Pee. n 4/20/4. 'Unione dei Comuni Valk degli I6ki CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA CENTRALE

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1 'Unione dei Comuni Valk degli I6ki Pee. n 4/20/4 CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA CENTRALE DI CONCMITTENZA PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDL% ATA DEI COMPITI E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE AI SERVIZI E ALLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI IN MATERLA DI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3-BIS, DEL D.LGS. N. 163/ L'anno Delearlaquattordici il giorno thi-k del mese di dicembre presse la sede dell'unione dei Comuni Valle degli Iblei sita in Palazzelo _Acre& Via Maestranza n 5, con la presente convenzione da valere cc- forma di legge TRA l'unione - Comuni "Valle degli Iblei", rappresentata dal Presidente protempore Dor_ Sebastiano Carbè nato a Buscemi il elettivamente domiciliate presso la sede dell'unione stessa, E Il Comune a Buccheri, in persona del Sindaco Dott. Alessandro Caiano nato a Ragia, il domiciliato per la sua carica elettiva presso il Comune <L Buccheri il quale interviene nel presente atto in forza della Delibera Cons-sda il 'Y e n. 36 del ; il Comune di Uscenti, in persona del Sindaco Dott. Sebastiano Carbè nato nato a Buts=. il domiciliato per la sua carica elettiva presso il Comune di Boemi il quale interviene nel presente atto in forza della Delibera C.~.Hare n. 29 del ; il Comune di Canicattini Bagni, in persona del Sindaco Sig. Paolo Amenta nato a CaniQati Bagni il domiciliato per la sua carica elettiva presso il Comime di Canicattini Bagni il quale interviene nel presente atto in forza della Delibera Consiliare n. 52 del ; il Comune di Cassaro, in persona del Sindaco Prof. Nello Pisasale nato a Cassaro il domiciliato per la sua carica elettiva presso il Comune di Cassare il quale interviene nel presente atto in forza della Delibera Consiliare n. 29 del ; il Comune di Ferla, in persona del Sindaco Dott. Michelangelo Giansiracusa nato a Siracusa il domiciliato per la sua carica elettiva presso il Comune di Ferla il quale interviene nel presente atto in forza della Delibera Consiliare 47 del ; il Comune dì Palarzolo Acreide, in persona del Sindaco Dott. Carlo Scibetta nato a Palazzolo Acreide il domiciliato per la sua carica elettiva presso il Comune di Palazzolo Acreide il quale interviene nel presente atto in forza della Delibera Consiliare n. 76 del ;

