Ordinanza dell UFAG concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo

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1 Ordinanza dell UFAG concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (OMFT) Modifica del 12 giugno 2017 L Ufficio federale dell agricoltura (UFAG) ordina: I Gli allegati 2 e 3 dell ordinanza dell UFAG del 13 marzo concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo sono modificati secondo la versione qui annessa. II La presente ordinanza entra in vigore il 1 luglio giugno 2017 Ufficio federale dell agricoltura: Bernard Lehmann 1 RS

2 Allegato 2 (art. 3) Misure a carattere temporaneo volte a impedire l introduzione e la diffusione di organismi nocivi che potrebbero rivelarsi particolarmente pericolosi e non figurano nell allegato 1 né nell allegato 2 OPV Sezione 5 titolo, par. I lett. b e par. IV cpv. 1 Sezione 5 Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) e Epitrix tuberis (Gentner) I Ai fini della presente sezione, si intende per: IV b. organismi specificati: Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) e Epitrix tuberis (Gentner). 1 I tuberi di patate originari delle zone delimitate in Svizzera, conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo VIII, o delle zone delimitate all interno dell UE, conformemente alla decisione di esecuzione 2012/270/UE 2, imballati in tali zone o negli impianti di cui al paragrafo VI, possono essere messi in commercio solo se soddisfano le condizioni fissate nel paragrafo I parte B punto 1 dell appendice della presente sezione. Appendice della sezione 5 par. II parte A punto 1 lett. b Appendice della sezione 5 II. Definizione delle zone delimitate e misure ufficiali Parte A Definizione delle zone delimitate 1. Le zone delimitate sono costituite da: b. una zona cuscinetto che si estende almeno 500 m al di là del confine della zona infestata; laddove una parte di un campo rientri in tale estensione, l intero campo entrerà a far parte della zona cuscinetto. 2 Decisione di esecuzione 2012/270/UE della Commissione, del 16 maggio 2012, relativa alle misure d emergenza per impedire l introduzione e la diffusione nell Unione di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner), GU L 132 del , pag. 18; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/1359 della Commissione dell 8 agosto 2016, GU L 215 del , pag

3 Sezione 7 par. IIIa Sezione 7 Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto IIIa Importazione di piante specificate originarie dell UE Le piante specificate originarie di Stati membri dell UE possono essere importate in Svizzera soltanto se soddisfano le esigenze specifiche relative al trasferimento all interno dell UE secondo la decisione di esecuzione (UE) 2017/198 3 e sono scortate da un passaporto fitosanitario UE conformemente alla direttiva 92/105/CEE 4. Appendice I della sezione 7 par. I punto 2 lett. c n. iii) e lett. d Appendice I della sezione 7 I. Esigenze particolari relative all importazione di piante specificate originarie di Paesi terzi 2. Il certificato indica alla rubrica «Dichiarazione supplementare» che una delle seguenti esigenze è soddisfatta: c. le piante specificate sono state coltivate in un luogo o in un sito di produzione riconosciuto indenne dall organismo specificato dall organismo nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine in conformità della norma ISPM n. 10 5, e: iii) il luogo o il sito di produzione è circondato da una zona avente un raggio di almeno 100 m in cui una delle seguenti condizioni è stata soddisfatta: sono state effettuate ispezioni ufficiali due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento di sintomi di infezione durante l ultimo ciclo vegetativo completo prima dell esportazione e tutte le piante specificate sulle quali sono stati riscontrati sintomi di infezione nel corso di tali ispezioni sono state immediatamente distrutte, 3 Decisione di esecuzione (UE) 2017/198 della Commissione, del 2 febbraio 2017, relativa alle misure per impedire l introduzione e la diffusione nell Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, GU L 31 del , pag Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione, GU L 4 dell , pag. 22; modificata da ultimo dalla direttiva 2005/17/CE, GU L 57 del , pag La norma di riferimento ISPM n. 10 «Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites» (edizione del ) può essere consultata gratuitamente su > Core Activities > Adopted Standards. 3509

