella fiscale. Nella sanatoria non rientrano gli atti relativi alla voluntary disclosure. La norma non circoscrive espressamente la definizione agli atti emessi dall Agenzia delle Entrate. Requisiti per la definizione Per rientrare nella definizione si deve trattare di atti notificati entro il (si dovrebbe intendere la data di spedizione dell atto ad opera dell Agenzia delle Entrate), non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data. Ne deriva che: l atto non è definibile se, entro il , è stato presentato ricorso (in tal caso, si può beneficiare della definizione delle liti pendenti); l atto non è definibile se, al , erano già spirati i termini per il ricorso (bisogna però considerare l effetto sospensivo di 90 giorni derivante dalla domanda di accertamento con adesione). Benefici La definizione causa lo stralcio intero di sanzioni, interessi e accessori. Occorre quindi pagare per intero le imposte, accettando di conseguenza qualsiasi rilievo. La prima rata o la totalità degli importi dovuti vanno pagati entro il (salvo maggior termine relativo all acquiescenza). Il piano di dilazione può prevedere un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Con uno specifico provvedimento, l Agenzia delle Entrate potrebbe istituire gli appositi codici tributo e dettare le modalità operative per il piano di rateazione (saranno presumibilmente dovuti gli interessi sulle rate successive alla prima). Se le somme totali o la prima rata non vengono pagate, l avviso di accertamento, in assenza di indicazioni contrarie, potrà essere contestato in sede giudiziale se sono ancora pendenti i termini. La questione, tuttavia, non può essere data per pacifica. Risorse proprie dell Unione europea La definizione può riguardare anche le risorse proprie dell Unione europea. In tal caso, bisogna altresì corrispondere gli interessi di mora previsti dalla normativa comunitaria. Associazioni e società sportive dilettantistiche Ai sensi dell art. 7 del DL 119/2018, per le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro del CONI, la definizione determina lo stralcio del 50% delle maggiori imposte, con l eccezione dell IVA, che va pagata per intero (in assenza di indicazioni normative contrarie, può anche trattarsi di accertamenti con i quali è stato disconosciuto il regime fiscale agevolato). Le sanzioni e gli interessi sono invece stralciati in misura pari al 95%. Tuttavia, questa forma di definizione è esclusa se l ammontare delle imposte accertate, per imposta e per singolo anno, supera i ,00 euro (si considerano, a tal fine, solo l IRES e l IRAP, non l IVA, in quanto va pagata per intero). Ove il limite sia superato, i soggetti indicati possono fruire della normale definizione, con stralcio di soli sanzioni e interessi in misura integrale. Termini e adempimenti 5

6 La definizione, che consiste nel pagamento della totalità delle somme o della prima rata, deve avvenire entro il , o, se più ampio, entro il termine per fruire dell acquiescenza (tale termine coincide con quello per il ricorso). Ipotizziamo un atto notificato il : il termine per fruire dell acquiescenza ( ) è successivo al , quindi si ha un maggior termine per definire. Ove il contribuente abbia, però, presentato istanza di accertamento con adesione, si ritiene prudente definire, in ogni caso, entro il (il termine per l acquiescenza potrebbe infatti non operare, siccome presentando istanza di adesione si rinuncia, implicitamente, a fruire dell acquiescenza). DEFINIZIONE DEGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO L accertamento con adesione è una sorta di negoziazione della pretesa che avviene in contraddittorio con l Agenzia delle Entrate. Tale accordo può essere preceduto, ai fini delle imposte sui redditi/iva/irap o ai fini delle imposte d atto (registro, successioni, ipotecarie e catastali), da un invito al contraddittorio emanato dall Agenzia stessa, con il quale sono già indicati gli importi che si ritengono dovuti, a titolo di imposta, sanzioni e interessi. Tali importi, nei successivi incontri, possono essere oggetto di negoziazione. Se l invito è stato notificato entro il (si dovrebbe intendere la data di spedizione dell atto ad opera dell Agenzia delle Entrate), può essere definito ai sensi dell art. 2 del DL 119/2018. Deve trattarsi dei soli inviti strumentali all adesione (comprensivi di imposte, sanzioni e interessi), in quanto ogni altro atto istruttorio (questionari, inviti a comparire, ordini di esibizione, accessi) è a questi fini irrilevante. Nella sanatoria non rientrano gli atti relativi alla voluntary disclosure. Benefici La definizione causa lo stralcio intero di sanzioni, interessi e accessori. Occorre quindi pagare per intero le imposte, accettando di conseguenza qualsiasi rilievo. La prima rata o la totalità degli importi dovuti vanno pagati entro il Il piano di dilazione può prevedere un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Con uno specifico provvedimento, l Agenzia delle Entrate potrebbe istituire gli appositi codici tributo e dettare le modalità operative per il piano di rateazione (saranno presumibilmente dovuti gli interessi sulle rate successive alla prima). Se le somme totali o la prima rata non vengono pagate, la procedura segue il suo corso; verrà, quindi, emesso l avviso di accertamento, che, in assenza di indicazioni contrarie, potrà essere impugnato. Non sembra preclusa la possibilità di stipulare l adesione, previo accordo con l Ufficio. Risorse proprie dell Unione europea La definizione può riguardare anche le risorse proprie dell Unione europea. In tal caso, bisogna altresì corrispondere gli interessi di mora previsti dalla normativa comunitaria. Associazioni e società sportive dilettantistiche Ai sensi dell art. 7 del DL 119/2018, per le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro del CONI, la definizione determina lo stralcio del 50% delle maggiori imposte, con l eccezione dell IVA, che va pagata per intero. 6