2 Vnione dei Comuni Va& ckgil 16ki il Comune di. Sortino, in persona del Sindaco Ing. Vincenzo Buccheri nato a Sortine il 24 :al 951 domiciliato per la sua carica elettiva presso il Comune di Sortine quale interviene nel presente atto in forza della Delibera Consiliare 111 dei ; PREMESSO Che i di Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla, Palazzolo A,,--eide e Sortimi, con atti dei rispettivi Consigli Comunali, ai sensi dell -est_ 1A della L.R. 48/91, dell'art. 32 del D.Lgs, 267/2000 e in virtù del rinviod.-. --namice operato dalla legislazione siciliana con l'art. 37 della L.R. n. -/92 si sono costituiti in Unione dei Comuni denominata "Valle degli Ible` 1..te. la gestione unitaria di servizi; che all'art._ S del vigente Statuto dell'unione è previsto che il trasferimento delle competenze è deliberato dai singoli Comuni appartenenti all'unione e si perfeer,a a seguito di apposita deliberazione consiliare di recepimento; che l'art 33 del Codice degli Appalti, che disciplina gli appalti pubblici e accordi quai.fro stipulati da centrali di committenza, è stato nel corso degli ultimi tre armi oggetto di svariate modifiche ed integrazioni; che l'art 23. comma 4, del D,L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge t 214/2011 ha aggiunto il comma 3bis all'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2036 prevedendo l'obbligo per i Comuni con popolazione inferiore a / abitanti di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori. sa- 4...t- e forhiture; che dopo varie proroghe ai termini di applicazione, con l'art.9 comma 4 del D.L. 66/3T14. convertito in L.89/2014 l'obbligo di aggregazione è stato esteso a tr.,th Comuni tranne i capoluogo di Provincia, tale termine da ultimo è stato prorogato, con l'art23 ter del D.L. 90/2014, convertito in Legge114, x14 al 1 gennaio 2015 per l'acquisto di beni e servizi e al 1 luglio 2015 per -..acquisizione di lavori; che il tore ha indicato quale via preferenziale, sotto il profilo organizzarne, e procedimentale, le Unioni dei Comuni costituite ai sensi dell'art32 dà D Lgs. 267/2000, ove già esistenti alla data del e, solo qualora non sia esistente, le altre ipotesi residuali di accordo consortile e strumer.ti elettronici; che l'ottige di attivazione della Centrale Unica di Committenza trova applicazione nell Ordinamento Regionale Siciliano, ai sensi e per gli effetti della L R , nonché del "Testo del D.Lgs. 163/2006 coordinato con le nonne recate -kila L.R. 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzioni ed integrazioni in materia", pubblicato sulla G.U.RS. n. 22 del ; che a mente dell'art. 3 comma 34 del D Lgs. 163/2006, la centrale dì Committenz n'amministrazione aggiudicatrice che: l. Acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggitz di-can-lei o altri enti aggiudicatari; 4 2

3 'Unione dei Comuni Va& desti Ibfei 2. Aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori; che la Centrale Unica di Committenza di cui al comma 3 bis dell'art. 33 del D.Lgs. 163/ 2006, rientra nella seconda tipologia del sopra richiamato comma 34 dell'art. 3, in quanto la centrale si limita a completare la fase procedimentale con l'aggiudicazione della gara, mentre la fase relativa alla conclusione del contratto rimane nella competenza dell'amministrazione a vantaggio della quale avviene l'aggiudicazione; che l'art. 30, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che nella Convenzione che dovrà disciplinare i rapporti tra gli Enti aderenti dovranno essere indicati: a) fini; b) durata; e) forme di consultazione tra gli ti enti contraenti; d) rapporti finanziari; e) obblighi e garanzie reciproche; che il Consiglio dell'unione dei Comuni Valle degli Iblei, per la costituzione della Centrale di Committenza, con Delibera n. 15 del 27 novembre 2014 ha approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento della gestione associata di cui in argomento nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000; che con le surrichiamate Deliberazioni Consiliari, i Consigli Comunali di Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferie, Palazzolo Acreide e Sortino hanno recepito ed approvato il trasferimento all'unione del compito di COSIMIZIONE DI UNA CENTRALE DI COMMITTENZA, approvando nei nel 12 contempo il relativo schema di convenzione; Visti: - L'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 163/ 2006; - L' art.30 del D.Lgs. 267/2000; - La L.R. 12/ 2011 TUTTO CIÒ PREMESSO Tra i sottoscritti comparenti nella loro qualità di Sindaci pro tempore dei Comuni di Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferie, Palazzolo Acreide e Sortino e il Presidente pro tempore dell'unione dei Comuni Valle degli Iblei SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 - Premessa La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Ad. 2 - Oggetto 1 Con la presente Convenzione, stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, l'unione dei Comuni Valle degli Iblei e i Comuni di Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, Perla, Palazzolo Acreide e Sortino convengono di costituire una 3