4 tutte le piante specificate sono state immediatamente distrutte, o ciascuna pianta specificata è stata regolarmente sottoposta ad analisi nei momenti più opportuni ed è risultata indenne dall organismo specificato; d. le piante specificate sono state coltivate in un luogo o in un sito di produzione riconosciuto indenne dall organismo specificato dall organismo nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine in conformità della norma ISPM n. 10, segnatamente: i) in tale luogo le piante specificate sono state sottoposte a ispezioni ufficiali, campionamenti e analisi due volte nei momenti più opportuni durante l ultimo ciclo vegetativo completo prima dell esportazione e sono risultate indenni dall organismo specificato, ii) il luogo di produzione è circondato da una zona avente un raggio di 4500 m in cui una delle seguenti condizioni è stata soddisfatta: le ispezioni ufficiali, i campionamenti e le analisi sono stati effettuati in tale zona due volte nei momenti più opportuni durante l ultimo ciclo vegetativo completo prima dell esportazione; le ispezioni ufficiali, i campionamenti e le analisi non hanno rilevato l organismo specificato, tutte le piante specificate nel raggio di 500 m da tale luogo di produzione sono state immediatamente distrutte, o ciascuna pianta specificata nel raggio di 500 m da tale luogo di produzione è stata regolarmente sottoposta ad analisi nei momenti più opportuni ed è risultata indenne dall organismo specificato, iii) nei casi di cui al primo e secondo trattino tutte le piante specificate di tale zona situate a una distanza tra 500 m e 4500 m dal luogo di produzione sono state distrutte o sottoposte ad analisi secondo un programma di campionamento in grado di confermare con un affidabilità del 99 per cento che il livello di presenza dell organismo specificato nelle piante specificate è inferiore allo 0,1 per cento. Appendice II della sezione 7 punto 2 lett. b par. iii) e lett. c Appendice II della sezione 7 Esigenze relative alla messa in commercio di piante specificate 2. Le piante specificate devono soddisfare una delle seguenti esigenze: b. sono state coltivate in un luogo o in un sito di produzione riconosciuto indenne dall organismo specificato dal SFF in conformità della norma ISPM n. 10, segnatamente: iii) il luogo o il sito di produzione è circondato da una zona avente un raggio di almeno 100 m in cui una delle seguenti condizioni è stata soddisfatta: 3510

5 sono state effettuate ispezioni ufficiali due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento di sintomi di infezione durante l ultimo ciclo vegetativo completo prima del trasferimento e tutte le piante specificate sulle quali sono stati riscontrati sintomi di infezione nel corso di tali ispezioni sono state immediatamente distrutte, tutte le piante specificate sono state immediatamente distrutte, o ciascuna pianta specificata è stata regolarmente sottoposta ad analisi nei momenti più opportuni ed è risultata indenne dall organismo specificato; c. sono state coltivate in un luogo di produzione riconosciuto indenne dall organismo specificato dal SFF in conformità della norma ISPM n. 10, segnatamente: i) in tale luogo le piante specificate sono state sottoposte a ispezioni ufficiali, campionamenti e analisi due volte nei momenti più opportuni durante l ultimo ciclo vegetativo completo prima del trasferimento e sono risultate indenni dall organismo specificato, ii) il luogo di produzione è circondato da una zona avente un raggio di 500 m, di seguito denominata «la zona circostante», in cui una delle seguenti condizioni è stata soddisfatta: le ispezioni ufficiali, i campionamenti e le analisi sono stati effettuati nella zona circostante due volte nei momenti più opportuni durante l ultimo ciclo vegetativo completo prima del trasferimento; le ispezioni ufficiali, i campionamenti e le analisi non hanno rilevato l organismo specificato, tutte le piante specificate nella zona circostante sono state immediatamente distrutte, o ciascuna pianta specificata nella zona circostante è stata regolarmente sottoposta ad analisi nei momenti più opportuni ed è risultata indenne dall organismo specificato, e iii) la zona circostante è a sua volta circondata da una zona avente una larghezza di 4000 m in cui una delle seguenti condizioni è stata soddisfatta: in seguito a ispezioni ufficiali, campionamenti e analisi effettuati due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento dei sintomi di infezione durante l ultimo ciclo vegetativo completo prima del trasferimento, sono state adottate misure di eradicazione in tutti i casi in cui l organismo specificato è stato riscontrato nelle piante specificate; tali misure hanno comportato la distruzione immediata delle piante specificate infette, tutte le piante specificate di tale zona sono state distrutte, o 3511