7 Le sanzioni e gli interessi sono invece stralciati in misura pari al 95%. Tuttavia, questa forma di definizione è esclusa se l ammontare delle imposte accertate, per imposta e per singolo anno, supera i ,00 euro (si considerano, a tal fine, solo l IRES e l IRAP, non l IVA, in quanto va pagata per intero). Ove il limite sia superato, i soggetti indicati possono fruire della normale definizione, con stralcio di soli sanzioni e interessi in misura integrale. Termini e adempimenti Gli inviti al contraddittorio notificati entro il possono essere definiti entro il La definizione, che consiste nel pagamento della totalità delle somme o della prima rata, deve avvenire entro il DEFINIZIONE DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE L accertamento con adesione è una sorta di negoziazione della pretesa che avviene in contraddittorio con l Agenzia delle Entrate. Tale accordo può riguardare le imposte sui redditi/iva/irap o le imposte d atto (registro, successioni, ipotecarie e catastali). Se l accertamento con adesione è stato sottoscritto entro il , può essere definito ai sensi dell art. 2 del DL 119/2018. Qualora, invece, il contribuente abbia sottoscritto l adesione e, successivamente, abbia perfezionato l accordo pagando tutte le somme o la prima rata, è fuori dalla definizione. Nella sanatoria non rientrano gli atti relativi alla voluntary disclosure. Benefici La definizione causa lo stralcio intero di sanzioni, interessi e accessori. Occorre quindi pagare per intero le imposte, accettando di conseguenza qualsiasi rilievo. La prima rata o la totalità degli importi dovuti vanno pagati entro il Il piano di dilazione può prevedere un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Con uno specifico provvedimento, l Agenzia delle Entrate potrebbe istituire gli appositi codici tributo e dettare le modalità operative per il piano di rateazione (saranno presumibilmente dovuti gli interessi sulle rate successive alla prima). Risorse proprie dell Unione europea La definizione può riguardare anche le risorse proprie dell Unione europea. In tal caso, bisogna altresì corrispondere gli interessi di mora previsti dalla normativa comunitaria. Associazioni e società sportive dilettantistiche Ai sensi dell art. 7 del DL 119/2018, per le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro del CONI, la definizione determina lo stralcio del 50% delle maggiori imposte, con l eccezione dell IVA, che va pagata per intero. Le sanzioni e gli interessi sono invece stralciati in misura pari al 95%. Tuttavia, questa forma di definizione è esclusa se l ammontare delle imposte accertate, per imposta e per singolo anno, supera i ,00 euro (si considerano, a tal fine, solo l IRES e l IRAP, non l IVA, in quanto va pagata per intero). Ove il limite sia superato, i 7

8 soggetti indicati possono fruire della normale definizione, con stralcio di soli sanzioni e interessi in misura integrale. Termini e adempimenti Gli atti di adesione sottoscritti entro il possono essere definiti entro il La definizione, che consiste nel pagamento della totalità delle somme o della prima rata, deve avvenire entro il DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI La definizione delle liti pendenti, ai sensi dell art. 6 del DL 119/2018, concerne le entrate rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l Agenzia delle Entrate. Pertanto, potrebbero essere escluse le liti su atti emessi dall Agenzia delle Entrate (si pensi al ruolo, recepito nella cartella di pagamento) nella misura in cui il contribuente abbia citato in giudizio solo l Agenzia delle Entrate-Riscossione. Sono esclusi i processi relativi a tutti i tributi gestiti da enti diversi dall Agenzia delle Entrate, così come quelli relativi a contributi previdenziali e assistenziali (che, comunque, rientrano nella giurisdizione ordinaria e non tributaria). Del pari, sono esclusi i processi su atti di recupero di aiuti di Stato e su risorse proprie dell Unione europea, inclusa l IVA all importazione. Ove ci si avvalga della definizione e l Agenzia delle Entrate non opponga alcun diniego, il processo si estinguerà a spese compensate. Requisiti per la definizione Per poter definire la lite, occorre: che, entro il , il contribuente abbia notificato il ricorso introduttivo di primo grado all Agenzia delle Entrate (si fa riferimento alla data di consegna o di spedizione); che, nel momento di presentazione della domanda, non si sia ancora formato il giudicato (occorre quindi che non sia stata depositata la sentenza di Cassazione senza rinvio e che non siano spirati i termini per l impugnazione della sentenza o per la riassunzione del processo). Rientrano le liti pendenti in qualsiasi grado del giudizio, anche in Cassazione o in rinvio. La lite deve riguardare atti impositivi : pertanto, se si adotta la tesi che è stata fatta propria dall Agenzia delle Entrate e dalla giurisprudenza in merito alle pregresse definizioni, sono esclusi gli atti meramente liquidatori. Il caso classico è la cartella di pagamento che riscuote importi dichiarati dal contribuente ma poi non versati, oppure l avviso di liquidazione dell imposta di successione, così come emergente dalla dichiarazione di successione presentata dal contribuente. Benefici In merito ai benefici della definizione: se l Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in primo grado, si paga il 50% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi; se l Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in secondo grado (a prescindere dal fatto che in primo grado abbia vinto o perso), si paga il 20% delle imposte con stralcio di sanzioni e interessi; 8