4 'Unione dei C ni Nalk dig6 16Qi CENTRALE DI COMMITTENZA PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEI COMPITI E DELLE ATTIVITÀ CONNESSI AI SERVIZI E ALLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI IN MATERIA DI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. 2. Alla Centrale di Committenza spettano i compiti di: a) Organizzare il servizio per conto dei Comuni nel rispetto delle indicazioni programmatico-operative fornite dagli stessi; b) Gestire e organizzare il servizio con il personale dedicato alla gestione associata anche avvalendosi delle proprie strutture amministrative di supporto; c) Adottare gli atti e i provvedimenti anche organizzativi ritenuti necessari per raggiungere gli obiettivi del servizio stabiliti dai, Comuni. Rimangono in capo ai Comuni aderenti sia la fase che precede la predisposizione del bando sia la fase che segue l'aggiudicazione definitiva. Art. 3 - Sede 1. La sede legale della Centrale di Committenza per la gestione associata è stabilita presso la sede dell'unione dei Comuni Valle degli Iblei. 2. Per particolari e motivate esigenze, eccezionalmente, la sede operativa può essere spostata presso la sede di uno dei Comuni aderenti all'unione Valle degli Iblei. Art. 4 - Finalità La gestione associata dei compiti e delle attività relativi agli appalti di lavori pubblici e all'acquisizione di beni e servizi è finalizzata, in conformità ag obiettivi dell'art. 33, comma 3-bis del D Lgs. n. 163/2006, al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, al miglioramento del servizio sul territorio e alla valorizzazione della professionalità del personale coinvolto. Art. 5 - Ambito di applicazione 1. La gestione associata riguarda tutte le procedure di gara (compresi i cottimi fiduciari) in cui è necessario svolgere una procedura comparativa tra più operatori economici, senza alcuna distinzione di valore. 2. Alla luce della nuova formulazione dell'art.33 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006 per come da ultimo integrato e modificato dal 3 comma dell'art. 23 ter, che prevede che solo i Comuni con popolazione superiore a abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a , gli stessi pertanto dovranno essere gestiti dalla Centrale Unica di Committenza. Nel caso di ulteriori modificazioni al presente comma, lo stesso sarà recepito dinamicamente con l'approvazione unicamente da parte del Consiglio dell'unione. 4

5 'Unione dei Comuni Va& diga 16&i 3. Sono esclusi dalle competenza di cui alla C.U.C. l'acquisto di beni e servizi previsti dall'art.1 comma 7 del D.L.95/2012 convertito in Legge 135/2012 tra cui fornitura energia elettrica, carburanti, telefonia fissa e mobile, gas, combustibili per riscaldamento che dovranno essere approvvigionati tramite convenzione o accordi quadro messi a disposizione da Consip spa o dalle centrali di committenza regionali di riferimento ovvero tramite propria autonoma procedura nel rispetto della normativa vigente con procedura ad evidenza pubblica prevedendo corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni Consip s.p.a. e delle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno essere sottopost a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni che prevedano condizioni di maggiore vantaggio economico. Art. 6 - Enti aderenti La presente Convenzione è aperta all'adesione di altri Comuni interessati, previa adesione all'unione e approvazione dei relativi atti da parte dei propri Consigli Comunali. Art. 7 - Competenze della Centrale di Committenza Spettano alla Centrale di Committenza i seguenti compiti: a) collaborazione con i singoli Comuni aderenti alla corretta individuazione dei contenuti dello schema di contratto e del -- capitolato speciale, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, servizio o fornitura alle esigenz dell'ente interessato; b) gestione operativa del procedimento di gara fino all'aggiudicazione definitiva; c) stesura della documentazione amministrativa degli atti di gara, incluso il bando di gara o l'avviso, il disciplinare di gara e la lettera di invito; d) cura degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici; e) verifica, in capo ai concorrenti, del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-organizzativa ed economicofinanziaria; O nomina della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto delle indicazioni espresso dal Comune interessato.