6 tutte le piante specificate di tale zona sono state sottoposte ad analisi secondo un programma di campionamento in grado di confermare con un affidabilità del 99 per cento che il livello di presenza dell organismo specificato nelle piante specificate è inferiore allo 0,1 per cento. 3512

7 Misure particolari a carattere temporaneo in caso di rischio fitosanitario elevato Allegato 3 (art. 4) Titolo dell allegato (concerne soltanto il testo francese) Appendice I della sezione 4 Appendice I della sezione 4 Elenco delle piante notoriamente sensibili alla sottospecie fastidiosa dell organismo specificato («piante ospiti di Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa») Erysimum Nerium oleander L. Polygala myrtifolia L. Prunus avium L. Rosmarinus officinalis L. Streptocarpus Elenco delle piante notoriamente sensibili alla sottospecie multiplex dell organismo specificato («piante ospiti di Xylella fastidiosa subsp. multiplex») Acacia dealbata Link Acer pseudoplatanus L. Anthyllis hermanniae L. Artemisia arborescens L. Asparagus acutifolius L. Calicotome villosa (Poiret) Link Cistus creticus L. Cistus monspeliensis L. Cistus salviifolius L. Coronilla valentina L. Cytisus scoparius (L.) Link Genista x spachiana (syn. Cytisus racemosus Broom) Genista corsica (Loisel.) DC. 3513

8 Genista ephedroides DC. Hebe Helichrysum italicum (Roth) G. Don Lavandula angustifolia Mill. Lavandula dentata L. Lavandula stoechas L. Lavandula x allardii (syn. Lavandula x heterophylla) Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn. Myrtus communis L. Pelargonium graveolens L Hér Phagnalon saxatile (L.) Cass. Polygala myrtifolia L. Prunus cerasifera Ehrh. Prunus dulcis (Mill.) D.A Webb Quercus suber L. Rosa x floribunda Rosmarinus officinalis L. Spartium junceum L. Elenco delle piante notoriamente sensibili alla sottospecie pauca dell organismo specificato («piante ospiti di Xylella fastidiosa subsp. pauca») Acacia saligna (Labill.) Wendl. Asparagus acutifolius L. Catharanthus Chenopodium album L. Cistus creticus L. Dodonaea viscosa Jacq. Eremophila maculata F. Muell. Erigeron sumatrensis Retz. Erigeron bonariensis L. Euphorbia terracina L. Grevillea juniperina L. Heliotropium europaeum L. 3514

9 Laurus nobilis L. Lavandula angustifolia Mill. Lavandula stoechas L. Myrtus communis L. Myoporum insulare R. Br. Nerium oleander L. Olea europaea L. Pelargonium x fragrans Phillyrea latifolia L. Polygala myrtifolia L. Prunus avium (L.) L. Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb Rhamnus alaternus L. Rosmarinus officinalis L. Spartium junceum L. Vinca Westringia fruticosa (Willd.) Druce Westringia glabra L. Elenco delle piante notoriamente sensibili a più sottospecie dell organismo specificato («piante ospiti di Xylella fastidiosa») Coffea 3515

10 3516

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