9 se il processo pende in primo grado o in sede di rinvio o sono pendenti i termini per la riassunzione in rinvio, oppure c è stata soccombenza del contribuente, occorre pagare tutte le imposte (il beneficio consiste nello stralcio di sanzioni e interessi). Nella soccombenza ripartita (si pensi ad un ricorso contro un avviso di accertamento la cui pretesa sia stata ridotta dal giudice), occorre distinguere la quota di atto annullata da quella confermata. Si ha riguardo alle pronunce non cautelari depositate entro il Quindi, se ad inizio ottobre 2018 si è tenuta l udienza di primo grado, la definizione comporta il solo stralcio di sanzioni e interessi nella misura in cui, al , alcuna sentenza sia stata depositata. Sembra irrilevante che, dopo il , venga depositata la sentenza eventualmente favorevole al contribuente. Non ci sono chiarimenti specifici per il caso in cui la lite penda ancora presso la Commissione tributaria centrale, così come nel caso in cui il processo penda a seguito di sentenza della Commissione tributaria centrale. Se la lite riguarda esclusivamente sanzioni non collegate al tributo (esempio, sanzioni sul monitoraggio fiscale), si paga: il 15% delle sanzioni in caso di vittoria del contribuente (senza distinzione tra primo e secondo grado); il 40% negli altri casi. Per le liti su atti irrogativi di sanzioni collegate al tributo, se questo è stato definito in altro modo (esempio, è stato pagato in autoliquidazione), si ha il totale stralcio della sanzione. Potrebbe essere la fattispecie in cui il contribuente ha pagato l imposta in autoliquidazione tardivamente e, per questo motivo, è stato raggiunto da un atto di contestazione di sole sanzioni da tardivo versamento. Associazioni e società sportive dilettantistiche Ai sensi dell art. 7 del DL 119/2018, per le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro del CONI la definizione delle liti può essere molto conveniente. Bisogna infatti pagare: il 40% delle imposte e il 5% di sanzioni e interessi se la lite, al , pende in primo grado senza che ancora ci sia stata la sentenza; il 10% delle imposte e il 5% di sanzioni e interessi in caso di vittoria in giudizio del contribuente al ; il 50% delle imposte e il 10% di sanzioni e interessi in caso di soccombenza in giudizio del contribuente al Si fa riferimento all ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del Possono sussistere criticità in caso di processo pendente in sede di rinvio ad opera della sentenza della Corte di Cassazione. Non sono allo stato attuale chiarissime le modalità che occorre utilizzare per determinare le somme da corrispondere. L accesso alla definizione è però subordinato al fatto che le imposte accertate o in contestazione (intendendosi per tali IRES e IRAP) non siano superiori a ,00 euro, per imposta e per periodo d imposta (non viene menzionata l IVA). 9

10 Se i requisiti indicati non sono rispettati, è tuttavia possibile beneficiare della ordinaria definizione delle liti pendenti. Termini e adempimenti Per definire la lite occorre presentare apposita domanda entro il , mediante modello che verrà approvato dall Agenzia delle Entrate. Entro la medesima data del bisogna corrispondere tutte le somme dovute o la prima rata, e la liquidazione, presumibilmente, avverrà ad opera del contribuente. La dilazione (ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000,00 euro) può avvenire in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Si applicano gli interessi legali calcolati dall Per ogni controversia (quindi per ogni atto impugnato) va presentata una domanda autonoma. Dalle somme da versare per effetto della definizione si scomputano quelle già corrisposte per effetto della riscossione frazionata, ma, in nessun caso, si ha diritto al rimborso. Ove non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Sospensione dei processi La sospensione del processo si verifica se il contribuente ne fa richiesta, dichiarando di volersi avvalere della definizione. In tal caso: il processo rimane sospeso sino al ; se, entro il , il contribuente deposita in giudizio la copia della domanda di definizione e dell attestato di pagamento della prima rata o di tutte le somme, la sospensione permane sino al Il diniego di definizione, atto impugnabile dal contribuente, va notificato entro il Sospensione dei termini processuali I termini di impugnazione delle sentenze (quindi i termini per l appello e il ricorso per Cassazione, sia principali che incidentali) e per le riassunzioni (si allude alla riassunzione in rinvio dopo la sentenza della Cassazione) sono sospesi per nove mesi, se spirano nel lasso temporale compreso tra il e il La sospensione riguarda solo le controversie definibili. Enti territoriali Gli enti territoriali (es. Comuni, Regioni, Camere di commercio) possono, con proprio regolamento, deliberare l accesso alla definizione per le proprie entrate tributarie, entro il DEFINIZIONE DEGLI OMESSI VERSAMENTI (AVVISI BONARI) I contribuenti che, avendo dichiarato somme in base alle dichiarazioni fiscali (modello REDDITI, IVA, IRAP e 770), non hanno successivamente provveduto ad effettuare i versamenti, allo stato attuale non possono fruire di alcuna definizione, nonostante sia stato già notificato l avviso bonario. L unica possibilità di definizione si ha se le menzionate somme sono state iscritte a ruolo, e se il ruolo è stato consegnato all Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il In tal caso, è possibile fruire della rottamazione dei ruoli, con stralcio di sanzioni e interessi di mora. 10