6 t)nione dei Comuni Va& degli Art. 8 - Competenze dei Comuni Rimangono in capo ai Comuni aderenti sia la fase che precede la predisposizione del bando sia la fase che segue l'aggiudicazione definitiva. Art. 9 - Modalità di svolgimento 1. Al fine di consentire la programmazione delle attività da parte della gestione associata i Comuni aderenti alla Convenzione sono tenuti a comunicare alla Centrale di Committenza nei tempi concordati i fabbisogni di lavori/beni/servizi riferiti al rispettivo Ente. 2. I Comuni perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica in, s. uso nelle materie di competenza del servizio associato, oltre all'uniformità dei comportamenti, delle procedure e metodologie di svolgimento delle attività. A tali fini la Centrale di Committenza, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni Ente, provvede allo studio e all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle diverse amministrazioni, all'adozione di procedure uniformi, allo studio e all'individuazione di modulistica uniforme in rapporto alle normative e procedure di riferimento per la gestione associata. 3. I provvedimenti adottati dalla Centrale di Committenza sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Comuni partecipanti. 4. In linea generale, le procedure di gara si svolgeranno come di seguito: - la Centrale di Committenza si impegna, entro il termine dal determina a contrarre, previsto dal successivo regolamento, ad attivare la procedura di gara; completata la procedura di aggiudicazione, la Centrale di Committenza rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara al Comune aderente, unitamente al verbale di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali; la Centrale di Committenza effettua il monitoraggio sull'esecuzione del contratto, segnatamente per quanto concerne la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione delle opere, formulazione di riserve e richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatrici degli appalti. 5. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione gli aspetti organizzativi della gestione associata delle procedure di gara sono fissati in accordi/regolamenti attuativi della Convenzione. Art.10 - Personale 1. Per il funzionamento della Centrale di Committenza si prevede quale modello organizzativo la costituzione di un ufficio comune.

7 'Unione dei ComuniVaffe diga 16fei 2. Il regolamento di attuazione della presente Convenzione ne disciplinerà il funzionamento e l'organizzazione del personale. Art. 11- Decorrenza e durata della Convenzione La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa ed ha durata pari a quella dell'unione dei Comuni Valle degli Iblei. Art Recesso P possibile recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione all'unione da effettuarsi entro il mese di settembre di ogni anno con effetto a partire dal"anno successivo, fermi restando eventuali obblighi già assunti. /6-7 Art Rapporti finanziari 1. I costi della gestione associata delle procedure di gara sono a carico (5 e. degli Enti aderenti con le modalità che verranno specificate nel regolamento di attuazione della presente Convenzione che sarà approvato dalla Giunta dell'unione ai sensi dell'art. 5 comma 4 della L. 127/97 per come recepito dall'art. 2 comma 3 della L.R. 23/ Per costi della gestione associata in discorso si intendono comunque tutti gli oneri riguardanti i costi del personale dipendente della Centrale di Committenza, le spese di gestione ed eventuali ulteriori oneri connessi alla gestione del servizio associato. 3. Il costo complessivo per il funzionamento del servizio associato è determinato in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli Enti aderenti. 4. La quota di partecipazione sarà determinata sulla base dei seguenti criteri: a) Una quota fissa finalizzata ad assicurare il livello minimo di funzionamento della C.U.C. pari ad 1/3 dell'intera quota annua uguale per tutti i Comuni; K-Th1/4 b) Una quota variabile pari ai residui 2/3 calcolata in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente. Art Risoluzioni di controversie La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti sottoscrittori è ricercata prioritariamente in via bonaria in seno all'organo di governo della Centrale di Committenza. Art Disposizioni di rinvio Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si fa rinvio alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente Convenzione.

8 Art Registrazione Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2 comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni. Letto, approvato e sottoscritto per come segue Per il Comune di Buccheri, in persona del Sindaco pdtt. eé Sandro Caiazzo ti i Per il Comune di Buscemi, in persona del Sindaco Dott. Per il Comune di Canicattini Bagni, in persona del Per il Comune di Cassaro, in persona del Sindaco Prof Pèr il Comune di Perla, in persona del Sindaco Dott. Michelartgel siracusa Per il Comune di Palazzolo Acreide, in persona del Sirydacd Do Per il Comune di Sortino, in persona del Sindaco Ing. Vinc Per l'unione dei Comuni Valle degli Iblgirin-perona del Presidente Dott Sebastiano Carbè /- L 41_(

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