11 Non si può escludere che la definizione degli omessi versamenti venga inserita nell iter di conversione in legge del DL 119/2018. DEFINIZIONE DEI DEBITI RELATIVI ALL IMPOSTA DI CONSUMO SUI PRODOTTI SUCCEDANEI DA FUMO Ai sensi dell art. 8 del DL 119/2018, i debiti tributari relativi alle imposte di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo (ad esempio, le c.d. sigarette elettroniche ), disciplinate dall art. 62-quater co. 1 e 1-bis del DLgs. 504/95, possono essere estinti pagando il 5% del debito, con stralcio di sanzioni e interessi. Deve trattarsi di debiti maturati sino al sui quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Occorre a tal fine inviare apposita domanda all Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro il , mediante il modello che sarà approvato dalla stessa. 11

12 Novità NOVITA IN MATERIA DI ROTTAMAZIONE DEI RUOLI D.L. 119/2018 del 23/10/2018 Artt. 3,4 e 5 Di seguito si analizzano le novità in materia di rottamazione dei ruoli contenute negli artt. 3, 4 e 5 del suddetto DL 119/2018. Il DL 119/2018 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni. ASPETTI GENERALI DELLA NUOVA ROTTAMAZIONE DEI RUOLI Per le rottamazioni dei ruoli previste dagli artt. 3 e 5 del DL 119/2018, se sussistono i requisiti indicati dalla norma, il contribuente, presentando apposita domanda entro il , beneficia dello sgravio degli interessi di mora e delle sanzioni amministrative, principalmente di natura contributiva e tributaria. Il carico potrà essere dilazionato in cinque anni, mediante rate scadenti il 31.7 e il di ogni anno, a decorrere dal È anche possibile pagare in unica soluzione entro il La nuova rottamazione è fruibile altresì dai contribuenti che, pur avendo aderito alle precedenti rottamazioni, non hanno perfezionato la procedura e intendono adesso accedere alla definizione secondo le nuove regole. Annullamento delle mini cartelle L art. 4 del DL 119/2018 prevede inoltre l annullamento delle c.d. mini cartelle, in relazione alle quali il debitore non deve fare nulla, essendo queste annullate d ufficio dall Agenzia delle Entrate-Riscossione se trattasi di ruoli consegnati nel periodo e di importo fino a 1.000,00 euro, determinato in relazione a ciascun carico. REQUISITI PER LA NUOVA ROTTAMAZIONE Al fine di beneficiare della nuova rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi o avvisi di addebito, sono necessarie le seguenti condizioni: si deve trattare di carichi definibili, quindi non rientranti nelle esclusioni previste dal DL 119/2018 stesso; i carichi devono essere stati affidati all Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) dall al ; i debitori con carichi affidati dal 2000 al 2016 che, non avendo presentato la domanda entro il , sono stati riammessi previa domanda presentata entro il ed hanno pagato entro il le rate scadute al relative a pregressi piani di rateazione, nonché i debitori con carichi affidati dall al che hanno presentato la domanda entro il senza poi pagare tutte o alcune rate, per poter beneficiare della presente rottamazione devono pagare le rate in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018 entro il in unica soluzione; 12

13 se ci sono contenziosi in corso in merito ai carichi definibili, occorre impegnarsi a rinunciare ai medesimi nella domanda inviata all Agenzia delle Entrate- Riscossione. Il giudice, dietro presentazione della domanda, sospende il giudizio. Nozione di carichi affidati dall al Rientrano nella rottamazione, con le esclusioni di cui si dirà, tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione nel lasso temporale compreso tra l e il ; siccome la norma fa riferimento all affidamento del carico, non bisogna considerare la data di notifica della cartella di pagamento ma la data, antecedente, di consegna del ruolo, che non necessariamente coincide con il giorno in cui questo è stato reso esecutivo. Nel caso degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito, invece, occorre considerare la data, successiva alla notifica di questi ultimi atti, di trasmissione del flusso di carico. Gli agenti della riscossione forniscono, nell area riservata del proprio sito o presso gli sportelli, ogni informazione utile. Debitori che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni I debitori che non hanno mai presentato domanda di rottamazione, possono beneficiare della nuova rottamazione di cui al DL 119/2018 senza condizioni particolari, presentando la domanda entro il Debitori che hanno presentato la domanda di rottamazione in scadenza al I debitori che hanno presentato la domanda di rottamazione prevista dall art. 6 del DL 193/2016: rispettando il termine del , ma non hanno pagato in tutto o in parte l importo dovuto (circostanze, entrambe, che causavano la decadenza dalla rottamazione), oppure oltre il termine del e che, per tale motivo, hanno ricevuto un diniego di definizione, possono beneficiare della nuova rottamazione di cui al DL 119/2018 senza condizioni particolari, presentando la domanda entro il Debitori riammessi per mancato pagamento delle rate di precedenti dilazioni scadute al I debitori che hanno inteso, inizialmente, fruire della rottamazione prevista dall art. 6 del DL 193/2016, per accedere alla stessa avrebbero dovuto pagare le rate, relative a pregressi piani di dilazione in essere al , in scadenza a ottobre, novembre e dicembre L inadempienza ha causato il mancato accesso alla rottamazione, ma, con l art. 1 del DL 148/2017, il legislatore ha previsto una riammissione alla rottamazione, con domanda da presentare entro il Per essere riammessi, i debitori avrebbero dovuto pagare, entro il , le suddette rate, che l Agenzia delle Entrate-Riscossione ha provveduto a liquidare. Se tali somme sono state pagate entro il , e la totalità degli importi dovuti o la rata da rottamazione, a ottobre 2018, non può essere pagata o viene pagata in misura insufficiente, occorre, per fruire della nuova rottamazione, pagarla o integrare il pagamento entro il

14 In questa ipotesi, non è necessaria alcuna istanza per essere riammessi alla rottamazione e fruire della nuova dilazione del debito residuo in cinque anni: l Agenzia delle Entrate-Riscossione liquiderà i nuovi importi d ufficio entro il Il debitore può comunque scegliere di pagare il debito residuo in unica soluzione entro il Ove la rata di ottobre 2018 o la totalità delle somme non vengano versate entro il , non è più possibile beneficiare della rottamazione (viene meno lo stralcio di sanzioni e interessi). Rimane ferma la facoltà di pagare le rate secondo le scadenze della precedente rottamazione ( , e ). Chi, invece, nella domanda inviata entro il , ha optato per il versamento in unica soluzione entro il , sembra poter fruire della sola proroga al Coloro che, entro il , non hanno pagato le rate relative a pregressi piani di dilazione, accedono alla nuova rottamazione del DL 119/2018 senza problemi, presentando domanda entro il Debitori che hanno presentato la domanda di rottamazione in scadenza al per carichi affidati dal 2000 al 2016 I debitori che hanno inteso, inizialmente, fruire della riammissione alla rottamazione prevista dall art. 1 del DL 148/2017 (riservata a coloro che non avevano fatto domanda entro il , ma l hanno presentata entro il ), per accedere alla stessa avrebbero dovuto, entro il , pagare le rate relative a pregressi piani di dilazione scadute al , che venivano liquidate d ufficio. Se le rate di precedenti dilazioni sono state pagate entro il , e la totalità degli importi dovuti o la rata da rottamazione, a ottobre 2018, non può essere pagata o viene pagata in misura insufficiente, occorre, per fruire della nuova rottamazione, pagarla o integrare il pagamento entro il In questa ipotesi, non è necessaria alcuna istanza per essere riammessi alla rottamazione e fruire della nuova dilazione del debito residuo in cinque anni: l Agenzia delle Entrate-Riscossione liquiderà i nuovi importi d ufficio entro il Il debitore può comunque scegliere di pagare il debito residuo in unica soluzione entro il Ove la rata di ottobre 2018 o la totalità delle somme non vengano versate entro il , non è più possibile beneficiare della rottamazione (viene meno lo stralcio di sanzioni e interessi). Rimane ferma la facoltà di pagare le rate secondo le scadenze della precedente rottamazione ( , e ). Chi, invece, nella domanda inviata entro il , ha optato per il versamento in unica soluzione entro il , sembra poter fruire della sola proroga al Coloro che, entro il , non hanno pagato le rate relative a pregressi piani di dilazione accedono alla nuova rottamazione del DL 119/2018 senza problemi, presentando domanda entro il Rottamazione per i carichi affidati dall al Ai sensi dell art. 1 del DL 148/2017, è stata prevista la possibilità di rottamare i carichi affidati dall al , con presentazione della domanda entro il e versamento in unica soluzione entro il , o in cinque rate (scadenti il , , , e ). 14

15 Se le prime tre rate non sono state pagate o sono state pagate in misura insufficiente, occorre, per fruire della nuova rottamazione, pagarle per intero entro il , utilizzando i bollettini precompilati già messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate-Riscossione. In questa ipotesi, non è necessaria alcuna istanza per essere riammessi alla rottamazione e fruire della nuova dilazione del debito residuo in cinque anni: l Agenzia delle Entrate-Riscossione liquiderà i nuovi importi d ufficio entro il Il debitore può comunque scegliere di pagare il debito residuo in unica soluzione entro il Ove le rate di luglio, settembre e ottobre 2018, o la totalità delle somme, non vengano versate entro il , non è più possibile beneficiare della rottamazione (viene meno lo stralcio di sanzioni e interessi). Rimane ferma la facoltà di pagare le rate secondo le scadenze della precedente rottamazione ( , , , e ). Chi, invece, nella domanda inviata entro il , ha optato per il versamento in unica soluzione entro il , sembra poter fruire della sola proroga al ROTTAMAZIONE PARZIALE Il debitore potrà decidere quali carichi definire, anche in relazione al singolo atto, dunque alla singola cartella di pagamento, avviso di accertamento esecutivo o avviso di addebito. Quindi, ad esempio, se una cartella di pagamento porta a riscossione ruoli INPS e dell Agenzia delle Entrate, è possibile sanare i soli ruoli INPS. CONTENZIOSI IN CORSO La rottamazione non è preclusa dalla presenza di contenziosi relativi ai carichi che si vogliono definire, a condizione che nella domanda di rottamazione il debitore si impegni a rinunciare al giudizio in corso o a non presentare impugnazione avverso la sentenza. ESCLUSIONI DALLA ROTTAMAZIONE Alcune fattispecie non sono incluse nella rottamazione. Si tratta dei seguenti casi: somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell Unione Europea; crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e/o contributive e/o relative ai premi dovuti agli enti previdenziali (si pensi alle sanzioni Antitrust, CONSOB, Banca d Italia, al lavoro nero, al riciclaggio, alle sanzioni valutarie e così via); sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada. 15

16 Per queste ultime violazioni, la norma precisa che la rottamazione è possibile limitatamente agli interessi, quindi le sanzioni rimangono dovute (vengono meno, però, anche le maggiorazioni previste dall art. 27 co. 6 della L. 689/81). AMBITO APPLICATIVO DELLA ROTTAZIONE In presenza dei menzionati requisiti, tutti i ruoli consegnati agli agenti della riscossione, con le tassative esclusioni elencate in precedenza, possono rientrare nella rottamazione. Non si tratta solo di qualsiasi imposta (IRPEF, IRES, IVA, addizionali, canone RAI, ecc.), dei contributi INPS e dei premi INAIL, ma di ogni entrata riscossa a mezzo ruolo. Anche i contributi previdenziali dovuti alle Casse professionali rientrano nella rottamazione, nella misura in cui la riscossione sia affidata all Agenzia delle Entrate- Riscossione o a Riscossione Sicilia SPA. Non rientrano nella rottamazione le entrate locali (IMU, TARSU, ecc.) e le altre entrate (ad esempio, contributi previdenziali) se riscosse in proprio dagli enti creditori, o tramite affidamento ai propri concessionari locali. BENEFICI DELLA ROTTAMAZIONE Il beneficio della rottamazione consiste nello sgravio: di qualsiasi sanzione amministrativa di natura tributaria o contributiva; degli interessi di mora, quindi unicamente degli interessi applicati dall agente della riscossione se il debitore non ha onorato il debito nei termini a seguito di accertamento esecutivo, avviso di addebito o cartella di pagamento. Sono pertanto dovute le somme a titolo di capitale e di interesse diverso da quello di mora. Per fare un esempio, si pensi agli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, irrogati unitamente agli avvisi di accertamento. Del pari, rimangono dovuti per intero gli aggi o compensi di riscossione, calcolati però sugli importi effettivamente da corrispondere (quindi non sulle sanzioni amministrative). PROCEDURA DI ROTTAMAZIONE Il procedimento di rottamazione inizia con la domanda all Agenzia delle Entrate- Riscossione, da inviare a pena di decadenza entro il , con cui si indica la volontà di definire i ruoli indicati, la volontà di pagare in unica soluzione o tramite un massimo di dieci rate e ci si impegna a rinunciare ai contenziosi in corso. A questo punto, se la totalità delle somme è versata per intero nel termine, oppure se le rate sono pagate nei termini e per l esatto importo, la procedura si perfeziona. In presenza anche di un solo inadempimento, invece, la rottamazione non può ritenersi conclusa, con la conseguenza che: riemerge il debito a titolo di sanzioni amministrative e di interessi di mora; il carico non potrà essere oggetto di dilazione. EFFETTI DELLA DOMANDA Una volta presentata la domanda, l Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche. Rimangono però i fermi e le ipoteche già adottati alla data di presentazione della domanda; pertanto, se fosse già stata iscritta l ipoteca esattoriale prima della presentazione della domanda, questa mantiene i suoi effetti e il titolo di prelazione. 16

17 Verosimilmente, dopo il pagamento della prima rata sarà possibile ottenere la sospensione del fermo. Non possono proseguire le procedure esecutive immobiliari già avviate, salvo ci sia stato un incanto con esito positivo. Nel momento in cui viene presentata la domanda, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza relativi ai carichi definibili. Sotto altro profilo, per effetto della presentazione della domanda si è considerati adempienti, tra l altro, ai fini del c.d. blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni. In conseguenza di ciò, si potranno riscuotere i crediti vantati nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, che, ordinariamente, sono bloccati in presenza di ruoli e se di importo pari o superiore a 5.000,00 euro. DURC, certificati di regolarità fiscale e rimborsi Si ritiene che la presentazione della domanda di rottamazione determini il rilascio del DURC. Tale documento potrà essere annullato in caso di tardivo, insufficiente oppure omesso pagamento della totalità delle somme o di una rata del piano di dilazione. Inoltre, la domanda di rottamazione dovrebbe essere condizione sufficiente sia per l erogazione dei rimborsi (che non possono essere oggetto di fermo) sia per l ottenimento dei certificati di regolarità fiscale, anche ai fini della partecipazione a gare di appalto. Comunicazione dell agente della riscossione Entro il , l Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l ammontare complessivo delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza delle stesse. VERSAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI PER LA ROTTAMAZIONE I versamenti degli importi dovuti per la rottamazione possono avvenire sia in unica soluzione sia in forma rateale. Il pagamento in unica soluzione dovrà essere effettuato entro il In caso di pagamenti rateali sono previste dieci rate di pari importo con scadenza al 31.7 e al di ciascun anno con prima rata da pagare al Il debito può quindi essere spalmato dal al Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute per la rottamazione determina l estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate. MODALITÀ DI PAGAMENTO Il pagamento è eseguibile: tramite domiciliazione bancaria sul conto corrente indicato dal debitore nella domanda; oppure mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell Agenzia delle Entrate-Riscossione; oppure presso gli uffici dell agente della riscossione, anche mediante compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle Pubbliche amministrazioni. È in ogni caso esclusa la compensazione nel modello F24, mediante crediti disponibili. Interessi di dilazione 17

18 Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi: in misura pari al 2% annuo, a decorrere dall , per i ruoli oggetto della nuova rottamazione; in misura pari allo 0,3% annuo, calcolati sempre a partire dall , per i contribuenti che hanno aderito ad una precedente rottamazione e accedono alla nuova dilazione del debito residuo. SOMME GIÀ PAGATE IN PRECEDENZA La presenza di pagamenti parziali non osta alla rottamazione. In nessun caso, però, il contribuente ha diritto al rimborso delle somme già pagate. Quanto corrisposto a titolo di capitale e di interesse diverso da quello di mora e da dilazione dei ruoli, nonché a titolo di aggio e di rimborso delle spese di esecuzione, va invece scomputato dalle somme dovute per la rottamazione. MANCATO PERFEZIONAMENTO DELLA ROTTAMAZIONE La rottamazione si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento, nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate. Pertanto, in caso di inadempimento viene meno lo stralcio delle sanzioni, degli interessi di mora e della relativa quota di aggi. In presenza di inadempimenti nei versamenti, tutto il carico residuo, detratto quanto già versato, può essere escusso, ed è inibita una ulteriore dilazione dei ruoli. Del pari, i termini di decadenza e di prescrizione per il recupero dei carichi di ruolo, che erano rimasti sospesi, riprendono a decorrere. RISORSE PROPRIE DELL UNIONE EUROPEA E IVA ALL IMPORTAZIONE Ai sensi dell art. 5 del DL 119/2018, è possibile estinguere i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione, dall al , a titolo di: risorse proprie tradizionali di cui all art. 2 paragrafo 1 lett. a) delle decisioni comunitarie 2007/436/CE e 2014/335/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale comune); IVA riscossa all importazione. Anche per questi ruoli, il beneficio della rottamazione è rappresentato dallo stralcio delle sanzioni e degli interessi di mora. Resta fermo l obbligo del pagamento integrale dei tributi. Per questi ruoli, il debitore deve inoltre corrispondere: dall al , gli interessi di mora di cui all art. 114 paragrafo 1 del regolamento comunitario 952/2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114; dall , gli interessi al tasso del 2% annuo. Sempre per questi tributi, non è possibile avvalersi della compensazione con crediti vantati nei confronti di Pubbliche amministrazioni. La comunicazione di liquidazione degli importi, da parte dell agente della riscossione, avviene entro il Il pagamento della prima o unica rata scade il , la seconda il , e le restanti il 31.7 e il di ciascun anno successivo, fino al

19 STRALCIO DEI RUOLI SINO A 1.000,00 EURO Con l art. 3 del DL 119/2018 è stato previsto l annullamento automatico dei ruoli affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra l e il , di importo residuo fino a 1.000,00 euro. Per il perfezionamento dell annullamento: non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario; l agente della riscossione avrà tempo fino al per annullare i ruoli, ma gli effetti dell annullamento si producono dal , data di entrata in vigore della norma. Considerato che la norma si riferisce specificamente agli agenti della riscossione, si ritiene che riguardi solo i debiti in carico all Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) e a Riscossione Sicilia SPA (considerato agente della riscossione dall art. 3 del DL 203/2005). Sono quindi esclusi i debiti riscossi in proprio dai vari enti creditori (esempio, dai Comuni) e quelli affidati ai concessionari locali iscritti all albo dell art. 53 del DLgs. 446/97. Ambito applicativo Rientrano nell annullamento automatico i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo , che risultino non pagati al Siccome la norma fa riferimento all affidamento del carico, non bisogna vagliare la data di notifica della cartella di pagamento ma la data, antecedente, di consegna del ruolo, che non necessariamente coincide con il giorno in cui questo è stato reso esecutivo. L importo del debito residuo al fino a 1.000,00 euro deve essere determinato in relazione al singolo carico comprensivo di capitale, interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, determinato al Con le eccezioni di cui si dirà, rientrano nell annullamento automatico tutte le tipologie di debiti, anche non di natura tributaria o contributiva. La norma parla di debito residuo, quindi rientrano anche ruoli originariamente di importo maggiore se, al , si rispetta il limite di 1.000,00 euro (si pensi, ad esempio, ad una intervenuta autotutela, o a sgravi derivanti da sentenze). Nozione di singolo carico Il limite di 1.000,00 euro deve essere determinato in relazione al singolo carico, dove per singolo carico si intende la partita di ruolo, come somma delle voci per capitale (esempio, imposta, contributo o altra entrata), sanzioni e interessi. Ne consegue che ai fini dell annullamento non sembra rilevare l importo complessivo della cartella di pagamento, ma, in caso di pluralità di carichi iscritti a ruolo, l importo di ciascuno. Rilevanza del pagamento Se il debitore ha pagato entro il il debito relativo ad un ruolo che rientra nell ambito applicativo della norma, non avrà diritto al rimborso delle somme versate. Ove, invece, il pagamento sia avvenuto dal in poi, avrà diritto al rimborso. In relazione a ciò, si potranno verificare due situazioni: se il beneficiario ha altri debiti, gli importi pagati e non dovuti verranno imputati al pagamento degli altri debiti; 19

20 se il beneficiario non ha altri debiti avrà diritto al rimborso di tali importi. In tal caso, dovrebbe ricevere una comunicazione inviata dall Agenzia delle Entrate- Riscossione con l invito a ritirare il rimborso allo sportello o a comunicare le coordinate bancarie per riceverlo tramite bonifico. Esclusioni Sono escluse dall annullamento automatico: le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell art. 16 del regolamento del Consiglio UE n. 1589; i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti; le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le risorse proprie tradizionali di cui all articolo 2 paragrafo 1 lett. a) delle decisioni comunitarie 2007/436/CE e 2014/335/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale comune); l IVA riscossa all importazione. 20

21 Novità NOVITA IN MATERIA DI IVA D.L. 119/2018 del 23/10/2018 Artt. 10 e ss. Di seguito si analizzano le novità contenute nel DL 119/2018 nell ambito della disciplina IVA, in particolar modo per quanto concerne il regime sanzionatorio in materia di fatturazione elettronica, i termini di emissione e registrazione delle fatture, nonché le modalità di imputazione dell IVA detraibile nell ambito delle liquidazioni periodiche. Il DL 119/2018 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni. OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA - AMBITO SOGGETTIVO L art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, nella sua originaria stesura, prevedeva l obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato. Al fine di conformarsi alla decisione del Consiglio UE n. 593, con la quale l Italia è stata autorizzata a introdurre l obbligo di fatturazione elettronica per i soli soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano, l art. 15 del DL 119/2018 modifica l art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, eliminando il riferimento ai soggetti passivi identificati ai fini IVA in Italia. Peraltro, il chiarimento era stato già fornito in via di prassi con la circ. Agenzia delle Entrate n. 13. FATTURAZIONE ELETTRONICA - ESCLUSIONE E RIDUZIONE DELLE SANZIONI PER IL PRIMO SEMESTRE 2019 In relazione all obbligo di fatturazione elettronica, l art. 10 del DL 119/2018 definisce nuove misure che consentono di limitare i possibili effetti negativi conseguenti a ritardi nell adeguamento dei sistemi informatici. In particolare, il novellato art. 1 co. 6 del DLgs. 127/2015 prevede che, per il primo semestre del 2019: non si applichi la sanzione di cui all art. 6 del DLgs. 471/97 se la fattura viene emessa in formato elettronico oltre il termine previsto dall art. 21 del DPR 633/72, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica (mensile o trimestrale); si applichi la riduzione dell 80% della sanzione di cui all art. 6 del DLgs. 471/97 se la fattura viene emessa oltre il termine previsto dall art. 21 del DPR 633/72, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA del periodo successivo. MODIFICA DEI TERMINI DI EMISSIONE DELLA FATTURA L art. 11 del DL 119/2018 modifica l art. 21 co. 4 del DPR 633/72 stabilendo che, a decorrere dall , la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dall effettuazione dell operazione. 21

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